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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3851/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Casaluce - Piazza Municipio 81030 Casaluce CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIM.PAGAMENTO n. 028202559006682650000 TARSU/TIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160002494989000 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: il difensore dell'ufficio insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) e il Comune di Casaluce, il sig. Ricorrente_1 impugnando parzialmente l'intimazione di pagamento n.02820259006682650000 notificata il 09 luglio 2025 limitatamente alla cartella di pagamento n.02820160002494989000 avente per oggetto la TARI dell'anno d'imposta 2016 per complessivi €.834,30.
Eccepisce il ricorrente l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo posta.
Eccepisce inoltre la prescrizione della pretesa, la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 23 settembre 2025.
In data 23 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI sostenendo l'infondatezza del ricorso, la regolare notifica delle cartelle di pagamento e la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
A sostengo di quanto dedotto l'Agenzia delle Entrate SI produce in giudizio le relate di notifica delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione.
Conclude l'Agenzia delle Entrate SI con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Il Comune di Casaluce non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 21 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte che il ricorso proposto nei confronti del Comune di Casaluce debba dichiararsi inammissibile. Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente non risulta la ricevuta di consegna della PEC di trasmissione del ricorso ma solo l'accettazione. Invece, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI (peraltro regolarmente costituita in giudizio) risulta depositata sia l'accettazione che la consegna in data 03 settembre 2025.
A tal riguardo questa Corte non ritiene vi sia motivo di discostarsi da quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la relata di notificazione è un documento autonomo con uno specifico contenuto ed è quindi “elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente” (Cass. n.11593/2017). Ed ancora, con particolare riferimento alla notifica a mezzo PEC la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; fattispecie relativa alla mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”). Più in generale, però, deve dirsi che pure le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 – 03).” (Cass. n° 8815 del 12 maggio 2020 ed in senso conforme, Cass. n. 16929/2021). Non vi è dubbio alcuno che il principio espresso dalla Cassazione in merito all'art.3bis della Legge n.53/1994 è pacificamente applicabile anche al processo tributario. Ne consegue la nullità della notificazione, sanabile solo con la costituzione in giudizio dell'Ente convenuto (in senso conforme,
Consiglio di Stato n.4869/2021 oltre ad ampia giurisprudenza di questa sezione) cosa che non risulta effettuata.
Dalla nullità della notificazione discende l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Comune di Casaluce.
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica effettuata in violazione dell'art.26 del DPR n.602/73 e degli artt.148 e 149 c.p.c. e per l'assenza dei requisiti dell'agente notificatore lamentando in particolar modo l'omessa compilazione della relata di notifica. Tale eccezione è priva di pregio.
L'inesistenza della notifica è configurabile solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto e se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione.
Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta;
la presenza di detti requisiti strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge
(in tal senso, Cass. 24916/2016 e n. 9567/2020).
Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.
Esaminando, quindi, nello specifico, la notifica di un atto è nulla quando vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, e più in generale le regole del procedimento di notificazione, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data;
diversa dalla nullità è l'inesistenza della notifica;
si tratta di un vizio non disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o il luogo presso il quale esso è notificato.
Si conferma, dunque, che la principale differenza tra nullità e inesistenza risiede nel fatto che solo la prima può essere sanata. La notifica non può infatti essere dichiarata nulla quando ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando la copia è giunta lo stesso al destinatario effettivo dell'atto.
La notifica è nulla perché non avvenuta secondo modalità di legge, ma la dimostrazione del fatto che ha raggiunto comunque il suo scopo (far conoscere l'atto al destinatario effettivo) sana la nullità. La notifica inesistente, invece, non può mai essere sanata perché non essendoci alcun collegamento tra il soggetto/ luogo della notifica e il destinatario, quest'ultimo non può mai venire a conoscenza dell'atto notificato.
Ma vi è di più. Il ricorso è stato tempestivamente proposto nei termini di legge allegando copia dell'atto impugnato e conseguentemente la produzione in giudizio dell'intimazione di pagamento impugnata dimostra in modo inequivocabile che dell'intimazione di pagamento è entrata nella disponibilità del ricorrente cosicché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il vizio di nullità della notifica, laddove esistente, sarebbe comunque irrilevante in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo (per tutte, Cass. n.654/2014; Cass. 29644/2019
e Cass. 9567/2020).
In ordine all'asserita mancanza dei requisiti dell'Agente notificatore la Corte intende conformarsi all'indirizzo sancito dalla S.C. che ha statuito la legittimità della notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione
(pacificamente applicabile anche all'intimazione di pagamento oggetto del presente processo), come confermato ancora una volta con l'ordinanza n. 21558 del 22.10.2015: “Questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell'art. 26 DPR n.602/73 (cfr. Cass. nn.11708/11; 15948/10; 14327/09; 2288/11; 1091/2013). Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. n.6395/2014, ove si è affermato che "in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
In tale contesto l'eccezione di sollevata dal ricorrente non può che essere disattesa.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione della pretesa.
L'eccezione è infondata.
L'ADER ha depositato n giudizio copia del preavviso di fermo amministrativo n.02780201800001718000 notificato in data 17.02.2020 presso il domicilio del contribuente.
Ebbene attesa la regolarità della notifica del preavviso di fermo amministrativo, atto interruttivo della prescrizione, ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in quanto, tenuto conto che il termine di prescrizione
è stato esplicitamente prorogato di 24 mesi dall'art.68, comma 4bis, DL 18/2020 dalla notifica del preavviso di fermo alla notifica dell'intimazione di pagamento non risultano ancora decorsi i termini di prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepito il difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento mentre con il quarto viene eccepita la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Entrambe le eccezioni sono inammissibili oltre che infondate.
Difatti le eccezioni inerenti la cartella di pagamento andavano proposte impugnando tempestivamente la cartella di pagamento correttamente notificata in data 20 maggio 2016 ex art.139 c.p.c. come da copia della documentazione inerente la notifica depositata dall'ADER. In ogni caso le eccezioni sono infondate.
Per la prima eccezione occorre osservare che la mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non determina la nullità dell'atto, posto che l'apposizione della firma è essenziale solo quando la legge lo prevede espressamente e che né il comma quarto, dell'art.12 né il successivo art. 25 del DPR n.602/1973 contengono tale disposizione. È questo il principio statuito dalla
Corte di cassazione, con la sentenza n. 1545/2018 (in senso conforme Cass. n.21290/2018 e più recentemente Cass. n.7664/2020).
In particolare i giudici della Corte suprema hanno innanzitutto statuito che, in assenza di una normativa specifica, la cartella di pagamento (così come pure il ruolo) non può essere annullata solo perché priva di sottoscrizione, dovendo le ragioni che portano alla nullità di specifici atti essere espressamente previste dalla legge. Ad avviso della Corte suprema, infatti, fatta eccezione per alcuni atti fiscali, quali ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che è nullo ai sensi dell'articolo
42 del Dpr 600/73 e dell'articolo 56 del Dpr 633/72 se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, per tutti gli altri atti amministrativi vige il principio che
“l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso”. Pertanto, l'omessa sottoscrizione del ruolo o della cartella di pagamento da parte del capo dell'Ufficio non incide, in alcun modo, sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.
L'eccezione è quindi rigettata.
Ma anche la seconda eccezione è comunque priva di pregio.
Osserva la Corte che le modalità di calcolo degli interessi sono determinate dall'art.20 del DPR n.602/1973 che indica sia il tasso annuo che la decorrenza. Non vi sono quindi dubbi sulle modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso la questione è stata già affrontata dalle SS.UU. della Corte di Cassazione precisando che sulle cartelle di pagamento non è necessaria alcuna indicazione in ordine ai tassi applicati poiché i tassi sono di volta in volta determinati con provvedimenti pubblici Cass. SS. UU n.22281 del 15/07/22).
Le spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Casaluce giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di
Casaluce. Rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Casaluce.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 21 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3851/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Casaluce - Piazza Municipio 81030 Casaluce CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIM.PAGAMENTO n. 028202559006682650000 TARSU/TIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160002494989000 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: il difensore dell'ufficio insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) e il Comune di Casaluce, il sig. Ricorrente_1 impugnando parzialmente l'intimazione di pagamento n.02820259006682650000 notificata il 09 luglio 2025 limitatamente alla cartella di pagamento n.02820160002494989000 avente per oggetto la TARI dell'anno d'imposta 2016 per complessivi €.834,30.
Eccepisce il ricorrente l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo posta.
Eccepisce inoltre la prescrizione della pretesa, la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 23 settembre 2025.
In data 23 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI sostenendo l'infondatezza del ricorso, la regolare notifica delle cartelle di pagamento e la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
A sostengo di quanto dedotto l'Agenzia delle Entrate SI produce in giudizio le relate di notifica delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione.
Conclude l'Agenzia delle Entrate SI con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Il Comune di Casaluce non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 21 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte che il ricorso proposto nei confronti del Comune di Casaluce debba dichiararsi inammissibile. Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente non risulta la ricevuta di consegna della PEC di trasmissione del ricorso ma solo l'accettazione. Invece, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI (peraltro regolarmente costituita in giudizio) risulta depositata sia l'accettazione che la consegna in data 03 settembre 2025.
A tal riguardo questa Corte non ritiene vi sia motivo di discostarsi da quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la relata di notificazione è un documento autonomo con uno specifico contenuto ed è quindi “elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente” (Cass. n.11593/2017). Ed ancora, con particolare riferimento alla notifica a mezzo PEC la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; fattispecie relativa alla mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”). Più in generale, però, deve dirsi che pure le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 – 03).” (Cass. n° 8815 del 12 maggio 2020 ed in senso conforme, Cass. n. 16929/2021). Non vi è dubbio alcuno che il principio espresso dalla Cassazione in merito all'art.3bis della Legge n.53/1994 è pacificamente applicabile anche al processo tributario. Ne consegue la nullità della notificazione, sanabile solo con la costituzione in giudizio dell'Ente convenuto (in senso conforme,
Consiglio di Stato n.4869/2021 oltre ad ampia giurisprudenza di questa sezione) cosa che non risulta effettuata.
Dalla nullità della notificazione discende l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Comune di Casaluce.
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica effettuata in violazione dell'art.26 del DPR n.602/73 e degli artt.148 e 149 c.p.c. e per l'assenza dei requisiti dell'agente notificatore lamentando in particolar modo l'omessa compilazione della relata di notifica. Tale eccezione è priva di pregio.
L'inesistenza della notifica è configurabile solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto e se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione.
Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta;
la presenza di detti requisiti strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge
(in tal senso, Cass. 24916/2016 e n. 9567/2020).
Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.
Esaminando, quindi, nello specifico, la notifica di un atto è nulla quando vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, e più in generale le regole del procedimento di notificazione, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data;
diversa dalla nullità è l'inesistenza della notifica;
si tratta di un vizio non disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o il luogo presso il quale esso è notificato.
Si conferma, dunque, che la principale differenza tra nullità e inesistenza risiede nel fatto che solo la prima può essere sanata. La notifica non può infatti essere dichiarata nulla quando ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando la copia è giunta lo stesso al destinatario effettivo dell'atto.
La notifica è nulla perché non avvenuta secondo modalità di legge, ma la dimostrazione del fatto che ha raggiunto comunque il suo scopo (far conoscere l'atto al destinatario effettivo) sana la nullità. La notifica inesistente, invece, non può mai essere sanata perché non essendoci alcun collegamento tra il soggetto/ luogo della notifica e il destinatario, quest'ultimo non può mai venire a conoscenza dell'atto notificato.
Ma vi è di più. Il ricorso è stato tempestivamente proposto nei termini di legge allegando copia dell'atto impugnato e conseguentemente la produzione in giudizio dell'intimazione di pagamento impugnata dimostra in modo inequivocabile che dell'intimazione di pagamento è entrata nella disponibilità del ricorrente cosicché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il vizio di nullità della notifica, laddove esistente, sarebbe comunque irrilevante in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo (per tutte, Cass. n.654/2014; Cass. 29644/2019
e Cass. 9567/2020).
In ordine all'asserita mancanza dei requisiti dell'Agente notificatore la Corte intende conformarsi all'indirizzo sancito dalla S.C. che ha statuito la legittimità della notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione
(pacificamente applicabile anche all'intimazione di pagamento oggetto del presente processo), come confermato ancora una volta con l'ordinanza n. 21558 del 22.10.2015: “Questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell'art. 26 DPR n.602/73 (cfr. Cass. nn.11708/11; 15948/10; 14327/09; 2288/11; 1091/2013). Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. n.6395/2014, ove si è affermato che "in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
In tale contesto l'eccezione di sollevata dal ricorrente non può che essere disattesa.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione della pretesa.
L'eccezione è infondata.
L'ADER ha depositato n giudizio copia del preavviso di fermo amministrativo n.02780201800001718000 notificato in data 17.02.2020 presso il domicilio del contribuente.
Ebbene attesa la regolarità della notifica del preavviso di fermo amministrativo, atto interruttivo della prescrizione, ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in quanto, tenuto conto che il termine di prescrizione
è stato esplicitamente prorogato di 24 mesi dall'art.68, comma 4bis, DL 18/2020 dalla notifica del preavviso di fermo alla notifica dell'intimazione di pagamento non risultano ancora decorsi i termini di prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepito il difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento mentre con il quarto viene eccepita la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Entrambe le eccezioni sono inammissibili oltre che infondate.
Difatti le eccezioni inerenti la cartella di pagamento andavano proposte impugnando tempestivamente la cartella di pagamento correttamente notificata in data 20 maggio 2016 ex art.139 c.p.c. come da copia della documentazione inerente la notifica depositata dall'ADER. In ogni caso le eccezioni sono infondate.
Per la prima eccezione occorre osservare che la mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non determina la nullità dell'atto, posto che l'apposizione della firma è essenziale solo quando la legge lo prevede espressamente e che né il comma quarto, dell'art.12 né il successivo art. 25 del DPR n.602/1973 contengono tale disposizione. È questo il principio statuito dalla
Corte di cassazione, con la sentenza n. 1545/2018 (in senso conforme Cass. n.21290/2018 e più recentemente Cass. n.7664/2020).
In particolare i giudici della Corte suprema hanno innanzitutto statuito che, in assenza di una normativa specifica, la cartella di pagamento (così come pure il ruolo) non può essere annullata solo perché priva di sottoscrizione, dovendo le ragioni che portano alla nullità di specifici atti essere espressamente previste dalla legge. Ad avviso della Corte suprema, infatti, fatta eccezione per alcuni atti fiscali, quali ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che è nullo ai sensi dell'articolo
42 del Dpr 600/73 e dell'articolo 56 del Dpr 633/72 se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, per tutti gli altri atti amministrativi vige il principio che
“l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso”. Pertanto, l'omessa sottoscrizione del ruolo o della cartella di pagamento da parte del capo dell'Ufficio non incide, in alcun modo, sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.
L'eccezione è quindi rigettata.
Ma anche la seconda eccezione è comunque priva di pregio.
Osserva la Corte che le modalità di calcolo degli interessi sono determinate dall'art.20 del DPR n.602/1973 che indica sia il tasso annuo che la decorrenza. Non vi sono quindi dubbi sulle modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso la questione è stata già affrontata dalle SS.UU. della Corte di Cassazione precisando che sulle cartelle di pagamento non è necessaria alcuna indicazione in ordine ai tassi applicati poiché i tassi sono di volta in volta determinati con provvedimenti pubblici Cass. SS. UU n.22281 del 15/07/22).
Le spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Casaluce giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di
Casaluce. Rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Casaluce.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 21 gennaio 2026.
Il giudice