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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 6931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6931 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 22.10.2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nelle riunite controversie individuali di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritte ai nn. 2848/23, 3303/23 e 4404/23 del ruolo generale
T R A
E rappti e difesi, Parte_1 Parte_2 in virtù di procura in atti, dall'Avv. E. Viggiano, presso il cui studio in Napoli alla Via Pontano 61, elett.te domicilia
C O N T R O
in persona del leg. rapp.te p.t., rappta e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv. Giorgia Gaudino e Fulvio Moizo, presso il cui studio in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, elett.te domicilia di fatto e di diritto Pt_3
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere alle dipendenze della convenuta che fornisce a Controparte_1
il servizio di pulizia e sanificazione sui convogli ferroviari, con CP_2 contratto part-time a tempo indeterminato dal 6.11.2015 (il ) e dal Parte_1
17.12.2018 (il ), quale operai pulitori viaggianti, livelli F1 ( il Pt_2
) ed F2 (il ) CCNL Attività Ferroviaria 2012/2016, ed in Parte_1 Pt_2 quanto tali addetti al servizio di pulizia e sanificazione delle toilette a bordo
1 treno e dell'interno delle carrozze mentre il convoglio è in movimento, azionavano le seguenti domande. L'INDENNITA' DI TURNO (ART. 81). Con il ricorso RG 2848/23, deduce che le mansioni Parte_1 assegnate e svolte comportano l'inquadramento nella categoria del personale mobile, e più precisamente in quella di “personale dei servizi” (PDS), come previsto dal CCNL Attività Ferroviarie applicabile al caso de quo e che la prestazione di lavoro è svolta in turni non cadenzati nelle 24 ore, cioè che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa, secondo quanto previsto tra le diverse ipotesi dall'art. 27 del CCNL citato e asserisce di aver diritto alla specifica indennità di turno di cui all'art. 81 CCNL per ogni giornata di effettiva presenza, non riconosciuta dalla convenuta. CP_3
Chiede quindi di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso. L'INDENNITA' CONDIZIONI DISAGIATE ( ART. 82) Con i ricorsi 3303/23 e 4004/23 e Parte_2 Parte_1 deducono che per disposizione aziendale, per lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti, sono tenuti ad indossare apposita divisa fornita dalla società, che consiste in una maglietta, un paio di pantaloni, un giubbino, oltre ad altri dispositivi di protezione individuale consistenti in guanti e scarpe antinfortunistiche, ma non anche mascherine a protezione delle vie respiratorie (di cui i pulitori viaggianti sono stati dotati solo nei pochi mesi immediatamente successivi al lockdown provocato dalla pandemia da COVID-19), né dispositivi di protezione degli occhi, pur dovendo usare e maneggiare quotidianamente prodotti e detergenti, specificamente indicati in ricorso anche per la loro composizione e nocività innegabilmente pericolosi per la salute e venendo a contatto, stante l'angusto, disagevole e ridottissimo spazio delle toilette, con i più svariati agenti patogeni e materiali organici non solo con le mani protette dai guanti, ma anche con le scarpe antinfortunistiche ed i vari indumenti che compongono la divisa da lavoro. Asseriscono che le condizioni di lavoro predette integrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate nella misura di € 1 , 40 , come espressamente previsto dall' art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie del 20/07/2012 e del 16/12/2016, che concerne tutti quei lavoratori che, nell'esercizio delle proprie mansioni consistenti in lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, sono dotati per disposizione aziendale di dispositivi di protezione
“normali” (e non“integrali”, disciplinati dal punto 1.1 del medesimo articolo) che tuttavia comportano una condizione di reale disagio per l'intera durata dei
2 turni svolti. Asseriscono che tale indennità non è stata mai stata corrisposta dalla convenuta. Chiedono quindi di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso. LA DIFESA DELLA CONVENUTA La società resistente si è costituita in ciascuno dei giudizi riuniti, resistendo ai ricorsi con diversi argomenti in fatto e in diritto. In ordine alla pretesa all'indennità di turno- RG 2848\2023 – deduce l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, asserendo che la prestazione di lavoro del ricorrente, come degli altri pulitori viaggianti, non è articolata in turni ma costituisce una prestazione unica giornaliera, con orario spezzato in due periodi di lavoro distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro. Deduce che siffatta prestazione è disciplinata da specifiche disposizioni del CCNL - art. 27 punto 1.6 lett. d) del CCNL – e non dà diritto ad alcuna indennità di turno. Conclude quindi per il rigetto del ricorso. In ordine alla pretesa di riconoscimento dell'indennità di lavoro in condizioni disagiate – RG 3303\2023 e 4004/23 – deduce che, in ottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi imposti al datore di lavoro dal D. Lgs. 81/2008, ha provveduto, in riferimento ai servizi di pulizia a terra come quelli in corso di viaggio da svolgere a bordo dei convogli dell'Alta Velocità, di committenza
, ad una puntuale, adeguata ed aggiornata valutazione dei rischi CP_2 generali incidenti sulla sicurezza e sulla salute dei propri lavoratori, individuando i rischi specifici connessi alla attività aziendale svolta e, cioè, alla prestazione di servizi di pulizia, valutando specificatamente le mansioni dei singoli pulitori viaggianti, individuando i fattori di rischio, predisponendo le necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare. Deduce che nessun rischio professionale specifico derivante dall'esposizione dei lavoratori a sostanze nocive, tossiche o di natura biologica, durante l'espletamento dell'attività lavorativa, sia di pulizia a terra che a bordo, è stato riscontrato in sede di valutazione dei rischi ma unicamente un basso rischio connesso alle mansioni espletate e all'uso di normali prodotti detergenti, peraltro specificamente e preventivamente diluiti secondo le indicazioni di uso dai capisquadra. Contesta la sussistenza dei presupposti di cui alla norma collettiva invocata per il riconoscimento dell'indennità sia quanto alla mancanza di
“manipolazione di sostanze nocive e tossiche” sia quanto alla mancata previsione di utilizzo di specifici DPI connessi alle mansioni espletate, diversi e ulteriori ai guanti monouso in nitrile e vinile e alle scarpe antinfortunistiche, sia, in ultimo, alla insussistenza delle “condizioni di reale disagio” richieste dalla norma collettiva in esame.
3 Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
Le domande meritano accoglimento.
L' INDENNITA' DI TURNO (art. 81 CCNL) Parte ricorrente chiede l'applicazione del disposto di cui Parte_1 all'art. 81 del CCNL della Mobilità Area AF, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, intitolato Indennità di turno, che stabilisce testualmente: “ Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate:
turni avvicendati nelle 24 ore, € 2,00 (di cui alla lettera a del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
b) turni non cadenzati nelle 24 ore, € 2,25 (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) € 1,10 (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) 2. L'indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 (Permessi) del presente CCNL. 2” La predetta disposizione contrattuale collettiva va esaminata, anche alla stregua della tesi difensiva della resistente, unitamente alla previsione di cui all'art. 27 – intitolato Orario di lavoro, punto 1.6 che prevede: “ 1.6 L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato: a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile); c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera.
Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).” Il punto 1.7, richiamato dal punto 1.6., prevede, a sua volta che : “Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore;
la durata dell'intervallo tra i due
4 periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti. Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell'intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.” Parte ricorrente deduce di svolgere la propria prestazione lavorativa su turni non cadenzati nelle 24 ore, di cui alla lettera b) del citato articolo 81, e quindi non con gli stessi orari, indistintamente ed invariabilmente in ogni giornata di lavoro, ma al contrario, nel rispetto dei turni stabiliti unilateralmente dalla in CP_1 turni ed orari che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa. Secondo la tesi della società convenuta l'orario di lavoro del ricorrente- e degli altri dipendenti con analoghe mansioni di pulitori viaggianti – rientrerebbe, invece, nella previsione di cui alla lettera d) del punto 1.6., in quanto sarebbe articolato in due periodi distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro, non ravvisandosi in tale articolazione oraria dei turni di lavoro, essendo i pulitori viaggianti abbinati a tratte di treni di volta in volta assegnati con estrema varietà degli orari e la conseguente impossibilità di ricondurre ad un turno l'orario di lavoro. Sulla base delle risultanze in atti deve ritenersi accertato quanto segue. La lettera di assunzione, versata in atti dalla difesa di parte resistente (cfr allegato n. 4), indica che l'orario di lavoro è part-time, con 25 ore settimanali, con distribuzione dell'orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 11,00 o dalle ore 11 alle ore 16 o dalle ore 16 alle ore 21,00 ovvero dalle 21,00 alle 01,00. Tale previsione contrattuale rileva, di per se stessa, l'insussistenza di una distribuzione oraria su cinque giorni di lavoro settimanale e a cadenze fisse. Le ulteriori risultanze istruttorie, di natura documentale, confermano quanto sopra e inducono a ritenere individuabile un'articolazione oraria sulla base di turnazioni su base di programmazione mensile, non estese su 5 giorni di lavoro settimanale e variabile da giorno a giorno anche come singola durata giornaliera, sia quanto alle tratte abbinate al pulitore che possono essere di fatto ben superiori alle due per giorno.
In tal senso sono le risultanze di cui ai prospetti situati nella parte inferiore delle buste paga che riportano le ore di lavoro (espresse in centesimi) effettuate per ogni giornata di presenza lavorativa, che riportano valori che variano di giorno in giorno.
Da tali risultanze deve ritenersi emerso un quadro probatorio nel senso che la prestazione risulta svolta con turni imposti dall'azienda datrice di lavoro, non cadenzati, cioè non articolati in maniera rigida, in modo che il lavoratore possa conoscere in anticipo, anche assai avanzata e per il futuro, quale possa essere il proprio turno, con uno schema affatto diverso da quello riferibile a turni articolati.
5 Siffatta distribuzione oraria risponde, del resto, alla previsione del CCNL che, sia pur in via esemplificativa, riferisce l'ipotesi di turni non cadenzati nelle 24 ore la prestazione del personale mobile, a cui può essere assimilata la prestazione di lavoro del pulitore viaggiante stante le caratteristiche sopra risultanti. La predetta ricostruzione, che riconosce l'esistenza di una turnazione sia pur non cadenzata, induce a ritenere infondata la tesi difensiva della resistente dell'articolazione dell'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, sia pur con orario spezzato. Il riferimento a una turnazione non appare infatti compatibile con tale prestazione unica giornaliera che deve ritenersi esclusa dalla articolazione in turni, mentre la distribuzione su turni può ritenersi compatibile ontologicamente con l'osservanza di un “orario spezzato”, cioè di un intervallo non retribuito all'interno del periodo di lavoro giornaliero. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di turno di cui all'articolo 81 Parte_1
CCNL, nella misura giornaliera ivi prevista di euro 2,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono pienamente congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza nel periodo dal 2015 al 2022, oggetto di causa, per come risultanti dalle buste paga in atti. Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.183,75, oltre alla maggiorazione per gli interessi per come specificato in dispositivo.
L'INDENNITA' DI LAVORO IN CONDIZIONI DISAGIATE (art. 82 CCNL) I ricorrenti deducono che le condizioni in cui si trovano a svolgere la propria prestazione di lavoro sono ricomprese nella previsione di cui all'art. 82, punto 1.2 del CCNL e chiede pertanto il riconoscimento della indennità ivi prevista.
Il citato articolo 82, intitolato Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, prevede: Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche
1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
• operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
6 • interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00. 1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.” Circa l'interpretazione della citata disposizione ritiene il Tribunale di condividere quanto di recente affermato da altro giudice del tribunale di Napoli in questione analoga, nel precedente depositato dalla difesa di parte ricorrente, che si ritiene di richiamare anche ai sensi di cui all'art. 118 disp att c.p.c.. Si legge invero nella pronuncia n. 4650/24 che “la rivendicata indennità di disagio - a differenza dell'indennità di rischio- ha lo scopo di compensare lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode, quali senz'altro sono quelle rese dall' istante che per l'intero orario di lavoro deve indossare calzature antinfortunistiche, guanti e mascherina, con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista in CCNL. Priva di pregio appare la tesi della convenuta per la quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le sostanze detergenti utilizzate siano da qualificare come nocive o tossiche, osservando il Tribunale, in conformità al precedente citato, che ai fini dell'indennità in esame non si ravvisa una diversità ontologica tra la nocività e la pericolosità delle sostanze utilizzate “quasi che tale definizione possa essere diversa da quella di pericolose”. Dal raffronto con la previsione di cui al punto 1.1. deve ritenersi che la differenza nella misura dell'indennità rispetto a quella in esame – pari quasi al decuplo - si giustifica evidentemente in base al grado di pericolosità della sostanza trattata e dalla modalità di trattamento che costringe ad indossare un dispositivo individuale che copre per intero il corpo, non certo nella qualificazione della sostanza come nociva o tossica. Pure non dirimenti ai fini del decidere in senso difforme appaiono i riferimenti di relativi alla diluizione dei prodotti, Controparte_1 asseritamente non utilizzati allo stato puro, dovendosi ritenere che la stessa, anche ove accertata, non apparirebbe sufficiente a elidere in assoluto la potenziale pericolosità per la salute dei detergenti utilizzati, a fronte del quale è prevista l'indennità in esame. Sul punto, sono decisive le schede tecniche dei prodotti pacificamente utilizzati nel tempo dal ricorrente per lo svolgimento delle operazioni di pulizia dei treni
7 in movimento e versate in atti dalla difesa del ricorrente, ( cfr
[...]
, DEORNET CLOR, BE CLEAN) che individuano i Controparte_4 prodotti come pericolosi e potenzialmente in grado di provocare gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ovvero irritazioni oculari o infiammabili, alla stregua degli standard di cui alla normativa regolamentare dell'Unione Europea. . Da dette schede si evince inoltre la raccomandazione di attenersi alle “usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici” e, in particolare relativamente al che il prodotto è classificato XI, cioè irritante, secondo la legenda della CP_4 medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle.
Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti in questione e lo ha qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità. Tutti i detergenti contengono dunque sostanze potenzialmente pericolose. La loro pericolosità richiede necessariamente poi l'uso dei dispositivi di protezione che infatti sono stati consegnati ai lavoratori. Devono pertanto ritenersi sussistere i presupposti di cui alla disposizione in esame, ravvisati nell'utilizzo di sostanze pericolose nonché dei mezzi di protezione “normali”, forniti dall'azienda e nella conseguente condizione di reale disagio, ravvisabile nelle modalità di espletamento delle mansioni d pulizia in viaggio e a bordo treno, in spazi angusti quasi i servizi igienici pertinenti. Tanto permesso, in accoglimento del ricorso, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di cui all'articolo 82, punto 1.2 CCNL, nella misura giornaliera ivi prevista di euro 1,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono pienamente congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza nel periodo dal 2015 al 2022 per il e dal Parte_1
2018 al 2022 per il , per come risultanti dalle buste paga in atti. Parte Pt_2 resistente va pertanto condannata al pagamento della somma di euro 1.981,00 in favore del ricorrente e della somma di euro 963,20 in favore Parte_1 del ricorrente oltre alla maggiorazione per gli interessi per Parte_2 come specificato in dispositivo. Le spese di lite seguono a soccombenza liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
8 a) dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di turno di cui all'articolo 81 CCNL, nella misura giornaliera ivi prevista di euro 2,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 3.183,75, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo;
b) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.100,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza. Napoli, 22.10.24
Il Giudice del lavoro
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SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 22.10.2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nelle riunite controversie individuali di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritte ai nn. 2848/23, 3303/23 e 4404/23 del ruolo generale
T R A
E rappti e difesi, Parte_1 Parte_2 in virtù di procura in atti, dall'Avv. E. Viggiano, presso il cui studio in Napoli alla Via Pontano 61, elett.te domicilia
C O N T R O
in persona del leg. rapp.te p.t., rappta e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv. Giorgia Gaudino e Fulvio Moizo, presso il cui studio in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, elett.te domicilia di fatto e di diritto Pt_3
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere alle dipendenze della convenuta che fornisce a Controparte_1
il servizio di pulizia e sanificazione sui convogli ferroviari, con CP_2 contratto part-time a tempo indeterminato dal 6.11.2015 (il ) e dal Parte_1
17.12.2018 (il ), quale operai pulitori viaggianti, livelli F1 ( il Pt_2
) ed F2 (il ) CCNL Attività Ferroviaria 2012/2016, ed in Parte_1 Pt_2 quanto tali addetti al servizio di pulizia e sanificazione delle toilette a bordo
1 treno e dell'interno delle carrozze mentre il convoglio è in movimento, azionavano le seguenti domande. L'INDENNITA' DI TURNO (ART. 81). Con il ricorso RG 2848/23, deduce che le mansioni Parte_1 assegnate e svolte comportano l'inquadramento nella categoria del personale mobile, e più precisamente in quella di “personale dei servizi” (PDS), come previsto dal CCNL Attività Ferroviarie applicabile al caso de quo e che la prestazione di lavoro è svolta in turni non cadenzati nelle 24 ore, cioè che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa, secondo quanto previsto tra le diverse ipotesi dall'art. 27 del CCNL citato e asserisce di aver diritto alla specifica indennità di turno di cui all'art. 81 CCNL per ogni giornata di effettiva presenza, non riconosciuta dalla convenuta. CP_3
Chiede quindi di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso. L'INDENNITA' CONDIZIONI DISAGIATE ( ART. 82) Con i ricorsi 3303/23 e 4004/23 e Parte_2 Parte_1 deducono che per disposizione aziendale, per lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti, sono tenuti ad indossare apposita divisa fornita dalla società, che consiste in una maglietta, un paio di pantaloni, un giubbino, oltre ad altri dispositivi di protezione individuale consistenti in guanti e scarpe antinfortunistiche, ma non anche mascherine a protezione delle vie respiratorie (di cui i pulitori viaggianti sono stati dotati solo nei pochi mesi immediatamente successivi al lockdown provocato dalla pandemia da COVID-19), né dispositivi di protezione degli occhi, pur dovendo usare e maneggiare quotidianamente prodotti e detergenti, specificamente indicati in ricorso anche per la loro composizione e nocività innegabilmente pericolosi per la salute e venendo a contatto, stante l'angusto, disagevole e ridottissimo spazio delle toilette, con i più svariati agenti patogeni e materiali organici non solo con le mani protette dai guanti, ma anche con le scarpe antinfortunistiche ed i vari indumenti che compongono la divisa da lavoro. Asseriscono che le condizioni di lavoro predette integrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate nella misura di € 1 , 40 , come espressamente previsto dall' art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie del 20/07/2012 e del 16/12/2016, che concerne tutti quei lavoratori che, nell'esercizio delle proprie mansioni consistenti in lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, sono dotati per disposizione aziendale di dispositivi di protezione
“normali” (e non“integrali”, disciplinati dal punto 1.1 del medesimo articolo) che tuttavia comportano una condizione di reale disagio per l'intera durata dei
2 turni svolti. Asseriscono che tale indennità non è stata mai stata corrisposta dalla convenuta. Chiedono quindi di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso. LA DIFESA DELLA CONVENUTA La società resistente si è costituita in ciascuno dei giudizi riuniti, resistendo ai ricorsi con diversi argomenti in fatto e in diritto. In ordine alla pretesa all'indennità di turno- RG 2848\2023 – deduce l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, asserendo che la prestazione di lavoro del ricorrente, come degli altri pulitori viaggianti, non è articolata in turni ma costituisce una prestazione unica giornaliera, con orario spezzato in due periodi di lavoro distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro. Deduce che siffatta prestazione è disciplinata da specifiche disposizioni del CCNL - art. 27 punto 1.6 lett. d) del CCNL – e non dà diritto ad alcuna indennità di turno. Conclude quindi per il rigetto del ricorso. In ordine alla pretesa di riconoscimento dell'indennità di lavoro in condizioni disagiate – RG 3303\2023 e 4004/23 – deduce che, in ottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi imposti al datore di lavoro dal D. Lgs. 81/2008, ha provveduto, in riferimento ai servizi di pulizia a terra come quelli in corso di viaggio da svolgere a bordo dei convogli dell'Alta Velocità, di committenza
, ad una puntuale, adeguata ed aggiornata valutazione dei rischi CP_2 generali incidenti sulla sicurezza e sulla salute dei propri lavoratori, individuando i rischi specifici connessi alla attività aziendale svolta e, cioè, alla prestazione di servizi di pulizia, valutando specificatamente le mansioni dei singoli pulitori viaggianti, individuando i fattori di rischio, predisponendo le necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare. Deduce che nessun rischio professionale specifico derivante dall'esposizione dei lavoratori a sostanze nocive, tossiche o di natura biologica, durante l'espletamento dell'attività lavorativa, sia di pulizia a terra che a bordo, è stato riscontrato in sede di valutazione dei rischi ma unicamente un basso rischio connesso alle mansioni espletate e all'uso di normali prodotti detergenti, peraltro specificamente e preventivamente diluiti secondo le indicazioni di uso dai capisquadra. Contesta la sussistenza dei presupposti di cui alla norma collettiva invocata per il riconoscimento dell'indennità sia quanto alla mancanza di
“manipolazione di sostanze nocive e tossiche” sia quanto alla mancata previsione di utilizzo di specifici DPI connessi alle mansioni espletate, diversi e ulteriori ai guanti monouso in nitrile e vinile e alle scarpe antinfortunistiche, sia, in ultimo, alla insussistenza delle “condizioni di reale disagio” richieste dalla norma collettiva in esame.
3 Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
Le domande meritano accoglimento.
L' INDENNITA' DI TURNO (art. 81 CCNL) Parte ricorrente chiede l'applicazione del disposto di cui Parte_1 all'art. 81 del CCNL della Mobilità Area AF, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, intitolato Indennità di turno, che stabilisce testualmente: “ Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate:
turni avvicendati nelle 24 ore, € 2,00 (di cui alla lettera a del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
b) turni non cadenzati nelle 24 ore, € 2,25 (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) € 1,10 (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) 2. L'indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 (Permessi) del presente CCNL. 2” La predetta disposizione contrattuale collettiva va esaminata, anche alla stregua della tesi difensiva della resistente, unitamente alla previsione di cui all'art. 27 – intitolato Orario di lavoro, punto 1.6 che prevede: “ 1.6 L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato: a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile); c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera.
Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).” Il punto 1.7, richiamato dal punto 1.6., prevede, a sua volta che : “Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore;
la durata dell'intervallo tra i due
4 periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti. Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell'intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.” Parte ricorrente deduce di svolgere la propria prestazione lavorativa su turni non cadenzati nelle 24 ore, di cui alla lettera b) del citato articolo 81, e quindi non con gli stessi orari, indistintamente ed invariabilmente in ogni giornata di lavoro, ma al contrario, nel rispetto dei turni stabiliti unilateralmente dalla in CP_1 turni ed orari che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa. Secondo la tesi della società convenuta l'orario di lavoro del ricorrente- e degli altri dipendenti con analoghe mansioni di pulitori viaggianti – rientrerebbe, invece, nella previsione di cui alla lettera d) del punto 1.6., in quanto sarebbe articolato in due periodi distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro, non ravvisandosi in tale articolazione oraria dei turni di lavoro, essendo i pulitori viaggianti abbinati a tratte di treni di volta in volta assegnati con estrema varietà degli orari e la conseguente impossibilità di ricondurre ad un turno l'orario di lavoro. Sulla base delle risultanze in atti deve ritenersi accertato quanto segue. La lettera di assunzione, versata in atti dalla difesa di parte resistente (cfr allegato n. 4), indica che l'orario di lavoro è part-time, con 25 ore settimanali, con distribuzione dell'orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 11,00 o dalle ore 11 alle ore 16 o dalle ore 16 alle ore 21,00 ovvero dalle 21,00 alle 01,00. Tale previsione contrattuale rileva, di per se stessa, l'insussistenza di una distribuzione oraria su cinque giorni di lavoro settimanale e a cadenze fisse. Le ulteriori risultanze istruttorie, di natura documentale, confermano quanto sopra e inducono a ritenere individuabile un'articolazione oraria sulla base di turnazioni su base di programmazione mensile, non estese su 5 giorni di lavoro settimanale e variabile da giorno a giorno anche come singola durata giornaliera, sia quanto alle tratte abbinate al pulitore che possono essere di fatto ben superiori alle due per giorno.
In tal senso sono le risultanze di cui ai prospetti situati nella parte inferiore delle buste paga che riportano le ore di lavoro (espresse in centesimi) effettuate per ogni giornata di presenza lavorativa, che riportano valori che variano di giorno in giorno.
Da tali risultanze deve ritenersi emerso un quadro probatorio nel senso che la prestazione risulta svolta con turni imposti dall'azienda datrice di lavoro, non cadenzati, cioè non articolati in maniera rigida, in modo che il lavoratore possa conoscere in anticipo, anche assai avanzata e per il futuro, quale possa essere il proprio turno, con uno schema affatto diverso da quello riferibile a turni articolati.
5 Siffatta distribuzione oraria risponde, del resto, alla previsione del CCNL che, sia pur in via esemplificativa, riferisce l'ipotesi di turni non cadenzati nelle 24 ore la prestazione del personale mobile, a cui può essere assimilata la prestazione di lavoro del pulitore viaggiante stante le caratteristiche sopra risultanti. La predetta ricostruzione, che riconosce l'esistenza di una turnazione sia pur non cadenzata, induce a ritenere infondata la tesi difensiva della resistente dell'articolazione dell'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, sia pur con orario spezzato. Il riferimento a una turnazione non appare infatti compatibile con tale prestazione unica giornaliera che deve ritenersi esclusa dalla articolazione in turni, mentre la distribuzione su turni può ritenersi compatibile ontologicamente con l'osservanza di un “orario spezzato”, cioè di un intervallo non retribuito all'interno del periodo di lavoro giornaliero. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di turno di cui all'articolo 81 Parte_1
CCNL, nella misura giornaliera ivi prevista di euro 2,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono pienamente congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza nel periodo dal 2015 al 2022, oggetto di causa, per come risultanti dalle buste paga in atti. Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.183,75, oltre alla maggiorazione per gli interessi per come specificato in dispositivo.
L'INDENNITA' DI LAVORO IN CONDIZIONI DISAGIATE (art. 82 CCNL) I ricorrenti deducono che le condizioni in cui si trovano a svolgere la propria prestazione di lavoro sono ricomprese nella previsione di cui all'art. 82, punto 1.2 del CCNL e chiede pertanto il riconoscimento della indennità ivi prevista.
Il citato articolo 82, intitolato Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, prevede: Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche
1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
• operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
6 • interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00. 1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.” Circa l'interpretazione della citata disposizione ritiene il Tribunale di condividere quanto di recente affermato da altro giudice del tribunale di Napoli in questione analoga, nel precedente depositato dalla difesa di parte ricorrente, che si ritiene di richiamare anche ai sensi di cui all'art. 118 disp att c.p.c.. Si legge invero nella pronuncia n. 4650/24 che “la rivendicata indennità di disagio - a differenza dell'indennità di rischio- ha lo scopo di compensare lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode, quali senz'altro sono quelle rese dall' istante che per l'intero orario di lavoro deve indossare calzature antinfortunistiche, guanti e mascherina, con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista in CCNL. Priva di pregio appare la tesi della convenuta per la quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le sostanze detergenti utilizzate siano da qualificare come nocive o tossiche, osservando il Tribunale, in conformità al precedente citato, che ai fini dell'indennità in esame non si ravvisa una diversità ontologica tra la nocività e la pericolosità delle sostanze utilizzate “quasi che tale definizione possa essere diversa da quella di pericolose”. Dal raffronto con la previsione di cui al punto 1.1. deve ritenersi che la differenza nella misura dell'indennità rispetto a quella in esame – pari quasi al decuplo - si giustifica evidentemente in base al grado di pericolosità della sostanza trattata e dalla modalità di trattamento che costringe ad indossare un dispositivo individuale che copre per intero il corpo, non certo nella qualificazione della sostanza come nociva o tossica. Pure non dirimenti ai fini del decidere in senso difforme appaiono i riferimenti di relativi alla diluizione dei prodotti, Controparte_1 asseritamente non utilizzati allo stato puro, dovendosi ritenere che la stessa, anche ove accertata, non apparirebbe sufficiente a elidere in assoluto la potenziale pericolosità per la salute dei detergenti utilizzati, a fronte del quale è prevista l'indennità in esame. Sul punto, sono decisive le schede tecniche dei prodotti pacificamente utilizzati nel tempo dal ricorrente per lo svolgimento delle operazioni di pulizia dei treni
7 in movimento e versate in atti dalla difesa del ricorrente, ( cfr
[...]
, DEORNET CLOR, BE CLEAN) che individuano i Controparte_4 prodotti come pericolosi e potenzialmente in grado di provocare gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ovvero irritazioni oculari o infiammabili, alla stregua degli standard di cui alla normativa regolamentare dell'Unione Europea. . Da dette schede si evince inoltre la raccomandazione di attenersi alle “usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici” e, in particolare relativamente al che il prodotto è classificato XI, cioè irritante, secondo la legenda della CP_4 medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle.
Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti in questione e lo ha qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità. Tutti i detergenti contengono dunque sostanze potenzialmente pericolose. La loro pericolosità richiede necessariamente poi l'uso dei dispositivi di protezione che infatti sono stati consegnati ai lavoratori. Devono pertanto ritenersi sussistere i presupposti di cui alla disposizione in esame, ravvisati nell'utilizzo di sostanze pericolose nonché dei mezzi di protezione “normali”, forniti dall'azienda e nella conseguente condizione di reale disagio, ravvisabile nelle modalità di espletamento delle mansioni d pulizia in viaggio e a bordo treno, in spazi angusti quasi i servizi igienici pertinenti. Tanto permesso, in accoglimento del ricorso, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di cui all'articolo 82, punto 1.2 CCNL, nella misura giornaliera ivi prevista di euro 1,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono pienamente congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza nel periodo dal 2015 al 2022 per il e dal Parte_1
2018 al 2022 per il , per come risultanti dalle buste paga in atti. Parte Pt_2 resistente va pertanto condannata al pagamento della somma di euro 1.981,00 in favore del ricorrente e della somma di euro 963,20 in favore Parte_1 del ricorrente oltre alla maggiorazione per gli interessi per Parte_2 come specificato in dispositivo. Le spese di lite seguono a soccombenza liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
8 a) dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di turno di cui all'articolo 81 CCNL, nella misura giornaliera ivi prevista di euro 2,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 3.183,75, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo;
b) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.100,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza. Napoli, 22.10.24
Il Giudice del lavoro
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