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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del l'8 maggio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1413/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Fiorentino De Leo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dal funzionario, dott. Angelo Minutoli, per procura in atti,
resistente
oggetto: pensione di invalidità civile.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 19 luglio 2024 ha adito questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver proposto istanza di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di invalidità civile, conclusosi con decreto di omologa del 2 marzo 2024, notificato il 12 al soccombente, lamentava l'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale ne chiedeva la condanna alla liquidazione e al pagamento della prestazione con decorrenza dal luglio 2023 con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo.
Nella resistenza dell' , udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa CP_1
viene trattenuta in decisione. 2.- L' ha dimostrato di aver liquidato la pensione il 9 luglio 2024, ponendola in CP_2
pagamento con gli arretrati il mese successivo.
L'istante ha però insistito nella richiesta di condanna al pagamento anche delle somme dovute a titolo di accessori.
Detta pretesa merita accoglimento in quanto nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale vengano ad esistenza nel corso del giudizio,
nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è dovuto al creditore della prestazione anche il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti. L'ente debitore, in caso di ritardo nell'adempimento, è tenuto a corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., nella maggiore misura,
alla stregua dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 a far data dalla domanda amministrativa (o dalla decorrenza accertata) e non già a far data dalla data di invio del modello
AP70.
Sul punto si precisa che non convince la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina
del 22 settembre 2023 (proc. n. 878/2022 r.g.), in quanto gli accessori sui crediti previdenziali devono applicarsi a prescindere dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il ritardo nell'adempimento. Quanto alla previsione di cui all'art. 445
bis c.p.c., la stessa si è limitata a introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Ed invero, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni ivi riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Per il resto va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio anche secondo il principio della soccombenza virtuale, si rileva che: - la fondatezza della domanda non è stata affatto contestata;
- il pagamento della sorte capitale è avvenuto a breve distanza dalla scadenza del termine di 120
gg. dalla notifica del decreto di omologa. Pertanto esse vanno compensate per 2/3 (cfr. sul punto
Cass. n. 24777/2022, alla cui motivazione si rinvia) e per il resto, considerati il valore e la natura della controversia, ma applicando i minimi per la semplicità, si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i. in 898,5 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente degli accessori maturati sui ratei della pensione di invalidità civile dovuta dal
1.7.2023, dalla scadenza di ciascuno al soddisfo;
dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
condanna altresì l'ente resistente al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio, liquidato in 898,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 8.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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