TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/10/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5448/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
- P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' San Paolo n. 15, presso e P.IVA_2
nello studio dell'Avv. PIOVAN FILIPPO del Foro di Vicenza, rappresentata e difesa dall'Avv. GERONZI
DANIELE, dall'Avv. COLANTONI FRANCESCA e dall'Avv. TOMBOLINI GIORGIO del Foro di Roma, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (C.F.: - P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Pordenone, P.IVA_3 P.IVA_4
Corso Garibaldi n. 66, presso e nello studio dell'Avv. SPERANZIN MARCO del Foro di Pordenone, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.IVA_5
pagina 1 di 16 digitale dall'Avv. CINCOTTI ALFREDO del Foro di Nocera Inferiore che la Email_1
rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA: ), Controparte_3 P.IVA_6
società elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 15, presso e nello studio dell'Avv. EDERLE
STEFANO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, in via principale, Co
- accertare la responsabilità contrattuale di e/o Controparte_4
eventualmente in solido fra loro, per tutti i Controparte_2 fatti e le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, eventualmente in solido fra loro, Controparte_5 al risarcimento in favore di di tutti i danni
[...] Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti e subendi, pari ad un importo non inferiore ad Euro 2.445.007,14 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in via subordinata, Co
- accertare la responsabilità contrattuale di e/o Controparte_4
e eventualmente in solido fra loro, in qualità Controparte_2 Controparte_2 di promittenti ai sensi dell'art. 1411 c.c. per tutti i fatti e le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, eventualmente in solido fra loro, Controparte_4
e/o al risarcimento in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_2 [...] di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti e subendi, pari Parte_1 ad un importo non inferiore ad Euro 2.445.007,14 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
pagina 2 di 16 in via ulteriormente subordinata,
- accertare la responsabilità extra-contrattuale di Controparte_4 Co e/o e eventualmente in solido fra loro, per Controparte_2 Controparte_2 tutti i fatti e le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, eventualmente in solido fra loro, e/o Controparte_4 [...] al risarcimento in favore di di tutti i danni Controparte_2 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti e subendi, pari ad un importo non inferiore ad Euro 2.445.007,14 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in ogni caso,
- condannare Controparte_5 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre oneri e
[...] accessori di legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito: in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare la carenza di legittimazione passiva di Part
dichiarare inammissibile e/o rigettare per infondatezza tutte le domande rivolte dall'attrice
CP_4 nei confronti
CP_4 in via subordinata: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, Part tutte le domande rivolte dall'attrice nei confronti di
CP_4 in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di condanna di al pagamento di
CP_4 Part qualsivoglia importo nei confronti di in conseguenza dell'accoglimento delle domande da quest'ultima proposte nel presente giudizio, accertare, per le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo per Con Con
di tenere indenne e manlevare e, per l'effetto, condannare a corrispondere a CP_4 CP_4 Part quanto da questa dovuto a in via ulteriormente subordinata: Part nella denegata ipotesi di condanna di al pagamento di qualsivoglia importo nei confronti di CP_4 in conseguenza dell'accoglimento delle domande da quest'ultima proposte nel presente giudizio e di Con rigetto, anche solo parziale, della domanda di manleva formulata nei confronti di , accertare, per le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo per di tenere indenne e manlevare Controparte_3 CP_4
e, per l'effetto, condannare a corrispondere a quanto a questa dovuto a Controparte_3 CP_4 Part Con a saldo rispetto all'eventuale somma oggetto di manleva da parte di;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari e condanna dell'attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Parte terza chiamata ha concluso come da Controparte_2
foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 3 di 16 • in via principale: rigettare tutte le domande avanzate, nei rispettivi atti, da Parte_1
dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa in quanto
[...] CP_4 Controparte_3 radicalmente infondate in fatto e in diritto;
• in via subordinata: accertare la corretta misura del risarcimento richiesto in applicazione dell'art. 1225 c.c., nonché la corresponsabilità di e nella causazione del danno ai Parte_1 CP_4 sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_3
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale, rigettarsi, per tutte le motivazioni svolte in atti, tutte le domande anche singolarmente svolte da parte di
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4 quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, ritenersi di conseguenza assorbita la domanda di manleva svolta da nei confronti della Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6 rigettarsi, per tutte le motivazioni svolte nella narrativa del presente atto, tutte le domande anche singolarmente svolte da in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, ritenersi di conseguenza assorbita la domanda di manleva svolta da Controparte_4 nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_6 rappresentante pro tempore;
in via subordinata, per tutte le motivazioni svolte in atti, mantenersi l'obbligo di garanzia della CP_4 Controparte_3 in via strettamente proporzionale al grado di accertata responsabilità della propria assicurata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 ed entro i limiti dell'oggetto, della franchigia, del massimale, dei danni coperti dalla polizza escludendo ogni e qualsiasi obbligazione relativamente al danno non patrimoniale e alle condotte poste in essere da soggetti diversi dall'assicurata, il tutto con esclusione del vincolo di solidarietà rispetto ad ulteriori corresponsabili;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, oltre al rimborso spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, breviter, Parte_1
esponeva: che il D.L. 34/2020 aveva consentito, a chi avesse effettuato interventi edili di riqualificazione energetica e al ricorrere di determinati requisiti soggettivi, tecnici e documentali, di beneficiare di una detrazione fiscale con aliquota del 110% optando in alternativa per la cessione del credito d'imposta a pagina 4 di 16 istituti di credito o intermediari finanziari oppure per lo sconto in fattura sul costo dei lavori eseguiti (in tal caso sarebbe stata poi l'impresa edile a recuperare la differenza maturando il relativo credito d'imposta o cedendolo a sua volta); di aver quindi avviato, tramite l'intermediario accreditato
[...]
l'attività di acquisto dei crediti d'imposta da imprese edili Controparte_4
che avevano applicato lo sconto in fattura;
di aver in particolare acquistato da tra luglio e Pt_3
settembre 2021 crediti d'imposta per l'importo complessivo di € 1.927.402,80 versando la somma di €
1.715.388,49 a titolo di corrispettivo;
di aver inoltre acquistato da tra luglio e ottobre 2021 crediti CP_7
d'imposta per l'importo complessivo € 854.518,54 versando la somma di € 760.521,50 a titolo di corrispettivo;
che con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 30.11.2021 erano stati sottoposti a sequestro penale preventivo tutti i crediti d'imposta acquistati da e Pt_3
parte di quelli acquistati da , nell'ambito di un indagine per il reato di truffa aggravata sull'ipotesi CP_7
della fittizietà dei crediti ceduti;
che in effetti era emerso che alcuni crediti d'imposta erano sforniti della relativa fattura o erano associati a fatture di diversi importi;
che Controparte_4
aveva svolto in modo inadeguato la prestazione di controllo documentale cui era
[...]
contrattualmente tenuta, non verificando la capacità patrimoniale dei soggetti cedenti, considerando ed quali cedenti originari quando invece avevano a loro volta acquistato i crediti dalle Pt_3 CP_7
imprese edili e non rilevando le anomalie che interessavano sia le fatture (con riguardo agli importi non coerenti, alla divergenza tra l'intestatario delle fatture medesime e il proprietario dell'immobile su cui era stato eseguito l'intervento, nonché alle incongruenze nei codici abbinati agli interventi edili), sia i bonifici (spesso mancanti), sia i riscontri dell'Agenzia delle Entrate (che talvolta riportavano opzioni – di sconto in fattura o cessione del credito – diverse da quelle indicate nelle fatture di riferimento e che talaltra mancavano nella loro versione definitiva); che tali anomalie impedivano la compensazione o la cessione a terzi dei crediti acquistati, anche una volta dissequestrati;
che la società convenuta doveva essere quindi condannata a risarcire il danno economico cagionato dal suo inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., o in subordine dall'inottemperanza alle obbligazioni assunte quale promittente dei contratti di servizi dalla stessa stipulati con i cedenti dei crediti d'imposta in favore del terzo CD, quindi ai sensi dell'art. 1411 c.c., o ancora in via ulteriormente subordinata dalla condotta illecita causativa di un danno ingiusto, ex art. 2043 c.c.; che il quantum risarcitorio doveva essere identificato nell'ammontare di € 2.122.567,00 corrispondente al valore nominale dei crediti d'imposta acquistati, o pagina 5 di 16 in subordine nell'ammontare di € 1.886.157,17 corrispondente al prezzo pagato per il relativo acquisto, fermo il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2056 c.c., nonché la rifusione delle spese sostenute sia per le risorse umane impiegate nelle operazioni di acquisto dei crediti in questione, sia per i consulenti e i legali incaricati della risoluzione delle questioni tecniche presentatesi successivamente al sequestro penale dei crediti medesimi. La società attrice chiedeva quindi la condanna della società convenuta a risarcire i danni come sopra individuati e quantificati.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, Controparte_4
replicava: che al momento delle verifiche documentali contestate, effettuate non oltre ottobre CP_4
2021, le obbligazioni assunte erano solo quelle delineate dall'Avviso di Accreditamento del 21.12.2020, che prevedeva una mera disamina di completezza formale (relativa all'individuazione di tutti i documenti richiesti per procedere con l'operazione di acquisto del credito) e correttezza formale (incentrata sulla corrispondenza del tipo di documento presentato); che le verifiche di natura tecnica e sostanziale venivano invece eseguite dall'Advisor il cui Controparte_2
parere (c.d. reliance letter) era condizione sospensiva ella stipulazione del contratto di acquisto dei crediti d'imposta; che in particolare rientrava in siffatte verifiche successive la rilevazione delle anomalie Part contestate da che questa infatti aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma proprio l'Advisor, formulando nei suoi confronti analoghe richieste risarcitorie;
che tra la società attrice e la società convenuta non intercorreva un rapporto negoziale;
che i contratti stipulati tra i soggetti CP_4
cedenti non si configuravano quali contratti in favore del terzo CD, in quanto gli unici obblighi assunti erano quelli nei confronti dei clienti, ai sensi del punto 6 dell'Avviso di Accreditamento;
che alcuna condotta illecita poteva essere imputata a e comunque alcun danno si era prodotto in capo alla CP_4
società attrice, la quale poteva pur sempre dedurre in compensazione i crediti acquistati, posto che la loro inutilizzabilità si sarebbe configurata solo in caso di concorso del cessionario nel reato di truffa aggravata ex art. 121, c. 6, D.L. 157/2021; che proprio in tale ottica la controparte aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Treviso il dissequestro dei crediti per cui è causa;
che comunque l'ammontare del pregiudizio economico potrebbe corrispondere al solo prezzo versato per l'acquisto dei crediti e non al valore nominale di questi ultimi;
che l'eventuale danno dovrebbe poi essere ridotto ex art. 1227 c.c. Part in quanto anche effettuava controlli documentali e non si era avveduta delle anomalie contestate;
pagina 6 di 16 che le ulteriori voci di danno erano state dedotte in termini generici ed erano rimaste comunque indimostrate. chiedeva così che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva o CP_4
che comunque le domande attoree venissero rigettate. In subordine, chiedeva di essere manlevata da e o, in ulteriore subordine, dalla propria Controparte_2 Controparte_2
compagnia assicurativa a tal fine chiedendo di essere autorizzata a chiamarle Controparte_3
entrambe in causa. In ogni caso chiedeva la condanna della società attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio quindi e (di seguito, Controparte_2 Controparte_2
Con breviter, ) rilevando: che il suo ruolo era quello di eseguire controlli formali ed emettere pareri non vincolanti per CD, la quale per parte sua non era esonerata dall'effettuare ulteriori verifiche;
di aver comunque richiesto ai cedenti dossier fotografici per accertare l'esistenza dei cantieri, pur esulando tale Part accertamento dai suoi compiti;
che alcuna responsabilità le poteva essere imputata, nonostante la abbia convenuta in giudizio anche davanti al Tribunale di Roma avanzando una pretesa risarcitoria del valore di € 78.534.167,00 immediatamente contrastata;
che il danno paventato dalla società attrice non esisteva, in quanto i crediti acquistati erano ancora utilizzabili in compensazione, e non era comunque risarcibile ai sensi dell'art. 1225 c.c., in quanto non era prevedibile al momento dell'effettuazione delle Con verifiche documentali. chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, la riduzione dell'eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione delle Part corresponsabilità di e della medesima CP_4
In sede di verifiche ex art. 171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di non Controparte_3
costituitasi entro il termine di legge nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti degli atti del giudizio. Part In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., replicava alle difese avversarie riferendo in particolare: che i crediti erano inutilizzabili in compensazione, in quanto un parere pro veritate appositamente acquisito profilava la commissione del reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. 74/2000; che anche considerando l'obbligo di verifica documentale gravante su come di natura strettamente CP_4
formale, la stessa comunque non si era avveduta di carenze documentali rilevanti e di anomalie macroscopiche;
che le spese da rimborsare per consulenti e legali incaricati della risoluzione dei problemi tecnici e giuridici scaturenti dal sequestro dei crediti d'imposta ammontavano a € 322.440,40
pagina 7 di 16 Con complessivi;
che era corresponsabile in solido della causazione del danno, in ragione della verifica tecnica e sostanziale che doveva svolgere;
che quindi la domanda risarcitoria doveva essere estesa anche nei suoi confronti, non ostandovi la pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma in quanto relativo ad altri titoli giuridici.
Si costituiva in causa a questo punto anche aderendo nel merito alle Controparte_3
Con argomentazioni difensive svolte da e ulteriormente asserendo che l'inottemperanza di ai CP_4
suoi obblighi di verifica sostanziale aveva interrotto il nesso causale tra l'eventuale inadempimento della società assicurata e l'eventuale danno occorso alla società attrice. Con riguardo al rapporto assicurativo, eccepiva invece la presenza di una franchigia di € 30.000,00 e segnalava che la polizza non copriva il risarcimento di danni di natura non patrimoniale. Chiedeva dunque il rigetto delle domande svolte nei confronti di e, in subordine, la riduzione della manleva in base alle condizioni di polizza. CP_4
All'esito dello scambio delle restanti memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, questa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. e veniva poi trattenuta in decisione, a seguito dell'assegnazione dei termini anticipati per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_3
regolarmente costituitasi in causa nel corso del giudizio.
Con riguardo al merito della controversia, occorre in primo luogo ricostruire e qualificare il rapporto Part intercorso tra e per poi valutare la fondatezza della domanda risarcitoria svolta dalla prima CP_4
nei confronti della seconda.
A parere del giudicante, l'Avviso di Accreditamento in atti (doc. 2 attoreo) rappresenta una proposta contrattuale di CD cui segue la stipulazione - mediante adesione - di un negozio atipico assimilabile a un contratto di appalto di servizi, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c. Part Segnatamente, sottoscrivendo e consegnando a la Richiesta di Accreditamento contenuta nell'Allegato A all'Avviso di Accreditamento predetto, ha “aderito alle condizioni ivi fissate” e si CP_4
è “impegnata a rispettare quanto in esse contenuto” con la consapevolezza che “sugli adempimenti espletati CD avrebbe fatto pieno affidamento” (pag. 10 doc. 2 attoreo). L'obbligazione assunta da Part nei confronti di risulta essere così quella di svolgere, con la diligenza professionale esigibile CP_4
pagina 8 di 16 da un operatore del settore, le procedure di accreditamento necessarie alle imprese per cedere i propri crediti d'imposta. E tale obbligazione corrisponde all'interesse di CD di acquistare crediti d'imposta
“verificati” in quanto sottoposti al previo vaglio di un soggetto accreditato e professionalmente affidabile.
Siffatta ricostruzione in termini negoziali non contrasta con la mancata previsione di una
Part controprestazione gravante su in favore direttamente di il contratto di appalto in questione CP_4
risulta infatti collegato, da un punto di vista tecnico-giuridico, alla pluralità di “contratti di servizi” conclusi tra i vari cedenti dei crediti d'imposta ai quali compete il pagamento dell'attività posta CP_4
in essere dall'odierna società convenuta (attività grazie alla quale gli stessi acquisiscono la possibilità di Part cedere i propri crediti d'imposta a .
Si crea così – in forza della combinazione tra adesione all'accreditamento, contratto di servizio e Part contratto di acquisto del credito – un rapporto trilaterale tra e ogni singolo cedente del CP_4
proprio credito d'imposta, nel quale ciascun soggetto da un lato assume obbligazioni nei confronti delle altre due parti negoziali e dall'altro lato matura un legittimo affidamento, e uno specifico interesse, rispetto al corretto adempimento delle prestazioni di spettanza delle medesime altre due parti del rapporto in esame.
Appurato quanto sopra, occorre ricostruire il contenuto dell'attività che i è impegnata a svolgere CP_4
mediante la sottoscrizione della Richiesta di Accreditamento, in forza della quale ha potuto operare sul portale di CD e stipulare così i contratti di servizio con le imprese cedenti, da cui avrebbe poi recuperato il pagamento delle proprie prestazioni.
I compiti affidati a in qualità di intermediario accreditato, sono indicati nell'Allegato B dell'Avviso CP_4
di Accreditamento e corrispondono, in particolare:
1) all'attività di prescreening per verificarne l'eleggibilità del cedente, in base ad esempio all'analisi del rapporto tra il patrimonio e le perdite nette del soggetto esaminato;
2) alle attività funzionali ad assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al reato di riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007;
3) alla registrazione e al contestuale invio della richiesta di cessione dei crediti tramite la piattaforma informatica di CD per conto delle imprese richiedenti, previa verifica della completezza e correttezza formale della documentazione fornita e caricata sul portale medesimo;
pagina 9 di 16 4) al supporto alle imprese richiedenti nella fase di sottoscrizione del contratto di cessione del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalle procedure operative della piattaforma informatica di CD.
Con riguardo alla fattispecie oggetto della presente controversia, Il C.T.U. nominato in corso di causa ha riscontrato che entrambi i soggetti cedenti, ed , rispettavano i requisiti di eleggibilità di Pt_3 CP_7
cui al primo punto sopra riportato (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale). Inoltre, la sottoposizione ai cedenti dei crediti d'imposta dei modelli contrattuali previsti per i diversi soggetti che avevano in origine maturato i crediti d'imposta poi ceduti non sembra aver inciso sull'utilizzabilità dei crediti da portare in compensazione, non potendo essere dunque ricondotto a tale asserito inadempimento – invero dedotto in termini peraltro generici e indeterminati (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione) – alcun danno di quelli di cui la società attrice chiede il risarcimento.
Le attività indicate al secondo e al quarto punto, per contro, non sono state oggetto di contestazione da Part parte di nella presente sede. Part sostiene piuttosto che sia inadempiente all'obbligo di effettuare le verifiche di cui al terzo CP_4
punto sopra riportato (e conforme a quello dettagliato nel già menzionato Allegato B all'Avviso di
Accreditamento), per non aver individuato talune anomalie relative alle fatture, ai bonifici e alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 14-15 dell'atto di citazione), ulteriormente specificate in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (da pag. 8 a pag. 31).
A tal proposito, il C.T.U. nominato in corso di causa ha disaminato ciascuna censura attorea in relazione alla pluralità dei crediti d'imposta per cui è causa.
Lo stesso ha così motivatamente esposto che la mancanza della ricevuta completa dell'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate non rappresenta un elemento rilevatore dell'inesistenza del credito d'imposta né un elemento ostativo alla sua utilizzabilità in detrazione, in base alla normativa applicabile all'epoca dei fatti (cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale). Lo stesso dicasi per la discordanza tra l'importo netto delle fatture e la misura dell'agevolazione riconoscibile, costituente un mero errore Part formale che in ogni caso non avrebbe dovuto impedire a di acquistare i relativi crediti d'imposta
(cfr. pag. 26 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U. ha invece riscontrato due ordini di carenze documentali afferenti ai crediti d'imposta acquistati da CD: per un certo numero di posizioni mancava, oltre al bonifico attestante il pagamento dei lavori di ristrutturazione edile, altresì la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che in termini equipollenti viene pagina 10 di 16 richiesta dall'Agenzia delle Entrate per poter considerare esistenti e positivamente maturati i crediti d'imposta medesimi;
per un certo numero di posizioni mancava invece la fattura commerciale relativa ai predetti lavori di ristrutturazione, la quale deve necessariamente sussistere per poter utilizzare in compensazione i crediti d'imposta di cui trattasi. Alla luce della normativa applicabile, siffatte carenze documentali incidono negativamente sull'utilizzabilità dei crediti acquistati da parte di CD (cfr. pag. 27-
28 dell'elaborato peritale).
La verifica della presenza di siffatta documentazione rientrava nelle obbligazioni contrattuali assunte da dovendo essa riscontrare la completezza dei “documenti richiesti in base alla normativa CP_4
applicabile” (cfr. All.to B all'Avviso di Accreditamento – doc. 2 attoreo). Detto altrimenti, la società convenuta doveva avvedersi delle carenze documentali de quibus proprio in forza del controllo di completezza e correttezza formale dalla stessa rivendicato nei propri scritti difensivi.
Operando inoltre un agevole giudizio controfattuale, si può affermare che se avesse segnalato le CP_4
carenze documentali individuate dal C.T.U., la società attrice non avrebbe acquistato i corrispondenti crediti d'imposta che ora non può portare in detrazione, ritraendone un corrispondente pregiudizio economico. Da qui scaturisce la responsabilità risarcitoria predicata appunto dalla società attrice. Part sostiene invero che un pregiudizio economico sussiste anche con riferimento ai crediti per i quali non ha rilevato e segnalato la mancanza della visura catastale dell'immobile interessato dagli CP_4
interventi agevolati, nonostante - in effetti - tale verifica fosse espressamente richiesta dall'Avviso di
Accreditamento. Ritiene il giudicante che tale argomentazione difensiva non sia però condivisibile, in quanto, come accertato dal C.T.U., l'utilizzabilità dei crediti d'imposta prescindeva dalla corrispondenza tra il soggetto proprietario dell'immobile e il soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale, tanto che la normativa di settore non indicava come obbligatoria l'acquisizione né della visura catastale in parola (cfr. pag. 47 dell'elaborato peritale) né di una dichiarazione di consenso all'intervento edilizio proveniente dal proprietario dell'immobile interessato, dal momento che se non fosse stato espresso tale consenso nemmeno esisterebbe il titolo edilizio autorizzativo dell'intervento medesimo (cfr. verbale di udienza del
27.2.2025). E nè l'ausiliario del Giudice né la difesa attorea hanno segnalato posizioni in cui si registrasse al contempo la divergenza tra il proprietario dell'immobile e il beneficiario dell'agevolazione fiscale insieme con la mancanza del titolo edilizio presupponente il consenso del proprietario dell'immobile
(come può avvenire in caso di interventi c.d. ad edilizia libera). Di conseguenza, l'acquisto da parte di pagina 11 di 16 CD di crediti d'imposta per i quali si è registrata la mancanza della visura catastale non le ha invero causato alcun danno (quantomeno che sia qualificabile quale conseguenza diretta dell'asserito inadempimento di in parte qua, non potendo essere ad essa imputata l'inutilizzabilità dei crediti CP_4
d'imposta derivante da circostanze estranee alla sfera contrattuale della predetta società convenuta). Con La correttezza e completezza della documentazione doveva essere verificata anche da , l'Advisor
Part tecnico accreditatosi presso seguendo uno schema negoziale del tutto analogo a quello già esaminato per Emerge dall'Allegato B all'Avviso di Accreditamento di riferimento (doc. 57 CP_4
Con attoreo) che i compiti demandati a si aggiungevano e in parte sovrapponevano a quelli demandati a in quanto connotati sia da un controllo di natura formale, sia da un contenuto tecnico CP_4
maggiormente pervasivo. Ma financo se si volesse considerare il ruolo di RSM di natura meramente formale, e non tecnica, si deve ribadire, anche con riguardo alla sua posizione, che le significative carenze appunto formali rilevate dal C.T.U. dovevano essere oggetto di segnalazione a CD, la quale in tesi – se correttamente informata – avrebbe omesso l'acquisto dei crediti d'imposta poi rivelatisi problematici. Con Sussiste dunque, a parere del giudicante, una corresponsabilità di e di nella causazione del CP_4
danno lamentato dalla società attrice, con riparto interno dell'efficacia causale del 50% ciascuno in ragione della medesimezza della verifica documentale che, per quanto qui di interesse, doveva essere posta in essere da entrambe le società convenute. Entrambe dovranno così essere condannate a Part corrispondere il relativo risarcimento, avendo dichiarato di estendere la propria domanda di Con condanna anche nei confronti di nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della predetta società terza. Con
non può andare esente da condanna nella presente sede in ragione del giudizio parallelamente pendente dinanzi al Tribunale di Roma, e riguardante i medesimi titoli giuridici dedotti nel presente procedimento (cfr. pag. 9 doc. 8 : innanzitutto, alcuna richiesta di esenzione è stata formulata CP_4
dalla società in tal senso;
secondariamente, pur ravvisandosi tra i due giudizi un rapporto di parziale continenza ai sensi del secondo comma dell'art. 39 c.p.c., risulta che l'intestato Tribunale sia stato adito Part successivamente al Tribunale di Roma (quantomeno per quanto riguarda la domanda estesa da nei Con confronti di ), ma non debba a questo rimettere la causa, non essendo l'altro giudice competente con riguardo all'azione portante esperita dalla società attrice nei confronti di la quale è CP_4
inscindibile rispetto alla domanda di manleva da quest'ultima esperita nei confronti della terza chiamata pagina 12 di 16 Con in ragione del rapporto di solidarietà dedotto e riscontrato tra e ai sensi dell'art. 1292 c.c. CP_4
(domanda di manleva che in ogni caso non può essere accolta, come detto, se non nella ridotta misura del 50%).
La responsabilità risarcitoria non va poi esclusa, a parere del giudicante, né ai sensi dell'art. 1225 c.c. né ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Per quanto riguarda il primo profilo, si osserva che – poiché il danno di cui trattasi risulta causato da un omesso controllo documentale, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, e non invece dal sequestro penale dei crediti d'imposta – il pregiudizio conseguitone non può essere considerato imprevedibile. Vale la pena sottolineare, d'altronde, che l'inutilizzabilità dei crediti d'imposta così come accertata dal C.T.U. discende appunto da profili formali cristallizzati nella normativa di settore richiamata in atti, e non dal sequestro penale preventivo fondato su un'ipotesi di reato che, allo stato, non risulta ancora accertata in via definitiva dalla competente autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda invece il secondo profilo, si osserva che i crediti d'imposta interessati dalle gravi carenze documentali di cui trattasi sono stati indicati dal C.T.U. come inutilizzabili in compensazione, cosicchè la loro mancata detrazione non può essere ricondotta a una libera scelta di CD suscettibile di interrompere il nesso causale tra condotta inadempiente e danno risarcibile. Inoltre, il rilievo inerente alla possibilità che avrebbe avuto la società attrice di annullare l'accettazione della cessione dei crediti Con d'imposta risultati problematici è stato formulato, principalmente da , in termini del tutto generici e avulsi dalla disciplina normativa di cui all'art. 121, c. 5, D.L. 34/2020.
Così determinato il profilo dell'an debeatur, occorre procedere alla quantificazione risarcitoria.
Anche in parte qua ritiene il giudicante di fondare la propria decisione sulle risultanze della C.T.U., in quanto esaustive e congruamente motivate da un punto di vista tecnico, nonché scevre di vizi logici o giuridici.
In sede peritale è stato appurato che il valore nominale complessivo dei crediti d'imposta acquistati da Part e non utilizzabili in detrazione è pari a € 30.800,00 per quanto riguarda quelli ceduti da Pt_3
(cfr. pag. 60 dell'elaborato peritale) e pari a € 214.768,00 per quanto riguarda quelli ceduti da CP_7
(cfr. pag. 61 dell'elaborato peritale).
Il danno in parte qua subito dalla società attrice deve individuarsi appunto nel valore nominale dei crediti d'imposta che CD non può portare in detrazione (e non nel prezzo versato per la loro acquisizione, in pagina 13 di 16 quanto, a fianco del danno emergente rappresentato dal pagamento del suddetto prezzo, si ravvisa il lucro cessante corrispondente al mancato guadagno della parte del credito non utilizzabile in detrazione), con la precisazione però che il valore delle posizioni cedute da va contenuto nel CP_7
limite della contestazione attorea, pari a € 195.164,20 onde non attribuire un diritto maggiore di quello giudizialmente preteso (in quanto tale ipotesi configurerebbe una pronuncia ultra petita): il quantum risarcitorio accertabile in base agli esiti peritali ammonta dunque a € 225.964,20 oltre accessori di legge.
Questi - e segnatamente gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria - sono stati richiesti dalla società attrice con decorrenza dalla domanda, dovendosi intendere (in mancanza di ulteriori specificazioni) dalla domanda giudiziale, ossia dalla proposizione del presente giudizio. E in tali termini vanno accordati. Part asserisce poi di aver subito ulteriori pregiudizi suscettibili di tutela risarcitoria, tra cui in primis un danno all'immagine. La società attrice non dimostra tuttavia la sussistenza ed entità di tale preteso pregiudizio, non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione di taluni articoli di stampa di cui peraltro non è possibile verificare la provenienza e la diffusione, né soprattutto l'effettiva compromissione della reputazione professionale della società attrice rispetto alla considerazione in questa riposta dagli utenti del giornale online. Detto altrimenti, CD ha indicato un c.d. “danno evento”, vale a dire un accadimento potenzialmente idoneo ad arrecarle un pregiudizio, ma non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, nemmeno per presunzioni, le conseguenze dannose - e risarcibili - che avrebbe in tesi sofferto in termini, ad esempio, di perdute occasioni commerciali;
e non configurandosi il preteso danno reputazionale quale danno in re ipsa, non può trovare luogo alcun ristoro per equivalente economico (Cass. n. 19551/2023).
Nemmeno possono essere oggetto di rimborso le spese sostenute per l'acquisizione di consulenze e di pareri tecnici e legali documentate in causa, in quanto non risulta dimostrata la connessione diretta con Con gli inadempimenti di e di causativi del danno ritenuto risarcibile. Tali spese sembrano CP_4
afferire genericamente alla gestione dei crediti d'imposta ritenuti non più utilizzabili in compensazione, laddove tuttavia nel corso del presente giudizio è stato appurato che solo una ridotta parte dei predetti crediti è effettivamente inutilizzabile, e per ragioni che potevano essere accertate mediante un semplice controllo della documentazione illo tempore verificata dalle società convenute (senza necessità dunque si sostenere le ingenti spese di cui trattasi).
pagina 14 di 16 Inoltre, i compensi versati ai professionisti che hanno redatto i pareri pro veritate allegati in atti non costituiscono una posta di danno risarcibile anche perché, come è stato già sottolineato, l'inutilizzabilità dei crediti riscontrata in corso di causa non dipende dall'apertura di un procedimento penale in relazione ai fatti per cui è causa.
Infine, la richiesta attorea di rimborso dei costi sostenuti per l'impiego di risorse umane nella gestione delle pratiche di cessione dei crediti d'imposta è rimasta genericamente dedotta e del tutto indimostrata.
Da ultimo, va preso in esame la domanda di garanzia svolta da nei confronti di CP_4 Controparte_3
rispetto alla quale - invero - la compagnia assicurativa, per quanto di rilievo, ha eccepito solo la
[...]
sussistenza di una franchigia pari a € 30.000,00 la cui efficacia va riconosciuta e applicata nel caso di specie.
Residua così la regolazione delle spese di lite. Con In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di e , in solido tra CP_4
loro, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa dettato dal decisum e non dal petitum (da €
52.000 a € 260.000). Le spese di lite afferenti invece al rapporto processuale instauratosi tra e CP_4
vanno integralmente compensate tra le stesse, non avendo la compagnia Controparte_3
chiamata in causa contestato l'operatività della polizza assicurativa in atti.
Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico per metà delle parti soccombenti, in solido tra loro, e per la restante metà a carico della società attrice, in ragione dell'infondatezza di una consistente parte della pretesa attorea sottoposta al vaglio tecnico del C.T.U.
Da ultimo, va rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da ai CP_4
sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: Con
1. condanna Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
[...]
in solido tra loro, a corrispondere a titolo risarcitorio in favore Controparte_2
pagina 15 di 16 di la somma di € 225.964,20 oltre interessi moratori e rivalutazione Parte_1
monetaria dalla domanda al saldo;
2. accerta la corresponsabilità interna tra Controparte_5
e nella misura paritetica del 50% a
[...] Controparte_2
carico di ciascuna, e per l'effetto accoglie la domanda di manleva svolta da
[...]
nei confronti di e Controparte_4 Controparte_2 [...]
nei limiti della metà della somma dovuta a a titolo Controparte_2 Parte_4
risarcitorio, come accertata al precedente capo sub 1);
3. condanna a tenere indenne Controparte_3 Controparte_4
dell'importo che questa è tenuta a corrispondere a
[...] Parte_1
secondo quanto disposto al precedente capo sub 1), detratta la franchigia di € 30.000,00 concordata in polizza;
4. rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate da Parte_1
5. rigetta la domanda proposta da ai sensi Controparte_4
dell'art. 96 c.p.c.;
6. condanna Controparte_5 CP_2 CP_2
in solido tra loro, a rifondere in favore di Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15%
[...]
per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, per metà definitivamente a carico di e per metà definitivamente a carico di Parte_4 Controparte_4
e e in solido
[...] Controparte_2 Controparte_2
tra loro, condannando ciascuna parte a rifondere alle controparti quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL FO
pagina 16 di 16
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
- P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' San Paolo n. 15, presso e P.IVA_2
nello studio dell'Avv. PIOVAN FILIPPO del Foro di Vicenza, rappresentata e difesa dall'Avv. GERONZI
DANIELE, dall'Avv. COLANTONI FRANCESCA e dall'Avv. TOMBOLINI GIORGIO del Foro di Roma, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (C.F.: - P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Pordenone, P.IVA_3 P.IVA_4
Corso Garibaldi n. 66, presso e nello studio dell'Avv. SPERANZIN MARCO del Foro di Pordenone, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.IVA_5
pagina 1 di 16 digitale dall'Avv. CINCOTTI ALFREDO del Foro di Nocera Inferiore che la Email_1
rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA: ), Controparte_3 P.IVA_6
società elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 15, presso e nello studio dell'Avv. EDERLE
STEFANO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, in via principale, Co
- accertare la responsabilità contrattuale di e/o Controparte_4
eventualmente in solido fra loro, per tutti i Controparte_2 fatti e le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, eventualmente in solido fra loro, Controparte_5 al risarcimento in favore di di tutti i danni
[...] Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti e subendi, pari ad un importo non inferiore ad Euro 2.445.007,14 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in via subordinata, Co
- accertare la responsabilità contrattuale di e/o Controparte_4
e eventualmente in solido fra loro, in qualità Controparte_2 Controparte_2 di promittenti ai sensi dell'art. 1411 c.c. per tutti i fatti e le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, eventualmente in solido fra loro, Controparte_4
e/o al risarcimento in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_2 [...] di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti e subendi, pari Parte_1 ad un importo non inferiore ad Euro 2.445.007,14 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
pagina 2 di 16 in via ulteriormente subordinata,
- accertare la responsabilità extra-contrattuale di Controparte_4 Co e/o e eventualmente in solido fra loro, per Controparte_2 Controparte_2 tutti i fatti e le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, eventualmente in solido fra loro, e/o Controparte_4 [...] al risarcimento in favore di di tutti i danni Controparte_2 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti e subendi, pari ad un importo non inferiore ad Euro 2.445.007,14 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in ogni caso,
- condannare Controparte_5 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre oneri e
[...] accessori di legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito: in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare la carenza di legittimazione passiva di Part
dichiarare inammissibile e/o rigettare per infondatezza tutte le domande rivolte dall'attrice
CP_4 nei confronti
CP_4 in via subordinata: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, Part tutte le domande rivolte dall'attrice nei confronti di
CP_4 in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di condanna di al pagamento di
CP_4 Part qualsivoglia importo nei confronti di in conseguenza dell'accoglimento delle domande da quest'ultima proposte nel presente giudizio, accertare, per le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo per Con Con
di tenere indenne e manlevare e, per l'effetto, condannare a corrispondere a CP_4 CP_4 Part quanto da questa dovuto a in via ulteriormente subordinata: Part nella denegata ipotesi di condanna di al pagamento di qualsivoglia importo nei confronti di CP_4 in conseguenza dell'accoglimento delle domande da quest'ultima proposte nel presente giudizio e di Con rigetto, anche solo parziale, della domanda di manleva formulata nei confronti di , accertare, per le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo per di tenere indenne e manlevare Controparte_3 CP_4
e, per l'effetto, condannare a corrispondere a quanto a questa dovuto a Controparte_3 CP_4 Part Con a saldo rispetto all'eventuale somma oggetto di manleva da parte di;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari e condanna dell'attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Parte terza chiamata ha concluso come da Controparte_2
foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 3 di 16 • in via principale: rigettare tutte le domande avanzate, nei rispettivi atti, da Parte_1
dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa in quanto
[...] CP_4 Controparte_3 radicalmente infondate in fatto e in diritto;
• in via subordinata: accertare la corretta misura del risarcimento richiesto in applicazione dell'art. 1225 c.c., nonché la corresponsabilità di e nella causazione del danno ai Parte_1 CP_4 sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato Controparte_3
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale, rigettarsi, per tutte le motivazioni svolte in atti, tutte le domande anche singolarmente svolte da parte di
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4 quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, ritenersi di conseguenza assorbita la domanda di manleva svolta da nei confronti della Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6 rigettarsi, per tutte le motivazioni svolte nella narrativa del presente atto, tutte le domande anche singolarmente svolte da in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, ritenersi di conseguenza assorbita la domanda di manleva svolta da Controparte_4 nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_6 rappresentante pro tempore;
in via subordinata, per tutte le motivazioni svolte in atti, mantenersi l'obbligo di garanzia della CP_4 Controparte_3 in via strettamente proporzionale al grado di accertata responsabilità della propria assicurata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 ed entro i limiti dell'oggetto, della franchigia, del massimale, dei danni coperti dalla polizza escludendo ogni e qualsiasi obbligazione relativamente al danno non patrimoniale e alle condotte poste in essere da soggetti diversi dall'assicurata, il tutto con esclusione del vincolo di solidarietà rispetto ad ulteriori corresponsabili;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, oltre al rimborso spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, breviter, Parte_1
esponeva: che il D.L. 34/2020 aveva consentito, a chi avesse effettuato interventi edili di riqualificazione energetica e al ricorrere di determinati requisiti soggettivi, tecnici e documentali, di beneficiare di una detrazione fiscale con aliquota del 110% optando in alternativa per la cessione del credito d'imposta a pagina 4 di 16 istituti di credito o intermediari finanziari oppure per lo sconto in fattura sul costo dei lavori eseguiti (in tal caso sarebbe stata poi l'impresa edile a recuperare la differenza maturando il relativo credito d'imposta o cedendolo a sua volta); di aver quindi avviato, tramite l'intermediario accreditato
[...]
l'attività di acquisto dei crediti d'imposta da imprese edili Controparte_4
che avevano applicato lo sconto in fattura;
di aver in particolare acquistato da tra luglio e Pt_3
settembre 2021 crediti d'imposta per l'importo complessivo di € 1.927.402,80 versando la somma di €
1.715.388,49 a titolo di corrispettivo;
di aver inoltre acquistato da tra luglio e ottobre 2021 crediti CP_7
d'imposta per l'importo complessivo € 854.518,54 versando la somma di € 760.521,50 a titolo di corrispettivo;
che con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 30.11.2021 erano stati sottoposti a sequestro penale preventivo tutti i crediti d'imposta acquistati da e Pt_3
parte di quelli acquistati da , nell'ambito di un indagine per il reato di truffa aggravata sull'ipotesi CP_7
della fittizietà dei crediti ceduti;
che in effetti era emerso che alcuni crediti d'imposta erano sforniti della relativa fattura o erano associati a fatture di diversi importi;
che Controparte_4
aveva svolto in modo inadeguato la prestazione di controllo documentale cui era
[...]
contrattualmente tenuta, non verificando la capacità patrimoniale dei soggetti cedenti, considerando ed quali cedenti originari quando invece avevano a loro volta acquistato i crediti dalle Pt_3 CP_7
imprese edili e non rilevando le anomalie che interessavano sia le fatture (con riguardo agli importi non coerenti, alla divergenza tra l'intestatario delle fatture medesime e il proprietario dell'immobile su cui era stato eseguito l'intervento, nonché alle incongruenze nei codici abbinati agli interventi edili), sia i bonifici (spesso mancanti), sia i riscontri dell'Agenzia delle Entrate (che talvolta riportavano opzioni – di sconto in fattura o cessione del credito – diverse da quelle indicate nelle fatture di riferimento e che talaltra mancavano nella loro versione definitiva); che tali anomalie impedivano la compensazione o la cessione a terzi dei crediti acquistati, anche una volta dissequestrati;
che la società convenuta doveva essere quindi condannata a risarcire il danno economico cagionato dal suo inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., o in subordine dall'inottemperanza alle obbligazioni assunte quale promittente dei contratti di servizi dalla stessa stipulati con i cedenti dei crediti d'imposta in favore del terzo CD, quindi ai sensi dell'art. 1411 c.c., o ancora in via ulteriormente subordinata dalla condotta illecita causativa di un danno ingiusto, ex art. 2043 c.c.; che il quantum risarcitorio doveva essere identificato nell'ammontare di € 2.122.567,00 corrispondente al valore nominale dei crediti d'imposta acquistati, o pagina 5 di 16 in subordine nell'ammontare di € 1.886.157,17 corrispondente al prezzo pagato per il relativo acquisto, fermo il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2056 c.c., nonché la rifusione delle spese sostenute sia per le risorse umane impiegate nelle operazioni di acquisto dei crediti in questione, sia per i consulenti e i legali incaricati della risoluzione delle questioni tecniche presentatesi successivamente al sequestro penale dei crediti medesimi. La società attrice chiedeva quindi la condanna della società convenuta a risarcire i danni come sopra individuati e quantificati.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, Controparte_4
replicava: che al momento delle verifiche documentali contestate, effettuate non oltre ottobre CP_4
2021, le obbligazioni assunte erano solo quelle delineate dall'Avviso di Accreditamento del 21.12.2020, che prevedeva una mera disamina di completezza formale (relativa all'individuazione di tutti i documenti richiesti per procedere con l'operazione di acquisto del credito) e correttezza formale (incentrata sulla corrispondenza del tipo di documento presentato); che le verifiche di natura tecnica e sostanziale venivano invece eseguite dall'Advisor il cui Controparte_2
parere (c.d. reliance letter) era condizione sospensiva ella stipulazione del contratto di acquisto dei crediti d'imposta; che in particolare rientrava in siffatte verifiche successive la rilevazione delle anomalie Part contestate da che questa infatti aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma proprio l'Advisor, formulando nei suoi confronti analoghe richieste risarcitorie;
che tra la società attrice e la società convenuta non intercorreva un rapporto negoziale;
che i contratti stipulati tra i soggetti CP_4
cedenti non si configuravano quali contratti in favore del terzo CD, in quanto gli unici obblighi assunti erano quelli nei confronti dei clienti, ai sensi del punto 6 dell'Avviso di Accreditamento;
che alcuna condotta illecita poteva essere imputata a e comunque alcun danno si era prodotto in capo alla CP_4
società attrice, la quale poteva pur sempre dedurre in compensazione i crediti acquistati, posto che la loro inutilizzabilità si sarebbe configurata solo in caso di concorso del cessionario nel reato di truffa aggravata ex art. 121, c. 6, D.L. 157/2021; che proprio in tale ottica la controparte aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Treviso il dissequestro dei crediti per cui è causa;
che comunque l'ammontare del pregiudizio economico potrebbe corrispondere al solo prezzo versato per l'acquisto dei crediti e non al valore nominale di questi ultimi;
che l'eventuale danno dovrebbe poi essere ridotto ex art. 1227 c.c. Part in quanto anche effettuava controlli documentali e non si era avveduta delle anomalie contestate;
pagina 6 di 16 che le ulteriori voci di danno erano state dedotte in termini generici ed erano rimaste comunque indimostrate. chiedeva così che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva o CP_4
che comunque le domande attoree venissero rigettate. In subordine, chiedeva di essere manlevata da e o, in ulteriore subordine, dalla propria Controparte_2 Controparte_2
compagnia assicurativa a tal fine chiedendo di essere autorizzata a chiamarle Controparte_3
entrambe in causa. In ogni caso chiedeva la condanna della società attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio quindi e (di seguito, Controparte_2 Controparte_2
Con breviter, ) rilevando: che il suo ruolo era quello di eseguire controlli formali ed emettere pareri non vincolanti per CD, la quale per parte sua non era esonerata dall'effettuare ulteriori verifiche;
di aver comunque richiesto ai cedenti dossier fotografici per accertare l'esistenza dei cantieri, pur esulando tale Part accertamento dai suoi compiti;
che alcuna responsabilità le poteva essere imputata, nonostante la abbia convenuta in giudizio anche davanti al Tribunale di Roma avanzando una pretesa risarcitoria del valore di € 78.534.167,00 immediatamente contrastata;
che il danno paventato dalla società attrice non esisteva, in quanto i crediti acquistati erano ancora utilizzabili in compensazione, e non era comunque risarcibile ai sensi dell'art. 1225 c.c., in quanto non era prevedibile al momento dell'effettuazione delle Con verifiche documentali. chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, la riduzione dell'eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione delle Part corresponsabilità di e della medesima CP_4
In sede di verifiche ex art. 171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di non Controparte_3
costituitasi entro il termine di legge nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti degli atti del giudizio. Part In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., replicava alle difese avversarie riferendo in particolare: che i crediti erano inutilizzabili in compensazione, in quanto un parere pro veritate appositamente acquisito profilava la commissione del reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. 74/2000; che anche considerando l'obbligo di verifica documentale gravante su come di natura strettamente CP_4
formale, la stessa comunque non si era avveduta di carenze documentali rilevanti e di anomalie macroscopiche;
che le spese da rimborsare per consulenti e legali incaricati della risoluzione dei problemi tecnici e giuridici scaturenti dal sequestro dei crediti d'imposta ammontavano a € 322.440,40
pagina 7 di 16 Con complessivi;
che era corresponsabile in solido della causazione del danno, in ragione della verifica tecnica e sostanziale che doveva svolgere;
che quindi la domanda risarcitoria doveva essere estesa anche nei suoi confronti, non ostandovi la pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma in quanto relativo ad altri titoli giuridici.
Si costituiva in causa a questo punto anche aderendo nel merito alle Controparte_3
Con argomentazioni difensive svolte da e ulteriormente asserendo che l'inottemperanza di ai CP_4
suoi obblighi di verifica sostanziale aveva interrotto il nesso causale tra l'eventuale inadempimento della società assicurata e l'eventuale danno occorso alla società attrice. Con riguardo al rapporto assicurativo, eccepiva invece la presenza di una franchigia di € 30.000,00 e segnalava che la polizza non copriva il risarcimento di danni di natura non patrimoniale. Chiedeva dunque il rigetto delle domande svolte nei confronti di e, in subordine, la riduzione della manleva in base alle condizioni di polizza. CP_4
All'esito dello scambio delle restanti memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, questa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. e veniva poi trattenuta in decisione, a seguito dell'assegnazione dei termini anticipati per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_3
regolarmente costituitasi in causa nel corso del giudizio.
Con riguardo al merito della controversia, occorre in primo luogo ricostruire e qualificare il rapporto Part intercorso tra e per poi valutare la fondatezza della domanda risarcitoria svolta dalla prima CP_4
nei confronti della seconda.
A parere del giudicante, l'Avviso di Accreditamento in atti (doc. 2 attoreo) rappresenta una proposta contrattuale di CD cui segue la stipulazione - mediante adesione - di un negozio atipico assimilabile a un contratto di appalto di servizi, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c. Part Segnatamente, sottoscrivendo e consegnando a la Richiesta di Accreditamento contenuta nell'Allegato A all'Avviso di Accreditamento predetto, ha “aderito alle condizioni ivi fissate” e si CP_4
è “impegnata a rispettare quanto in esse contenuto” con la consapevolezza che “sugli adempimenti espletati CD avrebbe fatto pieno affidamento” (pag. 10 doc. 2 attoreo). L'obbligazione assunta da Part nei confronti di risulta essere così quella di svolgere, con la diligenza professionale esigibile CP_4
pagina 8 di 16 da un operatore del settore, le procedure di accreditamento necessarie alle imprese per cedere i propri crediti d'imposta. E tale obbligazione corrisponde all'interesse di CD di acquistare crediti d'imposta
“verificati” in quanto sottoposti al previo vaglio di un soggetto accreditato e professionalmente affidabile.
Siffatta ricostruzione in termini negoziali non contrasta con la mancata previsione di una
Part controprestazione gravante su in favore direttamente di il contratto di appalto in questione CP_4
risulta infatti collegato, da un punto di vista tecnico-giuridico, alla pluralità di “contratti di servizi” conclusi tra i vari cedenti dei crediti d'imposta ai quali compete il pagamento dell'attività posta CP_4
in essere dall'odierna società convenuta (attività grazie alla quale gli stessi acquisiscono la possibilità di Part cedere i propri crediti d'imposta a .
Si crea così – in forza della combinazione tra adesione all'accreditamento, contratto di servizio e Part contratto di acquisto del credito – un rapporto trilaterale tra e ogni singolo cedente del CP_4
proprio credito d'imposta, nel quale ciascun soggetto da un lato assume obbligazioni nei confronti delle altre due parti negoziali e dall'altro lato matura un legittimo affidamento, e uno specifico interesse, rispetto al corretto adempimento delle prestazioni di spettanza delle medesime altre due parti del rapporto in esame.
Appurato quanto sopra, occorre ricostruire il contenuto dell'attività che i è impegnata a svolgere CP_4
mediante la sottoscrizione della Richiesta di Accreditamento, in forza della quale ha potuto operare sul portale di CD e stipulare così i contratti di servizio con le imprese cedenti, da cui avrebbe poi recuperato il pagamento delle proprie prestazioni.
I compiti affidati a in qualità di intermediario accreditato, sono indicati nell'Allegato B dell'Avviso CP_4
di Accreditamento e corrispondono, in particolare:
1) all'attività di prescreening per verificarne l'eleggibilità del cedente, in base ad esempio all'analisi del rapporto tra il patrimonio e le perdite nette del soggetto esaminato;
2) alle attività funzionali ad assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al reato di riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007;
3) alla registrazione e al contestuale invio della richiesta di cessione dei crediti tramite la piattaforma informatica di CD per conto delle imprese richiedenti, previa verifica della completezza e correttezza formale della documentazione fornita e caricata sul portale medesimo;
pagina 9 di 16 4) al supporto alle imprese richiedenti nella fase di sottoscrizione del contratto di cessione del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalle procedure operative della piattaforma informatica di CD.
Con riguardo alla fattispecie oggetto della presente controversia, Il C.T.U. nominato in corso di causa ha riscontrato che entrambi i soggetti cedenti, ed , rispettavano i requisiti di eleggibilità di Pt_3 CP_7
cui al primo punto sopra riportato (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale). Inoltre, la sottoposizione ai cedenti dei crediti d'imposta dei modelli contrattuali previsti per i diversi soggetti che avevano in origine maturato i crediti d'imposta poi ceduti non sembra aver inciso sull'utilizzabilità dei crediti da portare in compensazione, non potendo essere dunque ricondotto a tale asserito inadempimento – invero dedotto in termini peraltro generici e indeterminati (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione) – alcun danno di quelli di cui la società attrice chiede il risarcimento.
Le attività indicate al secondo e al quarto punto, per contro, non sono state oggetto di contestazione da Part parte di nella presente sede. Part sostiene piuttosto che sia inadempiente all'obbligo di effettuare le verifiche di cui al terzo CP_4
punto sopra riportato (e conforme a quello dettagliato nel già menzionato Allegato B all'Avviso di
Accreditamento), per non aver individuato talune anomalie relative alle fatture, ai bonifici e alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 14-15 dell'atto di citazione), ulteriormente specificate in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (da pag. 8 a pag. 31).
A tal proposito, il C.T.U. nominato in corso di causa ha disaminato ciascuna censura attorea in relazione alla pluralità dei crediti d'imposta per cui è causa.
Lo stesso ha così motivatamente esposto che la mancanza della ricevuta completa dell'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate non rappresenta un elemento rilevatore dell'inesistenza del credito d'imposta né un elemento ostativo alla sua utilizzabilità in detrazione, in base alla normativa applicabile all'epoca dei fatti (cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale). Lo stesso dicasi per la discordanza tra l'importo netto delle fatture e la misura dell'agevolazione riconoscibile, costituente un mero errore Part formale che in ogni caso non avrebbe dovuto impedire a di acquistare i relativi crediti d'imposta
(cfr. pag. 26 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U. ha invece riscontrato due ordini di carenze documentali afferenti ai crediti d'imposta acquistati da CD: per un certo numero di posizioni mancava, oltre al bonifico attestante il pagamento dei lavori di ristrutturazione edile, altresì la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che in termini equipollenti viene pagina 10 di 16 richiesta dall'Agenzia delle Entrate per poter considerare esistenti e positivamente maturati i crediti d'imposta medesimi;
per un certo numero di posizioni mancava invece la fattura commerciale relativa ai predetti lavori di ristrutturazione, la quale deve necessariamente sussistere per poter utilizzare in compensazione i crediti d'imposta di cui trattasi. Alla luce della normativa applicabile, siffatte carenze documentali incidono negativamente sull'utilizzabilità dei crediti acquistati da parte di CD (cfr. pag. 27-
28 dell'elaborato peritale).
La verifica della presenza di siffatta documentazione rientrava nelle obbligazioni contrattuali assunte da dovendo essa riscontrare la completezza dei “documenti richiesti in base alla normativa CP_4
applicabile” (cfr. All.to B all'Avviso di Accreditamento – doc. 2 attoreo). Detto altrimenti, la società convenuta doveva avvedersi delle carenze documentali de quibus proprio in forza del controllo di completezza e correttezza formale dalla stessa rivendicato nei propri scritti difensivi.
Operando inoltre un agevole giudizio controfattuale, si può affermare che se avesse segnalato le CP_4
carenze documentali individuate dal C.T.U., la società attrice non avrebbe acquistato i corrispondenti crediti d'imposta che ora non può portare in detrazione, ritraendone un corrispondente pregiudizio economico. Da qui scaturisce la responsabilità risarcitoria predicata appunto dalla società attrice. Part sostiene invero che un pregiudizio economico sussiste anche con riferimento ai crediti per i quali non ha rilevato e segnalato la mancanza della visura catastale dell'immobile interessato dagli CP_4
interventi agevolati, nonostante - in effetti - tale verifica fosse espressamente richiesta dall'Avviso di
Accreditamento. Ritiene il giudicante che tale argomentazione difensiva non sia però condivisibile, in quanto, come accertato dal C.T.U., l'utilizzabilità dei crediti d'imposta prescindeva dalla corrispondenza tra il soggetto proprietario dell'immobile e il soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale, tanto che la normativa di settore non indicava come obbligatoria l'acquisizione né della visura catastale in parola (cfr. pag. 47 dell'elaborato peritale) né di una dichiarazione di consenso all'intervento edilizio proveniente dal proprietario dell'immobile interessato, dal momento che se non fosse stato espresso tale consenso nemmeno esisterebbe il titolo edilizio autorizzativo dell'intervento medesimo (cfr. verbale di udienza del
27.2.2025). E nè l'ausiliario del Giudice né la difesa attorea hanno segnalato posizioni in cui si registrasse al contempo la divergenza tra il proprietario dell'immobile e il beneficiario dell'agevolazione fiscale insieme con la mancanza del titolo edilizio presupponente il consenso del proprietario dell'immobile
(come può avvenire in caso di interventi c.d. ad edilizia libera). Di conseguenza, l'acquisto da parte di pagina 11 di 16 CD di crediti d'imposta per i quali si è registrata la mancanza della visura catastale non le ha invero causato alcun danno (quantomeno che sia qualificabile quale conseguenza diretta dell'asserito inadempimento di in parte qua, non potendo essere ad essa imputata l'inutilizzabilità dei crediti CP_4
d'imposta derivante da circostanze estranee alla sfera contrattuale della predetta società convenuta). Con La correttezza e completezza della documentazione doveva essere verificata anche da , l'Advisor
Part tecnico accreditatosi presso seguendo uno schema negoziale del tutto analogo a quello già esaminato per Emerge dall'Allegato B all'Avviso di Accreditamento di riferimento (doc. 57 CP_4
Con attoreo) che i compiti demandati a si aggiungevano e in parte sovrapponevano a quelli demandati a in quanto connotati sia da un controllo di natura formale, sia da un contenuto tecnico CP_4
maggiormente pervasivo. Ma financo se si volesse considerare il ruolo di RSM di natura meramente formale, e non tecnica, si deve ribadire, anche con riguardo alla sua posizione, che le significative carenze appunto formali rilevate dal C.T.U. dovevano essere oggetto di segnalazione a CD, la quale in tesi – se correttamente informata – avrebbe omesso l'acquisto dei crediti d'imposta poi rivelatisi problematici. Con Sussiste dunque, a parere del giudicante, una corresponsabilità di e di nella causazione del CP_4
danno lamentato dalla società attrice, con riparto interno dell'efficacia causale del 50% ciascuno in ragione della medesimezza della verifica documentale che, per quanto qui di interesse, doveva essere posta in essere da entrambe le società convenute. Entrambe dovranno così essere condannate a Part corrispondere il relativo risarcimento, avendo dichiarato di estendere la propria domanda di Con condanna anche nei confronti di nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della predetta società terza. Con
non può andare esente da condanna nella presente sede in ragione del giudizio parallelamente pendente dinanzi al Tribunale di Roma, e riguardante i medesimi titoli giuridici dedotti nel presente procedimento (cfr. pag. 9 doc. 8 : innanzitutto, alcuna richiesta di esenzione è stata formulata CP_4
dalla società in tal senso;
secondariamente, pur ravvisandosi tra i due giudizi un rapporto di parziale continenza ai sensi del secondo comma dell'art. 39 c.p.c., risulta che l'intestato Tribunale sia stato adito Part successivamente al Tribunale di Roma (quantomeno per quanto riguarda la domanda estesa da nei Con confronti di ), ma non debba a questo rimettere la causa, non essendo l'altro giudice competente con riguardo all'azione portante esperita dalla società attrice nei confronti di la quale è CP_4
inscindibile rispetto alla domanda di manleva da quest'ultima esperita nei confronti della terza chiamata pagina 12 di 16 Con in ragione del rapporto di solidarietà dedotto e riscontrato tra e ai sensi dell'art. 1292 c.c. CP_4
(domanda di manleva che in ogni caso non può essere accolta, come detto, se non nella ridotta misura del 50%).
La responsabilità risarcitoria non va poi esclusa, a parere del giudicante, né ai sensi dell'art. 1225 c.c. né ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Per quanto riguarda il primo profilo, si osserva che – poiché il danno di cui trattasi risulta causato da un omesso controllo documentale, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, e non invece dal sequestro penale dei crediti d'imposta – il pregiudizio conseguitone non può essere considerato imprevedibile. Vale la pena sottolineare, d'altronde, che l'inutilizzabilità dei crediti d'imposta così come accertata dal C.T.U. discende appunto da profili formali cristallizzati nella normativa di settore richiamata in atti, e non dal sequestro penale preventivo fondato su un'ipotesi di reato che, allo stato, non risulta ancora accertata in via definitiva dalla competente autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda invece il secondo profilo, si osserva che i crediti d'imposta interessati dalle gravi carenze documentali di cui trattasi sono stati indicati dal C.T.U. come inutilizzabili in compensazione, cosicchè la loro mancata detrazione non può essere ricondotta a una libera scelta di CD suscettibile di interrompere il nesso causale tra condotta inadempiente e danno risarcibile. Inoltre, il rilievo inerente alla possibilità che avrebbe avuto la società attrice di annullare l'accettazione della cessione dei crediti Con d'imposta risultati problematici è stato formulato, principalmente da , in termini del tutto generici e avulsi dalla disciplina normativa di cui all'art. 121, c. 5, D.L. 34/2020.
Così determinato il profilo dell'an debeatur, occorre procedere alla quantificazione risarcitoria.
Anche in parte qua ritiene il giudicante di fondare la propria decisione sulle risultanze della C.T.U., in quanto esaustive e congruamente motivate da un punto di vista tecnico, nonché scevre di vizi logici o giuridici.
In sede peritale è stato appurato che il valore nominale complessivo dei crediti d'imposta acquistati da Part e non utilizzabili in detrazione è pari a € 30.800,00 per quanto riguarda quelli ceduti da Pt_3
(cfr. pag. 60 dell'elaborato peritale) e pari a € 214.768,00 per quanto riguarda quelli ceduti da CP_7
(cfr. pag. 61 dell'elaborato peritale).
Il danno in parte qua subito dalla società attrice deve individuarsi appunto nel valore nominale dei crediti d'imposta che CD non può portare in detrazione (e non nel prezzo versato per la loro acquisizione, in pagina 13 di 16 quanto, a fianco del danno emergente rappresentato dal pagamento del suddetto prezzo, si ravvisa il lucro cessante corrispondente al mancato guadagno della parte del credito non utilizzabile in detrazione), con la precisazione però che il valore delle posizioni cedute da va contenuto nel CP_7
limite della contestazione attorea, pari a € 195.164,20 onde non attribuire un diritto maggiore di quello giudizialmente preteso (in quanto tale ipotesi configurerebbe una pronuncia ultra petita): il quantum risarcitorio accertabile in base agli esiti peritali ammonta dunque a € 225.964,20 oltre accessori di legge.
Questi - e segnatamente gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria - sono stati richiesti dalla società attrice con decorrenza dalla domanda, dovendosi intendere (in mancanza di ulteriori specificazioni) dalla domanda giudiziale, ossia dalla proposizione del presente giudizio. E in tali termini vanno accordati. Part asserisce poi di aver subito ulteriori pregiudizi suscettibili di tutela risarcitoria, tra cui in primis un danno all'immagine. La società attrice non dimostra tuttavia la sussistenza ed entità di tale preteso pregiudizio, non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione di taluni articoli di stampa di cui peraltro non è possibile verificare la provenienza e la diffusione, né soprattutto l'effettiva compromissione della reputazione professionale della società attrice rispetto alla considerazione in questa riposta dagli utenti del giornale online. Detto altrimenti, CD ha indicato un c.d. “danno evento”, vale a dire un accadimento potenzialmente idoneo ad arrecarle un pregiudizio, ma non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, nemmeno per presunzioni, le conseguenze dannose - e risarcibili - che avrebbe in tesi sofferto in termini, ad esempio, di perdute occasioni commerciali;
e non configurandosi il preteso danno reputazionale quale danno in re ipsa, non può trovare luogo alcun ristoro per equivalente economico (Cass. n. 19551/2023).
Nemmeno possono essere oggetto di rimborso le spese sostenute per l'acquisizione di consulenze e di pareri tecnici e legali documentate in causa, in quanto non risulta dimostrata la connessione diretta con Con gli inadempimenti di e di causativi del danno ritenuto risarcibile. Tali spese sembrano CP_4
afferire genericamente alla gestione dei crediti d'imposta ritenuti non più utilizzabili in compensazione, laddove tuttavia nel corso del presente giudizio è stato appurato che solo una ridotta parte dei predetti crediti è effettivamente inutilizzabile, e per ragioni che potevano essere accertate mediante un semplice controllo della documentazione illo tempore verificata dalle società convenute (senza necessità dunque si sostenere le ingenti spese di cui trattasi).
pagina 14 di 16 Inoltre, i compensi versati ai professionisti che hanno redatto i pareri pro veritate allegati in atti non costituiscono una posta di danno risarcibile anche perché, come è stato già sottolineato, l'inutilizzabilità dei crediti riscontrata in corso di causa non dipende dall'apertura di un procedimento penale in relazione ai fatti per cui è causa.
Infine, la richiesta attorea di rimborso dei costi sostenuti per l'impiego di risorse umane nella gestione delle pratiche di cessione dei crediti d'imposta è rimasta genericamente dedotta e del tutto indimostrata.
Da ultimo, va preso in esame la domanda di garanzia svolta da nei confronti di CP_4 Controparte_3
rispetto alla quale - invero - la compagnia assicurativa, per quanto di rilievo, ha eccepito solo la
[...]
sussistenza di una franchigia pari a € 30.000,00 la cui efficacia va riconosciuta e applicata nel caso di specie.
Residua così la regolazione delle spese di lite. Con In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di e , in solido tra CP_4
loro, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa dettato dal decisum e non dal petitum (da €
52.000 a € 260.000). Le spese di lite afferenti invece al rapporto processuale instauratosi tra e CP_4
vanno integralmente compensate tra le stesse, non avendo la compagnia Controparte_3
chiamata in causa contestato l'operatività della polizza assicurativa in atti.
Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico per metà delle parti soccombenti, in solido tra loro, e per la restante metà a carico della società attrice, in ragione dell'infondatezza di una consistente parte della pretesa attorea sottoposta al vaglio tecnico del C.T.U.
Da ultimo, va rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da ai CP_4
sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: Con
1. condanna Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
[...]
in solido tra loro, a corrispondere a titolo risarcitorio in favore Controparte_2
pagina 15 di 16 di la somma di € 225.964,20 oltre interessi moratori e rivalutazione Parte_1
monetaria dalla domanda al saldo;
2. accerta la corresponsabilità interna tra Controparte_5
e nella misura paritetica del 50% a
[...] Controparte_2
carico di ciascuna, e per l'effetto accoglie la domanda di manleva svolta da
[...]
nei confronti di e Controparte_4 Controparte_2 [...]
nei limiti della metà della somma dovuta a a titolo Controparte_2 Parte_4
risarcitorio, come accertata al precedente capo sub 1);
3. condanna a tenere indenne Controparte_3 Controparte_4
dell'importo che questa è tenuta a corrispondere a
[...] Parte_1
secondo quanto disposto al precedente capo sub 1), detratta la franchigia di € 30.000,00 concordata in polizza;
4. rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate da Parte_1
5. rigetta la domanda proposta da ai sensi Controparte_4
dell'art. 96 c.p.c.;
6. condanna Controparte_5 CP_2 CP_2
in solido tra loro, a rifondere in favore di Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15%
[...]
per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, per metà definitivamente a carico di e per metà definitivamente a carico di Parte_4 Controparte_4
e e in solido
[...] Controparte_2 Controparte_2
tra loro, condannando ciascuna parte a rifondere alle controparti quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL FO
pagina 16 di 16