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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IN CARLA ROMANA, Presidente
ER CO ZO, EL
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4908/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250043070088000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nelle more del processo l'Ufficio ha provveduto a sgravare l'atto impugnato. Le parti concordano syulla richiesta di estinzione del giudizio. Quanto alle spese si ritiene equa altresì, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, sussistendone tutti i requisiti.
Il controllo formale da cui sono derivati gli importi inizialmente iscritti a ruolo è stato determinato dall'originaria mancata produzione della documentazione necessaria al fine di dimostrare la spettanza del credito.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IN CARLA ROMANA, Presidente
ER CO ZO, EL
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4908/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250043070088000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nelle more del processo l'Ufficio ha provveduto a sgravare l'atto impugnato. Le parti concordano syulla richiesta di estinzione del giudizio. Quanto alle spese si ritiene equa altresì, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, sussistendone tutti i requisiti.
Il controllo formale da cui sono derivati gli importi inizialmente iscritti a ruolo è stato determinato dall'originaria mancata produzione della documentazione necessaria al fine di dimostrare la spettanza del credito.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.