CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6493 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
scaduto il termine del 12.12.2024, fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. comunicato il 27.10.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 909/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente:
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Auriemma. Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Vitagliano. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Giudice. Controparte_2
Condominio in Napoli alla via Manzoni n. 209 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Marotta.
APPELLATI pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 16.06.2017 il presente giudizio di appello è stato dichiarato interrotto senza essere più
riassunto. Con provvedimento comunicato il 27.10.2025 questa Corte ha quindi ravvisato l'opportunità
di fissare un'udienza al fine di verificare l'eventuale interesse delle parti a coltivare il giudizio disponendo la sua sostituzione con la concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il solo difensore della ha curato il deposito di tali note Controparte_2
deducendo che la propria cliente non ha interesse a proseguire il giudizio.
A questa Corte non resta pertanto che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305
c.p.c. che così recita: “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre
mesi dall'interruzione , altrimenti si estingue”.
Detta estinzione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza. Quanto infine alle spese, trova applicazione l'art. 310 u.c. c.p.c. che recita: Le
spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo n. 909/2013 R.G. ai sensi dell'art. 305 c.p.c. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 12.12.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
pagina 2 di 2