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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12060 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa AN AR ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13114 R.G.A.C.C. 2025 , avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni TRA
CF elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RT (NA) al Corso G. Garibaldi, 169 presso lo studio dell'avv. Giuseppina De ROSA( che la rappresenta e difende come da procura in C.F._2 atti;
E
, CF residente in [...]al Corso Controparte_1 C.F._3
San Giovanni n. 153 CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. Decisa all'udienza del 17.12.2025 con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). La domanda attorea è procedibile perché preceduta da regolare tentativo di mediazione instaurato da parte attrice cui non ha partecipato parte convenuta. Occorre premettere che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la comminatoria di nullità dei contratti di locazione non registrati, introdotta dall' art.1 comma 346 della Legge 311/2004 si applica solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della citata norma, giusta il principio tempus regit actum, non derogato da alcune speciale disposizione transitoria" (Sez. 3, Ordinanza n. 4265 del 16/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 28143 del 6/10/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 11902 del 5.5.2023; Sez. 3, Sentenza n. 26398 del 7/9/2022 da ultimo Cass. 13/06/2025 n.15891). Essendo tale diposizione entrata in vigore il 1.1.2005 ed essendo il contratto agli atti stato stipulato in data 4.1.2005, il Tribunale non può che dichiarane la nullità per omessa registrazione. Da ciò ne consegue che il conduttore, da considerarsi occupante sine titulo, va condannato al rilascio dell'immobile in Napoli al Corso San Giovanni 153, piano 2 Foglio 2, particella 568 sub 33 Zona 14, cat. A/4, classe 5 vani, 2; superficie 43 mq, rendita 92,96 libero e vuoto da persone e cose. Reputa il Tribunale, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dall'inizio del rapporto e del fatto che trattasi di immobile destinato ad abitazione e della estrema difficoltà di reperire alloggi sul territorio, opportuno stabilire un termine per la restituzione che va pertanto fissato non oltre il 1.6.2026. Le spese di giudizio canno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, Non avendo partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al quale era stato convocato, il convenuto va condannato al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. La Cancelleria provvederà alla riscossione. Tanto in base al comma 4-bis dell'art. 8 del dlgs 4/3/2010 n 28 introdotto dal art. 84 comma 1 dl 69/2013 conv in l 98/2013 secondo cui: "(…) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (…)". Attesa la mancata registrazione del contratto di locazione, si dispone rimettersi gli atti in uno alla presente sentenza all'Agenzia delle Entrate per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara nullo il contratto di locazione stipulato tra e Parte_2 sottoscritto in data 04.01.2005. b) dichiara Controparte_1 CP_1 occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli al Corso San
[...]
Giovanni 153, piano 2 Foglio 2, particella 568 sub 33 Zona 14, cat. A/4, classe 5 vani, 2; superficie 43 mq, rendita 92,96; c) condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di cui al sub b) entro e non oltre il giorno 01.06.2026; d) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 euro 150,00 per spese ed euro 2.548,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
e) condanna il convenuto al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio;
f) dispone trasmettersi gli atti all'Agenzia delle Entrate per quanto di competenza. Così deciso il 17.12.2025 Il Giudice
Rosa AN AR
nella causa civile iscritta al n. 13114 R.G.A.C.C. 2025 , avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni TRA
CF elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RT (NA) al Corso G. Garibaldi, 169 presso lo studio dell'avv. Giuseppina De ROSA( che la rappresenta e difende come da procura in C.F._2 atti;
E
, CF residente in [...]al Corso Controparte_1 C.F._3
San Giovanni n. 153 CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. Decisa all'udienza del 17.12.2025 con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). La domanda attorea è procedibile perché preceduta da regolare tentativo di mediazione instaurato da parte attrice cui non ha partecipato parte convenuta. Occorre premettere che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la comminatoria di nullità dei contratti di locazione non registrati, introdotta dall' art.1 comma 346 della Legge 311/2004 si applica solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della citata norma, giusta il principio tempus regit actum, non derogato da alcune speciale disposizione transitoria" (Sez. 3, Ordinanza n. 4265 del 16/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 28143 del 6/10/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 11902 del 5.5.2023; Sez. 3, Sentenza n. 26398 del 7/9/2022 da ultimo Cass. 13/06/2025 n.15891). Essendo tale diposizione entrata in vigore il 1.1.2005 ed essendo il contratto agli atti stato stipulato in data 4.1.2005, il Tribunale non può che dichiarane la nullità per omessa registrazione. Da ciò ne consegue che il conduttore, da considerarsi occupante sine titulo, va condannato al rilascio dell'immobile in Napoli al Corso San Giovanni 153, piano 2 Foglio 2, particella 568 sub 33 Zona 14, cat. A/4, classe 5 vani, 2; superficie 43 mq, rendita 92,96 libero e vuoto da persone e cose. Reputa il Tribunale, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dall'inizio del rapporto e del fatto che trattasi di immobile destinato ad abitazione e della estrema difficoltà di reperire alloggi sul territorio, opportuno stabilire un termine per la restituzione che va pertanto fissato non oltre il 1.6.2026. Le spese di giudizio canno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, Non avendo partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al quale era stato convocato, il convenuto va condannato al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. La Cancelleria provvederà alla riscossione. Tanto in base al comma 4-bis dell'art. 8 del dlgs 4/3/2010 n 28 introdotto dal art. 84 comma 1 dl 69/2013 conv in l 98/2013 secondo cui: "(…) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (…)". Attesa la mancata registrazione del contratto di locazione, si dispone rimettersi gli atti in uno alla presente sentenza all'Agenzia delle Entrate per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara nullo il contratto di locazione stipulato tra e Parte_2 sottoscritto in data 04.01.2005. b) dichiara Controparte_1 CP_1 occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli al Corso San
[...]
Giovanni 153, piano 2 Foglio 2, particella 568 sub 33 Zona 14, cat. A/4, classe 5 vani, 2; superficie 43 mq, rendita 92,96; c) condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di cui al sub b) entro e non oltre il giorno 01.06.2026; d) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 euro 150,00 per spese ed euro 2.548,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
e) condanna il convenuto al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio;
f) dispone trasmettersi gli atti all'Agenzia delle Entrate per quanto di competenza. Così deciso il 17.12.2025 Il Giudice
Rosa AN AR