TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti a scioglimento della riserva ex art 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 2713/2021 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo, vertente:
tra nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Oplonti nr. 50 – CF: –, rappresentato e difeso in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di opposizione dal sottoscritto Avv. Francesco Romano – CF:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_2
professionale sito in Scafati (SA) alla via Enrico Fermi nr. 4, PEC:
Email_1
OPPONENTE
Contro
( ), con sede in Milano, Piazza della Trivulziana nr. CP_1 P.IVA_1
4/A con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del
07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore,
assistita, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Zurlo (CF: e Andrea Ornati (CF: C.F._3
, presso il cui studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo nr C.F._4
1 21/N, elegge domicilio giusta procura rilasciata su foglio separato, PEC:
Email_2 Email_3
OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il
Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così
nel merito della controversia (Cass.civ. 4974/2000; Cass. 10704/1999; Cass. 3319/1996;
Cass. 1052/1995; Cass. 9708/1994; Cass. 5171/1994; Cass. 7448/1993; Cass. 7224/1987;
Cass. 3628/1987).
Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza,
il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti
2 modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo( Cass. 7448/93; Cass 2124/94)
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui si fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del credito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma soprattutto l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giudizio a cognizione piena. Quindi , il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve valutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica ( Cass. 6879/1994; Cass 10280/1990).
Ciò posto, è d'uopo ricordare che nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni
prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. In giurisprudenza tale concetto è pacifico ( Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95;
Cass. 6956/95; Cass. 5643/95). .
In sintesi, con atto introduttivo l'opponente contestava il pagamento delle somme indicate nel D.I. nr. 286/2021 del 12.3.2021 RG 315.2020, disconoscendo interamente il contratto di finanziamento nonché l'apposizione delle firme al documento stesso.
Eccepiva, pertanto, l'illegittimità della pretesa creditoria vantata dall'opposta oltre alle eccezioni di rito. Controparte si costituiva eccependo, in via preliminare, la propria legittimazione, atteso il regolare contratto di cessione stipulato con la cedente. Eccepiva, altresì, la veridicità dei documenti prodotti, considerando del tutto infondata l'eccezione di parte opponente relativa al disconoscimento delle firme.
Quanto al merito del gravame, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta. Il
presente giudizio verte, sostanzialmente, attorno alla verificazione delle firme apposte sul contratto di finanziamento, con conseguente valutazione delle stesse, da
3 parte della CTU, sul documento originale. Da ciò deriva che, la mancata produzione in originale del contratto non consente un adeguato procedimento di verificazione.
La mancata produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto implica l'impossibilità del procedimento di verificazione per mancanza di presupposti. Nella fattispecie in esame, si evidenzia l'inutilizzabilità assoluta della documentazione prodotta dall'opposta poiché in copia fotostatica e, quindi, di per sé
inidonea fondare il procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c. A seguito del disconoscimento delle firme apposte, il Giudice disponeva la CTU ordinando all'opposta di provvedere al deposito in cancelleria dell'originale del documento.
Tuttavia, nel corso delle operazioni peritali, la CTU rilevava l'assenza, in atti, del documento originale, chiedendo, pertanto, l'accesso al fascicolo monitorio per poter ottenere una copia ufficiale. Stante la mancata produzione dell'originale del contratto di finanziamento, l'opponente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per portare a termine la verificazione. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che il Giudice non può attribuire alcuna rilevanza probatoria al documento disconosciuto a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale (Cass. Civ. 8161/2023). Il presupposto della verificazione è quindi la produzione in giudizio dell'originale documento disconosciuto. Infatti, posto che il disconoscimento implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass.
Civ. 9202/2004), l'acquisizione del documento originale consente che la perizia grafologica si svolga su tale documento e non sulla copia fotostatica, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e rispondere ad una esigenza richiesta non solo dalle parti ma anche dall'ordinamento in generale.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in assenza del documento originale da sottoporre al procedimento di verificazione, alla parte […] rimane la sola possibilità
di dare prova del suo contenuto – inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta
contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione – con i mezzi ordinari, nei limiti
della loro ammissibilità, precisandosi, a tal proposito, che non può fa ricorso alla prova
testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la
sottoscrizione del documento medesimo […]” (testualmente, Cass. Civ., Sentenza n.
4 24306/2017; ex multis, Cass. Civ., Sentenza n. 7267/2014, e Cass. Civ., Sentenza n.
33769/2019). L'assenza, pertanto, del documento in originale accerta l'impossibilità
di provare che le firme riconducibili all'opponente siano state effettivamente apposte dallo stesso sul documento ex adverso prodotto. In definitiva, posto che il contratto di finanziamento costituiva e costituisce tutt'oggi l'unico ed esclusivo titolo su cui si fondava l'opposizione a D.I. da parte dell'opponente, non può che concludersi per l'accoglimento dell'opposizione stessa, con conseguente soccombenza della parte opposta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo ed in considerazione della natura della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo
2) condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.140,00 oltre IVA e CPA
come per legge, e rimborso forfettario 15% e spese di ctu con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Torre Annunziata
Il G.o.
dott. Salvatore Nasti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti a scioglimento della riserva ex art 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 2713/2021 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo, vertente:
tra nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Oplonti nr. 50 – CF: –, rappresentato e difeso in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di opposizione dal sottoscritto Avv. Francesco Romano – CF:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_2
professionale sito in Scafati (SA) alla via Enrico Fermi nr. 4, PEC:
Email_1
OPPONENTE
Contro
( ), con sede in Milano, Piazza della Trivulziana nr. CP_1 P.IVA_1
4/A con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del
07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore,
assistita, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Zurlo (CF: e Andrea Ornati (CF: C.F._3
, presso il cui studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo nr C.F._4
1 21/N, elegge domicilio giusta procura rilasciata su foglio separato, PEC:
Email_2 Email_3
OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il
Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così
nel merito della controversia (Cass.civ. 4974/2000; Cass. 10704/1999; Cass. 3319/1996;
Cass. 1052/1995; Cass. 9708/1994; Cass. 5171/1994; Cass. 7448/1993; Cass. 7224/1987;
Cass. 3628/1987).
Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza,
il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti
2 modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo( Cass. 7448/93; Cass 2124/94)
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui si fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del credito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma soprattutto l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giudizio a cognizione piena. Quindi , il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve valutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica ( Cass. 6879/1994; Cass 10280/1990).
Ciò posto, è d'uopo ricordare che nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni
prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. In giurisprudenza tale concetto è pacifico ( Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95;
Cass. 6956/95; Cass. 5643/95). .
In sintesi, con atto introduttivo l'opponente contestava il pagamento delle somme indicate nel D.I. nr. 286/2021 del 12.3.2021 RG 315.2020, disconoscendo interamente il contratto di finanziamento nonché l'apposizione delle firme al documento stesso.
Eccepiva, pertanto, l'illegittimità della pretesa creditoria vantata dall'opposta oltre alle eccezioni di rito. Controparte si costituiva eccependo, in via preliminare, la propria legittimazione, atteso il regolare contratto di cessione stipulato con la cedente. Eccepiva, altresì, la veridicità dei documenti prodotti, considerando del tutto infondata l'eccezione di parte opponente relativa al disconoscimento delle firme.
Quanto al merito del gravame, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta. Il
presente giudizio verte, sostanzialmente, attorno alla verificazione delle firme apposte sul contratto di finanziamento, con conseguente valutazione delle stesse, da
3 parte della CTU, sul documento originale. Da ciò deriva che, la mancata produzione in originale del contratto non consente un adeguato procedimento di verificazione.
La mancata produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto implica l'impossibilità del procedimento di verificazione per mancanza di presupposti. Nella fattispecie in esame, si evidenzia l'inutilizzabilità assoluta della documentazione prodotta dall'opposta poiché in copia fotostatica e, quindi, di per sé
inidonea fondare il procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c. A seguito del disconoscimento delle firme apposte, il Giudice disponeva la CTU ordinando all'opposta di provvedere al deposito in cancelleria dell'originale del documento.
Tuttavia, nel corso delle operazioni peritali, la CTU rilevava l'assenza, in atti, del documento originale, chiedendo, pertanto, l'accesso al fascicolo monitorio per poter ottenere una copia ufficiale. Stante la mancata produzione dell'originale del contratto di finanziamento, l'opponente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per portare a termine la verificazione. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che il Giudice non può attribuire alcuna rilevanza probatoria al documento disconosciuto a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale (Cass. Civ. 8161/2023). Il presupposto della verificazione è quindi la produzione in giudizio dell'originale documento disconosciuto. Infatti, posto che il disconoscimento implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass.
Civ. 9202/2004), l'acquisizione del documento originale consente che la perizia grafologica si svolga su tale documento e non sulla copia fotostatica, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e rispondere ad una esigenza richiesta non solo dalle parti ma anche dall'ordinamento in generale.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in assenza del documento originale da sottoporre al procedimento di verificazione, alla parte […] rimane la sola possibilità
di dare prova del suo contenuto – inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta
contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione – con i mezzi ordinari, nei limiti
della loro ammissibilità, precisandosi, a tal proposito, che non può fa ricorso alla prova
testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la
sottoscrizione del documento medesimo […]” (testualmente, Cass. Civ., Sentenza n.
4 24306/2017; ex multis, Cass. Civ., Sentenza n. 7267/2014, e Cass. Civ., Sentenza n.
33769/2019). L'assenza, pertanto, del documento in originale accerta l'impossibilità
di provare che le firme riconducibili all'opponente siano state effettivamente apposte dallo stesso sul documento ex adverso prodotto. In definitiva, posto che il contratto di finanziamento costituiva e costituisce tutt'oggi l'unico ed esclusivo titolo su cui si fondava l'opposizione a D.I. da parte dell'opponente, non può che concludersi per l'accoglimento dell'opposizione stessa, con conseguente soccombenza della parte opposta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo ed in considerazione della natura della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo
2) condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.140,00 oltre IVA e CPA
come per legge, e rimborso forfettario 15% e spese di ctu con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Torre Annunziata
Il G.o.
dott. Salvatore Nasti
5