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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/06/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 51/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Maggioni presidente dott. Alessandro La Vecchia giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Motivi della decisione
Letto il ricorso ex artt. 268, co. 1, e 269, co. 1, c.c.i.i. depositato in data 27/5/2025 da Pt_1
(c.f./p. i.v.a ), residente in [...],
[...] C.F._1
assistito dalla dott.ssa Saillant Mirella, nominato gestore della crisi da sovraindebitamento (di seguito,
OCC) dall'Organismo costituito presso l'ODCEC di Ragusa, esaminati gli atti e i documenti prodotti;
letta la relazione dell'OCC; rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i. l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
pagina 1 di 9 Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:
- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
nel caso di specie, infatti, è un lavoratore dipendente presso il;
Controparte_1
- il debitore versa effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a complessivi euro 205.601,37, a fronte della percezione di una retribuzione mensile media, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari a circa euro 2.300,00, della titolarità di un deposito amministrativo di titoli e fondi per un controvalore di soli 3.692,23 euro, nonché della titolarità di un motociclo e di un'autovettura vetuste (v. date immatricolazioni) e di un'immobile (sito in VI (RG) via Farini n. 43 Piano 3-4, iscritto all'Agenzia del Territorio al Foglio
209 particella 13002 sub 5 categoria A/3 vani 5, nonché in VI (RG) via Farini n. 43 Piano T, iscritto all'Agenzia del Territorio al Foglio 209 particella 13002 sub 12 categoria C/6 mq 25 Rendita € 65,85), in comproprietà paritaria con la ex moglie, (50% ciascuno), oggetto di contratto Controparte_2
preliminare per un prezzo promesso dal promissario venditore comunque insufficiente (euro 80.000,00);
- come anticipato, il debitore versa pertanto in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, stimate in euro 1.460,00, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una parte insufficiente di reddito e dai beni sopra indicati, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto, specificamente, che l'esposizione debitoria risulta così ripartita:
Il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., con la quale il gestore della crisi pagina 2 di 9 nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale del debitore;
ritenuto che
, nella predetta relazione, il gestore, dopo aver individuato il fabbisogno familiare autocertificato dal debitore in euro 1.460,00 ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare, secondo il prospetto Istat della media mensile delle famiglie Regione
Sicilia dell'anno 2020, in euro 1.946,56; ritenuto, a tal fine, che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va, tuttavia, rimessa al giudice delegato (ex art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i.); ritenuto, inoltre, che può trovare accoglimento la richiesta del debitore di essere autorizzato ad utilizzare il motociclo targa DM54332 l'autovettura targa BH488CA, in attesa che il liquidatore ne indichi la marca e modello ed estratta elementi, anche solo sulle riviste specialistiche, ai fini della conferma del relativo insignificante valore;
ritenuto, altresì, per quanto riguarda il contratto preliminare pendente tra che spetta al liquidatore, sentito il debitore, e nell'interesse dei (e con la consequenziale responsabilità nei confronti dei) creditori, dichiarare di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi e diritti, ovvero di sciogliersi dal medesimo (art. 270, co. 6, c.c.i.i.), alla luce della stima in atti e anche in ragione dell'acquisito impegno di comproprietaria con quota parimenti oggetto di ipoteca verso un comune creditore Parte_2
ipotecario, a destinare il ricavato alla soddisfazione dei creditori della presente procedura;
ritenuto, infine, che, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, diviene inefficace e deve pertanto sospendersi la trattenuta per cessione del quinto dello stipendio, in virtù della destinazione di tale reddito alla soddisfazione concorsuale di tutti i creditori, al netto della determinazione del g.d. circa la quota sottratta alla procedura e destinata al mantenimento del debitore e della sua famiglia (cfr., da ultima, trib. Bologna, 155/2024, pubblicata il 23/7/2024: “in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, anche le trattenute derivanti da cessioni del quinto dello stipendio devono ritenersi inopponibili alla procedura dopo la sua apertura”; così, trib. Torino, 303/2024, pubblicata il 22/7/2024; trib. Monza, 146/2024, pagina 3 di 9 pubblicata il 18/7/2024; trib. Milano, 510/2024, pubblicata il 16/7/2024: “ritenuto quanto alla cessione del quinto dello stipendio che si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c. non
è opponibile alla procedura posto che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio
2005 n. 17590)”; trib. Mantova, sent., 15/12/2023: “[c]ome è stato condivisibilmente affermato (Trib.
Verona 5/10/22, dep. il 6/10/22): ". . . 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione controllata prevista dall'art. 14 ter
L. n. 3 del 2012 vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed, infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima nell'art. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del
2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto
pagina 4 di 9 costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori...''. Dal giorno di apertura della liquidazione, nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (artt. 270 comma quinto e 150 C.C.I.I.); trib. Treviso, sez. II, sent., 09/11/2023:
“contrariamente a quanto affermato dal creditore, all'apertura della liquidazione controllata conseguirebbe l'inefficacia del contratto di cessione del quinto, stante l'apprensione del reddito alla procedura”); ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuta assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza di misure protettive, formulata dal debitore con il ricorso, in considerazione degli effetti discendenti dell'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI) in virtù del quale “[s]alvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale”; ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;
ritenuto, dunque, che il liquidatore dovrà inserire anche i veicoli, nonché il deposito amministrativo di titoli e fondi e, salvo la decisione di subentrare nel contratto preliminare e stipulare il definitivo (nel qual caso, sarà inserito l'integrale corrispettivo, giusta dichiarazione di in atti), il diritto di Controparte_2
sull'immobile oggetto del predetto contratto, tra i beni rientranti nel patrimonio di Parte_1
liquidazione, aggiornandone la stima dei predetti, salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l'eventuale antieconomicità della vendita;
pagina 5 di 9 ritenuto, inoltre, per quanto già chiarito, che la retribuzione, al netto delle sole ritenute fiscali e previdenziali, va acquisita nella sua interezza, ad eccezione di quanto verrà determinato dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, stante l'inopponibilità della cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore dei creditori anteriori;
rilevato che tra i compiti del liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 c.i.i. inserito tra i principi generali del codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a); rilevato che il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è “unitario”
(cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024: “militano in questo senso plurimi indici normativi: - la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del D.M. n. 202 del 2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione
e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del ritenuto, infatti, che il compenso spettante al difensore/advisor “dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo” e la relativa domanda valutata secondo i criteri di legge (trib. Terni, sent., 2/12/2024, n. 38; trib.
Bari, sent., 11/3/2025, n. 63; trib. Bari, sent., 5/3/2025, n. 57; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1); rilevato, invece, che il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è
“unitario” (cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024: “militano in questo senso plurimi indici normativi: - la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del D.M. n. 202 del 2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione
e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto dell'opera prestata e dei risultati ottenuti) e a disporre che all'organismo spetta anche un rimborso forfetario delle spese generali, fanno sostanzialmente rinvio ai capi successivi per le regole di dettaglio;
- l'art. 16 fissa i parametri da seguire nelle procedure di sovraindebitamento non liquidatorie e prescrive, da un lato, che il compenso dell'organismo è unico anche per l'opera prestata dopo l'omologazione (e ciò anche quando sono previste attività liquidatorie) e, dall'altro lato, che deve farsi riferimento all'attivo realizzato e al passivo risultante dall'accordo o dalla proposta concordataria;
- l'art. 18, unica norma destinata alla determinazione del compensi nella procedura liquidatoria, precisa che invece deve guardarsi al passivo concretamente accertato e, per il resto, rinvia all'art. 16; - non v'è alcuna ragione per ritenere che tale rinvio (che, si badi, non è associato ad alcuna clausola di
pagina 6 di 9 compatibilità) non coinvolga anche l'unitarietà del compenso tra fase precedente e fase successiva all'apertura; vero è che, in senso stretto, la "apertura" della liquidazione controllata è cosa concettualmente diversa dalla "omologazione" dell'accordo o della proposta di concordato minore, ma opinare diversamente significherebbe trattare in maniera differente due situazioni assolutamente identiche, vale a dire quella del gestore che si trovi a svolgere l'attività liquidatoria nel contesto concordatario o dell'accordo ristrutturativo e quella del gestore che si trovi a svolgere la stessa identica attività nel contesto liquidatorio puro;
- d'altro canto, se si ritenesse che l'art. 18 fosse una norma destinata solo ed esclusivamente al liquidatore, non esisterebbero parametri per la liquidazione del compenso in favore dell'OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata dal momento che, come già detto, le disposizioni di carattere generale altro non fanno che rinviare alla sezione II e alla sezione III per le indicazioni di dettaglio;
rinvio così congegnato evidentemente perché il compenso dell'OCC e quello del liquidatore è unitario e individuato con gli stessi identici criteri;
- questa interpretazione pare anche coerente con la regola codicistica secondo la quale il Tribunale, di norma, conferma il gestore nel ruolo di liquidatore (art. 269, comma 2, lett. b)”; nello stesso senso, trib. Bari, sent., 11/3/2025, n. 63: “il compenso per l'OCC è unico per le due fasi per la proposta e la liquidazione;
i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014”; trib. Pesaro, sent., 10/03/2025, n. 15; trib. Bergamo, sent.,
25/3/2025, n. 69; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1: “la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio
2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma)
o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma)”) e dovrà esser liquidato dal giudice delegato una volta approvato il rendiconto finale, “e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo” (ancora, trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1; trib. Arezzo, sent., 8/5/2024), in conformità ai parametri di cui al d.m. 202 del 2014, in relazione “all'importo attivo effettivamente liquidato” (trib. Bergamo, sent., 25/3/2025, n. 69) e “salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini
30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023)” (trib. Terni, sent.,
02/12/2024, n. 38); visto l'art. 270 c.c.i.i.; dichiara
pagina 7 di 9 l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
) C.F._1
nomina giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;
nomina liquidatore la dott.ssa Saillant Mirella;
ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nonché la descrizione dei veicoli;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione, allo stato attuale e in attesa delle determinazioni del liquidatore sul subentro o sullo scioglimento dal contratto preliminare, dell'immobile sito in VI alla Via Farini n. 43, nonché, in attesa di indici di valutazione degli stessi, del motociclo targa DM54332 e dell'autovettura targa BH488CA; dispone la sospensione delle trattenute sulla retribuzione erogata in favore di (c.f./p. i.v.a Parte_1
) da parte del datore di lavoro per la cessione volontaria C.F._1 Controparte_1
del quinto (creditore Bibanca s.p.a.) e, per l'effetto, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata e, per l'effetto, ordina
a di effettuare i pagamenti della retribuzione di (c.f./p. Controparte_1 Parte_1
i.v.a ) direttamente sul conto corrente della procedura, ad eccezione di quanto C.F._1
sarà determinato dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, il cui importo potrà essere corrisposto direttamente all'interessato come da convenzione tra lavoratore e datore di lavoro;
ordina
pagina 8 di 9 a di trasmettere periodicamente copia dei cedolini e delle buste paga di Controparte_1 Pt_1
(c.f./p. i.v.a ) anche al liquidatore, per il controllo semestrale di cui
[...] C.F._1 all'art. 275, co. 1, c.c.i.i., anche sulla regolarità dei pagamenti e, per l'effetto, dispone al liquidatore di comunicare la presente sentenza, le coordinate bancarie del conto della procedura e il proprio indirizzo p.e.c. a , quale datore di lavoro di (c.f./p. Controparte_1 Parte_1
i.v.a ); C.F._1
dispone
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i. (l'inserimento della sentenza nel sito internet deve avvenire in chiaro, senza oscuramento dei dati personali dei debitori interessati, stante la relativa efficacia erga omnes), oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.;
Si comunichi.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 13/06/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Claudio Maggioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Maggioni presidente dott. Alessandro La Vecchia giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Motivi della decisione
Letto il ricorso ex artt. 268, co. 1, e 269, co. 1, c.c.i.i. depositato in data 27/5/2025 da Pt_1
(c.f./p. i.v.a ), residente in [...],
[...] C.F._1
assistito dalla dott.ssa Saillant Mirella, nominato gestore della crisi da sovraindebitamento (di seguito,
OCC) dall'Organismo costituito presso l'ODCEC di Ragusa, esaminati gli atti e i documenti prodotti;
letta la relazione dell'OCC; rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i. l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
pagina 1 di 9 Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:
- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
nel caso di specie, infatti, è un lavoratore dipendente presso il;
Controparte_1
- il debitore versa effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a complessivi euro 205.601,37, a fronte della percezione di una retribuzione mensile media, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari a circa euro 2.300,00, della titolarità di un deposito amministrativo di titoli e fondi per un controvalore di soli 3.692,23 euro, nonché della titolarità di un motociclo e di un'autovettura vetuste (v. date immatricolazioni) e di un'immobile (sito in VI (RG) via Farini n. 43 Piano 3-4, iscritto all'Agenzia del Territorio al Foglio
209 particella 13002 sub 5 categoria A/3 vani 5, nonché in VI (RG) via Farini n. 43 Piano T, iscritto all'Agenzia del Territorio al Foglio 209 particella 13002 sub 12 categoria C/6 mq 25 Rendita € 65,85), in comproprietà paritaria con la ex moglie, (50% ciascuno), oggetto di contratto Controparte_2
preliminare per un prezzo promesso dal promissario venditore comunque insufficiente (euro 80.000,00);
- come anticipato, il debitore versa pertanto in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, stimate in euro 1.460,00, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una parte insufficiente di reddito e dai beni sopra indicati, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto, specificamente, che l'esposizione debitoria risulta così ripartita:
Il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., con la quale il gestore della crisi pagina 2 di 9 nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale del debitore;
ritenuto che
, nella predetta relazione, il gestore, dopo aver individuato il fabbisogno familiare autocertificato dal debitore in euro 1.460,00 ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare, secondo il prospetto Istat della media mensile delle famiglie Regione
Sicilia dell'anno 2020, in euro 1.946,56; ritenuto, a tal fine, che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va, tuttavia, rimessa al giudice delegato (ex art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i.); ritenuto, inoltre, che può trovare accoglimento la richiesta del debitore di essere autorizzato ad utilizzare il motociclo targa DM54332 l'autovettura targa BH488CA, in attesa che il liquidatore ne indichi la marca e modello ed estratta elementi, anche solo sulle riviste specialistiche, ai fini della conferma del relativo insignificante valore;
ritenuto, altresì, per quanto riguarda il contratto preliminare pendente tra che spetta al liquidatore, sentito il debitore, e nell'interesse dei (e con la consequenziale responsabilità nei confronti dei) creditori, dichiarare di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi e diritti, ovvero di sciogliersi dal medesimo (art. 270, co. 6, c.c.i.i.), alla luce della stima in atti e anche in ragione dell'acquisito impegno di comproprietaria con quota parimenti oggetto di ipoteca verso un comune creditore Parte_2
ipotecario, a destinare il ricavato alla soddisfazione dei creditori della presente procedura;
ritenuto, infine, che, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, diviene inefficace e deve pertanto sospendersi la trattenuta per cessione del quinto dello stipendio, in virtù della destinazione di tale reddito alla soddisfazione concorsuale di tutti i creditori, al netto della determinazione del g.d. circa la quota sottratta alla procedura e destinata al mantenimento del debitore e della sua famiglia (cfr., da ultima, trib. Bologna, 155/2024, pubblicata il 23/7/2024: “in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, anche le trattenute derivanti da cessioni del quinto dello stipendio devono ritenersi inopponibili alla procedura dopo la sua apertura”; così, trib. Torino, 303/2024, pubblicata il 22/7/2024; trib. Monza, 146/2024, pagina 3 di 9 pubblicata il 18/7/2024; trib. Milano, 510/2024, pubblicata il 16/7/2024: “ritenuto quanto alla cessione del quinto dello stipendio che si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c. non
è opponibile alla procedura posto che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio
2005 n. 17590)”; trib. Mantova, sent., 15/12/2023: “[c]ome è stato condivisibilmente affermato (Trib.
Verona 5/10/22, dep. il 6/10/22): ". . . 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione controllata prevista dall'art. 14 ter
L. n. 3 del 2012 vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed, infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima nell'art. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del
2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto
pagina 4 di 9 costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori...''. Dal giorno di apertura della liquidazione, nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (artt. 270 comma quinto e 150 C.C.I.I.); trib. Treviso, sez. II, sent., 09/11/2023:
“contrariamente a quanto affermato dal creditore, all'apertura della liquidazione controllata conseguirebbe l'inefficacia del contratto di cessione del quinto, stante l'apprensione del reddito alla procedura”); ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuta assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza di misure protettive, formulata dal debitore con il ricorso, in considerazione degli effetti discendenti dell'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI) in virtù del quale “[s]alvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale”; ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;
ritenuto, dunque, che il liquidatore dovrà inserire anche i veicoli, nonché il deposito amministrativo di titoli e fondi e, salvo la decisione di subentrare nel contratto preliminare e stipulare il definitivo (nel qual caso, sarà inserito l'integrale corrispettivo, giusta dichiarazione di in atti), il diritto di Controparte_2
sull'immobile oggetto del predetto contratto, tra i beni rientranti nel patrimonio di Parte_1
liquidazione, aggiornandone la stima dei predetti, salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l'eventuale antieconomicità della vendita;
pagina 5 di 9 ritenuto, inoltre, per quanto già chiarito, che la retribuzione, al netto delle sole ritenute fiscali e previdenziali, va acquisita nella sua interezza, ad eccezione di quanto verrà determinato dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, stante l'inopponibilità della cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore dei creditori anteriori;
rilevato che tra i compiti del liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 c.i.i. inserito tra i principi generali del codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a); rilevato che il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è “unitario”
(cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024: “militano in questo senso plurimi indici normativi: - la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del D.M. n. 202 del 2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione
e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del ritenuto, infatti, che il compenso spettante al difensore/advisor “dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo” e la relativa domanda valutata secondo i criteri di legge (trib. Terni, sent., 2/12/2024, n. 38; trib.
Bari, sent., 11/3/2025, n. 63; trib. Bari, sent., 5/3/2025, n. 57; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1); rilevato, invece, che il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è
“unitario” (cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024: “militano in questo senso plurimi indici normativi: - la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del D.M. n. 202 del 2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione
e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto dell'opera prestata e dei risultati ottenuti) e a disporre che all'organismo spetta anche un rimborso forfetario delle spese generali, fanno sostanzialmente rinvio ai capi successivi per le regole di dettaglio;
- l'art. 16 fissa i parametri da seguire nelle procedure di sovraindebitamento non liquidatorie e prescrive, da un lato, che il compenso dell'organismo è unico anche per l'opera prestata dopo l'omologazione (e ciò anche quando sono previste attività liquidatorie) e, dall'altro lato, che deve farsi riferimento all'attivo realizzato e al passivo risultante dall'accordo o dalla proposta concordataria;
- l'art. 18, unica norma destinata alla determinazione del compensi nella procedura liquidatoria, precisa che invece deve guardarsi al passivo concretamente accertato e, per il resto, rinvia all'art. 16; - non v'è alcuna ragione per ritenere che tale rinvio (che, si badi, non è associato ad alcuna clausola di
pagina 6 di 9 compatibilità) non coinvolga anche l'unitarietà del compenso tra fase precedente e fase successiva all'apertura; vero è che, in senso stretto, la "apertura" della liquidazione controllata è cosa concettualmente diversa dalla "omologazione" dell'accordo o della proposta di concordato minore, ma opinare diversamente significherebbe trattare in maniera differente due situazioni assolutamente identiche, vale a dire quella del gestore che si trovi a svolgere l'attività liquidatoria nel contesto concordatario o dell'accordo ristrutturativo e quella del gestore che si trovi a svolgere la stessa identica attività nel contesto liquidatorio puro;
- d'altro canto, se si ritenesse che l'art. 18 fosse una norma destinata solo ed esclusivamente al liquidatore, non esisterebbero parametri per la liquidazione del compenso in favore dell'OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata dal momento che, come già detto, le disposizioni di carattere generale altro non fanno che rinviare alla sezione II e alla sezione III per le indicazioni di dettaglio;
rinvio così congegnato evidentemente perché il compenso dell'OCC e quello del liquidatore è unitario e individuato con gli stessi identici criteri;
- questa interpretazione pare anche coerente con la regola codicistica secondo la quale il Tribunale, di norma, conferma il gestore nel ruolo di liquidatore (art. 269, comma 2, lett. b)”; nello stesso senso, trib. Bari, sent., 11/3/2025, n. 63: “il compenso per l'OCC è unico per le due fasi per la proposta e la liquidazione;
i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014”; trib. Pesaro, sent., 10/03/2025, n. 15; trib. Bergamo, sent.,
25/3/2025, n. 69; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1: “la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio
2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma)
o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma)”) e dovrà esser liquidato dal giudice delegato una volta approvato il rendiconto finale, “e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo” (ancora, trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1; trib. Arezzo, sent., 8/5/2024), in conformità ai parametri di cui al d.m. 202 del 2014, in relazione “all'importo attivo effettivamente liquidato” (trib. Bergamo, sent., 25/3/2025, n. 69) e “salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini
30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023)” (trib. Terni, sent.,
02/12/2024, n. 38); visto l'art. 270 c.c.i.i.; dichiara
pagina 7 di 9 l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
) C.F._1
nomina giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;
nomina liquidatore la dott.ssa Saillant Mirella;
ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nonché la descrizione dei veicoli;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione, allo stato attuale e in attesa delle determinazioni del liquidatore sul subentro o sullo scioglimento dal contratto preliminare, dell'immobile sito in VI alla Via Farini n. 43, nonché, in attesa di indici di valutazione degli stessi, del motociclo targa DM54332 e dell'autovettura targa BH488CA; dispone la sospensione delle trattenute sulla retribuzione erogata in favore di (c.f./p. i.v.a Parte_1
) da parte del datore di lavoro per la cessione volontaria C.F._1 Controparte_1
del quinto (creditore Bibanca s.p.a.) e, per l'effetto, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata e, per l'effetto, ordina
a di effettuare i pagamenti della retribuzione di (c.f./p. Controparte_1 Parte_1
i.v.a ) direttamente sul conto corrente della procedura, ad eccezione di quanto C.F._1
sarà determinato dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, il cui importo potrà essere corrisposto direttamente all'interessato come da convenzione tra lavoratore e datore di lavoro;
ordina
pagina 8 di 9 a di trasmettere periodicamente copia dei cedolini e delle buste paga di Controparte_1 Pt_1
(c.f./p. i.v.a ) anche al liquidatore, per il controllo semestrale di cui
[...] C.F._1 all'art. 275, co. 1, c.c.i.i., anche sulla regolarità dei pagamenti e, per l'effetto, dispone al liquidatore di comunicare la presente sentenza, le coordinate bancarie del conto della procedura e il proprio indirizzo p.e.c. a , quale datore di lavoro di (c.f./p. Controparte_1 Parte_1
i.v.a ); C.F._1
dispone
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i. (l'inserimento della sentenza nel sito internet deve avvenire in chiaro, senza oscuramento dei dati personali dei debitori interessati, stante la relativa efficacia erga omnes), oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.;
Si comunichi.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 13/06/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Claudio Maggioni
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