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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9902 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata nella Repubblica Domenicana, Villa Altagracia, il 21.01.1963, c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle C.F._1
Province n. 203, presso lo Studio dell'avv. Gaetano Sciacca, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 28.09.2023, la ricorrente premetteva che in data 28.08.2023 aveva ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n. n. 593 2023
0001141643 000, con cui l dichiarando di aver proceduto al controllo della sua posizione CP_1 contributiva per il periodo dallo 01/2011 al 12/2011, richiedeva il pagamento di contributi Gestione
1 Commercianti per l'importo di € 1.207,17, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il quale rilevava che i CP_1 contributi oltre il minimale afferivano alla I^ e II^ Rata 2011 e contestava l'intervenuta prescrizione avendo in data 30.06.2022 notificato avviso bonario datato 15.06.2017 a mezzo racc. a/r n. 63027697312-1 e spiegando ulteriori difese chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 09.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamato all'odierna udienza, già fissata, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Il ricorrente ha eccepito in questa sede la prescrizione della pretesa contributiva previdenziale sostenendo la mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
2 Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, in quanto
è stata proposta nel suddetto termine, pertanto, sono ammissibili anche le questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, che tuttavia non sono state sollevate avendo la ricorrente eccepito soltanto la prescrizione quinquennale del credito.
Ciò posto va valutata la documentazione prodotta all'ente previdenziale che asserisce che in data 30.06.2022 ha notificato avviso bonario datato 15.06.2017 a mezzo racc. a/r n. 63027697312-1, con effetto interruttivo della prescrizione.
Dall'esame della predetta documentazione si evince che l'avviso bonario di pagamento datato 15.06.2017 risulta essere stato notificato direttamente dall'ente previdenziale mediante spedizione diretta a messo del servizio postale ordinario.
Con riferimento a tale notificazione si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente anche agli Uffici impositori di provvedere alla notifica degli atti di accertamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.:
Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla
3 raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.
Ne consegue che la predetta notificazione dell'avviso bonario (al pari dell'avviso di addebito) potevano essere eseguite direttamente dall' mediante spedizione diretta a messo del servizio postale di raccomandata CP_1 con avviso di ricevimento.
Ebbene, alla luce di quanto sopra la notificazione dell'avviso bonario di pagamento del 15.06.2017 deve ritenersi legittima e quindi tale atto è idoneo ad interrompere l'eccepita prescrizione.
4 Quanto al dies dal quale far decorrere il termine di prescrizione è sufficiente richiamare quanto statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 19640 del 24 luglio 2018, nella quale testualmente si legge
“…questa Corte, … , in generale, ha sempre posto in rilievo che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale
l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi
o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del
26/05/2015)”, precisando inoltre che “… questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo – CP_ ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' – con cui l'Agenzia delle
Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”.
Ulteriori precisazioni possono inoltre trarsi, anche a conferma di quanto già precedentemente affermato, da quanto statuito dalla Suprema Corte nella sua successiva sentenza n. 27950 del 31.10.2018, nella quale si legge “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D. Lgs.. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
5 Pertanto facendo applicazione dei suindicati principi al caso di specie e rilevato che i contributi sono riferiti all'anno 2011, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte,
In particolare:
➢ per l'anno 2011, entro il 18.06.2012 (termine prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri – DPCM – del 06.06.2012, al 09.07.2012).
Ne consegue che il termine di prescrizione decorrente dal 09.07.2012 non era maturato alla data di notificazione dell'avviso di pagamento per l'anno 2011 con la comunicazione del 15.06.2017, ricevuta il
30.06.2017, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente, con scadenza il 30.06.2022.
Termine sul quale spiega effetti la sospensione dettata dalla normativa emergenziale da COVID-19.
Infatti, l'ordinario termine di prescrizione andava a scadere il 30.06.2022 e sul suo decorso incidono gli effetti sospensivi ed interruttivi della normativa emergenziale da COVID-19, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, trovano applicazione le sospensioni dei termini previste dall'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla L 27/2020), e dall'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Pertanto, nella fattispecie operano due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.02.2020 al 30.06.2020, il secondo dal 31.12.2020 al
30.06.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Quindi, l'ordinario termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 30.06.2017 e che andava a scadere il
30.06.2022, deve essere prorogato di ulteriori 311 giorni, per cui esso andava effettivamente a scadere il
07.05.2023, conseguentemente la notificazione dell'avviso di addebito per l'anno 2011 (28.08.2023) è intervenuta quando ormai il predetto termine prescrizionale (07.05.2023) era già decorso.
Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione è fondata ed il ricorso va accolto.
3. Spese.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza, tuttavia stante la peculiarità dei termini di sospensione, le stesse possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante parte trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.09.2023 da nei confronti dell' , , Parte_1 Controparte_1 CP_1 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_2 CP_1 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
6 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi relativi all'anno 2011 per intervenuta prescrizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della metà e condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentanti p.t., alla refusione della restante Controparte_1 metà nei confronti della ricorrente, che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 885,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9902 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata nella Repubblica Domenicana, Villa Altagracia, il 21.01.1963, c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle C.F._1
Province n. 203, presso lo Studio dell'avv. Gaetano Sciacca, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 28.09.2023, la ricorrente premetteva che in data 28.08.2023 aveva ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n. n. 593 2023
0001141643 000, con cui l dichiarando di aver proceduto al controllo della sua posizione CP_1 contributiva per il periodo dallo 01/2011 al 12/2011, richiedeva il pagamento di contributi Gestione
1 Commercianti per l'importo di € 1.207,17, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il quale rilevava che i CP_1 contributi oltre il minimale afferivano alla I^ e II^ Rata 2011 e contestava l'intervenuta prescrizione avendo in data 30.06.2022 notificato avviso bonario datato 15.06.2017 a mezzo racc. a/r n. 63027697312-1 e spiegando ulteriori difese chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 09.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamato all'odierna udienza, già fissata, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Il ricorrente ha eccepito in questa sede la prescrizione della pretesa contributiva previdenziale sostenendo la mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
2 Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, in quanto
è stata proposta nel suddetto termine, pertanto, sono ammissibili anche le questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, che tuttavia non sono state sollevate avendo la ricorrente eccepito soltanto la prescrizione quinquennale del credito.
Ciò posto va valutata la documentazione prodotta all'ente previdenziale che asserisce che in data 30.06.2022 ha notificato avviso bonario datato 15.06.2017 a mezzo racc. a/r n. 63027697312-1, con effetto interruttivo della prescrizione.
Dall'esame della predetta documentazione si evince che l'avviso bonario di pagamento datato 15.06.2017 risulta essere stato notificato direttamente dall'ente previdenziale mediante spedizione diretta a messo del servizio postale ordinario.
Con riferimento a tale notificazione si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente anche agli Uffici impositori di provvedere alla notifica degli atti di accertamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.:
Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla
3 raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.
Ne consegue che la predetta notificazione dell'avviso bonario (al pari dell'avviso di addebito) potevano essere eseguite direttamente dall' mediante spedizione diretta a messo del servizio postale di raccomandata CP_1 con avviso di ricevimento.
Ebbene, alla luce di quanto sopra la notificazione dell'avviso bonario di pagamento del 15.06.2017 deve ritenersi legittima e quindi tale atto è idoneo ad interrompere l'eccepita prescrizione.
4 Quanto al dies dal quale far decorrere il termine di prescrizione è sufficiente richiamare quanto statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 19640 del 24 luglio 2018, nella quale testualmente si legge
“…questa Corte, … , in generale, ha sempre posto in rilievo che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale
l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi
o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del
26/05/2015)”, precisando inoltre che “… questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo – CP_ ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' – con cui l'Agenzia delle
Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”.
Ulteriori precisazioni possono inoltre trarsi, anche a conferma di quanto già precedentemente affermato, da quanto statuito dalla Suprema Corte nella sua successiva sentenza n. 27950 del 31.10.2018, nella quale si legge “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D. Lgs.. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
5 Pertanto facendo applicazione dei suindicati principi al caso di specie e rilevato che i contributi sono riferiti all'anno 2011, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte,
In particolare:
➢ per l'anno 2011, entro il 18.06.2012 (termine prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri – DPCM – del 06.06.2012, al 09.07.2012).
Ne consegue che il termine di prescrizione decorrente dal 09.07.2012 non era maturato alla data di notificazione dell'avviso di pagamento per l'anno 2011 con la comunicazione del 15.06.2017, ricevuta il
30.06.2017, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente, con scadenza il 30.06.2022.
Termine sul quale spiega effetti la sospensione dettata dalla normativa emergenziale da COVID-19.
Infatti, l'ordinario termine di prescrizione andava a scadere il 30.06.2022 e sul suo decorso incidono gli effetti sospensivi ed interruttivi della normativa emergenziale da COVID-19, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, trovano applicazione le sospensioni dei termini previste dall'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla L 27/2020), e dall'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Pertanto, nella fattispecie operano due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.02.2020 al 30.06.2020, il secondo dal 31.12.2020 al
30.06.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Quindi, l'ordinario termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 30.06.2017 e che andava a scadere il
30.06.2022, deve essere prorogato di ulteriori 311 giorni, per cui esso andava effettivamente a scadere il
07.05.2023, conseguentemente la notificazione dell'avviso di addebito per l'anno 2011 (28.08.2023) è intervenuta quando ormai il predetto termine prescrizionale (07.05.2023) era già decorso.
Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione è fondata ed il ricorso va accolto.
3. Spese.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza, tuttavia stante la peculiarità dei termini di sospensione, le stesse possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante parte trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.09.2023 da nei confronti dell' , , Parte_1 Controparte_1 CP_1 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_2 CP_1 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
6 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi relativi all'anno 2011 per intervenuta prescrizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della metà e condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentanti p.t., alla refusione della restante Controparte_1 metà nei confronti della ricorrente, che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 885,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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