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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10932 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 10108/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 10108/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto l'8 ottobre 2025,
TRA
p. iva: in persona del Parte_1 P.IVA_1
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
c.f.: , con sede legale in Ischia (NA), alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via D'Avalos, n. 38, e sede operativa in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 20,
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita, n. 34,
presso lo studio dell'Avv. Claudio Labruna (c.f.: ), CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTORE
E
Avv. Domenico, c.f.: , domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_3
Napoli, alla Via Diaz, n. 24.
- CONVENUTO CONTUMACE
E
vv. Pasquale, c.f.: , nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_4
Pag. 1 10.08.1962, residente in [...],
procuratore di sé stesso.
- CONVENUTO
E
c.f.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2
della dott.ssa (c.f.: e domiciliata Controparte_4 CodiceFiscale_5
per la carica in Milano, al Corso Garibaldi, n. 86), quale procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Roma,
alla Via degli Scialoja, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Grasso (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di CodiceFiscale_6
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note in sostituzione di udienza con scadenza 19 giugno
2025 il procuratore dell'attore ha concluso affinché il tribunale adìto “1.
accerti e dichiari che gli avv.ti e si Controparte_5 Controparte_6
sono resi inadempienti al mandato professionale alle liti ricevuto da
[...]
ed hanno contravvenuto ai propri doveri di Controparte_7
diligenza professionale condizionando così l'esito negativo del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Roma RG n. 10712/2016 e
hanno determinato – per loro negligenza – il passaggio in giudicato della
relativa sentenza n. 6259/2019 del 25.03.2019; 2. accerti e dichiari che in
conseguenza…la società ha subito danni Parte_1
patrimoniali di cui i convenuti avv.ti… sono responsabili e tenuti al
risarcimento in via solidale nell'importo di Euro 14.957,74…
Pag. 2 (quattordicimila novecentocinquantasette/74) o nella diversa somma ritenuta
all'esito del… giudizio e ne pronunci condanna al pagamento in solido in
favore di .. oltre interessi ex art. 1824, Parte_1
comma 4, codice civile e rivalutazione monetaria… Si chiede voler assegnare
la causa a sentenza con termini per il deposito di memorie conclusionali e di
repliche ai sensi dell'articolo 190 c.p.c.” Vinte le spese di lite.
Il convenuto Avv. ha chiesto “- in via principale: Controparte_6
rigettare la domanda attrice… con ogni consequenziale statuizione in ordine
alle spese di causa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo CP_8
tenuta a manlevarlo e, per Controparte_9
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento alla Società attrice di quanto
eventualmente questo tribunale riterrà dovutole dall'avv. CP_6
”.
[...]
Il procuratore della Compagnia assicuratrice chiamata in causa, nel riportarsi a tutto quanto già rilevato ,“precisa le conclusioni come rassegnate
in atti e chiede che la causa venga assunta in decisione con il doppio termine
ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti dei due convenuti è infondata e deve essere rigettata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale per l'udienza del 21
settembre 2021 e esponendo: CP_10 Controparte_6
- che, in data 4.01.2020 le veniva notificato atto di precetto di
Pag. 3 pagamento, unitamente alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6259/2019 resa pubblica il 25.03.2019, con il quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 16.561,76 in favore della WI
Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, “WI S.p.A.”);
- che detta sentenza veniva emessa a rigetto del procedimento di opposizione (R.G n. 10712/2016) al decreto ingiuntivo n. 23736/2015 emesso dallo stesso Ufficio Giudiziario il 23.10.2015 e col quale era stata condannata al pagamento in favore di WI S.p.A. di complessivi € 7.631,76, oltre interessi e spese di lite;
opposizione per la cui proposizione aveva conferito mandato congiunto ai convenuti, precisando agli stessi, a supporto della propria difesa, che nessun rapporto giuridico era mai intercorso con WI
S.p.A. e che essa istante era stata vittima di una truffa da parte di terzi per la quale aveva sporto denuncia-querela in atti;
- che, a seguìto del deposito di detta sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, i convenuti rimanevano inermi facendo, quindi, decorrere il termine per impugnarla lasciandola, così, passare in cosa giudicata: il tutto a propria insaputa venendone a conoscenza solo a seguito della notifica del predetto atto di precetto e pedissequa sentenza;
- che, pertanto, in data 21.01.2020, riservandosi la tutela di ogni proprio diritto, inviava ai convenuti, senza rivere alcun riscontro, una comunicazione a mezzo PEC rappresentando la propria sorpresa e disappunto per quanto accaduto, richiedendo loro di ricevere senza indugio gli atti di causa al fine di poter meglio comprendere quanto accaduto;
- che, dunque, per contenere i danni e gestire la situazione, si rivolgeva all'assistenza legale del suo attuale e costituito procuratore, il quale, a seguito
Pag. 4 di negoziazioni intraprese con WI S.p.A., il 20.04.2020 riusciva ad addivenire alla conclusione di un accordo transattivo in virtù di cui essa attrice corrispondeva alla controparte, in tre rate dello stesso importo, la complessiva minore somma di € 10.000,00 a saldo e a stralcio di tutto quanto dovuto in virtù della predetta sentenza n. 6259/2019 e conseguente atto di precetto;
- che, con nota PEC del 12.06.2022 a firma del proprio nuovo e costituito procuratore inviata ai convenuti contestava loro l'inadempimento al mandato ricevuto, chiedendo, altresì, chiarimenti in merito all'occorso, il risarcimento dei danni subiti e subendi e di ricevere copia di tutta la documentazione relativa al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Comunicazione a cui con nota PEC del 13.07.2020 rispondeva il solo convenuto il quale rimetteva ogni responsabilità in capo al Controparte_6
collega parimenti convenuto il quale non riscontrava CP_10
neanche alla successiva corrispondenza intercorsa tra il proprio legale e il convenuto con note del 22.02.2021, 08.03.2021, Controparte_6
15.03.2021 e 12.04.2021;
- che, ad ogni modo dall'analisi del fascicolo relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 10712/2016) emergeva una lacunosa attività difensiva da parte dei convenuti, propri difensori in quel procedimento: segnatamente, avevano abbandonato il giudizio non provvedendo al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, quest'ultima conseguente a quello della comparsa conclusionale da parte della WI S.p.A.; non avevano depositato le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. - non articolando, quindi, alcun mezzo di prova
Pag. 5 nonostante avessero piena consapevolezza e prova che nessun rapporto commerciale era mai intercorso tra essa e WI S.p.A. - né la Parte_1
documentazione in loro possesso a supporto della tesi difensiva, né i documenti elencati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo determinando una evidente carenza probatoria espressamente palesata e menzionata nella sentenza di rigetto, che aveva specificato che “dalla estrema genericità delle
argomentazioni difensive svolte da parte opponente, dalla totale carenza
probatoria degli assunti attorei e dalla incontestata circostanza del mancato
pagamento dei corrispettivi dovuti, discende il rigetto dell'opposizione, con la
integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.”
- che i convenuti si erano resi colpevoli, altresì, di non averle reso noto
(circostanza appresa grazie alle comunicazioni tra il suo attuale difensore e quelli della WI S.p.A., i quali la confermavano) che, addirittura, nella fase iniziale del giudizio di opposizione, questi ultimi avevano loro formulato una proposta transattiva in virtù della quale WI. S.p.A. si era detta disponibile a corrispondere a proprio favore l'importo di € 2.000,00 a chiusura del procedimento rinunciando anche al decreto ingiuntivo, nonché di non averla accettata essi medesimi che ne avevano il potere giusta il mandato ricevuto;
- che, dunque, erano evidenti le violazioni dei convenuti al mandato professionale ricevuto ai sensi dell'art. 1176 c.c. (violazione del dovere di diligenza, del dovere di informazione e dell'obbligo di restituzione dei documenti contemplati, rispettivamente dagli artt. 12, 27 e 33 del c.d.f.) e la loro consequenziale responsabilità con obbligo di risarcirla di tutti i subìti e
subendi quantificabili in € 10.000,00 pagati alla WI S.p.A. in seguito alla conclusione della transazione intercorsa, oltre interessi maturati e maturandi;
Pag. 6 € 2.000,00 offerti da quest'ultima in via transattiva nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che essa attrice certamente avrebbe accettato;
€ 200,00 quale costo per la registrazione della sentenza di rigetto dell'opposizione ed € 2.757,74, comprensivi di spese generali, i.v.a. e c.p.a corrisposti al proprio attuale difensore costituito per assistenza legale e raggiungimento di quell'accordo transattivo.
L ha chiesto, pertanto: Parte_1
- di accertarsi gli inadempimenti professionali e la negligenza dei convenuti in relazione al mandato professionale ricevuto che avevano condizionato negativamente l'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo reso dal tribunale di Roma e determinato il passaggio in giudicato della relativa sentenza n. 6259/2019 pubblicata il 25.03.2019;
- per l'effetto, di condannarli in solido al pagamento del complessivo importo di € 14.957,74 o della diversa somma ritenuta dovuta dal Tribunale,
oltre interessi. Vinte le spese di lite.
L'Avv. ritualmente citato, non si è costituito, tant'è CP_10
che all'udienza del 10 febbraio 2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di chiamata in causa e in garanzia del terzo, depositata in cancelleria il 3 agosto 2021, si è,
invece, tempestivamente costituito in giudizio l'Avv. il Controparte_6
quale ha contestato la domanda e la prospettazione dei fatti di cui all'atto di citazione.
Il convenuto, riportando il contenuto della propria missiva del
13.07.2020 inoltrata in riscontro a quella del 30.06 precedente ricevuta dal procuratore attoreo, ha, preliminarmente, addotto di non aver mai avuto
Pag. 7 rapporti diretti o personali con la società attrice, né di aver mai conosciuto il suo legale rappresentante o altri soci, né di avere da questi ricevuto qualsivoglia documentazione, né tantomeno compensi o anche rimborsi a titolo di fondo spese, ma di aver ricevuto da parte del convenuto CP_10
“amico e collega”, un plico postale contenente atto di opposizione a
[...]
decreto ingiuntivo recante a margine procura ad litem conferita anche a lui,
provvedendo, così, a notificare l'atto, ad iscrivere telematicamente la causa al ruolo, a partecipare alle udienze, a depositare note ex “art. 183 co. VI c.p.c.”
(recte: memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) recapitategli e a comunicare
CP_1 l'esito del giudizio tenendolo costantemente aggiornato;
che il a sua volta, gli aveva assicurato di tenere informata di tutto quanto la società
istante, sua assistita di vecchia data, raccogliendo, in particolare,
l'indisponibilità della stessa ad accedere ad una proposta di accordo che era pervenuta informalmente dalla controparte e che l'attrice non aveva esposto i motivi che, astrattamente, avrebbero giustificato una riforma in senso favorevole della sentenza di rigetto dell'opposizione, il che confermava
CP_1 quanto riferitogli dal e, cioè, che la società aveva dichiarato di non essere interessata a proporre appello.
Quanto alla menzionata proposta transattiva, il convenuto ha rappresentato che era del tutto generica, informale e mai concretamente precisatagli nei suoi termini nel corso del giudizio di opposizione sostanziandosi in una generica disponibilità a trattare le condizioni di un accordo conciliativo, ma senza alcun riferimento all'ammontare del credito per sorta ed oneri relativi alla procedura monitoria e di cui, tra l'altro, se ne faceva latore un sostituto processuale della WI S.p.A. in occasione di una udienza.
Pag. 8 L'Avv. ha, poi, contestato, per la sua inverosimiglianza, la CP_6
circostanza riportata in citazione secondo cui quest'ultima si sarebbe resa disponibile a corrispondere in favore di essa la somma di € Parte_1
2.000,00 a chiusura dell'opposizione rinunciando, altresì, a quanto statuito nel concesso decreto ingiuntivo.
Il ha, di seguito, eccepito, che l' non aveva CP_6 Parte_1
provato il danno subito in conseguenza diretta della propria condotta, non avendo neanche prospettato - benché più volte sollecitata nella fase stragiudiziale - alcun elemento utile a dimostrare la reale fondatezza del suo diritto a contrastare le ragioni della WI S.p.A. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, astrattamente, avrebbe consentito di sostenere un giudizio di gravame in grado di sovvertire l'esito della causa in senso favorevole e, inoltre, ha assunto, che, ad ogni buon conto, la somma onnicomprensiva di € 10.000,00 che l'istante aveva corrisposto alla WI
S.p.A. risultava sostanzialmente equivalente alla sorta portata dal decreto ingiuntivo emesso circa anni prima, alle spese della procedura monitoria liquidate ed agli interessi (€ 7.631,76, oltre interessi e spese di lite).
Infine, ha esposto che l'attrice aveva omesso di Controparte_6
riferire gli esiti della querela per truffa depositata l'1.02.2013 di cui alla
CP_1 citazione e delle altre denunce penali presentate all' d oggetto l'indebito utilizzo di dati sensibili e che, in definitiva essa aveva evidentemente opposto il decreto ingiuntivo a favore della WI S.p.A per finalità dilatorie,
ottenendo, infatti, di differire di diversi anni il pagamento di un debito pagato,
in sostanza, nella misura originaria e senza subire alcun danno concreto per effetto della propria condotta professionale.
Pag. 9 In ogni caso, pur contestando ogni addebito, il convenuto ha rappresentato di essere assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio della professione forense con polizza n. BZ9C056359P-LB del 23.09.2019 delle
Controparte_9
ha, quindi, richiesto: Controparte_6
- in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa le al fine di essere tenuto Controparte_9
indenne;
- nel merito, in via principale, di rigettare la domanda attrice, in infondata e non provata
- in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare le - Controparte_9
Rappresentante Generale dei per l'Italia, tenuta a mallevarlo da ogni CP_9
eventuale esborso e, di conseguenza, condannarle a pagare in favore della società attrice quanto dovesse esserle riconosciuto.
Vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita la Controparte_9
chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice perché infondato e di
[...]
dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva da questi proposta nei propri confronti e, in ogni caso, di dichiararne l'infondatezza per la non operatività della polizza invocata.
In via subordinata, la compagnia ha chiesto in caso di accoglimento anche parziale della domanda dell'attrice e di ritenuta operatività della polizza, previa decurtazione di ogni somma ex art. 1227 c.c. anche in via di equità, di contenere l'obbligazione di manleva esclusivamente nei limiti della
Pag. 10 quota di responsabilità direttamente imputabile al proprio assicurato, fermo massimale e dedotta la franchigia, previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre Compagnie stipulate dal per lo stesso CP_6
rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910,
comma 4, c.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c,p.c. e depositate le relative memorie (precisamente la n. 2 da parte attrice e da parte convenuta e la n. 3 dalla Compagnia), veniva raccolto l'interrogatorio formale del
CP_1
dato atto della ingiustificata assenza del per renderlo, attesa la CP_6
irrituale produzione di un certificato medico che gli avrebbe impedito di presenziare;
ammessa parzialmente (sui soli capi 2 e 3 della memoria n. 2) la prova testimoniale richiesta dalla istante ed escussi i due testi addotti (
[...]
e , mutato l'istruttore, la causa veniva Testimone_1 Testimone_2
rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla udienza del 19.06.2025 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto ed il tribunale in composizione monocratica ha riservato la causa a sentenza assegnando loro,
ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 18.09.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino all'8.10.2025).
Come anticipato la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice nei confronti dei convenuti è infondata.
Gli adempimenti colpevoli che essa imputa ai convenuti consistono: 1)
nell'aver mal curato la propria difesa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non depositando idonea documentazione a supporto e i citati atti
Pag. 11 processuali di parte;
2) l'aver lasciato passare in giudicato la relativa sentenza di rigetto senza notiziarla precludendole la possibilità di proporre impugnazione, che in ogni caso avrebbero dovuto promuovere di propria iniziativa e, quindi, la violazione dei doveri di informazione;
3) la violazione dell'obbligo di restituzione della documentazione e 4) il mancato incasso di €
2.000,00 che WI S.p.A. le avrebbe offerto a titolo di transazione.
Va immediatamente evidenziato che la giurisprudenza in materia di responsabilità civile dell'avvocato riconosce che l'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è un'obbligazione di mezzi e che il professionista deve mettere a disposizione del cliente la propria opera con diligenza e perizia, ma non è obbligato a raggiungere il risultato desiderato.
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, 2° comma, c.c.,
che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c., nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Prima di ripercorrere le vicende in fatto prospettate dalle parti,
occorre, altresì, ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della S.C., perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è
necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta,
l'esito sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex
plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6
maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Pag. 12 Inoltre, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548) e, tuttavia, tale nesso causale, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n.
10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Occorre, infine, che il danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista e una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, il giudice di merito
(con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, è chiamato a compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Anche la giurisprudenza di merito ha più volte avuto modo di esprimersi in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato se non risultano idonei elementi probatori da cui desumere, con un giudizio probabilistico, l'eventuale accoglimento della domanda e, quindi, per ritenere che sia derivato un danno in concreto al cliente, quale conseguenza della omissione dell'avvocato nell'espletamento del mandato professionale e, parimenti ((cfr. Tribunale di
Pag. 13 Bari, sez. civ. III, 13 febbraio 2014) è stata esclusa la responsabilità
dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata – mancata richiesta di prova decisiva – fosse inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio,
se il legale avesse compiuto le attività omesse).
In estrema sintesi, è noto che “la responsabilità dell'avvocato - nella
specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il
solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,
occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal
cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento
dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe
conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la
prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva
od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ. n 2638/2013).
Più, in particolare, con riguardo all'attività di patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria ed all'omesso svolgimento da parte del professionista incaricato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività
professionale omessa (Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 8516/2020).
Pag. 14 Posti tali principi, può passarsi all'esame del merito delle doglianze di parte attrice.
I) con il primo addebito l'attrice contesta ai convenuti di avere svolto una lacunosa attività difensiva poiché: a) non hanno depositato la seconda e la terza memoria istruttoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., e le comparse previste dall'art. 190 c.p.c.; b) non hanno depositato la documentazione in loro possesso a supporto della tesi difensiva di c) non hanno depositato Pt_1
nel fascicolo di ufficio i documenti elencati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
d) non hanno disconosciuto la firma falsa del legale rappresentante della società opponente in calce ai contratti prodotti.
Il primo addebito, così articolato, risulta essere infondato.
Innanzitutto, dall'atto di opposizione al detto decreto (cfr. doc. 1
denominato “Opposizione a d.i. depositato dal all'atto CP_12 CP_6
della costituzione in giudizio) risulta che i convenuti avevano adeguatamente contestato il decreto ingiuntivo opposto deducendo, tra l'altro, che la propria assistita non aveva mai sottoscritto con l'opposta WI S.p.A. alcun contratto di fornitura di beni o di servizi e, quindi, l'inesistenza dello stesso rapporto -
conseguendone qualsivoglia prestazione - che non poteva essere presunto in virtù delle fatture riportate in ricorso e falsamente attestate, atteso che palesavano un'indebita appropriazione di somme, accreditavano pagamenti mai eseguiti e un saldo non dovuto giacché l'odierna attrice, inoltre, non le aveva mai ricevute;
avevano anche eccepito la mancata dichiarazione e identificazione del rapporto contrattuale da parte della WI S.p.A., limitatasi,
invece a riferire genericamente di “servizi di telecomunicazioni offerti” così
impedendo una ancora più puntuale difesa posta la molteplicità dei servizi da
Pag. 15 essa opposta gestiti;
avevano, altresì, contestato l'asserita validità dell'estratto notarile depositato da quest'ultima giacché non indicava l'annotazione delle fatture che si pretendevano emesse per il presunto credito nei confronti della né la data in cui sarebbero state inviate, né per quale servizio Parte_1
fornito.
Da ultimo, in via istruttoria, avevano anche richiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della WI
S.p.A., al fine di provare quanto sopra, in particolare l'insussistenza tra esse parti di alcun rapporto di fornitura di servizi di telecomunicazioni specificatamente indicati, mai sottoscritto dalla propria assistita del tempo,
reiterando la richiesta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. nella quale avevano chiesto, altresì, la produzione da parte di WI S.p.A. della scrittura contabile da cui risultavano gli avvenuti pagamenti. Richieste
istruttorie disattese dal giudice dell'opposizione che aveva ritenuto “superfluo
l'espletamento di attività istruttoria in quanto la causa appare matura per la
decisione”, fissando per la successiva udienza per la precisazione delle conclusioni (cfr. ibidem doc. 8 denominato “Provvedimento del
2
4.11.2017.pdf”).
Sulla scorta di tutte le eccezioni esposte, i convenuti avevano chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di rapporto contrattuale e inesistenza del credito portate dalle mai recapitate fatture per le quali non aveva versato alcun acconto, né doveva alcun saldo, richiamando inoltre la denunzia-querela sporta l'1.02.2013 presso la Procura della
Repubblica.
Ciò premesso in ordine al contenuto dell'atto di opposizione che
Pag. 16 sostanzialmente rispecchiava quanto anche in questa sede la assume Pt_1
in ordine al (non) rapporto con la WI si osserva che l'attrice con il rilievo sub a) si limita a contestare inadempimenti formali dei convenuti consistenti nel mancato deposito di atti previsti nella sequenza procedimentale che conduce, attraversa la fase istruttoria, alla decisione della lite ma senza precisare quale avrebbe dovuto essere lo specifico contenuto di questi atti che avrebbe dovuto indurre con un certa probabilità il giudice ad accogliere l'opposizione. Solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. di deduce che si doveva sentire come testimoni i dipendenti dell' senza indicazione di Pt_1
nominativi e senza neppure indicare su quali precise circostanze avrebbero dovuto deporre.
Con il rilievo sub b) l' addebita ai convenuti il mancato Parte_1
deposito di atti che indicherà solo nella seconda memoria istruttoria (due lettere di contestazione del debito recapitate alla WI e l'esposto-querela del
1° febbraio 2013), tuttavia, anche in questo caso, trattandosi di atti di parte,
non si comprende perché dal loro esame il giudice si sarebbe dovuto convincere della bontà delle difese della opponente anche considerando anche che sull'esito della querela penale nulla risulta dedotto da parte attrice se non un capitolo di prova nel quale si pretendeva di provare la pendenza ancora nel
2019 (cioè dopo ben sei anni) delle indagini del PM.
Lo stesso a dirsi per il rilievo sub c) che attiene ai medesimi documenti di parte menzionati sub b).
Quanto al rilievo sub d), risulta dalla costituzione della WI che questa ebbe a depositare alcuni contratti sottoscritti dal legale rappresentante della e che sul mancato disconoscimento di queste sottoscrizioni il Pt_1
Pag. 17 giudice ha fondato gran parte della sua decisione. Dopo un rinvio per bonario componimento con “salvezza dei diritti di prima udienza”, all'udienza del 13
febbraio 2017 nulla eccepì il procuratore della che solo nella prima Pt_1
memoria istruttoria chiese l'esibizione degli originali dei contratti riservandosi la querela di falso.
Tuttavia, anche in questo caso anche con riguardo al mancato disconoscimento tempestivo della conformità delle copie agli originali e della sottoscrizione del legale rappresentante, seppure si configura un chiaro inadempimento perché sarebbe stato doveroso per il difensore impugnare tempestivamente questi documenti e disconoscerli, occorreva, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, la prova che effettivamente la sottoscrizione apposta sotto quei tre contratti non fosse riconducibile al legale rappresentante dell' Sul punto nulla in questa Pt_1
sede è stato allegato e provato dall'attrice ai fini di ritenere che un eventuale disconoscimento avrebbe indotto la controparte a desistere dall'utilizzo di questi documenti o che, ove l'opposta avesse chiesto la verificazione, questo subprocedimento si sarebbe conclusa in senso favorevole all'opponente.
In sostanza, la istante alcuna prova ha offerto circa il nesso eziologico tra la loro condotta e il risultato giudiziale ottenuto, né si ritiene che in base a un giudizio probabilistico un loro diverso atteggiamento professionale e processuale avrebbe portato a un risultato alla stessa favorevole.
II) Parimenti infondato è il secondo addebito relativo alla violazione del diritto di informazione consistente, secondo l'attrice, all'aver lasciato passare in giudicato detta sentenza impedendo la promozione dell'appello avverso la stessa. Invero, anche in questo caso, pur a fronte di evidente
Pag. 18 inadempimento dei difensori che non hanno informato la cliente dell'esito della causa di primo grado, l'attrice non ha né allegato né dimostrato che l'appello, se promosso, avrebbe avuto una solida e ragionevole probabilità di accoglimento, non essendo sufficiente la mera e semplice possibilità.
III) Quanto al terzo addebito, ossia la violazione dell'obbligo di restituzione della documentazione, che si pone su un piano diverso rispetto alla dedotta responsabilità per l'esito del giudizio perché attiene ad un preteso inadempimento successivo alla definizione del giudizio di primo grado, deve osservarsi che la istante non ha mai né descritto né elencato di quali documenti si trattasse: nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per l'iscrizione al ruolo del relativo procedimento i convenuti hanno trascritto di allegare “1) Decreto opposto notificato”, il che è certo poiché in mancanza la procedura di opposizione sarebbe risultata inammissibile;
di poi “2) Lettera
raccomandata datata 18 luglio 2013 dell'avvocato Picciotto scritta
nell'interesse della indirizzata alla sede WI… con allegata Pt_1
ricevuta di spedizione e con ricevuta di ricezione sottoscritta in data 24 luglio
203, come da timbro della società” (cfr. doc. 14 allegato dall'attrice alla memoria istruttoria n. 2), “3) Lettera raccomandata del 10 ottobre 2013
dell'avvocato Picciotti spedita all'avvocato Maurizio Cenci in risposta alla
lettera del medesimo” (cfr. ibidem doc. 13) e “4) Denunzia querela presentata
alla Procura della Repubblica di Napoli”.
Questi documenti, tuttavia, sono stati prodotti in questo giudizio dalla stessa attrice. Quanto ad altra documentazione, di cui l'attrice lamenta ancora in citazione la mancata restituzione ma senza meglio specificarla (solo dalla corrispondenza tra il difensore attuale dell'attrice e l'Avv. Gandolfi si
Pag. 19 arguisce che si tratterebbe di non meglio descritta “documentazione a
supporto della falsificazione della firma del dott. e del suo Parte_1
documento di identità”), non vi è prova della trasmissione di questa dalla agli attuali convenuti. Pt_1
IV) Da ultimo, in ordine al quarto addebito (il mancato incasso di €
2.000,00 che WI S.p.A. le avrebbe offerto a titolo di transazione per quel giudizio con pedissequa rinuncia alle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto), si osserva che l'attrice ha depositato, unitamente alla memoria n. 2
depositata il 13.04.2022, una nota PEC dell'8.04.2021 a firma dell'avv. Zaira
Montevecchio - evidentemente legale della WI S.p.A. - inoltrata al proprio e costituito procuratore, il quale le aveva richiesto una copia della transazione di cui, a suo dire, avrebbe appreso l'esistenza “Da corrispondenza avuta con
il precedente legale di . Detto avv. Montevecchio provvedeva a Pt_1
trasmettergli in allegato e in formato “word” “la bozza (non firmata)
dell'accordo transattivo tra WI e risalente all'anno 2016” che, Pt_1
tuttavia nulla apporta, in quanto non prova se quella bozza a conciliazione, in corso del giudizio di opposizione, fosse stata effettivamente trasmessa e sottoposta all'attenzione dei legali convenuti, aggiungendo a chiusura che
“Tuttavia, non sono riuscita a trovare la corrispondenza con i precedenti
legali, ma soltanto scambio di mail con il cliente (WI S.p.A.) che, per ovvie
ragioni, non posso trasmettere”.
Questa stessa bozza inviatale e di cui si è appena dedotta la inefficacia probatoria, l'attrice l'ha prodotta sempre in detta memoria (cfr. doc. 15bis
denominato “Transazione windtrespa-assimar sas….pdf”).
L'attrice ha, inoltre, tentato di attestarne l'esistenza e la trasmissione
Pag. 20 agli odierni convenuti a mezzo del loro interrogatorio formale (reso dal solo costituito e di prova testimoniale. Invero, i quesiti erano “Vero è che CP_6
WI SpA ha avanzato una proposta transattiva a in virtù della quale Pt_1
intendeva corrispondere ad l'importo complessivo di Euro CP_13
2.000,00 a chiusura del giudizio di opposizione e definizione dei rapporti
come da accordo transattivo in atti sub doc. 15bis che si mostra al teste” e
“Vero è che la proposta transattiva in atti sub doc. 15bis che si mostra al
teste è stata comunicata e trasmessa ai legali di avv.ti Pt_1 CP_6
e ” (cfr. ancora detta memoria n. 2), le cui risultanze
[...] CP_10
non hanno affatto confortato il suo assunto.
In sede di interrogatorio formale il il quale si rammenta CP_6
aveva partecipato di persona o a mezzo di suo personale delegato alle udienze del giudizio di opposizione (cfr. doc. 5, 7 e 9 relativi alle udienze del
13.02.2017, 17.11.2017 e 21.12.2018 versate in atti dal medesimo in sede di costituzione in giudizio), ha mantenuto la propria posizione iniziale (“ADR:
Interrogato sul capo 2 della memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine
di parte attrice risponde” Non è vero detta disponibilità mi è solo stata
riferita dal mio sostituto processuale in seguito all'udienza di ammissione dei
mezzi istruttori, detta possibilità gli era stata paventata dal sostituto
processuale del legale della WI, oltre ciò non è mai seguita alcuna
proposta da parte del difensore della WI, non hai mai neppure avuto una
telefonata dallo stesso in merito. ADR: Interrogato sul capo 3 della memoria
ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine di parte attrice “Non so nulla in
quanto ero costituito assieme all'Avvocato del foro di CP_10
Napoli, il quale aveva contatti con la cliente che io non conosco e con la
Pag. 21 quale non ho mai avuto rapporti, e mi aveva chiesto di affiancarmi a lui in
quanto il giudizio si doveva incardinare sul Tribunale di Roma, al cui Foro
appartengo. Personalmente non ho ricevuto alcun documento, non se sia
stato girato all'Avv. . ADR : Null'altro so.” CP_10
I testi, Avv.ti e hanno Testimone_1 Testimone_2
dichiarato di non sapere alcunché di quella proposta transattiva (“ADR:
interrogata sul capo 2 della memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine
di parte attrice risponde “Ho seguito diversi contenziosi per la WI in
sostituzione dell'avv. non so nulla del documento in oggetto, Tes_2
ricordo di avere seguito alcune transazioni in passato con la ma Pt_1
non so nulla di questo documento, e non so nulla di questa eventuale
proposta in quanto nel periodo in oggetto non mi occupavo ancora del cliente
WI , ho iniziato ad occuparmi del cliente WI in seguito all'uscita dallo
studio dell'Avv. . ADR: Interrogata sul capo 3 della memoria ex Tes_2
art. 183 c.p.c. VI comma II termine di parte attrice risponde” Non so nulla in
merito a ciò.” – teste “ADR: Interrogato sul capo 2 della Testimone_3
memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine di parte attrice risponde” Ho
seguito diversi contenziosi per la WI in quanto responsabile del
contenzioso per lo studio legale tributario , il quale assisteva CP_14
nella gestione del contenzioso in merito al recupero crediti Pt_2
derivanti da utenze private e commerciali, non ricordo nulla in merito a
questa transazione, ma dall'esame del documento confermo che lo stesso è
stato elaborato dal nostro team ai fini di formalizzare la transazione in
oggetto. ADR: Interrogato sul capo 3 della memoria ex art. 183 c.p.c. VI
comma II termine di parte attrice risponde” Non so nulla in merito a ciò, la
Pag. 22 prassi dello studio era che detto documento firmato da me veniva poi girato
al legale di controparte per l'accettazione. Non so se detto documento è stato
girato ai legali e in quanto non era di mia competenza CP_10 CP_6
anche se è previsto in casi del genere. Nella gestione del contenzioso si
arriva a formalizzare una transazione dopo contatti con il legale di
controparte. Io personalmente non ho mai contattato i legali e CP_10
. ADR: Null'altro so.” – teste . CP_6 Tes_4
Anche il quarto addebito va, dunque, ritenuto infondato perché non vi
è prova che i due convenuti avessero ricevuto una proposta transattiva da parte della WI e questo non lo si può dedurre neppure dalla mancata
CP_1 comparizione dell'Avv. all'udienza fissata per rendere il deferitogli interrogatorio formale perché mancano quegli altri elementi di prova che consentono di fare ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Quanto, infine, alle asserzioni dell'attrice che evidenzia che una soluzione transattiva poteva essere facilmente trovata se solo si tiene conto che la WI ha transatto la causa accettando una somma minore dopo aver vinto la causa con sentenza passata in giudicato si osserva, da un lato, che la
WI ha forse ritenuto più economico accettare un importo ridotto piuttosto che procedere ad esecuzione forzata, dall'altra, che ogni valutazione sui possibili esiti del giudizio va compiuta con valutazione ex ante e non ex post
(Cass. 7462/2025; Cass. 11906/2024).
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, non si rinviene un nesso di causalità effettivo tra la condotta dei due professionisti, pur effettivamente lacunosa quanto meno nella fase di trattazione/istruzione e decisionale, ed il mancato riconoscimento delle utilità processuali e transattive invocate da
Pag. 23 per cui la domanda di restituzione della somma di € 10.000,00 Parte_1
versata a WI S.p.A. va rigettata, così come, per i motivi ugualmente esposti,
deve essere, conseguentemente, deve essere respinta anche quella per mancata acquisizione di € 2.000,00.
Considerato che il comportamento dell'Avv. non è stato CP_6
improntato al pieno rispetto dei doveri professionali, sia dal punto di vista delle scelte processuali (mancato disconoscimento e deposito delle comparse conclusionali) sia informativi nei riguardi del cliente (quanto all'esito del giudizio), si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra l'attrice e l'Avv. CP_6
Nulla tra l'attrice ed il convenuto perché contumace. CP_10
Va, inoltre, dichiarata assorbita la domanda di garanzia azionata dal convenuto verso la terza chiamata in causa. Controparte_6
In virtù del principio secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal
terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda
principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia
provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione
adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia
formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del
chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 23123/2019; Cass. n.
3835/1989) e ritenuto che l'iniziativa del convenuto di chiamare in causa l'assicuratore appare giustificata, l'attrice deve essere condannata al pagamento in favore della predetta Compagnia assicuratrice delle spese di lite sostenute che si liquidano ugualmente in dispositivo sempre sulla base del
Pag. 24 D.M. n. 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori tra il minimo e quelli medi di riferimento del valore della causa considerate la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_6
giudizio svoltosi con la chiamata in causa delle CP_10 [...]
così provvede: Controparte_9
1) rigetta le domande della società attrice;
2) compensa interamente tra l'attrice ed il le spese di lite;
CP_6
3) condanna l'attrice al pagamento Parte_1
in favore della chiamata in causa delle spese Controparte_9
di lite che qui liquida in € 3.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 25
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 10108/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto l'8 ottobre 2025,
TRA
p. iva: in persona del Parte_1 P.IVA_1
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
c.f.: , con sede legale in Ischia (NA), alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via D'Avalos, n. 38, e sede operativa in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 20,
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita, n. 34,
presso lo studio dell'Avv. Claudio Labruna (c.f.: ), CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTORE
E
Avv. Domenico, c.f.: , domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_3
Napoli, alla Via Diaz, n. 24.
- CONVENUTO CONTUMACE
E
vv. Pasquale, c.f.: , nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_4
Pag. 1 10.08.1962, residente in [...],
procuratore di sé stesso.
- CONVENUTO
E
c.f.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2
della dott.ssa (c.f.: e domiciliata Controparte_4 CodiceFiscale_5
per la carica in Milano, al Corso Garibaldi, n. 86), quale procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Roma,
alla Via degli Scialoja, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Grasso (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di CodiceFiscale_6
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note in sostituzione di udienza con scadenza 19 giugno
2025 il procuratore dell'attore ha concluso affinché il tribunale adìto “1.
accerti e dichiari che gli avv.ti e si Controparte_5 Controparte_6
sono resi inadempienti al mandato professionale alle liti ricevuto da
[...]
ed hanno contravvenuto ai propri doveri di Controparte_7
diligenza professionale condizionando così l'esito negativo del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Roma RG n. 10712/2016 e
hanno determinato – per loro negligenza – il passaggio in giudicato della
relativa sentenza n. 6259/2019 del 25.03.2019; 2. accerti e dichiari che in
conseguenza…la società ha subito danni Parte_1
patrimoniali di cui i convenuti avv.ti… sono responsabili e tenuti al
risarcimento in via solidale nell'importo di Euro 14.957,74…
Pag. 2 (quattordicimila novecentocinquantasette/74) o nella diversa somma ritenuta
all'esito del… giudizio e ne pronunci condanna al pagamento in solido in
favore di .. oltre interessi ex art. 1824, Parte_1
comma 4, codice civile e rivalutazione monetaria… Si chiede voler assegnare
la causa a sentenza con termini per il deposito di memorie conclusionali e di
repliche ai sensi dell'articolo 190 c.p.c.” Vinte le spese di lite.
Il convenuto Avv. ha chiesto “- in via principale: Controparte_6
rigettare la domanda attrice… con ogni consequenziale statuizione in ordine
alle spese di causa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo CP_8
tenuta a manlevarlo e, per Controparte_9
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento alla Società attrice di quanto
eventualmente questo tribunale riterrà dovutole dall'avv. CP_6
”.
[...]
Il procuratore della Compagnia assicuratrice chiamata in causa, nel riportarsi a tutto quanto già rilevato ,“precisa le conclusioni come rassegnate
in atti e chiede che la causa venga assunta in decisione con il doppio termine
ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti dei due convenuti è infondata e deve essere rigettata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale per l'udienza del 21
settembre 2021 e esponendo: CP_10 Controparte_6
- che, in data 4.01.2020 le veniva notificato atto di precetto di
Pag. 3 pagamento, unitamente alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6259/2019 resa pubblica il 25.03.2019, con il quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 16.561,76 in favore della WI
Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, “WI S.p.A.”);
- che detta sentenza veniva emessa a rigetto del procedimento di opposizione (R.G n. 10712/2016) al decreto ingiuntivo n. 23736/2015 emesso dallo stesso Ufficio Giudiziario il 23.10.2015 e col quale era stata condannata al pagamento in favore di WI S.p.A. di complessivi € 7.631,76, oltre interessi e spese di lite;
opposizione per la cui proposizione aveva conferito mandato congiunto ai convenuti, precisando agli stessi, a supporto della propria difesa, che nessun rapporto giuridico era mai intercorso con WI
S.p.A. e che essa istante era stata vittima di una truffa da parte di terzi per la quale aveva sporto denuncia-querela in atti;
- che, a seguìto del deposito di detta sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, i convenuti rimanevano inermi facendo, quindi, decorrere il termine per impugnarla lasciandola, così, passare in cosa giudicata: il tutto a propria insaputa venendone a conoscenza solo a seguito della notifica del predetto atto di precetto e pedissequa sentenza;
- che, pertanto, in data 21.01.2020, riservandosi la tutela di ogni proprio diritto, inviava ai convenuti, senza rivere alcun riscontro, una comunicazione a mezzo PEC rappresentando la propria sorpresa e disappunto per quanto accaduto, richiedendo loro di ricevere senza indugio gli atti di causa al fine di poter meglio comprendere quanto accaduto;
- che, dunque, per contenere i danni e gestire la situazione, si rivolgeva all'assistenza legale del suo attuale e costituito procuratore, il quale, a seguito
Pag. 4 di negoziazioni intraprese con WI S.p.A., il 20.04.2020 riusciva ad addivenire alla conclusione di un accordo transattivo in virtù di cui essa attrice corrispondeva alla controparte, in tre rate dello stesso importo, la complessiva minore somma di € 10.000,00 a saldo e a stralcio di tutto quanto dovuto in virtù della predetta sentenza n. 6259/2019 e conseguente atto di precetto;
- che, con nota PEC del 12.06.2022 a firma del proprio nuovo e costituito procuratore inviata ai convenuti contestava loro l'inadempimento al mandato ricevuto, chiedendo, altresì, chiarimenti in merito all'occorso, il risarcimento dei danni subiti e subendi e di ricevere copia di tutta la documentazione relativa al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Comunicazione a cui con nota PEC del 13.07.2020 rispondeva il solo convenuto il quale rimetteva ogni responsabilità in capo al Controparte_6
collega parimenti convenuto il quale non riscontrava CP_10
neanche alla successiva corrispondenza intercorsa tra il proprio legale e il convenuto con note del 22.02.2021, 08.03.2021, Controparte_6
15.03.2021 e 12.04.2021;
- che, ad ogni modo dall'analisi del fascicolo relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 10712/2016) emergeva una lacunosa attività difensiva da parte dei convenuti, propri difensori in quel procedimento: segnatamente, avevano abbandonato il giudizio non provvedendo al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, quest'ultima conseguente a quello della comparsa conclusionale da parte della WI S.p.A.; non avevano depositato le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. - non articolando, quindi, alcun mezzo di prova
Pag. 5 nonostante avessero piena consapevolezza e prova che nessun rapporto commerciale era mai intercorso tra essa e WI S.p.A. - né la Parte_1
documentazione in loro possesso a supporto della tesi difensiva, né i documenti elencati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo determinando una evidente carenza probatoria espressamente palesata e menzionata nella sentenza di rigetto, che aveva specificato che “dalla estrema genericità delle
argomentazioni difensive svolte da parte opponente, dalla totale carenza
probatoria degli assunti attorei e dalla incontestata circostanza del mancato
pagamento dei corrispettivi dovuti, discende il rigetto dell'opposizione, con la
integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.”
- che i convenuti si erano resi colpevoli, altresì, di non averle reso noto
(circostanza appresa grazie alle comunicazioni tra il suo attuale difensore e quelli della WI S.p.A., i quali la confermavano) che, addirittura, nella fase iniziale del giudizio di opposizione, questi ultimi avevano loro formulato una proposta transattiva in virtù della quale WI. S.p.A. si era detta disponibile a corrispondere a proprio favore l'importo di € 2.000,00 a chiusura del procedimento rinunciando anche al decreto ingiuntivo, nonché di non averla accettata essi medesimi che ne avevano il potere giusta il mandato ricevuto;
- che, dunque, erano evidenti le violazioni dei convenuti al mandato professionale ricevuto ai sensi dell'art. 1176 c.c. (violazione del dovere di diligenza, del dovere di informazione e dell'obbligo di restituzione dei documenti contemplati, rispettivamente dagli artt. 12, 27 e 33 del c.d.f.) e la loro consequenziale responsabilità con obbligo di risarcirla di tutti i subìti e
subendi quantificabili in € 10.000,00 pagati alla WI S.p.A. in seguito alla conclusione della transazione intercorsa, oltre interessi maturati e maturandi;
Pag. 6 € 2.000,00 offerti da quest'ultima in via transattiva nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che essa attrice certamente avrebbe accettato;
€ 200,00 quale costo per la registrazione della sentenza di rigetto dell'opposizione ed € 2.757,74, comprensivi di spese generali, i.v.a. e c.p.a corrisposti al proprio attuale difensore costituito per assistenza legale e raggiungimento di quell'accordo transattivo.
L ha chiesto, pertanto: Parte_1
- di accertarsi gli inadempimenti professionali e la negligenza dei convenuti in relazione al mandato professionale ricevuto che avevano condizionato negativamente l'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo reso dal tribunale di Roma e determinato il passaggio in giudicato della relativa sentenza n. 6259/2019 pubblicata il 25.03.2019;
- per l'effetto, di condannarli in solido al pagamento del complessivo importo di € 14.957,74 o della diversa somma ritenuta dovuta dal Tribunale,
oltre interessi. Vinte le spese di lite.
L'Avv. ritualmente citato, non si è costituito, tant'è CP_10
che all'udienza del 10 febbraio 2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di chiamata in causa e in garanzia del terzo, depositata in cancelleria il 3 agosto 2021, si è,
invece, tempestivamente costituito in giudizio l'Avv. il Controparte_6
quale ha contestato la domanda e la prospettazione dei fatti di cui all'atto di citazione.
Il convenuto, riportando il contenuto della propria missiva del
13.07.2020 inoltrata in riscontro a quella del 30.06 precedente ricevuta dal procuratore attoreo, ha, preliminarmente, addotto di non aver mai avuto
Pag. 7 rapporti diretti o personali con la società attrice, né di aver mai conosciuto il suo legale rappresentante o altri soci, né di avere da questi ricevuto qualsivoglia documentazione, né tantomeno compensi o anche rimborsi a titolo di fondo spese, ma di aver ricevuto da parte del convenuto CP_10
“amico e collega”, un plico postale contenente atto di opposizione a
[...]
decreto ingiuntivo recante a margine procura ad litem conferita anche a lui,
provvedendo, così, a notificare l'atto, ad iscrivere telematicamente la causa al ruolo, a partecipare alle udienze, a depositare note ex “art. 183 co. VI c.p.c.”
(recte: memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) recapitategli e a comunicare
CP_1 l'esito del giudizio tenendolo costantemente aggiornato;
che il a sua volta, gli aveva assicurato di tenere informata di tutto quanto la società
istante, sua assistita di vecchia data, raccogliendo, in particolare,
l'indisponibilità della stessa ad accedere ad una proposta di accordo che era pervenuta informalmente dalla controparte e che l'attrice non aveva esposto i motivi che, astrattamente, avrebbero giustificato una riforma in senso favorevole della sentenza di rigetto dell'opposizione, il che confermava
CP_1 quanto riferitogli dal e, cioè, che la società aveva dichiarato di non essere interessata a proporre appello.
Quanto alla menzionata proposta transattiva, il convenuto ha rappresentato che era del tutto generica, informale e mai concretamente precisatagli nei suoi termini nel corso del giudizio di opposizione sostanziandosi in una generica disponibilità a trattare le condizioni di un accordo conciliativo, ma senza alcun riferimento all'ammontare del credito per sorta ed oneri relativi alla procedura monitoria e di cui, tra l'altro, se ne faceva latore un sostituto processuale della WI S.p.A. in occasione di una udienza.
Pag. 8 L'Avv. ha, poi, contestato, per la sua inverosimiglianza, la CP_6
circostanza riportata in citazione secondo cui quest'ultima si sarebbe resa disponibile a corrispondere in favore di essa la somma di € Parte_1
2.000,00 a chiusura dell'opposizione rinunciando, altresì, a quanto statuito nel concesso decreto ingiuntivo.
Il ha, di seguito, eccepito, che l' non aveva CP_6 Parte_1
provato il danno subito in conseguenza diretta della propria condotta, non avendo neanche prospettato - benché più volte sollecitata nella fase stragiudiziale - alcun elemento utile a dimostrare la reale fondatezza del suo diritto a contrastare le ragioni della WI S.p.A. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, astrattamente, avrebbe consentito di sostenere un giudizio di gravame in grado di sovvertire l'esito della causa in senso favorevole e, inoltre, ha assunto, che, ad ogni buon conto, la somma onnicomprensiva di € 10.000,00 che l'istante aveva corrisposto alla WI
S.p.A. risultava sostanzialmente equivalente alla sorta portata dal decreto ingiuntivo emesso circa anni prima, alle spese della procedura monitoria liquidate ed agli interessi (€ 7.631,76, oltre interessi e spese di lite).
Infine, ha esposto che l'attrice aveva omesso di Controparte_6
riferire gli esiti della querela per truffa depositata l'1.02.2013 di cui alla
CP_1 citazione e delle altre denunce penali presentate all' d oggetto l'indebito utilizzo di dati sensibili e che, in definitiva essa aveva evidentemente opposto il decreto ingiuntivo a favore della WI S.p.A per finalità dilatorie,
ottenendo, infatti, di differire di diversi anni il pagamento di un debito pagato,
in sostanza, nella misura originaria e senza subire alcun danno concreto per effetto della propria condotta professionale.
Pag. 9 In ogni caso, pur contestando ogni addebito, il convenuto ha rappresentato di essere assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio della professione forense con polizza n. BZ9C056359P-LB del 23.09.2019 delle
Controparte_9
ha, quindi, richiesto: Controparte_6
- in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa le al fine di essere tenuto Controparte_9
indenne;
- nel merito, in via principale, di rigettare la domanda attrice, in infondata e non provata
- in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare le - Controparte_9
Rappresentante Generale dei per l'Italia, tenuta a mallevarlo da ogni CP_9
eventuale esborso e, di conseguenza, condannarle a pagare in favore della società attrice quanto dovesse esserle riconosciuto.
Vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita la Controparte_9
chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice perché infondato e di
[...]
dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva da questi proposta nei propri confronti e, in ogni caso, di dichiararne l'infondatezza per la non operatività della polizza invocata.
In via subordinata, la compagnia ha chiesto in caso di accoglimento anche parziale della domanda dell'attrice e di ritenuta operatività della polizza, previa decurtazione di ogni somma ex art. 1227 c.c. anche in via di equità, di contenere l'obbligazione di manleva esclusivamente nei limiti della
Pag. 10 quota di responsabilità direttamente imputabile al proprio assicurato, fermo massimale e dedotta la franchigia, previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre Compagnie stipulate dal per lo stesso CP_6
rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910,
comma 4, c.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c,p.c. e depositate le relative memorie (precisamente la n. 2 da parte attrice e da parte convenuta e la n. 3 dalla Compagnia), veniva raccolto l'interrogatorio formale del
CP_1
dato atto della ingiustificata assenza del per renderlo, attesa la CP_6
irrituale produzione di un certificato medico che gli avrebbe impedito di presenziare;
ammessa parzialmente (sui soli capi 2 e 3 della memoria n. 2) la prova testimoniale richiesta dalla istante ed escussi i due testi addotti (
[...]
e , mutato l'istruttore, la causa veniva Testimone_1 Testimone_2
rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla udienza del 19.06.2025 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto ed il tribunale in composizione monocratica ha riservato la causa a sentenza assegnando loro,
ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 18.09.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino all'8.10.2025).
Come anticipato la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice nei confronti dei convenuti è infondata.
Gli adempimenti colpevoli che essa imputa ai convenuti consistono: 1)
nell'aver mal curato la propria difesa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non depositando idonea documentazione a supporto e i citati atti
Pag. 11 processuali di parte;
2) l'aver lasciato passare in giudicato la relativa sentenza di rigetto senza notiziarla precludendole la possibilità di proporre impugnazione, che in ogni caso avrebbero dovuto promuovere di propria iniziativa e, quindi, la violazione dei doveri di informazione;
3) la violazione dell'obbligo di restituzione della documentazione e 4) il mancato incasso di €
2.000,00 che WI S.p.A. le avrebbe offerto a titolo di transazione.
Va immediatamente evidenziato che la giurisprudenza in materia di responsabilità civile dell'avvocato riconosce che l'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è un'obbligazione di mezzi e che il professionista deve mettere a disposizione del cliente la propria opera con diligenza e perizia, ma non è obbligato a raggiungere il risultato desiderato.
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, 2° comma, c.c.,
che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c., nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Prima di ripercorrere le vicende in fatto prospettate dalle parti,
occorre, altresì, ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della S.C., perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è
necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta,
l'esito sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex
plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6
maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Pag. 12 Inoltre, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548) e, tuttavia, tale nesso causale, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n.
10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Occorre, infine, che il danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista e una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, il giudice di merito
(con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, è chiamato a compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Anche la giurisprudenza di merito ha più volte avuto modo di esprimersi in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato se non risultano idonei elementi probatori da cui desumere, con un giudizio probabilistico, l'eventuale accoglimento della domanda e, quindi, per ritenere che sia derivato un danno in concreto al cliente, quale conseguenza della omissione dell'avvocato nell'espletamento del mandato professionale e, parimenti ((cfr. Tribunale di
Pag. 13 Bari, sez. civ. III, 13 febbraio 2014) è stata esclusa la responsabilità
dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata – mancata richiesta di prova decisiva – fosse inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio,
se il legale avesse compiuto le attività omesse).
In estrema sintesi, è noto che “la responsabilità dell'avvocato - nella
specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il
solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,
occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal
cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento
dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe
conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la
prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva
od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ. n 2638/2013).
Più, in particolare, con riguardo all'attività di patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria ed all'omesso svolgimento da parte del professionista incaricato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività
professionale omessa (Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 8516/2020).
Pag. 14 Posti tali principi, può passarsi all'esame del merito delle doglianze di parte attrice.
I) con il primo addebito l'attrice contesta ai convenuti di avere svolto una lacunosa attività difensiva poiché: a) non hanno depositato la seconda e la terza memoria istruttoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., e le comparse previste dall'art. 190 c.p.c.; b) non hanno depositato la documentazione in loro possesso a supporto della tesi difensiva di c) non hanno depositato Pt_1
nel fascicolo di ufficio i documenti elencati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
d) non hanno disconosciuto la firma falsa del legale rappresentante della società opponente in calce ai contratti prodotti.
Il primo addebito, così articolato, risulta essere infondato.
Innanzitutto, dall'atto di opposizione al detto decreto (cfr. doc. 1
denominato “Opposizione a d.i. depositato dal all'atto CP_12 CP_6
della costituzione in giudizio) risulta che i convenuti avevano adeguatamente contestato il decreto ingiuntivo opposto deducendo, tra l'altro, che la propria assistita non aveva mai sottoscritto con l'opposta WI S.p.A. alcun contratto di fornitura di beni o di servizi e, quindi, l'inesistenza dello stesso rapporto -
conseguendone qualsivoglia prestazione - che non poteva essere presunto in virtù delle fatture riportate in ricorso e falsamente attestate, atteso che palesavano un'indebita appropriazione di somme, accreditavano pagamenti mai eseguiti e un saldo non dovuto giacché l'odierna attrice, inoltre, non le aveva mai ricevute;
avevano anche eccepito la mancata dichiarazione e identificazione del rapporto contrattuale da parte della WI S.p.A., limitatasi,
invece a riferire genericamente di “servizi di telecomunicazioni offerti” così
impedendo una ancora più puntuale difesa posta la molteplicità dei servizi da
Pag. 15 essa opposta gestiti;
avevano, altresì, contestato l'asserita validità dell'estratto notarile depositato da quest'ultima giacché non indicava l'annotazione delle fatture che si pretendevano emesse per il presunto credito nei confronti della né la data in cui sarebbero state inviate, né per quale servizio Parte_1
fornito.
Da ultimo, in via istruttoria, avevano anche richiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della WI
S.p.A., al fine di provare quanto sopra, in particolare l'insussistenza tra esse parti di alcun rapporto di fornitura di servizi di telecomunicazioni specificatamente indicati, mai sottoscritto dalla propria assistita del tempo,
reiterando la richiesta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. nella quale avevano chiesto, altresì, la produzione da parte di WI S.p.A. della scrittura contabile da cui risultavano gli avvenuti pagamenti. Richieste
istruttorie disattese dal giudice dell'opposizione che aveva ritenuto “superfluo
l'espletamento di attività istruttoria in quanto la causa appare matura per la
decisione”, fissando per la successiva udienza per la precisazione delle conclusioni (cfr. ibidem doc. 8 denominato “Provvedimento del
2
4.11.2017.pdf”).
Sulla scorta di tutte le eccezioni esposte, i convenuti avevano chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di rapporto contrattuale e inesistenza del credito portate dalle mai recapitate fatture per le quali non aveva versato alcun acconto, né doveva alcun saldo, richiamando inoltre la denunzia-querela sporta l'1.02.2013 presso la Procura della
Repubblica.
Ciò premesso in ordine al contenuto dell'atto di opposizione che
Pag. 16 sostanzialmente rispecchiava quanto anche in questa sede la assume Pt_1
in ordine al (non) rapporto con la WI si osserva che l'attrice con il rilievo sub a) si limita a contestare inadempimenti formali dei convenuti consistenti nel mancato deposito di atti previsti nella sequenza procedimentale che conduce, attraversa la fase istruttoria, alla decisione della lite ma senza precisare quale avrebbe dovuto essere lo specifico contenuto di questi atti che avrebbe dovuto indurre con un certa probabilità il giudice ad accogliere l'opposizione. Solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. di deduce che si doveva sentire come testimoni i dipendenti dell' senza indicazione di Pt_1
nominativi e senza neppure indicare su quali precise circostanze avrebbero dovuto deporre.
Con il rilievo sub b) l' addebita ai convenuti il mancato Parte_1
deposito di atti che indicherà solo nella seconda memoria istruttoria (due lettere di contestazione del debito recapitate alla WI e l'esposto-querela del
1° febbraio 2013), tuttavia, anche in questo caso, trattandosi di atti di parte,
non si comprende perché dal loro esame il giudice si sarebbe dovuto convincere della bontà delle difese della opponente anche considerando anche che sull'esito della querela penale nulla risulta dedotto da parte attrice se non un capitolo di prova nel quale si pretendeva di provare la pendenza ancora nel
2019 (cioè dopo ben sei anni) delle indagini del PM.
Lo stesso a dirsi per il rilievo sub c) che attiene ai medesimi documenti di parte menzionati sub b).
Quanto al rilievo sub d), risulta dalla costituzione della WI che questa ebbe a depositare alcuni contratti sottoscritti dal legale rappresentante della e che sul mancato disconoscimento di queste sottoscrizioni il Pt_1
Pag. 17 giudice ha fondato gran parte della sua decisione. Dopo un rinvio per bonario componimento con “salvezza dei diritti di prima udienza”, all'udienza del 13
febbraio 2017 nulla eccepì il procuratore della che solo nella prima Pt_1
memoria istruttoria chiese l'esibizione degli originali dei contratti riservandosi la querela di falso.
Tuttavia, anche in questo caso anche con riguardo al mancato disconoscimento tempestivo della conformità delle copie agli originali e della sottoscrizione del legale rappresentante, seppure si configura un chiaro inadempimento perché sarebbe stato doveroso per il difensore impugnare tempestivamente questi documenti e disconoscerli, occorreva, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, la prova che effettivamente la sottoscrizione apposta sotto quei tre contratti non fosse riconducibile al legale rappresentante dell' Sul punto nulla in questa Pt_1
sede è stato allegato e provato dall'attrice ai fini di ritenere che un eventuale disconoscimento avrebbe indotto la controparte a desistere dall'utilizzo di questi documenti o che, ove l'opposta avesse chiesto la verificazione, questo subprocedimento si sarebbe conclusa in senso favorevole all'opponente.
In sostanza, la istante alcuna prova ha offerto circa il nesso eziologico tra la loro condotta e il risultato giudiziale ottenuto, né si ritiene che in base a un giudizio probabilistico un loro diverso atteggiamento professionale e processuale avrebbe portato a un risultato alla stessa favorevole.
II) Parimenti infondato è il secondo addebito relativo alla violazione del diritto di informazione consistente, secondo l'attrice, all'aver lasciato passare in giudicato detta sentenza impedendo la promozione dell'appello avverso la stessa. Invero, anche in questo caso, pur a fronte di evidente
Pag. 18 inadempimento dei difensori che non hanno informato la cliente dell'esito della causa di primo grado, l'attrice non ha né allegato né dimostrato che l'appello, se promosso, avrebbe avuto una solida e ragionevole probabilità di accoglimento, non essendo sufficiente la mera e semplice possibilità.
III) Quanto al terzo addebito, ossia la violazione dell'obbligo di restituzione della documentazione, che si pone su un piano diverso rispetto alla dedotta responsabilità per l'esito del giudizio perché attiene ad un preteso inadempimento successivo alla definizione del giudizio di primo grado, deve osservarsi che la istante non ha mai né descritto né elencato di quali documenti si trattasse: nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per l'iscrizione al ruolo del relativo procedimento i convenuti hanno trascritto di allegare “1) Decreto opposto notificato”, il che è certo poiché in mancanza la procedura di opposizione sarebbe risultata inammissibile;
di poi “2) Lettera
raccomandata datata 18 luglio 2013 dell'avvocato Picciotto scritta
nell'interesse della indirizzata alla sede WI… con allegata Pt_1
ricevuta di spedizione e con ricevuta di ricezione sottoscritta in data 24 luglio
203, come da timbro della società” (cfr. doc. 14 allegato dall'attrice alla memoria istruttoria n. 2), “3) Lettera raccomandata del 10 ottobre 2013
dell'avvocato Picciotti spedita all'avvocato Maurizio Cenci in risposta alla
lettera del medesimo” (cfr. ibidem doc. 13) e “4) Denunzia querela presentata
alla Procura della Repubblica di Napoli”.
Questi documenti, tuttavia, sono stati prodotti in questo giudizio dalla stessa attrice. Quanto ad altra documentazione, di cui l'attrice lamenta ancora in citazione la mancata restituzione ma senza meglio specificarla (solo dalla corrispondenza tra il difensore attuale dell'attrice e l'Avv. Gandolfi si
Pag. 19 arguisce che si tratterebbe di non meglio descritta “documentazione a
supporto della falsificazione della firma del dott. e del suo Parte_1
documento di identità”), non vi è prova della trasmissione di questa dalla agli attuali convenuti. Pt_1
IV) Da ultimo, in ordine al quarto addebito (il mancato incasso di €
2.000,00 che WI S.p.A. le avrebbe offerto a titolo di transazione per quel giudizio con pedissequa rinuncia alle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto), si osserva che l'attrice ha depositato, unitamente alla memoria n. 2
depositata il 13.04.2022, una nota PEC dell'8.04.2021 a firma dell'avv. Zaira
Montevecchio - evidentemente legale della WI S.p.A. - inoltrata al proprio e costituito procuratore, il quale le aveva richiesto una copia della transazione di cui, a suo dire, avrebbe appreso l'esistenza “Da corrispondenza avuta con
il precedente legale di . Detto avv. Montevecchio provvedeva a Pt_1
trasmettergli in allegato e in formato “word” “la bozza (non firmata)
dell'accordo transattivo tra WI e risalente all'anno 2016” che, Pt_1
tuttavia nulla apporta, in quanto non prova se quella bozza a conciliazione, in corso del giudizio di opposizione, fosse stata effettivamente trasmessa e sottoposta all'attenzione dei legali convenuti, aggiungendo a chiusura che
“Tuttavia, non sono riuscita a trovare la corrispondenza con i precedenti
legali, ma soltanto scambio di mail con il cliente (WI S.p.A.) che, per ovvie
ragioni, non posso trasmettere”.
Questa stessa bozza inviatale e di cui si è appena dedotta la inefficacia probatoria, l'attrice l'ha prodotta sempre in detta memoria (cfr. doc. 15bis
denominato “Transazione windtrespa-assimar sas….pdf”).
L'attrice ha, inoltre, tentato di attestarne l'esistenza e la trasmissione
Pag. 20 agli odierni convenuti a mezzo del loro interrogatorio formale (reso dal solo costituito e di prova testimoniale. Invero, i quesiti erano “Vero è che CP_6
WI SpA ha avanzato una proposta transattiva a in virtù della quale Pt_1
intendeva corrispondere ad l'importo complessivo di Euro CP_13
2.000,00 a chiusura del giudizio di opposizione e definizione dei rapporti
come da accordo transattivo in atti sub doc. 15bis che si mostra al teste” e
“Vero è che la proposta transattiva in atti sub doc. 15bis che si mostra al
teste è stata comunicata e trasmessa ai legali di avv.ti Pt_1 CP_6
e ” (cfr. ancora detta memoria n. 2), le cui risultanze
[...] CP_10
non hanno affatto confortato il suo assunto.
In sede di interrogatorio formale il il quale si rammenta CP_6
aveva partecipato di persona o a mezzo di suo personale delegato alle udienze del giudizio di opposizione (cfr. doc. 5, 7 e 9 relativi alle udienze del
13.02.2017, 17.11.2017 e 21.12.2018 versate in atti dal medesimo in sede di costituzione in giudizio), ha mantenuto la propria posizione iniziale (“ADR:
Interrogato sul capo 2 della memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine
di parte attrice risponde” Non è vero detta disponibilità mi è solo stata
riferita dal mio sostituto processuale in seguito all'udienza di ammissione dei
mezzi istruttori, detta possibilità gli era stata paventata dal sostituto
processuale del legale della WI, oltre ciò non è mai seguita alcuna
proposta da parte del difensore della WI, non hai mai neppure avuto una
telefonata dallo stesso in merito. ADR: Interrogato sul capo 3 della memoria
ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine di parte attrice “Non so nulla in
quanto ero costituito assieme all'Avvocato del foro di CP_10
Napoli, il quale aveva contatti con la cliente che io non conosco e con la
Pag. 21 quale non ho mai avuto rapporti, e mi aveva chiesto di affiancarmi a lui in
quanto il giudizio si doveva incardinare sul Tribunale di Roma, al cui Foro
appartengo. Personalmente non ho ricevuto alcun documento, non se sia
stato girato all'Avv. . ADR : Null'altro so.” CP_10
I testi, Avv.ti e hanno Testimone_1 Testimone_2
dichiarato di non sapere alcunché di quella proposta transattiva (“ADR:
interrogata sul capo 2 della memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine
di parte attrice risponde “Ho seguito diversi contenziosi per la WI in
sostituzione dell'avv. non so nulla del documento in oggetto, Tes_2
ricordo di avere seguito alcune transazioni in passato con la ma Pt_1
non so nulla di questo documento, e non so nulla di questa eventuale
proposta in quanto nel periodo in oggetto non mi occupavo ancora del cliente
WI , ho iniziato ad occuparmi del cliente WI in seguito all'uscita dallo
studio dell'Avv. . ADR: Interrogata sul capo 3 della memoria ex Tes_2
art. 183 c.p.c. VI comma II termine di parte attrice risponde” Non so nulla in
merito a ciò.” – teste “ADR: Interrogato sul capo 2 della Testimone_3
memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine di parte attrice risponde” Ho
seguito diversi contenziosi per la WI in quanto responsabile del
contenzioso per lo studio legale tributario , il quale assisteva CP_14
nella gestione del contenzioso in merito al recupero crediti Pt_2
derivanti da utenze private e commerciali, non ricordo nulla in merito a
questa transazione, ma dall'esame del documento confermo che lo stesso è
stato elaborato dal nostro team ai fini di formalizzare la transazione in
oggetto. ADR: Interrogato sul capo 3 della memoria ex art. 183 c.p.c. VI
comma II termine di parte attrice risponde” Non so nulla in merito a ciò, la
Pag. 22 prassi dello studio era che detto documento firmato da me veniva poi girato
al legale di controparte per l'accettazione. Non so se detto documento è stato
girato ai legali e in quanto non era di mia competenza CP_10 CP_6
anche se è previsto in casi del genere. Nella gestione del contenzioso si
arriva a formalizzare una transazione dopo contatti con il legale di
controparte. Io personalmente non ho mai contattato i legali e CP_10
. ADR: Null'altro so.” – teste . CP_6 Tes_4
Anche il quarto addebito va, dunque, ritenuto infondato perché non vi
è prova che i due convenuti avessero ricevuto una proposta transattiva da parte della WI e questo non lo si può dedurre neppure dalla mancata
CP_1 comparizione dell'Avv. all'udienza fissata per rendere il deferitogli interrogatorio formale perché mancano quegli altri elementi di prova che consentono di fare ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Quanto, infine, alle asserzioni dell'attrice che evidenzia che una soluzione transattiva poteva essere facilmente trovata se solo si tiene conto che la WI ha transatto la causa accettando una somma minore dopo aver vinto la causa con sentenza passata in giudicato si osserva, da un lato, che la
WI ha forse ritenuto più economico accettare un importo ridotto piuttosto che procedere ad esecuzione forzata, dall'altra, che ogni valutazione sui possibili esiti del giudizio va compiuta con valutazione ex ante e non ex post
(Cass. 7462/2025; Cass. 11906/2024).
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, non si rinviene un nesso di causalità effettivo tra la condotta dei due professionisti, pur effettivamente lacunosa quanto meno nella fase di trattazione/istruzione e decisionale, ed il mancato riconoscimento delle utilità processuali e transattive invocate da
Pag. 23 per cui la domanda di restituzione della somma di € 10.000,00 Parte_1
versata a WI S.p.A. va rigettata, così come, per i motivi ugualmente esposti,
deve essere, conseguentemente, deve essere respinta anche quella per mancata acquisizione di € 2.000,00.
Considerato che il comportamento dell'Avv. non è stato CP_6
improntato al pieno rispetto dei doveri professionali, sia dal punto di vista delle scelte processuali (mancato disconoscimento e deposito delle comparse conclusionali) sia informativi nei riguardi del cliente (quanto all'esito del giudizio), si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra l'attrice e l'Avv. CP_6
Nulla tra l'attrice ed il convenuto perché contumace. CP_10
Va, inoltre, dichiarata assorbita la domanda di garanzia azionata dal convenuto verso la terza chiamata in causa. Controparte_6
In virtù del principio secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal
terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda
principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia
provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione
adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia
formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del
chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 23123/2019; Cass. n.
3835/1989) e ritenuto che l'iniziativa del convenuto di chiamare in causa l'assicuratore appare giustificata, l'attrice deve essere condannata al pagamento in favore della predetta Compagnia assicuratrice delle spese di lite sostenute che si liquidano ugualmente in dispositivo sempre sulla base del
Pag. 24 D.M. n. 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori tra il minimo e quelli medi di riferimento del valore della causa considerate la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_6
giudizio svoltosi con la chiamata in causa delle CP_10 [...]
così provvede: Controparte_9
1) rigetta le domande della società attrice;
2) compensa interamente tra l'attrice ed il le spese di lite;
CP_6
3) condanna l'attrice al pagamento Parte_1
in favore della chiamata in causa delle spese Controparte_9
di lite che qui liquida in € 3.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 25