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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7063/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche, vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Pt_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. IACONE MARIO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine/in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA F. PECORI GIRALDI 26 50032 BORGO SAN LORENZO, presso lo studio dell'avv. BALDESI RIBERTO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite all'udienza del 16.12.2024: parte attrice:
per parte convenuta: Nel merito
− in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1277/2020 del Tribunale di Firenze,
− in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la somma di € 19.112,07 o a quella diversa che risulterà di giustizia oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, In ogni caso con vittoria delle spese
pagina 1 di 6 di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con aumento del compenso nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014,
− condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con richiesta di DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE in favore dell'Avv. Massimiliano Baldesi Riberto difensore della parte opposta. In via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi e ordine di esibizione ex art. 210 cpc) richiesti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 23.03.2020 veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1277/2020, emesso in pari data dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ordinato di pagare a la somma di € Controparte_1
19.112,07 oltre interessi e spese. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva di essere creditore della suddetta somma in virtù di un rapporto contrattuale di subappalto, avente ad oggetto l'attività di montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi, mantovane e castelli per la manutenzione della facciata della scuola primaria “Gabriella De Majo” sita in Pelago (FI), il cui appalto pubblico era stato aggiudicato alla società Pt_1 ovvero di n. 6 fatture, emesse nell'anno 2019 (nello specifico fattura n. 96 del 9/10/2018 di euro 8.494,17 montaggio;
n. 120 del 30/11/2018 di euro 717,92 montaggio;
n. 44 8/5/2019 di euro 6.559,74 montaggio;
n. 64 del 5/7/2019 di euro 3.096,87 noleggio;
n. 69 del 5/9/2019 di € 3.096,87 noleggio;
n. 75 del 5/11/2019 di € 3.096,87 noleggio;
n. 78 del 31/12/2019 di € 949,98 noleggio/smontaggio; n. 78 del 31/12/2019 di € 7.665,00 noleggio/smontaggi; note di credito del 31/12/2019 di € 509,10; dedotte le note di credito del 29/2/2020 di € 1.715,28, e del 29/2/2020 di € 3.795,61). Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1277/2020, chiedendone la revoca. A sostegno dell'opposizione, lo stesso ha allegato che:
- dal mese di agosto 2018, aveva intrattenuto dei rapporti contrattuali, con la
[...] come risulta dal conferimento incarico con relativa pattuizione Controparte_1 economica per la ristrutturazione/rifacimento della facciata della scuola primaria Gabriella Da Majo;
- nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa della convenuta, la Pt_1 sosteneva di aver corrisposto a titolo di acconto, l'importo di euro 14.450,00, sul totale dovuto di complessivi euro 18.171,11 come risultante dai conteggi dalla medesima effettuati in base al contratto del 30.8.2018, pertanto, residuava un credito in favore delle di euro 3.721,11. Controparte_1
Posto ciò ha – in via preliminare – eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di Sulmona, ove ha sede.
pagina 2 di 6 Nel merito, assumendo una errata fatturazione da parte di per il Controparte_1 servizio reso nel periodo decorrente dal mese di ottobre 2018 all'agosto 2019 e ritenendo di essere debitore della minore somma, a fronte del pagamento eseguito, ha contestato le fatture emesse da Controparte_1
Ha, pertanto, domandato la revoca del D.I. opposto. La , regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese CP_1 dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Nel merito, evidenziando che la parte opponente anziché provvedere al saldo di quanto pattuito maturava un debito complessivo pari ad Euro 29.562,08 ed ha rivendicato la piena legittimità delle proprie pretese, azionate con il monitorio. Ha escluso una incompetenza del Tribunale adito. Assumendo, dunque, l'inadempimento di parte attrice opponente e la legittimità delle proprie pretese, ha chiesto il rigetto della domanda dell'opponente e la conferma del D.I. de quo, con condanna di parte opponente, per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza il Giudice in allora procedente ha concesso provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con la prova per interpello del legale rappresentante della Pt_1
[...]
La causa veniva poi riassegnata al giudice dott. Ponzetta e con decreto dell'8.3.2024 la causa veniva delegata alla scrivente, e successivamente veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * 1. eccezione di incompetenza territoriale Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, in punto di diritto va precisato che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c. Nella fattispecie, pur nella sommarietà della presente delibazione, il debito pecuniario risulta quantificato nel titolo negoziale prodotto in atti (contratto, doc. 2
pagina 3 di 6 fascicolo monitorio), ragion per cui può trovare applicazione il foro relativo al domicilio del creditore. Difatti, le somme indicate nelle fatture poste a fondamento delle richieste avanzate dalla parte opposta trovano origine nell'accordo stipulato tra le parti (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Di conseguenza, risultando - al procedimento in esame - applicabile la normativa sopra richiamata, con l'individuazione del foro territorialmente competente nel luogo ove l'obbligazione pecuniaria era destinata ad essere eseguita, ossia presso il creditore, l'eccezione in parole è da ritenersi infondata.
2. sul contratto di subappalto Preliminarmente va osservato che – pacificamente – le due parti in causa, per quanto interessa in tale sede, hanno stipulato un contratto per l'attività di noleggio, montaggio e smontaggio di impalcature per il rifacimento della facciata di una scuola primaria sita in Pelago (FI). In ragione di tale rapporto contrattuale, la parte opposta ha emesso le fatture oggetto del monitorio, tale da portare al D.I. opposto, per complessivi Euro 19.112,07, ossia, nello specifico, le fatture: n. 96 del 9/10/2018 di euro 8.494,17 montaggio;
n. 120 del 30/11/2018 di euro 717,92 montaggio;
n. 44 8/5/2019 di euro 6.559,74 montaggio;
n. 64 del 5/7/2019 di euro 3.096,87 noleggio;
n. 69 del 5/9/2019 di € 3.096,87 noleggio;
n. 75 del 5/11/2019 di € 3.096,87 noleggio;
n. 78 del 31/12/2019 di € 949,98 noleggio/smontaggio; n. 78 del 31/12/2019 di € 7.665,00 noleggio/smontaggi; note di credito del 31/12/2019 di € 509,10; dedotte le note di credito del 29/2/2020 di € 1.715,28, e del 29/2/2020 di € 3.795,61 Orbene, chiarito ciò, va precisato che alcun dubbio può sorgere in relazione al prezzo pattuito per l'attività de qua, essendo il punto, pacifico, ovvero non contestato. ART. 115 C.P.C. Le contestazioni vertono, invece, sulla eccessiva durata dell'istallazione del ponteggio e conseguentemente sull'importo dovuto per le mensilità da agosto a novembre 2019 data coincidente con lo smontaggio del ponteggio ad opera della e Controparte_1 quindi sulla mancata prestazione resa secondo i termini contrattuali da parte dell'opposta, quale aspetto che inevitabilmente si riflette sul quantum del diritto al pagamento del corrispettivo. A tal proposito, infatti, l'opponente lamenta che le fatture emesse riguardano il costo del noleggio del ponteggio per le mensilità da agosto a novembre 2019 in cui il ponteggio doveva essere già smontato dal mese di agosto 2019, ovvero la non debenza delle relative fatture. Per quanto concerne quanto dedotto da parte opponente, a ben vedere, non risulta provato, ovvero fondato. Le parti hanno infatti, come documentalmente provato, raggiunto un accordo relativo all'attività effettuata dalla stabilendo un compenso Controparte_1 fissato per complessivi mq. 1488,47 di ponteggio (costo del noleggio, montaggio e pagina 4 di 6 smontaggio dell'impalcatura alla fine dei lavori di ristrutturazione della scuola primaria di Pelago (FI), suddiviso per relativi interventi (cfr. doc. 6 comparsa e doc. conteggi citazione). Le fatture, dunque, fanno riferimento al pagamento dovuto, convenzionalmente del compenso totale pattuito per l'intero intervento. Dai documenti prodotti da parte opposta e anche dalla dichiarazione resa da Tes_1 legale rappresentante della all'udienza del 23/6/2022, risulta
[...] Pt_1 provato che i ponteggi sono stati montati nel mese di ottobre 2018 e smontati alla fine novembre 2019. Tale circostanza risulta provata dalla comunicazione del 21.11.2019, inoltrata alla su indicazioni impartite dalla Controparte_1
Coordinatrice della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) Arch. Persona_1 contenente in allegato il cronoprogramma (c.d. diagramma di Gantt) dove chiaramente vengono indicate le date dello smontaggio del ponteggio nel periodo intercorrente tra il 25 e il 28 novembre 2019. Ciò conferma che alla data del 21 novembre 2019 i ponteggi erano ancora presenti e installati nella facciata della scuola e che dovevano essere smontati e rimossi entro il 29.11.2019 (cfr. doc. all.1 citazione e doc. 3 comparsa di costituzione). Sulla base delle indicazioni impartite dal coordinatore della sicurezza arch. Giraldi a tanto provvedeva la come risulta per tabulas, alla rimozione del Controparte_1 ponteggio in questione, ed entro la data del 29.11.2019 indicata. Secondo le condizioni contrattuali il costo del noleggio, del montaggio e smontaggio è quindi dovuto nei termini previsti dal contratto (€ 10,00 + Iva al mq per i primi tre mesi ed € 0,80+ Iva dal quarto mese, cfr. contratto doc. 2 monitorio) pertanto l'importo del decreto ingiuntivo è corretto e dovuto. La parte opponente deduce di aver corrisposto l'importo di euro 14.450,00, ma gli unici pagamenti che risultano effettivamente documentati da sono i bonifici Pt_1 bancari per complessivi € 10.450,00. (cfr. doc. 1 a 5 atto di citazione). La Pt_1 nulla ha provato concretamente sugli asseriti altri pagamenti effettuati. Ne consegue, nella totale mancanza di prova dei fatti modificativi, estintivi, o impeditivi, deve concludersi nel rigetto dell'opposizione. Il decreto ingiuntivo opposto era già stato munito della provvisoria esecuzione (art. 653 c.p.c.).
3. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c. L'opposta ha chiesto la condanna della opponente al risarcimento del danno. La domanda non può essere accolta, considerato che la convenuta non ha provato di aver subito un concreto pregiudizio economico. Invero, l'accoglimento della domanda di condanna di cui sopra presuppone l'accertamento non soltanto della soccombenza ma altresì dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave). Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi, nonostante la soccombenza, la ricorrenza di dolo o colpa grave in capo alla parte attrice.
4. Le spese di lite pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza dell'opposta ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014 e D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201 a 26.000) e dell'attività difensiva effettivamente svolta (con aumento ex art. 4 comma 1 bis per predisposizione pct).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza eccezione respinta, così provvede: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 1277/2020 (R.G. 3530/2020), emesso in data 23.03.2020; CONDANNA al rimborso, in favore di parte convenuta, delle spese del Pt_1 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.394,00 comprensivi di aumento per collegamento ipertestuale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Baldesi Riberto Massimiliano, dichiaratosi antistatario. Firenze, 14/04/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Serena Mazzullo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7063/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche, vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Pt_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. IACONE MARIO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine/in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA F. PECORI GIRALDI 26 50032 BORGO SAN LORENZO, presso lo studio dell'avv. BALDESI RIBERTO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite all'udienza del 16.12.2024: parte attrice:
per parte convenuta: Nel merito
− in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1277/2020 del Tribunale di Firenze,
− in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la somma di € 19.112,07 o a quella diversa che risulterà di giustizia oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, In ogni caso con vittoria delle spese
pagina 1 di 6 di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con aumento del compenso nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014,
− condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con richiesta di DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE in favore dell'Avv. Massimiliano Baldesi Riberto difensore della parte opposta. In via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi e ordine di esibizione ex art. 210 cpc) richiesti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 23.03.2020 veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1277/2020, emesso in pari data dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ordinato di pagare a la somma di € Controparte_1
19.112,07 oltre interessi e spese. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva di essere creditore della suddetta somma in virtù di un rapporto contrattuale di subappalto, avente ad oggetto l'attività di montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi, mantovane e castelli per la manutenzione della facciata della scuola primaria “Gabriella De Majo” sita in Pelago (FI), il cui appalto pubblico era stato aggiudicato alla società Pt_1 ovvero di n. 6 fatture, emesse nell'anno 2019 (nello specifico fattura n. 96 del 9/10/2018 di euro 8.494,17 montaggio;
n. 120 del 30/11/2018 di euro 717,92 montaggio;
n. 44 8/5/2019 di euro 6.559,74 montaggio;
n. 64 del 5/7/2019 di euro 3.096,87 noleggio;
n. 69 del 5/9/2019 di € 3.096,87 noleggio;
n. 75 del 5/11/2019 di € 3.096,87 noleggio;
n. 78 del 31/12/2019 di € 949,98 noleggio/smontaggio; n. 78 del 31/12/2019 di € 7.665,00 noleggio/smontaggi; note di credito del 31/12/2019 di € 509,10; dedotte le note di credito del 29/2/2020 di € 1.715,28, e del 29/2/2020 di € 3.795,61). Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1277/2020, chiedendone la revoca. A sostegno dell'opposizione, lo stesso ha allegato che:
- dal mese di agosto 2018, aveva intrattenuto dei rapporti contrattuali, con la
[...] come risulta dal conferimento incarico con relativa pattuizione Controparte_1 economica per la ristrutturazione/rifacimento della facciata della scuola primaria Gabriella Da Majo;
- nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa della convenuta, la Pt_1 sosteneva di aver corrisposto a titolo di acconto, l'importo di euro 14.450,00, sul totale dovuto di complessivi euro 18.171,11 come risultante dai conteggi dalla medesima effettuati in base al contratto del 30.8.2018, pertanto, residuava un credito in favore delle di euro 3.721,11. Controparte_1
Posto ciò ha – in via preliminare – eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di Sulmona, ove ha sede.
pagina 2 di 6 Nel merito, assumendo una errata fatturazione da parte di per il Controparte_1 servizio reso nel periodo decorrente dal mese di ottobre 2018 all'agosto 2019 e ritenendo di essere debitore della minore somma, a fronte del pagamento eseguito, ha contestato le fatture emesse da Controparte_1
Ha, pertanto, domandato la revoca del D.I. opposto. La , regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese CP_1 dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Nel merito, evidenziando che la parte opponente anziché provvedere al saldo di quanto pattuito maturava un debito complessivo pari ad Euro 29.562,08 ed ha rivendicato la piena legittimità delle proprie pretese, azionate con il monitorio. Ha escluso una incompetenza del Tribunale adito. Assumendo, dunque, l'inadempimento di parte attrice opponente e la legittimità delle proprie pretese, ha chiesto il rigetto della domanda dell'opponente e la conferma del D.I. de quo, con condanna di parte opponente, per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza il Giudice in allora procedente ha concesso provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con la prova per interpello del legale rappresentante della Pt_1
[...]
La causa veniva poi riassegnata al giudice dott. Ponzetta e con decreto dell'8.3.2024 la causa veniva delegata alla scrivente, e successivamente veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * 1. eccezione di incompetenza territoriale Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, in punto di diritto va precisato che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c. Nella fattispecie, pur nella sommarietà della presente delibazione, il debito pecuniario risulta quantificato nel titolo negoziale prodotto in atti (contratto, doc. 2
pagina 3 di 6 fascicolo monitorio), ragion per cui può trovare applicazione il foro relativo al domicilio del creditore. Difatti, le somme indicate nelle fatture poste a fondamento delle richieste avanzate dalla parte opposta trovano origine nell'accordo stipulato tra le parti (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Di conseguenza, risultando - al procedimento in esame - applicabile la normativa sopra richiamata, con l'individuazione del foro territorialmente competente nel luogo ove l'obbligazione pecuniaria era destinata ad essere eseguita, ossia presso il creditore, l'eccezione in parole è da ritenersi infondata.
2. sul contratto di subappalto Preliminarmente va osservato che – pacificamente – le due parti in causa, per quanto interessa in tale sede, hanno stipulato un contratto per l'attività di noleggio, montaggio e smontaggio di impalcature per il rifacimento della facciata di una scuola primaria sita in Pelago (FI). In ragione di tale rapporto contrattuale, la parte opposta ha emesso le fatture oggetto del monitorio, tale da portare al D.I. opposto, per complessivi Euro 19.112,07, ossia, nello specifico, le fatture: n. 96 del 9/10/2018 di euro 8.494,17 montaggio;
n. 120 del 30/11/2018 di euro 717,92 montaggio;
n. 44 8/5/2019 di euro 6.559,74 montaggio;
n. 64 del 5/7/2019 di euro 3.096,87 noleggio;
n. 69 del 5/9/2019 di € 3.096,87 noleggio;
n. 75 del 5/11/2019 di € 3.096,87 noleggio;
n. 78 del 31/12/2019 di € 949,98 noleggio/smontaggio; n. 78 del 31/12/2019 di € 7.665,00 noleggio/smontaggi; note di credito del 31/12/2019 di € 509,10; dedotte le note di credito del 29/2/2020 di € 1.715,28, e del 29/2/2020 di € 3.795,61 Orbene, chiarito ciò, va precisato che alcun dubbio può sorgere in relazione al prezzo pattuito per l'attività de qua, essendo il punto, pacifico, ovvero non contestato. ART. 115 C.P.C. Le contestazioni vertono, invece, sulla eccessiva durata dell'istallazione del ponteggio e conseguentemente sull'importo dovuto per le mensilità da agosto a novembre 2019 data coincidente con lo smontaggio del ponteggio ad opera della e Controparte_1 quindi sulla mancata prestazione resa secondo i termini contrattuali da parte dell'opposta, quale aspetto che inevitabilmente si riflette sul quantum del diritto al pagamento del corrispettivo. A tal proposito, infatti, l'opponente lamenta che le fatture emesse riguardano il costo del noleggio del ponteggio per le mensilità da agosto a novembre 2019 in cui il ponteggio doveva essere già smontato dal mese di agosto 2019, ovvero la non debenza delle relative fatture. Per quanto concerne quanto dedotto da parte opponente, a ben vedere, non risulta provato, ovvero fondato. Le parti hanno infatti, come documentalmente provato, raggiunto un accordo relativo all'attività effettuata dalla stabilendo un compenso Controparte_1 fissato per complessivi mq. 1488,47 di ponteggio (costo del noleggio, montaggio e pagina 4 di 6 smontaggio dell'impalcatura alla fine dei lavori di ristrutturazione della scuola primaria di Pelago (FI), suddiviso per relativi interventi (cfr. doc. 6 comparsa e doc. conteggi citazione). Le fatture, dunque, fanno riferimento al pagamento dovuto, convenzionalmente del compenso totale pattuito per l'intero intervento. Dai documenti prodotti da parte opposta e anche dalla dichiarazione resa da Tes_1 legale rappresentante della all'udienza del 23/6/2022, risulta
[...] Pt_1 provato che i ponteggi sono stati montati nel mese di ottobre 2018 e smontati alla fine novembre 2019. Tale circostanza risulta provata dalla comunicazione del 21.11.2019, inoltrata alla su indicazioni impartite dalla Controparte_1
Coordinatrice della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) Arch. Persona_1 contenente in allegato il cronoprogramma (c.d. diagramma di Gantt) dove chiaramente vengono indicate le date dello smontaggio del ponteggio nel periodo intercorrente tra il 25 e il 28 novembre 2019. Ciò conferma che alla data del 21 novembre 2019 i ponteggi erano ancora presenti e installati nella facciata della scuola e che dovevano essere smontati e rimossi entro il 29.11.2019 (cfr. doc. all.1 citazione e doc. 3 comparsa di costituzione). Sulla base delle indicazioni impartite dal coordinatore della sicurezza arch. Giraldi a tanto provvedeva la come risulta per tabulas, alla rimozione del Controparte_1 ponteggio in questione, ed entro la data del 29.11.2019 indicata. Secondo le condizioni contrattuali il costo del noleggio, del montaggio e smontaggio è quindi dovuto nei termini previsti dal contratto (€ 10,00 + Iva al mq per i primi tre mesi ed € 0,80+ Iva dal quarto mese, cfr. contratto doc. 2 monitorio) pertanto l'importo del decreto ingiuntivo è corretto e dovuto. La parte opponente deduce di aver corrisposto l'importo di euro 14.450,00, ma gli unici pagamenti che risultano effettivamente documentati da sono i bonifici Pt_1 bancari per complessivi € 10.450,00. (cfr. doc. 1 a 5 atto di citazione). La Pt_1 nulla ha provato concretamente sugli asseriti altri pagamenti effettuati. Ne consegue, nella totale mancanza di prova dei fatti modificativi, estintivi, o impeditivi, deve concludersi nel rigetto dell'opposizione. Il decreto ingiuntivo opposto era già stato munito della provvisoria esecuzione (art. 653 c.p.c.).
3. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c. L'opposta ha chiesto la condanna della opponente al risarcimento del danno. La domanda non può essere accolta, considerato che la convenuta non ha provato di aver subito un concreto pregiudizio economico. Invero, l'accoglimento della domanda di condanna di cui sopra presuppone l'accertamento non soltanto della soccombenza ma altresì dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave). Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi, nonostante la soccombenza, la ricorrenza di dolo o colpa grave in capo alla parte attrice.
4. Le spese di lite pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza dell'opposta ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014 e D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201 a 26.000) e dell'attività difensiva effettivamente svolta (con aumento ex art. 4 comma 1 bis per predisposizione pct).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza eccezione respinta, così provvede: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 1277/2020 (R.G. 3530/2020), emesso in data 23.03.2020; CONDANNA al rimborso, in favore di parte convenuta, delle spese del Pt_1 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.394,00 comprensivi di aumento per collegamento ipertestuale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Baldesi Riberto Massimiliano, dichiaratosi antistatario. Firenze, 14/04/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Serena Mazzullo
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