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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 936/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 936/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Franco Palamini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Frescobaldi n. 64, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
NO (MB), Via Puccini n. 10;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta: Dare atto dell'autonomia ed indipendenza economica dei coniugi, nonché degli accordi tra gli stessi raggiunti su tutte le loro questioni economico/patrimoniali a definizione complessiva delle stesse, formalizzato con scrittura privata/accordo transattivo, senza perciò nulla più a pretendere l'una dall'altra;
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NO
RN (MB), in data 7 giugno 1997, (iscritto presso i registri dello stato civile del Comune di
NO RN - anno 1997, n.33, P.II serie A) tra la Ricorrente, , nata a [...]
EG (MB) il 9/05/1969 e residente in [...], (C.F.
) ed il Sig. , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._1 CP_1
) residente in [...], con richiesta di trascrizione della C.F._2 sentenza nei registri dello stato civile a cura della cancelleria competente.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 08.02.2025 dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con in NO RN (MB) il giorno CP_1
07.06.1997 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di NO RN, anno 1997, n.
33, Parte II, Serie A) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.06.2025 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza dichiarava la contumacia di parte resistente e procedeva all'audizione di la quale dichiarava: “dopo la Parte_1 separazione i rapporti con mio marito sono stati inesistenti. Non ho più avuto contatti di nessun tipo.
Non ho idea di dove stia.”. Il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice trasmetteva la causa al collegio per la decisione.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza definitiva n. 1365/2022, emessa dal Tribunale di Monza in data 12.05.2022 e pubblicata in data
14.06.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 08.02.2025, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in NO RN (MB) il giorno 07.06.1997 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1 civile del Comune di NO RN, anno 1997, n. 33, Parte II, Serie A);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO RN (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 936/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Franco Palamini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Frescobaldi n. 64, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
NO (MB), Via Puccini n. 10;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta: Dare atto dell'autonomia ed indipendenza economica dei coniugi, nonché degli accordi tra gli stessi raggiunti su tutte le loro questioni economico/patrimoniali a definizione complessiva delle stesse, formalizzato con scrittura privata/accordo transattivo, senza perciò nulla più a pretendere l'una dall'altra;
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NO
RN (MB), in data 7 giugno 1997, (iscritto presso i registri dello stato civile del Comune di
NO RN - anno 1997, n.33, P.II serie A) tra la Ricorrente, , nata a [...]
EG (MB) il 9/05/1969 e residente in [...], (C.F.
) ed il Sig. , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._1 CP_1
) residente in [...], con richiesta di trascrizione della C.F._2 sentenza nei registri dello stato civile a cura della cancelleria competente.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 08.02.2025 dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con in NO RN (MB) il giorno CP_1
07.06.1997 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di NO RN, anno 1997, n.
33, Parte II, Serie A) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.06.2025 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza dichiarava la contumacia di parte resistente e procedeva all'audizione di la quale dichiarava: “dopo la Parte_1 separazione i rapporti con mio marito sono stati inesistenti. Non ho più avuto contatti di nessun tipo.
Non ho idea di dove stia.”. Il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice trasmetteva la causa al collegio per la decisione.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza definitiva n. 1365/2022, emessa dal Tribunale di Monza in data 12.05.2022 e pubblicata in data
14.06.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 08.02.2025, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in NO RN (MB) il giorno 07.06.1997 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1 civile del Comune di NO RN, anno 1997, n. 33, Parte II, Serie A);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO RN (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi