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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/12/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 172/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ANGELO SAMBATARO che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
, Controparte_1 appellata contumace,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 dicembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante concludeva come in atti, riportandosi ai proprio atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso in appello proposto da avverso la sentenza n. 125/2018 del Giudice di Parte_1
Pace di Alì Terme, l'appellante contesta la legittimità dell'ordinanza prefettizia n. 77193 del 25 luglio
2018, con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida per mesi sei (poi ridotta a quattro in sede di primo grado), a seguito del presunto rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici dopo un sinistro stradale.
L'appellante espone che, in occasione dell'incidente, pur avendo manifestato disponibilità a sottoporsi all'alcol test, i Carabinieri intervenuti non procedettero tempestivamente all'esame, inducendolo invece, dopo circa un'ora e mezza, a recarsi autonomamente presso l'ospedale di Taormina, senza informarlo che sarebbe stato sottoposto a prelievi ematici e urinari. Una volta giunto in ospedale, appreso il tipo di accertamenti richiesti, si rifiutava, ritenendo di essere stato tratto in inganno. A seguito di Parte_1 ciò, veniva contestato il rifiuto agli accertamenti e disposta la sospensione della patente.
Nel ricorso si censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto legittima l'ordinanza prefettizia, senza verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la sua adozione. In particolare, si contesta che il Giudice di Pace abbia ritenuto insindacabile l'operato della , omettendo di CP_1 accertare la corrispondenza tra la violazione contestata nel rapporto (art. 186-bis, comma 6, C.d.S.) e quella indicata nell'ordinanza (art. 186, comma 7, C.d.S.), nonché la carenza di motivazione e la violazione del diritto di difesa, in quanto non risultano specificate le circostanze previste dai commi 3, 4
o 5 dell'art. 186 C.d.S., necessarie per configurare il rifiuto sanzionabile ai sensi del comma 7.
L'appellante deduce inoltre l'inesistenza o nullità della costituzione in giudizio della , in CP_1 quanto l'atto risulta sottoscritto da un funzionario privo di delega, e la conseguente mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell'ordinanza. Si evidenzia altresì la contraddittorietà tra quanto riportato nell'informativa dei Carabinieri e quanto successivamente dedotto dalla in giudizio, con CP_1 riferimento alla disponibilità dell'apparecchio etilometrico.
Infine, l'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza per carenza di potere del funzionario firmatario e per mancanza di firma autografa, trattandosi di atto non automatizzato e recante espressione di potere decisorio individuale, per il quale non può ritenersi sufficiente la firma a stampa.
In conclusione, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità, inesistenza o comunque illegittimità dell'ordinanza prefettizia e conseguente annullamento della sanzione accessoria della sospensione della patente, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
In via preliminare, deve darsi atto che la ha trasmesso in 20 febbraio 2019 una Controparte_1 memoria sottoscritta dal Dirigente Reggente dell'Area III, prendendo posizione sulle censure sollevate dall'appellante.
Tale memoria non può considerarsi come una costituzione in giudizio della in Controparte_1 quanto l'art. 6 del d.lgs. 150/2011 prevede che solo nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possano stare in giudizio personalmente.
Nel caso in esame, pertanto, non essendo pervenuta la costituzione in giudizio della CP_1
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, l'appellata deve essere dichiarata contumace.
[...]
L'appello è infondato.
Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204 bis c.d.s., regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.
150, non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo comunque al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative rimane, in ogni modo, strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ai limiti alla modificazione della causa petendi, che, in esso, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
Così, dunque, deve ritenersi che appare assorbente la circostanza che il decidente abbia esaminato la legittimità e la fondatezza del provvedimento impugnato essendo del tutto irrilevante la circostanza dedotta dall'appellante circa il fatto che il Prefetto dovesse verificare la corretta sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione della misura sanzionatoria.
Come è noto, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 14 maggio 2014 n. 10406 hanno ribadito l'assenza di discrezionalità del provvedimento prefettizio di revoca della patente e l'inesistenza di qualsiasi potere da parte dell'autorità amministrativa di valutare condizioni diverse dalla sussistenza formale dei requisiti di legge per disporre la revoca.
È evidente, infatti, che, a fronte di un comportamento vincolato dell'autorità amministrativa, il giudice della cognizione ordinaria, chiamato a valutare la legittimità dell'atto e la lesione eventuale di diritti soggettivi, può soltanto verificare se le condizioni previste dalla legge per l'adozione dell'atto amministrativo siano state osservate e se l'atto sia affetto o meno dai vizi tipici (violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere) che consentono la disapplicazione o l'annullamento, ma non può certo sovrapporre una sua valutazione discrezionale al potere vincolato dell'autorità amministrativa.
Ciò posto, appare necessario ribadire quale sia la natura del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981, quale sindacato non già sull'atto amministrativo impugnato, atto che ha di fatto la sola funzione di introdurre il giudizio, ma sul rapporto sanzionatorio intercorso tra P.A. e privato.
In siffatta prospettiva, concentrarsi sui vizi intrinseci e formali del provvedimento è fuorviante, perché il giudice deve conoscere dell'intera pretesa punitiva dell'amministrazione, come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo.
Dunque, riguardo alla motivazione del provvedimento amministrativo, quand'anche la stessa fosse carente o insufficiente (escluso, eventualmente, il caso in cui la stessa fosse del tutto assente, come non
è nel presente caso), non può per ciò solo essere causa di annullamento giurisdizionale dell'atto gravato.
La stessa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28/01/2010, n. 1786), quanto allo specifico profilo dell'omessa motivazione in merito alla mancata accoglibilità delle osservazioni trasmesse dall'opponente, ha affermato che “Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è legittima, e non è quindi passibile di annullamento da parte del Giudice, l'ordinanza ingiunzione prefettizia che non indichi le ragioni per cui l'Autorità Amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. In tal senso, invero, rilevato che oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e che la cognizione del Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, l'omessa esplicita valutazione da parte dell'Autorità Amministrativa delle difese del trasgressore non integra una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto il medesimo potrà far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale”.
Parimenti, nel caso dell'impugnazione della sentenza in appello, è pacifico come l'eventuale insufficiente motivazione del provvedimento non costituisca causa di annullamento di per sé dello stesso, dovendo il giudice dell'appello sindacare poi nel merito la correttezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure.
Fatta tale premessa, si deve evidenziare come non sia accoglibile la censura dell'appellante avverso il provvedimento impugnato, laddove il Giudice di Pace non avrebbe, erroneamente, annullato l'ordinanza opposta in quanto non esaurientemente motivata essendo ammissibile lo strumento della motivazione per relationem, richiamando atti amministrativi presupposti rispetto all'atto finale, tenuti in considerazione in sede decisionale, e dalla quale emerga la sussistenza delle condizioni di legge per l'adozione della sanzione.
Nel caso in esame, infatti, nessuna censura può essere mossa al contenuto dell'ordinanza prefettizia n.
77193 del 25 luglio 2018 che reca:
- il richiamo agli artt. 186, comma 7, e 128, comma 1, del Codice della Strada;
- la circostanza che la misura sia stata adottata in conseguenza della contestazione, da parte del Comando Carabinieri di Taormina, della violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per avere il rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici prescritti, nonostante Parte_1 fosse stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, desunta da sintomi evidenti quali alito vinoso, equilibrio precario e linguaggio sconnesso, rilevati in occasione di un sinistro stradale autonomo.
L'appellante ha censurato, poi, l'ordinanza prefettizia ritenendo che la sospensione della patente sia stata inflitta dal mero rifiuto del trasgressore di sottoporsi ad alcol test e ciò senza tenere conto di quanto prescritto dai commi 3, 4 e 5.
Tale censura non è condivisibile.
Si osserva, in particolare, che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il Prefetto abbia inflitto la sospensione della patente al in occasione di un sinistro stradale (applicando, Parte_1 dunque, il comma 5) nell'imminenza del quale l'appellante è stato colto con “alito vinoso” ed in
“equilibrio precario” e linguaggio sconnesso.
Ciò è reso evidente, oltre che dal richiamo alla nota n. 98/2019 del Comando Provinciale dei
Carabinieri anche dal richiamo alle circostanze del sinistro contenute nell'incipit dell'ordinanza prefettizia. In ordine poi al fatto che la , nel corso del procedimento di primo grado, si sia costituita a CP_1 mezzo del Vice Prefetto senza alcuna delega del Prefetto si osserva che l'ordinanza-ingiunzione CP_2 con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni (cfr. tabelle A e B allegate al d.lgs. n. 139/00), non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. n. 3904/14).
D'altra parte, la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa trova il suo generale fondamento nell'art. 1 della l. n. 241/90 e, nel caso di specie, anche nelle norme che attribuiscono il potere sanzionatorio anche al vice prefetto (cfr. art. 14 d.lgs. n. 139/00 ed allegata tabella B). Nella specie, non risulta che il si sia in qualche modo attivato al fine di dimostrare che, nel caso specifico, non Parte_1 esistesse presso la alcuna delega, generale o particolare, conferente al funzionario in CP_1 questione il potere di emettere e sottoscrivere il decreto.
È ben vero che tale prova avrebbe richiesto il rilascio di un'attestazione negativa in tal senso da parte dell'amministrazione, parte in causa opposta, ma, a fronte della relativa impossibilità o difficoltà di procurarsela, ben avrebbe potuto l'opponente sollecitare il giudice all'acquisizione di informazioni al riguardo ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Tali incombenti istruttori non risultano essere stati assolti dal , sicché l'inerzia processuale del Parte_1 medesimo comporta che la presunzione di sussistenza della delega non possa ritenersi superata.
Va, parimenti, disattesa la censura dell'appellante secondo la quale fosse onere della CP_1 dimostrare i fatti posti a fondamento dell'ordinanza di sospensione della patente tenuto conto della contestazione degli stessi da parte del trasgressore.
Sul punto è sufficiente osservare che il laddove avesse voluto mettere in discussione Parte_1
l'accadimento dei fatti posti a fondamento della decisione del Prefetto avrebbe dovuto promuovere querela di falso avverso il verbale di accertamento finalizzato alla verifica del tasso alcolemico redatto dai Carabinieri di Taormina l'8 luglio 2018.
Appare infondata la doglianza relativa al fatto che l'ordinanza prefettizia fosse invalida perché priva di firma autografa.
Nel provvedimento impugnato è stata utilizzata la disposizione prevista dal comma 2 dell'art. 3 D. L.vo
12 febbraio 1993 n. 39 che prevede: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché
l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.”
Nel caso di specie, in calce al provvedimento era stata fatta menzione di tale modalità legislativamente Per_ prevista ed era stato indicato come soggetto responsabile il Viceprefetto : il provvedimento impugnato, pertanto, è immune dalle censure sollevate.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese, tenuto conto della contumacia della devono essere interamente Controparte_1 compensate.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del procedimento;
dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), con l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina il 6/12/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza