Sentenza breve 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 14/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2025, proposto da
KU Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Auditore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di ES, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del 14.11.2024, relativo alla pratica P-BS/L/Q/2023/102089, con il quale la Prefettura di ES ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che era stato emesso in favore del ricorrente in data 24.10.2023, e di ogni atto prodromico, successivo o comunque collegato allo stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il 27.3.2023 il sig. SO Manu, quale legale rappresentante della Alaska s.r.l., ha chiesto il nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale in favore del ricorrente nell’ambito dei flussi 2023.
2.- Il nulla osta è stato rilasciato il 24.10.2023, ma cinque giorni dopo la Prefettura di ES ha inviato la comunicazione d’avvio del procedimento di revoca per le seguenti ragioni:
a) l'attività svolta dall’impresa non rientra tra le attività di natura stagionale;
b) mancava l’asseverazione sottoscritta da un professionista abilitato, di cui all’art. 24 bis , comma 2, d.lgs. 286/1998.
A ciò ha fatto seguito, più di un anno dopo, il 14.11.2024, la revoca del nulla osta per le medesime ragioni.
3.- Il ricorrente, che nel frattempo è entrato in Italia, ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 13.1.2025.
4.- L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
DIRITTO
1.- Nella domanda di nulla osta il datore di lavoro ha indicato, a pag. 2, il codice Ateco “ 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione ”.
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998, l’ingresso in Italia per lavoro subordinato a carattere stagionale è consentito esclusivamente nei settori “ agricolo e turistico/alberghiero ”.
Il ricorrente non sostiene che l’impresa datrice di lavoro rientri in uno di questi settori; si limita a dire che “ la ristorazione è, per definizione, un settore di natura e carattere stagionale ”, affermazione palesemente non vera, e comunque inconferente, perché quel che conta è se la ristorazione rientri tra le attività previste dalla legge per il lavoro stagionale, e non vi rientra.
2.- Il ricorrente si duole che l’inammissibilità dell’istanza non sia stata segnalata subito, già in sede di compilazione della domanda, secondo i principi di buona fede e collaborazione.
Ma i suddetti principi non sono stati violati, perché non si tratta di una carenza formale dell’istanza che, se tempestivamente segnalata, avrebbe potuto essere sanata, bensì della radicale mancanza di un presupposto sostanziale fondamentale per ottenere il nulla osta per lavoro stagionale, e cioè che il datore di lavoro, che ha richiesto l’ingresso in Italia del ricorrente per assumerlo come lavoratore stagionale, operasse nel settore agricolo o in quello turistico-alberghiero; la mancanza di quel presupposto non avrebbe potuto essere sanata se non con la presentazione di una nuova domanda da parte di un altro richiedente, diverso dalla Alaska s.r.l., che svolgesse la propria attività in uno dei settori ammessi.
3.- Conferma di ciò si trae dallo stesso fatto che il ricorrente non chiede l’annullamento della revoca del nulla osta per essere assunto dalla medesima impresa, ma per potere avere un termine – che a suo avviso dovrebbe essere fissato da questo Giudice – per trovare un altro datore di lavoro.
Questa richiesta è palesemente contra legem , perché sovverte l’ordine procedimentale fissato dalla legge: per poter ottenere il nulla osta, occorre una domanda da parte di un datore di lavoro; non si può rilasciare il nulla osta affinché il lavoratore trovi successivamente un datore di lavoro disposto ad assumerlo.
4.- In subordine, il ricorrente chiede che gli venga rilasciato un nuovo nulla osta perché, per le annualità 2024 e 2025, la platea delle attività da considerare ricomprese nel settore turistico, per le quali è possibile assumere un lavoratore straniero, è stata allargata, comprendendovi anche i codici Ateco della ristorazione.
Innanzi tutto questa richiesta conferma che, quantomeno nel 2023 (anno della domanda di nulla osta presentata in favore del ricorrente), la ristorazione non rientrava tra le attività stagionali per le quali era ammesso l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri.
Detto questo, la richiesta del ricorrente non può essere accolta perché, affinché egli possa ottenere ciò che chiede, occorre che un datore di lavoro presenti una nuova domanda di nulla osta a suo favore nell’ambito dei flussi del corrente anno.
5.- Quanto all’asseverazione sottoscritta da un professionista abilitato, il ricorrente sostiene di esserne in possesso, ma non l’ha prodotta (nel ricorso è indicata quale doc. 6, ma la produzione si ferma al n. 5), e soprattutto non ha dimostrato di averla presentata tempestivamente alla Prefettura nel corso del procedimento.
6.- In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
7.- Le spese possono essere compensate perché l’Amministrazione resistente si è limitata a costituirsi formalmente, senza svolgere difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO