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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte d'appello di Napoli sezione quarta civile in persona dei magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere dr. Francesca Sicilia – consigliere est. ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel procedimento camerale n. 2526\2024 VG vertente tra
, c.f. , in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. , nei cui uffici in via Diaz 11 domicilia ope legis, P.IVA_2 pec Email_1
OPPONENTE E
nata a [...] il Controparte_1
27.7.1972( , rappresentata e difesa, dall'avv.to CodiceFiscale_1
Adelaide Formisano ( ), studio in Torre del Greco CodiceFiscale_2
(NA) al Corso Avezzana n. 17 ove elettivamente è domiciliata,
(OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto monitorio n. cron. 3651/2024, reso dalla Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli in data 21.08.202 e pubblicato il 02.09.2024, nel procedimento ex lege Pinto iscritto al n. R.G. 2114/2024 -notificato il 04.09.2024.
**** Con ricorso depositato in data 25.9.2024, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto monitorio n. cron. 3651/2024, reso dalla Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli in data 21.08.202 e pubblicato il 02.09.2024, nel procedimento ex lege Pinto iscritto al n. R.G. 2114/2024 -notificato il 04.09.2024, con cui è stato ingiunto al di pagare, senza dilazione Parte_1
(autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione del decreto), in favore del ricorrente odierno opposto, la somma di euro di € 1.600,00, maggiorata degli interessi legali dal 6.8.2024 sino al soddisfo nonché, in favore del difensore, avv. Adelaide Formisano, le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 500,00 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 473,00 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge, rassegando le seguenti conclusioni: “previa riunione di tutte le cause analoghe relative allo stesso giudizio presupposto, accogliere il ricorso in opposizione de quo e per l'effetto annullare il decreto gravato ex lege 89/2001 cron. 3651/2024 del 02.09.2024, reso nel
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procedimento camerale iscritto al n. R.G. 2114/2024 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli sez. 4, repert. 4312/2024, notificato in data 04.09.2024 con conseguenziale rigetto di ogni domanda;
in via gradata, ridurre il quantum dovuto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Ha premesso parte opponente che la ricorrente nel procedimento monitorio ha agito al fine di ottenere il pagamento di un equo indennizzo per i danni non patrimoniali patiti a causa dell'irragionevole durata di una procedura fallimentare (fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione s.p.a. dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 24/2012 e chiuso in data 14.07.2024) in veste di creditrice chirografaria ammessa al passivo per il credito di euro 30.260,00 come da istanza di ammissione del 20.09.2012. In particolare, il primo giudice, ha equamente determinato nel complessivo importo di euro 1.600,00 (così calcolato: importo minimo di euro 400,00 per i 3 anni di irragionevole durata, con l'aggiunta di una frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole di durata del processo), non superiore al valore del credito di euro 30.260,00, ex art. 2- bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 (ossia al credito ammesso al passivo), rilevando che il procedimento fallimentare presupposto (chiuso con decreto del 14.7.2024) al quale la domanda si riferisce ha avuto una durata complessiva di anni 10, 6 mesi, 25 giorni, come si evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata: 19.12.2013 (data di ammissione al passivo del credito chirografario della ricorrente, pari ad euro 30.260,00, secondo quanto indicato dalla stessa senza far riferimento alla data di ammissione al passivo); b) dies ad quem: 14.7.2024 (data del decreto di chiusura) e che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (6 anni per le procedure fallimentari;
nel caso di specie aumentato a sette anni, attesa la complessità della procedura;
cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord., 13.12.2023, n. 34836) è quantificabile in 3 anni, 6 mesi, 25 giorni.
**** Nello specifico il ha censurato il detto decreto Parte_1 sulla base dei seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: artt. 2 e ss., in connessione all'inesistenza del periodo di ingiusta durata della causa presupposta Con il primo motivo ha criticato la quantificazione in sette anni, operata dal giudice di prime, della durata ragionevole della procedura fallimentare Deiulemar, evidenziando l'unicità della detta procedura in ragione del numero eccezionale di creditori ammessi al passivo (10.918) e del considerevole ammontare di passivo accertato (euro 918.172.172,07) e dell'attivo realizzato (euro 272.049.454,32) e della complessità delle questioni (in fatto e in diritto) affrontate, della mole dei giudizi in essere, per le eccezionali attività informative e di gestione, per la interconnessione con la procedura fallimentare società di fatto (Fall. 24/2013), aggiungendo che la durata di sei anni aumentata a sette per le procedure fallimentari
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complesse, prevista dalla legge n.89\2001 e dalla giurisprudenza di legittimità, sia frutto di una indicazione generale e che, come tale, possa essere disattesa in casi eccezionali come quello in esame. Ragion per cui, ad avviso del opponente, il giudice di prime cure Parte_1 avrebbe dovuto considerare ragionevole, nel caso di specie, la complessiva durata della procedura e, di conseguenza, rigettare la domanda di indennizzo proposta dai ricorrenti. Inoltre, tra i motivi che, secondo la Curatela e secondo parte opponente, giustificherebbero l'eccezionalità della procedura fallimentare e quindi la sua durata ultradecennale vi sarebbe, altresì, la pendenza di alcuni giudizi instaurati nel corso degli anni, dimostrando l'elenco dei giudizi indicati analiticamente nell'opposizione una particolare complessità o eccezionalità della procedura fallimentare de quo e/o comunque dei relativi giudizi, tale da dover ritenere ragionevole la durata del fallimento de quo e/o comunque tale da dover ritenere maggiore di sette anni la relativa durata.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: PERIODI DA ESCLUDERE NEL CALCOLO DELLA DURATA DEL GIUDIZIO PRESUPPOSTO –INSESISTENZA DELLA INGIUSTA DURATA. Con il secondo motivo il opponente ha sostenuto che, nel Parte_1 computo della ragionevole durata del processo presupposto, il giudice di prime cure non avesse, erroneamente, considerato, come cause di esclusione dal computo e, quindi, come periodi non imputabili all'Amministrazione, alcuni segmenti di tempo, documentalmente provati dalla relazione dei curatori fallimentari e relativi allegati, deducendo, sul punto: 1) che la procedura aveva bandito aste per beni differenti (Hotel Poseidon;
quote societarie;
beni mobili in Villa Ciliberti;
immobili in Torre del Greco;
complesso sportivo Poseidon) e che la prima era stata bandita il 7.12.2017 e l'ultima aggiudicazione era avvenuta, dopo numerose aste andate deserte, il 13.04.2021. Ragion per cui, ad avviso del Ministero opponente, il primo giudice avrebbe dovuto integralmente scomputare tale periodo (in cui le aste sarebbero andate deserte;
3 anni, 4 mesi e 6 giorni) con rideterminazione del periodo indennizzabile.
3.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: in particolare del comma 1 bis dell'art. 2 bis ossia mancata applicazione della decurtazione in considerazione del numero delle parti. Con il terzo motivo, il ha eccepito che il decreto non ha applicato Parte_1 la decurtazione delle somme in considerazione della molteplicità delle parti in giudizio, nel caso di specie di numero davvero abnorme (oltre 11.000), insistendo in subordine per la riduzione del 40% degli importi da riconoscere eventualmente quale equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare con 11.211 insinuati al passivo.
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4. IN VIA GRADATA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: in particolare del comma 1 dell'art. 2 bis ossia liquidazione del dovuto di una somma di denaro di euro 400 o inferiore per ciascun anno. In relazione al quantum indennizzabile in favore della ricorrente, attesa l'eccezionalità della procedura, l'elevatissimo numero della platea dei creditori partecipanti alla procedura e tenuto conto della fruttuosità dell'attività recuperatoria come documentata nella relazione dei curatori fallimentari (essendo stati soddisfatti il 26% circa tutti i creditori chirografari, tra cui gli obbligazionisti), secondo il Ministero opponente sarebbe stato ragionevole riconoscere, in assoluto subordine ai precedenti motivi di ricorso, una cifra inferiore e/o uguale ad euro 400 per ciascun anno di ritardo.
**** Con decreto presidenziale depositato il 2.10.2024 è stata fissata l'udienza camerale del 14.1.2025, onerando l'opponente di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte entro e non oltre 30 giorni prima della detta udienza, poi differita d'ufficio al 25.3.2025. Con successivo decreto presidenziale del 26.2.2025, in applicazione degli artt. 127, co. III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs. n.149/2022, è stato disposto lo svolgimento della detta udienza del 25.3.2025 mediante il deposito in telematico di note scritte. Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 12.12.2024 parte opposta contestando la fondatezza dell'avversa opposizione, rappresentando che relativamente alla ricorrente ed al Controparte_1 suo credito ammesso al passivo della procedura fallimentare Deiulemar in euro 30.260,00, su istanza del 20.09.2012 e ammissione del 19.12.2013, il Giudice della Corte Di Appello ha già operato la sua valutazione in termini di grado di complessità della procedura, oggetto del processo, contegno processuale delle parti e del Giudice, degli interessi coinvolti, della entità e natura del credito della ricorrente ed ha riconosciuto un indennizzo di equa riparazione pari al minimo tra i moltiplicatori annui previsti dalla Legge Pinto in 400 euro annui per soli 4 anni di irragionevole durata, facendo decorrere il dies a quo dalla data della ammissione al passivo del fallimento 19 dicembre 2013 e non dalla presentazione della istanza di ammissione al passivo del 20 settembre 2012 e in assoluto dispregio al dettato di legittimità della Suprema Corte sul punto Cass., Sez. II, 5 gennaio 2024, n. 324 ed al consolidato orientamento di questa stessa Corte di Appello di Napoli. Alla luce di quanto sopra, parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare l'opposizione proposta dal resistente, in Parte_1 quanto radicalmente infondata e, per l'effetto, confe creto opposto, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario”. Le parti hanno depositato le c.d. note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
****
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In via preliminare va detto che non è opportuna la riunione chiesta preliminarmente da parte opponente di tutti i numerosi giudizi di opposizione, allo stato pendenti pressa questa Corte d'Appello (per presunta violazione della Legge Pinto con riferimento alla procedura fallimentare in questione), invocata dal opponente in relazione ai Parte_1 giudizi meglio indicati nel ricorso introduttivo. Ed infatti, trattandosi di numerosissimi giudizi di opposizioni pendenti dinanzi a diverse sezioni di questa Corte (con distinte posizioni processuali dei ricorrenti avuto riguardo, ad esempio, all'entità dei crediti e alle date in cui hanno presentato le rispettive istanze di ammissione al passivo, date da cui calcolare la durata del procedimento presupposto), l'eventuale riunione non potrebbe garantire ragionevolmente l'economia e la ragionevole durata del processo (finalità che, invece, l'istituto della riunione previsto dall'art. 274 c.p.c. dovrebbe garantire;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/08/2024, n. 22770), rendendolo, invece, più gravoso rispetto alla trattazione separata.
**** Passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'opposizione proposta dal
, la Corte ritiene che sia infondata in fatto e in Parte_1 diritto per le motivazioni di seguito esposte.
**** E' infondato, innanzitutto, il primo motivo di opposizione nel senso che, ad avviso della Corte, l'eccezionalità della procedura fallimentare in questione (innanzitutto per l'elevatissimo numero dei creditori) ha correttamente indotto il giudice di prime cure a quantificare la durata ragionevole della stessa in sette anni (anziché in sei, come ha fatto secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n.89 del 2001), ma non anche, come invece sostenuto dal opponente, in misura maggiore. Parte_1
La giurisprudenza di legittimità ha già statuito che “... nella durata complessiva delle procedure esecutive, individuali o concorsuali, devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la definizione di vicende processuali parallele o incidentali, irrilevante essendo la natura cognitiva o esecutiva del rimedio azionato. Pertanto, in tale durata devono essere computati pure i reclami e le successive impugnazioni, poiché tutti ineriscono all'unico processo di esecuzione” (Cass. ord.
3.01.2019 n. 7; conf. Cass. 27.12.2011 n. 28858; Cass. 28.07.2016 n. 15734). Di conseguenza, “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, tenendo conto della sua peculiarità, può essere ritenuta ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso, ipotesi questa ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura
o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e, quindi, a loro volta, di durata vincolata alla complessità del caso) e in presenza di pluralità di procedure concorsuali indipendenti” (Cass.
7.06.2012 n. 9254; conf. Cass. ord. 17.01.2020 n. 976 non massimata)” e che tale durata massima di sette anni - rispetto alla durata ragionevole “ordinaria” di sei anni stabilita dalla
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legger 89\2001, art. 2, comma 2 bis, per la procedura concorsuale - deve essere dunque osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell'attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi e attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. ord. 12.01.2024 n. 1286; Cass. 6.03.2023, n. 6577; Cass. ord.
6.03.2023 n. 6576; Cass. ord. 24.05.2022 n. 16745; Cass. ord. 28.04.2022 n. 13275; Cass. ord. 28.04.2022 n. 13274; Cass. ord. 28.04.2022 n. 13273; Cass. ord. 13.12.2021 n. 39564; Cass. ord. 17.01.2020 n. 976; Cass. ord.
3.01.2019 n. 7; Cass. 27.12.2011 n. 28858 cit.; Cass. 23.09.2005 n. 18686)”. L'ipotesi di una procedura concorsuale nella quale si siano insinuati numerosissimi creditori è già stata contemplata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto di elevare il termine di durata ragionevole delle procedure fallimentari, previsto dalla legge in sei anni, fino a sette anni. Da tale giurisprudenza questa Corte non intende discostarsi, essendo condivisibile la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione. La circostanza che, nella specie in esame, i creditori insinuati siano migliaia non induce a rivedere la consolidata giurisprudenza di legittimità. Va, altresì, evidenziato che “secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Edu, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia” di durata, fissata dal legislatore in sei anni ed estesa, eccezionalmente dalla giurisprudenza, fino a sette anni (v. Cass. 1286/2024 cit.).
**** Il secondo motivo di opposizione è infondato. La Corte di legittimità ha chiarito che “ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo esecutivo, la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria;
cosicché il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata” (v. Cass. 8540/2015; Cass. 1831/2017). Ha anche statuito, in un caso omologo a quello in esame, che nel termine di sette anni devono essere ricomprese tutte le procedure connesse, parallele o incidentali rispetto alla procedura concorsuale (v. Cass. 1286/2024 cit.). Pur volendo fare applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati – che, seppure dettati in materia di procedure esecutive individuali, sono estensibili alle procedure concorsuali – va osservato che, nella specie, non è stata fornita, dalla parte opponente – interessata a un diverso esito,
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rispetto a quello cristallizzato nel decreto monitorio – la prova che gli esperimenti di vendita elencati si siano svolti correttamente e tempestivamente. Alla luce della relazione dei curatori del fallimento della Deiulemar si osserva che il primo tentativo di vendita di (parte dei) beni acquisiti al fallimento, durato 3 anni, 4 mesi e 6 giorni, venne pubblicizzato il 7 dicembre 2017, cioè 5 anni, 7 mesi e 5 giorni dopo il deposito, avvenuto il 2 maggio 2012, della sentenza con la quale detta procedura era stata aperta. In ragione di tali dati, non può concludersi che le vendite siano state tempestivamente iniziate;
né l'opponente ha fornito giustificazione per il rilevato ritardo. Quanto alla durata della procedura di fallimento della società di fatto, connessa al fallimento della Deiulemar, già si è detto che, in quanto procedura connessa e incidentale, deve essere computata nell'ambito del periodo di sette anni, riferibile alla procedura concorsuale della Deiulemar.
**** È infondato anche il terzo motivo di opposizione. Ancora di recente la Corte di legittimità ha statuito che “in tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2 bis e del comma 2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole “processo” e
“procedura concorsuale” un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione – secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» – in quanto espressamente riferita al “processo”, possa essere estesa alla
“procedura concorsuale”, come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione a esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi a un ordinario processo di cognizione (v. n. 25181/21; conforme, e di recente, la n. 734/23)” (così Cass. 80/2024). Già prima la Corte di cassazione aveva spiegato che “la normativa tiene conto, al fine di quantificare l'indennizzo, del parametro della complessità della causa già all'art. 2, il quale dispone al comma secondo: «Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione». Il comma aggiunto individua la categoria dei processi con plurimi soggetti, pur se riguardanti una sola delle parti. Nelle procedure fallimentari è fisiologico che la massa dei creditori sia numerosa, se non imponente e proprio per questa ragione il giudice della “Pinto” può ben mitigare
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l'indennizzo tenendo conto della complessità della procedura, generata dall'elevato numero di istanti. La novella di cui al comma 1 bis dell'art. 2 bis può trovare applicazione nel caso in cui, siccome indicato dalla decisione impugnata, l'istanza d'ammissione al passivo da esaminare risulti concernere una pluralità di creditori, il che potrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo vaglio e discrimine delle singole posizioni, ma non per il caso “ordinario” del procedimento fallimentare, fisiologicamente interessante una pluralità di creditori. Circostanza, questa, come si è detto, certamente valutabile ai sensi del comma 2 del già menzionato art. 2 e puntualmente prevista dalla legge (art. 2, co. 2 bis), la quale, proprio per la peculiare complessità delle procedure concorsuali ne individua in sei anni la durata ragionevole” (così Cass. 743/2023). Il opponente chiede di ripensare la giurisprudenza richiamata. A Parte_1 fondamento di tale richiesta osserva che l'ingente numero di creditori ammessi al passivo della procedura Deiulemar ha determinato uno straordinario aggravio delle attività svolte dal giudice e dagli ausiliari di questo, tale da meritare la riduzione delle indennità, nella misura quantificata nell'art. 2 bis, comma 1 bis citato. Ma il non porta Parte_1 alcun elemento nuovo rispetto a quelli già considerati sprudenza di legittimità richiamata. In particolare, l'ingente numero di creditori è già stata presa in esame da tale giurisprudenza, la quale, come detto, è giunta alla conclusione che questa circostanza sia un elemento che il giudice investito può tenere in considerazione al momento della quantificazione della indennità.
**** Anche il quinto motivo di opposizione è infondato. Il giudice di prime cure ha correttamente liquidato, come detto, la somma complessiva di euro 1.600,00 in favore del ricorrente, calcolando l'importo minimo previsto dalla legge di € 400,00 per ciascun anno e frazione di anno superiore a sei mesi ed avendo come parametro di durata ragionevole quella di 7 anni, valutati l'esito del processo presupposto e la misura del riparto, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2020, n. 974).
Sicché, considerato che la procedura fallimentare a carico della Deiulemar è stata notevolmente complessa a causa della massa dei documenti da esaminare, della consistenza del passivo e dell'attivo, del numero dei creditori, della particolare natura e situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi, della pluralità di vendite, dei plurimi riparti, la sua durata ragionevole va valutata in sette anni [v. Cass. 29.09.2020 n. 20508; Cass. ord. 12.10.2017 n. 23982; Cass.
7.06.2012 n. 9254; Cass. 28.05.2012 n. 8468], ne consegue che correttamente l'indennizzo minimo di euro 400,00 per ogni anno e frazione di mesi superiore a sei è stato ragguagliato a una eccedenza di soli 3 anni, 6 mesi, 25 giorni, presumendosi che il parziale soddisfacimento delle
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istanze creditorie abbia in qualche misura ridotto il patema morale subito a causa della irragionevole durata della procedura.
**** Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario del ricorrente, vanno liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), in considerazione dell'attività difensiva complessivamente espletata in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, di cui al DM 55/2014 e succ. modif. (seguendo la tabella n.12; cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/04/2022, n. 13349), relativamente a tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), considerando (in base al valore della causa, da determinarsi in relazione alla somma che ha formato oggetto di impugnazione) lo scaglione da euro 1.000,01 ad euro 5.200,00. Non sussistono, infine, i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della L. n. 89 del 2001 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/05/2022, n. 14140; Sez. VI - 2, Ord., 26/05/2020, n. 9728; Sez. II, 28/01/2019, n. 2273.
P.Q.M.
sull'opposizione proposta (con ricorso depositato il 25.9.2024) dal avverso decreto monitorio n. cron. 3651/2024, Parte_1 reso dalla Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli in data 21.08.202 e pubblicato il 02.09.2024, nel procedimento ex lege Pinto iscritto al n. R.G. 2114/2024 -notificato il 04.09.2024 così provvede: a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto opposto;
b) dichiara tenuto e condanna il in persona del Parte_1
p.t., al pagamento in favore dell'avv. Formisano Adelaide, CP_2 difensore dichiaratosi antistatario in favore della ricorrente dei compensi professionali della fase di opposizione, liquidati complessivamente in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA e IVA (se dovuta) come per legge. Manda alla cancelleria per la comunicazione di questo decreto alle parti costituite. Napoli, 28.3.2025 Il Presidente Giuseppe De Tullio Il Consigliere est. Francesca Sicilia
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