Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: MAGGI PresidenteDott. Marcello
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Giudice rel. DI TURSI Dott. Enrica
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 821 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza dell'11/04/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
DA difeso e rappresentato dall'avv. LEONE Egidio Parte 1
E difesa e rappresentata dall'avv. DE STEFANO Salvatore Controparte 1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza dell'11.04.2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in TA (Ta) il 23.08.2002, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con decreto di omologa del 12.01.2023 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970; civili del matrimonio contratto in TA (Ta) il A) pronuncia la cessazione degli effetti ato a TA (Ta) il 28.04.1970 e CP 1 23.08.2002 da Parte 1
[...] nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di TA (Ta) dell'anno 2002, all'atto n.90, parte II, Serie A, Uff. 1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 11.04.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi