Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Borghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Como, via Giulini 10;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, adottato dal Questore di Como, in data 04.10.2022, e decreto del Prefetto della Provincia di Como, notificato il 16 marzo 2023, con il quale si respinge il ricorso presentato in data 3 novembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RI PP US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 aprile 2023, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di annullare il provvedimento con cui la Questura di Como disponeva nei suoi confronti la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, nonché il successivo decreto di rigetto della Prefettura di Como del relativo ricorso gerarchico; si affidava, a tal fine, ai seguenti motivi di ricorso:
I- Difetto di motivazione per inesistenza dei contestati pregiudizi penali per inesistenza di una sentenza di proseguimento del procedimento penale citato nel provvedimento di revoca;
II - Omessa notifica della comunicazione all’avvocato fiduciario ove il Signor -OMISSIS- aveva eletto domicilio;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo l’integrale reiezione del gravame;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, il ricorso è passato per la decisione;
Ritenuto che, per le ragioni che sono di seguito esposte, il ricorso è fondato;
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, neppure mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti, non potendo pertanto il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma (tra le varie, Cons. Stato, sez. II, 6 settembre 2023, n. 8193; Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2024, n. 7200);
Rilevato che, nel caso di specie, l’apparato motivazionale e il connesso corredo istruttorio a supporto del provvedimento non tiene in debita considerazione la circostanza della remissione della querela da parte della persona offesa e delle conseguenze della stessa sul piano istruttorio e motivazionale;
in presenza di una remissione l’Amministrazione, sebbene possa comunque ravvisare la sussistenza dei presupposti per la revoca per il requisito della buona condotta anche da situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3590), non può esimersi dal contestare nel procedimento in contraddittorio con la parte interessata e, conseguentemente, dall’enunciare chiaramente nel provvedimento le singole circostanze fattuali sulla cui base permane la situazione di inaffidabilità;
Ritenuto, conseguentemente, che, alla luce di quanto sopra esposto, è meritevole di fondamento il primo motivo di ricorso e il conseguente accoglimento dell’intero gravame;
si può, infatti, procedere all’assorbimento del secondo motivo di ricorso, essendo pienamente soddisfatto l’interesse della parte ricorrente alla rimozione dell’atto gravato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i gravati provvedimenti aventi a oggetti la revoca da parte della Questura di Como della licenza di porto di fucile per uso sportivo, nonché il successivo decreto di rigetto della Prefettura di Como del relativo ricorso gerarchico;
resta salvo, comunque, il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, dovendosi però conformare ai principi di diritto sopra enucleati;
ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, adottato dal Questore di Como, in data 04.10.2022, e il successivo decreto del Prefetto della Provincia di Como, notificato il 16 marzo 2023, con il quale si respinge il ricorso presentato in data 3 novembre 2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO GU, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
RI PP US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PP US | TO GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.