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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 285/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA CAVALLARO, elettivamente domiciliato presso il medesimo
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LORENA FUSÈ, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VALTER ZANETTA e presso il suo studio elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 – 2051 - 2052 c.c.
***
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Voglia il Giudice del Tribunale di Novara, respinta ogni avversaria, istanza, azione ed eccezione
pagina 1 di 21 NEL MERITO: previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dal sig.
dichiarare la responsabilità del convenuto a) per non aver provveduto all' Parte_1 eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi.
Per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig.
fisici, economici, morali nella misura di € 51.506,20 o in quella maggiore o Parte_1 minore che verrà accertata in corso di causa.
Condannare, inoltre, il convenuto al saldo ed alle spese e competenze di giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti provvedere:
A) Nel merito: rigettare le pretese attoree poiché inammissibili, illegittime e/o infondate in fatto e diritto, per le ragioni indicate negli atti di causa;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la società (Partita IVA / C.F. Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere indenne e mallevare P.IVA_1 il convenuto (in relazione alla polizza Globale Fabbricati n. 2016-80-2240122 e/o a quella RC professionale n. 153-03-12594), per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto ad esborsare, a qualsiasi titolo, nella presente causa, anche per le proprie spese legali;
senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interpello e testimoni sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:
1) “a metà dell'anno 2019, il condomino, sig. avvisava il geom. Controparte_3 CP_1 che nel pianerottolo di ingresso della scala A del condominio “Sottoronco”, si era sollevata qualche piastrella della pavimentazione nell'area comune”.
Teste: sig res in Varallo Pombia Controparte_3
2) ”il geom. si recava immediatamente a visionare il pianerottolo con l'Arch. CP_1 [...]
e alla presenza dei Sigg.ri e il sig. capo Tes_1 Persona_1 Controparte_3 fabbricato”;
Teste: arch. res. In Varallo Pombia.; res. in Varallo Testimone_1 Controparte_3
Pombia;
3) ”le parti presenti all'incontro di cui al punto precedente decidevano la rimozione della porzione di pavimento alzato che veniva subito eseguita dal sig. ; Controparte_3
pagina 2 di 21 Teste: arch. res. in Varallo Pombia.; res. in Varallo Testimone_1 Controparte_3
Pombia;
4) “il geom. si attivava immediatamente (nei mesi di maggio e giungo 2019) per Controparte_1 richiedere dei preventivi per la riparazione totale del pavimento;
in particolare, all'impresa edile Franco LA e alla ditta LI LO (cfr docc. 5 e 6),
Testi: sig. LI LO in Varallo Pombia;
Sig. Franco LA c/o Impresa Edile LA in Varallo Pombia;
Sig. Controparte_3
5) Vero che nel mese di maggio 2019 il sig. richiedeva preventivo alla Nuova Edil Uno Pt_1 srls” (cfr doc. 4);
Teste: legale rappr, sig c/o Nuova Edil Uno srls in Varallo Pombia e arch Testimone_2
. Testimone_1
6) ”nei mesi di maggio e giugno 2019, il geom. , si recava più di una volta a Controparte_1 visionare il pianerottolo per valutare i lavori da eseguire unitamente al sig. Controparte_3
e poi si confrontava sia con quest'ultimo che con il sullo stato della Parte_1 pavimentazione
e sulle opere da effettuare”;
Teste: sig. res. in Varallo Pombia;
Controparte_3
7) ”il geom. in data 20.07.2019 comunicava ai sigg. che Controparte_1 Parte_2 aveva conferito l'incarico per lo svolgimento dei lavori alla impresa edile Franco LA, con il quale il aveva rapporti diretti e scelse, con il sig il colore delle piastrelle per il Pt_1 Parte_2 pavimento”;
Teste: sig. res. in Varallo Pombia, sig. Franco LA in Varallo Controparte_3
Pombia.
8) ”all'assemblea del Condominio “Sottoronco” del 01.08.2019, i condomini contestavano il costo del lavoro di pavimentazione proposto;
9) “I condomini, durante l'assemblea sopradetta, ritenevano che il suddetto lavoro potesse essere posticipato e richiedevano nuovi preventivi ad altre ditte e per quest'ultima richiesta si assumevano l'onere i sig. e ” (vedi doc. 01.08.2019); Tes_3 CP_4
Testi: sig. res. in Varallo Pombia;
sig. residente in [...]
Pombia; sig. , res. in Varallo Pombia;
CP_4
10) ”il 20.08.2019 veniva affidato l'incarico di svolgere i lavori al condomino, sig. Tes_3
ad un costo di € 1.350,00, da eseguirsi nel periodo di fine agosto – primi di settembre
[...]
2019”;
pagina 3 di 21 Testi: sig. res. in Varallo Pombia;
sig. residente in [...]
Pombia; sig. , res. in Varallo Pombia;
CP_4
11) Vero che il verbale dell'assemblea del 01.08.2019 che il Geom consegnò in data CP_1
10.08.2019 ai comdomini non presenti (al sig è quello che si rammostra sia scritto a Pt_1 mano che trascritto? (doc. 26)
Testi: Sig e sig Tes_3 Controparte_3
12) ”il sig. avvisava il sig. che i lavori sarebbero iniziati a fine agosto – Tes_3 Pt_1 inizio settembre 2019 e furono eseguiti in data 09.09.2019”;
Teste: sig. residente in [...]; Tes_3
13) ”il dislivello tra il piano piastrella e il massetto sottostante nel pianerottolo era di circa 1 cm e così è rimasto fino all'esecuzione dei lavori”;
14) “in data 06.09.2019, davanti alla porta di ingresso dell'abitazione del sig era Pt_1 presente uno zerbino, come da fotografia che si rammostra? (cfr. docc. 1 e 2);
15) “all'ingresso del portone principale della scala del Condominio che conduce all'abitazione del sig è presente, e così anche nel mese di settembre 2019, uno zerbino con un dislivello di Pt_1 circa 1,5 cm come da fotografia che si rammostra (cfr. doc. 3).
Testi: sig. res. in Varallo Pombia;
sig. residente in [...]
Pombia; arch. res. in Varallo Pombia;
res. Varallo Pombia. Testimone_1 CP_5
In ogni caso, si contesta, la richiesta di CTU avanzata da controparte avente carattere esplorativo in quanto volta a far entrare nel processo nuovi fatti che l'attore avrebbe dovuto dedurre e provare e, in subordine, in caso di ammissione di CTU ci si riserva la nomina di un consulente di parte.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre 15%, cpa e iva se dovuta, da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario”
Conclusioni della terza chiamata in causa (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico presso l'adito Tribunale,
Nel merito: respingere ogni domanda avanzata nei confronti della Controparte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto
[...]
In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente una responsabilità in capo all'amministratore del condominio (geom. ) e qualora Controparte_1 riconosciuta l'operatività della polizza n. 153-03-12594 (polizza professionale) ovvero la polizza Globale (n.2016-80-2240122), limitare l'impegno economico della Parte_3 [...]
a quanto debitamente provato e documentato, nei limiti delle condizioni contrattuali CP_2
pagina 4 di 21 di cui alla polizza stessa con esclusione del vincolo di solidarietà e con applicazione delle franchigie e/o scoperti previsti, rigettando ogni ulteriore domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto
Richiamata e ribadita l'opposizione all'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte da parte attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art.183 comma VI n.3 c.p.c. del 20/12/2022
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, depositato telematicamente in data 2.2.2021, ha convenuto in giudizio , amministratore Parte_1 Controparte_1 del di cui l'attore è condomino e nel quale si trova la sua Controparte_6 abitazione, per vedersi risarcire dei danni subiti in seguito a una caduta avvenuta, secondo prospettazione, nelle parti comuni dell'edificio condominiale.
L'attore ha esposto: - che nel 2019, in prossimità dell'ingresso della sua unità abitativa, alcune piastrelle della pavimentazione del pianerottolo comune, su cui si affaccia la sua abitazione, si stavano staccando, risultando poco stabili, in particolare in prossimità dell'ingresso dell'abitazione; - di aver avvisato l'amministratore , chiedendo un CP_1 rapido intervento di sistemazione;
- che, nel mese di aprile, le piastrelle staccate venivano rimosse da un operaio appositamente incaricato dall'amministratore e lasciate sul posto accatastate in un angolo, in prossimità dell'ingresso dell'appartamento dell'attore; - che, tuttavia, l'intervento non era risolutivo, in quanto aveva creato un gradino che, di fatto, rendeva meno regolare il piano di appoggio e ancor più pericoloso il passaggio.
L'attore ha dedotto di essersi fatto carico, a fronte del mancato intervento dell'amministratore di condominio, pur notiziato e sollecitato in ordine alla necessità di mettere in sicurezza il pianerottolo, di reperire egli stesso una ditta che potesse eseguire i lavori e di averla segnalata all'odierno convenuto, senza ottenere alcun riscontro;
di essere successivamente inciampato, in data 07.09.2019, sul tratto di pavimento danneggiato, cadendo rovinosamente a terra;
che, infine, nelle ore immediatamente successive la pavimentazione veniva riparata.
Tanto dedotto in punto di fatto, parte attrice ha evidenziato che, in forza del contratto di mandato sotteso all'incarico ricevuto, l'amministratore di condominio, soggetto altamente qualificato, ha il compito di provvedere alla gestione delle cose comuni e alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini. Ne consegue che egli è personalmente responsabile nei confronti dei condomini - anche per colpa lieve, presumendosi il mandato oneroso - per i danni a questi cagionati dalla sua condotta negligente, dal cattivo uso dei poteri che gli sono conferiti e, in generale, da qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi legali o regolamentari. pagina 5 di 21 Ha, poi, richiamato la responsabilità aquiliana che deriva all'amministratore, e quindi al per il fatto illecito di questo, nei limiti dell'art. 2049 c.c., per l'omessa CP_6 riparazione delle parti comuni dell'edificio, richiamando la configurabilità di una responsabilità per custodia rispetto ai beni condominiali, per l'ipotesi in cui da essi siano derivati danni ai condomini o a terzi.
Parte attrice, dunque, ritiene l'amministratore responsabile dei danni derivatigli dall'incidente occorso il 07.09.2019, per non essere egli intervenuto tempestivamente al fine di mettere in sicurezza la pavimentazione del pianerottolo, nonostante i ripetuti solleciti rivoltigli, anche a seguito della rimozione delle piastrelle, intervenendo solo subito dopo che l'incidente si era ormai verificato.
In ordine ai danni subiti, l'attore allega di essere stato trasportato al pronto soccorso immediatamente dopo l'incidente, come risulta dal verbale versato in atti, da cui si evince altresì la prescrizione al paziente di: 15 giorni di riposo assoluto a letto;
35 giorni di utilizzo di busto;
terapia per il dolore;
esami di controllo. La difesa, inoltre, ha prodotto altra documentazione medica in base alla quale, utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano, ha chiesto quale risarcimento la somma di € 51.506,20, di cui 40.724,00 a titolo di danno biologico permanente al 17%; di € 1.470,00 a titolo di danno biologico temporaneo assoluto per 15 giorni;
di € 5.880,00 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 75%; di € 735,00 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25%; di € 492,20 per le spese mediche sostenute e risultanti dalla documentazione prodotte.
Si è costituito, con comparsa tempestivamente depositata il 06.05.2021, il convenuto
, contestando integralmente le pretese attoree. Controparte_1
Il convenuto ha esposto: - di essere stato avvisato in ordine allo stato di rovina del pianerottolo di ingresso della scala “A” del “Sottoronco” solo a metà dell'anno CP_6
2019 e, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, di avere immediatamente effettuato un sopralluogo, insieme al proprio consulente arch. alla Testimone_1 presenza dei signori e e del capo fabbricato , Pt_1 Parte_2 Controparte_3 all'esito del quale i presenti decidevano, in via precauzionale, di rimuovere la porzione di pavimento alzato, intervento prontamente eseguito dal capo fabbricato;
- di essersi interessato, nei mesi successivi, alla riparazione del pavimento, recependo il preventivo predisposto dalla ditta “Nuova Edil Uno srls”, proposta dall'odierno attore, e chiedendone degli altri a diverse imprese edili, di cui ha versato copia in giudizio;
- di essersi più volte recato, insieme a , fra maggio e giugno 2019, presso il condominio, Controparte_3 al fine di verificare la quantità dei lavori da eseguire, confrontandosi altresì con l'attore; - di avere dato incarico alla ditta CO LA”, impresa di fiducia del condominio, di eseguire i lavori, pur non sussistendo una necessità di spesa urgente e indifferibile, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dall'attore con l'accordo di concludere i lavori entro la fine di luglio o l'inizio di agosto;
- di avere comunicato personalmente tale pagina 6 di 21 iniziativa in data 20.07.2019, presso il condominio, all'attore e alla di lui coniuge i quali partecipavano addirittura alla scelta del colore delle piastrelle, avvenuta Parte_2 presso la ditta rivenditrice dei materiali edili TPE di Pombia;
- che, tuttavia, nel corso dell'assemblea del 01.08.2019, i condomini contestavano l'avvio dei lavori eccependo, da un lato, l'insussistenza dei caratteri di indifferibilità ed urgenza e, dunque, l'avvio di lavori di straordinaria manutenzione senza delibera assembleare, e, dall'altro, l'eccessiva onerosità del corrispettivo domandato dall'impresa; - che in tale occasione l'assemblea deliberava la sospensione dell'inizio dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa
CO LA” ed incaricava i condomini e di individuare Tes_3 CP_4 una nuova impresa a cui conferire l'espletamento dei lavori, in base al preventivo più conveniente;
- di avere dato esecuzione alla delibera, per non incorrere in responsabilità verso il - che, in data 20.08.2019, i lavori venivano affidati direttamente al CP_6 condomino che provvedeva personalmente a darne notizia al al Tes_3 Pt_1 costo di € 1.350,00 (a consuntivo, poi, €1.360,00), con l'impegno di portarli a conclusione entro la fine di agosto o l'inizio di settembre;
- che, tuttavia, il 09.09.2019, giorno in cui venivano avviati i lavori, la figlia dell'odierno attore informava il convenuto che il padre, il giorno 06.09.2019, era inciampato presso il pianerottolo.
L'amministratore ha allegato di aver trasmesso alla di Novara Controparte_2 la lettera raccomandata di richiesta danni ricevuta il 23.09.2019 e di aver avuto notizia, il 03.03.2020, del riscontro negativo all'istanza risarcitoria, per la mancanza di responsabilità in capo al Condominio.
In punto di diritto, premessa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la difesa del convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda, allegando che quest'ultimo si è fin dall'inizio interessato alla problematica, adempiendo con diligenza il suo mandato nel rispetto della disciplina vigente.
L'art. 1135, comma 4 c.c., infatti, in materia di lavori straordinari, stabilisce la competenza generale dell'assemblea e riconosce all'amministratore il potere di intervenire autonomamente solo per ordinare lavori che rivestano il carattere dell'urgenza, sussistente esclusivamente nei casi in cui la loro realizzazione sia volta ad evitare un danno imminente ed irreparabile per il e per i singoli condomini, ovvero per i CP_6 terzi. Diversamente operando, l'amministratore incorrerebbe in responsabilità nei confronti del condominio e, inoltre, sarebbe tenuto a farsi carico del pagamento delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice.
Nel caso di specie, la riparazione della pavimentazione del pianerottolo non poteva considerarsi un'opera manutentiva urgente, dal momento che il suo danneggiamento era già noto ai condomini e un danno già noto ai condomini non può essere considerato urgente, a meno che lo stesso non degeneri pagina 7 di 21 Del resto, lo stesso contegno adottato da secondo parte convenuta, Parte_1 dimostra che non sussistessero i requisiti dell'urgenza e del pericolo immediato. L'attore, infatti, non è intervenuto personalmente per riparare la pavimentazione danneggiata, anche se – ove si fosse effettivamente trattato di spesa urgente, ne avrebbe avuto diritto ai sensi dell'art. 1134 c.c. - e non ha impugnato tempestivamente la delibera del 01.08.2019, con cui l'assemblea aveva deciso di far realizzare altri preventivi per i lavori.
Alla luce di ciò, parte convenuta ha contestato di poter essere tenuto responsabile ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 2043 c.c.
Quanto alla responsabilità addebitata ai sensi dell'art. 2051 c.c., il solo fatto che l'attore sia caduto non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento, parendo più probabile che la caduta sia esclusivamente riconducibile al comportamento del
Nel caso di specie, infatti, il è inciampato, in orario diurno, e quindi con Pt_1 Pt_1 buona visibilità, in un punto del pianerottolo di accesso alle scale del ove, CP_6 necessariamente, transitavano tutti i condomini, pur conoscendo perfettamente lo stato dei luoghi.
Richiamandosi anche alle riproduzioni fotografiche versate in giudizio, il convenuto ha evidenziato come la differenza tra il piano della piastrella ed il massetto sottostante fosse di circa 1 cm, pertanto, non poteva essere considerata un'insidia in sé, specialmente considerato che tale spessore è, ancora oggi, l'altezza esistente tra la piastrellatura finita e la pavimentazione di ingresso del e che all'interno dello stabile condominiale Pt_1 esistono dislivelli ben superiori a questo.
Il convenuto ha, infine, rilevato che dalla narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio non è possibile comprendere con quali modalità l'attore sarebbe rovinosamente caduto, come dallo stesso allegato, procurandosi le lesioni lamentate, né il nesso tra tale avvenimento e lo stato dei luoghi;
che, sia nel referto radiografico del 24.01.2020 sia nella perizia medico-legale di parte non viene indicato quando e come il signor Pt_1 avrebbe riportato la frattura somatica cui in tali documenti si fa riferimento, né la sua prognosi medica;
che, di conseguenza, sarebbe attestato dalla documentazione medica prodotta unicamente che l'attore, in prossimità cronologica col sinistro, ha accusato dolore lombare, mentre rimarrebbe tutta da accertare la compatibilità delle più gravi lesioni dedotte con l'incidente allegato da parte attrice.
Infine, parte convenuta ha contestato integralmente la quantificazione del danno, evidenziando, in particolare, che le spese mediche documentate da parte attrice non sono accompagnate da prescrizioni e che le ricevute del Centro Novasantis, relative a prestazioni non ben specificate, sono prive di riferibilità al Pt_1
In ogni caso, il convenuto ha proposto, per l'ipotesi in cui dovesse essere accertata la propria responsabilità per i fatti per cui è causa, domanda di manleva nei confronti della società quale assicuratrice sia dello stabile condominiale sia Controparte_2
pagina 8 di 21 della sua responsabilità professionalità, che ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa.
Autorizzata la chiamata, con comparsa depositata il 15.09.2021 si è costituita
[...]
nella duplice verste di compagnia assicuratrice della RC Controparte_2 professionale del convenuto e della RC del all'epoca dei fatti di Controparte_6 cui si discute.
La compagnia assicuratrice si è richiamata, quanto allo svolgimento dei fatti oggetto del contendere, a quanto riportato dal EO . CP_1
Ha evidenziato che in questo giudizio si discute di un sinistro che sarebbe occorso, stando alla prospettazione attorea, in data 07.09.2019, mentre nelle richieste risarcitorie, prodotte in atti, così come nell'intervista fatta a dall'accertatore della società Parte_1 assicuratrice, si faceva riferimento ad un incidente avvenuto il 06.09.2019.
Nel corso di detta intervista, inoltre, l'odierno attore aveva rilasciato e sottoscritto una dichiarazione, versata in giudizio, in cui dava atto della sua conoscenza dello stato dei luoghi e, secondo la terza chiamata, tanto basta a ritenere insussistente il nesso di causalità tra la sconnessione della pavimentazione e la sua caduta. E' principio giurisprudenziale pacifico, infatti, che la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. è esclusa nei casi in cui l'evento è imputabile a caso fortuito, che ricorre anche nei casi in cui la condotta della vittima sia tale da far recedere la cosa in custodia a mera occasione della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo.
La condizione di procedibilità, data dal previo esperimento della mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, è stata integrata, in seguito ad assegnazione del termine di cui all'art. 5 del suddetto decreto legislativo, mediante produzione del relativo verbale, negativo, redatto in data 16.2.2022.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., parte attrice, su invito del giudice rivolto all'udienza del 12.10.2021, ha chiarito – sia a verbale dell'udienza, sia nella prima memoria
- il titolo dell'azione proposta nei confronti del convenuto, dichiarando di avere chiamato in causa personalmente l'amministratore, intendendo far valere la sua responsabilità diretta e personale, di natura professionale. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore ha fatto nuovamente richiamo sia all'art. 1710 c.c. e all'obbligo dell'amministratore di provvedere ad una corretta manutenzione alle parti comuni dell'edificio, rientrando fra le attribuzioni normativamente proprie di tale figura quella di
“compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio”, sia alla qualità di custode dei beni condominiali che sarebbe da attribuirsi all'amministratore e alla correlata responsabilità dallo stesso assunta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 9 di 21 Parte convenuta, con la memoria depositata ex art. 183, co. 6 n.1 c.p.c., oltre a richiamarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione, ha evidenziato la ritenuta contraddizione fra le precisazioni rese da parte attrice, che ha dichiarato in udienza di avere evocato in giudizio il EO quale amministratore del CP_1 [...]
e la richiesta di condanna, nelle conclusioni, non del ma di CP_6 CP_6
personalmente, asseritamente responsabile per non aver fatto svolgere i Controparte_1 lavori necessari nello stabile.
Inoltre, secondo il convenuto il condomino avrebbe agito non in forza del Pt_1 rapporto contrattuale intercorrente con il EO , ma, al pari dei terzi, sulla CP_1 base degli artt. 2051 o 2043 c.c., quale soggetto danneggiato dalla mancata manutenzione di una parte condominiale.
La parte ha evidenziato che la scarsa chiarezza circa il titolo azionato in giudizio ha reso difficile al convenuto inquadrare la sua posizione rispetto alla domanda attorea e, di conseguenza, ha reso necessario la chiamata in causa dell'assicurazione sia del sia sua personale, siccome costretto, con i pochi elementi a disposizione, a CP_6 tutelare sé e il CP_6
Infine, parte convenuta ha prodotto gli attestati di partecipazione del EO a CP_1 corsi di formazione e aggiornamento quale amministratore.
La terza chiamata, con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., tenuto conto della precisazione fornita dall'attore sul titolo dell'azione intrapresa, ha evidenziato che la polizza richiamata dal convenuto, quale rischio assicurato in tema di RC verso terzi, tiene indenne l'assicurato “delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel modulo di polizza 5160 RGC, svolta nei termini previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa” e la sua validità è subordinata al possesso da parte dell'assicurato dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività professionale. Ne consegue che il convenuto dovrà preliminarmente dimostrare il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'attività di amministratore di condominio e, pertanto, in assenza delle medesime, non si potrà ritenere operativa alcuna garanzia prestata con le richiamate polizze.
Con la memoria depositata ai sensi del n. 2 dell'art. 183, co. 6 c.p.c., parte convenuta ha evidenziato la nuova modifica della propria posizione giuridica e delle proprie conclusioni da parte dell'attore, per avere lo stesso domandato, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la condanna solidale del e del EO Controparte_6
personalmente, e ha, pertanto, chiesto anzitutto valutarsi l'ammissibilità della CP_1 domanda di condanna e, date la genericità della vocatio in ius e la tardività della domanda avversa, la legittimazione passiva del soggetto convenuto.
pagina 10 di 21 La causa è stata ritenuta sufficientemente istruita sulla base degli atti e della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 17.09.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come risulta in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
***
1.
Occorre chiarire, in via preliminare, il contenuto delle domande proposte da parte attrice e il soggetto nei confronti del quale esse sono dirette.
Deve darsi atto che la posizione di parte attrice, già inizialmente non del tutto chiara, è divenuta ulteriormente meno lineare nel corso del giudizio.
Vi è, infatti, che, con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., parte attrice, modificando le proprie conclusioni, ha chiesto esplicitamente l'accertamento della responsabilità del in persona dell'amministratore, in aggiunta a quella CP_6 personale di quest'ultimo, con domanda di condanna in solido (“NEL MERITO: previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dal sig. dichiarare la Parte_1 responsabilità del codice fiscale e partita I.V.A. in Controparte_6 P.IVA_3 personale dell'Amministratore , nato a [...], in data [...], codice Controparte_7 fiscale , nonché lo stesso , nato a Novara, in [...] C.F._2 Controparte_7
24.11.1962, codice fiscale , personalmente, in solido tra loro …”). C.F._2
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha nuovamente riproposto le proprie domande nella formulazione di cui all'atto di citazione, per poi richiamare, nelle memorie conclusionali, quelle, diverse, contenute nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Ciò posto, non vi è dubbio che, con l'atto introduttivo del giudizio, l'attore abbia inteso rivolgere le proprie domande esclusivamente nei confronti dell'amministratore, azionando la responsabilità che sullo stesso grava in relazione agli obblighi assunti quale amministratore del . Controparte_6
L'attore ha chiaramente esplicitato a verbale dell'udienza del 12.10.2021 di aver chiamato in causa l'amministratore “personalmente” – ossia, la persona fisica, chiamata a rispondere con il patrimonio ad essa facente capo - per una responsabilità “diretta e personale” dello stesso, di natura professionale: dunque non il in persona dell'amministratore. CP_6
D'altra parte ciò che poteva ingenerare dubbio, nell'atto di citazione, era unicamente il riferimento ad alcuni precedenti giurisprudenziali, contenuti nella narrativa, che concludevano per la sussistenza di una responsabilità solidale di amministratore e condominio. E', peraltro, conseguente con l'impostazione dell'atto che l'attore pagina 11 di 21 menzionasse detti precedenti al solo scopo di significare che alla responsabilità del condominio per eventuali danni causati da difetto di manutenzione delle parti comuni si affianca quella dell'amministratore e, dunque, di avallare la scelta di avere diretto le proprie domande nei confronti del geom. personalmente. CP_1
Anche la dicitura, non del tutto felice, della evocatio in ius – indirizzata al “quale CP_1 amministratore del ”: ma non, si rileva, al “ Controparte_6 CP_6
in persona dell'amministratore ” – era chiarita dalla precisazione
[...] CP_1
“personalmente” e, soprattutto, dalla formulazione delle conclusioni, in cui si chiedeva
“dichiararsi la responsabilità del convenuto” e, conseguentemente, “condannarsi il convenuto” (evidenziazioni di chi scrive), con evidente riferimento al solo amministratore.
La richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, all'udienza del 12.10.2021, atteneva, semmai, all'individuazione del titolo di responsabilità addebitato al convenuto, avendo nell'atto introduttivo l'attore richiamato due profili – l'inadempimento contrattuale nei confronti del e la violazione degli obblighi di custodia ai sensi dell'art. 2051 CP_6
c.c. – sovrapponendoli, talvolta, nella narrativa.
Sebbene, al riguardo, parte attrice non abbia dato puntuale risposta, e pur rilevando che nelle conclusioni parrebbe essere stata richiamata la sola responsabilità del custode, si ritiene di dover valorizzare il richiamo alla duplice fattispecie normativa di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, contenuto nella narrativa degli atti e di dover, pertanto, ritenere che l'attore li abbia fatti valere entrambi. L'ammissibilità del cumulo di titoli di responsabilità, d'altra parte, è riconosciuta pacificamente dalla giurisprudenza e, così, il concorso nelle rispettive azioni.
Va ritenuto, invece, che unico soggetto legittimamente convenuto sia l'amministratore personalmente.
Alla parte attrice non è consentito, infatti, introdurre nuove domande con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c., potendo la stessa al più precisare quelle già introdotte nell'atto di citazione. E' tardiva, e perciò inammissibile, dunque, la modifica delle conclusioni con cui è stato chiesto l'accertamento della responsabilità del in aggiunta rispetto a quella del EO , e se ne è Controparte_6 CP_1 chiesta la condanna in solido con quest'ultimo.
Come detto, peraltro, il neppure è mai stato ritualmente evocato in giudizio, CP_6 né è mai intervenuto. Nella propria comparsa, infatti, il geom. , sia pure CP_1 riproponendo la dicitura di cui all'atto di citazione - verosimilmente per prudenza difensiva, protestando scarsa chiarezza negli atti di controparte - si è però chiaramente costituito solo in proprio (“personalmente”) senza mai spendere il nome del Condominio, dichiarando di costituirsi in nome e per conto dello stesso.
pagina 12 di 21 A ciò si aggiunga che l'attore ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, con ciò riducendo, com'era in suo potere, la domanda indebitamente ampliata;
e che è del tutto irrituale la nuova modifica effettuata con la comparsa conclusionale e le memorie di replica, a questo punto ulteriormente tardiva e non più consentita.
Da ciò consegue che nel presente giudizio unica parte convenuta, nei confronti della quale si è regolarmente instaurato il contraddittorio, è il EO . Controparte_1
2.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1.
Come si è già sopra anticipato, la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del convenuto si fonda sia sulla responsabilità da inadempimento contrattuale sia su quella per danni derivanti da cosa in custodia
Evocando la responsabilità per inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., parte attrice ha dedotto che non avrebbe adempiuto le obbligazioni su di Controparte_1 lui gravanti per effetto del contratto di mandato con perizia, prudenza e diligenza. In particolare, il convenuto non si sarebbe prontamente e adeguatamente attivato allo scopo di riparare e mettere in sicurezza la pavimentazione danneggiata, trascurando così la situazione di pericolo venutasi a creare in prossimità dell'unità abitativa di Parte_1
[...]
Il rapporto tra l'amministratore di condominio ed i condomini è ricondotto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, al contratto di mandato (artt. 1710 c.c. e ss.).
Tale rapporto di mandato, tenuto conto delle peculiarità proprie del condominio, si deve svolgere nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea riconoscano maggiori poteri all'amministratore.
Questi, infatti, “non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e dall'art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore” (cfr. Cass. sent. n. 14197/2011; Cass. sent. n. 18084/2014 e Cass. sent. n. 454/2017).
Ed invero, nel condominio anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali necessitano di un'esplicita approvazione assembleare la quale è espressamente richiesta dall'art. 1135, n. 2 c.c., indistintamente, per tutte “le spese occorrenti durante l'anno” e non solo per le spese di straordinaria manutenzione a cui si pagina 13 di 21 riferisce l'art. 1135, n. 4 c.c. (cfr. per tali principi Cass. n. 14197/11, n. 18084/14 e n. 4831/94).
L'amministratore di condominio può autonomamente ordinare le opere di manutenzione straordinaria, in deroga alla ordinaria procedura che richiede la delibera dell'assemblea condominiale, esclusivamente laddove rivestano il carattere dell'urgenza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è integrato solo per gli interventi tesi a rimediare a una situazione di pericolo e ad evitare un danno imminente ed irreparabile per il CP_6 ed i singoli condomini (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza del 16.11.2017, n. 27235).
Ne consegue che in assenza di una deliberazione dell'assemblea, e salvo il caso di urgenza, l'amministratore non potrebbe esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute in quanto il credito dell'amministratore non potrebbe considerarsi né liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (ex ceteris Cass. 27/06/2011 n. 14197). Di più, una responsabilità autonoma e personale, anche risarcitoria, potrebbe derivare proprio da iniziative assunte senza il preventivo vaglio assembleare, là dove richiesto.
Non è, pertanto, condivisibile la difesa dell'attore, là dove minimizza l'intervento, per evidenziare che esso sia stato infine compiuto dopo mesi, sebbene si trattasse di risistemare poche piastrelle, e là dove lamenta scarsa sensibilità umana da parte dell'amministratore. Quest'ultimo, infatti, in linea di principio può attivarsi con interventi onerosi solo su delibera assembleare, potendone fare a meno solo in caso di urgenza, e risponde in primo luogo all'assemblea, oltre che ai condomini singolarmente considerati.
Nel caso di specie, è pacifico, perché non contestato dalle parti, che l'amministratore, dopo essere stato messo al corrente del danneggiamento della pavimentazione, intervenne in via precauzionale dando incarico a di rimuovere la porzione di Controparte_3 pavimento rialzato, così eliminando una situazione di potenziale insidia. Le foto documentano che l'esito di tale operazione è stata la mancanza di piastrellatura in una porzione del pavimento più che visibile, per dimensioni, forma e colore, e il ripristino di un fondo solido con la creazione di un dislivello di pochi millimetri (lo spessore, appunto, delle piastrelle rimosse).
E' altresì dimostrato dalla documentazione versata in giudizio che l'amministratore si attivò al fine di ottenere preventivi per la messa in posa delle nuove piastrelle;
che, al fine di avviare i lavori di manutenzione in tempi rapidi, sulla base dei preventivi pervenuti, incaricò autonomamente la ditta CO LA”; che, tuttavia, nel corso dell'assemblea del 01.08.2019, come risulta dal verbale depositato in giudizio, venne deliberata la temporanea sospensione di questa iniziativa, allo scopo di far eseguire ulteriori preventivi, da redigere entro breve tempo, con la collaborazione dei condomini e Tes_3 CP_4
pagina 14 di 21 L'amministratore, a questo punto, si trovò nella necessità – proprio in esecuzione del mandato ricevuto non dal singolo, ma da tutti i condomini – di dare seguito alla delibera.
Pertanto, non è questione di stabilire se l'intervento fosse o meno urgente, poiché l'amministratore lo trattò come se lo fosse e fu l'assemblea a frapporre ostacolo.
Rispetto alla condotta successiva, ugualmente non si ritiene che il convenuto sia venuto meno ai propri obblighi.
Va ribadito che, secondo la giurisprudenza, “nel caso in cui l'amministratore […] abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del CP_6 quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al
Laddove invece i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell'amministratore non CP_6 posseggano il requisito dell'urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dall'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni” (C. Cass. Civ., n. 2807/2017).
A fronte della natura dell'intervento, non può imputarsi all'amministratore di non avere proseguito secondo la linea inizialmente assunta, rischiando di esporsi a responsabilità nei confronti dei condomini e di farsi carico del pagamento delle opere realizzate.
Si trattava, infatti, di una situazione che, come si dirà oltre, non poteva creare una oggettiva situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, se solo avessero utilizzato la normale accortezza nel percorrere quel tratto del pianerottolo, tantomeno un pericolo di danno imminente e irreparabile, dovendosi ritenere che l'amministratore avesse ritenuto di accelerare i tempi, procedendo per incarico diretto, proprio per rispetto degli anziani condomini particolarmente interessati dal disguido e in considerazione dell'entità non particolarmente rilevante dell'intervento.
Del resto, lo stesso attore, pur attivatosi al fine di individuare una impresa edile cui affidare i lavori, non ha ritenuto necessario intervenire personalmente, dopo la delibera del 1.8.2019, pur essendo legittimato a farlo ai sensi dell'art. 1110 c.c., con diritto al rimborso delle spese sostenute;
e neppure ha contestato la delibera assembleare con cui i lavori i sono stati sospesi, provvedendo a impugnarla.
Lo stato della pavimentazione, poi, era indubitabilmente visibile da parte di chiunque si trovasse ad attraversare quel tratto di pianerottolo, date le dimensioni dell'area su cui le piastrelle erano state asportate e l'immediata evidenza della disconnessione. Essa, comunque, era certamente nota all'attore, che l'aveva egli stesso segnalata, assumendo plurime iniziative con l'amministratore di condominio. Trattavasi, d'altra parte, per quanto riferito dall'attore medesimo, di un punto che era posto in prossimità dell'ingresso della sua abitazione e il cui stato, dunque, era quotidianamente apprezzato dall'attore, nell'entrare e uscire di casa.
pagina 15 di 21 Neppure, pertanto, può essere imputato all'amministratore di avere mancato di porre, in prossimità della (modesta) disconnessione nella pavimentazione, una segnalazione di pericolo, che invitasse i passanti a porre la dovuta attenzione: ammesso anche, infatti, che essa fosse dovuta, certamente la mancanza non ha avuto alcuna incidenza causale rispetto al sinistro, essendone l'attore già certamente edotto.
L'amministratore, peraltro, cercò di mediare fra le opposte istanze, considerato che già in data 20.08.2019 veniva affidata l'esecuzione dei lavori direttamente al condomino Tes_3
con l'impegno di eseguirli entro fine agosto o i primi di settembre (circostanza
[...] non contestata da parte attrice, che neppure ha contestato di essere stato di ciò avvisato direttamente dal sig. i lavori sono stati, in effetti, eseguiti nei primi giorni Tes_3 di settembre).
Deve concludersi che il convenuto ha agito conformemente alle disposizioni normative che disciplinano l'obbligo dell'amministratore di compiere i necessari atti conservativi delle parti comuni dell'edificio e, di conseguenza, nessuna omissione o inadempimento può essergli addebitato.
2.2.
Parte attrice, inoltre, ha inquadrato l'amministratore di condominio quale custode delle cose in comune, ha agito perché venisse accertata la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo l'espressa previsione della norma appena richiamata, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'applicazione di tale forma di responsabilità, speciale rispetto all'ordinaria prevista dall'art. 2043 c.c., si fonda sulla relazione diretta esistente fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno.
Essa presuppone, dunque, in primo luogo che si configuri un rapporto di custodia del preteso responsabile rispetto al bene in esame. Sul punto, va osservato in via generale che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, ai fini dell'art. 2051 c.c., una nozione ampia, non coincidente con quella contrattuale, per cui custode è colui che ha l'effettivo potere materiale sulla cosa (Cass., n. 11016/2011; SS.UU., 12019/1991).
In secondo luogo, è necessario – e sufficiente, secondo la previsione in esame – che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Trattandosi di fatto costitutivo della responsabilità allegata, l'onere della relativa prova incombe sul danneggiato. L'art. 2051 c.c., infatti, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto
pagina 16 di 21 come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. n. 15389/11 e Cass. n. 8005/10).
Sul punto assume rilievo il comportamento colposo del danneggiato. La Corte di cassazione, infatti, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha costantemente affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. Cass., n. 999/2014; sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
Inoltre, va precisato che la norma è stata ritenuta applicabile non solo alle cose suscettibili di produrre danni per loro natura, ma anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, rispetto a cui sussiste comunque il dovere di controllo e di custodia allorché il danno possa verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass., n. 4480/2001; n. 6616/2000).
Se, dunque, in via generale è necessario al danneggiato “dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. n. 2075/02, nonché Cass. n. 5910/11), qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e “richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione
...” (cfr. Cass. n. 6306/13).
In tal caso, inoltre, “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243). (…) Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (cfr. Cass. n. 2660/13 e Cass. n. 6306/13).
In applicazione di tali principi, in tema di insidia - la quale ricorre “in presenza di una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14.01.2000, n. 366) - si è
pagina 17 di 21 affermato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso;” (cfr. Cass. Ordinanza n. 21675/2023). Conseguentemente, “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. n. 12895/16).
Quanto al caso fortuito, esso indica l'evento che non poteva in alcun modo essere previsto o, se imprevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto (Cass., n. 25837/2017). Da ciò discende che l'esclusione della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige che si accerti non solo che quest'ultima abbia in effetti tenuto una condotta distratta, imprudente e negligente, ma anche che quella condotta non fosse ragionevolmente prevedibile, rientrando in tal caso pur sempre nel dovere del custode porre in essere le cautele necessarie ad evitare il danno (così anche Cass., n.13222/2016, secondo cui la mera disattenzione della vittima non integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c. in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa).
Il caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è infatti “comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., n. 27724/2018; n. 30775/2017).
La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi, ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (Cass., 11794/2022).
pagina 18 di 21 Tanto premesso, deve in primo luogo osservarsi che, se nell'ordinamento vigente l'amministratore di condominio “ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25251/2008), l'effettivo potere materiale sui beni comuni proprio dell'amministratore si conforma, necessariamente, alle previsioni sopra ricordate e può essere riconosciuto nei limiti in cui le stesse conferiscono all'amministratore il relativo potere di intervenire. Non vi è dovere di custodia, dunque, in capo all'amministratore, una volta che lo stesso abbia adeguatamente soddisfatto ai propri obblighi, secondo quanto sopra osservato.
In ogni caso, anche volendo ammettere l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto amministratore e l'area condominiale comune, deve ritenersi che sia stata la condotta dell'attore ad assumere connotati di irregolarità e di imprevedibilità, ai quali deve essere, in via assorbente, addebitato l'infortunio, con esclusione della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La caduta sarebbe avvenuta, secondo allegazioni attoree, a causa della disconnessione nel pavimento. Si è già evidenziato, tuttavia, che lo stato dei luoghi alla data del sinistro era sicuramente noto all'attore e, sicuramente, era entrato nella sua sfera di attenzione più e più volte, considerate le plurime iniziative attivamente assunte nei confronti del e considerate l'ampiezza dell'area interessata e la collocazione della zona di CP_6 pianerottolo rimasta senza piastrelle in prossimità dell'abitazione dell'attore. Non si comprende, dunque, perché il non sia passato a lato (dalle foto si evince CP_6
l'esistenza di spazio sufficiente), evitando ogni possibilità di inconveniente.
Va, poi considerato, che la mancanza delle piastrelle aveva determinato un dislivello di ridottissima entità, superabile con un livello di accortezza davvero minimo, anche considerata la conformazione geometrica della disconnessione, che consentiva agevole appoggio del passo – volendo proprio transitare sulla zona non piastrellata - nella zona interna, evitando del tutto il dislivello.
Deve, poi, aggiungersi, per completezza, sebbene si tratti di osservazioni non dirimenti, che parte attrice ha prodotto, quanto alla documentazione medica relativa al sinistro, unicamente un referto di visita traumatologica, effettuato presso Asl Novara – Presidi Ospedalieri riuniti, ma non è noto presso quale Ospedale, da cui risulta la frattura vertebrale. Non è stata prodotta la certificazione di intervento dell'ambulanza, che l'attore sostiene di avere chiamato, né l'intera cartella relativa all'accesso al Pronto Soccorso. Non è dato, pertanto, capire, alla luce degli scarni elementi forniti dall'attore e dell'esigua documentazione medica prodotta, la dinamica della caduta, se all'indietro o in avanti. In quest'ultimo caso, non sarebbe stato possibile verificare la presenza di ulteriori lesioni che di regola si accompagnano a una caduta così violenta da determinare una frattura somatica, quali segni di urto nei punti ove il corpo abbia impattato con il suolo (ginocchia,
pagina 19 di 21 anche, spalle, polsi). Nel primo caso, l'attore non avrebbe spiegato quale movimento lo abbia portato a cadere indietro, quando di regola l'inciampo determina proiezione del corpo in avanti.
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'assicuratore, inoltre, emerge che Pt_1
l'incidente sarebbe accaduto la sera del 6.9.2025, e non la mattina del 7, e, inoltre, che l'attore avrebbe tentato di alzarsi aggrappandosi alla maniglia della propria porta, che, tuttavia, si sarebbe aperta facendo nuovamente cadere a terra l'attore, circostanza dovuta unicamente all'inizia dell'attore che potrebbe avere avuto incidenza causale sulle lesioni, aggravando la situazione o, addirittura, determinandola.
Le domande attoree, pertanto, devono essere integralmente rigettate.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Parte attrice, pertanto, dovrà rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.500 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU per la chiamata del terzo (sul punto, si legga immediatamente infra).
Quanto alle spese della terza chiamata, va richiamato che “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo" (Cass., n. 2492/2016). Ancora recentemente , la Suprema Corte ha precisato: “In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (v. Cass., 18/04/2023, n. 10364; Cass., n. 26082/2021; Cass., n. 31889/2019)” (Cass., n. 31053/2024).
Poiché la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore non appare manifestamente infondata, alla luce della polizza prodotta in atti (e non avendo sostanzialmente inciso sull'attività difensiva svolta dal terzo chiamato il doppio titolo in base al quale essa è avvenuta, anche sulla base della polizza condominiale oltre che del professionista), l'attore dovrà rifondere le spese di lite anche alla compagnia assicuratrice, avendone provocato la chiamata in causa, spese che si liquidano, considerato pagina 20 di 21 lo svolgimento di difese adesive a quelle del convenuto in ordine al fatto del sinistro, in € 3.500 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 285/2021:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice a rifondere le spese del presente giudizio in favore di parte convenuta , liquidate in € 4.500 per compensi, oltre spese generali Controparte_1 forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU per la chiamata del terzo, nonché in favore della terza chiamata Controparte_2 liquidate in € 3.500 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 285/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA CAVALLARO, elettivamente domiciliato presso il medesimo
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LORENA FUSÈ, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VALTER ZANETTA e presso il suo studio elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 – 2051 - 2052 c.c.
***
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Voglia il Giudice del Tribunale di Novara, respinta ogni avversaria, istanza, azione ed eccezione
pagina 1 di 21 NEL MERITO: previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dal sig.
dichiarare la responsabilità del convenuto a) per non aver provveduto all' Parte_1 eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi.
Per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig.
fisici, economici, morali nella misura di € 51.506,20 o in quella maggiore o Parte_1 minore che verrà accertata in corso di causa.
Condannare, inoltre, il convenuto al saldo ed alle spese e competenze di giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti provvedere:
A) Nel merito: rigettare le pretese attoree poiché inammissibili, illegittime e/o infondate in fatto e diritto, per le ragioni indicate negli atti di causa;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la società (Partita IVA / C.F. Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere indenne e mallevare P.IVA_1 il convenuto (in relazione alla polizza Globale Fabbricati n. 2016-80-2240122 e/o a quella RC professionale n. 153-03-12594), per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto ad esborsare, a qualsiasi titolo, nella presente causa, anche per le proprie spese legali;
senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interpello e testimoni sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:
1) “a metà dell'anno 2019, il condomino, sig. avvisava il geom. Controparte_3 CP_1 che nel pianerottolo di ingresso della scala A del condominio “Sottoronco”, si era sollevata qualche piastrella della pavimentazione nell'area comune”.
Teste: sig res in Varallo Pombia Controparte_3
2) ”il geom. si recava immediatamente a visionare il pianerottolo con l'Arch. CP_1 [...]
e alla presenza dei Sigg.ri e il sig. capo Tes_1 Persona_1 Controparte_3 fabbricato”;
Teste: arch. res. In Varallo Pombia.; res. in Varallo Testimone_1 Controparte_3
Pombia;
3) ”le parti presenti all'incontro di cui al punto precedente decidevano la rimozione della porzione di pavimento alzato che veniva subito eseguita dal sig. ; Controparte_3
pagina 2 di 21 Teste: arch. res. in Varallo Pombia.; res. in Varallo Testimone_1 Controparte_3
Pombia;
4) “il geom. si attivava immediatamente (nei mesi di maggio e giungo 2019) per Controparte_1 richiedere dei preventivi per la riparazione totale del pavimento;
in particolare, all'impresa edile Franco LA e alla ditta LI LO (cfr docc. 5 e 6),
Testi: sig. LI LO in Varallo Pombia;
Sig. Franco LA c/o Impresa Edile LA in Varallo Pombia;
Sig. Controparte_3
5) Vero che nel mese di maggio 2019 il sig. richiedeva preventivo alla Nuova Edil Uno Pt_1 srls” (cfr doc. 4);
Teste: legale rappr, sig c/o Nuova Edil Uno srls in Varallo Pombia e arch Testimone_2
. Testimone_1
6) ”nei mesi di maggio e giugno 2019, il geom. , si recava più di una volta a Controparte_1 visionare il pianerottolo per valutare i lavori da eseguire unitamente al sig. Controparte_3
e poi si confrontava sia con quest'ultimo che con il sullo stato della Parte_1 pavimentazione
e sulle opere da effettuare”;
Teste: sig. res. in Varallo Pombia;
Controparte_3
7) ”il geom. in data 20.07.2019 comunicava ai sigg. che Controparte_1 Parte_2 aveva conferito l'incarico per lo svolgimento dei lavori alla impresa edile Franco LA, con il quale il aveva rapporti diretti e scelse, con il sig il colore delle piastrelle per il Pt_1 Parte_2 pavimento”;
Teste: sig. res. in Varallo Pombia, sig. Franco LA in Varallo Controparte_3
Pombia.
8) ”all'assemblea del Condominio “Sottoronco” del 01.08.2019, i condomini contestavano il costo del lavoro di pavimentazione proposto;
9) “I condomini, durante l'assemblea sopradetta, ritenevano che il suddetto lavoro potesse essere posticipato e richiedevano nuovi preventivi ad altre ditte e per quest'ultima richiesta si assumevano l'onere i sig. e ” (vedi doc. 01.08.2019); Tes_3 CP_4
Testi: sig. res. in Varallo Pombia;
sig. residente in [...]
Pombia; sig. , res. in Varallo Pombia;
CP_4
10) ”il 20.08.2019 veniva affidato l'incarico di svolgere i lavori al condomino, sig. Tes_3
ad un costo di € 1.350,00, da eseguirsi nel periodo di fine agosto – primi di settembre
[...]
2019”;
pagina 3 di 21 Testi: sig. res. in Varallo Pombia;
sig. residente in [...]
Pombia; sig. , res. in Varallo Pombia;
CP_4
11) Vero che il verbale dell'assemblea del 01.08.2019 che il Geom consegnò in data CP_1
10.08.2019 ai comdomini non presenti (al sig è quello che si rammostra sia scritto a Pt_1 mano che trascritto? (doc. 26)
Testi: Sig e sig Tes_3 Controparte_3
12) ”il sig. avvisava il sig. che i lavori sarebbero iniziati a fine agosto – Tes_3 Pt_1 inizio settembre 2019 e furono eseguiti in data 09.09.2019”;
Teste: sig. residente in [...]; Tes_3
13) ”il dislivello tra il piano piastrella e il massetto sottostante nel pianerottolo era di circa 1 cm e così è rimasto fino all'esecuzione dei lavori”;
14) “in data 06.09.2019, davanti alla porta di ingresso dell'abitazione del sig era Pt_1 presente uno zerbino, come da fotografia che si rammostra? (cfr. docc. 1 e 2);
15) “all'ingresso del portone principale della scala del Condominio che conduce all'abitazione del sig è presente, e così anche nel mese di settembre 2019, uno zerbino con un dislivello di Pt_1 circa 1,5 cm come da fotografia che si rammostra (cfr. doc. 3).
Testi: sig. res. in Varallo Pombia;
sig. residente in [...]
Pombia; arch. res. in Varallo Pombia;
res. Varallo Pombia. Testimone_1 CP_5
In ogni caso, si contesta, la richiesta di CTU avanzata da controparte avente carattere esplorativo in quanto volta a far entrare nel processo nuovi fatti che l'attore avrebbe dovuto dedurre e provare e, in subordine, in caso di ammissione di CTU ci si riserva la nomina di un consulente di parte.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre 15%, cpa e iva se dovuta, da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario”
Conclusioni della terza chiamata in causa (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico presso l'adito Tribunale,
Nel merito: respingere ogni domanda avanzata nei confronti della Controparte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto
[...]
In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente una responsabilità in capo all'amministratore del condominio (geom. ) e qualora Controparte_1 riconosciuta l'operatività della polizza n. 153-03-12594 (polizza professionale) ovvero la polizza Globale (n.2016-80-2240122), limitare l'impegno economico della Parte_3 [...]
a quanto debitamente provato e documentato, nei limiti delle condizioni contrattuali CP_2
pagina 4 di 21 di cui alla polizza stessa con esclusione del vincolo di solidarietà e con applicazione delle franchigie e/o scoperti previsti, rigettando ogni ulteriore domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto
Richiamata e ribadita l'opposizione all'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte da parte attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art.183 comma VI n.3 c.p.c. del 20/12/2022
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, depositato telematicamente in data 2.2.2021, ha convenuto in giudizio , amministratore Parte_1 Controparte_1 del di cui l'attore è condomino e nel quale si trova la sua Controparte_6 abitazione, per vedersi risarcire dei danni subiti in seguito a una caduta avvenuta, secondo prospettazione, nelle parti comuni dell'edificio condominiale.
L'attore ha esposto: - che nel 2019, in prossimità dell'ingresso della sua unità abitativa, alcune piastrelle della pavimentazione del pianerottolo comune, su cui si affaccia la sua abitazione, si stavano staccando, risultando poco stabili, in particolare in prossimità dell'ingresso dell'abitazione; - di aver avvisato l'amministratore , chiedendo un CP_1 rapido intervento di sistemazione;
- che, nel mese di aprile, le piastrelle staccate venivano rimosse da un operaio appositamente incaricato dall'amministratore e lasciate sul posto accatastate in un angolo, in prossimità dell'ingresso dell'appartamento dell'attore; - che, tuttavia, l'intervento non era risolutivo, in quanto aveva creato un gradino che, di fatto, rendeva meno regolare il piano di appoggio e ancor più pericoloso il passaggio.
L'attore ha dedotto di essersi fatto carico, a fronte del mancato intervento dell'amministratore di condominio, pur notiziato e sollecitato in ordine alla necessità di mettere in sicurezza il pianerottolo, di reperire egli stesso una ditta che potesse eseguire i lavori e di averla segnalata all'odierno convenuto, senza ottenere alcun riscontro;
di essere successivamente inciampato, in data 07.09.2019, sul tratto di pavimento danneggiato, cadendo rovinosamente a terra;
che, infine, nelle ore immediatamente successive la pavimentazione veniva riparata.
Tanto dedotto in punto di fatto, parte attrice ha evidenziato che, in forza del contratto di mandato sotteso all'incarico ricevuto, l'amministratore di condominio, soggetto altamente qualificato, ha il compito di provvedere alla gestione delle cose comuni e alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini. Ne consegue che egli è personalmente responsabile nei confronti dei condomini - anche per colpa lieve, presumendosi il mandato oneroso - per i danni a questi cagionati dalla sua condotta negligente, dal cattivo uso dei poteri che gli sono conferiti e, in generale, da qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi legali o regolamentari. pagina 5 di 21 Ha, poi, richiamato la responsabilità aquiliana che deriva all'amministratore, e quindi al per il fatto illecito di questo, nei limiti dell'art. 2049 c.c., per l'omessa CP_6 riparazione delle parti comuni dell'edificio, richiamando la configurabilità di una responsabilità per custodia rispetto ai beni condominiali, per l'ipotesi in cui da essi siano derivati danni ai condomini o a terzi.
Parte attrice, dunque, ritiene l'amministratore responsabile dei danni derivatigli dall'incidente occorso il 07.09.2019, per non essere egli intervenuto tempestivamente al fine di mettere in sicurezza la pavimentazione del pianerottolo, nonostante i ripetuti solleciti rivoltigli, anche a seguito della rimozione delle piastrelle, intervenendo solo subito dopo che l'incidente si era ormai verificato.
In ordine ai danni subiti, l'attore allega di essere stato trasportato al pronto soccorso immediatamente dopo l'incidente, come risulta dal verbale versato in atti, da cui si evince altresì la prescrizione al paziente di: 15 giorni di riposo assoluto a letto;
35 giorni di utilizzo di busto;
terapia per il dolore;
esami di controllo. La difesa, inoltre, ha prodotto altra documentazione medica in base alla quale, utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano, ha chiesto quale risarcimento la somma di € 51.506,20, di cui 40.724,00 a titolo di danno biologico permanente al 17%; di € 1.470,00 a titolo di danno biologico temporaneo assoluto per 15 giorni;
di € 5.880,00 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 75%; di € 735,00 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25%; di € 492,20 per le spese mediche sostenute e risultanti dalla documentazione prodotte.
Si è costituito, con comparsa tempestivamente depositata il 06.05.2021, il convenuto
, contestando integralmente le pretese attoree. Controparte_1
Il convenuto ha esposto: - di essere stato avvisato in ordine allo stato di rovina del pianerottolo di ingresso della scala “A” del “Sottoronco” solo a metà dell'anno CP_6
2019 e, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, di avere immediatamente effettuato un sopralluogo, insieme al proprio consulente arch. alla Testimone_1 presenza dei signori e e del capo fabbricato , Pt_1 Parte_2 Controparte_3 all'esito del quale i presenti decidevano, in via precauzionale, di rimuovere la porzione di pavimento alzato, intervento prontamente eseguito dal capo fabbricato;
- di essersi interessato, nei mesi successivi, alla riparazione del pavimento, recependo il preventivo predisposto dalla ditta “Nuova Edil Uno srls”, proposta dall'odierno attore, e chiedendone degli altri a diverse imprese edili, di cui ha versato copia in giudizio;
- di essersi più volte recato, insieme a , fra maggio e giugno 2019, presso il condominio, Controparte_3 al fine di verificare la quantità dei lavori da eseguire, confrontandosi altresì con l'attore; - di avere dato incarico alla ditta CO LA”, impresa di fiducia del condominio, di eseguire i lavori, pur non sussistendo una necessità di spesa urgente e indifferibile, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dall'attore con l'accordo di concludere i lavori entro la fine di luglio o l'inizio di agosto;
- di avere comunicato personalmente tale pagina 6 di 21 iniziativa in data 20.07.2019, presso il condominio, all'attore e alla di lui coniuge i quali partecipavano addirittura alla scelta del colore delle piastrelle, avvenuta Parte_2 presso la ditta rivenditrice dei materiali edili TPE di Pombia;
- che, tuttavia, nel corso dell'assemblea del 01.08.2019, i condomini contestavano l'avvio dei lavori eccependo, da un lato, l'insussistenza dei caratteri di indifferibilità ed urgenza e, dunque, l'avvio di lavori di straordinaria manutenzione senza delibera assembleare, e, dall'altro, l'eccessiva onerosità del corrispettivo domandato dall'impresa; - che in tale occasione l'assemblea deliberava la sospensione dell'inizio dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa
CO LA” ed incaricava i condomini e di individuare Tes_3 CP_4 una nuova impresa a cui conferire l'espletamento dei lavori, in base al preventivo più conveniente;
- di avere dato esecuzione alla delibera, per non incorrere in responsabilità verso il - che, in data 20.08.2019, i lavori venivano affidati direttamente al CP_6 condomino che provvedeva personalmente a darne notizia al al Tes_3 Pt_1 costo di € 1.350,00 (a consuntivo, poi, €1.360,00), con l'impegno di portarli a conclusione entro la fine di agosto o l'inizio di settembre;
- che, tuttavia, il 09.09.2019, giorno in cui venivano avviati i lavori, la figlia dell'odierno attore informava il convenuto che il padre, il giorno 06.09.2019, era inciampato presso il pianerottolo.
L'amministratore ha allegato di aver trasmesso alla di Novara Controparte_2 la lettera raccomandata di richiesta danni ricevuta il 23.09.2019 e di aver avuto notizia, il 03.03.2020, del riscontro negativo all'istanza risarcitoria, per la mancanza di responsabilità in capo al Condominio.
In punto di diritto, premessa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la difesa del convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda, allegando che quest'ultimo si è fin dall'inizio interessato alla problematica, adempiendo con diligenza il suo mandato nel rispetto della disciplina vigente.
L'art. 1135, comma 4 c.c., infatti, in materia di lavori straordinari, stabilisce la competenza generale dell'assemblea e riconosce all'amministratore il potere di intervenire autonomamente solo per ordinare lavori che rivestano il carattere dell'urgenza, sussistente esclusivamente nei casi in cui la loro realizzazione sia volta ad evitare un danno imminente ed irreparabile per il e per i singoli condomini, ovvero per i CP_6 terzi. Diversamente operando, l'amministratore incorrerebbe in responsabilità nei confronti del condominio e, inoltre, sarebbe tenuto a farsi carico del pagamento delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice.
Nel caso di specie, la riparazione della pavimentazione del pianerottolo non poteva considerarsi un'opera manutentiva urgente, dal momento che il suo danneggiamento era già noto ai condomini e un danno già noto ai condomini non può essere considerato urgente, a meno che lo stesso non degeneri pagina 7 di 21 Del resto, lo stesso contegno adottato da secondo parte convenuta, Parte_1 dimostra che non sussistessero i requisiti dell'urgenza e del pericolo immediato. L'attore, infatti, non è intervenuto personalmente per riparare la pavimentazione danneggiata, anche se – ove si fosse effettivamente trattato di spesa urgente, ne avrebbe avuto diritto ai sensi dell'art. 1134 c.c. - e non ha impugnato tempestivamente la delibera del 01.08.2019, con cui l'assemblea aveva deciso di far realizzare altri preventivi per i lavori.
Alla luce di ciò, parte convenuta ha contestato di poter essere tenuto responsabile ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 2043 c.c.
Quanto alla responsabilità addebitata ai sensi dell'art. 2051 c.c., il solo fatto che l'attore sia caduto non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento, parendo più probabile che la caduta sia esclusivamente riconducibile al comportamento del
Nel caso di specie, infatti, il è inciampato, in orario diurno, e quindi con Pt_1 Pt_1 buona visibilità, in un punto del pianerottolo di accesso alle scale del ove, CP_6 necessariamente, transitavano tutti i condomini, pur conoscendo perfettamente lo stato dei luoghi.
Richiamandosi anche alle riproduzioni fotografiche versate in giudizio, il convenuto ha evidenziato come la differenza tra il piano della piastrella ed il massetto sottostante fosse di circa 1 cm, pertanto, non poteva essere considerata un'insidia in sé, specialmente considerato che tale spessore è, ancora oggi, l'altezza esistente tra la piastrellatura finita e la pavimentazione di ingresso del e che all'interno dello stabile condominiale Pt_1 esistono dislivelli ben superiori a questo.
Il convenuto ha, infine, rilevato che dalla narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio non è possibile comprendere con quali modalità l'attore sarebbe rovinosamente caduto, come dallo stesso allegato, procurandosi le lesioni lamentate, né il nesso tra tale avvenimento e lo stato dei luoghi;
che, sia nel referto radiografico del 24.01.2020 sia nella perizia medico-legale di parte non viene indicato quando e come il signor Pt_1 avrebbe riportato la frattura somatica cui in tali documenti si fa riferimento, né la sua prognosi medica;
che, di conseguenza, sarebbe attestato dalla documentazione medica prodotta unicamente che l'attore, in prossimità cronologica col sinistro, ha accusato dolore lombare, mentre rimarrebbe tutta da accertare la compatibilità delle più gravi lesioni dedotte con l'incidente allegato da parte attrice.
Infine, parte convenuta ha contestato integralmente la quantificazione del danno, evidenziando, in particolare, che le spese mediche documentate da parte attrice non sono accompagnate da prescrizioni e che le ricevute del Centro Novasantis, relative a prestazioni non ben specificate, sono prive di riferibilità al Pt_1
In ogni caso, il convenuto ha proposto, per l'ipotesi in cui dovesse essere accertata la propria responsabilità per i fatti per cui è causa, domanda di manleva nei confronti della società quale assicuratrice sia dello stabile condominiale sia Controparte_2
pagina 8 di 21 della sua responsabilità professionalità, che ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa.
Autorizzata la chiamata, con comparsa depositata il 15.09.2021 si è costituita
[...]
nella duplice verste di compagnia assicuratrice della RC Controparte_2 professionale del convenuto e della RC del all'epoca dei fatti di Controparte_6 cui si discute.
La compagnia assicuratrice si è richiamata, quanto allo svolgimento dei fatti oggetto del contendere, a quanto riportato dal EO . CP_1
Ha evidenziato che in questo giudizio si discute di un sinistro che sarebbe occorso, stando alla prospettazione attorea, in data 07.09.2019, mentre nelle richieste risarcitorie, prodotte in atti, così come nell'intervista fatta a dall'accertatore della società Parte_1 assicuratrice, si faceva riferimento ad un incidente avvenuto il 06.09.2019.
Nel corso di detta intervista, inoltre, l'odierno attore aveva rilasciato e sottoscritto una dichiarazione, versata in giudizio, in cui dava atto della sua conoscenza dello stato dei luoghi e, secondo la terza chiamata, tanto basta a ritenere insussistente il nesso di causalità tra la sconnessione della pavimentazione e la sua caduta. E' principio giurisprudenziale pacifico, infatti, che la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. è esclusa nei casi in cui l'evento è imputabile a caso fortuito, che ricorre anche nei casi in cui la condotta della vittima sia tale da far recedere la cosa in custodia a mera occasione della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo.
La condizione di procedibilità, data dal previo esperimento della mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, è stata integrata, in seguito ad assegnazione del termine di cui all'art. 5 del suddetto decreto legislativo, mediante produzione del relativo verbale, negativo, redatto in data 16.2.2022.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., parte attrice, su invito del giudice rivolto all'udienza del 12.10.2021, ha chiarito – sia a verbale dell'udienza, sia nella prima memoria
- il titolo dell'azione proposta nei confronti del convenuto, dichiarando di avere chiamato in causa personalmente l'amministratore, intendendo far valere la sua responsabilità diretta e personale, di natura professionale. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore ha fatto nuovamente richiamo sia all'art. 1710 c.c. e all'obbligo dell'amministratore di provvedere ad una corretta manutenzione alle parti comuni dell'edificio, rientrando fra le attribuzioni normativamente proprie di tale figura quella di
“compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio”, sia alla qualità di custode dei beni condominiali che sarebbe da attribuirsi all'amministratore e alla correlata responsabilità dallo stesso assunta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 9 di 21 Parte convenuta, con la memoria depositata ex art. 183, co. 6 n.1 c.p.c., oltre a richiamarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione, ha evidenziato la ritenuta contraddizione fra le precisazioni rese da parte attrice, che ha dichiarato in udienza di avere evocato in giudizio il EO quale amministratore del CP_1 [...]
e la richiesta di condanna, nelle conclusioni, non del ma di CP_6 CP_6
personalmente, asseritamente responsabile per non aver fatto svolgere i Controparte_1 lavori necessari nello stabile.
Inoltre, secondo il convenuto il condomino avrebbe agito non in forza del Pt_1 rapporto contrattuale intercorrente con il EO , ma, al pari dei terzi, sulla CP_1 base degli artt. 2051 o 2043 c.c., quale soggetto danneggiato dalla mancata manutenzione di una parte condominiale.
La parte ha evidenziato che la scarsa chiarezza circa il titolo azionato in giudizio ha reso difficile al convenuto inquadrare la sua posizione rispetto alla domanda attorea e, di conseguenza, ha reso necessario la chiamata in causa dell'assicurazione sia del sia sua personale, siccome costretto, con i pochi elementi a disposizione, a CP_6 tutelare sé e il CP_6
Infine, parte convenuta ha prodotto gli attestati di partecipazione del EO a CP_1 corsi di formazione e aggiornamento quale amministratore.
La terza chiamata, con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., tenuto conto della precisazione fornita dall'attore sul titolo dell'azione intrapresa, ha evidenziato che la polizza richiamata dal convenuto, quale rischio assicurato in tema di RC verso terzi, tiene indenne l'assicurato “delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel modulo di polizza 5160 RGC, svolta nei termini previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa” e la sua validità è subordinata al possesso da parte dell'assicurato dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività professionale. Ne consegue che il convenuto dovrà preliminarmente dimostrare il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'attività di amministratore di condominio e, pertanto, in assenza delle medesime, non si potrà ritenere operativa alcuna garanzia prestata con le richiamate polizze.
Con la memoria depositata ai sensi del n. 2 dell'art. 183, co. 6 c.p.c., parte convenuta ha evidenziato la nuova modifica della propria posizione giuridica e delle proprie conclusioni da parte dell'attore, per avere lo stesso domandato, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la condanna solidale del e del EO Controparte_6
personalmente, e ha, pertanto, chiesto anzitutto valutarsi l'ammissibilità della CP_1 domanda di condanna e, date la genericità della vocatio in ius e la tardività della domanda avversa, la legittimazione passiva del soggetto convenuto.
pagina 10 di 21 La causa è stata ritenuta sufficientemente istruita sulla base degli atti e della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 17.09.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come risulta in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
***
1.
Occorre chiarire, in via preliminare, il contenuto delle domande proposte da parte attrice e il soggetto nei confronti del quale esse sono dirette.
Deve darsi atto che la posizione di parte attrice, già inizialmente non del tutto chiara, è divenuta ulteriormente meno lineare nel corso del giudizio.
Vi è, infatti, che, con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., parte attrice, modificando le proprie conclusioni, ha chiesto esplicitamente l'accertamento della responsabilità del in persona dell'amministratore, in aggiunta a quella CP_6 personale di quest'ultimo, con domanda di condanna in solido (“NEL MERITO: previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dal sig. dichiarare la Parte_1 responsabilità del codice fiscale e partita I.V.A. in Controparte_6 P.IVA_3 personale dell'Amministratore , nato a [...], in data [...], codice Controparte_7 fiscale , nonché lo stesso , nato a Novara, in [...] C.F._2 Controparte_7
24.11.1962, codice fiscale , personalmente, in solido tra loro …”). C.F._2
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha nuovamente riproposto le proprie domande nella formulazione di cui all'atto di citazione, per poi richiamare, nelle memorie conclusionali, quelle, diverse, contenute nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Ciò posto, non vi è dubbio che, con l'atto introduttivo del giudizio, l'attore abbia inteso rivolgere le proprie domande esclusivamente nei confronti dell'amministratore, azionando la responsabilità che sullo stesso grava in relazione agli obblighi assunti quale amministratore del . Controparte_6
L'attore ha chiaramente esplicitato a verbale dell'udienza del 12.10.2021 di aver chiamato in causa l'amministratore “personalmente” – ossia, la persona fisica, chiamata a rispondere con il patrimonio ad essa facente capo - per una responsabilità “diretta e personale” dello stesso, di natura professionale: dunque non il in persona dell'amministratore. CP_6
D'altra parte ciò che poteva ingenerare dubbio, nell'atto di citazione, era unicamente il riferimento ad alcuni precedenti giurisprudenziali, contenuti nella narrativa, che concludevano per la sussistenza di una responsabilità solidale di amministratore e condominio. E', peraltro, conseguente con l'impostazione dell'atto che l'attore pagina 11 di 21 menzionasse detti precedenti al solo scopo di significare che alla responsabilità del condominio per eventuali danni causati da difetto di manutenzione delle parti comuni si affianca quella dell'amministratore e, dunque, di avallare la scelta di avere diretto le proprie domande nei confronti del geom. personalmente. CP_1
Anche la dicitura, non del tutto felice, della evocatio in ius – indirizzata al “quale CP_1 amministratore del ”: ma non, si rileva, al “ Controparte_6 CP_6
in persona dell'amministratore ” – era chiarita dalla precisazione
[...] CP_1
“personalmente” e, soprattutto, dalla formulazione delle conclusioni, in cui si chiedeva
“dichiararsi la responsabilità del convenuto” e, conseguentemente, “condannarsi il convenuto” (evidenziazioni di chi scrive), con evidente riferimento al solo amministratore.
La richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, all'udienza del 12.10.2021, atteneva, semmai, all'individuazione del titolo di responsabilità addebitato al convenuto, avendo nell'atto introduttivo l'attore richiamato due profili – l'inadempimento contrattuale nei confronti del e la violazione degli obblighi di custodia ai sensi dell'art. 2051 CP_6
c.c. – sovrapponendoli, talvolta, nella narrativa.
Sebbene, al riguardo, parte attrice non abbia dato puntuale risposta, e pur rilevando che nelle conclusioni parrebbe essere stata richiamata la sola responsabilità del custode, si ritiene di dover valorizzare il richiamo alla duplice fattispecie normativa di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, contenuto nella narrativa degli atti e di dover, pertanto, ritenere che l'attore li abbia fatti valere entrambi. L'ammissibilità del cumulo di titoli di responsabilità, d'altra parte, è riconosciuta pacificamente dalla giurisprudenza e, così, il concorso nelle rispettive azioni.
Va ritenuto, invece, che unico soggetto legittimamente convenuto sia l'amministratore personalmente.
Alla parte attrice non è consentito, infatti, introdurre nuove domande con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c., potendo la stessa al più precisare quelle già introdotte nell'atto di citazione. E' tardiva, e perciò inammissibile, dunque, la modifica delle conclusioni con cui è stato chiesto l'accertamento della responsabilità del in aggiunta rispetto a quella del EO , e se ne è Controparte_6 CP_1 chiesta la condanna in solido con quest'ultimo.
Come detto, peraltro, il neppure è mai stato ritualmente evocato in giudizio, CP_6 né è mai intervenuto. Nella propria comparsa, infatti, il geom. , sia pure CP_1 riproponendo la dicitura di cui all'atto di citazione - verosimilmente per prudenza difensiva, protestando scarsa chiarezza negli atti di controparte - si è però chiaramente costituito solo in proprio (“personalmente”) senza mai spendere il nome del Condominio, dichiarando di costituirsi in nome e per conto dello stesso.
pagina 12 di 21 A ciò si aggiunga che l'attore ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, con ciò riducendo, com'era in suo potere, la domanda indebitamente ampliata;
e che è del tutto irrituale la nuova modifica effettuata con la comparsa conclusionale e le memorie di replica, a questo punto ulteriormente tardiva e non più consentita.
Da ciò consegue che nel presente giudizio unica parte convenuta, nei confronti della quale si è regolarmente instaurato il contraddittorio, è il EO . Controparte_1
2.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1.
Come si è già sopra anticipato, la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del convenuto si fonda sia sulla responsabilità da inadempimento contrattuale sia su quella per danni derivanti da cosa in custodia
Evocando la responsabilità per inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., parte attrice ha dedotto che non avrebbe adempiuto le obbligazioni su di Controparte_1 lui gravanti per effetto del contratto di mandato con perizia, prudenza e diligenza. In particolare, il convenuto non si sarebbe prontamente e adeguatamente attivato allo scopo di riparare e mettere in sicurezza la pavimentazione danneggiata, trascurando così la situazione di pericolo venutasi a creare in prossimità dell'unità abitativa di Parte_1
[...]
Il rapporto tra l'amministratore di condominio ed i condomini è ricondotto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, al contratto di mandato (artt. 1710 c.c. e ss.).
Tale rapporto di mandato, tenuto conto delle peculiarità proprie del condominio, si deve svolgere nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea riconoscano maggiori poteri all'amministratore.
Questi, infatti, “non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e dall'art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore” (cfr. Cass. sent. n. 14197/2011; Cass. sent. n. 18084/2014 e Cass. sent. n. 454/2017).
Ed invero, nel condominio anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali necessitano di un'esplicita approvazione assembleare la quale è espressamente richiesta dall'art. 1135, n. 2 c.c., indistintamente, per tutte “le spese occorrenti durante l'anno” e non solo per le spese di straordinaria manutenzione a cui si pagina 13 di 21 riferisce l'art. 1135, n. 4 c.c. (cfr. per tali principi Cass. n. 14197/11, n. 18084/14 e n. 4831/94).
L'amministratore di condominio può autonomamente ordinare le opere di manutenzione straordinaria, in deroga alla ordinaria procedura che richiede la delibera dell'assemblea condominiale, esclusivamente laddove rivestano il carattere dell'urgenza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è integrato solo per gli interventi tesi a rimediare a una situazione di pericolo e ad evitare un danno imminente ed irreparabile per il CP_6 ed i singoli condomini (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza del 16.11.2017, n. 27235).
Ne consegue che in assenza di una deliberazione dell'assemblea, e salvo il caso di urgenza, l'amministratore non potrebbe esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute in quanto il credito dell'amministratore non potrebbe considerarsi né liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (ex ceteris Cass. 27/06/2011 n. 14197). Di più, una responsabilità autonoma e personale, anche risarcitoria, potrebbe derivare proprio da iniziative assunte senza il preventivo vaglio assembleare, là dove richiesto.
Non è, pertanto, condivisibile la difesa dell'attore, là dove minimizza l'intervento, per evidenziare che esso sia stato infine compiuto dopo mesi, sebbene si trattasse di risistemare poche piastrelle, e là dove lamenta scarsa sensibilità umana da parte dell'amministratore. Quest'ultimo, infatti, in linea di principio può attivarsi con interventi onerosi solo su delibera assembleare, potendone fare a meno solo in caso di urgenza, e risponde in primo luogo all'assemblea, oltre che ai condomini singolarmente considerati.
Nel caso di specie, è pacifico, perché non contestato dalle parti, che l'amministratore, dopo essere stato messo al corrente del danneggiamento della pavimentazione, intervenne in via precauzionale dando incarico a di rimuovere la porzione di Controparte_3 pavimento rialzato, così eliminando una situazione di potenziale insidia. Le foto documentano che l'esito di tale operazione è stata la mancanza di piastrellatura in una porzione del pavimento più che visibile, per dimensioni, forma e colore, e il ripristino di un fondo solido con la creazione di un dislivello di pochi millimetri (lo spessore, appunto, delle piastrelle rimosse).
E' altresì dimostrato dalla documentazione versata in giudizio che l'amministratore si attivò al fine di ottenere preventivi per la messa in posa delle nuove piastrelle;
che, al fine di avviare i lavori di manutenzione in tempi rapidi, sulla base dei preventivi pervenuti, incaricò autonomamente la ditta CO LA”; che, tuttavia, nel corso dell'assemblea del 01.08.2019, come risulta dal verbale depositato in giudizio, venne deliberata la temporanea sospensione di questa iniziativa, allo scopo di far eseguire ulteriori preventivi, da redigere entro breve tempo, con la collaborazione dei condomini e Tes_3 CP_4
pagina 14 di 21 L'amministratore, a questo punto, si trovò nella necessità – proprio in esecuzione del mandato ricevuto non dal singolo, ma da tutti i condomini – di dare seguito alla delibera.
Pertanto, non è questione di stabilire se l'intervento fosse o meno urgente, poiché l'amministratore lo trattò come se lo fosse e fu l'assemblea a frapporre ostacolo.
Rispetto alla condotta successiva, ugualmente non si ritiene che il convenuto sia venuto meno ai propri obblighi.
Va ribadito che, secondo la giurisprudenza, “nel caso in cui l'amministratore […] abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del CP_6 quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al
Laddove invece i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell'amministratore non CP_6 posseggano il requisito dell'urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dall'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni” (C. Cass. Civ., n. 2807/2017).
A fronte della natura dell'intervento, non può imputarsi all'amministratore di non avere proseguito secondo la linea inizialmente assunta, rischiando di esporsi a responsabilità nei confronti dei condomini e di farsi carico del pagamento delle opere realizzate.
Si trattava, infatti, di una situazione che, come si dirà oltre, non poteva creare una oggettiva situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, se solo avessero utilizzato la normale accortezza nel percorrere quel tratto del pianerottolo, tantomeno un pericolo di danno imminente e irreparabile, dovendosi ritenere che l'amministratore avesse ritenuto di accelerare i tempi, procedendo per incarico diretto, proprio per rispetto degli anziani condomini particolarmente interessati dal disguido e in considerazione dell'entità non particolarmente rilevante dell'intervento.
Del resto, lo stesso attore, pur attivatosi al fine di individuare una impresa edile cui affidare i lavori, non ha ritenuto necessario intervenire personalmente, dopo la delibera del 1.8.2019, pur essendo legittimato a farlo ai sensi dell'art. 1110 c.c., con diritto al rimborso delle spese sostenute;
e neppure ha contestato la delibera assembleare con cui i lavori i sono stati sospesi, provvedendo a impugnarla.
Lo stato della pavimentazione, poi, era indubitabilmente visibile da parte di chiunque si trovasse ad attraversare quel tratto di pianerottolo, date le dimensioni dell'area su cui le piastrelle erano state asportate e l'immediata evidenza della disconnessione. Essa, comunque, era certamente nota all'attore, che l'aveva egli stesso segnalata, assumendo plurime iniziative con l'amministratore di condominio. Trattavasi, d'altra parte, per quanto riferito dall'attore medesimo, di un punto che era posto in prossimità dell'ingresso della sua abitazione e il cui stato, dunque, era quotidianamente apprezzato dall'attore, nell'entrare e uscire di casa.
pagina 15 di 21 Neppure, pertanto, può essere imputato all'amministratore di avere mancato di porre, in prossimità della (modesta) disconnessione nella pavimentazione, una segnalazione di pericolo, che invitasse i passanti a porre la dovuta attenzione: ammesso anche, infatti, che essa fosse dovuta, certamente la mancanza non ha avuto alcuna incidenza causale rispetto al sinistro, essendone l'attore già certamente edotto.
L'amministratore, peraltro, cercò di mediare fra le opposte istanze, considerato che già in data 20.08.2019 veniva affidata l'esecuzione dei lavori direttamente al condomino Tes_3
con l'impegno di eseguirli entro fine agosto o i primi di settembre (circostanza
[...] non contestata da parte attrice, che neppure ha contestato di essere stato di ciò avvisato direttamente dal sig. i lavori sono stati, in effetti, eseguiti nei primi giorni Tes_3 di settembre).
Deve concludersi che il convenuto ha agito conformemente alle disposizioni normative che disciplinano l'obbligo dell'amministratore di compiere i necessari atti conservativi delle parti comuni dell'edificio e, di conseguenza, nessuna omissione o inadempimento può essergli addebitato.
2.2.
Parte attrice, inoltre, ha inquadrato l'amministratore di condominio quale custode delle cose in comune, ha agito perché venisse accertata la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo l'espressa previsione della norma appena richiamata, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'applicazione di tale forma di responsabilità, speciale rispetto all'ordinaria prevista dall'art. 2043 c.c., si fonda sulla relazione diretta esistente fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno.
Essa presuppone, dunque, in primo luogo che si configuri un rapporto di custodia del preteso responsabile rispetto al bene in esame. Sul punto, va osservato in via generale che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, ai fini dell'art. 2051 c.c., una nozione ampia, non coincidente con quella contrattuale, per cui custode è colui che ha l'effettivo potere materiale sulla cosa (Cass., n. 11016/2011; SS.UU., 12019/1991).
In secondo luogo, è necessario – e sufficiente, secondo la previsione in esame – che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Trattandosi di fatto costitutivo della responsabilità allegata, l'onere della relativa prova incombe sul danneggiato. L'art. 2051 c.c., infatti, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto
pagina 16 di 21 come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. n. 15389/11 e Cass. n. 8005/10).
Sul punto assume rilievo il comportamento colposo del danneggiato. La Corte di cassazione, infatti, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha costantemente affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. Cass., n. 999/2014; sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
Inoltre, va precisato che la norma è stata ritenuta applicabile non solo alle cose suscettibili di produrre danni per loro natura, ma anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, rispetto a cui sussiste comunque il dovere di controllo e di custodia allorché il danno possa verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass., n. 4480/2001; n. 6616/2000).
Se, dunque, in via generale è necessario al danneggiato “dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. n. 2075/02, nonché Cass. n. 5910/11), qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e “richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione
...” (cfr. Cass. n. 6306/13).
In tal caso, inoltre, “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243). (…) Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (cfr. Cass. n. 2660/13 e Cass. n. 6306/13).
In applicazione di tali principi, in tema di insidia - la quale ricorre “in presenza di una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14.01.2000, n. 366) - si è
pagina 17 di 21 affermato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso;” (cfr. Cass. Ordinanza n. 21675/2023). Conseguentemente, “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. n. 12895/16).
Quanto al caso fortuito, esso indica l'evento che non poteva in alcun modo essere previsto o, se imprevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto (Cass., n. 25837/2017). Da ciò discende che l'esclusione della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige che si accerti non solo che quest'ultima abbia in effetti tenuto una condotta distratta, imprudente e negligente, ma anche che quella condotta non fosse ragionevolmente prevedibile, rientrando in tal caso pur sempre nel dovere del custode porre in essere le cautele necessarie ad evitare il danno (così anche Cass., n.13222/2016, secondo cui la mera disattenzione della vittima non integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c. in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa).
Il caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è infatti “comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., n. 27724/2018; n. 30775/2017).
La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi, ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (Cass., 11794/2022).
pagina 18 di 21 Tanto premesso, deve in primo luogo osservarsi che, se nell'ordinamento vigente l'amministratore di condominio “ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25251/2008), l'effettivo potere materiale sui beni comuni proprio dell'amministratore si conforma, necessariamente, alle previsioni sopra ricordate e può essere riconosciuto nei limiti in cui le stesse conferiscono all'amministratore il relativo potere di intervenire. Non vi è dovere di custodia, dunque, in capo all'amministratore, una volta che lo stesso abbia adeguatamente soddisfatto ai propri obblighi, secondo quanto sopra osservato.
In ogni caso, anche volendo ammettere l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto amministratore e l'area condominiale comune, deve ritenersi che sia stata la condotta dell'attore ad assumere connotati di irregolarità e di imprevedibilità, ai quali deve essere, in via assorbente, addebitato l'infortunio, con esclusione della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La caduta sarebbe avvenuta, secondo allegazioni attoree, a causa della disconnessione nel pavimento. Si è già evidenziato, tuttavia, che lo stato dei luoghi alla data del sinistro era sicuramente noto all'attore e, sicuramente, era entrato nella sua sfera di attenzione più e più volte, considerate le plurime iniziative attivamente assunte nei confronti del e considerate l'ampiezza dell'area interessata e la collocazione della zona di CP_6 pianerottolo rimasta senza piastrelle in prossimità dell'abitazione dell'attore. Non si comprende, dunque, perché il non sia passato a lato (dalle foto si evince CP_6
l'esistenza di spazio sufficiente), evitando ogni possibilità di inconveniente.
Va, poi considerato, che la mancanza delle piastrelle aveva determinato un dislivello di ridottissima entità, superabile con un livello di accortezza davvero minimo, anche considerata la conformazione geometrica della disconnessione, che consentiva agevole appoggio del passo – volendo proprio transitare sulla zona non piastrellata - nella zona interna, evitando del tutto il dislivello.
Deve, poi, aggiungersi, per completezza, sebbene si tratti di osservazioni non dirimenti, che parte attrice ha prodotto, quanto alla documentazione medica relativa al sinistro, unicamente un referto di visita traumatologica, effettuato presso Asl Novara – Presidi Ospedalieri riuniti, ma non è noto presso quale Ospedale, da cui risulta la frattura vertebrale. Non è stata prodotta la certificazione di intervento dell'ambulanza, che l'attore sostiene di avere chiamato, né l'intera cartella relativa all'accesso al Pronto Soccorso. Non è dato, pertanto, capire, alla luce degli scarni elementi forniti dall'attore e dell'esigua documentazione medica prodotta, la dinamica della caduta, se all'indietro o in avanti. In quest'ultimo caso, non sarebbe stato possibile verificare la presenza di ulteriori lesioni che di regola si accompagnano a una caduta così violenta da determinare una frattura somatica, quali segni di urto nei punti ove il corpo abbia impattato con il suolo (ginocchia,
pagina 19 di 21 anche, spalle, polsi). Nel primo caso, l'attore non avrebbe spiegato quale movimento lo abbia portato a cadere indietro, quando di regola l'inciampo determina proiezione del corpo in avanti.
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'assicuratore, inoltre, emerge che Pt_1
l'incidente sarebbe accaduto la sera del 6.9.2025, e non la mattina del 7, e, inoltre, che l'attore avrebbe tentato di alzarsi aggrappandosi alla maniglia della propria porta, che, tuttavia, si sarebbe aperta facendo nuovamente cadere a terra l'attore, circostanza dovuta unicamente all'inizia dell'attore che potrebbe avere avuto incidenza causale sulle lesioni, aggravando la situazione o, addirittura, determinandola.
Le domande attoree, pertanto, devono essere integralmente rigettate.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Parte attrice, pertanto, dovrà rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.500 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU per la chiamata del terzo (sul punto, si legga immediatamente infra).
Quanto alle spese della terza chiamata, va richiamato che “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo" (Cass., n. 2492/2016). Ancora recentemente , la Suprema Corte ha precisato: “In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (v. Cass., 18/04/2023, n. 10364; Cass., n. 26082/2021; Cass., n. 31889/2019)” (Cass., n. 31053/2024).
Poiché la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore non appare manifestamente infondata, alla luce della polizza prodotta in atti (e non avendo sostanzialmente inciso sull'attività difensiva svolta dal terzo chiamato il doppio titolo in base al quale essa è avvenuta, anche sulla base della polizza condominiale oltre che del professionista), l'attore dovrà rifondere le spese di lite anche alla compagnia assicuratrice, avendone provocato la chiamata in causa, spese che si liquidano, considerato pagina 20 di 21 lo svolgimento di difese adesive a quelle del convenuto in ordine al fatto del sinistro, in € 3.500 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 285/2021:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice a rifondere le spese del presente giudizio in favore di parte convenuta , liquidate in € 4.500 per compensi, oltre spese generali Controparte_1 forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU per la chiamata del terzo, nonché in favore della terza chiamata Controparte_2 liquidate in € 3.500 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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