TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE TE Presidente dott. IA TE Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4496/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SERAFINI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 13.12.2003.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.12.2005 e il 14.04.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi, nell'esclusivo interesse dei figli, concordano di farsi carico di tutte le loro esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli materno e paterno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale dei figli stessi;
DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino, Piazza Arturo Graf n. 122, di proprietà esclusiva di
, venga assegnata alla medesima, con gli arredi ivi esistenti;
Parte_1
DÀ ATTO che continuerà a farsi carico del pagamento della rata mensile di Parte_1 mutuo gravante sulla casa coniugale, attualmente pari a circa € 800,00;
DÀ ATTO che si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre due mesi dal Parte_3 deposito del presente ricorso, prelevando i propri effetti personali;
DISPONE che e provvedano alla cura, educazione ed Parte_1 Parte_3 istruzione dei figli;
DISPONE che il figlio minore di anni 17, venga affidato, in ossequio all'istituto Per_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica nonché collocazione principale presso la madre;
DISPONE che il padre in ogni caso possa vedere e frequentare liberamente con le più ampie Per_2 modalità e facoltà e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche e parascolastiche. I coniugi intendono in ogni caso regolamentare modalità di frequentazione di da parte di ciascun genitore, indicative e Per_2 derogabili, valevoli in caso di disaccordo tra le parti ed in proposito convengono sin d'ora che il padre, in tal caso, si atterrà, di norma, al seguente regime prestabilito:
- due week-end al mese alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- infrasettimanalmente una sera a settimana, tendenzialmente il mercoledì, dalle ore 18:00 alle 21,30;
pagina 2 di 3 - durante le Festività Natalizie, ad anni alterni, una settimana dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, per un periodo di due/tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con il coniuge coaffidatario entro il 31 maggio di ogni anno.
- ad anni alterni, in occasione di ogni altra Festività o ricorrenza infrasettimanale, comprensive di eventuali ponti ed anche il giorno del compleanno.
DISPONE che entrambi i coniugi si impegnino a provvedere direttamente al mantenimento di entrambi i figli, ancora studenti, contribuendo, ognuno in ragione delle proprie sostanze, a farsi carico di tutte le loro esigenze e bisogni;
DISPONE che contribuisca al mantenimento dei figli, versando a mani della Parte_3 moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno);
DISPONE che i coniugi convengono espressamente che qualsivoglia altra voce di spesa (ordinaria e straordinaria) inerente i figli, ad esclusione di vitto ed alloggio, in particolare quelle scolastiche, mediche non coperte da SSN, ludico-sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria previamente concordata tra loro o, qualora necessitata, in ogni caso successivamente documentata, venga suddivisa tra i medesimi nella misura del 50%, come da Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA TE BE TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE TE Presidente dott. IA TE Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4496/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SERAFINI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 13.12.2003.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.12.2005 e il 14.04.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi, nell'esclusivo interesse dei figli, concordano di farsi carico di tutte le loro esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli materno e paterno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale dei figli stessi;
DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino, Piazza Arturo Graf n. 122, di proprietà esclusiva di
, venga assegnata alla medesima, con gli arredi ivi esistenti;
Parte_1
DÀ ATTO che continuerà a farsi carico del pagamento della rata mensile di Parte_1 mutuo gravante sulla casa coniugale, attualmente pari a circa € 800,00;
DÀ ATTO che si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre due mesi dal Parte_3 deposito del presente ricorso, prelevando i propri effetti personali;
DISPONE che e provvedano alla cura, educazione ed Parte_1 Parte_3 istruzione dei figli;
DISPONE che il figlio minore di anni 17, venga affidato, in ossequio all'istituto Per_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica nonché collocazione principale presso la madre;
DISPONE che il padre in ogni caso possa vedere e frequentare liberamente con le più ampie Per_2 modalità e facoltà e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche e parascolastiche. I coniugi intendono in ogni caso regolamentare modalità di frequentazione di da parte di ciascun genitore, indicative e Per_2 derogabili, valevoli in caso di disaccordo tra le parti ed in proposito convengono sin d'ora che il padre, in tal caso, si atterrà, di norma, al seguente regime prestabilito:
- due week-end al mese alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- infrasettimanalmente una sera a settimana, tendenzialmente il mercoledì, dalle ore 18:00 alle 21,30;
pagina 2 di 3 - durante le Festività Natalizie, ad anni alterni, una settimana dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, per un periodo di due/tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con il coniuge coaffidatario entro il 31 maggio di ogni anno.
- ad anni alterni, in occasione di ogni altra Festività o ricorrenza infrasettimanale, comprensive di eventuali ponti ed anche il giorno del compleanno.
DISPONE che entrambi i coniugi si impegnino a provvedere direttamente al mantenimento di entrambi i figli, ancora studenti, contribuendo, ognuno in ragione delle proprie sostanze, a farsi carico di tutte le loro esigenze e bisogni;
DISPONE che contribuisca al mantenimento dei figli, versando a mani della Parte_3 moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno);
DISPONE che i coniugi convengono espressamente che qualsivoglia altra voce di spesa (ordinaria e straordinaria) inerente i figli, ad esclusione di vitto ed alloggio, in particolare quelle scolastiche, mediche non coperte da SSN, ludico-sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria previamente concordata tra loro o, qualora necessitata, in ogni caso successivamente documentata, venga suddivisa tra i medesimi nella misura del 50%, come da Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA TE BE TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3