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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/03/2024, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1386/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
La dott.ssa Cristina Maria Caruso, Giudice della Prima sezione Civile del Tribunale di Siracusa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1386/2018
promossa da
, codice fiscale n. , nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, codice fiscale n. nato a [...] il [...], elettivamente
[...] C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avvocato Emanuele Gionfriddo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in P_ P_
presso l'Avvocatura Comunale in Palazzo Ducezio, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino
Barbiera e Giovanni Monaca, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
e contro
pagina 1 di 13 Con decreto ex art. 127 ter c.p.c. reso in data 1.11.2023 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore chiedeva al Giudice di Persona_1
Pace di di condannare ex art. 2051 c.c. il , in persona del rappresentante legale P_ P_
pro-tempore, al risarcimento dei danni materiali occorsi al ciclomotore Piaggio Liberty tg X79JSZ
(quantificati in € 804,96) e del danno biologico patito dal figlio in conseguenza del sinistro occorso in data 15.3.2015 alle ore 21.15 circa, quando, marciando lungo la via Italo Svevo in direzione via
Montessori, perdeva il controllo del motociclo da lui condotto e rovinava a terra a Persona_1
causa di una profonda buca sita sul manto stradale, non transennata né segnalata.
Il tutto oltre al pagamento della somma di € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo e alla rifusione delle spese di lite. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del marzo 2016 si costituiva in giudizio il P_
, il quale chiedeva di rigettare le domande avversarie ritenendo in primo luogo poco chiara la
[...]
dinamica del sinistro e secondariamente, in ogni caso, il danno imputabile esclusivamente ad un caso fortuito.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo escussione di un testimone.
Con la sentenza n. 137/2017, depositata in data 31.8.2017, il Giudice di Pace di rigettava la P_
domanda risarcitoria ritenendola sfornita di prova in ordine alla esatta dinamica del sinistro e,
conseguentemente, condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ente
convenuto.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione notificato l'1.3.2018 ha proposto appello
[...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
pagina 2 di 13 deducendo come primo motivo di impugnazione l'erroneità del provvedimento Persona_1
nella parte in cui non aveva riconosciuto l'an della pretesa risarcitoria invocata, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
Parte appellante, inoltre, dopo avere ripercorso e valorizzato gli esiti delle dichiarazioni rese dal testimone oculare del sinistro, sig.ra ha insistito per le ctu cinematica e medico- Testimone_1
legale – richieste e mai rinunciate fin dal primo grado di giudizio -, anche ai fini della liquidazione del danno biologico patito da a seguito del sinistro occorso. Persona_1
Tanto premesso, ha chiesto, in riforma della pronuncia appellata, di riconoscere la responsabilità
esclusiva del per l'evento lesivo per cui è causa e, conseguentemente, di condannare P_
l'Ente convenuto al risarcimento tanto del danno materiale al ciclomotore Piaggio Liberty per l'importo di € 804,96, quanto dei danni “fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali” patiti dal minore, da liquidarsi nella somma di € 1.813,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma di € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo e spese di Controparte_2
lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
Con comparsa di costituzione depositata il 24.5.2018 si è costituito nel secondo grado di giudizio il in persona del sindaco pro-tempore, il quale in primo luogo ha eccepito P_
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e, aderendo alla motivazione del primo giudice, ha chiesto di rigettare integralmente l'impugnazione principale con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Il giudizio di appello è stato istruito a mezzo consulenza tecnica d'ufficio medico-legale volta ad accertare la sussistenza e l'entità delle lesioni patite da a seguito del sinistro Persona_1
occorso.
All'esito, rigettate le ulteriori richieste di prova, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
dell'1.11.2023 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con pagina 3 di 13 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nel merito, ritiene questo organo giudicante che l'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si verranno ad esporre.
In primo luogo sulla scorta delle allegazioni, in fatto ed in diritto, svolte in citazione fin dal primo grado di giudizio, l'azione esercitata va certamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità per danni della cosa in custodia, disciplinata dall'articolo 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”.
La giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni interpretative, si è assestata nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità
possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cfr., ex multis, Cass civile 1.10.2004 n. 19653; Cass n. 5445/2006; Cass n. 3651/2006;
Cass n. 15389/2011; Corte d'Appello di Torino 28.3.2007 sez III)
Ne deriva che la responsabilità del custode è esclusa solo se venga fornita la prova del caso fortuito, ossia di un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, che, in astratto, può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo della P.A. di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche di sua proprietà, che discende non solo da specifiche norme dell'ordinamento, ma anche dal generale obbligo di custodia incombente sul proprietario.
pagina 4 di 13 Ed allora, il danneggiato che invochi detta responsabilità non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto.
Di contro il custode convenuto in giudizio, anche quando si tratti di Pubblica Amministrazione,
per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza dell'insidia.
Chiarito ciò, nel caso di specie questo Giudice ritiene che mentre la parte appellante ha fornito la prova del fatto storico, del danno patito e del nesso di causalità tra la presenza della buca sul manto stradale e l'evento dannoso, di contro il , custode della res produttiva del danno, non P_
ha formulato istanze istruttorie volte a provare che il danno patito da sia Persona_1
eziologicamente ricollegato ad un evento esterno, imprevedibile ed inevitabile (c.d. “caso fortuito”,
che, a dire il vero, oltre ad essere rimasto indimostrato, non è stato neppure prospettato o allegato
CP_ dall' convenuto).
In primo luogo la teste sentita dal Giudice di Pace all'udienza del 30.3.2017, ha Testimone_1
assistito in prima persona alla caduta sull'asfalto del conducente del motociclo perché si trovava a bordo della sua auto esattamente dietro al mezzo condotto dal ed ha confermato la dinamica Per_1
dell'incidente riportata nell'atto di citazione, ivi comprese le circostanze di tempo e luogo dell'evento.
Sulla veridicità della sua testimonianza non v'è motivo di dubitare, apparendo le sue dichiarazioni pienamente attendibili tanto sul piano soggettivo, non essendo la stessa legata da alcun vincolo di parentela o particolare vicinanza con parte attrice, quanto sul piano oggettivo, avendo fornito un racconto dettagliato, preciso e privo di contraddizioni.
pagina 5 di 13 La testimone ha, inoltre, riconosciuto la buca in questione in quella raffigurata nelle foto a colori depositate in primo grado dall'odierna parte appellante (v. all. n. 5 dell'atto di citazione) e, al riguardo,
non possono farsi a meno di notare le grandi dimensioni dell'insidia stradale citata.
Tanto per affermare – senza recesso dalle superiori considerazioni - che il danneggiato non l'avrebbe potuta evitare neppure con utilizzo dell'ordinaria diligenza, soprattutto se si considera (come riferito dall'attore e confermato dalla teste) che la caduta è avvenuta in orario serale in un tratto di strada privo di illuminazione artificiale.
Né si ritengono condivisibili le valutazioni del primo giudice, volte a sconfessare la portata probatoria e la veridicità delle dichiarazioni rese sol perché la testimone avrebbe riferito che la buca da cui ha avuto origine il sinistro era posta “a destra della carreggiata”.
Al riguardo, si osserva che il luogo in cui è avvenuto l'incidente, ossia la via Italo Svevo, è una strada con due corsie di marcia a doppio senso di circolazione.
Orbene, dalle fotografie in atti si evince chiaramente che la buca in esame è posta sì al centro della corsia di marcia percorsa dal (come evidenziato dal Giudice di Pace), ma anche in Per_1
corrispondenza del lato destro dell'intero tratto di strada considerato.
In altri termini, è naturale che la sig.ra trovandosi a viaggiare nella stessa Testimone_1
direzione di marcia del ciclomotore condotto dal nel riportare l'esatta ubicazione della buca Per_1
abbia riferito che si trovava sul “lato destro” della carreggiata, proprio in considerazione del fatto che,
da quell'angolo visuale, l'insidia stradale è effettivamente collocata sul lato destro della via Italo
Svevo.
Sotto diverso angolo visuale, deve osservarsi che, anche a volere ritenere poco precisa su questo specifico aspetto la dichiarazione resa dalla testimone, in ogni caso il racconto della dinamica dell'incidente da lei fornito è talmente pieno di dettagli e riferimenti ben circostanziati (coincidenti con la narrazione di parte danneggiata), che non appare possibile ritenere che il fatto storico, nel suo preciso accadimento, sia rimasto sfornito di prova.
pagina 6 di 13 Quanto all'evento dannoso, oltre alle dichiarazioni testimoniali - che hanno confermato la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno e la caduta sull'asfalto-, anche il consulente medico-
legale d'ufficio, dopo avere accuratamente esaminato la documentazione medica prodotta da parte appellante, ha ritenuto sussistente una relazione causale tra la lesione accertata e l'incidente avvenuto il
15.3.2015, alla luce dei principali criteri del nesso di causalità materiale medico-legale.
Orbene, da tutte le superiori considerazioni non può che derivare l'affermazione da un lato della responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella qualità di custode della strada, nella P_
produzione dei danni patiti da dall'altro dell'esclusione di un concorso colposo del Persona_1
danneggiato nella realizzazione dell'evento lesivo.
In altre parole, ad avviso del Tribunale, nel caso concreto – come già anticipato - non può
affermarsi che il danneggiato avrebbe potuto evitare l'ostacolo, né che con la sua condotta abbia concorso, insieme al convenuto, nella produzione dell'evento lesivo.
Infatti, emerge inequivocabilmente dal materiale probatorio raccolto che la condotta del conducente del motociclo Piaggio Liberty sia stata diligente, non solo tenuto conto dello stato dissestato del manto stradale, chiaramente evincibile dalle foto prodotte in atti (mai contestate dal
, e dall'assenza di illuminazione artificiale, ma anche perchè, come riferito dalla P_
testimone oculare, il ragazzo al momento dell'accaduto indossava il casco.
Di contro, l'Ente convenuto non ha dedotto alcunchè in ordine a tale aspetto, non avendo neppure prospettato una condotta del imperita ed imprudente o, comunque, tale da escludere il nesso Per_1
di causalità o, quantomeno, concorrere alla causazione del danno.
Per quanto sopra, facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali ricollegati alla fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c., nel caso di specie, in riforma della sentenza impugnata, va affermata la responsabilità esclusiva del per l'evento dannoso patito da P_ Per_1
.
[...]
pagina 7 di 13 3. Così esaurita la fase dell'accertamento della responsabilità, occorre ora procedere all'individuazione dei pregiudizi risarcibili che sono seguiti al fatto lesivo e alla loro liquidazione.
3.1. Innanzitutto parte appellante ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie
di danno biologico, subito dal conducente del veicolo per il sinistro occorso.
Ai fini della corretta quantificazione, in ragione dell'assenza di normativa nazionale, è
consigliabile il ricorso alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali, uniformandosi alla giurisprudenza sopra richiamata, prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
Le predette Tabelle risultano, inoltre, ampiamente diffuse sul territorio nazionale e sono riconosciute dall'organo nomofilattico quale parametro idoneo a guidare la valutazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. (v. ex multis, Cass sez. civ. III 10.5.2016 n. 9367; Cass sez civ. III
15.10.2015 n. 20895; Cass sez. civ III 30.6.2011 n. 14402).
Tanto ricordato, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente grado di giudizio, dopo avere esaminato la documentazione medica prodotta agli atti ed accertata, come detto, la compatibilità
della lesione riportata da (“contusione spalla dx”) con il sinistro occorso, ha Persona_1
ritenuto esistente un danno biologico da invalidità temporanea parziale del 25% di giorni 20, senza postumi permanenti.
Orbene, la valutazione del consulente d'ufficio è condivisibile perché risulta fondata su corretti accertamenti medico-legali ed adeguatamente argomentata, oltre che pienamente congrua alla luce del tipo di lesione riportata dal danneggiato.
Pertanto, applicando a tali valori i parametri della recente Tabella di Milano del 2021 si ottiene per il danno biologico temporaneo parziale al 25% un importo di € 495,00 (20 giorni per 24,75).
pagina 8 di 13 Ancora, deve osservarsi che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella utilizzata per la liquidazione e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata alla data del sinistro (15.3.2015). Sulle somme così devalutate andranno poi corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Ciò perché sulle somme liquidate spetta a parte attrice anche il corrispettivo per la mancata tempestiva disponibilità dell'equivalente pecuniario del bene leso per tutto il tempo intercorrente fra il fatto e la sua liquidazione, secondo l'insegnamento che prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione 17.2.1995 n. 1712, la quale afferma che "l'equivalente pecuniario, nei
debiti di valore, soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento delle utilità
che avrebbe potuto dare il bene ove fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro
equivalente".
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c..
3.2. Non va, invece, riconosciuto alcunchè a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute,
ritenendo sul punto condivisibili le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio (v. ultima pagina della perizia depositata il 25.8.2022).
3.3. Occorre, inoltre, procedere alla quantificazione della riparazione pecuniaria del mezzo da accordare alla parte appellante.
Sul punto, evidenzia questo Giudice che i danni subiti dal ciclomotore Piaggio Liberty tg X79JSZ,
per come descritti nel preventivo redatto dal centro (cfr all n. 3 Parte_2
dell'atto di citazione di primo grado), solo in parte possono reputarsi eziologicamente correlati al sinistro per cui è causa, se si considera che, secondo la dinamica accertata in corso di causa, il motociclo sarebbe caduto sul lato destro.
pagina 9 di 13 Di conseguenza, a titolo di risarcimento per i pregiudizi materiali occorsi al veicolo attoreo, si stima equo e proporzionato riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di euro 500,00.
Su tale somma, trattandosi di credito per responsabilità extracontrattuale, va riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a far data dal giorno del sinistro, da ritenersi quale momento di consolidamento dell'evento lesivo, e fino alla data della liquidazione.
Il tutto, come sopra già ampiamente specificato, oltre interessi al tasso legale dall'evento dannoso fino al soddisfo.
3.4. Parte appellante ha, sin dal primo grado di giudizio, chiesto di condannare la controparte al pagamento della somma di € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo studio Controparte_2
“o di quell'altra minore somma che si riterrà di giustizia”.
In punto di diritto occorre anzitutto ricordare che, secondo l'orientamento del Supremo Collegio,
le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass.
Civ. Sez. Un. 10.7.2017, n. 16990; Cass. Civ. Sez. III 26.11.2019, n. 30732; Cass. Civ. Sez. III
4.11.2020, n. 24481).
I superiori principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte regolatrice.
Quest'ultima, in una controversia sovrapponibile al caso di specie, ha riformato la pronuncia reiettiva del giudice di merito – fondata sulla “carenza di prova dell'avvenuto esborso delle spese
stragiudiziali oggetto di giudizio” e sulla “carenza di legitimatio ad causam” della richiedente, “già
soddisfatta del proprio credito” – rilevando che “non è corretta l'affermazione di taluna
giurisprudenza […] secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al propri avvocato in
relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di
liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., dovendo invece formare oggetto della
domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni
pagina 10 di 13 processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande […]. Orbene, nell'impugnata sentenza il
giudice dell'appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove ha affermato che: «la richiesta
di pagamento degli onorari stragiudiziali dell'avvocato […], dichiaratosi antistatario, nel corso del
giudizio di primo grado, veniva fondata su un mero prospetto di parcella depositato all'udienza […]»
[…]. La circostanza che sia stato depositato un progetto di parcella rientra nella normale prassi, in
quanto la parcella definitiva, datata e numerata, viene emessa dall'avvocato al proprio cliente soltanto
dopo l'avvenuto pagamento dei compensi, ad evitare di dover anticipare gli oneri accessori (IVA e
C.N.P.A.) nella prospettiva eventuale che la parcella non venga poi di fatto saldata” (così Cass. Civ.
Sez. III 30.5.2023, n. 15265).
Tanto premesso, nel caso di specie l'effettivo espletamento da parte dello studio Controparte_2
delle prestazioni indicate dalla parte appellante, oltre a non essere stato contestato dal , P_
risulta provato in via documentale (v. doc. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Tuttavia, non v'è dubbio che l'importo domandato – pari ad € 500,00 – appaia sproporzionato rispetto all'attività stragiudiziale svolta (consistita nell'avere inoltrato al una richiesta P_
risarcitoria a mezzo raccomandata).
In ragione di quanto evidenziato, deve reputarsi congruo il riconoscimento per tale causale a parte appellante della minore somma di € 150,00 euro.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in riforma della sentenza di primo grado, il , in persona del sindaco pro tempore, va condannato al pagamento in favore P_
dell'odierna parte appellante della complessiva somma di € 995,00, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dall'evento al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, nonché della ulteriore somma di € 150,00 per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla società
Controparte_2
4. Essendosi rivelata fondata l'impugnazione proposta, in accoglimento della domanda di parte appellante, le spese processuali di entrambi i gradi giudizio vanno poste a carico della parte appellata.
pagina 11 di 13 La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014,
applicati alle controversie di valore da €.
1.100 ad € 5.200,00, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della bassa complessità delle questioni trattate.
Va disposta la distrazione in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. delle spese di entrambi i gradi di giudizio rispetto alle quali risulti documentata l'anticipazione a cura dello stesso.
Infine, le spese della ctu espletata in grado di appello vanno poste definitivamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in sede di impugnazione nella causa civile iscritta al n. 1386/2018 RG, così statuisce:
in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n 137/2017, emessa dal Giudice di
Pace di Noto e depositata in data 31.8.2017,
condanna il in persona del sindaco pro tempore a pagare in favore di P_ [...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
la somma di € 995,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre Persona_1
rivalutazione ed interessi come da motivazione, nonchè a pagare l'ulteriore somma di € 150,00 per l'attività stragiudiziale prestata dalla Controparte_2
- condanna il in persona del sindaco pro tempore a pagare in favore di P_ [...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € Persona_1
3.500,00 per compensi (di cui € 1.100,00 per il primo grado ed € 2.400,00 per il grado di appello), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, rispetto alle quali risulti documentata l'anticipazione a cura dello stesso.
pagina 12 di 13 -pone le spese della ctu definitivamente a carico della parte appellata.
Così deciso in Siracusa, in data 20.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
La dott.ssa Cristina Maria Caruso, Giudice della Prima sezione Civile del Tribunale di Siracusa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1386/2018
promossa da
, codice fiscale n. , nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, codice fiscale n. nato a [...] il [...], elettivamente
[...] C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avvocato Emanuele Gionfriddo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in P_ P_
presso l'Avvocatura Comunale in Palazzo Ducezio, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino
Barbiera e Giovanni Monaca, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
e contro
pagina 1 di 13 Con decreto ex art. 127 ter c.p.c. reso in data 1.11.2023 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore chiedeva al Giudice di Persona_1
Pace di di condannare ex art. 2051 c.c. il , in persona del rappresentante legale P_ P_
pro-tempore, al risarcimento dei danni materiali occorsi al ciclomotore Piaggio Liberty tg X79JSZ
(quantificati in € 804,96) e del danno biologico patito dal figlio in conseguenza del sinistro occorso in data 15.3.2015 alle ore 21.15 circa, quando, marciando lungo la via Italo Svevo in direzione via
Montessori, perdeva il controllo del motociclo da lui condotto e rovinava a terra a Persona_1
causa di una profonda buca sita sul manto stradale, non transennata né segnalata.
Il tutto oltre al pagamento della somma di € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo e alla rifusione delle spese di lite. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del marzo 2016 si costituiva in giudizio il P_
, il quale chiedeva di rigettare le domande avversarie ritenendo in primo luogo poco chiara la
[...]
dinamica del sinistro e secondariamente, in ogni caso, il danno imputabile esclusivamente ad un caso fortuito.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo escussione di un testimone.
Con la sentenza n. 137/2017, depositata in data 31.8.2017, il Giudice di Pace di rigettava la P_
domanda risarcitoria ritenendola sfornita di prova in ordine alla esatta dinamica del sinistro e,
conseguentemente, condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ente
convenuto.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione notificato l'1.3.2018 ha proposto appello
[...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
pagina 2 di 13 deducendo come primo motivo di impugnazione l'erroneità del provvedimento Persona_1
nella parte in cui non aveva riconosciuto l'an della pretesa risarcitoria invocata, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
Parte appellante, inoltre, dopo avere ripercorso e valorizzato gli esiti delle dichiarazioni rese dal testimone oculare del sinistro, sig.ra ha insistito per le ctu cinematica e medico- Testimone_1
legale – richieste e mai rinunciate fin dal primo grado di giudizio -, anche ai fini della liquidazione del danno biologico patito da a seguito del sinistro occorso. Persona_1
Tanto premesso, ha chiesto, in riforma della pronuncia appellata, di riconoscere la responsabilità
esclusiva del per l'evento lesivo per cui è causa e, conseguentemente, di condannare P_
l'Ente convenuto al risarcimento tanto del danno materiale al ciclomotore Piaggio Liberty per l'importo di € 804,96, quanto dei danni “fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali” patiti dal minore, da liquidarsi nella somma di € 1.813,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma di € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo e spese di Controparte_2
lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
Con comparsa di costituzione depositata il 24.5.2018 si è costituito nel secondo grado di giudizio il in persona del sindaco pro-tempore, il quale in primo luogo ha eccepito P_
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e, aderendo alla motivazione del primo giudice, ha chiesto di rigettare integralmente l'impugnazione principale con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Il giudizio di appello è stato istruito a mezzo consulenza tecnica d'ufficio medico-legale volta ad accertare la sussistenza e l'entità delle lesioni patite da a seguito del sinistro Persona_1
occorso.
All'esito, rigettate le ulteriori richieste di prova, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
dell'1.11.2023 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con pagina 3 di 13 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nel merito, ritiene questo organo giudicante che l'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si verranno ad esporre.
In primo luogo sulla scorta delle allegazioni, in fatto ed in diritto, svolte in citazione fin dal primo grado di giudizio, l'azione esercitata va certamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità per danni della cosa in custodia, disciplinata dall'articolo 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”.
La giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni interpretative, si è assestata nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità
possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cfr., ex multis, Cass civile 1.10.2004 n. 19653; Cass n. 5445/2006; Cass n. 3651/2006;
Cass n. 15389/2011; Corte d'Appello di Torino 28.3.2007 sez III)
Ne deriva che la responsabilità del custode è esclusa solo se venga fornita la prova del caso fortuito, ossia di un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, che, in astratto, può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo della P.A. di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche di sua proprietà, che discende non solo da specifiche norme dell'ordinamento, ma anche dal generale obbligo di custodia incombente sul proprietario.
pagina 4 di 13 Ed allora, il danneggiato che invochi detta responsabilità non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto.
Di contro il custode convenuto in giudizio, anche quando si tratti di Pubblica Amministrazione,
per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza dell'insidia.
Chiarito ciò, nel caso di specie questo Giudice ritiene che mentre la parte appellante ha fornito la prova del fatto storico, del danno patito e del nesso di causalità tra la presenza della buca sul manto stradale e l'evento dannoso, di contro il , custode della res produttiva del danno, non P_
ha formulato istanze istruttorie volte a provare che il danno patito da sia Persona_1
eziologicamente ricollegato ad un evento esterno, imprevedibile ed inevitabile (c.d. “caso fortuito”,
che, a dire il vero, oltre ad essere rimasto indimostrato, non è stato neppure prospettato o allegato
CP_ dall' convenuto).
In primo luogo la teste sentita dal Giudice di Pace all'udienza del 30.3.2017, ha Testimone_1
assistito in prima persona alla caduta sull'asfalto del conducente del motociclo perché si trovava a bordo della sua auto esattamente dietro al mezzo condotto dal ed ha confermato la dinamica Per_1
dell'incidente riportata nell'atto di citazione, ivi comprese le circostanze di tempo e luogo dell'evento.
Sulla veridicità della sua testimonianza non v'è motivo di dubitare, apparendo le sue dichiarazioni pienamente attendibili tanto sul piano soggettivo, non essendo la stessa legata da alcun vincolo di parentela o particolare vicinanza con parte attrice, quanto sul piano oggettivo, avendo fornito un racconto dettagliato, preciso e privo di contraddizioni.
pagina 5 di 13 La testimone ha, inoltre, riconosciuto la buca in questione in quella raffigurata nelle foto a colori depositate in primo grado dall'odierna parte appellante (v. all. n. 5 dell'atto di citazione) e, al riguardo,
non possono farsi a meno di notare le grandi dimensioni dell'insidia stradale citata.
Tanto per affermare – senza recesso dalle superiori considerazioni - che il danneggiato non l'avrebbe potuta evitare neppure con utilizzo dell'ordinaria diligenza, soprattutto se si considera (come riferito dall'attore e confermato dalla teste) che la caduta è avvenuta in orario serale in un tratto di strada privo di illuminazione artificiale.
Né si ritengono condivisibili le valutazioni del primo giudice, volte a sconfessare la portata probatoria e la veridicità delle dichiarazioni rese sol perché la testimone avrebbe riferito che la buca da cui ha avuto origine il sinistro era posta “a destra della carreggiata”.
Al riguardo, si osserva che il luogo in cui è avvenuto l'incidente, ossia la via Italo Svevo, è una strada con due corsie di marcia a doppio senso di circolazione.
Orbene, dalle fotografie in atti si evince chiaramente che la buca in esame è posta sì al centro della corsia di marcia percorsa dal (come evidenziato dal Giudice di Pace), ma anche in Per_1
corrispondenza del lato destro dell'intero tratto di strada considerato.
In altri termini, è naturale che la sig.ra trovandosi a viaggiare nella stessa Testimone_1
direzione di marcia del ciclomotore condotto dal nel riportare l'esatta ubicazione della buca Per_1
abbia riferito che si trovava sul “lato destro” della carreggiata, proprio in considerazione del fatto che,
da quell'angolo visuale, l'insidia stradale è effettivamente collocata sul lato destro della via Italo
Svevo.
Sotto diverso angolo visuale, deve osservarsi che, anche a volere ritenere poco precisa su questo specifico aspetto la dichiarazione resa dalla testimone, in ogni caso il racconto della dinamica dell'incidente da lei fornito è talmente pieno di dettagli e riferimenti ben circostanziati (coincidenti con la narrazione di parte danneggiata), che non appare possibile ritenere che il fatto storico, nel suo preciso accadimento, sia rimasto sfornito di prova.
pagina 6 di 13 Quanto all'evento dannoso, oltre alle dichiarazioni testimoniali - che hanno confermato la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno e la caduta sull'asfalto-, anche il consulente medico-
legale d'ufficio, dopo avere accuratamente esaminato la documentazione medica prodotta da parte appellante, ha ritenuto sussistente una relazione causale tra la lesione accertata e l'incidente avvenuto il
15.3.2015, alla luce dei principali criteri del nesso di causalità materiale medico-legale.
Orbene, da tutte le superiori considerazioni non può che derivare l'affermazione da un lato della responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella qualità di custode della strada, nella P_
produzione dei danni patiti da dall'altro dell'esclusione di un concorso colposo del Persona_1
danneggiato nella realizzazione dell'evento lesivo.
In altre parole, ad avviso del Tribunale, nel caso concreto – come già anticipato - non può
affermarsi che il danneggiato avrebbe potuto evitare l'ostacolo, né che con la sua condotta abbia concorso, insieme al convenuto, nella produzione dell'evento lesivo.
Infatti, emerge inequivocabilmente dal materiale probatorio raccolto che la condotta del conducente del motociclo Piaggio Liberty sia stata diligente, non solo tenuto conto dello stato dissestato del manto stradale, chiaramente evincibile dalle foto prodotte in atti (mai contestate dal
, e dall'assenza di illuminazione artificiale, ma anche perchè, come riferito dalla P_
testimone oculare, il ragazzo al momento dell'accaduto indossava il casco.
Di contro, l'Ente convenuto non ha dedotto alcunchè in ordine a tale aspetto, non avendo neppure prospettato una condotta del imperita ed imprudente o, comunque, tale da escludere il nesso Per_1
di causalità o, quantomeno, concorrere alla causazione del danno.
Per quanto sopra, facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali ricollegati alla fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c., nel caso di specie, in riforma della sentenza impugnata, va affermata la responsabilità esclusiva del per l'evento dannoso patito da P_ Per_1
.
[...]
pagina 7 di 13 3. Così esaurita la fase dell'accertamento della responsabilità, occorre ora procedere all'individuazione dei pregiudizi risarcibili che sono seguiti al fatto lesivo e alla loro liquidazione.
3.1. Innanzitutto parte appellante ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie
di danno biologico, subito dal conducente del veicolo per il sinistro occorso.
Ai fini della corretta quantificazione, in ragione dell'assenza di normativa nazionale, è
consigliabile il ricorso alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali, uniformandosi alla giurisprudenza sopra richiamata, prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
Le predette Tabelle risultano, inoltre, ampiamente diffuse sul territorio nazionale e sono riconosciute dall'organo nomofilattico quale parametro idoneo a guidare la valutazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. (v. ex multis, Cass sez. civ. III 10.5.2016 n. 9367; Cass sez civ. III
15.10.2015 n. 20895; Cass sez. civ III 30.6.2011 n. 14402).
Tanto ricordato, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente grado di giudizio, dopo avere esaminato la documentazione medica prodotta agli atti ed accertata, come detto, la compatibilità
della lesione riportata da (“contusione spalla dx”) con il sinistro occorso, ha Persona_1
ritenuto esistente un danno biologico da invalidità temporanea parziale del 25% di giorni 20, senza postumi permanenti.
Orbene, la valutazione del consulente d'ufficio è condivisibile perché risulta fondata su corretti accertamenti medico-legali ed adeguatamente argomentata, oltre che pienamente congrua alla luce del tipo di lesione riportata dal danneggiato.
Pertanto, applicando a tali valori i parametri della recente Tabella di Milano del 2021 si ottiene per il danno biologico temporaneo parziale al 25% un importo di € 495,00 (20 giorni per 24,75).
pagina 8 di 13 Ancora, deve osservarsi che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella utilizzata per la liquidazione e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata alla data del sinistro (15.3.2015). Sulle somme così devalutate andranno poi corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Ciò perché sulle somme liquidate spetta a parte attrice anche il corrispettivo per la mancata tempestiva disponibilità dell'equivalente pecuniario del bene leso per tutto il tempo intercorrente fra il fatto e la sua liquidazione, secondo l'insegnamento che prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione 17.2.1995 n. 1712, la quale afferma che "l'equivalente pecuniario, nei
debiti di valore, soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento delle utilità
che avrebbe potuto dare il bene ove fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro
equivalente".
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c..
3.2. Non va, invece, riconosciuto alcunchè a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute,
ritenendo sul punto condivisibili le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio (v. ultima pagina della perizia depositata il 25.8.2022).
3.3. Occorre, inoltre, procedere alla quantificazione della riparazione pecuniaria del mezzo da accordare alla parte appellante.
Sul punto, evidenzia questo Giudice che i danni subiti dal ciclomotore Piaggio Liberty tg X79JSZ,
per come descritti nel preventivo redatto dal centro (cfr all n. 3 Parte_2
dell'atto di citazione di primo grado), solo in parte possono reputarsi eziologicamente correlati al sinistro per cui è causa, se si considera che, secondo la dinamica accertata in corso di causa, il motociclo sarebbe caduto sul lato destro.
pagina 9 di 13 Di conseguenza, a titolo di risarcimento per i pregiudizi materiali occorsi al veicolo attoreo, si stima equo e proporzionato riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di euro 500,00.
Su tale somma, trattandosi di credito per responsabilità extracontrattuale, va riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a far data dal giorno del sinistro, da ritenersi quale momento di consolidamento dell'evento lesivo, e fino alla data della liquidazione.
Il tutto, come sopra già ampiamente specificato, oltre interessi al tasso legale dall'evento dannoso fino al soddisfo.
3.4. Parte appellante ha, sin dal primo grado di giudizio, chiesto di condannare la controparte al pagamento della somma di € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo studio Controparte_2
“o di quell'altra minore somma che si riterrà di giustizia”.
In punto di diritto occorre anzitutto ricordare che, secondo l'orientamento del Supremo Collegio,
le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass.
Civ. Sez. Un. 10.7.2017, n. 16990; Cass. Civ. Sez. III 26.11.2019, n. 30732; Cass. Civ. Sez. III
4.11.2020, n. 24481).
I superiori principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte regolatrice.
Quest'ultima, in una controversia sovrapponibile al caso di specie, ha riformato la pronuncia reiettiva del giudice di merito – fondata sulla “carenza di prova dell'avvenuto esborso delle spese
stragiudiziali oggetto di giudizio” e sulla “carenza di legitimatio ad causam” della richiedente, “già
soddisfatta del proprio credito” – rilevando che “non è corretta l'affermazione di taluna
giurisprudenza […] secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al propri avvocato in
relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di
liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., dovendo invece formare oggetto della
domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni
pagina 10 di 13 processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande […]. Orbene, nell'impugnata sentenza il
giudice dell'appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove ha affermato che: «la richiesta
di pagamento degli onorari stragiudiziali dell'avvocato […], dichiaratosi antistatario, nel corso del
giudizio di primo grado, veniva fondata su un mero prospetto di parcella depositato all'udienza […]»
[…]. La circostanza che sia stato depositato un progetto di parcella rientra nella normale prassi, in
quanto la parcella definitiva, datata e numerata, viene emessa dall'avvocato al proprio cliente soltanto
dopo l'avvenuto pagamento dei compensi, ad evitare di dover anticipare gli oneri accessori (IVA e
C.N.P.A.) nella prospettiva eventuale che la parcella non venga poi di fatto saldata” (così Cass. Civ.
Sez. III 30.5.2023, n. 15265).
Tanto premesso, nel caso di specie l'effettivo espletamento da parte dello studio Controparte_2
delle prestazioni indicate dalla parte appellante, oltre a non essere stato contestato dal , P_
risulta provato in via documentale (v. doc. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Tuttavia, non v'è dubbio che l'importo domandato – pari ad € 500,00 – appaia sproporzionato rispetto all'attività stragiudiziale svolta (consistita nell'avere inoltrato al una richiesta P_
risarcitoria a mezzo raccomandata).
In ragione di quanto evidenziato, deve reputarsi congruo il riconoscimento per tale causale a parte appellante della minore somma di € 150,00 euro.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in riforma della sentenza di primo grado, il , in persona del sindaco pro tempore, va condannato al pagamento in favore P_
dell'odierna parte appellante della complessiva somma di € 995,00, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dall'evento al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, nonché della ulteriore somma di € 150,00 per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla società
Controparte_2
4. Essendosi rivelata fondata l'impugnazione proposta, in accoglimento della domanda di parte appellante, le spese processuali di entrambi i gradi giudizio vanno poste a carico della parte appellata.
pagina 11 di 13 La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014,
applicati alle controversie di valore da €.
1.100 ad € 5.200,00, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della bassa complessità delle questioni trattate.
Va disposta la distrazione in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. delle spese di entrambi i gradi di giudizio rispetto alle quali risulti documentata l'anticipazione a cura dello stesso.
Infine, le spese della ctu espletata in grado di appello vanno poste definitivamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in sede di impugnazione nella causa civile iscritta al n. 1386/2018 RG, così statuisce:
in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n 137/2017, emessa dal Giudice di
Pace di Noto e depositata in data 31.8.2017,
condanna il in persona del sindaco pro tempore a pagare in favore di P_ [...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
la somma di € 995,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre Persona_1
rivalutazione ed interessi come da motivazione, nonchè a pagare l'ulteriore somma di € 150,00 per l'attività stragiudiziale prestata dalla Controparte_2
- condanna il in persona del sindaco pro tempore a pagare in favore di P_ [...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € Persona_1
3.500,00 per compensi (di cui € 1.100,00 per il primo grado ed € 2.400,00 per il grado di appello), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, rispetto alle quali risulti documentata l'anticipazione a cura dello stesso.
pagina 12 di 13 -pone le spese della ctu definitivamente a carico della parte appellata.
Così deciso in Siracusa, in data 20.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso
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