TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 231
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione per inesistenza dei contestati pregiudizi penali

    Il giudice ha ritenuto che l'apparato motivazionale e il corredo istruttorio a supporto del provvedimento non hanno tenuto in debita considerazione la remissione della querela da parte della persona offesa e le sue conseguenze. L'amministrazione, pur potendo ravvisare la sussistenza dei presupposti per la revoca anche in assenza di condanne penali, non può esimersi dal contestare nel procedimento in contraddittorio con la parte interessata e dall'enunciare chiaramente nel provvedimento le singole circostanze fattuali sulla cui base permane la situazione di inaffidabilità.

  • Accolto
    Omessa notifica della comunicazione all’avvocato fiduciario

    Il giudice ha ritenuto che questo motivo di ricorso potesse essere assorbito dall'accoglimento del primo motivo, essendo pienamente soddisfatto l'interesse della parte ricorrente alla rimozione dell'atto gravato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 231
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 231
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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