Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 292 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Caltanis- CodiceFiscale_1
setta, Via L. Bissolati n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonino Salo- mone (pec: , che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a Riesi (CL), in [...] Controparte_1
26.7.1967, (c.f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Caltanissetta, Via Rochester n. 2/c, presso lo studio dell'Avv. Pier- luigi Zoda (pec: , che la rappre- Email_2
senta e difende giusta procura in atti;
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
4.12.2024, alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.2.2023, , premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio con in Controparte_1
Agrigento (AG), in data 11.4.2002, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune dell'anno 2002, parte II, serie A, n. 25, e che da tale unione era nata la figlia il 23.7.2003, ha dedotto Per_1
che svolgeva l'attività lavorativa di istruttore direttivo categoria C8 presso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Fun- zione Pubblica- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con una re- tribuzione mensile di €1.800,00, che si era accollato il pagamento del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale, che con decreto cron. n. 5288/2013 del 4.10.2013 il Tribunale di Calta- nissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 8.7.2013 che prevede- vano tra le altre cose l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi
- 2 - i genitori, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e CP_1
l'obbligo a carico del sig. di corrispondere un assegno di Pt_1
mantenimento per la figlia di importo mensile pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie alla stessa;
che il ricor- rente in seguito alla separazione si era trasferito nella casa dei propri genitori dove abitava insieme agli stessi e al fratello, il quale era im- piegato presso la Sovraintendenza dei beni culturali di Caltanissetta dove svolgeva lavori socialmente utili con una retribuzione mensile di € 600,00, che all'epoca della separazione il ricorrente percepiva una retribuzione di € 1.500,00 che veniva sommata al reddito pro- dotto dalla resistente titolare di un'attività di commercio al dettaglio sita in San Cataldo denominata “Gran Bazar del risparmio”, che il ricorrente aveva provveduto alle spese derivanti dalla separazione, nello specifico al pagamento del suddetto mutuo fondiario e al man- tenimento per la figlia grazie all'aiuto fornito da suo padre titolare di pensione mensile di € 1.600,00, che nell'anno 2019, a distanza di pochi mesi, aveva perso entrambi i genitori e il loro sostegno econo- mico, circostanza che lo aveva portato in data 20.11.2019 a ricor- rere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebita- mento ai sensi dell'art, 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 al fine di ripia- nare i debiti contratti;
che tale procedura avviata dinanzi all'Organi- smo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, con relazione a firma del gestore della crisi da sovraindebitamento Avv. Antonio
Asaro che aveva verificato un sovraindebitamento in capo al sig.
- 3 - di oltre € 185.000,00, si era conclusa il 14.10.2021 con Pt_1
l'omologa del Piano del Consumatore in favore di che “pre- Pt_1
vede la propria realizzazione in n. 268 rate (pari a 22 anni e 4 mesi) per l'estinzione del mutuo ipotecario (data presunta pagamento ultima rata 12/01/2044) e contestualmente n. 94 rate mensili (pari a 7 anni
e 10 mesi, data presunta pagamento ultima rata 12/07/2029)”.
Il ricorrente ha aggiunto che lo stesso era affetto da dermatite allergica, obesità grave e prostatite cronica e a causa dei costi proi- bitivi non poteva permettersi di acquistare i medicinali non prescri- vibili la cui spesa mensile ammontava ad € 542,00; dunque, sul ri- lievo che dalla data della separazione ad oggi la sua situazione eco- nomica era peggiorata, anche in considerazione delle spese che do- veva sostenere mensilmente e nello specifico € 550,00 per le rate del
Piano del consumatore, € 400,00 per il mantenimento della figlia , €
310,00 per le spese dell'alloggio e bollette e € 100,00 per carburante, oltre alle spese alimentari per un importo di € 500,00 e quelle per l'acquisto di farmaci di € 100,00 e delle imposte, a fronte di uno stipendio mensile di € 1.800,00, dunque si trovava impossibilitato ad affrontare qualsiasi spesa straordinaria.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, il ricorrente ha chiesto che venisse adottata in via provvisoria e urgente la richie- sta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia da Per_1
€ 400,00 a non più di € 200,00, oltre alla riduzione dal 50% al 20% delle spese straordinarie necessarie alla figlia da concordare con la resistente, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso
- 4 - introduttivo;
ha chiesto, altresì, di dichiarare la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio.
Costituendosi in giudizio, la resistente non si è opposta alla ri- chiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha conte- stato integralmente le argomentazioni del ricorrente e ha rappresen- tato che il matrimonio dal principio era risultato travagliato a causa dei comportamenti di violenza, verbale e non, tenuti dal ricorrente nei confronti della moglie e della figlia, condotte riconducibili par- zialmente al disturbo ossessivo-compulsivo di cui il ricorrente aveva cominciato a soffrire in concomitanza con la gravidanza della resi- stente;
tali comportamenti avevano portato la resistente a proporre la separazione giudiziale, poi trasformata in consensuale su richie- sta del ricorrente;
che dopo la separazione il ricorrente aveva conti- nuato ad ignorare le proprie difficoltà personali, gestendo in modo discutibile le proprie finanze e la propria vita, aggravando la propria esposizione debitoria;
che la casa coniugale era di proprietà del ri- corrente il quale aveva contratto in via esclusiva il mutuo, situazioni già considerate ai fini della determinazione del mantenimento do- vuto per la figlia;
che rispetto alle somme stabilite in fase di separa- zione, periodo gravato già dai debiti confluiti nella procedura di so- vraindebitamento, si evinceva un miglioramento della situazione economica dello stesso, considerato che la procedura di sovrainde- bitamento aveva consentito al ricorrente un unico esborso di €
550,00 e non più la somma complessiva superiore ad € 1.200,00 mensili, e che lo stesso dovesse trattenere per sé la somma
- 5 - occorrente al soddisfacimento delle esigenze di vita sue e della di lui famiglia.
La resistente ha aggiunto che la sua situazione patrimoniale era notevolmente peggiorata rispetto all'epoca della separazione.
In conclusione, la resistente ha chiesto, in via preliminare, di di- chiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta del ricorrente di di- sporre in via provvisoria ed urgente la diminuzione dell'assegno di mantenimento per la figlia , di pronunciare la cessazione degli Per_1
effetti civili del matrimonio, di confermare le statuizioni assunte in sede di separazione dei coniugi in merito alla casa coniugale, di ri- gettare le domande avanzate in ricorso, di disporre l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno divorzile di € 200,00 o di importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, di disporre a carico del ricorrente l'ob- bligo di corrispondere alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese l'assegno di mantenimento per la figlia di € 600,00 mensili, tenuto conto delle sopravvenute esigenze correlate all'età, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in ulteriore subor- dine, confermare le disposizioni relative al mantenimento della figlia assunte in sede di separazione, condannare il ricorrente alle spese e compensi di difesa.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordi- nanza presidenziale del 28.6.2023, sono state parzialmente modifi- cate le determinazioni di cui all'accordo di separazione consensuale, nello specifico è stato ridotto ad € 320,00 l'ammontare dell'assegno
- 6 - dovuto da a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della predetta, con conferma delle ulteriori statuizioni;
la causa è stata quindi ri- messa dinanzi al Giudice istruttore.
La Corte d'appello, adita con reclamo proposto dalla resistente, ha annullato la suddetta riduzione e confermato la misura dell'as- segno prevista in sede di separazione.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La resistente con le note di trattazione scritta depositate in sosti- tuzione dell'udienza del 4.12.2024 ha versato in atti l'ultima certifi- cazione reddituale dell'anno 2024 riferita ai redditi dell'anno 2023 che ammontano ad € 1.058,00 annui, e ha rappresentato la volontà di chiudere nei prossimi mesi l'attività commerciale di cui risultava titolare. Di contro, il ricorrente ha esposto alcuni eventi sopravve- nuti, quali un furto con scasso subito in data 19.7.2024 nella pro- pria abitazione di Via Regina Elena n. 76, con danni alla porta di ingresso e alle porte interne, oltre alla sottrazione di oggetti in oro e contanti.
Dunque, precisate le conclusioni, con ordinanza del 6.1.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero non si è opposto.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia
- 7 - di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto del
4.10.2013, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come si desume dalle dichiarazioni delle parti in udienza e dalle difese.
In merito alla casa coniugale dev'essere confermata l'assegna- zione a già disposta in sede di sepa- Controparte_1 CP_1
razione, essendo pacifico che la figlia convive con la madre Per_1
presso tale immobile in occasione dei suoi rientri in città nei periodi di sospensione dell'attività di studio, dunque, rappresentando detto immobile ancora un habitat di riferimento per la figlia. Del resto, su tale aspetto, nulla ha opposto il ricorrente.
Quanto alle richieste di natura economica, con riferimento alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile formulata da
[...]
, è necessario fare riferimento al più re- Controparte_1
cente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione con la nota sentenza n. 18287/18 e ribadito dalle pronunce successive, secondo il quale il riconoscimento dell'assegno di divor- zio in favore dell'ex coniuge, cui deve riconoscersi funzione pari- menti assistenziale e perequativo-compensativa, richiede l'accerta- mento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'im- possibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Ai fini di tale accertamento il giudice deve tenere conto – in posizione
- 8 - equiordinata – dei molteplici criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 l. 898/1970 (“condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del con-tributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di cia- scuno o di quello comune, del red-dito di entrambi”, anche “in rap- porto alla durata del matrimonio”), i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, senza che debba più farsi una distin- zione fra criterio attributivo del diritto all'assegno e criteri determi- nativi del quantum. In altri termini, la Corte ha ritenuto necessario superare la c.d. concezione bifasica per la valutazione della do- manda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità oggettiva di pro-curarseli, attesa la sua intrinseca relatività, impone una valuta- zione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti. Tale verifica va causalmente collegata alla valutazione degli ulteriori criteri contenuti nella parte inziale della norma di riferi- mento, al fine di verificare se l'eventuale disparità riscontrata nella situazione economico – patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia da ricondurre a scelte libere e condivise effettuate in costanza di matrimonio;
rilevano, in questo senso, il ruolo svolto da ciascun coniuge nella conduzione della vita familiare, non-ché il contributo fornito alla formazione del patrimonio comune
- 9 - e di quello personale dell'altro coniuge, ponendo tali fattori in rela- zione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Il riferimento alle caratteristiche del rapporto coniugale non mira, come in passato ritenuto, a garantire al coniuge richiedente il me- desimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e non è quindi fondato su una inesistente ultrattività del vincolo coniugale;
al contrario, l'accertamento del giudice è volto a verificare se la si- tuazione di squilibrio economico sia da ricondurre eziologicamente alla scelta condivisa di sacrificare le proprie aspettative professionali e reddituali per assumere un ruolo principalmente all'interno della famiglia, contribuendo così alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
In tal modo alla funzione assistenziale dell'assegno si affianca un'ot- tica perequativa che discende dal principio costituzionale di solida- rietà e pari dignità fra i coniugi, che deve mantenere rilevanza anche nella fase di scioglimento del matrimonio;
e ciò “conduce al ricono- scimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in con- creto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella rea- lizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. In altri termini, è necessario evitare che le scelte di vita compiute nel corso della vita matrimo- niale nella definizione dei ruoli endo-familiari finiscano per pregiu- dicare la posizione di chi per scelta comune si sia dedicato in via
- 10 - esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della ca-sa, dell'eventuale prole.
Il giudizio di adeguatezza possiede anche un contenuto prognostico volto a valutare la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico sofferto, in tale ottica assumendo indub- bio rilievo l'età del richiedente al fine di verificarne la effettiva possi- bilità di un ricollocamento nel mercato del lavoro.
E pertanto la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere ade- guati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obietti- ve, ecc.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la o in termini assoluti o in termini percentuali – CP_2
siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contri-buto dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e
- 11 - patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, riconosciuti i presupposti per l'assegno deve essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può es- sere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari di- gnità dei coniugi nel matrimonio.
Ancora la Corte ha chiarito che “Il riconoscimento dell'assegno di- vorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l.
n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ra- gioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di co-lui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività fami- liare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richie- dente” (Cass. n. 29920/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, la domanda di correspon- sione di un assegno divorzile in favore della resistente deve essere rigettata per i motivi già espressi nell'ordinanza presidenziale;
deve infatti escludersi che sussista uno squilibrio significativo tra le com- plessive disponibilità tra le parti tale da giustificare la correspon- sione dell'assegno divorzile;
sebbene il ricorrente percepisca redditi
- 12 - superiori alla resistente, infatti, lo stesso risulta gravato da una con- sistente esposizione debitoria, cui ha cercato di fare fronte con lo strumento del piano del consumatore, mentre la resistente ha sem- pre svolto attività commerciale sia pure, almeno negli ultimi anni, con redditi limitati, senza che possa assumere rilievo l'intenzione di cessare l'attività. A ciò si aggiunga che la resistente gode della casa coniugale il cui mutuo grava sul ricorrente. In ogni caso, la ricor- rente, con riferimento alla componente perequativo-compensativa, non ha provato e nemmeno puntualmente allegato di avere sacrifi- cato aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, essendosi limitata ad allegare di essersi occupata della figlia in misura prevalente.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per riconoscere in favore della resistente l'assegno divorzile.
Quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno di manteni- mento per la figlia , deve confermarsi quanto già stabilito in Per_1
sede di separazione, in mancanza di sopravvenienze rilevanti che, sempre con riguardo alla situazione economica delle parti, giustifi- chino un mutamento. Per un verso, infatti, per escludere i presup- posti per la sua riduzione, deve rilevarsi che l'omologa del piano del consumatore non comporta un aumento degli esborsi a carico del consumatore, come rilevato dalla Corte d'appello in sede di reclamo,
e il suddetto piano ha tenuto conto dell'assegno di mantenimento per la figlia, prevedendone di fatto il soddisfacimento in misura in- tegrale e “sacrificando” di conseguenza le pretese degli altri creditori;
- 13 - né può tenersi conto delle spese allegate in sede di precisazione delle conclusioni dal ricorrente trattandosi di spese connesse ad una si- tuazione contingente;
per altro verso, tuttavia, proprio la situazione economica precaria del ricorrente non consente ulteriori aumenti.
Con riguardo alle spese straordinarie, da porre a carico di cia- scuna parte nella misura del 50%, occorre ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a ca- rico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e preve- dibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (così Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021). Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento di tasse scolastiche, ecc…) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso pe- riodico di mantenimento — ove il titolo preveda espressamente, in ag- giunta ad esso, il pagamento del 50% delle spese mediche
- 14 - straordinarie e delle spese scolastiche — tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predetermi- nabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e pre- vedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono es- sere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condi- vidono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare ac- certare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Nella stessa ottica, la S.C. ha ritenuto che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all'alloggio, rientra nelle vere
e proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023). Le vere spese straordi- narie, infatti, non sono prevedibili e per la loro rilevanza e impondera- bilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico
a seguito dell'esercizio di apposita azione. La ratio che sostiene la non
- 15 - ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via for- fettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337—ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'asse- gno” (Cass. n. 7169/2024).
Così chiarito il concetto di spesa straordinaria, deve ritenersi che in tale ambito rientrino quelle connesse alla frequenza di un corso universitario in altra città rispetto a quella di residenza, specie in un caso, come quello di specie, in cui la statuizione del Giudice in tema di ripartizione degli oneri di mantenimento era intervenuta in un momento in cui l'iscrizione all'università risultava circostanza an- cora non prevedibile.
Ora, in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, poi, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente
a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti
i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", men- tre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rim- borso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (Cass., n. 15240/2018). “Il mancato
- 16 - preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia” (Cass., n. 2467/2016).
Nel caso di specie, tenuto conto della mancata opposizione del ricorrente all'iscrizione all'università in generale ma soltanto alla fre- quenza dei corsi nella città di Macerata (la resistente non ha provato che fosse intervenuto un accordo in tal senso, ma anzi dai messaggi audio depositati emerge il dissenso del padre rispetto alla scelta as- sunta dalla figlia unitamente alla madre), considerata la condizione economica del all'epoca dell'iscrizione, sostanzialmente Pt_1
coincisa con l'omologa del piano del consumatore, deve ritenersi che le spese connesse all'iscrizione all'università, in mancanza di allega- zione circa la loro rilevanza rispetto ad altri atenei, vadano ripartite tra i genitori, mentre quelle connesse all'alloggio e in generale alla vita in una città diversa da quella di residenza, considerata la loro rilevanza, sfuggono alla ripetibilità in favore del genitore che le abbia anticipate.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori ed il Pub- blico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
- 17 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto da e , in Agri- Parte_1 Controparte_1
gento (AG), in data 11.4.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2002, parte II, serie A, n. 25; conferma l'assegnazione a della Controparte_1
casa familiare;
rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile for- mulata da parte resistente;
conferma l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
della figlia un assegno mensile di € 400,00, somma rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla separa- zione, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come sopra precisate;
compensa le spese di lite, incluse quelle della fase di reclamo.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia au- tentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori in- combenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta il 6.6.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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