CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 17:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 699/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Contrada Sant'Antonio Abate 1 66054 Vasto CH
Resistente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 320/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 19/08/2024
Atti impositivi:
- ING. PAGAMENTO n. 6790009789 CONTR. CONSORT. 2018
- ING. PAGAMENTO n. 6790009789 CONTR. CONSORT. 2019
- sull'appello n. 858/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Resistente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_Nominativo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ricorrente_1 - S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 La Spezia SP
Resistente_2 Spa A Socio Unico - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 320/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 19/08/2024
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAMEN n. 6790009789 ING. PAGAMENTO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale di udienza e da svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 320/02/2024, depositata in data 19 agosto 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado (CGT-1) di HI accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_2 s.p.a. avverso l'ingiunzione di pagamento n. 6790009789 dell'importo di €.5.900,29= relativa a contributi consortili
“extragricoli” vantati dal Resistente_1 per gli anni 2018 e 2019.
A sostegno del ricorso la società contribuente aveva eccepito la nullità di sottoscrizione dell'atto impugnato per violazione dell'art.1, c. 87, della Legge n. 549/1995 e dell'art.3 del D.lgs. n. 39/1993 per difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Con la sentenza sopra indicata la CGT-1 di HI accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, sostenendo che «Da fonte normativa (art.1, comma 87, L.n.549/1995) è stabilito che: il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati devono essere riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
che gli estremi del provvedimento dirigenziale devono essere indicati nel provvedimento o avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa. Nel caso di specie manca l'indicazione della fonte dei dati che dovevano essere indicati in un apposito provvedimento di tipo dirigenziale. Detto provvedimento non è stato allegato all'atto di riscossione impugnato;
non risulta neanche riportato per estratto nel suo interno;
non è stato menzionato nella motivazione o in calce al nominativo a stampa: l'omessa indicazione nell'ingiunzione di pagamento rende l'atto annullabile».
Avverso tale statuizione ha proposto appello sia la Ricorrente_1 s.p.a. che, con separato atto, il Resistente_1. Entrambi hanno chiesto la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese processuali.
La Resistente_2 s.p.a. si è costituita in entrambi i giudizi sollevando eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli con vittoria di spese processuali.
Nel giudizio promosso dalla Ricorrente_1 s.p.a. non si è costituito il Resistente_1 e nel giudizio promosso da quest'ultimo non si è costituita la Ricorrente_1 s.p.a.
La società contribuente ha depositato memorie in entrambi i giudizi.
All'udienza del 17/11/2025 questa CGT2, previa riunione del giudizio iscritto al n. 858/2024 RGA, relativo all'appello proposto dal Resistente_1, a quello, di precedente iscrizione, n. 699/2024 RGA, relativo all'appello proposto da Ricorrente_1 s.p.a., all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato il dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 858/2024 RGA, relativo all'appello proposto dal Resistente_1, a quello, di precedente iscrizione, n. 699/2024 RGA, relativo all'appello proposto da Ricorrente_1 s.p.a., in quanto atti di impugnazione diretti nei confronti della stessa sentenza della CGT1 di HI (n.
320/02/2024). Ancora preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla società appellata Resistente_2
s.p.a. nelle controdeduzioni depositate sia nel primo che nel secondo dei giudizi riuniti.
Quella sollevata con riferimento alla procura alle liti dell'appellante Ricorrente_1 s.p.a., che la Resistente_2 ritiene invalida in quanto priva di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, è infondata e va rigettata.
Va innanzitutto precisato che il difensore dell'appellante Ricorrente_1 s.p.a. è stato nominato con procura generale autenticata dal notaio Nominativo_2 (Repertorio n. 41389) in data 24/03/2023, e l'atto è stato allegato al messaggio di posta elettronica utilizzato per la notifica dell'appello, quest'ultimo corredato dell'attestazione di conformità.
Ciò posto, va rilevato che l'art. 12, comma 7, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, prevede che «Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione».
La disposizione in esame non prevede alcuna sanzione per il caso di violazione, né esclude l'applicabilità dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017, in base al quale le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Orbene, nel caso di specie non è stato effettuato alcun disconoscimento essendosi l'appellata limitata a contestare solo ed esclusivamente la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura generale alle liti, depositata nel PTT, al documento analogico.
Da ciò l'infondatezza dell'eccezione.
Eccepisce, inoltre, l'appellata Resistente_2 la non conformità dell'atto di appello notificatole dalla Ricorrente_1 s.p.a. con quello depositato sul PTT, con conseguente inammissibilità dell'appello ex art. 22, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992. Sostiene l'appellata che «Com'è possibile verificare, sull'atto d'appello notificato allo scrivente difensore da parte di Ricorrente_1 S.p.A. la firma è stata apposta il giorno 26.09.2024 alle ore 06:38:06 (all. 2); allorquando, sull'atto d'appello depositato nel fascicolo telematico, la firma è stata apposta il giorno
26.09.2024 alle ore 06:37:23 (all. 3): non si è in presenza, dunque, dello stesso atto».
Precisato innanzitutto che gli orari indicati non sono corretti in quanto la firma è stata apposta alle ore 08 e non alle ore 06, va osservato, da un lato, che non integra alcun tipo di anomalia la circostanza che il deposito dell'atto di appello sia successivo alla sua notifica, come normalmente avviene, e dall'altro che non è stato né dedotta né provata una qualche difformità tra i due atti, peraltro del tutto insussistente.
Al riguardo va comunque richiamato il principio affermato da Cass. n. 723/2025, secondo cui «In tema di contenzioso tributario, ai fini dell'operatività della sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 occorre avere riguardo non tanto all'aspetto quantitativo e qualitativo della discrepanza di forma- contenuto tra l'atto depositato e quello notificato, quanto alla concreta incidenza della difformità sulla comprensione, da parte del destinatario, del ricorso e sullo svolgimento dell'attività difensiva, poiché la ratio
è di evitare che eventuali differenze tra l'esemplare depositato e quello notificato possano ledere il contraddittorio, impedendo alla controparte repliche compiute e congruenti».
In senso analogo si era già pronunciata Cass. n. 15439/2022, secondo cui «In tema di processo tributario, la difformità tra l'atto di appello depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, cioè tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, da rendere incerti il "petitum" e la "causa petendi" dell'azione proposta, comportando una lesione del diritto di difesa».
Evenienze nella specie neppure dedotte.
Sempre con riferimento all'appello proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a., l'appellata Resistente_2 s.p.a. contesta la richiesta, espressamente formulata dall'appellante, di ammissibilità dei documenti prodotti in questo grado di giudizio.
Invero, l'appellante Ricorrente_1 s.p.a. ha chiesto «accertare e dichiarare ammissibili i documenti prodotti».
Secondo la società appellata, la richiesta è inammissibile sotto un duplice profilo:
1) perché il comma 5 bis dell'art. 25 bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, al primo periodo prevede che «Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi» e nel caso di specie «I documenti di cui parte appellante richiede l'ammissione sono già stati depositati nel primo grado di giudizio dal difensore costituito,
e pertanto, la richiesta formulata è da ritenersi inammissibile» (così a pag. 4 delle controdeduzioni della
Denso);
2) perché il d.lgs. n. 220/2023 ha modificato l'art. 25 bis del d.lgs. n. 546/1992, introducendo il comma 5 bis, il quale al primo periodo stabilisce che «il Giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale». Posto che, nel fascicolo informatico, non è possibile rinvenire alcuna dichiarazione di conformità, i documenti prodotti dovrebbero essere inutilizzabili».
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220 del 2023, il comma 5-bis, dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024.
Nel caso di specie l'appello della Ricorrente_1 s.p.a. è stato notificato successivamente a tale data, ovvero il 26/09/2024.
Ciò precisato, osserva il Collegio che il tenore letterale della disposizione in esame è assolutamente chiaro nel prevedere la non utilizzabilità a fini decisori delle copie informatiche di documenti cartacei inseriti nel fascicolo telematico senza l'attestazione di conformità agli originali. Trattasi di norma speciale rispetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), peraltro emanata successivamente a queste, di cui deve, pertanto, escludersi l'applicazione, in particolare del sopra citato art. 22, comma 3.
Non può considerarsi, invero, privo di ragionevolezza l'intento del legislatore di rafforzare, con un ulteriore elemento di garanzia, la fedeltà della riproduzione informatica del documento cartaceo, sia pure ricorrendo alla grave previsione, in assenza dell'attestazione di conformità, della totale inutilizzabilità.
Va però precisato che tale forma di garanzia è espressamente riservata ai documenti prodotti per la prima volta in secondo grado ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis, giacché con riferimento a quelli depositati in primo grado il citato art.
5-bis prevede espressamente che «Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi».
Ne consegue che, così come ammette la stessa società appellata, i documenti cui si riferisce la richiesta dell'appellante Ricorrente_1 s.p.a. erano già presenti nel fascicolo telematico di primo grado, sicché non avevano necessità di essere ridepositati in questo grado di giudizio, sicché detta richiesta deve essere accolta mentre l'eccezione formulata dalla Resistente_2 con riferimento al secondo profilo dedotto, dev'essere rigettata perché palesemente infondata.
Venendo, quindi, all'appello del Consorzio, la Resistente_2 ne eccepisce l'inammissibilità per carenza di interesse nonché di legittimazione del Consorzio a prendere le difese della Ricorrente_1 s.p.a.
Le eccezioni sono manifestamente infondate in quanto il Resistente_1, oltre ad essere titolare del credito portato dall'ingiunzione di pagamento impugnata è stata anche parte del giudizio di primo grado in quanto destinatario del ricorso proposto proprio dalla Ricorrente_1 s.p.a., con conseguente piena legittimazione ed interesse attuale e concreto ad impugnare la sfavorevole sentenza di primo grado.
Venendo alle questioni di merito, assume priorità logica il primo motivo di appello proposto dal Resistente_1 con cui lo stesso deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che è infondato e va rigettato sul rilievo che tale vizio, anche ove esistente, non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, spettando al giudice di secondo grado colmare l'eventuale lacuna, nella specie peraltro del tutto insussistente, essendo noto che il giudizio di appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr. Cass. n. 3559 del 2010; n. 17127 del 2007).
Con il medesimo motivo di ricorso il Resistente_1 deduce anche l'erroneità della sentenza impugnata per aver annullato l'atto impositivo per difetto di sottoscrizione.
Anche la Ricorrente_1 s.p.a. con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per avere la CGT1 di HI annullato l'atto impositivo per violazione dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, mancando nel provvedimento impugnato «l'indicazione della fonte dei dati che dovevano essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale», non allegato all'atto né in esso riportato per estratto o menzionato.
Al riguardo, va ricordato che all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 prevede che «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
La disposizione in esame si riferisce esclusivamente agli «atti di liquidazione e di accertamento».
In tal senso si è espressa la Corte di cassazione che nelle proprie pronunce (cfr. Cass. n. 31707/2018, n.
21556/2020 e, più recentemente, n. 11045/2024) ha ritenuto necessario l'indicazione dei dati indicati dalla sopra citata disposizione relativamente ai soli provvedimenti impositivi, tra i quali non è possibile ricomprendere l'ingiunzione di pagamento, com'è indubitabilmente quello oggetto del presente giudizio, delle somme dovute dalla società contribuente in forza di precedenti avvisi di accertamento e liquidazione del tributo consortile, specificamente indicati nel corpo dell'ingiunzione.
A ciò aggiungasi che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata, formatasi con riferimento all'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma sicuramente estensibile all'ingiunzione oggetto del presente giudizio per avere identica finalità, il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana (arg. da Cass. n. 34416/2023)
Cass. n. 3940/2021 ha inoltre affermato il principio secondo cui «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea», ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 ma anche dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, «non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019). Ha precisato questa Corte nell'ordinanza n. 6417 del 2019 che «l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, «da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773)».
Cass. n. 4283/2010 ha quindi affermato che «l'avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione né del potere del concessionario, che dipende da rapporto "a monte" con l'ente impositore, né della responsabilità in ordine all'emissione del singolo alto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dall'identità del funzionario che materialmente lo esegue, né, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto» (in termini anche Cass. n. 26176/2011).
Nel caso di specie nel corpo dell'atto impugnato era chiaramente specificato che «Responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'ingiunzione di pagamento è Nominativo_3 ed è Responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica dell'ingiunzione, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nell'Allegato 1, risponde invece il competente Ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e lo ha affidato al Concessionario della Riscossione» e che nel corpo dell'atto, come detto innanzi, erano indicati gli atti prodromici.
Non risulta che la ricorrente, alla luce della tempestività del ricorso e delle spiegate difese abbia in alcun modo dubitato della provenienza dell'atto impugnato.
Peraltro, della legittimazione del sopra indicato funzionario ad emettere e sottoscrivere l'ingiunzione non può dubitarsi alla stregua della documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 s.p.a., ovvero la copia del certificato di abilitazione del funzionario Nominativo_3 allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di riscossione e dell'atto di nomina a funzionario della riscossione, autorizzato dalla Prefettura della Spezia.
Inammissibile è. invece, il motivo di appello con cui il Resistente_1 ha dedotto la sussistenza del beneficio consortile, posto che la questione non formava oggetto del giudizio non essendo stata proposta dalla società contribuente nell'originario ricorso, tant'è che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in merito. Peraltro, l'ingiunzione impugnata è stata emessa sulla base di prodromici atti impositivi elencati nello stesso che non risultano essere stati impugnati dalla società contribuente, che peraltro nei propri atti fa espresso riferimento «all'avviso di notifica n. 6760016449 precedentemente notificato».
In estrema sintesi, gli appelli vanno accolti nei termini sopra indicati con condanna dell'appellata, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali che liquida in favore delle appellanti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie gli appelli riuniti nei termini di cui in motivazione e condanna l'appellata al pagamento, in favore delle appellanti, delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi per il primo grado e
3.500,00 per compensi per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, con distrazione di quelle dovute all'appellante Ricorrente_1 s.p.a. a favore del difensore di quest'ultima.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 17:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 699/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Contrada Sant'Antonio Abate 1 66054 Vasto CH
Resistente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 320/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 19/08/2024
Atti impositivi:
- ING. PAGAMENTO n. 6790009789 CONTR. CONSORT. 2018
- ING. PAGAMENTO n. 6790009789 CONTR. CONSORT. 2019
- sull'appello n. 858/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Resistente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_Nominativo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ricorrente_1 - S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 La Spezia SP
Resistente_2 Spa A Socio Unico - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 320/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 19/08/2024
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAMEN n. 6790009789 ING. PAGAMENTO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale di udienza e da svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 320/02/2024, depositata in data 19 agosto 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado (CGT-1) di HI accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_2 s.p.a. avverso l'ingiunzione di pagamento n. 6790009789 dell'importo di €.5.900,29= relativa a contributi consortili
“extragricoli” vantati dal Resistente_1 per gli anni 2018 e 2019.
A sostegno del ricorso la società contribuente aveva eccepito la nullità di sottoscrizione dell'atto impugnato per violazione dell'art.1, c. 87, della Legge n. 549/1995 e dell'art.3 del D.lgs. n. 39/1993 per difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Con la sentenza sopra indicata la CGT-1 di HI accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, sostenendo che «Da fonte normativa (art.1, comma 87, L.n.549/1995) è stabilito che: il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati devono essere riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
che gli estremi del provvedimento dirigenziale devono essere indicati nel provvedimento o avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa. Nel caso di specie manca l'indicazione della fonte dei dati che dovevano essere indicati in un apposito provvedimento di tipo dirigenziale. Detto provvedimento non è stato allegato all'atto di riscossione impugnato;
non risulta neanche riportato per estratto nel suo interno;
non è stato menzionato nella motivazione o in calce al nominativo a stampa: l'omessa indicazione nell'ingiunzione di pagamento rende l'atto annullabile».
Avverso tale statuizione ha proposto appello sia la Ricorrente_1 s.p.a. che, con separato atto, il Resistente_1. Entrambi hanno chiesto la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese processuali.
La Resistente_2 s.p.a. si è costituita in entrambi i giudizi sollevando eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli con vittoria di spese processuali.
Nel giudizio promosso dalla Ricorrente_1 s.p.a. non si è costituito il Resistente_1 e nel giudizio promosso da quest'ultimo non si è costituita la Ricorrente_1 s.p.a.
La società contribuente ha depositato memorie in entrambi i giudizi.
All'udienza del 17/11/2025 questa CGT2, previa riunione del giudizio iscritto al n. 858/2024 RGA, relativo all'appello proposto dal Resistente_1, a quello, di precedente iscrizione, n. 699/2024 RGA, relativo all'appello proposto da Ricorrente_1 s.p.a., all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato il dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 858/2024 RGA, relativo all'appello proposto dal Resistente_1, a quello, di precedente iscrizione, n. 699/2024 RGA, relativo all'appello proposto da Ricorrente_1 s.p.a., in quanto atti di impugnazione diretti nei confronti della stessa sentenza della CGT1 di HI (n.
320/02/2024). Ancora preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla società appellata Resistente_2
s.p.a. nelle controdeduzioni depositate sia nel primo che nel secondo dei giudizi riuniti.
Quella sollevata con riferimento alla procura alle liti dell'appellante Ricorrente_1 s.p.a., che la Resistente_2 ritiene invalida in quanto priva di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, è infondata e va rigettata.
Va innanzitutto precisato che il difensore dell'appellante Ricorrente_1 s.p.a. è stato nominato con procura generale autenticata dal notaio Nominativo_2 (Repertorio n. 41389) in data 24/03/2023, e l'atto è stato allegato al messaggio di posta elettronica utilizzato per la notifica dell'appello, quest'ultimo corredato dell'attestazione di conformità.
Ciò posto, va rilevato che l'art. 12, comma 7, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, prevede che «Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione».
La disposizione in esame non prevede alcuna sanzione per il caso di violazione, né esclude l'applicabilità dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017, in base al quale le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Orbene, nel caso di specie non è stato effettuato alcun disconoscimento essendosi l'appellata limitata a contestare solo ed esclusivamente la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura generale alle liti, depositata nel PTT, al documento analogico.
Da ciò l'infondatezza dell'eccezione.
Eccepisce, inoltre, l'appellata Resistente_2 la non conformità dell'atto di appello notificatole dalla Ricorrente_1 s.p.a. con quello depositato sul PTT, con conseguente inammissibilità dell'appello ex art. 22, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992. Sostiene l'appellata che «Com'è possibile verificare, sull'atto d'appello notificato allo scrivente difensore da parte di Ricorrente_1 S.p.A. la firma è stata apposta il giorno 26.09.2024 alle ore 06:38:06 (all. 2); allorquando, sull'atto d'appello depositato nel fascicolo telematico, la firma è stata apposta il giorno
26.09.2024 alle ore 06:37:23 (all. 3): non si è in presenza, dunque, dello stesso atto».
Precisato innanzitutto che gli orari indicati non sono corretti in quanto la firma è stata apposta alle ore 08 e non alle ore 06, va osservato, da un lato, che non integra alcun tipo di anomalia la circostanza che il deposito dell'atto di appello sia successivo alla sua notifica, come normalmente avviene, e dall'altro che non è stato né dedotta né provata una qualche difformità tra i due atti, peraltro del tutto insussistente.
Al riguardo va comunque richiamato il principio affermato da Cass. n. 723/2025, secondo cui «In tema di contenzioso tributario, ai fini dell'operatività della sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 occorre avere riguardo non tanto all'aspetto quantitativo e qualitativo della discrepanza di forma- contenuto tra l'atto depositato e quello notificato, quanto alla concreta incidenza della difformità sulla comprensione, da parte del destinatario, del ricorso e sullo svolgimento dell'attività difensiva, poiché la ratio
è di evitare che eventuali differenze tra l'esemplare depositato e quello notificato possano ledere il contraddittorio, impedendo alla controparte repliche compiute e congruenti».
In senso analogo si era già pronunciata Cass. n. 15439/2022, secondo cui «In tema di processo tributario, la difformità tra l'atto di appello depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, cioè tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, da rendere incerti il "petitum" e la "causa petendi" dell'azione proposta, comportando una lesione del diritto di difesa».
Evenienze nella specie neppure dedotte.
Sempre con riferimento all'appello proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a., l'appellata Resistente_2 s.p.a. contesta la richiesta, espressamente formulata dall'appellante, di ammissibilità dei documenti prodotti in questo grado di giudizio.
Invero, l'appellante Ricorrente_1 s.p.a. ha chiesto «accertare e dichiarare ammissibili i documenti prodotti».
Secondo la società appellata, la richiesta è inammissibile sotto un duplice profilo:
1) perché il comma 5 bis dell'art. 25 bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, al primo periodo prevede che «Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi» e nel caso di specie «I documenti di cui parte appellante richiede l'ammissione sono già stati depositati nel primo grado di giudizio dal difensore costituito,
e pertanto, la richiesta formulata è da ritenersi inammissibile» (così a pag. 4 delle controdeduzioni della
Denso);
2) perché il d.lgs. n. 220/2023 ha modificato l'art. 25 bis del d.lgs. n. 546/1992, introducendo il comma 5 bis, il quale al primo periodo stabilisce che «il Giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale». Posto che, nel fascicolo informatico, non è possibile rinvenire alcuna dichiarazione di conformità, i documenti prodotti dovrebbero essere inutilizzabili».
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220 del 2023, il comma 5-bis, dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024.
Nel caso di specie l'appello della Ricorrente_1 s.p.a. è stato notificato successivamente a tale data, ovvero il 26/09/2024.
Ciò precisato, osserva il Collegio che il tenore letterale della disposizione in esame è assolutamente chiaro nel prevedere la non utilizzabilità a fini decisori delle copie informatiche di documenti cartacei inseriti nel fascicolo telematico senza l'attestazione di conformità agli originali. Trattasi di norma speciale rispetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), peraltro emanata successivamente a queste, di cui deve, pertanto, escludersi l'applicazione, in particolare del sopra citato art. 22, comma 3.
Non può considerarsi, invero, privo di ragionevolezza l'intento del legislatore di rafforzare, con un ulteriore elemento di garanzia, la fedeltà della riproduzione informatica del documento cartaceo, sia pure ricorrendo alla grave previsione, in assenza dell'attestazione di conformità, della totale inutilizzabilità.
Va però precisato che tale forma di garanzia è espressamente riservata ai documenti prodotti per la prima volta in secondo grado ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis, giacché con riferimento a quelli depositati in primo grado il citato art.
5-bis prevede espressamente che «Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi».
Ne consegue che, così come ammette la stessa società appellata, i documenti cui si riferisce la richiesta dell'appellante Ricorrente_1 s.p.a. erano già presenti nel fascicolo telematico di primo grado, sicché non avevano necessità di essere ridepositati in questo grado di giudizio, sicché detta richiesta deve essere accolta mentre l'eccezione formulata dalla Resistente_2 con riferimento al secondo profilo dedotto, dev'essere rigettata perché palesemente infondata.
Venendo, quindi, all'appello del Consorzio, la Resistente_2 ne eccepisce l'inammissibilità per carenza di interesse nonché di legittimazione del Consorzio a prendere le difese della Ricorrente_1 s.p.a.
Le eccezioni sono manifestamente infondate in quanto il Resistente_1, oltre ad essere titolare del credito portato dall'ingiunzione di pagamento impugnata è stata anche parte del giudizio di primo grado in quanto destinatario del ricorso proposto proprio dalla Ricorrente_1 s.p.a., con conseguente piena legittimazione ed interesse attuale e concreto ad impugnare la sfavorevole sentenza di primo grado.
Venendo alle questioni di merito, assume priorità logica il primo motivo di appello proposto dal Resistente_1 con cui lo stesso deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che è infondato e va rigettato sul rilievo che tale vizio, anche ove esistente, non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, spettando al giudice di secondo grado colmare l'eventuale lacuna, nella specie peraltro del tutto insussistente, essendo noto che il giudizio di appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr. Cass. n. 3559 del 2010; n. 17127 del 2007).
Con il medesimo motivo di ricorso il Resistente_1 deduce anche l'erroneità della sentenza impugnata per aver annullato l'atto impositivo per difetto di sottoscrizione.
Anche la Ricorrente_1 s.p.a. con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per avere la CGT1 di HI annullato l'atto impositivo per violazione dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, mancando nel provvedimento impugnato «l'indicazione della fonte dei dati che dovevano essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale», non allegato all'atto né in esso riportato per estratto o menzionato.
Al riguardo, va ricordato che all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 prevede che «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
La disposizione in esame si riferisce esclusivamente agli «atti di liquidazione e di accertamento».
In tal senso si è espressa la Corte di cassazione che nelle proprie pronunce (cfr. Cass. n. 31707/2018, n.
21556/2020 e, più recentemente, n. 11045/2024) ha ritenuto necessario l'indicazione dei dati indicati dalla sopra citata disposizione relativamente ai soli provvedimenti impositivi, tra i quali non è possibile ricomprendere l'ingiunzione di pagamento, com'è indubitabilmente quello oggetto del presente giudizio, delle somme dovute dalla società contribuente in forza di precedenti avvisi di accertamento e liquidazione del tributo consortile, specificamente indicati nel corpo dell'ingiunzione.
A ciò aggiungasi che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata, formatasi con riferimento all'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma sicuramente estensibile all'ingiunzione oggetto del presente giudizio per avere identica finalità, il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana (arg. da Cass. n. 34416/2023)
Cass. n. 3940/2021 ha inoltre affermato il principio secondo cui «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea», ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 ma anche dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, «non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019). Ha precisato questa Corte nell'ordinanza n. 6417 del 2019 che «l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, «da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773)».
Cass. n. 4283/2010 ha quindi affermato che «l'avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione né del potere del concessionario, che dipende da rapporto "a monte" con l'ente impositore, né della responsabilità in ordine all'emissione del singolo alto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dall'identità del funzionario che materialmente lo esegue, né, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto» (in termini anche Cass. n. 26176/2011).
Nel caso di specie nel corpo dell'atto impugnato era chiaramente specificato che «Responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'ingiunzione di pagamento è Nominativo_3 ed è Responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica dell'ingiunzione, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nell'Allegato 1, risponde invece il competente Ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e lo ha affidato al Concessionario della Riscossione» e che nel corpo dell'atto, come detto innanzi, erano indicati gli atti prodromici.
Non risulta che la ricorrente, alla luce della tempestività del ricorso e delle spiegate difese abbia in alcun modo dubitato della provenienza dell'atto impugnato.
Peraltro, della legittimazione del sopra indicato funzionario ad emettere e sottoscrivere l'ingiunzione non può dubitarsi alla stregua della documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 s.p.a., ovvero la copia del certificato di abilitazione del funzionario Nominativo_3 allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di riscossione e dell'atto di nomina a funzionario della riscossione, autorizzato dalla Prefettura della Spezia.
Inammissibile è. invece, il motivo di appello con cui il Resistente_1 ha dedotto la sussistenza del beneficio consortile, posto che la questione non formava oggetto del giudizio non essendo stata proposta dalla società contribuente nell'originario ricorso, tant'è che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in merito. Peraltro, l'ingiunzione impugnata è stata emessa sulla base di prodromici atti impositivi elencati nello stesso che non risultano essere stati impugnati dalla società contribuente, che peraltro nei propri atti fa espresso riferimento «all'avviso di notifica n. 6760016449 precedentemente notificato».
In estrema sintesi, gli appelli vanno accolti nei termini sopra indicati con condanna dell'appellata, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali che liquida in favore delle appellanti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie gli appelli riuniti nei termini di cui in motivazione e condanna l'appellata al pagamento, in favore delle appellanti, delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi per il primo grado e
3.500,00 per compensi per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, con distrazione di quelle dovute all'appellante Ricorrente_1 s.p.a. a favore del difensore di quest'ultima.