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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1514/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1514 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P.IV , Parte_1 P.IV_1
elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO I D'ARAGONA 81031 AVERSA ITALIA, presso lo studio dell'Avv. SAVOIA ANTONIETTA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t, P.IV , Controparte_1 P.IV_2
elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA 144 03043 CASSINO, presso lo studio dell'Avv. CAPORICCI ARMANDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 296/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, chiedeva ed otteneva decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 296/2021 nei confronti di per il pagamento della somma di € Parte_1
25.718,92, oltre interessi e spese, per mancata restituzione di somme versate a titolo di deposito cauzionale su contratti di locazione risolti.
1 N. 1514/2021 R.G.
Avverso detto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione con atto Parte_1 di citazione ritualmente notificato, con il quale chiedeva che questo Tribunale dichiarasse l'infondatezza della pretesa azionata e per l'effetto la nullità e la revoca del decreto opposto.
L'opponente chiedeva, altresì, in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 26.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Parte opponente deduceva: - che la in virtù dei contratti di locazione Controparte_1 indicati nel decreto ingiuntivo, era risultata debitrice nei confronti della Parte_1 della somma di euro 23.292,16, oltre interessi e spese, come da decreto ingiuntivo n. 184/2015 emesso dal Tribunale di Cassino, in quanto non erano stati pagati i canoni di locazione per i citati contratti di locazione;
- che, tuttavia, la aveva già detratto dalla somma Parte_1 originaria dovuta di euro 46.300,00 i due depositi cauzionali (oggetto del decreto ingiuntivo per cui
è causa) con un residuo pari ad euro 23.292,16; - che, in ogni caso, alla liberazione dei locali da parte della erano stati riscontrati diversi danni per i quali si chiede il risarcimento Controparte_1 dei danni.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del d.i..
In particolare, l'opposto deduceva che il ricorso per ingiunzione, da cui scaturiva il decreto ingiuntivo n. 184/2015, riguardava esclusivamente quanto dovuto per i canoni di locazione senza che dall'importo dovuto fosse stato sottratto alcun importo a titolo di deposito cauzionale e che, inoltre, la domanda di risarcimento danni era assolutamente infondata non avendo l'opponente mai contestato prima tali danni.
Instaurato il contraddittorio, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del d.i. e, disposto il mutamento del rito in locatizio ed espletata con esito negativo la procedura di mediazione, la causa veniva istruita mediante espletamento di CTU e perveniva all'odierna udienza di discussione, previa concessione di un termine per note conclusive.
L'opposizione deve essere accolta parzialmente.
Giova premettere che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001).
2 N. 1514/2021 R.G.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Tribunale di Cassino ha emesso decreto ingiuntivo n. 184/2015, su ricorso della con il quale ha ingiunto alla Parte_1 Controparte_1 il pagamento della somma di euro 23.292,16 a titolo di canoni di locazione non pagati per l'anno
2012.
La CTU contabile espletata in corso di causa, condivisibile per analiticità, logicità e coerenza ed a cui ci si riporta, ha accertato che “La sorte capitale del titolo monitorio (€ 23.292,16)
è data dalla sommatoria degli importi relativi alla locazione del 30.3.2010 (€ 36.411,06) e di quelli riguardanti la locazione del 14.9.2011 (€ 87.120,00) al netto dei pagamenti da parte del conduttore pari a € 100.238,90”.
Con motivazione ampiamente condivisibile, il CTU ha quindi ricostruito i rapporti dare- avere tra le parti in relazione ai due contratti di locazione versati in atti, determinando al 5.10.2017 un credito di nei confronti di di € 11.505,35 Controparte_1 Parte_1
(141.237,18 – 129.731,83). In proposito, si osserva come il CTU abbia correttamente considerato come versato l'importo di € 10.000,00 relativo al deposito cauzionale del secondo contratto di locazione, essendo tale versamento circostanza pacifica tra le parti e mai contestata;
né tale importo poteva ritenersi ricompreso nell'importo oggetto della cessione di credito del 31.1.2012 o compensato con asserite spese sostenute da per lavori nei locali locati, in quanto CP_1 circostanza mai allegata in giudizio. Infine, correttamente il CTU ha tenuto in considerazione gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, in quanto espressamente richiesti nel ricorso monitorio (mentre non possono essere considerati interessi legali sulla sorte capitale del decreto ingiuntivo n. 184/2015 in quanto non oggetto di causa e in ogni caso mai richiesti).
Da quanto esposto consegue che il d.i. dovrà essere revocato e l'opponente condannata al pagamento dell'importo di € 11.505,35 oltre interessi legali dalla domanda.
Infine, va respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, in quanto genericamente articolata e in ogni caso del tutto sfornita di prova.
Le spese di lite, anche per la fase monitoria, sono per metà compensate, stante il parziale accoglimento dell'opposizione e per la restante metà seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M.
55/2014. Stante l'esito del giudizio, le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
3 N. 1514/2021 R.G.
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. emesso dal Tribunale di
Cassino n. 296/2021;
2. in parziale accoglimento della domanda creditoria della parte opposta, condanna l'opponente al pagamento della somma di €11.505,35 oltre interessi legali dalla domanda;
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
4. compensa per metà le spese di lite e condanna parte opponente alla rifusione della restante metà in favore dell'opposta, che si liquida in complessivi € 2.808,50 per compensi, di cui € 270 per la fase monitoria ed € 2.538,50 per l'opposizione, oltre ad
€ 73,25 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Cassino il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1514 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P.IV , Parte_1 P.IV_1
elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO I D'ARAGONA 81031 AVERSA ITALIA, presso lo studio dell'Avv. SAVOIA ANTONIETTA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t, P.IV , Controparte_1 P.IV_2
elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA 144 03043 CASSINO, presso lo studio dell'Avv. CAPORICCI ARMANDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 296/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, chiedeva ed otteneva decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 296/2021 nei confronti di per il pagamento della somma di € Parte_1
25.718,92, oltre interessi e spese, per mancata restituzione di somme versate a titolo di deposito cauzionale su contratti di locazione risolti.
1 N. 1514/2021 R.G.
Avverso detto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione con atto Parte_1 di citazione ritualmente notificato, con il quale chiedeva che questo Tribunale dichiarasse l'infondatezza della pretesa azionata e per l'effetto la nullità e la revoca del decreto opposto.
L'opponente chiedeva, altresì, in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 26.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Parte opponente deduceva: - che la in virtù dei contratti di locazione Controparte_1 indicati nel decreto ingiuntivo, era risultata debitrice nei confronti della Parte_1 della somma di euro 23.292,16, oltre interessi e spese, come da decreto ingiuntivo n. 184/2015 emesso dal Tribunale di Cassino, in quanto non erano stati pagati i canoni di locazione per i citati contratti di locazione;
- che, tuttavia, la aveva già detratto dalla somma Parte_1 originaria dovuta di euro 46.300,00 i due depositi cauzionali (oggetto del decreto ingiuntivo per cui
è causa) con un residuo pari ad euro 23.292,16; - che, in ogni caso, alla liberazione dei locali da parte della erano stati riscontrati diversi danni per i quali si chiede il risarcimento Controparte_1 dei danni.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del d.i..
In particolare, l'opposto deduceva che il ricorso per ingiunzione, da cui scaturiva il decreto ingiuntivo n. 184/2015, riguardava esclusivamente quanto dovuto per i canoni di locazione senza che dall'importo dovuto fosse stato sottratto alcun importo a titolo di deposito cauzionale e che, inoltre, la domanda di risarcimento danni era assolutamente infondata non avendo l'opponente mai contestato prima tali danni.
Instaurato il contraddittorio, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del d.i. e, disposto il mutamento del rito in locatizio ed espletata con esito negativo la procedura di mediazione, la causa veniva istruita mediante espletamento di CTU e perveniva all'odierna udienza di discussione, previa concessione di un termine per note conclusive.
L'opposizione deve essere accolta parzialmente.
Giova premettere che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001).
2 N. 1514/2021 R.G.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Tribunale di Cassino ha emesso decreto ingiuntivo n. 184/2015, su ricorso della con il quale ha ingiunto alla Parte_1 Controparte_1 il pagamento della somma di euro 23.292,16 a titolo di canoni di locazione non pagati per l'anno
2012.
La CTU contabile espletata in corso di causa, condivisibile per analiticità, logicità e coerenza ed a cui ci si riporta, ha accertato che “La sorte capitale del titolo monitorio (€ 23.292,16)
è data dalla sommatoria degli importi relativi alla locazione del 30.3.2010 (€ 36.411,06) e di quelli riguardanti la locazione del 14.9.2011 (€ 87.120,00) al netto dei pagamenti da parte del conduttore pari a € 100.238,90”.
Con motivazione ampiamente condivisibile, il CTU ha quindi ricostruito i rapporti dare- avere tra le parti in relazione ai due contratti di locazione versati in atti, determinando al 5.10.2017 un credito di nei confronti di di € 11.505,35 Controparte_1 Parte_1
(141.237,18 – 129.731,83). In proposito, si osserva come il CTU abbia correttamente considerato come versato l'importo di € 10.000,00 relativo al deposito cauzionale del secondo contratto di locazione, essendo tale versamento circostanza pacifica tra le parti e mai contestata;
né tale importo poteva ritenersi ricompreso nell'importo oggetto della cessione di credito del 31.1.2012 o compensato con asserite spese sostenute da per lavori nei locali locati, in quanto CP_1 circostanza mai allegata in giudizio. Infine, correttamente il CTU ha tenuto in considerazione gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, in quanto espressamente richiesti nel ricorso monitorio (mentre non possono essere considerati interessi legali sulla sorte capitale del decreto ingiuntivo n. 184/2015 in quanto non oggetto di causa e in ogni caso mai richiesti).
Da quanto esposto consegue che il d.i. dovrà essere revocato e l'opponente condannata al pagamento dell'importo di € 11.505,35 oltre interessi legali dalla domanda.
Infine, va respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, in quanto genericamente articolata e in ogni caso del tutto sfornita di prova.
Le spese di lite, anche per la fase monitoria, sono per metà compensate, stante il parziale accoglimento dell'opposizione e per la restante metà seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M.
55/2014. Stante l'esito del giudizio, le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
3 N. 1514/2021 R.G.
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. emesso dal Tribunale di
Cassino n. 296/2021;
2. in parziale accoglimento della domanda creditoria della parte opposta, condanna l'opponente al pagamento della somma di €11.505,35 oltre interessi legali dalla domanda;
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
4. compensa per metà le spese di lite e condanna parte opponente alla rifusione della restante metà in favore dell'opposta, che si liquida in complessivi € 2.808,50 per compensi, di cui € 270 per la fase monitoria ed € 2.538,50 per l'opposizione, oltre ad
€ 73,25 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Cassino il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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