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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 4468/2023 Reg. Cont. promosso da
, già (p. iva ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
e (p iva ), in persona dei rispettivi Parte_3 P.IVA_2
rappresentanti legali Signora e , Parte_4 Parte_5
rappresentanti e difesi dagli avv.ti Luigi Nilo e Marco Nilo - Ricorrenti
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_3
persona del Direttore Generale p.t., Dr. , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Mariangela Carulli, Direttore f.f. della Struttura Burocratico-Legale ASL
Taranto – Resistente
Oggetto: Appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
pagina 1 di 8 LA CAUSA
FONDAMENTO DELLA DOMANDA DEI RICORRENTI
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 14.09.2023 ed unito decreto, i ricorrenti, come indicati in epigrafe, convenivano in giudizio la Controparte_3
[...
in persona del legale rappresentante e amministratore unico signor , per CP_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che è carico del SSN e per esso della competente la retta intera pari ad euro 130,00 per tutto il periodo CP_1 di ricovero presso la RSA di Torricella del Sig. per il periodo dal Persona_1 gennaio 2016 al giugno 2022; • per l'effetto condannare e porre a carico della
[...]
in persona del Direttore Generale la quota per servizi socio assistenziale pari al CP_1
30% della retta;
• per l'effetto condannare la in persona del proprio legale CP_1 rappresentante a corrispondere a favore dei ricorrenti l'importo di euro 45.472,22 oltre interessi ex DLGS 231/02 per le motivazioni di cui in premessa;
• emettere sentenza che faccia luogo a pronuncia costitutiva;
• con vittoria di spese ed onorari”.
Il tramite gara pubblica, assumeva la gestione della RSA di Parte_1
Torricella ed indicava la quale Cooperativa associata, gestore Parte_3 effettivo del servizio aggiudicato.
La struttura aveva ospitato, per il periodo il periodo da gennaio 2016 al giugno 2022, il signor , affetto da morbo di Alzheimer. Persona_1
Come da contratto di inserimento del paziente presso la RSA, nonché come previsto dalla legislazione regionale, trattandosi di un ricovero per Alzheimer, si prevedeva una retta pari ad euro 130,00 giornaliere, oltre spese per lavanderia ed altro non ricomprese in Cont retta: il pagamento sarebbe stato a carico della per una quota del 70% e la restante quota, del 30%, a carico dell'utente e/o dei suoi danti causa.
Cont Le ricorrenti deducevano che la fino al decesso del signor aveva sempre Per_1 regolarmente corrisposto la quota sanitaria della retta di sua spettanza (91 euro, ovvero il
70% di 130 euro), mentre non veniva pagata la parte della retta di competenza di
. Persona_1
In ragione di ciò, le società ricorrenti, proponevano giudizio innanzi al Tribunale Civile di Taranto (R.G. 341/2017) nei confronti del signor e della coniuge, Persona_1
pagina 2 di 8 signora a conclusione del quale, il Giudice Adito, richiamando CP_5
l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile 21528/2021, concludeva che, in ipotesi di diagnosi di ingresso di morbo Alzheimer, la relativa retta è interamente a carico del SSN, pertanto, nel caso in esame, anche il 30% della retta sarebbe dovuto essere a carico della e non del paziente CP_3 Per_1
A seguito della suddetta pronuncia, con nota del 05.07.2022, i ricorrenti chiedevano alla Cont
il pagamento dell'importo di euro 45.472,22 oltre interessi ex D.LGS. 231/02, afferente alla retta di degenza e, in data 17.04.2023, attivavano la prodromica procedura di negoziazione assistita. Successivamente, introducevano il presente giudizio con rito semplificato.
DIFESA DELLA PARTE RESISTENTE
Si costituiva in giudizio, il 13.02.2024, la resistente, deducendo di non condividere l'assunto secondo cui il SSN debba farsi totalmente carico economico di un paziente per la sola circostanza che questi sia afflitto da morbo di Alzheimer, come sostiene controparte, senza addurre alcuna prova specifica sulla specificità e gravità della malattia: la stessa giurisprudenza richiamata da controparte e la più recente pronuncia della S.C. n.
2038/2023, valuta gli elementi che, con riferimento alla presa in carico del singolo paziente, nella specificità del caso, giustificano la presa in carico economica totale da parte del SSN, motivandone la decisione. Nel caso del signor c'era stato un iter Per_1
Cont condiviso tra l' la e le parti private che avevano scientemente assunto Parte_3 un vincolo contrattuale per cui si ritenne congrua una presa in carico dello stesso da parte del sistema sanitario nella misura del 70% della retta di ricovero, lasciando il solo 30% a carico del paziente. Sostenevano, inoltre, che non risulta documentato che la gravità della patologia, nel caso specifico, rendesse il soggetto necessitante di prestazioni sanitarie in misura prevalente rispetto alle prestazioni socioassistenziali.
Rilevava inoltre che nessun elemento probatorio sarebbe stato acquisito, in relazione alla situazione specifica del paziente, come richiesto dalla S.C. nelle pronunce N. 28321/2019
e la più recente Cassazione n. 2038/2023, secondo cui “il differenziale tra prestazione socioassistenziale inscindibile dalla prestazione sanitaria da un lato e prestazione
pagina 3 di 8 socioassistenziale pura dall'altro, sta nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato".
A riprova, inoltre, della debenza della quota della retta del paziente, rilevavano che ad alcuni pagamenti avesse già provveduto, correttamente, l'avvocato CP_6
Amministratore di Sostegno del signor ragion per cui, in conclusione, la Per_1 domanda di controparte sarebbe infondata nel quantum, ma anche nell'an, in ragione di un addebito della quota sociale ritenuta dovuta dall'utente stesso. Rassegnava in fine, le seguenti conclusioni: ”Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda e la non accoglibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto ed in diritto, per le suesposte motivazioni;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di procedibilità della domanda, verificata la necessità di istruzione non sommaria del presente giudizio, ordinare il mutamento di rito e fissare, con Ordinanza non impugnabile, udienza ex art. 183 c.p.c.; 3) dichiarare, all'esito, che alle ricorrenti nulla è dovuto, a qualsivoglia titolo, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare il dovuto nella minor misura ritenuta di giustizia per quanto in atti argomentato. 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati aslini, quali ex CPDEL (23,80%) e CP_7
(0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del c.p.a. e dell'i.v.a.”.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Cont Incardinatosi il presente giudizio, all'udienza del 14.09.2024, la si opponeva alla richiesta, di parte resistente, di rimessione della causa in decisione, ritenendo necessario un supplemento istruttorio ai fini del decidere (“Ed infatti, il presupposto sul quale controparte fonda il diritto reclamato e, nella specie, della sentenza di primo grado intervenuta tra la ricorrente e le parti private, non è rilevante in quanto la fattispecie oggetto del giudizio non può rappresentare la regola generale, ma deve essere valutato caso per caso in ragione della gravità della patologia da cui sono affetti gli ospiti della
RSA”). Per tali ragioni chiedeva il mutamento del rito con la concessione dei termini ex lege, cui si opponevano le ricorrenti, sul presupposto che la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Taranto, non appellata, fosse ormai definitiva e in quanto la patologia del sig. era stata regolarmente accertata da verbale UVM allegato in Per_1 atti.
pagina 4 di 8 A scioglimento della riserva del 11.09.2024, veniva emessa ordinanza che così disponeva: “La controversia può essere decisa solo risolvendo una questione di diritto: se il costo delle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario fornite da una RSA siano strumentalmente necessarie rispetto a quelle di natura strettamente sanitaria. Nel caso di specie sono pacifiche le seguenti circostanze: il paziente era affetto da Alzheimer;
la degenza durava anni, le prestazioni socio-assistenziali erano di rilievo sanitario se si Cont considera che l' vi contribuiva per il 70%. Dagli atti poi non emergevano documenti dai quali desumere che ricorresse o meno il suddetto rapporto di strumentalità necessario tra il presidio sanitario e quello socio-assistenziale. Ammettere quindi una
CTU non si traduce in una violazione della regola dell'onere della prova, posto che solo con l'ausilio della scienza medica può essere sciolto il dubbio”. Veniva quindi nominato il CTU che, in data 19.03.2025, depositava la Relazione peritale. All'udienza del
29.10.2025 il Giudice si riservava per la decisione ex art. 281 sexies ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont OBBLIGO DELLA DI CORRISPONDERE LA RESTANTE PARTE DELLA
RETTA RELATIVA ALLA DEGENZA DEL PAZIENTE CHIMIENTI
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, in ambito di prestazioni usufruibili dai pazienti/ospiti delle strutture RSA, Cont distingue tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, a carico delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, a carico dei Comuni, con compartecipazione dell'utente; e prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da una forte componente sanitaria, a carico del Fondo Sanitario Nazionale.
In quest'ultima categoria rientrano le cure per soggetti malati di Alzheimer, quale è il caso in esame, o demenza grave: casi, questi, in cui le necessità terapeutiche sono complesse, intense e non riducibili a mera assistenza.
Come già rilevato nell'ordinanza del 19.09.2024, è dirimente la risoluzione della seguente questione di diritto, ossia se il costo delle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario fornite da una RSA siano strumentalmente necessarie rispetto a quelle di natura strettamente sanitaria. Tale indagine si impone soprattutto visto il recente approdo giurisprudenziale della S.C., la quale, occupandosi della materia in esame, nella pronuncia n. 25660/2023, stabiliva che “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del SSN laddove risulti, in base ad una pagina 5 di 8 valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio- assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie (nella specie, relativa al pagamento della retta una di una residenza sanitaria assistenziale per una persona affetta da Alzheimer, la Corte ha statuito che nessun contributo poteva essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni socio-sanitarie”.
In sostanza, il criterio per distinguere tra prestazione sanitaria e socioassistenziale non può essere formale, dipendente dalla struttura o dal contratto, ma, piuttosto, sostanziale, dovendosi valutare la condizione clinica del paziente e il tipo di cura necessaria: qualora l'intervento sanitario non possa essere separato da quello assistenziale, l'intera prestazione dovrà rientrare nella competenza del SSN, ai sensi della legge n. 833/1978.
Il CTU nominato nel presente procedimento per effettuare il predetto accertamento, così rispondeva nella Relazione peritale depositata in data 19.03.2025: “Stante la documentazione sanitaria allegata all' inizio delle operazioni peritali dalla Parte_3 durante il lungo periodo di ricovero dal 23/12/2015 al 05/06/2022 ed in
[...] considerazione della patologia per la quale il ricovero è avvenuto, demenza di
Alzheimer, le prestazioni di natura sanitaria fornite o che si sarebbero dovute fornire al paziente dovevano essere eseguite congiuntamente all'attività di natura Persona_1 socio-assistenziale”.
Il chiarimento fornito dal CTU consente, quindi, di rispondere positivamente al quesito Cont circa l'obbligo della di corrispondere la restante parte della retta (30%) relativa alla degenza del paziente presso la RSA: il rapporto riscontrato dal consulente, di Per_1 necessaria strumentalità tra le prestazioni sanitarie e quelle socioassistenziali fornite al Cont paziente, è dirimente ai fini della imputabilità dei relativi costi alla quale soggetto obbligato alla relativa copertura.
pagina 6 di 8 Ci si allinea, oltretutto, alle condivisibili e recenti pronunce di legittimità, n. 4752/2024 e n. 26943/2024, che ribadiscono il fatto che tutte le prestazioni strumentali alla cura sanitaria, connesse a un trattamento sanitario continuativo come l'Alzheimer, siano a carico del SSN e che, in questi casi, accertato il predetto rapporto di strumentalità, nessun contributo possa essere richiesto al paziente.
IL SUPERAMENTO DELL'OSTACOLO RAPPRESENTATO DAL VINCOLO
CONTRATTUALE
Non può quindi negarsi che nella fattispecie in esame, ricorrendo la accertata strumentalità necessaria tra prestazioni socioassistenziali e prestazioni sanitarie, il costo Cont della degenza del paziente presso una Rsa grava interamente sull'
La difesa resistente sosteneva tuttavia che la società attrice aveva accettato liberamente di Cont stabilire il corrispettivo della degenza nella misura del 70% a carico dell' e del 30%
a carico del paziente;
tanto che la stessa istante proponeva inizialmente azione, davanti ad altro giudice, nei confronti di quest'ultimo senza successo.
Senonchè, non considera la difesa resistente che, qualora si verta in un caso in cui la Cont prestazione sanitaria è a totale carico dell' la clausola contrattuale che preveda un corrispettivo diversamente modulato, finisce con l'essere nulla in quanto contraria a norma imperativa e la parte di essa colpita da invalidità è sostituita di diritto da quella che Cont contempla il totale costo a carico dell' i sensi dell'art. 1419, II co., c.c.
Del resto, le pronunce della S.C. intervenute in materia (ad esempio Cass. 2216 del 2024, ma anche quella indicata nell'ordinanza che ammetteva la Ctu), laddove affermavano la Cont ricordata regola di diritto, ossia costo totale della degenza a carico dell' giungevano ad escludere il costo previsto a carico del paziente proprio perché il contratto nel prevederlo riusciva in contrasto con una norma imperativa. E se allora il corrispettivo nella sua interezza in materia è fissato da una norma imperativa, coerentemente anche la società che assicurava la degenza in Rsa del paziente può agire per il pagamento del residuo credito fissato per legge.
Il quantum della domanda non veniva specificamente contestato ex art. 115, I co., c.p.c.
Non trattandosi propriamente di transazioni commerciali, va esclusa l'applicazione degli interessi ex D.LGS. 231/02.
Accogliendosi la domanda, le spese seguono giocoforza la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Decidendo sulla domanda proposta da , già Parte_1 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., Parte_6 nei confronti della in Controparte_1 persona del Direttore Generale p.t., Dr. , rigettata ogni altra Controparte_2 domanda ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda dei ricorrenti. Cont
- Condanna la al pagamento della somma di euro 45.472,22 oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c. dal 13-07-2022 fino al soddisfo. Cont
- Condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di questo giudizio, che si liquidano, in loro favore, in solido, in euro 4.000,00 per compenso professionale ed accessori di legge, oltre contributo unificato e marca.
Taranto, 11-11-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 8 di 8
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 4468/2023 Reg. Cont. promosso da
, già (p. iva ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
e (p iva ), in persona dei rispettivi Parte_3 P.IVA_2
rappresentanti legali Signora e , Parte_4 Parte_5
rappresentanti e difesi dagli avv.ti Luigi Nilo e Marco Nilo - Ricorrenti
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_3
persona del Direttore Generale p.t., Dr. , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Mariangela Carulli, Direttore f.f. della Struttura Burocratico-Legale ASL
Taranto – Resistente
Oggetto: Appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
pagina 1 di 8 LA CAUSA
FONDAMENTO DELLA DOMANDA DEI RICORRENTI
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 14.09.2023 ed unito decreto, i ricorrenti, come indicati in epigrafe, convenivano in giudizio la Controparte_3
[...
in persona del legale rappresentante e amministratore unico signor , per CP_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che è carico del SSN e per esso della competente la retta intera pari ad euro 130,00 per tutto il periodo CP_1 di ricovero presso la RSA di Torricella del Sig. per il periodo dal Persona_1 gennaio 2016 al giugno 2022; • per l'effetto condannare e porre a carico della
[...]
in persona del Direttore Generale la quota per servizi socio assistenziale pari al CP_1
30% della retta;
• per l'effetto condannare la in persona del proprio legale CP_1 rappresentante a corrispondere a favore dei ricorrenti l'importo di euro 45.472,22 oltre interessi ex DLGS 231/02 per le motivazioni di cui in premessa;
• emettere sentenza che faccia luogo a pronuncia costitutiva;
• con vittoria di spese ed onorari”.
Il tramite gara pubblica, assumeva la gestione della RSA di Parte_1
Torricella ed indicava la quale Cooperativa associata, gestore Parte_3 effettivo del servizio aggiudicato.
La struttura aveva ospitato, per il periodo il periodo da gennaio 2016 al giugno 2022, il signor , affetto da morbo di Alzheimer. Persona_1
Come da contratto di inserimento del paziente presso la RSA, nonché come previsto dalla legislazione regionale, trattandosi di un ricovero per Alzheimer, si prevedeva una retta pari ad euro 130,00 giornaliere, oltre spese per lavanderia ed altro non ricomprese in Cont retta: il pagamento sarebbe stato a carico della per una quota del 70% e la restante quota, del 30%, a carico dell'utente e/o dei suoi danti causa.
Cont Le ricorrenti deducevano che la fino al decesso del signor aveva sempre Per_1 regolarmente corrisposto la quota sanitaria della retta di sua spettanza (91 euro, ovvero il
70% di 130 euro), mentre non veniva pagata la parte della retta di competenza di
. Persona_1
In ragione di ciò, le società ricorrenti, proponevano giudizio innanzi al Tribunale Civile di Taranto (R.G. 341/2017) nei confronti del signor e della coniuge, Persona_1
pagina 2 di 8 signora a conclusione del quale, il Giudice Adito, richiamando CP_5
l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile 21528/2021, concludeva che, in ipotesi di diagnosi di ingresso di morbo Alzheimer, la relativa retta è interamente a carico del SSN, pertanto, nel caso in esame, anche il 30% della retta sarebbe dovuto essere a carico della e non del paziente CP_3 Per_1
A seguito della suddetta pronuncia, con nota del 05.07.2022, i ricorrenti chiedevano alla Cont
il pagamento dell'importo di euro 45.472,22 oltre interessi ex D.LGS. 231/02, afferente alla retta di degenza e, in data 17.04.2023, attivavano la prodromica procedura di negoziazione assistita. Successivamente, introducevano il presente giudizio con rito semplificato.
DIFESA DELLA PARTE RESISTENTE
Si costituiva in giudizio, il 13.02.2024, la resistente, deducendo di non condividere l'assunto secondo cui il SSN debba farsi totalmente carico economico di un paziente per la sola circostanza che questi sia afflitto da morbo di Alzheimer, come sostiene controparte, senza addurre alcuna prova specifica sulla specificità e gravità della malattia: la stessa giurisprudenza richiamata da controparte e la più recente pronuncia della S.C. n.
2038/2023, valuta gli elementi che, con riferimento alla presa in carico del singolo paziente, nella specificità del caso, giustificano la presa in carico economica totale da parte del SSN, motivandone la decisione. Nel caso del signor c'era stato un iter Per_1
Cont condiviso tra l' la e le parti private che avevano scientemente assunto Parte_3 un vincolo contrattuale per cui si ritenne congrua una presa in carico dello stesso da parte del sistema sanitario nella misura del 70% della retta di ricovero, lasciando il solo 30% a carico del paziente. Sostenevano, inoltre, che non risulta documentato che la gravità della patologia, nel caso specifico, rendesse il soggetto necessitante di prestazioni sanitarie in misura prevalente rispetto alle prestazioni socioassistenziali.
Rilevava inoltre che nessun elemento probatorio sarebbe stato acquisito, in relazione alla situazione specifica del paziente, come richiesto dalla S.C. nelle pronunce N. 28321/2019
e la più recente Cassazione n. 2038/2023, secondo cui “il differenziale tra prestazione socioassistenziale inscindibile dalla prestazione sanitaria da un lato e prestazione
pagina 3 di 8 socioassistenziale pura dall'altro, sta nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato".
A riprova, inoltre, della debenza della quota della retta del paziente, rilevavano che ad alcuni pagamenti avesse già provveduto, correttamente, l'avvocato CP_6
Amministratore di Sostegno del signor ragion per cui, in conclusione, la Per_1 domanda di controparte sarebbe infondata nel quantum, ma anche nell'an, in ragione di un addebito della quota sociale ritenuta dovuta dall'utente stesso. Rassegnava in fine, le seguenti conclusioni: ”Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda e la non accoglibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto ed in diritto, per le suesposte motivazioni;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di procedibilità della domanda, verificata la necessità di istruzione non sommaria del presente giudizio, ordinare il mutamento di rito e fissare, con Ordinanza non impugnabile, udienza ex art. 183 c.p.c.; 3) dichiarare, all'esito, che alle ricorrenti nulla è dovuto, a qualsivoglia titolo, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare il dovuto nella minor misura ritenuta di giustizia per quanto in atti argomentato. 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati aslini, quali ex CPDEL (23,80%) e CP_7
(0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del c.p.a. e dell'i.v.a.”.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Cont Incardinatosi il presente giudizio, all'udienza del 14.09.2024, la si opponeva alla richiesta, di parte resistente, di rimessione della causa in decisione, ritenendo necessario un supplemento istruttorio ai fini del decidere (“Ed infatti, il presupposto sul quale controparte fonda il diritto reclamato e, nella specie, della sentenza di primo grado intervenuta tra la ricorrente e le parti private, non è rilevante in quanto la fattispecie oggetto del giudizio non può rappresentare la regola generale, ma deve essere valutato caso per caso in ragione della gravità della patologia da cui sono affetti gli ospiti della
RSA”). Per tali ragioni chiedeva il mutamento del rito con la concessione dei termini ex lege, cui si opponevano le ricorrenti, sul presupposto che la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Taranto, non appellata, fosse ormai definitiva e in quanto la patologia del sig. era stata regolarmente accertata da verbale UVM allegato in Per_1 atti.
pagina 4 di 8 A scioglimento della riserva del 11.09.2024, veniva emessa ordinanza che così disponeva: “La controversia può essere decisa solo risolvendo una questione di diritto: se il costo delle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario fornite da una RSA siano strumentalmente necessarie rispetto a quelle di natura strettamente sanitaria. Nel caso di specie sono pacifiche le seguenti circostanze: il paziente era affetto da Alzheimer;
la degenza durava anni, le prestazioni socio-assistenziali erano di rilievo sanitario se si Cont considera che l' vi contribuiva per il 70%. Dagli atti poi non emergevano documenti dai quali desumere che ricorresse o meno il suddetto rapporto di strumentalità necessario tra il presidio sanitario e quello socio-assistenziale. Ammettere quindi una
CTU non si traduce in una violazione della regola dell'onere della prova, posto che solo con l'ausilio della scienza medica può essere sciolto il dubbio”. Veniva quindi nominato il CTU che, in data 19.03.2025, depositava la Relazione peritale. All'udienza del
29.10.2025 il Giudice si riservava per la decisione ex art. 281 sexies ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont OBBLIGO DELLA DI CORRISPONDERE LA RESTANTE PARTE DELLA
RETTA RELATIVA ALLA DEGENZA DEL PAZIENTE CHIMIENTI
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, in ambito di prestazioni usufruibili dai pazienti/ospiti delle strutture RSA, Cont distingue tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, a carico delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, a carico dei Comuni, con compartecipazione dell'utente; e prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da una forte componente sanitaria, a carico del Fondo Sanitario Nazionale.
In quest'ultima categoria rientrano le cure per soggetti malati di Alzheimer, quale è il caso in esame, o demenza grave: casi, questi, in cui le necessità terapeutiche sono complesse, intense e non riducibili a mera assistenza.
Come già rilevato nell'ordinanza del 19.09.2024, è dirimente la risoluzione della seguente questione di diritto, ossia se il costo delle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario fornite da una RSA siano strumentalmente necessarie rispetto a quelle di natura strettamente sanitaria. Tale indagine si impone soprattutto visto il recente approdo giurisprudenziale della S.C., la quale, occupandosi della materia in esame, nella pronuncia n. 25660/2023, stabiliva che “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del SSN laddove risulti, in base ad una pagina 5 di 8 valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio- assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie (nella specie, relativa al pagamento della retta una di una residenza sanitaria assistenziale per una persona affetta da Alzheimer, la Corte ha statuito che nessun contributo poteva essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni socio-sanitarie”.
In sostanza, il criterio per distinguere tra prestazione sanitaria e socioassistenziale non può essere formale, dipendente dalla struttura o dal contratto, ma, piuttosto, sostanziale, dovendosi valutare la condizione clinica del paziente e il tipo di cura necessaria: qualora l'intervento sanitario non possa essere separato da quello assistenziale, l'intera prestazione dovrà rientrare nella competenza del SSN, ai sensi della legge n. 833/1978.
Il CTU nominato nel presente procedimento per effettuare il predetto accertamento, così rispondeva nella Relazione peritale depositata in data 19.03.2025: “Stante la documentazione sanitaria allegata all' inizio delle operazioni peritali dalla Parte_3 durante il lungo periodo di ricovero dal 23/12/2015 al 05/06/2022 ed in
[...] considerazione della patologia per la quale il ricovero è avvenuto, demenza di
Alzheimer, le prestazioni di natura sanitaria fornite o che si sarebbero dovute fornire al paziente dovevano essere eseguite congiuntamente all'attività di natura Persona_1 socio-assistenziale”.
Il chiarimento fornito dal CTU consente, quindi, di rispondere positivamente al quesito Cont circa l'obbligo della di corrispondere la restante parte della retta (30%) relativa alla degenza del paziente presso la RSA: il rapporto riscontrato dal consulente, di Per_1 necessaria strumentalità tra le prestazioni sanitarie e quelle socioassistenziali fornite al Cont paziente, è dirimente ai fini della imputabilità dei relativi costi alla quale soggetto obbligato alla relativa copertura.
pagina 6 di 8 Ci si allinea, oltretutto, alle condivisibili e recenti pronunce di legittimità, n. 4752/2024 e n. 26943/2024, che ribadiscono il fatto che tutte le prestazioni strumentali alla cura sanitaria, connesse a un trattamento sanitario continuativo come l'Alzheimer, siano a carico del SSN e che, in questi casi, accertato il predetto rapporto di strumentalità, nessun contributo possa essere richiesto al paziente.
IL SUPERAMENTO DELL'OSTACOLO RAPPRESENTATO DAL VINCOLO
CONTRATTUALE
Non può quindi negarsi che nella fattispecie in esame, ricorrendo la accertata strumentalità necessaria tra prestazioni socioassistenziali e prestazioni sanitarie, il costo Cont della degenza del paziente presso una Rsa grava interamente sull'
La difesa resistente sosteneva tuttavia che la società attrice aveva accettato liberamente di Cont stabilire il corrispettivo della degenza nella misura del 70% a carico dell' e del 30%
a carico del paziente;
tanto che la stessa istante proponeva inizialmente azione, davanti ad altro giudice, nei confronti di quest'ultimo senza successo.
Senonchè, non considera la difesa resistente che, qualora si verta in un caso in cui la Cont prestazione sanitaria è a totale carico dell' la clausola contrattuale che preveda un corrispettivo diversamente modulato, finisce con l'essere nulla in quanto contraria a norma imperativa e la parte di essa colpita da invalidità è sostituita di diritto da quella che Cont contempla il totale costo a carico dell' i sensi dell'art. 1419, II co., c.c.
Del resto, le pronunce della S.C. intervenute in materia (ad esempio Cass. 2216 del 2024, ma anche quella indicata nell'ordinanza che ammetteva la Ctu), laddove affermavano la Cont ricordata regola di diritto, ossia costo totale della degenza a carico dell' giungevano ad escludere il costo previsto a carico del paziente proprio perché il contratto nel prevederlo riusciva in contrasto con una norma imperativa. E se allora il corrispettivo nella sua interezza in materia è fissato da una norma imperativa, coerentemente anche la società che assicurava la degenza in Rsa del paziente può agire per il pagamento del residuo credito fissato per legge.
Il quantum della domanda non veniva specificamente contestato ex art. 115, I co., c.p.c.
Non trattandosi propriamente di transazioni commerciali, va esclusa l'applicazione degli interessi ex D.LGS. 231/02.
Accogliendosi la domanda, le spese seguono giocoforza la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Decidendo sulla domanda proposta da , già Parte_1 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., Parte_6 nei confronti della in Controparte_1 persona del Direttore Generale p.t., Dr. , rigettata ogni altra Controparte_2 domanda ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda dei ricorrenti. Cont
- Condanna la al pagamento della somma di euro 45.472,22 oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c. dal 13-07-2022 fino al soddisfo. Cont
- Condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di questo giudizio, che si liquidano, in loro favore, in solido, in euro 4.000,00 per compenso professionale ed accessori di legge, oltre contributo unificato e marca.
Taranto, 11-11-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
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