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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 684/24 (cui è riunito il procedimento n. 1396.25) reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, CF: , elettivamente domiciliato in Napoli, via del Parte_1 C.F._1
Parco Margherita 37, presso lo studio dell'avvocato Federico Ferrante, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Opponente
E
con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi
38, presso l'Avvocatura dell' , in uno all'Avv. Susanna Serrelli , che lo rappresenta e difende in CP_1 forza di procura generale ad lites del 23.1.23 n.37590 Rep. – Racc.7131 per notar di Per_1
Fiumicino;
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020230003291026000, notificato in data 29 dicembre 2023 , con il quale l' gli ingiungeva il pagamento di debiti di natura contributiva riferiti alla Gestione CP_1
Commercianti e riferiti al periodo 06/2022-12/2022, per complessivi € 1.494,11, di cui € 331,98 per contributi IVS fissi, € 46,39 per sanzioni TÀ, € 995,94 per somme aggiuntive omesso versamento contributivo, € 115,69 per sanzioni TÀ, € 4,11 per spese di notifica. Il ricorrente lamentava che il contestato avviso non indicava il presupposto in virtù del quale l'odierno ricorrente sarebbe stato tenuto al versamento di detti contributi alla Gestione Commercianti, anche perché lo stesso non era mai stato titolare di una partita IVA individuale né aveva mai esercitato alcuna attività di carattere commerciale. Affermava di essere solo ed esclusivamente socio accomandatario della società a decorrere dal 15 giugno 2022, società che aveva come oggetto esclusivamente CP_2
l'attività di “locazione immobiliare di beni” notoriamente fuori dall'alveo delle attività
“commerciali”; che nel 2022, peraltro, dal 12 aprile al 30 settembre, aveva svolto attività di lavoro dipendente a tempo pieno per la società Princess di FR AN CO;
eccepiva quindi in via preliminare l'illegittimità della pretesa previdenziale e dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza del presupposto contributivo;
in via principale, la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 202, 203 e 208 della legge 662/1996 e dell'art. 3 comma 2 della legge 45/86, attesa l'assoluta infondatezza ed insussistenza della pretesa in carenza del presupposto contributivo;
inoltrava altresì contestuale istanza di sospensione dello stesso;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto opposto perle ragioni esposte in narrativa;
b)in via preliminare, accertare e dichiarare illegittimità della pretesa previdenziale e dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza del presupposto contributivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, L. n. 662 del 1996, commi
202 e 203.; c) nel merito, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza dell'avviso di addebito per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 203, della legge 662/1996, attesa l'assoluta infondatezza ed insussistenza della pretesa in carenza del presupposto contributivo;
d) in ogni caso, con vittoria di onorari e spese del presente procedimento, con attribuzione a favore del difensore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio . CP_1
Con successivo ricorso , depositato in data 4 marzo 2025 (RG. 1396.2025), lo stesso ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006051081000, notificato in data
23 gennaio 2025, con cui l' aveva inteso recuperare presunti debiti di natura contributiva CP_1 maturati dal ricorrente, riferiti al periodo 06/2022-12/2023, per complessivi € 4.807,23, come specificato dettagliatamente nel ricorso, oltre sanzioni ed interessi per TÀ . Il ricorrente ribadiva di non essere mai stato titolare di una partita IVA individuale né di avere mai mai esercitato alcuna attività a carattere commerciale, proponeva istanza di riunione con il presente procedimento e rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo al giudice adito di “a) in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'atto opposto perle ragioni esposte in narrativa;
b) disporre, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio con altro pendente innanzi a codesto On.le
Tribunale, Sez. Lavoro, dott.ssa D'Antonio, recante RG n. 684/2024, per le spiegate ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;
c) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la duplicazione illegittima della pretesa contributiva già oggetto di impugnazione con ricorso pendente, in violazione dei principi di buona fede e correttezza amministrativa oltre che del ne bis in idem, con annullamento dell'avviso di addebito n. 40020240006051081000 nella parte della pretesa in cui è duplicata la richiesta di pagamento relativa al terzo trimestre (periodo 07/2022 - 09/2022) già contenuta nell'avviso di addebito n. 40020230003291026000 già oggetto di impugnazione;
d) in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa previdenziale e dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza del presupposto contributivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, L. n. 662 del 1996, commi 202 e 203; e) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 202, 203 e 208 della legge 662/1996 e dell'art. 3 comma 2 della legge 45/86, attesa l'assoluta infondatezza ed insussistenza della pretesa in carenza del presupposto contributivo. f) per l'effetto, condannare l' alla cancellazione dal registro degli artigiani e CP_1 commercianti del nominativo del ricorrente;
g) in ogni caso, con vittoria di onorari e spese del presente procedimento, con attribuzione a favore del difensore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo in via preliminare la CP_1 riunione del predetto giudizio al procedimento connesso RG n. 684/24 ; eccepiva la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e comunque , nel merito , contestava la fondatezza dell'avversa domanda .
Riuniti i separati procedimenti , all'udienza del 30 ottobre 2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento .
Tale conclusione si impone alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di
Cassazione che , in fattispecie del tutto analoghe alla presente ,ha escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per gli amministratori e i soci di società immobiliari che si limitano alla riscossione dei canoni degli immobili concessi in locazione .
Non si può sottacere , tuttavia , che anche nel recente passato questo giudice ha emesso pronunce di segno diametralmente opposto .
In tali pronunce , per la verità , la scrivente non ometteva di analizzare i precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia , ma concludeva comunque nel senso di ritenere obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti per il socio di una società immobiliare che si limita a dare in locazione l' immobile di sua proprietà .
Ed invero , già molti anni fa una parte della giurisprudenza di merito , chiamata a decidere sul legittimo assoggettamento all'obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti del socio di società di persone la cui attività esercitata concretamente riguardava in via escusiva la percezione dei proventi da locazione di immobili di proprietà , aveva risolto il contenzioso in favore del contribuente
. In particolare , in una delle prime pronunce rese sul punto , veniva affermato che “ la locazione di immobili di proprità della stessa società costituisce , in termini oggettivi , una modalità di godimento dei beni medesimi , non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili , ricevuti ad es. per successione ereditaria , diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente ( Trib. Torino 5 maggio 2011 n.1394) . Sempre secondo la sopra citata giurisprudenza , in tale ipotesi , e in ogni caso in cui l'attività di una persona fisica o giuridica si risolva ed esaurisca nella locazione di beni di cui ha la piena disponibilità
“ non è ravvisabile un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082
c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi , non essendo a tal fine sufficiente – per la configurabilità , cioè , di una impresa commerciale – la circostanza che l'attività locativa venga Con esercitata da una società diversa dalla società semplice e , per quanto qui interessa , da una ( trib. Torino 5.5.2011 n.1394) “.
L'orientamento giurisprudenziale sopra riportato ha poi ottenuto l'avallo della Cassazione che, con l'ordinanza n.3145 del 11 febbraio 2013 , ha affermato che “ L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di compoentni familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenteza e abitualità .
Presupposto imprescindibile agginchè sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale , che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone , di cui il preteso contribuente è socio , si limiti a locare immobili di proprietà ed a perepire il relativo canone di locazione;
la mera locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale
a fini previdenziali , a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente del socio e da eventuali elementi rilevanti sul piano fiscale . La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi , quale attività di intermediazione immobiliare “.
La fattispecie sottoposta alla Suprema Corte riguardava la richiesta da parte dell' di contributi CP_1 previdenziali dovuti alla gestione commercianti in relazione ai redditi derivanti all'amministratrice di una società dalla locazione di un immobile di proprietà ( segnatamente di un albergo ) . E , nella specie , come abbiamo visto , la Corte ha ritenuto che l'attività di locazione di immobili di proprietà non comporta l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciale CP_ presso l' .
Ed invero , la Suprema Corte sul punto ha stabilito che ove l'attività sociale si sostanzi esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà deve escludersi “ la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti , a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente “. La mera riscossione dei canoni di un immobile dato in affitto , pertanto , non rientra nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazioni di servizi . Diversamente la locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi , quale l'attività di intermediazione immobiliare .
Tracciando un quadro di sintesi dalle considerazioni sopra effettuate se ne trae quanto segue :
-l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge solo in presenza dell'esercizio di attività commerciale ( requisito oggettivo ) gestita con assunzione di rischio imprenditoriale e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ( requisito soggettivo ) ;
- per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi;
- la locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale , ma mero godimento degli stessi , sia che tale attività venga esercitata personalmente , sia che venga esercitata per il tramite del veicolo societario;
.- la locazione di immobili di proprietà può , tutt'al più , qualificarsi come attività commerciale solo ove venga esercitata nell'ambito dello svolgimento di attività di intermediazione e/o compravendita immobiliare .
Ma se queste sono le premesse , a parere della scrivente nei casi esaminati si sarebbe configurata proprio un'attività commerciale da parte del socio/amministratore che avrebbe reso obbligatorio il pagamento dei contributi alla gestione commercianti .
Per spiegare tale conclusione la scrivente partiva necessariamente dall'esame dall'oggetto sociale della società esaminate .
Dobbiamo tener presente , infatti , che nei precedenti più risalenti della giurisprudenza di legittimità
l'attività commerciale delle società era cessata e questa si limitava a percepire i canoni di locazione dell'immobile ove in precedenza aveva svolto la propria attività . Nel caso esaminato , quindi , mancava lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale . Più specificamente , con l'ordinanza del 2013 la Cassazione evidenziava che l'attività alberghiera della società era cessata in seguito al trasferimento dell'azienda in godimento a terzi mediante contratti di affitto di azienda .
E' evidente , pertanto , che venuta meno l'attività commerciale propria di quella società , l'affitto dell'immobile configurava , non un'attività imprenditoriale , ma un mero godimento dell'immobile . Diverso è il caso in cui , invece , l'attività imprenditoriale di una società sia rappresentata proprio dalla compravendita o dal fitto di immobili , perché in questo caso , l'affitto dell'immobile rappresenta proprio lo svolgimento dell'attività imprenditoriale per la quale la società è stata costituita e non un mero godimento dell'immobile .
Come noto , l'oggetto sociale descrive le attività che la società prevede di svolgere e deve essere sufficientemente determinato, lecito e possibile.
Nell'oggetto è necessario specificare l'attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente anche i settori merceologici interessati.
La specificità dell'oggetto può anche risultare dalle particolari modalità con cui l'attività verrà svolta
(ad esempio, attraverso ipermercati e supermercati, e-commerce, couponing, etc).
EN , nella specie , la visura camerale della società indica quale oggetto sociale Controparte_3 della società “ l'attività di costruzione , ricostruzione , compravendita e locazione di immobili ….”
La società , dunque , è stata costituita con il preciso scopo di compravendere immobili o anche soltanto procedere all'affitto degli stessi . Ma se così è , allora dobbiamo concludere che, dando in locazione gli immobili di cui risulta proprietaria , la società ha dato attuazione allo scopo per il quale era sorta;
essa ha svolto , in definitiva , l'attività commerciale che si era prefissa . E poco rileva che
, nel corso degli ultimi anni , non abbia effettuato ulteriori acquisti di immobili o che lasci invariati i contratti di fitto già in essere . La questione che ci occupa , infatti , non è se la svolga in CP_2 maniera proficua la propria attività di impresa , ma unicamente se svolga l'attività di impresa per la quale è stata creata .
E su questo , in base a quanto affermato in precedenti analoghi , non ci sono dubbi . In tali precedenti
, infatti , la scrivente affermava che non può essere posto in dubbio che l'attività di una società immobiliare sia qualificabile come commerciale . Nel caso che ci occupa , infatti , l'immobile di proprietà della società non è strumentale all'esercizio dell'impresa ,ma è fattore della produzione , intrinsecamente idoneo a produrre reddito e quindi destinato ad attività tipicamente commerciale .
Non è dunque configurabile una comunione di impresa , dovendosi attribuire valore decisivo , al fine di operare una distinzione netta tra comunione di godimento e società, all'esistenza o meno dell'esercizio in comune di una attività di impresa, requisito appunto ricorrente nella fattispecie.
Costituisce infatti principio consolidato della Suprema Corte ( v. sentenza n. 3028/2009) che l'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite una attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni, e che (con più specifico riferimento alla fattispecie) nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di essa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di una impresa collettiva (nelle forme della società regolare oppure irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme dell'art. 1100 c.c. e segg., la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento (Cass. 20.2.1984 n. 1251; Cass. 10.11.1992 n. 12087; Cass.
27.11.1999 n. 13291).La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248
c.c., rappresenta infatti una situazione giuridica di contitolarità e presuppone quindi la comproprietà del bene da parte di coloro che ad essa partecipano.
Essa è caratterizzata dal fatto che oggetto del godimento, che costituisce il fine esclusivo della comunione, è il bene comune, e ciò diversamente da quel che si verifica per le società, che sono istituite per contratto (art. 2247 c.c.) e rispetto alle quali rileva l'esercizio in comune di attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti: per l'esercizio di detta attività non è invero necessaria la comunione dei beni, mentre questi sono soltanto il mezzo attraverso il quale essa viene posta in essere
(C. 82/4446, C. 79/4644, C. 79/4588 ; Cass. n. 6361/2004).
L'esistenza di una qualunque società , semplice , di persone , di capitali , regolare , irregolare , richiede infatti il concorso di un elemento oggettivo , rappresentato dal conferimento di beni o servizi , con la formazione di un fondo comune , e di un elemento soggettivo , costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale .
Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale , senza del quale la società , qualsiasi società
, non può esistere ( Cass. n. 1961/2000) . E, nella specie, è incontestato che è stata costituita una società con il precipuo scopo di svolgere un'attività imprenditoriale , costituita dalla cessione a titolo oneroso del godimento di un immobile .
Tale conclusione , del resto , appariva perfettamente in linea con i chiarimenti contenuti nella
Circolare n. 171 del 6 novembre 2003 la quale afferma :” …. la costituzione di una società per CP_1 la gestione di immobili può considerarsi , per se stessa, manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma comune delle attività , in vista di un risultato ulteriore rispetto a quello derivante dal mero godimento del bene “.
Quanto siamo venuti dicendo , tuttavia , si scontra con la giurisprudenza di legittimità ormai univoca in materia . La Corte di Cassazione , infatti , dopo aver affermato che «l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità e che presupposto imprescindibile affinché sussista il detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriali di natura commerciale» (Cass. 11 febbraio 2013 n. 3145; vds. anche Cass. 18 maggio 2010, n. 12108), ha poi concluso che la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali della società non può consistere nella sola attività di riscossione dei canoni degli immobili concessi in locazione;
in tal caso, infatti, la giurisprudenza ritiene che non sussistano «i presupposti per l'iscrizione dell'intimata nella gestione commercianti [...] perché l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale» (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010) [...] (cfr. tra le tante Cass. 30.12.2016, n. 27589; di recente vedasi anche Cass. 25.10.2021 n. 29913, secondo la quale «l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248
c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri»).
Ed è proprio alla luce di tali precedenti giurisprudenziali che questo giudicante ha ritenuto di dover modificare il proprio orientamento .
E' vero , infatti , che secondo la Costituzione i giudici sono soggetti soltanto alla legge ( art. 101
Cost.) e che , pertanto , ciascun giudice può decidere in autonomia senza doversi necessariamente conformare alle pronunce già rese su casi analoghi , ma non si può negare l'importanza del precedente ai fini della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento .
Pur senza avere efficacia vincolante, infatti , il precedente ha un'indubbia valenza anche all'interno del nostro ordinamento: ciò soprattutto se l'iter logico-argomentativo dei giudici è particolarmente persuasivo o se la pronuncia proviene da organi autorevoli come le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.Lo stesso art. 360 bis c.p.c., nella sua formulazione attuale, prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte” e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento espresso. Pur non rinnegando il cambiamento, inevitabile e quantomai necessario, ogni ordinamento giuridico cela infatti in sé un'innata esigenza di stabilità, che a sua volta affonda le proprie radici nel principio di certezza del diritto e nella tutela dell'affidamento. Ciascun individuo ha infatti il diritto di conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche delle proprie azioni, senza dover sottostare a continue inversioni di rotta della giurisprudenza che spesso pregiudicano il diritto di difesa, scoraggiando possibili iniziative giudiziarie a causa dell'esito incerto del giudizio o penalizzando chi ha fatto affidamento su un certo orientamento. E dunque , proprio valorizzando l'importanza del precedente giudiziario ai fini della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento , questo giudice ha ritenuto di doversi conformare alle pronunce ormai unanimi rese dalla Suprema Corte , con il conseguente accoglimento della domanda attorea .
Il tutto , poi , va coordinato con il principio generale – cui è tendenzialmente informato il contenzioso in materia previdenziale – secondo cui «nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' , incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti CP_1 costitutivi del credito preteso .
Nella specie , dunque , sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte , gravava sull' CP_1
l'onere di provare che l'attività svolta dal , come amministratore della società Parte_1 CP_2
, non si sarebbe limitata alla mera riscossione dei canoni di locazione , ma si sarebbe
[...] estrinsecata in ulteriori atti di intermediazione , svolti , peraltro , con il carattere della abitualità e prevalenza.
Con il che ne consegue che , mancando tale prova , va accolta la domanda proposta dal e Parte_1
, conseguentemente , va dichiarato insussistente l'obbligo contributivo di cui agli avvisi di addebito opposti .
Per quanto attiene alle spese di giudizio , tuttavia , in considerazione dei precedenti di segno contrario emessi da questo giudice fino ad epoca recente , si reputa equa una integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso e , per l'effetto , annulla gli avvisi di addebito nn. 400 2023 0003291026000 e n.
400 2024 0006051081 000 ;
-compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 30 ottobre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio