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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 8597 del ruolo generale dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
- attore opponente -
con l'avv.Monia Rodolfi, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
contro
Controparte_1
- convenuta opposta -
con l'avv. Antonella Filippini, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.6.2025 da intendersi qui integralmente riportate;
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
con la presente opposizione a precetto ex art. 615 cpc ha contestato il Parte_1
diritto dell'ex coniuge di procedere ad esecuzione forzata in base al precetto Controparte_1
dalla medesima notificatogli il 26.5.2023 per complessivi €15.714,73 per sorte capitale a titolo di pagina 1 di 4 assegni di mantenimento della figlia, come analiticamente elencati, oltre compensi professionali e accessori.
L'opponente ha eccepito la prescrizione rispetto agli assegni maturati anteriormente al quinquennio dalla raccomandata di messa in mora ricevuta in data 24.5.22 (doc.2); contesta inoltre i criteri di calcolo delle mensilità richieste, evidenziando come avrebbe applicato anche Controparte_1
per le mensilità successive a tale data ratei di rivalutazione precedenti, invero prescritti;
in ogni caso precisa che gli importi già versati coprirebbero integralmente quanto dovuto e di aver nuovamente pagato l'importo precettato al solo fine di estinguere un'esecuzione presso terzi (doc.8
att.) medio tempore intrapresa dalla controparte, versando complessivamente € 16.820,37 (pari alla somma portata nel precetto oltre al compenso professionale dovuto al difensore); importo di cui chiede la restituzione.
si è costituita contestando analiticamente e integralmente le difese avversarie e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata.
Quanto all'eccezione di prescrizione l'opposta ha chiarito e documentato come il precetto qui opposto esponga solo le mensilità del mantenimento maturate successivamente alla citata messa in mora, precisamente quelle dal maggio 2017 a ottobre 2022 e precisando poi ulteriormente come anche quella riferita al mese di maggio 2017 non sia stata calcolata, come risulta dal precetto, in quanto pagata da controparte.
Quanto alle modalità di calcolo, il criterio esposto dall'opposta costituisce corretta applicazione di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti pronunciata dal tribunale di Brescia in data 6 febbraio 2007 (cfr. doc. 2 opposta).
Detta sentenza ha stabilito in € 650,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in questione e ne ha previsto che venga “adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a pagina 2 di 4 far tempo dal 20/10/2007 con base ottobre 2006”. Pertanto, in forza di detta statuizione l'opposta ha chiesto il pagamento dell'assegno di mantenimento per l'anno 2017 – e per gli anni a seguire –
quantificando la somma mensile stabilita in sentenza (Euro 650,00), rivalutata alla data in cui è
maturata la debenza dello stesso e dunque comprensiva della rivalutazione “con base ottobre 2006”,
così come prescritto in sentenza. In altri termini ha legittimamente richiesto il Controparte_1
pagamento di un assegno aggiornato, come stabilito in sentenza.
Non ha invece richiesto le mensilità precedenti al maggio 2017, neppure per le rispettive componenti di rivalutazione, sicchè l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente non trova fondamento.
Del resto, come ben evidenziato da parte opposta, l'interpretazione della sentenza proposta dall'opponente - secondo cui la base della rivalutazione monetaria dovrebbe decorrere da giugno
2017, sicchè l'assegno di mantenimento stabilito in Euro 650,00 nel 2006 risulterebbe a giugno
2017, a distanza di oltre undici anni, pari ad Euro 659,10, - contrasterebbe con la funzione stessa dell'adeguamento ISTAT dell'assegno, volta garantire il potere di acquisto del beneficiario ed evitare gli effetti negativi dell'inflazione.
Quanto alle eccezioni di pagamento svolte dall'opponente, esse sono rimaste assolutamente generiche e soprattutto prive di prova.
Conclusivamente tutte le domande svolte dall'opponente vanno integralmente rigettate;
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'opponente. Esse si liquidano secondo il D.M. n.55/14 e successive modif. a valori medi per le fasi introduttiva e di studio, e minimi per altre fasi, non essendo stata espletata attività istruttoria e tenuto conto della semplicità del modulo decisorio;
dette spese ammontano quindi complessivamente ad € 3.387,00
per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il giudice, definitivamente pronunciando,
1.rigetta tutte le domande dell'opponente;
2. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, liquidate come in motivazione.
Brescia,22.7.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 8597 del ruolo generale dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
- attore opponente -
con l'avv.Monia Rodolfi, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
contro
Controparte_1
- convenuta opposta -
con l'avv. Antonella Filippini, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.6.2025 da intendersi qui integralmente riportate;
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
con la presente opposizione a precetto ex art. 615 cpc ha contestato il Parte_1
diritto dell'ex coniuge di procedere ad esecuzione forzata in base al precetto Controparte_1
dalla medesima notificatogli il 26.5.2023 per complessivi €15.714,73 per sorte capitale a titolo di pagina 1 di 4 assegni di mantenimento della figlia, come analiticamente elencati, oltre compensi professionali e accessori.
L'opponente ha eccepito la prescrizione rispetto agli assegni maturati anteriormente al quinquennio dalla raccomandata di messa in mora ricevuta in data 24.5.22 (doc.2); contesta inoltre i criteri di calcolo delle mensilità richieste, evidenziando come avrebbe applicato anche Controparte_1
per le mensilità successive a tale data ratei di rivalutazione precedenti, invero prescritti;
in ogni caso precisa che gli importi già versati coprirebbero integralmente quanto dovuto e di aver nuovamente pagato l'importo precettato al solo fine di estinguere un'esecuzione presso terzi (doc.8
att.) medio tempore intrapresa dalla controparte, versando complessivamente € 16.820,37 (pari alla somma portata nel precetto oltre al compenso professionale dovuto al difensore); importo di cui chiede la restituzione.
si è costituita contestando analiticamente e integralmente le difese avversarie e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata.
Quanto all'eccezione di prescrizione l'opposta ha chiarito e documentato come il precetto qui opposto esponga solo le mensilità del mantenimento maturate successivamente alla citata messa in mora, precisamente quelle dal maggio 2017 a ottobre 2022 e precisando poi ulteriormente come anche quella riferita al mese di maggio 2017 non sia stata calcolata, come risulta dal precetto, in quanto pagata da controparte.
Quanto alle modalità di calcolo, il criterio esposto dall'opposta costituisce corretta applicazione di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti pronunciata dal tribunale di Brescia in data 6 febbraio 2007 (cfr. doc. 2 opposta).
Detta sentenza ha stabilito in € 650,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in questione e ne ha previsto che venga “adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a pagina 2 di 4 far tempo dal 20/10/2007 con base ottobre 2006”. Pertanto, in forza di detta statuizione l'opposta ha chiesto il pagamento dell'assegno di mantenimento per l'anno 2017 – e per gli anni a seguire –
quantificando la somma mensile stabilita in sentenza (Euro 650,00), rivalutata alla data in cui è
maturata la debenza dello stesso e dunque comprensiva della rivalutazione “con base ottobre 2006”,
così come prescritto in sentenza. In altri termini ha legittimamente richiesto il Controparte_1
pagamento di un assegno aggiornato, come stabilito in sentenza.
Non ha invece richiesto le mensilità precedenti al maggio 2017, neppure per le rispettive componenti di rivalutazione, sicchè l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente non trova fondamento.
Del resto, come ben evidenziato da parte opposta, l'interpretazione della sentenza proposta dall'opponente - secondo cui la base della rivalutazione monetaria dovrebbe decorrere da giugno
2017, sicchè l'assegno di mantenimento stabilito in Euro 650,00 nel 2006 risulterebbe a giugno
2017, a distanza di oltre undici anni, pari ad Euro 659,10, - contrasterebbe con la funzione stessa dell'adeguamento ISTAT dell'assegno, volta garantire il potere di acquisto del beneficiario ed evitare gli effetti negativi dell'inflazione.
Quanto alle eccezioni di pagamento svolte dall'opponente, esse sono rimaste assolutamente generiche e soprattutto prive di prova.
Conclusivamente tutte le domande svolte dall'opponente vanno integralmente rigettate;
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'opponente. Esse si liquidano secondo il D.M. n.55/14 e successive modif. a valori medi per le fasi introduttiva e di studio, e minimi per altre fasi, non essendo stata espletata attività istruttoria e tenuto conto della semplicità del modulo decisorio;
dette spese ammontano quindi complessivamente ad € 3.387,00
per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il giudice, definitivamente pronunciando,
1.rigetta tutte le domande dell'opponente;
2. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, liquidate come in motivazione.
Brescia,22.7.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4