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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona del giudice dott.ssa Caterina
Stasi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2893/2022 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Orlandini;
Parte_1
- attore -
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Gaetanis; CP_1
- convenuta -
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Viva; CP_2
- convenuto –
e contro
e rappresentate e difese Controparte_3 Controparte_4
dall'avv. Antonio Lezzi;
- convenute -
e contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio CP_5 CP_6 CP_7
Mazzeo;
- convenuti -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di rilascio dell'immobile sito in
Lecce, viale Marche n. 34, previo accertamento della comproprietà di tale cespite, e di risarcimento del danno da occupazione sine titulo avanzata da nei Parte_1
confronti di , , e CP_7 CP_6 CP_5 Controparte_3 [...]
ha premesso l'attore di essere figlio di e Controparte_4 Controparte_3 Per_1
, deceduto in data 11.2.2013, e fratello di , e;
che il padre
[...] CP_1 CP_7 CP_2
aveva concesso in comodato al figlio – legale rappresentante di e a CP_7 CP_5
il locale per cui è causa, sin dal 1995; che con scrittura del 15.3.2007 CP_6 Per_1
concedeva a il comodato dell'immobile a decorrere dal 1.6.2010; che con
[...] Parte_1
atto di transazione del 30.5.2007 rinunciava alla restituzione dell'immobile per Persona_1
un periodo di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del suddetto accordo, in forza del quale i si obbligavano a restituirlo;
che, nonostante la risoluzione del CP_8
contratto alla data del 30.5.2010, il locale non era stato restituito, divenendo debitore del valore locativo del cespite detenuto, pari a € 135.300,00 così come accertato in sede della ctu espletata nel corso di giudizio di scioglimento della comunione ereditaria pendente tra le medesime parti.
Costituitisi in giudizio, e hanno aderito alla CP_1 CP_2
prospettazione attorea, svolgendo altresì domanda riconvenzionale trasversale nei CP_1
confronti di , e tesa al CP_7 Controparte_3 CP_5 Controparte_4
rilascio dell'immobile e alla condanna al risarcimento del danno per illegittima occupazione.
e costituitesi a loro volta in Controparte_3 Controparte_4
giudizio, hanno contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, svolgendo talune eccezioni preliminari, superate nel corso del giudizio, eccependo altresì la prescrizione della domanda risarcitoria azionata, in seguito alla messa in mora del 20.6.2017, e insistendo per il rigetto nel merito.
e , ancora, hanno sollevato eccezioni CP_5 CP_6 CP_7
preliminari superate nel corso del giudizio ed hanno contestato le ragioni attoree, chiedendo il rigetto della domanda.
Con la prima memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., l'attore ha ridotto la domanda chiedendo il rilascio dell'immobile ed il risarcimento del danno da illegittima occupazione solo nei confronti di , di e di , da corrispondersi CP_7 CP_5 CP_6
unicamente in suo favore, in forza del contratto di comodato del 15.3.2007, per il periodo compreso tra il 30.5.2010 e l'11.2.2013, precisando che non di risarcimento da occupazione sine titulo si tratti, bensì da inadempimento contrattuale. Data la natura documentale della controversia, che ha reso superflua l'istruttoria orale, all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Risulta pacifico, oltreché documentalmente provato, che l'immobile sito in Lecce, viale Marche n. 34, rientrante nell'asse ereditario di e appartenente, dunque, Persona_1
alla comunione incidentale tra i coeredi, sia stato oggetto di atto di transazione del 30.5.2007 intervenuto tra il dante causa degli odierni contendenti e : con tale contratto CP_7
rinunciava alla restituzione dell'immobile per cui è causa, rinunciava, altresì, Persona_1
alla corresponsione del danno da occupazione detenzione, concedendo in comodato al figlio l'immobile per tre anni, impegnandosi a non chiederne prima la restituzione e prevedendo che, decorso il termine di tre anni, il contratto di intende risolto ipso iure senza ulteriore diffida, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.
È bene rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. n. 9369/2024).
Occorre premettere, ancora, che con la presente azione, , Parte_1
spendendo la qualità di erede del padre , abbia inteso esercitare il suo diritto di Persona_1
ottenere la restituzione dell'immobile di viale Marche n. 34 detenuto in via esclusiva dal coerede e da , agendo, vieppiù, per il risarcimento del danno da CP_7 CP_6
inadempimento contrattuale – ovvero per non aver restituito l'immobile, il comodatario, alla data prevista in contratto.
In primo luogo ciò conduce al rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione risarcitoria, il cui termine decennale risulta interrotto nel 2018 da parte attrice.
È il caso di precisare, tra l'altro, che la parte della domanda introdotta con la prima memoria istruttoria ove l'attore ha inteso esercitare anche un'azione contrattuale nei confronti del dante causa (e, per esso, contro i coeredi) per inadempimento del contratto di comodato del 15.3.2007 appare inammissibile trattandosi di una nuova domanda. Orbene, fatte tali doverose premesse, la consulenza tecnica d'ufficio del 24.4.2020 versata agli atti consente di ritenere provato che il valore locativo dell'immobile occupato da
, e è pari a circa €1.200,00 mensili. CP_7 CP_6 CP_5
Se ne desume che, dalla richiesta di restituzione dell'immobile da parte dell'attore – unitamente agli altri coeredi - avvenuta in coincidenza con la data di apertura della successione di , i frutti civili dello stesso – coincidenti con l'ammontare del Persona_1
danno il cui ristoro è in questa sede richiesto, ammontano a € 172.000,00 (da marzo 2013 a marzo 2025 = 144 x 1.200,00).
All'attore, ed anche a , convenuta attrice in riconvenzione, spetta CP_1
dunque la somma di € 28.700,00, pari ad 1/6 della loro quota, che deve essere CP_7
condannato a corrispondere in qualità di contraente inadempiente.
Gli altri convenuti destinatari della domanda di condanna al risarcimento del danno risultano caranti di legittimazione passiva, non essendo firmatari di alcun contratto.
Con riguardo alla domanda di restituzione del cespite immobiliare occupato, la stessa non può trovare accoglimento pendendo tra le medesime parti giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, ed essendo facoltà del coerede comproprietario non solo utilizzare l'immobile – naturalmente nel rispetto dei diritti dei comunisti – ma anche chiedere ai sensi dell'art. 720 c.c. l'attribuzione del bene.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
- accoglie le domande di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna al CP_7
pagamento, in favore di , e della somma Parte_1 CP_1 CP_2
pari ad € 28.700,00 per ciascuno oltre ad interessi legali dal 30.5.2010 al dì dell'effettivo saldo;
- condanna al pagamento in favore dell'erario delle spese prenotate a debito CP_7
nonché alla refusione delle spese di lite per la difesa in giudizio di , Parte_1
liquidate in € 4.200,00 per competenze professionali oltre accessori di legge;
condanna il medesimo alla refusione delle spese di lite sostenute da , liquidate in € CP_1
3.800,00 per ciascuno, oltre accessori di legge;
condanna alla refusione Parte_1
delle spese sostenute da , e Controparte_3 CP_6 CP_5 Controparte_4
liquidate in € 2.800,00 per competenze professionali;
compensa le spese tra
[...] e . Parte_1 CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 28.3.2025
La giudice
Caterina Stasi