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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Trattazione scritta del 15 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15.4.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. RG 245/22, e vertente tra:
Parte_1
(Avv. Loredana Rago)
appellante
e
Controparte_1
(Avv. Preite Elvira) appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 38/22 il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “-Rigetta la domanda di risarcimento danni per quanto in parte motiva;
-Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del
pagina 1 di 2 convenuto che quantifica in complessivi euro 2738,00 , oltre accessori come per legge.”
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza.
Si è costituita in giudizio la società per resistere al Controparte_1
gravame.
All' udienza del 18.3.25 celebrata nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta e la causa è stata rinviata.
All'odierna udienza del 15.4.25, svoltasi a trattazione scritta, previa verifica dell'avvenuta comunicazione alle parti del rinvio disposto all'udienza precedente, nessuna delle parti ha depositato le note scritte, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4
c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Lucia Gesummaria
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CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Trattazione scritta del 15 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15.4.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. RG 245/22, e vertente tra:
Parte_1
(Avv. Loredana Rago)
appellante
e
Controparte_1
(Avv. Preite Elvira) appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 38/22 il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “-Rigetta la domanda di risarcimento danni per quanto in parte motiva;
-Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del
pagina 1 di 2 convenuto che quantifica in complessivi euro 2738,00 , oltre accessori come per legge.”
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza.
Si è costituita in giudizio la società per resistere al Controparte_1
gravame.
All' udienza del 18.3.25 celebrata nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta e la causa è stata rinviata.
All'odierna udienza del 15.4.25, svoltasi a trattazione scritta, previa verifica dell'avvenuta comunicazione alle parti del rinvio disposto all'udienza precedente, nessuna delle parti ha depositato le note scritte, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4
c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Lucia Gesummaria
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