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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/11/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE - LAVORO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ernesta Maria Usai ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 04 novembre 2025 la seguente
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 487 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Ledda presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Leonardo da Vinci 16 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione alla Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio del dott. , nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ex art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha reiterato la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave.
Ha motivato il suo dissenso affermando che il consulente del Tribunale ha rilevato un quadro clinico-anamnestico incongruente con la documentazione medica in atti ed operato una valutazione inadeguata delle patologie sofferte e della loro incidenza sull'integrità psico-fisica e sulle capacità di autonomia. Ha chiesto pertanto il rinnovo delle operazioni peritali. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha resistito all'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali. Il giudice, ritenuto opportuno disporre nuova consulenza tecnica, ha affidato l'incarico al dott.
[...]
il quale ha concluso per il riconoscimento dei benefici richiesti dalla ricorrente. Per_2
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
****
Occorre preliminarmente rilevare che risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il procedimento è stato correttamente instaurato nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il dott. con argomentazioni adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha concluso Per_2 la sua indagine peritale rilevando che le patologie da cui la ricorrente è affetta (disturbo distimico cronico con depressione e ansia, con aspetti di depressione maggiore, grave deficit algo disfunzionale del rachide lombare su base degenerativa in esiti di stabilizzazione L5-S1 e L4-L5), comportano i requisiti di gravità richiesti dalla legge 18/80 per giustificare il diritto all'assistenza continua ed integrano altresì la condizione di grave disabilità prevista dall'art. 3, comma 3 legge 104/92, già riconosciuta nella prima fase dell'atp.
L'excursus anamnestico-patologico, rilevato documentalmente, ha infatti consentito al perito di discostarsi dalle conclusioni della Commissione Medica, rilevando come sia stata sottovalutata la necessità di assistenza continua e di costante supervisione conseguenti al grave decadimento cognitivo patito.
Afferma infatti il dott. “Il progressivo declino cognitivo di tipo neurodegenerativo ed il Per_2 grave deficit statico dinamico veniva acclarato anche in data 07 marzo 2023 dalla Commissione in quanto emergevano già elementi clinici ed obiettivi indicativi di inconfutabile perdita dell'autonomia, con necessità di assistenza continua nell'espletamento delle attività quotidiane, così come acclarati dalle consulenze neurologiche acquisite agli atti. La disabilità posseduta dalla sig.ra si estrinseca in una severa Pt_1 compromissione neurologica, con necessità di continua supervisione da parte di terzi nell'espletamento delle attività quotidiane (…)”. La sig.ra infatti necessita di costante supervisione sia per quanto attiene Pt_1 all'igiene personale, che all'espletamento delle attività quotidiane, alla preparazione dei pasti, nonché alla somministrazione della terapia farmacologica.
Tali valutazioni trovano pieno riscontro nell'esame obiettivo della periziata, che ha evidenziato: condizioni generali mediocri, parzialmente collaborante a causa dell'ipoacusia bilaterale, disorientata nello spazio e nel tempo e nelle persone, deficit della funzionalità degli arti superiori e del rachide lombosacrale, passaggi posturali eseguibili solo con aiuto di terzi, posizione ortostatica solo con aiuto di terze persone e deambulazione a piccoli passi e con necessità di supervisione.
All'esito dell'accertamento espletato il perito ha pertanto confutato la valutazione della Commissione medica ASL in quanto le patologie rilevate, attestate nella documentazione medica clinica e strumentale, confermate dall'esame obiettivo, comportano senza alcun dubbio la perdita dell'autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Per tali ragioni il CTU ha concluso la sua valutazione medico-legale, affermando che la sig.ra Pt_1
è invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto di godere dell'indennità di accompagnamento fin dalla data del 20.10.2022. Tale quadro clinico inoltre determina la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione essendo ridotta l'autonomia personale correlata all'età, configurandosi in tal senso situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dalla medesima data.
Le conclusioni del CTU, cui il Giudice aderisce con convinzione per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate, determinano l'accoglimento del ricorso di merito e permettono di dichiarare che la signora si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80 e 508/88) e in condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal 20.10.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riduzione, in considerazione della natura della controversia e dei limitati adempimenti della fase di merito. CP_ Restano a carico dell' le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare Parte_1 dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80 e 508/88) e in condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal 20.10.2022; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 2.000,00 euro per onorari oltre iva e cpa, oltre il 15% di spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_
- pone a carico dell' le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio liquidate con separati decreti.
Così deciso in Nuoro il 04.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ernesta Maria Usai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE - LAVORO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ernesta Maria Usai ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 04 novembre 2025 la seguente
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 487 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Ledda presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Leonardo da Vinci 16 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione alla Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio del dott. , nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ex art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha reiterato la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave.
Ha motivato il suo dissenso affermando che il consulente del Tribunale ha rilevato un quadro clinico-anamnestico incongruente con la documentazione medica in atti ed operato una valutazione inadeguata delle patologie sofferte e della loro incidenza sull'integrità psico-fisica e sulle capacità di autonomia. Ha chiesto pertanto il rinnovo delle operazioni peritali. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha resistito all'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali. Il giudice, ritenuto opportuno disporre nuova consulenza tecnica, ha affidato l'incarico al dott.
[...]
il quale ha concluso per il riconoscimento dei benefici richiesti dalla ricorrente. Per_2
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
****
Occorre preliminarmente rilevare che risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il procedimento è stato correttamente instaurato nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il dott. con argomentazioni adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha concluso Per_2 la sua indagine peritale rilevando che le patologie da cui la ricorrente è affetta (disturbo distimico cronico con depressione e ansia, con aspetti di depressione maggiore, grave deficit algo disfunzionale del rachide lombare su base degenerativa in esiti di stabilizzazione L5-S1 e L4-L5), comportano i requisiti di gravità richiesti dalla legge 18/80 per giustificare il diritto all'assistenza continua ed integrano altresì la condizione di grave disabilità prevista dall'art. 3, comma 3 legge 104/92, già riconosciuta nella prima fase dell'atp.
L'excursus anamnestico-patologico, rilevato documentalmente, ha infatti consentito al perito di discostarsi dalle conclusioni della Commissione Medica, rilevando come sia stata sottovalutata la necessità di assistenza continua e di costante supervisione conseguenti al grave decadimento cognitivo patito.
Afferma infatti il dott. “Il progressivo declino cognitivo di tipo neurodegenerativo ed il Per_2 grave deficit statico dinamico veniva acclarato anche in data 07 marzo 2023 dalla Commissione in quanto emergevano già elementi clinici ed obiettivi indicativi di inconfutabile perdita dell'autonomia, con necessità di assistenza continua nell'espletamento delle attività quotidiane, così come acclarati dalle consulenze neurologiche acquisite agli atti. La disabilità posseduta dalla sig.ra si estrinseca in una severa Pt_1 compromissione neurologica, con necessità di continua supervisione da parte di terzi nell'espletamento delle attività quotidiane (…)”. La sig.ra infatti necessita di costante supervisione sia per quanto attiene Pt_1 all'igiene personale, che all'espletamento delle attività quotidiane, alla preparazione dei pasti, nonché alla somministrazione della terapia farmacologica.
Tali valutazioni trovano pieno riscontro nell'esame obiettivo della periziata, che ha evidenziato: condizioni generali mediocri, parzialmente collaborante a causa dell'ipoacusia bilaterale, disorientata nello spazio e nel tempo e nelle persone, deficit della funzionalità degli arti superiori e del rachide lombosacrale, passaggi posturali eseguibili solo con aiuto di terzi, posizione ortostatica solo con aiuto di terze persone e deambulazione a piccoli passi e con necessità di supervisione.
All'esito dell'accertamento espletato il perito ha pertanto confutato la valutazione della Commissione medica ASL in quanto le patologie rilevate, attestate nella documentazione medica clinica e strumentale, confermate dall'esame obiettivo, comportano senza alcun dubbio la perdita dell'autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Per tali ragioni il CTU ha concluso la sua valutazione medico-legale, affermando che la sig.ra Pt_1
è invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto di godere dell'indennità di accompagnamento fin dalla data del 20.10.2022. Tale quadro clinico inoltre determina la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione essendo ridotta l'autonomia personale correlata all'età, configurandosi in tal senso situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dalla medesima data.
Le conclusioni del CTU, cui il Giudice aderisce con convinzione per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate, determinano l'accoglimento del ricorso di merito e permettono di dichiarare che la signora si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80 e 508/88) e in condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal 20.10.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riduzione, in considerazione della natura della controversia e dei limitati adempimenti della fase di merito. CP_ Restano a carico dell' le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare Parte_1 dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80 e 508/88) e in condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal 20.10.2022; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 2.000,00 euro per onorari oltre iva e cpa, oltre il 15% di spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_
- pone a carico dell' le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio liquidate con separati decreti.
Così deciso in Nuoro il 04.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ernesta Maria Usai