Articolo 4 della Legge 19 luglio 2013, n. 88
Articolo 3
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31 luglio 2013
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 luglio 2013
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