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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9970/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9970/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , con il patrocinio Persona_1 dell'avv. MASPERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 54 25087 SALO' presso il difensore avv. MASPERI FRANCESCO
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_2 C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , con il patrocinio Persona_1 dell'avv. MASPERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 54 25087 SALO' presso il difensore avv. MASPERI FRANCESCO
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MORASCHI RENATO e dell'avv. PAOLUCCI P.IVA_1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN BARTOLOMEO 9 25128 BRESCIA presso i difensori avv. MORASCHI RENATO e avv. PAOLUCCI VALENTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
BIANCHI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA 7 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BIANCHI PIERLUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
BIANCHI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA 7 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BIANCHI PIERLUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
BIANCHI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA 7 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BIANCHI PIERLUIGI
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI
Per , , in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sul figlio minore Persona_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, cosi
GIUDICARE
Accertata l'illiceità delle immissioni rumorose lamentate, condannare i convenuti ad eseguire gli interventi ritenuti necessari a farle cessare immediatamente, in coerenza con quanto suggerito nella perizia di parte prodotta sub. doc. 5 dell'atto di citazione o con le diverse modalità che verranno ritenute opportune dal Tribunale, nonché condannare i convenuti a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori, danni che si quantificano, per ciascuno di loro
(compreso il figlio minore), nella misura pari ad Euro 30.000,00, o nella diversa somma che verrà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia da parte dell'Ill.mo Giudice adito, con interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per , e : Controparte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza e domanda reiette e disattese:
In via preliminare: per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse delle convenute IG.re
[...]
, e , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle convenute IG.re , Controparte_2
e in relazione al capo della domanda attorea Parte_3 Parte_4
relativa alla condanna delle stesse al risarcimento dei pretesi danni subiti dagli attori e conseguentemente rigettarsi ogni avversaria domanda risarcitoria.
Sempre in via preliminare: per tutti i motivi dedotti dalla difesa delle IG.re CP
, e in verbale d'udienza del 14/01/2021
[...] Parte_3 Parte_4 nonché nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse delle convenute, dichiararsi inammissibile la domanda come formulata in via subordinata-trasversale dalla convenuta
Controparte_3
2
[...] Nel merito: per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nei successivi scritti difensivi nonché nelle note di trattazione scritta per le udienze cartolari depositati nell'interesse delle convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3
, valutate la documentazione versata in causa e le risultanze Parte_4 dell'espletata, nel corso del presente giudizio, C.T.U. dell'Ing. rigettarsi le Persona_2
domande tutte, nessuna esclusa, formulate dagli attori avverso le convenute IG.re CP
, e perché del tutto infondate sia in fatto che
[...] Parte_3 Parte_4
in diritto.
In via del tutto subordinata riconvenzionale/trasversale: nella veramente denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli attori nei confronti delle convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3 Parte_4
, e salvo gravame, previo rigetto, in quanto infondata, della domanda formulata in via
[...]
subordinata-trasversale dalla convenuta Controparte_1
valutata la documentazione versata in causa, condannare, per tutti i motivi esposti nella
[...]
narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse delle convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3 [...]
, la convenuta in Parte_4 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare le convenute IG.re CP
, e da ogni domanda contro le stesse
[...] Parte_3 Parte_4
proposte dagli attori, tenendole indenni da ogni eventuale pronuncia di condanna.
In via istruttoria-subordinata: senza alcuna inversione del relativo onere della prova e per quanto occorrere possa, la scrivente difesa reitera la richiesta, come formulata in propria memoria ex art.183, VI comma n.2 c.p.c. di data 30/06/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re , di ammissione di prove per interrogatorio formale del legale CP
rappresentante pro-tempore della Controparte_1 quest'ultimo relativamente ai capitoli di prova sub nn.1, 2, 6 e 7 che seguono, e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la è subentrata, nell'ottobre Controparte_1 dell'anno 2006, nella gestione della pasticceria ubicata in Piazza della Preistoria n.4, in
Calcinato, frazione Ponte San Marco, in precedenza esercitata dal IG. , che vi CP_4
3 operava nei relativi locali ancora a far data dal marzo dell'anno 1994 (all.ti 3-4 fascicolo
[...]
da rammostrarsi al teste). CP
2) Vero che a partire dal marzo dell'anno 1994 viene svolta, presso i medesimi locali attualmente locati alla , l'attività di CP_1 Controparte_1
pasticceria con produzione e rivendita al pubblico di prodotti dolciari.
3) Vero che dall'anno 1994 ad oggi, all'infuori dei IG.ri , nessun condomino residente nel Per_1 complesso edilizio ove è allocata l'attività commerciale ora gestita dalla
[...]
ha lamentato rumorosità proveniente dalla detta attività. Controparte_1
4) Vero che dall'anno 1993 all'anno 1998 ho abitato nell'appartamento ora di proprietà dei IG.ri , di cui riconosco la planimetria che mi si rammostra (all.11 fascicolo Per_1 [...]
), senza percepire rumori provenienti dalla sottostante attività commerciale ora gestita CP
dalla . Controparte_1
5) Vero che dal 01/08/2019 abito nell'appartamento confinante, sul medesimo piano, con quello oggi di proprietà dei IG.ri , di cui riconosco la planimetria che mi si rammostra (all.11 Per_1
fascicolo ), senza percepire rumori provenienti dalla sottostante attività CP
commerciale gestita dalla . Controparte_1
6) Vero che la conduttrice è proprietaria Controparte_1 degli apparati tecnici e delle attrezzature utilizzati nell'esercizio della propria attività, di cui ne ha la gestione ed il controllo, installati nei locali dalla stessa condotti in locazione.
7) Vero che la osserva il seguente orario di lavoro: lunedì chiuso, dal Controparte_1
martedì al sabato dalle ore 07,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00; domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
Si indicano come testi: sul capitolo di prova sub n.4 la IG.ra , residente in [...]
Marconi 24, Calcinato (BS); sui capitoli di prova sub nn.5 e 7 la IG.ra , residente Tes_2
in Piazza della Preistoria n.9, Calcinato (BS); sui capitoli di prova sub nn.1, 2, 3 e 7 il Dott.
, con studio in Piazza della Preistoria n.12, Calcinato (BS). Testimone_3
La scrivente difesa reitera la richiesta, come formulata in propria memoria ex art.183, VI comma
n.2 c.p.c. di data 30/06/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re , di CP
ammissione di prove per interrogatorio formale dei IG.ri e Parte_1 Pt_2
, anche nella loro qualità di genitori del figlio minore , nonché per testi
[...] Persona_1
sulle seguenti ulteriori circostanze:
4 8) Vero che il IG. lavora presso la Autodemolizioni Pollini, con sede in Parte_1
Bedizzole (BS), quale trasportatore con orario giornaliero dalle ore 5,00/6,00 del mattino fino alle ore 16,00/17,00.
9) Vero che il IG. lascia la propria abitazione per recarsi sul posto di Parte_1 lavoro prima dell'apertura dell'attività commerciale gestita dalla Controparte_1
.
[...]
10) Vero che il IG. frequenta, dal lunedì al sabato, l'Istituto di Istruzione Persona_1
Superiore Luigi Cerebotani di Lonato del Garda, con inizio delle lezioni alle ore 8,00.
11) Vero che il IG. si sveglia per recarsi all'Istituto scolastico frequentato, di Persona_1 cui al capitolo di prova sub n.10 che precede, prima dell'apertura dell'attività commerciale gestita dalla . Controparte_1
Si indica come teste sul capitolo di prova sub n.8 che precede il IG. , c/o la Testimone_4
Autodemolizioni Pollini, via Gavardina n.30, Bedizzole (BS).
Si reitera l'opposizione all'ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti dagli attori in loro memoria ex art.183, VI comma n.2 c.p.c. di data 05/06/2021, per tutti i motivi come esposti dalla scrivente difesa in propria memoria ex art.183, VI comma n.3 c.p.c. di data 20/07/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re , ribadendo, nel denegato e CP
veramente non creduto caso di ammissione degli avversari capitoli di prova attorei, la richiesta di abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art.183, VI comma n.2 c.p.c. di data 30/06/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re
; si ribadisce l'opposizione ai capitoli di prova come dedotti dalla convenuta CP
sub nn.3 e 4 della memoria ex art.183, Controparte_1
VI comma n.2 c.p.c. di data 24/06/2021 della detta società convenuta, per i motivi come esposti dalla scrivente difesa sempre in propria memoria ex art.183, VI comma n.3 c.p.c. di data
20/07/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re . CP
In ogni caso: spese e compenso professionale della presente causa, oltre ad Iva e c.p.a., nonché spese del C.T.P. P.I. e spese di C.T.U. per la quota sostenuta dalle convenute Persona_3
IG.re , e interamente rifusi;
Controparte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza esecutiva come per legge.”
Per Controparte_1
5 “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
NEL MERITO: per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori e dalle convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3
, nessuna esclusa, perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto. Parte_4
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA TRASVERSALE: nella veramente denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli attori nei confronti della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e salvo gravame, per i motivi di cui alla narrativa che precede condannare le convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3 Parte_4
, a manlevare la convenuta , in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore da ogni domanda contro la stessa proposte dagli attori, tenendola indenne da ogni eventuale pronuncia di condanna.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora ammettersi C.T.U. in rinnovazione dell'espletato
A.T.P. ante causam, chiedendo al CTU, se nell'abitazione degli Attori si verificano immissioni di rumore, conseguenti allo svolgimento della attività della Convenuta ed al funzionamento degli impianti di pertinenza della attività stessa, con riferimento a tutte le condizioni possibili di utilizzo dei locali, con porte e finestre aperte e chiuse sia dell'abitazione sia dei locali ove si svolge l'attività.
Descriva il CTU la situazione dei luoghi, la tipologia della zona, le priorità d'uso e di insediamento, le caratteristiche delle attività svolte e la consistenza degli impianti indicandone puntualmente i periodi temporali di funzionamento ed esercizio. Fornisca al Tribunale gli elementi necessari per stabilire se le immissioni rumorose superano o meno i limiti della normale tollerabilità valutata, in base al criterio comparativo di incremento di 3/5 dB sul rumore di fondo, inteso questo quale complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici del luogo, sul quale si innestano di volta in volta i rumori più intensi, espresso dal valore statistico cumulativo LAF,95 (Livello statistico cumulativo, 95%, ponderato A, costante di tempo Fast), rilevato nel periodo di misura in assenza della attività specifica della sorgente e se le immissioni rumorose rispondano ai Limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti. In caso di supero dei limiti, indichi il CTU quali misure siano idonee a ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di cui sopra,
6 indicando, con descrizione generica di tipologia di intervento, i rimedi da adottare ed i lavori da eseguire per raggiungere l'obbiettivo richiesto, nonché il presumibile costo dei medesimi ed i tempi necessari per la realizzazione dei lavori, autorizzando il CTU, al fine di effettuare rilevazioni non influenzate della notizia della sua presenza, se lo riterrà opportuno, ad effettuare, per completamento degli accertamenti, anche rilievi senza preavviso alle Parti ed ai loro
Consulenti. Da mandato al CTU di richiedere alla Convenuta la momentanea sospensione delle attività e la disattivazione degli impianti di pertinenza per il tempo strettamente necessario per procedere alla misurazione del livello in assenza di attività, utilizzando la giornata di riposo e chiusura del Locale. La difesa della chiede ammettersi prova per testi sui Controparte_1
seguenti capitoli di prova tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) “Nel 2006, la ha rilevato l'attività fino a quel momento condotta dal marito della CP_1
Signora ”; Parte_5
2) “le convenute Signore erano a conoscenza che all'interno dei locali di loro CP proprietà, sarebbe continuata l'attività di Pasticceria condotta fin dal lontano 1994 dal Signor
”; CP_4
3) “il locale è rimasto il medesimo con gli stessi arredi e macchinari”;
4) “il locale ha mutato solo l'insegna”;
5) “la è una piccola attività, a due vetrine”; Controparte_1
6) “la al proprio interno ha posizionato cinque piccoli tavolini”; Controparte_1
7) “la non ha plateatico”; Controparte_1
8) “la è specializzata nella produzione propria di generi di pasticceria. Controparte_1
9) “la osserva il seguente orario: lunedì chiuso;
dal martedì al sabato dalle Controparte_1
07.00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00; domenica e festivi dalle 8.00 alle 12,30”;
10) “nelle giornate festive, la ha un orario di sole quattro ore. CP_1
11) “la insta su un parcheggio, unitamente ad altre attività commerciali, Controparte_1 che animano Piazza Preistoria durante il giorno”;
12) “la è ubicata nella parte finale del piccolo centro commerciale della Controparte_1
piazza ed è sopraelevata rispetto alla Strada Provinciale Padana Superiore, ad alto scorrimento
e traffico, che scorre di poco più in basso”;
13) “l'atteggiamento dei Signori nei confronti della è da sempre stato Per_1 CP_1 ostile”;
7 14) “i Signori hanno acquistato l'appartamento nell'anno 2016 e la era già Per_1 CP_1 operativa da ben dieci anni con gli odierni convenuti”;
15) “il Signor lavora in una ditta di autodemolizione con orario a Parte_1 tempo pieno”;
16) “il Signor lascia la propria abitazione prima dell'inizio Parte_1 dell'apertura della convenuta”; CP_1
17) “il Signor frequenta la 3F dell'istituto ISS Luigi Cerebotani di Persona_1
Lonato con inizio dell'attività scolastica alle ore 8,00”;
18) “il Signor deve alzarsi prima dell'apertura della Pasticceria per Persona_1 raggiungere il plesso scolastico”;
19) “la Signora non lavora dal 2017”; Parte_2
20) “il C.T.U. non ha mai effettuato l'accesso ai locali della ”; CP_1
21) “gli unici locali esaminati sono stati la camera da letto e la zona soggiorno dell'appartamento di proprietà dei Signori ”; Per_1
22) “durante l'orario lamentato il CTU non ha mai misurato il rumore di fondo nel periodo esaminato”;
Si indicano a testi
- e Testimone_5 Testimone_6
entrambi residenti in [...], Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso capitolati ed articolati ed eventualmente ammessi con i medesimi testi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore hanno convenuto in giudizio Persona_1 CP
e , quali proprietarie del locale sottostante
[...] Parte_3 Parte_4
l'abitazione degli attori - in cui si svolge una attività di bar-pasticceria, nonché la
[...]
quale conduttrice del locale ed esercente tale attività. Controparte_1
Gli attori hanno chiesto la cessazione delle immissioni acustiche provenienti dalla e CP_1
propaganti nella loro abitazione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
8 subiti;
in particolare, alla luce degli accertamenti espletati in sede di A.T.P., hanno dedotto l'illiceità di tali immissioni ai sensi della normativa vigente in tema di inquinamento acustico (L
447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997) nonché l'intollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c.
Hanno pertanto richiesto l'accertamento della responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 844
c.c. e 2043 c.c., la loro condanna ad eseguire gli interventi ritenuti necessari a far cessare i rumori e al risarcimento dei danni da lesione del diritto di proprietà, della inviolabilità del domicilio e delle libertà individuali, quantificati in euro 30.000,00 per ogni attore.
e si sono costituite Controparte_2 Parte_3 Parte_4
contestando integralmente, in fatto ed in diritto, le pretese attoree. Le convenute hanno eccepito, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria, affermando che difetta la prova della loro condotta colposa e del nesso causale tra tale condotta e i danni lamentati, elementi integranti la responsabilità ex artt. 2043 c.c. o 2051 c.c. Hanno dedotto, sul punto, l'inesistenza di obblighi di vigilanza, intervento o veto nei confronti della società conduttrice. Inoltre, contestando quanto dedotto dagli attori in ordine alle immissioni e ai danni lamentati, hanno rilevato l'inutilizzabilità della relazione di c.t.u. di cui al procedimento per
ATP, depositata nel presente giudizio in violazione dell'art. 698 comma 3° c.p.c., nonché evidenziando criticità sostanziali della relazione peritale. Hanno altresì richiesto, in via riconvenzionale subordinata, di essere manlevate dalla conduttrice nel denegato caso di condanna. si è costituita contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti allegata dagli attori, deducendo la mancanza di riscontri probatori delle affermazioni attoree e, in ogni caso, l'abnormità della richiesta risarcitoria. In particolare, la convenuta ha invocato la nullità e l'inutilizzabilità della relazione depositata all'esito del procedimento per ATP, rilevando che le misurazioni effettuate dal c.t.u. risultano parziali e falsate stante il mancato accesso del perito ai locali della pasticceria e la mancata misurazione della rumorosità di fondo nelle ore in cui si innestano i rumori denunciati, dato fondamentale per accertare l'intollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c. La convenuta ha evidenziato altresì l'assenza di certificazione della taratura della strumentazione utilizzata in sede preventiva;
ha contestato, infine, la mancanza di prova dei danni asseritamente subiti dagli attori nonché l'arbitrarietà della somma richiesta. Da ultimo, ha proposto domanda trasversale di condanna delle locatrici a manlevare la . CP_1
9 Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e acquisizione del fascicolo dell'ATP, la causa è stata istruita mediante c.t.u. volta ad accertare la sussistenza delle immissioni lamentate e la loro provenienza dai locali di parte convenuta, nonché in caso positivo al fine di individuare le eventuali misure atte a ricondurre le immissioni entro la soglia di tollerabilità.
All'esito del deposito della relazione peritale è stato esperito il tentativo di conciliazione delle parti, che ha dato esito negativo.
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.24, alla quale è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 Le domande formulate dagli attori non possono trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza, all'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio.
Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l'applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda va decisa sulla base della soluzione già pronta o di più pronto raggiungimento, in ossequio ai principi di economia processuale, effettività
e tempestività della tutela giurisdizionale, senza che sia necessario la previa disamina di tutte le altre (Cass. 16.05.2006; Cass. 25.01.2010), sebbene tecnicamente preliminari o poste dalle parti in via proritaria.
Alla luce del predetto principio ritiene il Tribunale di non dover esaminare – come dovrebbe essere normalmente in base all'ordine logico e di pregiudizialità tecnico-giuridica delle questioni
– le eccezioni preliminari di parte convenuta in quanto la decisione, comunque favorevole a parte convenuta, può essere basata sulla questione di più agevole soluzione relativa al merito delle domande attoree, risultate infondate.
1.2 Ciò premesso, in punto di diritto deve osservarsi che in materia di immissioni il rispetto dei limiti massimi di tollerabilità fissato dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive, l'inquinamento acustico e, più in generale, dalla normativa che persegue interessi pubblici, non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro
10 tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. che disciplina i rapporti fra privati (fra le tante, Cass. n. 10735/2001, Cass. n. 17051/2011; Cass. n. 20198/2016).
Per tali ragioni, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale,
l'immissione rumorosa supera la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. quando, avuto riguardo alla natura del rumore immesso e alla durata dell'attività immissiva, supera di almeno 3 decibel il c.d. rumore di fondo della zona. Tale criterio di valutazione aderisce alla lettera della legge, che impone di tenere conto delle condizioni dei luoghi e di conseguenza proprio del rumore di fondo, che rappresenta la condizione normale di rumorosità della zona circostante, e si presenta inoltre coerente con le regole scientifiche, tenuto conto che la scala dei decibel è una scala logaritmica, per cui l'aumento di 3 decibel corrisponde nella sostanza ad un aumento del doppio dell'intensità sonora del rumore (cfr. ex multis: App. Firenze, 15.03.2018, n. 591; Trib. Monza, 29.03.2017, n.
891; Trib. Bergamo 06.06.2019, n. 1338; tale criterio, individuato dalla giurisprudenza di merito,
è stato avallato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4848/2013).
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle eIGenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un'attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento, e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c., in tema di normale tollerabilità, di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, ma, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c.
In termini generali si evidenzia altresì che, secondo la prevalente giurisprudenza, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, su cui vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
La tollerabilità è un criterio oggettivo che, cioè, prescinde dalle caratteristiche di un determinato soggetto ma va commisurato con riferimento allo stato dei luoghi, al tempo ed alle attività svolte;
in ogni caso determinati limiti non possono essere superati in assoluto, come accade con riguardo
11 alle immissioni di per sé nocive per la salute. Il preuso, ai sensi del 2 comma dell'art. 844 c.c. concorre quale elemento sussidiario alla determinazione della tollerabilità nel conflitto tra interessi della produzione ed interessi del privato.
Quanto agli strumenti di tutela, laddove le immissioni superino la normale tollerabilità, il proprietario del fondo che le subisce può esperire un'azione a contenuto inibitorio onde ottenere la cessazione delle propagazioni: trattasi di una tipica actio in rem che rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a difesa del diritto di proprietà e tendenti a far accertare l'inesistenza non solo di vere e proprie servitù sul fondo dell'attore ma anche di qualsivoglia altrui pretesa idonea a provocare molestie e danno e a ottenere la cessazione dei corrispondenti atti lesivi. Oltre
a tale azione, il proprietario del fondo nel quale si propagano le immissioni dannose avrà diritto ad esperire il rimedio generale ex art. 2043 c.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto delle immissioni intollerabili.
2. Ciò osservato preliminarmente in punto di diritto, nel caso di specie gli attori hanno agito sia per ottenere l'eliminazione delle cause delle immissioni intollerabili, sia per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. asseritamente derivanti dalle illecite immissioni.
Entrambe le domande presuppongono l'accertamento dell'intervenuto superamento della normale tollerabilità delle immissioni provocate dall'attività svolta dalla Parte_6
Ritiene questo Giudice che sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico incaricato della perizia nel presente giudizio, tesa ad accertare la sussistenza delle immissioni, il superamento ad opera delle stesse del limite di cui all'art. 844 c.c. nonché la derivazione causale dei danni lamentati dagli attori dalle predette immissioni, le domande attoree devono essere rigettate in quanto infondate.
La domanda attorea, infatti, è stata istruita attraverso c.t.u. diretta a verificare se nell'immobile degli attori si propaghino immissioni sonore eccedenti il limite della normale tollerabilità
(secondo il noto criterio giurisprudenziale del superamento di 3db rispetto al rumore di fondo), individuandone in caso affermativo la fonte e le cause: ciò si è reso necessario poiché l'ATP promosso dagli odierni attori, oltre ad essere stato espletato nel 2018, presentava problemi metodologici tali da non assicurare la bontà degli accertamenti espletati.
Nella relazione depositata in data 28.01.14 nel procedimento per A.T.P., R.G. n. 9264/2018 Trib.
Brescia, acquisito agli atti del presente giudizio, il c.t.u. arch. aveva ritenuto, sulla base Per_4
delle verifiche sul posto e delle misurazioni acustiche eseguite dalla mattina del giorno 15
12 dicembre al pomeriggio del giorno 16 dicembre 2018, che le immissioni lamentate da parte ricorrente fossero di provenienza dai locali della , posti al piano Parte_6
inferiore rispetto all'alloggio di parte ricorrente.
Il c.t.u. arch. aveva concluso ritenendo che “Le immissioni di rumore del periodo Per_4
diurno, con riferimento alla normativa in vigore LN 447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997, superano i limiti del valore differenziale (pari a 5 dB ”A”) nel locale soggiorno, mentre nel locale camera da letto il criterio differenziale non è applicabile in quanto il valore di rumore ambientale è inferiore al valore di non applicabilità. Per quanto riguarda il “Valore di Normale
Tollerabilità”, assunto pari a 3 dB”A” consentiti come differenza massima tra i livelli della
Rumorosità Immessa (intrusiva) e la Rumorosità di Fondo, le misure effettuate rilevano che, durante il periodo diurno, i valori risultano superiori al valore limite di normale tollerabilità sia nel locale camera da letto che nel locale soggiorno. Il criterio della normale tollerabilità per gli impianti, in periodo notturno, risulta rispettato sia nella camera da letto che nel soggiorno. La rumorosità principale è legata a fenomeni acusticamente molto rapidi (colpi quali batticaffè, movimentazione mobilio e similari), a cui si aggiunge un sottofondo di vociare di avventori che presenta minor intensità dei primi ma variabilità legata alla presenza in termini numerici e qualitativi degli avventori del locale.” (cfr. relazione c.t.u. arch. in sede di A.T.P., pagg. Per_4
33-34).
Come osservato dalle parti convenute nel presente giudizio, tuttavia, l'attendibilità degli accertamenti eseguiti dal c.t.u. arch. nel corso del procedimento per A.T.P. risulta Per_4
inficiata da molteplici problematicità nella metodologia utilizzata dal predetto c.t.u., e in particolare dal mancato accesso ai locali della da parte del c.t.u., dalla inidoneità della CP_1
misurazione del rumore di fondo, nonché dalla circostanza che le apparecchiature utilizzate dal c.t.u. non erano presidiate durante le misurazioni.
Tali problematicità risultano ulteriormente confermate dall'analisi della nuova c.t.u., disposta nel presente giudizio e affidata all'ing. Persona_2
Nell'elaborato peritale, dopo un'accurata descrizione dello stato dei luoghi, con relativa documentazione fotografica e planimetrica, il c.t.u. ha delineato in modo chiaro e univoco i risultati dell'indagine svolta, evidenziando gli strumenti e i metodi adoperati per addivenirvi, le condizioni in costanza delle quali sono stati fatti gli esperimenti strumentali all'accertamento
13 richiesto e ha concluso nel senso che il rumore proveniente dalla rilevato durante le CP_1
varie verifiche è da considerarsi tollerabile alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 c.c..
In particolare, il c.t.u. ha eseguito numerose e accurate rilevazioni fonometriche del rumore di fondo e del rumore ambientale, distribuite in due giornate, per un totale di durata dei rilievi di 11 ore e 25 minuti per ognuno dei due fonometri utilizzati, parte nel periodo notturno e parte nel periodo diurno;
un primo fonometro (presidiato costantemente e personalmente dal c.t.u.) è stato posizionato presso l'abitazione degli attori, al fine di misurare le immissioni del rumore di fondo e ambientale con le modalità e con riferimento agli orari giornalieri secondo il programma di massima già concordato con i c.t.p. in occasione delle operazioni peritali del 17.03.2023; contemporaneamente a tali verifiche, un secondo fonometro (presidiato costantemente e personalmente dall'ausiliario del c.t.u.) è stato posizionato prima nel laboratorio a piano interrato e successivamente nei locali aperti al pubblico della , sempre conformemente a quanto CP_1
concordato con i c.t.p. durante le operazioni peritali del 17.03.2023.
Il c.t.u. ing. ha evidenziato che al fine di valutare correttamente il rispetto dei “limiti di Per_2 legge” e del “criterio della normale tollerabilità” è stato necessario considerare anche l'andamento della rumorosità negli ambienti della Pasticceria, rilevata in contemporanea alla rilevazione delle immissioni sonore eseguite nell'appartamento degli attori con il primo fonometro. A tale scopo un secondo fonometro è stato collocato presso le sorgenti e nei luoghi della lamentati come disturbanti, concordemente individuati nel contraddittorio con i CP_1
c.t.p.
Deve evidenziarsi l'importanza di tali accorgimenti, al fine di scongiurare il rischio di incorrere nell'errore di confondere eventuali fluttuazioni del rumore residuo con immissioni provenienti dalla Pasticceria;
sono inoltre di fondamentale importanza per riconoscere eventuali immissioni sonore attribuibili ai locali della convenuta , raffrontando i grafici dei due fonometri CP_1 che descrivono il primo l'andamento della rumorosità rilevata nell'appartamento degli attori
(rumore residuo e rumore ambientale), il secondo l'andamento della rumorosità provocata dalla convenuta, presso la stessa rilevata. CP_1
Il c.t.u. ha pertanto potuto stabilire se i differenziali risultanti dai vari raffronti effettuati tra rumore di fondo e rumore ambientale rilevati presso l'appartamento degli attori siano effettivamente attribuibili a rumori provenienti dalla convenuta ovvero a fluttuazioni CP_1
del rumore del contesto, non riferibili alla (cfr. relazione c.t.u. ing. pag. 114). CP_1 Per_2
14 L'ing. ha svolto ben 11 rilevazioni acustiche;
l'esaustività e l'accuratezza della relazione Per_2
peritale svolta nel presente giudizio può essere apprezzata in ragione del rilievo che il c.t.u. ha proceduto a raffigurare e documentare in modo dettagliato l'andamento dell'evento sonoro associato alle immissioni sonore rilevate;
le singole conclusioni del c.t.u. sono state motivate e specificate nel commento a ogni misurazione fonometrica. In base al risultato delle rilevazioni fonometriche delle immissioni sonore eseguite dal c.t.u. presso l'appartamento degli attori (in particolare, nella camera del figlio, indicata dal c.t.p. degli attori come il luogo più disturbato dalla rumorosità proveniente dalla sottostante convenuta ) il consulente dell'ufficio ha CP_1
concluso che sia per quanto concerne i rumori degli impianti provenienti dal laboratorio al piano interrato della convenuta (cfr. relazione c.t.u. ing. pag. 166 ss.), che per i CP_1 Per_2 rumori provocati dagli operatori della nel periodo temporale antecedente l'apertura al CP_1
pubblico (cfr. relazione c.t.u. ing. pag. 171 ss.), che infine in relazione ai rumori provocati Per_2
dalla durante la sua normale attività (cfr. relazione c.t.u. ing. pag. 174 ss.): “a) CP_1 Per_2
per quanto riguarda i limiti di legge: il valore limite di immissione differenziale risulta essere sempre stato soddisfatto. b) per quanto riguarda la normale tollerabilità: il criterio della normale tollerabilità risulta essere sempre stato soddisfatto” (cfr. relazione di c.t.u. ing. Per_2
pag. 187; si rimanda alla relazione di c.t.u., in particolare da pag. 151 a pag. 184, per le valutazioni delle singole misurazioni effettuate).
Dalle rilevazioni effettuate emerge, peraltro, che il rumore dominante è quello causato dai mezzi transitanti nei pressi dell'incrocio tra via Statale e Via Santi Faustino e Giovita (automobili, motorini e camion); sono risultati distintamente percepibili anche le aperture/chiusure del cancello che consente l'accesso ai parcheggi a piano terra sottostanti la finestra della stanza ove sono eseguite le misure (ovvero la camera del figlio), e una rumorosità ascrivibile alle attività e alle residenze prossime all'abitazione; si sentiva, inoltre, un sottofondo di persone che parlano e un abbaiare di cani/cinguettio di uccelli (cfr., in via esemplificativa, pag. 168 relazione di c.t.u.
Ing. . Per_2
Gli attori nel presente giudizio hanno contestato le risultanze della predetta c.t.u., nei termini richiamati, allegando la persistenza di immissioni intollerabili anche successivamente all'esecuzione delle operazioni peritali.
Le conclusioni alle quali è pervenuto sul piano tecnico l'ausiliario del Tribunale devono essere condivise e fatte proprie, alla luce della precisione ed esaustività degli accertamenti svolti, tanto
15 che l'elaborato tecnico non ha formato oggetto di alcun rilievo critico ad opera dei consulenti delle parti nei termini assegnati ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
D'altra parte, le osservazioni critiche mosse dalla difesa attorea negli scritti conclusivi non colgono nel segno, considerato che le modalità delle rilevazioni erano state puntualmente concordate dal c.t.u. con i c.t.p.
Ciò osservato, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle domande proposte dagli attori, non essendone risultata la fondatezza, alla luce di quanto osservato.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa (incluse, in particolare, le domande trasversali di manleva formulate dalle parti convenute), rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove orali richieste e considerata l'esaustività degli accertamenti peritali espletati, per quanto già ampiamente osservato supra.
5. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite tra le parti, deve in primo luogo rammentarsi che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga ad esso acquisito) come spese giudiziali, da porre - salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale - a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (cfr., ex multis, Cass. 07.06.2019, n. 15492).
Nel caso in esame deve essere adeguatamente considerata la circostanza che parte attrice ha introdotto il presente giudizio sulla scorta delle risultanze – per essa positive – della relazione di c.t.u. depositata in sede di procedimento per A.T.P., che tuttavia sono state del tutto smentite dagli ulteriori accertamenti peritali svolti nel presente giudizio e affidati al c.t.u. ing. Per_2
Sul punto giova richiamarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali
16 situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito;
anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (in questo senso, ex multis,
Cass., 11.03.2022, n. 7992).
Ebbene, ritiene il Tribunale che, conformemente ai principi richiamati, debba essere considerato l'atteggiamento soggettivo degli attori – parti soccombenti nel presente giudizio, stante il rigetto delle domande dagli stessi formulate – in relazione alle ragioni che li hanno indotti ad instaurare la presente causa, ovvero l'accertamento peritale del c.t.u. Arch. in sede di A.T.P., che Per_4 aveva ritenuto l'intollerabilità delle immissioni lamentate dagli attori. Non si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del disposto dell'art. 91, comma 1, seconda parte c.p.c., invocato dalle convenute – che hanno evidenziato la mancata volontà degli CP
attori di raggiungere un accordo conciliativo, nei termini di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata da questo Giudice all'udienza del 9.04.24 e accettata dalle convenute – CP
considerato peraltro che la convenuta aveva dichiarato la propria disponibilità a CP_1
definire la posizione con abbandono del giudizio a spese legali compensate, senza nulla riconoscere per la procedura di A.T.P.
Alla luce di quanto osservato si ritiene la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni – integrate dall'esito opposto dei due accertamenti peritali svolti in sede di A.T.P. e nel presente giudizio – per disporsi la compensazione integrale delle spese di lite sia del procedimento per A.T.P. che del presente giudizio.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel procedimento per A.T.P. nonché provvisoriamente nel corso del presente giudizio, sono parimenti compensate tra le parti.
Alla luce di quanto osservato in relazione all'atteggiamento processuale della parte attrice non si ritiene la sussistenza dei presupposti per la condanna degli attori ex art. 96, comma 3, c.p.c., invocata dalla nei propri scritti conclusivi. CP_1
P.Q.M.
17 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nei Persona_1
confronti di , , e della Controparte_2 Parte_3 Parte_4
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite del procedimento per A.T.P. e quelle relative al presente giudizio tra gli attori e Controparte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di c.t.u. dell e le spese di c.t.u. del presente giudizio. CP_5
Brescia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9970/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , con il patrocinio Persona_1 dell'avv. MASPERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 54 25087 SALO' presso il difensore avv. MASPERI FRANCESCO
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_2 C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , con il patrocinio Persona_1 dell'avv. MASPERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 54 25087 SALO' presso il difensore avv. MASPERI FRANCESCO
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MORASCHI RENATO e dell'avv. PAOLUCCI P.IVA_1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN BARTOLOMEO 9 25128 BRESCIA presso i difensori avv. MORASCHI RENATO e avv. PAOLUCCI VALENTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
BIANCHI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA 7 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BIANCHI PIERLUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
BIANCHI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA 7 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BIANCHI PIERLUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
BIANCHI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA 7 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BIANCHI PIERLUIGI
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI
Per , , in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sul figlio minore Persona_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, cosi
GIUDICARE
Accertata l'illiceità delle immissioni rumorose lamentate, condannare i convenuti ad eseguire gli interventi ritenuti necessari a farle cessare immediatamente, in coerenza con quanto suggerito nella perizia di parte prodotta sub. doc. 5 dell'atto di citazione o con le diverse modalità che verranno ritenute opportune dal Tribunale, nonché condannare i convenuti a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori, danni che si quantificano, per ciascuno di loro
(compreso il figlio minore), nella misura pari ad Euro 30.000,00, o nella diversa somma che verrà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia da parte dell'Ill.mo Giudice adito, con interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per , e : Controparte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza e domanda reiette e disattese:
In via preliminare: per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse delle convenute IG.re
[...]
, e , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle convenute IG.re , Controparte_2
e in relazione al capo della domanda attorea Parte_3 Parte_4
relativa alla condanna delle stesse al risarcimento dei pretesi danni subiti dagli attori e conseguentemente rigettarsi ogni avversaria domanda risarcitoria.
Sempre in via preliminare: per tutti i motivi dedotti dalla difesa delle IG.re CP
, e in verbale d'udienza del 14/01/2021
[...] Parte_3 Parte_4 nonché nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse delle convenute, dichiararsi inammissibile la domanda come formulata in via subordinata-trasversale dalla convenuta
Controparte_3
2
[...] Nel merito: per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nei successivi scritti difensivi nonché nelle note di trattazione scritta per le udienze cartolari depositati nell'interesse delle convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3
, valutate la documentazione versata in causa e le risultanze Parte_4 dell'espletata, nel corso del presente giudizio, C.T.U. dell'Ing. rigettarsi le Persona_2
domande tutte, nessuna esclusa, formulate dagli attori avverso le convenute IG.re CP
, e perché del tutto infondate sia in fatto che
[...] Parte_3 Parte_4
in diritto.
In via del tutto subordinata riconvenzionale/trasversale: nella veramente denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli attori nei confronti delle convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3 Parte_4
, e salvo gravame, previo rigetto, in quanto infondata, della domanda formulata in via
[...]
subordinata-trasversale dalla convenuta Controparte_1
valutata la documentazione versata in causa, condannare, per tutti i motivi esposti nella
[...]
narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse delle convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3 [...]
, la convenuta in Parte_4 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare le convenute IG.re CP
, e da ogni domanda contro le stesse
[...] Parte_3 Parte_4
proposte dagli attori, tenendole indenni da ogni eventuale pronuncia di condanna.
In via istruttoria-subordinata: senza alcuna inversione del relativo onere della prova e per quanto occorrere possa, la scrivente difesa reitera la richiesta, come formulata in propria memoria ex art.183, VI comma n.2 c.p.c. di data 30/06/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re , di ammissione di prove per interrogatorio formale del legale CP
rappresentante pro-tempore della Controparte_1 quest'ultimo relativamente ai capitoli di prova sub nn.1, 2, 6 e 7 che seguono, e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la è subentrata, nell'ottobre Controparte_1 dell'anno 2006, nella gestione della pasticceria ubicata in Piazza della Preistoria n.4, in
Calcinato, frazione Ponte San Marco, in precedenza esercitata dal IG. , che vi CP_4
3 operava nei relativi locali ancora a far data dal marzo dell'anno 1994 (all.ti 3-4 fascicolo
[...]
da rammostrarsi al teste). CP
2) Vero che a partire dal marzo dell'anno 1994 viene svolta, presso i medesimi locali attualmente locati alla , l'attività di CP_1 Controparte_1
pasticceria con produzione e rivendita al pubblico di prodotti dolciari.
3) Vero che dall'anno 1994 ad oggi, all'infuori dei IG.ri , nessun condomino residente nel Per_1 complesso edilizio ove è allocata l'attività commerciale ora gestita dalla
[...]
ha lamentato rumorosità proveniente dalla detta attività. Controparte_1
4) Vero che dall'anno 1993 all'anno 1998 ho abitato nell'appartamento ora di proprietà dei IG.ri , di cui riconosco la planimetria che mi si rammostra (all.11 fascicolo Per_1 [...]
), senza percepire rumori provenienti dalla sottostante attività commerciale ora gestita CP
dalla . Controparte_1
5) Vero che dal 01/08/2019 abito nell'appartamento confinante, sul medesimo piano, con quello oggi di proprietà dei IG.ri , di cui riconosco la planimetria che mi si rammostra (all.11 Per_1
fascicolo ), senza percepire rumori provenienti dalla sottostante attività CP
commerciale gestita dalla . Controparte_1
6) Vero che la conduttrice è proprietaria Controparte_1 degli apparati tecnici e delle attrezzature utilizzati nell'esercizio della propria attività, di cui ne ha la gestione ed il controllo, installati nei locali dalla stessa condotti in locazione.
7) Vero che la osserva il seguente orario di lavoro: lunedì chiuso, dal Controparte_1
martedì al sabato dalle ore 07,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00; domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
Si indicano come testi: sul capitolo di prova sub n.4 la IG.ra , residente in [...]
Marconi 24, Calcinato (BS); sui capitoli di prova sub nn.5 e 7 la IG.ra , residente Tes_2
in Piazza della Preistoria n.9, Calcinato (BS); sui capitoli di prova sub nn.1, 2, 3 e 7 il Dott.
, con studio in Piazza della Preistoria n.12, Calcinato (BS). Testimone_3
La scrivente difesa reitera la richiesta, come formulata in propria memoria ex art.183, VI comma
n.2 c.p.c. di data 30/06/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re , di CP
ammissione di prove per interrogatorio formale dei IG.ri e Parte_1 Pt_2
, anche nella loro qualità di genitori del figlio minore , nonché per testi
[...] Persona_1
sulle seguenti ulteriori circostanze:
4 8) Vero che il IG. lavora presso la Autodemolizioni Pollini, con sede in Parte_1
Bedizzole (BS), quale trasportatore con orario giornaliero dalle ore 5,00/6,00 del mattino fino alle ore 16,00/17,00.
9) Vero che il IG. lascia la propria abitazione per recarsi sul posto di Parte_1 lavoro prima dell'apertura dell'attività commerciale gestita dalla Controparte_1
.
[...]
10) Vero che il IG. frequenta, dal lunedì al sabato, l'Istituto di Istruzione Persona_1
Superiore Luigi Cerebotani di Lonato del Garda, con inizio delle lezioni alle ore 8,00.
11) Vero che il IG. si sveglia per recarsi all'Istituto scolastico frequentato, di Persona_1 cui al capitolo di prova sub n.10 che precede, prima dell'apertura dell'attività commerciale gestita dalla . Controparte_1
Si indica come teste sul capitolo di prova sub n.8 che precede il IG. , c/o la Testimone_4
Autodemolizioni Pollini, via Gavardina n.30, Bedizzole (BS).
Si reitera l'opposizione all'ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti dagli attori in loro memoria ex art.183, VI comma n.2 c.p.c. di data 05/06/2021, per tutti i motivi come esposti dalla scrivente difesa in propria memoria ex art.183, VI comma n.3 c.p.c. di data 20/07/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re , ribadendo, nel denegato e CP
veramente non creduto caso di ammissione degli avversari capitoli di prova attorei, la richiesta di abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art.183, VI comma n.2 c.p.c. di data 30/06/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re
; si ribadisce l'opposizione ai capitoli di prova come dedotti dalla convenuta CP
sub nn.3 e 4 della memoria ex art.183, Controparte_1
VI comma n.2 c.p.c. di data 24/06/2021 della detta società convenuta, per i motivi come esposti dalla scrivente difesa sempre in propria memoria ex art.183, VI comma n.3 c.p.c. di data
20/07/2021 depositata nell'interesse delle convenute IG.re . CP
In ogni caso: spese e compenso professionale della presente causa, oltre ad Iva e c.p.a., nonché spese del C.T.P. P.I. e spese di C.T.U. per la quota sostenuta dalle convenute Persona_3
IG.re , e interamente rifusi;
Controparte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza esecutiva come per legge.”
Per Controparte_1
5 “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
NEL MERITO: per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori e dalle convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3
, nessuna esclusa, perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto. Parte_4
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA TRASVERSALE: nella veramente denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli attori nei confronti della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e salvo gravame, per i motivi di cui alla narrativa che precede condannare le convenute IG.re , e Controparte_2 Parte_3 Parte_4
, a manlevare la convenuta , in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore da ogni domanda contro la stessa proposte dagli attori, tenendola indenne da ogni eventuale pronuncia di condanna.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora ammettersi C.T.U. in rinnovazione dell'espletato
A.T.P. ante causam, chiedendo al CTU, se nell'abitazione degli Attori si verificano immissioni di rumore, conseguenti allo svolgimento della attività della Convenuta ed al funzionamento degli impianti di pertinenza della attività stessa, con riferimento a tutte le condizioni possibili di utilizzo dei locali, con porte e finestre aperte e chiuse sia dell'abitazione sia dei locali ove si svolge l'attività.
Descriva il CTU la situazione dei luoghi, la tipologia della zona, le priorità d'uso e di insediamento, le caratteristiche delle attività svolte e la consistenza degli impianti indicandone puntualmente i periodi temporali di funzionamento ed esercizio. Fornisca al Tribunale gli elementi necessari per stabilire se le immissioni rumorose superano o meno i limiti della normale tollerabilità valutata, in base al criterio comparativo di incremento di 3/5 dB sul rumore di fondo, inteso questo quale complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici del luogo, sul quale si innestano di volta in volta i rumori più intensi, espresso dal valore statistico cumulativo LAF,95 (Livello statistico cumulativo, 95%, ponderato A, costante di tempo Fast), rilevato nel periodo di misura in assenza della attività specifica della sorgente e se le immissioni rumorose rispondano ai Limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti. In caso di supero dei limiti, indichi il CTU quali misure siano idonee a ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di cui sopra,
6 indicando, con descrizione generica di tipologia di intervento, i rimedi da adottare ed i lavori da eseguire per raggiungere l'obbiettivo richiesto, nonché il presumibile costo dei medesimi ed i tempi necessari per la realizzazione dei lavori, autorizzando il CTU, al fine di effettuare rilevazioni non influenzate della notizia della sua presenza, se lo riterrà opportuno, ad effettuare, per completamento degli accertamenti, anche rilievi senza preavviso alle Parti ed ai loro
Consulenti. Da mandato al CTU di richiedere alla Convenuta la momentanea sospensione delle attività e la disattivazione degli impianti di pertinenza per il tempo strettamente necessario per procedere alla misurazione del livello in assenza di attività, utilizzando la giornata di riposo e chiusura del Locale. La difesa della chiede ammettersi prova per testi sui Controparte_1
seguenti capitoli di prova tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) “Nel 2006, la ha rilevato l'attività fino a quel momento condotta dal marito della CP_1
Signora ”; Parte_5
2) “le convenute Signore erano a conoscenza che all'interno dei locali di loro CP proprietà, sarebbe continuata l'attività di Pasticceria condotta fin dal lontano 1994 dal Signor
”; CP_4
3) “il locale è rimasto il medesimo con gli stessi arredi e macchinari”;
4) “il locale ha mutato solo l'insegna”;
5) “la è una piccola attività, a due vetrine”; Controparte_1
6) “la al proprio interno ha posizionato cinque piccoli tavolini”; Controparte_1
7) “la non ha plateatico”; Controparte_1
8) “la è specializzata nella produzione propria di generi di pasticceria. Controparte_1
9) “la osserva il seguente orario: lunedì chiuso;
dal martedì al sabato dalle Controparte_1
07.00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00; domenica e festivi dalle 8.00 alle 12,30”;
10) “nelle giornate festive, la ha un orario di sole quattro ore. CP_1
11) “la insta su un parcheggio, unitamente ad altre attività commerciali, Controparte_1 che animano Piazza Preistoria durante il giorno”;
12) “la è ubicata nella parte finale del piccolo centro commerciale della Controparte_1
piazza ed è sopraelevata rispetto alla Strada Provinciale Padana Superiore, ad alto scorrimento
e traffico, che scorre di poco più in basso”;
13) “l'atteggiamento dei Signori nei confronti della è da sempre stato Per_1 CP_1 ostile”;
7 14) “i Signori hanno acquistato l'appartamento nell'anno 2016 e la era già Per_1 CP_1 operativa da ben dieci anni con gli odierni convenuti”;
15) “il Signor lavora in una ditta di autodemolizione con orario a Parte_1 tempo pieno”;
16) “il Signor lascia la propria abitazione prima dell'inizio Parte_1 dell'apertura della convenuta”; CP_1
17) “il Signor frequenta la 3F dell'istituto ISS Luigi Cerebotani di Persona_1
Lonato con inizio dell'attività scolastica alle ore 8,00”;
18) “il Signor deve alzarsi prima dell'apertura della Pasticceria per Persona_1 raggiungere il plesso scolastico”;
19) “la Signora non lavora dal 2017”; Parte_2
20) “il C.T.U. non ha mai effettuato l'accesso ai locali della ”; CP_1
21) “gli unici locali esaminati sono stati la camera da letto e la zona soggiorno dell'appartamento di proprietà dei Signori ”; Per_1
22) “durante l'orario lamentato il CTU non ha mai misurato il rumore di fondo nel periodo esaminato”;
Si indicano a testi
- e Testimone_5 Testimone_6
entrambi residenti in [...], Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso capitolati ed articolati ed eventualmente ammessi con i medesimi testi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore hanno convenuto in giudizio Persona_1 CP
e , quali proprietarie del locale sottostante
[...] Parte_3 Parte_4
l'abitazione degli attori - in cui si svolge una attività di bar-pasticceria, nonché la
[...]
quale conduttrice del locale ed esercente tale attività. Controparte_1
Gli attori hanno chiesto la cessazione delle immissioni acustiche provenienti dalla e CP_1
propaganti nella loro abitazione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
8 subiti;
in particolare, alla luce degli accertamenti espletati in sede di A.T.P., hanno dedotto l'illiceità di tali immissioni ai sensi della normativa vigente in tema di inquinamento acustico (L
447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997) nonché l'intollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c.
Hanno pertanto richiesto l'accertamento della responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 844
c.c. e 2043 c.c., la loro condanna ad eseguire gli interventi ritenuti necessari a far cessare i rumori e al risarcimento dei danni da lesione del diritto di proprietà, della inviolabilità del domicilio e delle libertà individuali, quantificati in euro 30.000,00 per ogni attore.
e si sono costituite Controparte_2 Parte_3 Parte_4
contestando integralmente, in fatto ed in diritto, le pretese attoree. Le convenute hanno eccepito, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria, affermando che difetta la prova della loro condotta colposa e del nesso causale tra tale condotta e i danni lamentati, elementi integranti la responsabilità ex artt. 2043 c.c. o 2051 c.c. Hanno dedotto, sul punto, l'inesistenza di obblighi di vigilanza, intervento o veto nei confronti della società conduttrice. Inoltre, contestando quanto dedotto dagli attori in ordine alle immissioni e ai danni lamentati, hanno rilevato l'inutilizzabilità della relazione di c.t.u. di cui al procedimento per
ATP, depositata nel presente giudizio in violazione dell'art. 698 comma 3° c.p.c., nonché evidenziando criticità sostanziali della relazione peritale. Hanno altresì richiesto, in via riconvenzionale subordinata, di essere manlevate dalla conduttrice nel denegato caso di condanna. si è costituita contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti allegata dagli attori, deducendo la mancanza di riscontri probatori delle affermazioni attoree e, in ogni caso, l'abnormità della richiesta risarcitoria. In particolare, la convenuta ha invocato la nullità e l'inutilizzabilità della relazione depositata all'esito del procedimento per ATP, rilevando che le misurazioni effettuate dal c.t.u. risultano parziali e falsate stante il mancato accesso del perito ai locali della pasticceria e la mancata misurazione della rumorosità di fondo nelle ore in cui si innestano i rumori denunciati, dato fondamentale per accertare l'intollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c. La convenuta ha evidenziato altresì l'assenza di certificazione della taratura della strumentazione utilizzata in sede preventiva;
ha contestato, infine, la mancanza di prova dei danni asseritamente subiti dagli attori nonché l'arbitrarietà della somma richiesta. Da ultimo, ha proposto domanda trasversale di condanna delle locatrici a manlevare la . CP_1
9 Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e acquisizione del fascicolo dell'ATP, la causa è stata istruita mediante c.t.u. volta ad accertare la sussistenza delle immissioni lamentate e la loro provenienza dai locali di parte convenuta, nonché in caso positivo al fine di individuare le eventuali misure atte a ricondurre le immissioni entro la soglia di tollerabilità.
All'esito del deposito della relazione peritale è stato esperito il tentativo di conciliazione delle parti, che ha dato esito negativo.
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.24, alla quale è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 Le domande formulate dagli attori non possono trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza, all'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio.
Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l'applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda va decisa sulla base della soluzione già pronta o di più pronto raggiungimento, in ossequio ai principi di economia processuale, effettività
e tempestività della tutela giurisdizionale, senza che sia necessario la previa disamina di tutte le altre (Cass. 16.05.2006; Cass. 25.01.2010), sebbene tecnicamente preliminari o poste dalle parti in via proritaria.
Alla luce del predetto principio ritiene il Tribunale di non dover esaminare – come dovrebbe essere normalmente in base all'ordine logico e di pregiudizialità tecnico-giuridica delle questioni
– le eccezioni preliminari di parte convenuta in quanto la decisione, comunque favorevole a parte convenuta, può essere basata sulla questione di più agevole soluzione relativa al merito delle domande attoree, risultate infondate.
1.2 Ciò premesso, in punto di diritto deve osservarsi che in materia di immissioni il rispetto dei limiti massimi di tollerabilità fissato dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive, l'inquinamento acustico e, più in generale, dalla normativa che persegue interessi pubblici, non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro
10 tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. che disciplina i rapporti fra privati (fra le tante, Cass. n. 10735/2001, Cass. n. 17051/2011; Cass. n. 20198/2016).
Per tali ragioni, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale,
l'immissione rumorosa supera la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. quando, avuto riguardo alla natura del rumore immesso e alla durata dell'attività immissiva, supera di almeno 3 decibel il c.d. rumore di fondo della zona. Tale criterio di valutazione aderisce alla lettera della legge, che impone di tenere conto delle condizioni dei luoghi e di conseguenza proprio del rumore di fondo, che rappresenta la condizione normale di rumorosità della zona circostante, e si presenta inoltre coerente con le regole scientifiche, tenuto conto che la scala dei decibel è una scala logaritmica, per cui l'aumento di 3 decibel corrisponde nella sostanza ad un aumento del doppio dell'intensità sonora del rumore (cfr. ex multis: App. Firenze, 15.03.2018, n. 591; Trib. Monza, 29.03.2017, n.
891; Trib. Bergamo 06.06.2019, n. 1338; tale criterio, individuato dalla giurisprudenza di merito,
è stato avallato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4848/2013).
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle eIGenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un'attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento, e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c., in tema di normale tollerabilità, di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, ma, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c.
In termini generali si evidenzia altresì che, secondo la prevalente giurisprudenza, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, su cui vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
La tollerabilità è un criterio oggettivo che, cioè, prescinde dalle caratteristiche di un determinato soggetto ma va commisurato con riferimento allo stato dei luoghi, al tempo ed alle attività svolte;
in ogni caso determinati limiti non possono essere superati in assoluto, come accade con riguardo
11 alle immissioni di per sé nocive per la salute. Il preuso, ai sensi del 2 comma dell'art. 844 c.c. concorre quale elemento sussidiario alla determinazione della tollerabilità nel conflitto tra interessi della produzione ed interessi del privato.
Quanto agli strumenti di tutela, laddove le immissioni superino la normale tollerabilità, il proprietario del fondo che le subisce può esperire un'azione a contenuto inibitorio onde ottenere la cessazione delle propagazioni: trattasi di una tipica actio in rem che rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a difesa del diritto di proprietà e tendenti a far accertare l'inesistenza non solo di vere e proprie servitù sul fondo dell'attore ma anche di qualsivoglia altrui pretesa idonea a provocare molestie e danno e a ottenere la cessazione dei corrispondenti atti lesivi. Oltre
a tale azione, il proprietario del fondo nel quale si propagano le immissioni dannose avrà diritto ad esperire il rimedio generale ex art. 2043 c.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto delle immissioni intollerabili.
2. Ciò osservato preliminarmente in punto di diritto, nel caso di specie gli attori hanno agito sia per ottenere l'eliminazione delle cause delle immissioni intollerabili, sia per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. asseritamente derivanti dalle illecite immissioni.
Entrambe le domande presuppongono l'accertamento dell'intervenuto superamento della normale tollerabilità delle immissioni provocate dall'attività svolta dalla Parte_6
Ritiene questo Giudice che sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico incaricato della perizia nel presente giudizio, tesa ad accertare la sussistenza delle immissioni, il superamento ad opera delle stesse del limite di cui all'art. 844 c.c. nonché la derivazione causale dei danni lamentati dagli attori dalle predette immissioni, le domande attoree devono essere rigettate in quanto infondate.
La domanda attorea, infatti, è stata istruita attraverso c.t.u. diretta a verificare se nell'immobile degli attori si propaghino immissioni sonore eccedenti il limite della normale tollerabilità
(secondo il noto criterio giurisprudenziale del superamento di 3db rispetto al rumore di fondo), individuandone in caso affermativo la fonte e le cause: ciò si è reso necessario poiché l'ATP promosso dagli odierni attori, oltre ad essere stato espletato nel 2018, presentava problemi metodologici tali da non assicurare la bontà degli accertamenti espletati.
Nella relazione depositata in data 28.01.14 nel procedimento per A.T.P., R.G. n. 9264/2018 Trib.
Brescia, acquisito agli atti del presente giudizio, il c.t.u. arch. aveva ritenuto, sulla base Per_4
delle verifiche sul posto e delle misurazioni acustiche eseguite dalla mattina del giorno 15
12 dicembre al pomeriggio del giorno 16 dicembre 2018, che le immissioni lamentate da parte ricorrente fossero di provenienza dai locali della , posti al piano Parte_6
inferiore rispetto all'alloggio di parte ricorrente.
Il c.t.u. arch. aveva concluso ritenendo che “Le immissioni di rumore del periodo Per_4
diurno, con riferimento alla normativa in vigore LN 447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997, superano i limiti del valore differenziale (pari a 5 dB ”A”) nel locale soggiorno, mentre nel locale camera da letto il criterio differenziale non è applicabile in quanto il valore di rumore ambientale è inferiore al valore di non applicabilità. Per quanto riguarda il “Valore di Normale
Tollerabilità”, assunto pari a 3 dB”A” consentiti come differenza massima tra i livelli della
Rumorosità Immessa (intrusiva) e la Rumorosità di Fondo, le misure effettuate rilevano che, durante il periodo diurno, i valori risultano superiori al valore limite di normale tollerabilità sia nel locale camera da letto che nel locale soggiorno. Il criterio della normale tollerabilità per gli impianti, in periodo notturno, risulta rispettato sia nella camera da letto che nel soggiorno. La rumorosità principale è legata a fenomeni acusticamente molto rapidi (colpi quali batticaffè, movimentazione mobilio e similari), a cui si aggiunge un sottofondo di vociare di avventori che presenta minor intensità dei primi ma variabilità legata alla presenza in termini numerici e qualitativi degli avventori del locale.” (cfr. relazione c.t.u. arch. in sede di A.T.P., pagg. Per_4
33-34).
Come osservato dalle parti convenute nel presente giudizio, tuttavia, l'attendibilità degli accertamenti eseguiti dal c.t.u. arch. nel corso del procedimento per A.T.P. risulta Per_4
inficiata da molteplici problematicità nella metodologia utilizzata dal predetto c.t.u., e in particolare dal mancato accesso ai locali della da parte del c.t.u., dalla inidoneità della CP_1
misurazione del rumore di fondo, nonché dalla circostanza che le apparecchiature utilizzate dal c.t.u. non erano presidiate durante le misurazioni.
Tali problematicità risultano ulteriormente confermate dall'analisi della nuova c.t.u., disposta nel presente giudizio e affidata all'ing. Persona_2
Nell'elaborato peritale, dopo un'accurata descrizione dello stato dei luoghi, con relativa documentazione fotografica e planimetrica, il c.t.u. ha delineato in modo chiaro e univoco i risultati dell'indagine svolta, evidenziando gli strumenti e i metodi adoperati per addivenirvi, le condizioni in costanza delle quali sono stati fatti gli esperimenti strumentali all'accertamento
13 richiesto e ha concluso nel senso che il rumore proveniente dalla rilevato durante le CP_1
varie verifiche è da considerarsi tollerabile alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 c.c..
In particolare, il c.t.u. ha eseguito numerose e accurate rilevazioni fonometriche del rumore di fondo e del rumore ambientale, distribuite in due giornate, per un totale di durata dei rilievi di 11 ore e 25 minuti per ognuno dei due fonometri utilizzati, parte nel periodo notturno e parte nel periodo diurno;
un primo fonometro (presidiato costantemente e personalmente dal c.t.u.) è stato posizionato presso l'abitazione degli attori, al fine di misurare le immissioni del rumore di fondo e ambientale con le modalità e con riferimento agli orari giornalieri secondo il programma di massima già concordato con i c.t.p. in occasione delle operazioni peritali del 17.03.2023; contemporaneamente a tali verifiche, un secondo fonometro (presidiato costantemente e personalmente dall'ausiliario del c.t.u.) è stato posizionato prima nel laboratorio a piano interrato e successivamente nei locali aperti al pubblico della , sempre conformemente a quanto CP_1
concordato con i c.t.p. durante le operazioni peritali del 17.03.2023.
Il c.t.u. ing. ha evidenziato che al fine di valutare correttamente il rispetto dei “limiti di Per_2 legge” e del “criterio della normale tollerabilità” è stato necessario considerare anche l'andamento della rumorosità negli ambienti della Pasticceria, rilevata in contemporanea alla rilevazione delle immissioni sonore eseguite nell'appartamento degli attori con il primo fonometro. A tale scopo un secondo fonometro è stato collocato presso le sorgenti e nei luoghi della lamentati come disturbanti, concordemente individuati nel contraddittorio con i CP_1
c.t.p.
Deve evidenziarsi l'importanza di tali accorgimenti, al fine di scongiurare il rischio di incorrere nell'errore di confondere eventuali fluttuazioni del rumore residuo con immissioni provenienti dalla Pasticceria;
sono inoltre di fondamentale importanza per riconoscere eventuali immissioni sonore attribuibili ai locali della convenuta , raffrontando i grafici dei due fonometri CP_1 che descrivono il primo l'andamento della rumorosità rilevata nell'appartamento degli attori
(rumore residuo e rumore ambientale), il secondo l'andamento della rumorosità provocata dalla convenuta, presso la stessa rilevata. CP_1
Il c.t.u. ha pertanto potuto stabilire se i differenziali risultanti dai vari raffronti effettuati tra rumore di fondo e rumore ambientale rilevati presso l'appartamento degli attori siano effettivamente attribuibili a rumori provenienti dalla convenuta ovvero a fluttuazioni CP_1
del rumore del contesto, non riferibili alla (cfr. relazione c.t.u. ing. pag. 114). CP_1 Per_2
14 L'ing. ha svolto ben 11 rilevazioni acustiche;
l'esaustività e l'accuratezza della relazione Per_2
peritale svolta nel presente giudizio può essere apprezzata in ragione del rilievo che il c.t.u. ha proceduto a raffigurare e documentare in modo dettagliato l'andamento dell'evento sonoro associato alle immissioni sonore rilevate;
le singole conclusioni del c.t.u. sono state motivate e specificate nel commento a ogni misurazione fonometrica. In base al risultato delle rilevazioni fonometriche delle immissioni sonore eseguite dal c.t.u. presso l'appartamento degli attori (in particolare, nella camera del figlio, indicata dal c.t.p. degli attori come il luogo più disturbato dalla rumorosità proveniente dalla sottostante convenuta ) il consulente dell'ufficio ha CP_1
concluso che sia per quanto concerne i rumori degli impianti provenienti dal laboratorio al piano interrato della convenuta (cfr. relazione c.t.u. ing. pag. 166 ss.), che per i CP_1 Per_2 rumori provocati dagli operatori della nel periodo temporale antecedente l'apertura al CP_1
pubblico (cfr. relazione c.t.u. ing. pag. 171 ss.), che infine in relazione ai rumori provocati Per_2
dalla durante la sua normale attività (cfr. relazione c.t.u. ing. pag. 174 ss.): “a) CP_1 Per_2
per quanto riguarda i limiti di legge: il valore limite di immissione differenziale risulta essere sempre stato soddisfatto. b) per quanto riguarda la normale tollerabilità: il criterio della normale tollerabilità risulta essere sempre stato soddisfatto” (cfr. relazione di c.t.u. ing. Per_2
pag. 187; si rimanda alla relazione di c.t.u., in particolare da pag. 151 a pag. 184, per le valutazioni delle singole misurazioni effettuate).
Dalle rilevazioni effettuate emerge, peraltro, che il rumore dominante è quello causato dai mezzi transitanti nei pressi dell'incrocio tra via Statale e Via Santi Faustino e Giovita (automobili, motorini e camion); sono risultati distintamente percepibili anche le aperture/chiusure del cancello che consente l'accesso ai parcheggi a piano terra sottostanti la finestra della stanza ove sono eseguite le misure (ovvero la camera del figlio), e una rumorosità ascrivibile alle attività e alle residenze prossime all'abitazione; si sentiva, inoltre, un sottofondo di persone che parlano e un abbaiare di cani/cinguettio di uccelli (cfr., in via esemplificativa, pag. 168 relazione di c.t.u.
Ing. . Per_2
Gli attori nel presente giudizio hanno contestato le risultanze della predetta c.t.u., nei termini richiamati, allegando la persistenza di immissioni intollerabili anche successivamente all'esecuzione delle operazioni peritali.
Le conclusioni alle quali è pervenuto sul piano tecnico l'ausiliario del Tribunale devono essere condivise e fatte proprie, alla luce della precisione ed esaustività degli accertamenti svolti, tanto
15 che l'elaborato tecnico non ha formato oggetto di alcun rilievo critico ad opera dei consulenti delle parti nei termini assegnati ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
D'altra parte, le osservazioni critiche mosse dalla difesa attorea negli scritti conclusivi non colgono nel segno, considerato che le modalità delle rilevazioni erano state puntualmente concordate dal c.t.u. con i c.t.p.
Ciò osservato, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle domande proposte dagli attori, non essendone risultata la fondatezza, alla luce di quanto osservato.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa (incluse, in particolare, le domande trasversali di manleva formulate dalle parti convenute), rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove orali richieste e considerata l'esaustività degli accertamenti peritali espletati, per quanto già ampiamente osservato supra.
5. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite tra le parti, deve in primo luogo rammentarsi che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga ad esso acquisito) come spese giudiziali, da porre - salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale - a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (cfr., ex multis, Cass. 07.06.2019, n. 15492).
Nel caso in esame deve essere adeguatamente considerata la circostanza che parte attrice ha introdotto il presente giudizio sulla scorta delle risultanze – per essa positive – della relazione di c.t.u. depositata in sede di procedimento per A.T.P., che tuttavia sono state del tutto smentite dagli ulteriori accertamenti peritali svolti nel presente giudizio e affidati al c.t.u. ing. Per_2
Sul punto giova richiamarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali
16 situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito;
anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (in questo senso, ex multis,
Cass., 11.03.2022, n. 7992).
Ebbene, ritiene il Tribunale che, conformemente ai principi richiamati, debba essere considerato l'atteggiamento soggettivo degli attori – parti soccombenti nel presente giudizio, stante il rigetto delle domande dagli stessi formulate – in relazione alle ragioni che li hanno indotti ad instaurare la presente causa, ovvero l'accertamento peritale del c.t.u. Arch. in sede di A.T.P., che Per_4 aveva ritenuto l'intollerabilità delle immissioni lamentate dagli attori. Non si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del disposto dell'art. 91, comma 1, seconda parte c.p.c., invocato dalle convenute – che hanno evidenziato la mancata volontà degli CP
attori di raggiungere un accordo conciliativo, nei termini di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata da questo Giudice all'udienza del 9.04.24 e accettata dalle convenute – CP
considerato peraltro che la convenuta aveva dichiarato la propria disponibilità a CP_1
definire la posizione con abbandono del giudizio a spese legali compensate, senza nulla riconoscere per la procedura di A.T.P.
Alla luce di quanto osservato si ritiene la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni – integrate dall'esito opposto dei due accertamenti peritali svolti in sede di A.T.P. e nel presente giudizio – per disporsi la compensazione integrale delle spese di lite sia del procedimento per A.T.P. che del presente giudizio.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel procedimento per A.T.P. nonché provvisoriamente nel corso del presente giudizio, sono parimenti compensate tra le parti.
Alla luce di quanto osservato in relazione all'atteggiamento processuale della parte attrice non si ritiene la sussistenza dei presupposti per la condanna degli attori ex art. 96, comma 3, c.p.c., invocata dalla nei propri scritti conclusivi. CP_1
P.Q.M.
17 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nei Persona_1
confronti di , , e della Controparte_2 Parte_3 Parte_4
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite del procedimento per A.T.P. e quelle relative al presente giudizio tra gli attori e Controparte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di c.t.u. dell e le spese di c.t.u. del presente giudizio. CP_5
Brescia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
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