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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/07/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 59/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 59/2023 con OGGETTO: BANCARI promossa da:
(C.F. in proprio e quale titolare della ditta MAGIC Parte_1 C.F._1
RAGS di CO TI (P.Iva con il patrocinio dell'Avv. MARTELLI SERENA P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
NIDIACI TOMMASO
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: 2
sentenza n. 3148/2022 del Tribunale di Firenze emessa in data 11.11.2022 nella causa R.G.
15251/2015 a cui è stata riunita alla causa RG n. 16956/2017.
In data 27.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante – , in proprio e nella qualità, (di seguito anche Parte_1
o APPELLANTE) Pt_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, riformare la sentenza n. 3148/2022 del
Tribunale di Firenze emessa in data 11.11.2022 nella causa R.G. 15251/2015 riunita alla causa
RG n. 16956/2017, per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di appello;
e per l'effetto:
Sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata nonchè la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5135/2017 del 16.10.2017. In via principale revocare e/o dichiarare nullo, annullabile il ricorso per decreto ingiuntivo n. 5135/2017, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- accertare e dichiarare che Controparte_1 ha violato la normativa antiusura applicando interessi e commissioni oltre soglia e spese
[...] per complessivi E. 104.542,95 o la maggiore o minore somma di giustizia, nonché la normativa in materia di trasparenza negoziale rendendosi inadempiente ai propri obblighi;
- accertare altresì il danno subito dall'esponente a causa dell'illecito comportamento della e per l'effetto condannare, (P.Iva CP_1 Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli e le causali indicate nella narrativa del presente atto, a pagare all'appellante le seguenti somme: a) € 104.542,95 o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo a titolo di restituzione delle somme indebitamente sottratte;
b) La somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa a titolo di risarcimento per i danni causati con la illegittima sottrazione di risorse all'attività imprenditoriale svolta dall'attrice, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3
c) La somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell'illecito commesso dalla resistente oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda al saldo. CP_1
d) Accertate le illegittime segnalazioni nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'LI nei confronti della IC AG di , condannare la a versare la somma Parte_1 CP_1 ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa a titolo di risarcimento del danno.
e) Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca
D'LI 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
in subordine: f) accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dalla debitrice alla banca, ricalcolate le poste debitorie dei c.c. e dei finanziamenti in narrativa, alla luce delle eccezioni sopra spiegate e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del credito vantato dalla convenuta all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;
g) condannare ex art. 96 c.p.c. la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali CP_1
e non, subiti dall'opponente a seguito delle illegittime iscrizioni ipotecarie operate in suo danno nella misura complessiva di E. 20.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, riformare la parte della Sentenza impugnata nella quale le spese di lite sono state compensate, ponendole invece per intero a carico della parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In via istruttoria: Si chiede infine sia da ora che la Corte voglia disporre un supplemento di C.T.U. volto a colmare le lacune meglio esposte in narrativa in atto di appello, inerenti sia il quesito posto dal Giudice di primo grado, che le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico incaricato nonché ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rinviando nello specifico alle istanze ex art. 119
TUB già avanzate ed allegate in atti”.
Per la parte appellata: di seguito anche Controparte_1 CP_2
o APPELLATA) 4
“L' avv. Tommaso Nidiaci per la “ , si riporta a tutto Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione e risposta e CONCLUDE perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In Via preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutivà della la sentenza n. 3148/2022 emessa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n15251/2015 riunito al procedimento n.16956/2017 r.g
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 3148/2022 emessa dal Tribunale di
Firenze nell'ambito del procedimento n15251/2015 riunito al procedimento n.16956/2017 r.g”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3148/2022 emessa nell'ambito del procedimento r.g. n. 15251/2015 a cui è stato riunito il procedimento r.g. n.16956/2017, pubblicata l'11 novembre 2022, il
Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ha così deciso:
“1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 12134,63 alla data di chiusura
(30.6.2011) ammonta ad € 7.207,50 e condanna al Controparte_1 pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo in favore di quale titolare della ditta individuale IC AG di CO TI;
Parte_1
2) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 32777.30 al 31.3.2015 ammonta a + €
19.255,28;
3) ordina a i provvedere alla rettifica della segnalazione Controparte_1 in centrale rischi con riferimento ai rapporti di conto corrente di cui ai punti n. 1 e 2;
4) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, n. 5135/2017 del 16.10.2017;
5) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
6) pone definitivamente le spese di TU a carico di . Controparte_1 5
Come detto, tale sentenza è stata emessa in seguito alla riunione dei giudizi RG. n.
15251/2015 e n.16956/2017, entrambi promossi da in proprio e quale Parte_1 titolare della ditta individuale IC AG di CO TI, come di seguito si illustra:
Giudizio r.g. n. 15251/2015:
, nella duplice qualità indicata, depositava innanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di Controparte_1 deducendo di avere intrattenuto, con detta due rapporti di conto corrente ordinario: CP_1 il n. 12134.63, concluso nel 2011 e il n. 32777.30, ancora in essere al momento del deposito del ricorso.
La contestava: la mancata consegna della documentazione contrattuale;
la Pt_1 illegittima capitalizzazione degli interessi;
la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
il superamento del tasso soglia usurario;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
le illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi. La ricorrente chiedeva quindi al
Tribunale di Firenze di: “ - accertare e dichiarare che a violato Controparte_1 la normativa antiusura applicando interessi e commissioni oltre soglia per complessivi E.
104.542,95 o la maggiore o minore somma di giustizia, nonché la normativa in materia di trasparenza negoziale rendendosi inadempiente ai propri obblighi;
- accertare altresì il danno subito dall'esponente a causa dell'illecito comportamento della e per l'effetto CP_1 condannare, […] a pagare alla società ricorrente le Controparte_3 seguenti somme: a) € 1 04. 542,95 o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo a titolo di restituzione delle somme indebitamente sottratte;
b) La somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa a titolo di risarcimento per i danni causati con la illegittima sottrazione di risorse all'attività imprenditoriale svolta dall'attrice, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
c) La somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in E. 25.000,00 ovvero con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell'illecito commesso dalla Banca resistente oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda al saldo.
d) Accertate le illegittime segnalazioni nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'LI nei 6
confronti della IC AG di CO TI, condannare la banca a versare la somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in E. 25.000,00 ovvero con valutazione equitativa a titolo di risarcimento del danno. e) Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centra le dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'LI 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni”.
Si costituiva che in via preliminare eccepiva la prescrizione delle pretese della CP_2 ricorrente in ordine alle rimesse risalenti al decennio antecedente alla notifica del ricorso.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla , eccependo il mancato Pt_1 assolvimento dell'onere della prova, la mancata integrale produzione degli estratti conto,
l'errata applicazione del saldo zero, l'inammissibilità della domanda di ripetizione rispetto agli asseriti indebiti di cui al c/c 32777.30, essendo il conto ancora in essere, il difetto di prova dei danni lamentati asseritamente causati dalla segnalazione alla Centrale Rischi,
l'infondatezza della contestazione sull'usura - in ragione della mancata applicazione della formula e delle istruzioni dettate dalla Banca d'LI – ed infine, la corretta applicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali.
Giudizio RG n. 16956/2017
In pendenza del giudizio n. 15251/2015, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5135/2017 emesso in favore di dal Tribunale di Firenze con il quale le veniva ingiunto, il pagamento di € 71.907,07 CP_2 oltre interessi e spese in ragione del contratto di finanziamento sottoscritto in data
22.04.2015, ai fini di una “ristrutturazione finanziaria” del saldo debitorio presente sul c/c n.32777.30.
La , deducendo la sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di Pt_1
c/c e quello di mutuo, posto che quest'ultimo era stato stipulato allo scopo di ripianare la pregressa, contestata, esposizione debitoria, chiedeva la preliminare riunione del giudizio di opposizione a quello precedentemente introdotto e, nel merito, la revoca del d.i. previo accertamento dell'entità del credito vantato dall'istituto bancario e delle illegittime 7
segnalazioni effettuate presso la Centrale Rischi, con condanna della al risarcimento CP_1 dei danni patiti, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto quello non patrimoniale.
L'opposta costituitasi in giudizio, contestava il supposto collegamento negoziale, CP_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto.
Disposti il passaggio al rito ordinario e la riunione dei giudizi, espletata TU contabile, la causa è stata decisa come da dispositivo innanzi trascritto.
Il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede ha osservato:
1. Devono essere esaminate prioritariamente le domande afferenti ai rapporti di conto corrente bancario oggetto del procedimento n. 15251/2015 […]
2. Contratto di conto corrente n. 12134,63 2.1. Il rapporto di conto corrente n. 12134.63 è stato chiuso nel 2011 e, pertanto, rispetto ad esso può essere esaminata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da parte ricorrente- opponente.
2.2 Al fine di esaminare nel merito la suddetta domanda, occorre innanzitutto delineare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. […] Nel caso di specie, il correntista non allega l'inesistenza dei contratti ma lamenta esclusivamente la mancata consegna da parte dell'istituto bancario della documentazione integrale relativa ai rapporti di conto corrente, ossia i contratti stessi e gli estratti conto, nonostante le richieste avanzate nel corso dei rapporti (doc. 4 fascicolo opponente). Tuttavia risulta che la abbia prodotto in giudizio documentazione (doc. 1 parte CP_1 convenuta opposta), ido garantire l'espletamento delle operazioni peritali e, dunque, l'accertamento delle illegittimità contestate, oltre al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti. In ogni caso la parte non può pretendere l'esibizione di documentazione ulteriore in quanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata formulata genericamente mentre, anche a fronte della produzione documentale della Banca, sarebbe stato onere dell'attore indicare specificatamente i documenti mancanti (art. 94 disp. att. c.p.c.). La TU è stata quindi correttamente espletata sulla base della sola documentazione in atti.
2.3. In merito all'anatocismo si osserva che il contratto di conto corrente è stato sottoscritto antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs 432/1999, entrata in vigore il 22.4.2000[…] Non essendo state riscontrate valide pattuizioni in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori anche dopo l'emanazione della delibera CICR del 2000 il TU ha correttamente provveduto ad escludere la capitalizzazione (v. pag. 6 e 19 relazione integrativa del 13.4.2022). […] Nel caso di specie, il TU ha accertato che “la CMS risulta pattuita in modo generico (mancata indicazione della base, modalità e periodo di calcolo) in relazione ai conti corrente oggetto di verifica. La CMS non risulta, inoltre, conforme a quanto previsto dall'art. 2 bis D.L. 185/2008 convertito con la Legge n. 2 del 28/01/2009, mancando la sua pattuizione per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato D.L. 185/2008. In base a quanto esposto non è riscontrabile una valida pattuizione della CMS”. 8
Risultano pertanto corrette le rettifiche effettuate dal TU.
2.6. Quanto alla prescrizione, il TU ha applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, ha calcolato la prescrizione verificando la sussistenza di rimesse solutorie anteriori al decennio antecedente la citazione, notificata il 3.11.2015, ovvero anteriormente alla data del 3.11.2005. Poiché non sono stati prodotti contratti di apertura di credito antecedenti e “dalla verifica degli estratti conto presenti non sono state riscontrate le indicazioni di eventuali tassi debitori entro ed extra fido” il TU ha considerato il conto non affidato ritenendo non ripetibile la somma di € 401,72 in quanto pagata con successive rimesse solutorie (v. pag. 18 integrazione del 13.4.2022). Alla luce delle risultanze della TU, che il Tribunale condivide, il saldo ricalcolato sulla base delle rettifiche effettuate alla luce delle illegittimità riscontrate risulta pari all'importo di euro
+ 7.207,50 alla data del 30.6.2011. Il TU ha chiarito che il calcolo sopradetto è stato effettuato sia con riguardo al saldo banca, sia con riguardo al saldo rettificato ma le risultanze sono coincidenti. […] 3. Contratto di conto corrente n. 32777.30 3.1. Il conto corrente n. 32777.30 perlomeno al momento della notifica della citazione risultava aperto pertanto rispetto ad esso può essere esaminata solamente la domanda di accertamento e non anche quella di ripetizione. La domanda di restituzione ha infatti un petitum sostanziale più ampio nel quale è ricompreso l'accertamento dell'indebito. Sotto il profilo della causa petendi, la domanda di ripetizione postula un elemento aggiuntivo ovvero l'esistenza di un pagamento. […] L'attore nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ha allegato che il conto corrente sarebbe invero stato chiuso in corso di causa, come dimostrato dal passaggio a sofferenza nel dicembre 2017 risultante dal report della Centrale Rischi. […] La chiusura del conto corrente costituisce infatti un presupposto di merito che consente di configurare gli indebiti contabilizzati come “pagamenti” […] Orbene, nel caso di specie parte attrice nell'atto introduttivo ha espressamente dichiarato che il conto corrente risultava ancora aperto e non ha dedotto, neppure entro i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. (Cass. 8525/2020), l'intervenuta chiusura del conto corrente che è rimasta pertanto estranea al thema decidendum e al thema probandum. La deduzione formulata nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. è pertanto tardiva. Ad ogni buon conto, il report della centrale rischi evidenziando l'esposizione complessiva del soggetto segnalata dalla non consente di dimostrare la chiusura per passaggio a CP_1 sofferenza in maniera spec l rapporto di conto corrente in oggetto.
3.2. Quanto all'anatocismo, “nelle pattuizioni sottoscritte in data 04/11/1997 è indicato che la capitalizzazione degli interessi creditori sarebbe stata annuale, mentre quella degli interessi debitori trimestrale. Nelle pattuizioni sottoscritte in data 03/02/2009 è indicato che la capitalizzazione degli interessi debitori sarebbe stata trimestrale senza indicazioni di sorta per quella relativa agli interessi creditori. Non sono presenti ulteriori pattuizioni inerenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori/debitori” Va pertanto esclusa la capitalizzazione degli interessi. […] 3.4. In relazione alla CMS la stessa risulta “pattuita in modo generico (mancata indicazione della base, modalità e periodo di calcolo) in relazione ai conti corrente oggetto di verifica. La CMS non risulta, inoltre, conforme a quanto previsto dall'art. 2 bis D.L. 185/2008 convertito con 9
la Legge n. 2 del 28/01/2009, mancando la sua pattuizione per il 3.5. Il TU è quindi pervenuto a ricalcolare il saldo del conto corrente, al 30.3.2015, pari alla somma di euro + 19.255,28. 3.6. Le contestazioni sollevate da parte attrice in ordine alla TU, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, non sono condivisibili. Quanto alla mancata ricostruzione dei rapporti per data anziché per valuta in assenza di una valida pattuizione sottoscritta dalle parti, la censura risulta inammissibile in quanto non è stata sollevata tempestivamente, in maniera chiara e specifica, la questione relativa alla antergazione/postergazione delle valute da porre a fondamento della domanda di indebito. Non è vero che il TU non abbia provveduto al calcolo del saldo rettificato avendo chiarito di aver “effettuato la verifica delle rimesse solutorie sia in riferimento al saldo banca (cfr all.7 della TU depositata in data 13/04/2022) che in riferimento al saldo rettificato (cfr all. 8 della TU depositata in data 13/04/2022) tenendo in considerazione le rettifiche per importi non dovuti fino alla data di riferimento del 03/11/2005. Al termine delle due distinte verifiche1 sono state determinate le seguenti risultanze (cfr pag. 18 della TU depositata in data 13/04/2022): In considerazione del fatto che le rimesse solutorie riscontrate nelle due distinte verifiche hanno pagato comunque il medesimo importo degli interessi debitori e delle CMS addebitate in assenza di fido anteriormente al decennio antecedente alla citata data di riferimento (cfr pag.ne 17 e 18 della TU depositata in data 13/04/2022), non sono state effettuate due ipotesi poiché le risultanze sarebbero risultate coincidenti”. Correttamente il TU non ha provveduto alla espunzione di costi ulteriori indicati nelle osservazioni rese dal CTP ma mai allegati in maniera specifica e tempestiva entro i termini di formazione del thema decidendum. Infondata è la censura relativa alla mancata applicazione del criterio del cd. saldo zero che per costante giurisprudenza non trova applicazione quanto ad agire è il correntista ma esclusivamente nell'ipotesi in cui l'onere probatorio ricada sull'istituto di credito (Cass. 14357/2019; Cass. 21092/2016). Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia il TU ha fatto correttamente applicazione della formula utilizzata dalla Banca d'LI e, in relazione alla CMS, ai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018. Non può ritenersi il conto corrente affidato solo perché il contratto prevedeva la concessione di un extrafido solo previa autorizzazione della atteso che lo scoperto temporaneo del conto CP_1 corrente può essere anche solo tollerato dall a senza che ciò richieda alcuna pattuizione scritta. Né, del resto, l'attore indica alcun elemento documentale dal quale desumere il limite dell'affidamento.
4. Contratto di mutuo 4.1. In ordine alle censure sollevate dall'opponente relative alla validità del mutuo, posto a fondamento del titolo monitorio opposto, stipulato per ripianare le passività pregresse presenti sul c/c, occorre preliminarmente osservare che si tratta di figura negoziale astrattamente valida,[…] La questione prospettata dall'attrice impone tuttavia una riflessione ulteriore perché ciò che è contestato non è la validità dell'operazione astrattamente considerata ma il fatto che la passività esistente sul conto corrente, che il mutuo sarebbe stato finalizzato a ripianare, risulti in realtà solo apparente perché determinato da illegittimi addebiti operati dall'istituto di credito nel corso del rapporto.[…] Viene tuttavia prospettata dall'attore l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente ed il mutuo nel quale il ripianamento 10
del debito preesistente, pur non essendo oggetto di una specifica obbligazione per il mutuatario, non rileverebbe come mero motivo ma quale causa in concreto oggettivizzata, indicata espressamente in contratto, definendo così gli interessi che il negozio è diretto in concreto a realizzare. Il debito da ripianare esistente sul conto corrente costituirebbe, in altri termini, il presupposto causale del contratto di mutuo richiesto al medesimo istituto di credito. Conseguentemente, alla luce del principio simul stabunt simul cadent, l'accertamento di passività inesistenti sul c/c sarebbe tale da determinare l'inesistenza della causa del mutuo per impossibilità di raggiungere lo scopo prefissato, e quindi la nullità del mutuo stesso. Nel caso in esame sia il dato letterale, ossia il riferimento alla “ristrutturazione finanziaria”, sia il dato contabile, dato dall'accredito registrato sul c/c 32777.30 sembrerebbero effettivamente consentire di ipotizzare l'esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento concesso e il conto corrente anche se, a ben vedere, non vi è una esatta coincidenza tra la somma a debito indicata nel conto corrente e quella concessa a mutuo e ciò potrebbe denotare la sussistenza di finalità ulteriori a quella del ripianamento stesso. Dando per provato il collegamento negoziale, si tratta di andare a verificare se la passività risultante dal conto corrente fosse o meno esistente al momento della concessione del finanziamento oppure se si trattava di un debito frutto totalmente o parzialmente di somme illegittimamente addebitate nel corso del rapporto. Il TU ha verificato che a fronte di un mutuo concesso per € 60.915,00 il saldo debitore del conto corrente rettificato alla data del 22.4.2015, ossia quando è stato concesso il finanziamento, risultava essere pari a – 22.180,77. Le risultanze della TU, in merito al ricalcolo effettuato sono attendibili ed esaustive. […] il TU ha tenuto conto esclusivamente delle rettifiche relative al conto corrente n. 32777.30 in quanto è su tale conto che la somma è stata accreditata ed il collegamento negoziale è stato prospettato dalla parte attrice solo in relazione a tale rapporto. Orbene, a fronte di una inesistenza solo parziale del debito risultante dal conto corrente si pone il problema della sorte del mutuo. In merito, ritiene il Tribunale che non sia percorribile la tesi sostenuta dal correntista secondo cui si dovrebbe comunque giungere all'intero travolgimento del contratto di mutuo, da ritenersi nullo per inesistenza della causa, dal momento che le invalidità accertate e le rettifiche contabili operate hanno comunque determinato solo una riduzione della complessiva esposizione debitoria. Non è pertanto totalmente inesistente il presupposto causale del contratto di mutuo.
[…] Si deve allo stesso tempo escludere che possa prospettarsi, in tal caso, una invalidità parziale del contratto di mutuo collegato in applicazione dell'art. 1419 c.c. in quanto gli effetti della invalidità parziale del contratto di conto corrente si riflettono sulla causa del contratto di mutuo, che è un elemento unitario e, in quanto tale, non è scomponibile e frazionabile. Da ciò consegue che in caso di inesistenza solo parziale del debito che si intende ripianare la causa non può ritenersi inesistente e quindi il contratto di mutuo non può giudicarsi radicalmente affetto da nullità, né risulta prospettabile una nullità parziale del contratto in termini quantitativi (ovvero per l'ammontare superiore al saldo di conto corrente rettificato). Il rimedio andrebbe eventualmente ricercato nel risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale della Banca (art. 1440 c.c.) o comunque ex art. 1224, comma 2 c.c. nei limiti dei maggiori interessi versati laddove, in presenza di un collegamento negoziale, 11
il finanziamento sia stato concesso al solo fine e sul presupposto di ripianare un debito pregresso che, per illegittimi addebiti operati dalla Banca, sia risultato poi parzialmente non dovuto. Nel caso di specie, tale domanda risarcitoria non è stata specificatamente formulata e, in ogni caso, tenuto conto della divergenza tra il saldo del conto corrente e l'importo del finanziamento, non vi è prova che, qualora la banca non avesse operato addebiti illegittimi il mutuatario avrebbe chiesto un importo inferiore del finanziamento ed esattamente pari al saldo risultante all'esito delle rettifiche operate dal TU.
4.2. Disattese le eccezioni sollevate dall'opponente, la ha assolto al proprio onere CP_1 probatorio producendo il contratto di mutuo ed allegando l'inadempimento della controparte, non oggetto di contestazione. Conseguentemente, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo.
5. richiesta risarcimento danni
[…] il giudicante ritiene di dover rigettare la pretesa risarcitoria formulata dagli attori, tanto rispetto ai danni non patrimoniali da lesione all'immagine che ai danni patrimoniali. In particolare, quanto ai danni patrimoniali, parte attrice non ha né allegato né dimostrato l'effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito sul piano dell'estrinsecazione della sua attività o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito […] Passando alla pretesa di danno non patrimoniale, […] Nel caso di specie nessun pregiudizio è stato specificamente indicato essendosi parte attrice limitata ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare né tantomeno provare l'effettiva lesione all'immagine patita. In ordine alla richiesta di rettifica dalla segnalazione in centrale rischi, va rigettata la domanda con riferimento al contratto di mutuo in quanto il credito è risultato dovuto mentre va accolta con riferimento ai rapporti di conto corrente risultati a credito.
6. Per quanto concerne le spese di lite, data la soccombenza reciproca si dispone la compensazione. Atteso che la TU ha avuto ad oggetto esclusivamente il rapporto di conto corrente e che è risultato un saldo a credito per il cliente, in applicazione del principio di causalità, le spese di TU possono essere poste definitivamente a carico della CP_1
2. Ha proposto appello in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale MAGIC RAGS di sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
I) Omessa statuizione circa la nullità dell'atto di costituzione di nel giudizio RG n. CP_2
16956/2017;
II) Errata motivazione circa la generica indicazione dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c.
e la revoca dell'ordine di esibizione concesso;
III) Omessa statuizione circa la carenza dei requisiti e presupposti per l'emissione e la revocabilità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
-
Insussistenza dei presupposti ex art. 633 e 634 c.p.c. – carenza di prova- mancata allegazione 12
di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari ingiunti;
- Sulla carenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
IV) Errata motivazione circa la mancata revisione della consulenza contabile;
V) Errata statuizione sull'inammissibilità della domanda di ripetizione relativa al c/c
32777.30;
VI) Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.
Per tali ragioni è stata formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.1 Radicatosi il contraddittorio el costituirsi Controparte_1 in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata e sostenendo la correttezza della decisione ne ha chiesto l'integrale conferma.
2.2 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, in data 27.3.2025 a seguito di trattazione scritta, con la concessione dei termini per conclusionali e repliche.
******
3. Preliminarmente si rileva che non è stata proposta impugnazione sul rigetto della domanda risarcitoria per l'illegittima segnalazione alla CIR di cui al capo 5 della sentenza impugnata per cui su tale statuizione si è formato un giudicato.
Passando all'esame del gravame, lo stesso è infondato e va respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza per la “omessa statuizione circa la nullità dell'atto di costituzione di nel giudizio RG n. Controparte_1
16956/2017 “.
L'APPELLANTE deduce che “nel caso in esame è evidente l'errata formulazione delle difese e delle conclusioni rassegnate da parte convenuta nel suo atto di costituzione;
sono infatti riscontrabili copiosi e gravi errori sia inerenti all'individuazione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione che con riguardo alle contestazioni sollevate nel merito. Controparte sostiene infatti la presenza di fideiussioni del tutto inesistenti, di contestazioni inerenti a queste ultime che la scrivente difesa ovviamente non ha mai neppure accennato;
si rivolge ad una controparte 13
errata (“Sig. ), e persino in sede di conclusioni richiede la condanna di controparte Pt_2 indicando una cifra del tutto infondata pari ad E. 105.028,23 (l'ingiunzione è infatti pari ad E.
71.907,00).
Il motivo è infondato e comunque inammissibile per carenza di interesse.
Effettivamente nella comparsa di costituzione e nelle relative conclusioni si CP_2 riscontrano alcuni errori e refusi, riferimenti ad altri giudizi, ma si tratta di imprecisioni ed errori che sono comunque facilmente riconoscibili e superabili attraverso la lettura globale dell'atto e dal confronto dei documenti depositati e regolarmente acquisiti agli atti del processo;
in ogni caso non hanno pregiudicano il diritto di difesa della controparte;
parte appellante in alcun modo specifica in cosa tali dedotti errori e refusi abbiano concretamente leso il contradditorio ed impedito all'atto processuale di raggiungere il proprio scopo.
3.2 Con il secondo motivo di gravame parte APPELLANTE censura la “errata motivazione circa la generica indicazione dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. e la revoca dell'ordine di esibizione concesso”, impugnando il capo della sentenza che ha disposto: “In ogni caso la parte non può pretendere l'esibizione di documentazione ulteriore in quanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata formulata genericamente mentre, anche a fronte della produzione documentale della Banca, sarebbe stato onere dell'attore indicare specificatamente i documenti mancanti (art. 94 disp. att. c.p.c.)”.
A dire della , la sentenza sarebbe viziata ove si consideri che l'ordine di esibizione Pt_1 prima concesso e poi negato, era stato preceduto da una istanza ex art. 119 TUB notificata via pec alla Banca e da apposita memoria in cui venivano indicati i documenti già richiesti ex art. 119 TUB.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
È inammissibile per difetto della necessaria specificità ex art. 342 c.p.c. posto che parte appellante si limita a svolgere considerazioni generali ma neppure in questa sede indica e specifica, come era suo onere, i documenti che concretamente dovevano essere oggetto dell'ordine di esibizione, all'esito di quanto trasmesso dalla banca a seguito dell'istanza ex Parte 119 e delle produzioni della stessa banca effettuate con la costituzione in giudizio. 14
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che a fronte delle ampie produzioni effettuate dalla banca era onere della parte, nel formulare la richiesta ex 210 c.p.c., di individuare esattamente i documenti mancanti e dei quali era necessaria l'esibizione (“risulta che la
Banca abbia prodotto in giudizio documentazione (doc. 1 parte convenuta opposta), idonea a garantire l'espletamento delle operazioni peritali e, dunque, l'accertamento delle illegittimità contestate, oltre al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti. In ogni caso la parte non può pretendere l'esibizione di documentazione ulteriore in quanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata formulata genericamente mentre, anche a fronte della produzione documentale della Banca, sarebbe stato onere dell'attore indicare specificatamente i documenti mancanti (art. 94 disp. att. c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno in generale chiarito che “l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire” (vedi Cass. sez. II, 10/01/2024, n.982).
Ebbene, la parte, né in primo grado, né in sede di impugnazione, ha assolto all'onere di specifica indicazione dei documenti oggetto della richiesta ex 210 c.p.c.
Va aggiunto che l'obbligo di ostensione in capo alla Banca è limitato dalla normativa invocata ai documenti formati nell'ultimo decennio, non avendo essa l'obbligo di conservarli oltre tale limite temporale (vedi Cass, 29/11/2022, n.35039: “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria
(espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.)”; tra le più recenti vedi, anche in parte motiva, Cass. sez. I, 04/04/2025, n.8914.
3.3 Con il terzo motivo di gravame (“Omessa statuizione circa la carenza dei requisiti e presupposti per l'emissione e la revocabilità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
- Insussistenza dei presupposti ex art. 633 e 634 c.p.c. – carenza di prova- mancata allegazione di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari ingiunti;
- Sulla carenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato”) parte appellante in sintesi deduce: “Parte opposta ha prodotto in copia, a sostegno del proprio credito, la sola 15
certificazione ex art. 50 TUB senza neppure adoperarsi nel produrre un solo estratto conto. […] occorre quindi sottolineare la carenza dei presupposti ex art. 633 e 634 c.p.c. Parte opposta ha infatti prodotto, a sostegno del proprio credito, la sola copia del finanziamento del 22.04.2015 omettendo di richiamare i precedenti e connessi rapporti intercorsi tra le parti come sopra meglio individuati. Nel caso in esame si rinviene infatti un classico caso di “mutuo di consolidamento”; le somme oggetto di erogazione non sono infatti mai totalmente entrate nella effettiva disponibilità della società mutuataria, in quanto, come già evidenziato, la banca, ha erogato il credito al solo ed unico scopo di ripianare una pregressa esposizione debitoria (saldo debitorio di conto corrente e rate arretrate del contratto di finanziamento n. 741461492,88)
[…] a differenza di quanto sostenuto in sentenza, sia il dato letterale stesso, vale a dire il riferimento alla “ristrutturazione finanziaria” indicato in contratto, che l'accredito della somma di E. 60.915,00 sul c/c 32777.30 hanno reso certo il collegamento negoziale tra finanziamento concesso e saldo debitore del c/c. […] La scrivente altresì, richiama l'attenzione dell'odierno Giudice sul comportamento generale, tenuto dalla banca, erogatrice del finanziamento, che nonostante la garanzia di posta a tutela del credito CP_4 erogato, e pagata a caro prezzo dalla debitrice (addebiti rilevati anche dal TU pari ad E. 16,00,
E. 2.328,50, E. 468,50) nulla ha richiesto alla garante, iniziando una azione di recupero diretta sulla mutuataria/correntista”.
Il motivo è infondato.
La banca ha assunto la veste di attrice, con i correlati oneri probatori, unicamente per il credito di cui al ricorso monitorio, ovvero il contratto di finanziamento del 22.04.2015; in ordine a tale credito, come correttamente evidenziato dal Tribunale la parte ha compiutamente assolto il proprio onere probatorio con la produzione del contratto di mutuo, la pacifica erogazione delle somme con accredito sul conto corrente e la deduzione dell'inadempimento (vedi motivazione della pronunzia appellata: “la ha assolto al CP_1 proprio onere probatorio producendo il contratto di mutuo ed allegando l'inadempimento della controparte, non oggetto di contestazione” : vedi tra le altre Cass. Sez. Un., 30/10/2001,
n.13533: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del 16
suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
I giudici di legittimità hanno chiarito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (vedi Cass. S.U.
05/03/2025, n.5841).
Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non ha escluso il collegamento negoziale, ma ha evidenziato che, comunque, anche a seguito del ricalcolo, sussisteva una esposizione debitoria sul conto corrente (“il saldo debitore del conto corrente rettificato alla data del 22.4.2015, ossia quando è stato concesso il finanziamento, risultava essere pari a – 22.180,77”), cha andava a sommarsi alle rate arretrate del precedente contratto di finanziamento n. 741461492,88 (€ 15.667,06, come indicato dalla stessa appellate) e quindi la indicata finalità di “ristrutturazione finanziaria” doveva comunque ritenersi sussistente, con esistenza del presupposto causale “le invalidità accertate e le rettifiche contabili operate hanno comunque determinato solo una riduzione della complessiva esposizione debitoria. Non è pertanto totalmente inesistente il presupposto causale del contratto di mutuo”.
Non vi era poi alcun obbligo per la banca di escutere preliminarmente la garante CP_4
[...]
3. 4 Con il quarto motivo (“errata motivazione circa la mancata revisione della consulenza contabile”) l'appellante in sintesi deduce “Richiamate dunque le osservazioni del C.T.P. nominato (allegate alla C.T.U. depositata in atti ed alle pedisseque integrazioni/rettifiche), parte appellante insiste affinché si proceda in questa sede all'integrazione/rettifica della consulenza tecnica d'ufficio resa dalla Dott.ssa nel giudizio RG n. 15251/2015 alla luce Pt_4 17
delle osservazioni meglio esposte infra. In particolare, l'elaborato reso dalla Dott.ssa Pt_4 risulta errato/carente laddove: - non ricostruisce i rapporti per data anziché per valuta […] - non espunge tutti i costi applicati alla cliente privi di causa giustificativa;
[…] - non procede al ricalcolo dei singoli trimestri […] -non applica il criterio del “saldo zero” […] -verifica il superamento del TSU sul saldo banca (rivelatosi gravemente viziato) anziché sul saldo rettificato/ricalcolato - verifica il superamento del TSU del finanziamento sull'importo di E.
62.000,00 anziché sull'importo inferiore effettivamente erogato (per spese di istruttoria ed
[…] - non procede al ricalcolo degli interessi attivi su base annua ex art. 117 TUB CP_4 utilizzando quale base il saldo ricalcolato”.
Il motivo è infondato.
L'appellante si limita a riproporre in questa sede le osservazioni già svolte dal proprio
CTP, senza neppure confrontarsi con le puntuali repliche svolte già dalla TU (alla cui relazione il Tribunale ha dichiarato di aderire e, per giurisprudenza costante, “il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla TU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale”: vedi Cass. 13/07/2023, n.20090) ed a quanto specificato in motivazione dal giudice di primo grado.
In sintesi, non può che ribadirsi, come già puntualmente evidenziato dal Tribunale: “Quanto alla mancata ricostruzione dei rapporti per data anziché per valuta in assenza di una valida pattuizione sottoscritta dalle parti, la censura risulta inammissibile in quanto non è stata sollevata tempestivamente, in maniera chiara e specifica, la questione relativa alla antergazione/postergazione delle valute da porre a fondamento della domanda di indebito.
Non è vero che il TU non abbia provveduto al calcolo del saldo rettificato avendo chiarito di aver “effettuato la verifica delle rimesse solutorie sia in riferimento saldo banca (cfr all.7 della
TU depositata in data 13/04/2022) che in riferimento al saldo rettificato (cfr all. 8 della TU depositata in data 13/04/2022) tenendo in considerazione le rettifiche per importi non dovuti fino alla data di riferimento del 03/11/2005. Al termine delle due distinte verifiche1 sono state determinate le seguenti risultanze (cfr pag. 18 della TU depositata in data 13/04/2022): In considerazione del fatto che le rimesse solutorie riscontrate nelle due distinte verifiche hanno 18
pagato comunque il medesimo importo degli interessi debitori e delle CMS addebitate in assenza di fido anteriormente al decennio antecedente alla citata data di riferimento (cfr pag.ne 17 e
18 della TU depositata in data 13/04/2022), non sono state effettuate due ipotesi poiché le risultanze sarebbero risultate coincidenti”. Correttamente il TU non ha provveduto alla espunzione di costi ulteriori indicati nelle osservazioni rese dal CTP ma mai allegati in maniera specifica e tempestiva entro i termini di formazione del thema decidendum”. Infondata è la censura relativa alla mancata applicazione del criterio del cd. saldo zero che per costante giurisprudenza non trova applicazione quanto ad agire è il correntista ma esclusivamente nell'ipotesi in cui l'onere probatorio ricada sull'istituto di credito (Cass. 14357/2019; Cass.
21092/2016). Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia il TU ha fatto correttamente applicazione della formula utilizzata dalla Banca d'LI […] Non può ritenersi il conto corrente affidato solo perché il contratto prevedeva la concessione di un extrafido solo previa autorizzazione della atteso che lo scoperto temporaneo del conto corrente può CP_1 essere anche solo tollerato dalla banca senza che ciò richieda alcuna pattuizione scritta. Né, del resto, l'attore indica alcun elemento documentale dal quale desumere il limite dell'affidamento”
3.5 Con il quinto motivo (“errata statuizione sull'inammissibilità della domanda di ripetizione relativa al c/c 32777.30”) parte appellante, in sintesi, deduce: “parte attrice, ha documentato e ribadisce nuovamente oggi, che i conti correnti oggetto di contestazione sono stati cessati nell'anno 2017 per unilaterale volontà dell convenuto (circostanza questa, CP_5 infatti, mai contestata dalla per ovvie ragioni). La domanda di ripetizione dell'indebito CP_1 risulta, pertanto, ritualmente proposta in quanto, prima della scadenza dell'ultimo termine utile per la formulazione delle domande, i rapporti erano stati chiusi e la pretesa formulata […]
Comunque sia, se anche fossero stati ancora accesi, tale circostanza non avrebbe determinato alcuna inammissibilità della domanda”.
Il motivo è infondato.
In generale “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto
(c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente 19
annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (vedi Cass. sez. I, 16/05/2024, n.13586).
Nella fattispecie è pacifico che il conto corrente al momento del deposito del ricorso ex
702 bis c.p.c., nel novembre 2015, era ancora aperto ed in essere, e poiché la chiusura del rapporto di conto corrente rappresenta una circostanza di fatto posta a fondamento e presupposto della domanda restitutoria, la relativa allegazione e prova, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non poteva certo avvenire tardivamente, solo in sede di memorie di replica (“nel caso di specie parte attrice nell'atto introduttivo ha espressamente dichiarato che il conto corrente risultava ancora aperto e non ha dedotto, neppure entro i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. (Cass. 8525/2020), l'intervenuta chiusura del conto corrente che è rimasta pertanto estranea al thema decidendum e al thema probandum. La deduzione formulata nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. è pertanto tardiva”).
Il Tribunale, in conformità alle indicazioni dei giudici di legittimità in precedenza richiamate ha comunque proceduto alla rideterminazione del saldo.
3.6 Con il sesto motivo (“violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.”) parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia compensato tra le parti le spese di lite sebbene abbia in parte accolto la domanda di restituzione e rideterminazione del saldo con riferimento ai conti correnti.
Il motivo è infondato: al (parziale) accoglimento delle domande del correntista di ripetizione – rideterminazione del saldo ha fatto comunque riscontro il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con riconoscimento del credito della banca per €
71.907,07 oltre interessi e spese in relazione al contratto di finanziamento in data
22.04.2015; la compensazione delle spese risulta quindi correttamente fondata sulla reciproca soccombenza (le spese di TU peraltro sono state poste a carico della banca in 20
quanto avente “ad oggetto esclusivamente il rapporto di conto corrente e che è risultato un saldo a credito per il cliente”).
4. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 4.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale € 2.000,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
5. Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da , in Parte_1 proprio e quale titolare della ditta individuale IC AG di CO TI nei confronti avverso la sentenza n. 3148/2022 del Tribunale Controparte_1 di Firenze pubblicata il 11/11/2022, così provvede:
RESPINGE
1) L'appello e conferma della sentenza impugnata;
2) condanna , in proprio e quale titolare della ditta individuale IC AG Parte_1 di CO TI al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 4.500,00, oltre 15% spese Controparte_1 generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di
, in proprio e quale titolare della ditta individuale IC AG di RA Parte_1
TI.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Giuseppina Mastrodomenico Dott. Anna Primavera 21
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
N. R.G. 59/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 59/2023 con OGGETTO: BANCARI promossa da:
(C.F. in proprio e quale titolare della ditta MAGIC Parte_1 C.F._1
RAGS di CO TI (P.Iva con il patrocinio dell'Avv. MARTELLI SERENA P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
NIDIACI TOMMASO
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: 2
sentenza n. 3148/2022 del Tribunale di Firenze emessa in data 11.11.2022 nella causa R.G.
15251/2015 a cui è stata riunita alla causa RG n. 16956/2017.
In data 27.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante – , in proprio e nella qualità, (di seguito anche Parte_1
o APPELLANTE) Pt_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, riformare la sentenza n. 3148/2022 del
Tribunale di Firenze emessa in data 11.11.2022 nella causa R.G. 15251/2015 riunita alla causa
RG n. 16956/2017, per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di appello;
e per l'effetto:
Sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata nonchè la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5135/2017 del 16.10.2017. In via principale revocare e/o dichiarare nullo, annullabile il ricorso per decreto ingiuntivo n. 5135/2017, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- accertare e dichiarare che Controparte_1 ha violato la normativa antiusura applicando interessi e commissioni oltre soglia e spese
[...] per complessivi E. 104.542,95 o la maggiore o minore somma di giustizia, nonché la normativa in materia di trasparenza negoziale rendendosi inadempiente ai propri obblighi;
- accertare altresì il danno subito dall'esponente a causa dell'illecito comportamento della e per l'effetto condannare, (P.Iva CP_1 Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli e le causali indicate nella narrativa del presente atto, a pagare all'appellante le seguenti somme: a) € 104.542,95 o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo a titolo di restituzione delle somme indebitamente sottratte;
b) La somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa a titolo di risarcimento per i danni causati con la illegittima sottrazione di risorse all'attività imprenditoriale svolta dall'attrice, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3
c) La somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell'illecito commesso dalla resistente oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda al saldo. CP_1
d) Accertate le illegittime segnalazioni nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'LI nei confronti della IC AG di , condannare la a versare la somma Parte_1 CP_1 ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa a titolo di risarcimento del danno.
e) Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca
D'LI 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
in subordine: f) accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dalla debitrice alla banca, ricalcolate le poste debitorie dei c.c. e dei finanziamenti in narrativa, alla luce delle eccezioni sopra spiegate e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del credito vantato dalla convenuta all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;
g) condannare ex art. 96 c.p.c. la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali CP_1
e non, subiti dall'opponente a seguito delle illegittime iscrizioni ipotecarie operate in suo danno nella misura complessiva di E. 20.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, riformare la parte della Sentenza impugnata nella quale le spese di lite sono state compensate, ponendole invece per intero a carico della parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In via istruttoria: Si chiede infine sia da ora che la Corte voglia disporre un supplemento di C.T.U. volto a colmare le lacune meglio esposte in narrativa in atto di appello, inerenti sia il quesito posto dal Giudice di primo grado, che le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico incaricato nonché ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rinviando nello specifico alle istanze ex art. 119
TUB già avanzate ed allegate in atti”.
Per la parte appellata: di seguito anche Controparte_1 CP_2
o APPELLATA) 4
“L' avv. Tommaso Nidiaci per la “ , si riporta a tutto Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione e risposta e CONCLUDE perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In Via preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutivà della la sentenza n. 3148/2022 emessa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n15251/2015 riunito al procedimento n.16956/2017 r.g
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 3148/2022 emessa dal Tribunale di
Firenze nell'ambito del procedimento n15251/2015 riunito al procedimento n.16956/2017 r.g”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3148/2022 emessa nell'ambito del procedimento r.g. n. 15251/2015 a cui è stato riunito il procedimento r.g. n.16956/2017, pubblicata l'11 novembre 2022, il
Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ha così deciso:
“1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 12134,63 alla data di chiusura
(30.6.2011) ammonta ad € 7.207,50 e condanna al Controparte_1 pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo in favore di quale titolare della ditta individuale IC AG di CO TI;
Parte_1
2) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 32777.30 al 31.3.2015 ammonta a + €
19.255,28;
3) ordina a i provvedere alla rettifica della segnalazione Controparte_1 in centrale rischi con riferimento ai rapporti di conto corrente di cui ai punti n. 1 e 2;
4) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, n. 5135/2017 del 16.10.2017;
5) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
6) pone definitivamente le spese di TU a carico di . Controparte_1 5
Come detto, tale sentenza è stata emessa in seguito alla riunione dei giudizi RG. n.
15251/2015 e n.16956/2017, entrambi promossi da in proprio e quale Parte_1 titolare della ditta individuale IC AG di CO TI, come di seguito si illustra:
Giudizio r.g. n. 15251/2015:
, nella duplice qualità indicata, depositava innanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di Controparte_1 deducendo di avere intrattenuto, con detta due rapporti di conto corrente ordinario: CP_1 il n. 12134.63, concluso nel 2011 e il n. 32777.30, ancora in essere al momento del deposito del ricorso.
La contestava: la mancata consegna della documentazione contrattuale;
la Pt_1 illegittima capitalizzazione degli interessi;
la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
il superamento del tasso soglia usurario;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
le illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi. La ricorrente chiedeva quindi al
Tribunale di Firenze di: “ - accertare e dichiarare che a violato Controparte_1 la normativa antiusura applicando interessi e commissioni oltre soglia per complessivi E.
104.542,95 o la maggiore o minore somma di giustizia, nonché la normativa in materia di trasparenza negoziale rendendosi inadempiente ai propri obblighi;
- accertare altresì il danno subito dall'esponente a causa dell'illecito comportamento della e per l'effetto CP_1 condannare, […] a pagare alla società ricorrente le Controparte_3 seguenti somme: a) € 1 04. 542,95 o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo a titolo di restituzione delle somme indebitamente sottratte;
b) La somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa a titolo di risarcimento per i danni causati con la illegittima sottrazione di risorse all'attività imprenditoriale svolta dall'attrice, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
c) La somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in E. 25.000,00 ovvero con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell'illecito commesso dalla Banca resistente oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda al saldo.
d) Accertate le illegittime segnalazioni nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'LI nei 6
confronti della IC AG di CO TI, condannare la banca a versare la somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in E. 25.000,00 ovvero con valutazione equitativa a titolo di risarcimento del danno. e) Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centra le dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'LI 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni”.
Si costituiva che in via preliminare eccepiva la prescrizione delle pretese della CP_2 ricorrente in ordine alle rimesse risalenti al decennio antecedente alla notifica del ricorso.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla , eccependo il mancato Pt_1 assolvimento dell'onere della prova, la mancata integrale produzione degli estratti conto,
l'errata applicazione del saldo zero, l'inammissibilità della domanda di ripetizione rispetto agli asseriti indebiti di cui al c/c 32777.30, essendo il conto ancora in essere, il difetto di prova dei danni lamentati asseritamente causati dalla segnalazione alla Centrale Rischi,
l'infondatezza della contestazione sull'usura - in ragione della mancata applicazione della formula e delle istruzioni dettate dalla Banca d'LI – ed infine, la corretta applicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali.
Giudizio RG n. 16956/2017
In pendenza del giudizio n. 15251/2015, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5135/2017 emesso in favore di dal Tribunale di Firenze con il quale le veniva ingiunto, il pagamento di € 71.907,07 CP_2 oltre interessi e spese in ragione del contratto di finanziamento sottoscritto in data
22.04.2015, ai fini di una “ristrutturazione finanziaria” del saldo debitorio presente sul c/c n.32777.30.
La , deducendo la sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di Pt_1
c/c e quello di mutuo, posto che quest'ultimo era stato stipulato allo scopo di ripianare la pregressa, contestata, esposizione debitoria, chiedeva la preliminare riunione del giudizio di opposizione a quello precedentemente introdotto e, nel merito, la revoca del d.i. previo accertamento dell'entità del credito vantato dall'istituto bancario e delle illegittime 7
segnalazioni effettuate presso la Centrale Rischi, con condanna della al risarcimento CP_1 dei danni patiti, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto quello non patrimoniale.
L'opposta costituitasi in giudizio, contestava il supposto collegamento negoziale, CP_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto.
Disposti il passaggio al rito ordinario e la riunione dei giudizi, espletata TU contabile, la causa è stata decisa come da dispositivo innanzi trascritto.
Il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede ha osservato:
1. Devono essere esaminate prioritariamente le domande afferenti ai rapporti di conto corrente bancario oggetto del procedimento n. 15251/2015 […]
2. Contratto di conto corrente n. 12134,63 2.1. Il rapporto di conto corrente n. 12134.63 è stato chiuso nel 2011 e, pertanto, rispetto ad esso può essere esaminata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da parte ricorrente- opponente.
2.2 Al fine di esaminare nel merito la suddetta domanda, occorre innanzitutto delineare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. […] Nel caso di specie, il correntista non allega l'inesistenza dei contratti ma lamenta esclusivamente la mancata consegna da parte dell'istituto bancario della documentazione integrale relativa ai rapporti di conto corrente, ossia i contratti stessi e gli estratti conto, nonostante le richieste avanzate nel corso dei rapporti (doc. 4 fascicolo opponente). Tuttavia risulta che la abbia prodotto in giudizio documentazione (doc. 1 parte CP_1 convenuta opposta), ido garantire l'espletamento delle operazioni peritali e, dunque, l'accertamento delle illegittimità contestate, oltre al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti. In ogni caso la parte non può pretendere l'esibizione di documentazione ulteriore in quanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata formulata genericamente mentre, anche a fronte della produzione documentale della Banca, sarebbe stato onere dell'attore indicare specificatamente i documenti mancanti (art. 94 disp. att. c.p.c.). La TU è stata quindi correttamente espletata sulla base della sola documentazione in atti.
2.3. In merito all'anatocismo si osserva che il contratto di conto corrente è stato sottoscritto antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs 432/1999, entrata in vigore il 22.4.2000[…] Non essendo state riscontrate valide pattuizioni in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori anche dopo l'emanazione della delibera CICR del 2000 il TU ha correttamente provveduto ad escludere la capitalizzazione (v. pag. 6 e 19 relazione integrativa del 13.4.2022). […] Nel caso di specie, il TU ha accertato che “la CMS risulta pattuita in modo generico (mancata indicazione della base, modalità e periodo di calcolo) in relazione ai conti corrente oggetto di verifica. La CMS non risulta, inoltre, conforme a quanto previsto dall'art. 2 bis D.L. 185/2008 convertito con la Legge n. 2 del 28/01/2009, mancando la sua pattuizione per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato D.L. 185/2008. In base a quanto esposto non è riscontrabile una valida pattuizione della CMS”. 8
Risultano pertanto corrette le rettifiche effettuate dal TU.
2.6. Quanto alla prescrizione, il TU ha applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, ha calcolato la prescrizione verificando la sussistenza di rimesse solutorie anteriori al decennio antecedente la citazione, notificata il 3.11.2015, ovvero anteriormente alla data del 3.11.2005. Poiché non sono stati prodotti contratti di apertura di credito antecedenti e “dalla verifica degli estratti conto presenti non sono state riscontrate le indicazioni di eventuali tassi debitori entro ed extra fido” il TU ha considerato il conto non affidato ritenendo non ripetibile la somma di € 401,72 in quanto pagata con successive rimesse solutorie (v. pag. 18 integrazione del 13.4.2022). Alla luce delle risultanze della TU, che il Tribunale condivide, il saldo ricalcolato sulla base delle rettifiche effettuate alla luce delle illegittimità riscontrate risulta pari all'importo di euro
+ 7.207,50 alla data del 30.6.2011. Il TU ha chiarito che il calcolo sopradetto è stato effettuato sia con riguardo al saldo banca, sia con riguardo al saldo rettificato ma le risultanze sono coincidenti. […] 3. Contratto di conto corrente n. 32777.30 3.1. Il conto corrente n. 32777.30 perlomeno al momento della notifica della citazione risultava aperto pertanto rispetto ad esso può essere esaminata solamente la domanda di accertamento e non anche quella di ripetizione. La domanda di restituzione ha infatti un petitum sostanziale più ampio nel quale è ricompreso l'accertamento dell'indebito. Sotto il profilo della causa petendi, la domanda di ripetizione postula un elemento aggiuntivo ovvero l'esistenza di un pagamento. […] L'attore nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ha allegato che il conto corrente sarebbe invero stato chiuso in corso di causa, come dimostrato dal passaggio a sofferenza nel dicembre 2017 risultante dal report della Centrale Rischi. […] La chiusura del conto corrente costituisce infatti un presupposto di merito che consente di configurare gli indebiti contabilizzati come “pagamenti” […] Orbene, nel caso di specie parte attrice nell'atto introduttivo ha espressamente dichiarato che il conto corrente risultava ancora aperto e non ha dedotto, neppure entro i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. (Cass. 8525/2020), l'intervenuta chiusura del conto corrente che è rimasta pertanto estranea al thema decidendum e al thema probandum. La deduzione formulata nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. è pertanto tardiva. Ad ogni buon conto, il report della centrale rischi evidenziando l'esposizione complessiva del soggetto segnalata dalla non consente di dimostrare la chiusura per passaggio a CP_1 sofferenza in maniera spec l rapporto di conto corrente in oggetto.
3.2. Quanto all'anatocismo, “nelle pattuizioni sottoscritte in data 04/11/1997 è indicato che la capitalizzazione degli interessi creditori sarebbe stata annuale, mentre quella degli interessi debitori trimestrale. Nelle pattuizioni sottoscritte in data 03/02/2009 è indicato che la capitalizzazione degli interessi debitori sarebbe stata trimestrale senza indicazioni di sorta per quella relativa agli interessi creditori. Non sono presenti ulteriori pattuizioni inerenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori/debitori” Va pertanto esclusa la capitalizzazione degli interessi. […] 3.4. In relazione alla CMS la stessa risulta “pattuita in modo generico (mancata indicazione della base, modalità e periodo di calcolo) in relazione ai conti corrente oggetto di verifica. La CMS non risulta, inoltre, conforme a quanto previsto dall'art. 2 bis D.L. 185/2008 convertito con 9
la Legge n. 2 del 28/01/2009, mancando la sua pattuizione per il 3.5. Il TU è quindi pervenuto a ricalcolare il saldo del conto corrente, al 30.3.2015, pari alla somma di euro + 19.255,28. 3.6. Le contestazioni sollevate da parte attrice in ordine alla TU, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, non sono condivisibili. Quanto alla mancata ricostruzione dei rapporti per data anziché per valuta in assenza di una valida pattuizione sottoscritta dalle parti, la censura risulta inammissibile in quanto non è stata sollevata tempestivamente, in maniera chiara e specifica, la questione relativa alla antergazione/postergazione delle valute da porre a fondamento della domanda di indebito. Non è vero che il TU non abbia provveduto al calcolo del saldo rettificato avendo chiarito di aver “effettuato la verifica delle rimesse solutorie sia in riferimento al saldo banca (cfr all.7 della TU depositata in data 13/04/2022) che in riferimento al saldo rettificato (cfr all. 8 della TU depositata in data 13/04/2022) tenendo in considerazione le rettifiche per importi non dovuti fino alla data di riferimento del 03/11/2005. Al termine delle due distinte verifiche1 sono state determinate le seguenti risultanze (cfr pag. 18 della TU depositata in data 13/04/2022): In considerazione del fatto che le rimesse solutorie riscontrate nelle due distinte verifiche hanno pagato comunque il medesimo importo degli interessi debitori e delle CMS addebitate in assenza di fido anteriormente al decennio antecedente alla citata data di riferimento (cfr pag.ne 17 e 18 della TU depositata in data 13/04/2022), non sono state effettuate due ipotesi poiché le risultanze sarebbero risultate coincidenti”. Correttamente il TU non ha provveduto alla espunzione di costi ulteriori indicati nelle osservazioni rese dal CTP ma mai allegati in maniera specifica e tempestiva entro i termini di formazione del thema decidendum. Infondata è la censura relativa alla mancata applicazione del criterio del cd. saldo zero che per costante giurisprudenza non trova applicazione quanto ad agire è il correntista ma esclusivamente nell'ipotesi in cui l'onere probatorio ricada sull'istituto di credito (Cass. 14357/2019; Cass. 21092/2016). Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia il TU ha fatto correttamente applicazione della formula utilizzata dalla Banca d'LI e, in relazione alla CMS, ai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018. Non può ritenersi il conto corrente affidato solo perché il contratto prevedeva la concessione di un extrafido solo previa autorizzazione della atteso che lo scoperto temporaneo del conto CP_1 corrente può essere anche solo tollerato dall a senza che ciò richieda alcuna pattuizione scritta. Né, del resto, l'attore indica alcun elemento documentale dal quale desumere il limite dell'affidamento.
4. Contratto di mutuo 4.1. In ordine alle censure sollevate dall'opponente relative alla validità del mutuo, posto a fondamento del titolo monitorio opposto, stipulato per ripianare le passività pregresse presenti sul c/c, occorre preliminarmente osservare che si tratta di figura negoziale astrattamente valida,[…] La questione prospettata dall'attrice impone tuttavia una riflessione ulteriore perché ciò che è contestato non è la validità dell'operazione astrattamente considerata ma il fatto che la passività esistente sul conto corrente, che il mutuo sarebbe stato finalizzato a ripianare, risulti in realtà solo apparente perché determinato da illegittimi addebiti operati dall'istituto di credito nel corso del rapporto.[…] Viene tuttavia prospettata dall'attore l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente ed il mutuo nel quale il ripianamento 10
del debito preesistente, pur non essendo oggetto di una specifica obbligazione per il mutuatario, non rileverebbe come mero motivo ma quale causa in concreto oggettivizzata, indicata espressamente in contratto, definendo così gli interessi che il negozio è diretto in concreto a realizzare. Il debito da ripianare esistente sul conto corrente costituirebbe, in altri termini, il presupposto causale del contratto di mutuo richiesto al medesimo istituto di credito. Conseguentemente, alla luce del principio simul stabunt simul cadent, l'accertamento di passività inesistenti sul c/c sarebbe tale da determinare l'inesistenza della causa del mutuo per impossibilità di raggiungere lo scopo prefissato, e quindi la nullità del mutuo stesso. Nel caso in esame sia il dato letterale, ossia il riferimento alla “ristrutturazione finanziaria”, sia il dato contabile, dato dall'accredito registrato sul c/c 32777.30 sembrerebbero effettivamente consentire di ipotizzare l'esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento concesso e il conto corrente anche se, a ben vedere, non vi è una esatta coincidenza tra la somma a debito indicata nel conto corrente e quella concessa a mutuo e ciò potrebbe denotare la sussistenza di finalità ulteriori a quella del ripianamento stesso. Dando per provato il collegamento negoziale, si tratta di andare a verificare se la passività risultante dal conto corrente fosse o meno esistente al momento della concessione del finanziamento oppure se si trattava di un debito frutto totalmente o parzialmente di somme illegittimamente addebitate nel corso del rapporto. Il TU ha verificato che a fronte di un mutuo concesso per € 60.915,00 il saldo debitore del conto corrente rettificato alla data del 22.4.2015, ossia quando è stato concesso il finanziamento, risultava essere pari a – 22.180,77. Le risultanze della TU, in merito al ricalcolo effettuato sono attendibili ed esaustive. […] il TU ha tenuto conto esclusivamente delle rettifiche relative al conto corrente n. 32777.30 in quanto è su tale conto che la somma è stata accreditata ed il collegamento negoziale è stato prospettato dalla parte attrice solo in relazione a tale rapporto. Orbene, a fronte di una inesistenza solo parziale del debito risultante dal conto corrente si pone il problema della sorte del mutuo. In merito, ritiene il Tribunale che non sia percorribile la tesi sostenuta dal correntista secondo cui si dovrebbe comunque giungere all'intero travolgimento del contratto di mutuo, da ritenersi nullo per inesistenza della causa, dal momento che le invalidità accertate e le rettifiche contabili operate hanno comunque determinato solo una riduzione della complessiva esposizione debitoria. Non è pertanto totalmente inesistente il presupposto causale del contratto di mutuo.
[…] Si deve allo stesso tempo escludere che possa prospettarsi, in tal caso, una invalidità parziale del contratto di mutuo collegato in applicazione dell'art. 1419 c.c. in quanto gli effetti della invalidità parziale del contratto di conto corrente si riflettono sulla causa del contratto di mutuo, che è un elemento unitario e, in quanto tale, non è scomponibile e frazionabile. Da ciò consegue che in caso di inesistenza solo parziale del debito che si intende ripianare la causa non può ritenersi inesistente e quindi il contratto di mutuo non può giudicarsi radicalmente affetto da nullità, né risulta prospettabile una nullità parziale del contratto in termini quantitativi (ovvero per l'ammontare superiore al saldo di conto corrente rettificato). Il rimedio andrebbe eventualmente ricercato nel risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale della Banca (art. 1440 c.c.) o comunque ex art. 1224, comma 2 c.c. nei limiti dei maggiori interessi versati laddove, in presenza di un collegamento negoziale, 11
il finanziamento sia stato concesso al solo fine e sul presupposto di ripianare un debito pregresso che, per illegittimi addebiti operati dalla Banca, sia risultato poi parzialmente non dovuto. Nel caso di specie, tale domanda risarcitoria non è stata specificatamente formulata e, in ogni caso, tenuto conto della divergenza tra il saldo del conto corrente e l'importo del finanziamento, non vi è prova che, qualora la banca non avesse operato addebiti illegittimi il mutuatario avrebbe chiesto un importo inferiore del finanziamento ed esattamente pari al saldo risultante all'esito delle rettifiche operate dal TU.
4.2. Disattese le eccezioni sollevate dall'opponente, la ha assolto al proprio onere CP_1 probatorio producendo il contratto di mutuo ed allegando l'inadempimento della controparte, non oggetto di contestazione. Conseguentemente, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo.
5. richiesta risarcimento danni
[…] il giudicante ritiene di dover rigettare la pretesa risarcitoria formulata dagli attori, tanto rispetto ai danni non patrimoniali da lesione all'immagine che ai danni patrimoniali. In particolare, quanto ai danni patrimoniali, parte attrice non ha né allegato né dimostrato l'effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito sul piano dell'estrinsecazione della sua attività o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito […] Passando alla pretesa di danno non patrimoniale, […] Nel caso di specie nessun pregiudizio è stato specificamente indicato essendosi parte attrice limitata ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare né tantomeno provare l'effettiva lesione all'immagine patita. In ordine alla richiesta di rettifica dalla segnalazione in centrale rischi, va rigettata la domanda con riferimento al contratto di mutuo in quanto il credito è risultato dovuto mentre va accolta con riferimento ai rapporti di conto corrente risultati a credito.
6. Per quanto concerne le spese di lite, data la soccombenza reciproca si dispone la compensazione. Atteso che la TU ha avuto ad oggetto esclusivamente il rapporto di conto corrente e che è risultato un saldo a credito per il cliente, in applicazione del principio di causalità, le spese di TU possono essere poste definitivamente a carico della CP_1
2. Ha proposto appello in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale MAGIC RAGS di sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
I) Omessa statuizione circa la nullità dell'atto di costituzione di nel giudizio RG n. CP_2
16956/2017;
II) Errata motivazione circa la generica indicazione dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c.
e la revoca dell'ordine di esibizione concesso;
III) Omessa statuizione circa la carenza dei requisiti e presupposti per l'emissione e la revocabilità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
-
Insussistenza dei presupposti ex art. 633 e 634 c.p.c. – carenza di prova- mancata allegazione 12
di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari ingiunti;
- Sulla carenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
IV) Errata motivazione circa la mancata revisione della consulenza contabile;
V) Errata statuizione sull'inammissibilità della domanda di ripetizione relativa al c/c
32777.30;
VI) Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.
Per tali ragioni è stata formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.1 Radicatosi il contraddittorio el costituirsi Controparte_1 in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata e sostenendo la correttezza della decisione ne ha chiesto l'integrale conferma.
2.2 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, in data 27.3.2025 a seguito di trattazione scritta, con la concessione dei termini per conclusionali e repliche.
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3. Preliminarmente si rileva che non è stata proposta impugnazione sul rigetto della domanda risarcitoria per l'illegittima segnalazione alla CIR di cui al capo 5 della sentenza impugnata per cui su tale statuizione si è formato un giudicato.
Passando all'esame del gravame, lo stesso è infondato e va respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza per la “omessa statuizione circa la nullità dell'atto di costituzione di nel giudizio RG n. Controparte_1
16956/2017 “.
L'APPELLANTE deduce che “nel caso in esame è evidente l'errata formulazione delle difese e delle conclusioni rassegnate da parte convenuta nel suo atto di costituzione;
sono infatti riscontrabili copiosi e gravi errori sia inerenti all'individuazione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione che con riguardo alle contestazioni sollevate nel merito. Controparte sostiene infatti la presenza di fideiussioni del tutto inesistenti, di contestazioni inerenti a queste ultime che la scrivente difesa ovviamente non ha mai neppure accennato;
si rivolge ad una controparte 13
errata (“Sig. ), e persino in sede di conclusioni richiede la condanna di controparte Pt_2 indicando una cifra del tutto infondata pari ad E. 105.028,23 (l'ingiunzione è infatti pari ad E.
71.907,00).
Il motivo è infondato e comunque inammissibile per carenza di interesse.
Effettivamente nella comparsa di costituzione e nelle relative conclusioni si CP_2 riscontrano alcuni errori e refusi, riferimenti ad altri giudizi, ma si tratta di imprecisioni ed errori che sono comunque facilmente riconoscibili e superabili attraverso la lettura globale dell'atto e dal confronto dei documenti depositati e regolarmente acquisiti agli atti del processo;
in ogni caso non hanno pregiudicano il diritto di difesa della controparte;
parte appellante in alcun modo specifica in cosa tali dedotti errori e refusi abbiano concretamente leso il contradditorio ed impedito all'atto processuale di raggiungere il proprio scopo.
3.2 Con il secondo motivo di gravame parte APPELLANTE censura la “errata motivazione circa la generica indicazione dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. e la revoca dell'ordine di esibizione concesso”, impugnando il capo della sentenza che ha disposto: “In ogni caso la parte non può pretendere l'esibizione di documentazione ulteriore in quanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata formulata genericamente mentre, anche a fronte della produzione documentale della Banca, sarebbe stato onere dell'attore indicare specificatamente i documenti mancanti (art. 94 disp. att. c.p.c.)”.
A dire della , la sentenza sarebbe viziata ove si consideri che l'ordine di esibizione Pt_1 prima concesso e poi negato, era stato preceduto da una istanza ex art. 119 TUB notificata via pec alla Banca e da apposita memoria in cui venivano indicati i documenti già richiesti ex art. 119 TUB.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
È inammissibile per difetto della necessaria specificità ex art. 342 c.p.c. posto che parte appellante si limita a svolgere considerazioni generali ma neppure in questa sede indica e specifica, come era suo onere, i documenti che concretamente dovevano essere oggetto dell'ordine di esibizione, all'esito di quanto trasmesso dalla banca a seguito dell'istanza ex Parte 119 e delle produzioni della stessa banca effettuate con la costituzione in giudizio. 14
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che a fronte delle ampie produzioni effettuate dalla banca era onere della parte, nel formulare la richiesta ex 210 c.p.c., di individuare esattamente i documenti mancanti e dei quali era necessaria l'esibizione (“risulta che la
Banca abbia prodotto in giudizio documentazione (doc. 1 parte convenuta opposta), idonea a garantire l'espletamento delle operazioni peritali e, dunque, l'accertamento delle illegittimità contestate, oltre al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti. In ogni caso la parte non può pretendere l'esibizione di documentazione ulteriore in quanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata formulata genericamente mentre, anche a fronte della produzione documentale della Banca, sarebbe stato onere dell'attore indicare specificatamente i documenti mancanti (art. 94 disp. att. c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno in generale chiarito che “l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire” (vedi Cass. sez. II, 10/01/2024, n.982).
Ebbene, la parte, né in primo grado, né in sede di impugnazione, ha assolto all'onere di specifica indicazione dei documenti oggetto della richiesta ex 210 c.p.c.
Va aggiunto che l'obbligo di ostensione in capo alla Banca è limitato dalla normativa invocata ai documenti formati nell'ultimo decennio, non avendo essa l'obbligo di conservarli oltre tale limite temporale (vedi Cass, 29/11/2022, n.35039: “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria
(espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.)”; tra le più recenti vedi, anche in parte motiva, Cass. sez. I, 04/04/2025, n.8914.
3.3 Con il terzo motivo di gravame (“Omessa statuizione circa la carenza dei requisiti e presupposti per l'emissione e la revocabilità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
- Insussistenza dei presupposti ex art. 633 e 634 c.p.c. – carenza di prova- mancata allegazione di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari ingiunti;
- Sulla carenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato”) parte appellante in sintesi deduce: “Parte opposta ha prodotto in copia, a sostegno del proprio credito, la sola 15
certificazione ex art. 50 TUB senza neppure adoperarsi nel produrre un solo estratto conto. […] occorre quindi sottolineare la carenza dei presupposti ex art. 633 e 634 c.p.c. Parte opposta ha infatti prodotto, a sostegno del proprio credito, la sola copia del finanziamento del 22.04.2015 omettendo di richiamare i precedenti e connessi rapporti intercorsi tra le parti come sopra meglio individuati. Nel caso in esame si rinviene infatti un classico caso di “mutuo di consolidamento”; le somme oggetto di erogazione non sono infatti mai totalmente entrate nella effettiva disponibilità della società mutuataria, in quanto, come già evidenziato, la banca, ha erogato il credito al solo ed unico scopo di ripianare una pregressa esposizione debitoria (saldo debitorio di conto corrente e rate arretrate del contratto di finanziamento n. 741461492,88)
[…] a differenza di quanto sostenuto in sentenza, sia il dato letterale stesso, vale a dire il riferimento alla “ristrutturazione finanziaria” indicato in contratto, che l'accredito della somma di E. 60.915,00 sul c/c 32777.30 hanno reso certo il collegamento negoziale tra finanziamento concesso e saldo debitore del c/c. […] La scrivente altresì, richiama l'attenzione dell'odierno Giudice sul comportamento generale, tenuto dalla banca, erogatrice del finanziamento, che nonostante la garanzia di posta a tutela del credito CP_4 erogato, e pagata a caro prezzo dalla debitrice (addebiti rilevati anche dal TU pari ad E. 16,00,
E. 2.328,50, E. 468,50) nulla ha richiesto alla garante, iniziando una azione di recupero diretta sulla mutuataria/correntista”.
Il motivo è infondato.
La banca ha assunto la veste di attrice, con i correlati oneri probatori, unicamente per il credito di cui al ricorso monitorio, ovvero il contratto di finanziamento del 22.04.2015; in ordine a tale credito, come correttamente evidenziato dal Tribunale la parte ha compiutamente assolto il proprio onere probatorio con la produzione del contratto di mutuo, la pacifica erogazione delle somme con accredito sul conto corrente e la deduzione dell'inadempimento (vedi motivazione della pronunzia appellata: “la ha assolto al CP_1 proprio onere probatorio producendo il contratto di mutuo ed allegando l'inadempimento della controparte, non oggetto di contestazione” : vedi tra le altre Cass. Sez. Un., 30/10/2001,
n.13533: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del 16
suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
I giudici di legittimità hanno chiarito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (vedi Cass. S.U.
05/03/2025, n.5841).
Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non ha escluso il collegamento negoziale, ma ha evidenziato che, comunque, anche a seguito del ricalcolo, sussisteva una esposizione debitoria sul conto corrente (“il saldo debitore del conto corrente rettificato alla data del 22.4.2015, ossia quando è stato concesso il finanziamento, risultava essere pari a – 22.180,77”), cha andava a sommarsi alle rate arretrate del precedente contratto di finanziamento n. 741461492,88 (€ 15.667,06, come indicato dalla stessa appellate) e quindi la indicata finalità di “ristrutturazione finanziaria” doveva comunque ritenersi sussistente, con esistenza del presupposto causale “le invalidità accertate e le rettifiche contabili operate hanno comunque determinato solo una riduzione della complessiva esposizione debitoria. Non è pertanto totalmente inesistente il presupposto causale del contratto di mutuo”.
Non vi era poi alcun obbligo per la banca di escutere preliminarmente la garante CP_4
[...]
3. 4 Con il quarto motivo (“errata motivazione circa la mancata revisione della consulenza contabile”) l'appellante in sintesi deduce “Richiamate dunque le osservazioni del C.T.P. nominato (allegate alla C.T.U. depositata in atti ed alle pedisseque integrazioni/rettifiche), parte appellante insiste affinché si proceda in questa sede all'integrazione/rettifica della consulenza tecnica d'ufficio resa dalla Dott.ssa nel giudizio RG n. 15251/2015 alla luce Pt_4 17
delle osservazioni meglio esposte infra. In particolare, l'elaborato reso dalla Dott.ssa Pt_4 risulta errato/carente laddove: - non ricostruisce i rapporti per data anziché per valuta […] - non espunge tutti i costi applicati alla cliente privi di causa giustificativa;
[…] - non procede al ricalcolo dei singoli trimestri […] -non applica il criterio del “saldo zero” […] -verifica il superamento del TSU sul saldo banca (rivelatosi gravemente viziato) anziché sul saldo rettificato/ricalcolato - verifica il superamento del TSU del finanziamento sull'importo di E.
62.000,00 anziché sull'importo inferiore effettivamente erogato (per spese di istruttoria ed
[…] - non procede al ricalcolo degli interessi attivi su base annua ex art. 117 TUB CP_4 utilizzando quale base il saldo ricalcolato”.
Il motivo è infondato.
L'appellante si limita a riproporre in questa sede le osservazioni già svolte dal proprio
CTP, senza neppure confrontarsi con le puntuali repliche svolte già dalla TU (alla cui relazione il Tribunale ha dichiarato di aderire e, per giurisprudenza costante, “il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla TU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale”: vedi Cass. 13/07/2023, n.20090) ed a quanto specificato in motivazione dal giudice di primo grado.
In sintesi, non può che ribadirsi, come già puntualmente evidenziato dal Tribunale: “Quanto alla mancata ricostruzione dei rapporti per data anziché per valuta in assenza di una valida pattuizione sottoscritta dalle parti, la censura risulta inammissibile in quanto non è stata sollevata tempestivamente, in maniera chiara e specifica, la questione relativa alla antergazione/postergazione delle valute da porre a fondamento della domanda di indebito.
Non è vero che il TU non abbia provveduto al calcolo del saldo rettificato avendo chiarito di aver “effettuato la verifica delle rimesse solutorie sia in riferimento saldo banca (cfr all.7 della
TU depositata in data 13/04/2022) che in riferimento al saldo rettificato (cfr all. 8 della TU depositata in data 13/04/2022) tenendo in considerazione le rettifiche per importi non dovuti fino alla data di riferimento del 03/11/2005. Al termine delle due distinte verifiche1 sono state determinate le seguenti risultanze (cfr pag. 18 della TU depositata in data 13/04/2022): In considerazione del fatto che le rimesse solutorie riscontrate nelle due distinte verifiche hanno 18
pagato comunque il medesimo importo degli interessi debitori e delle CMS addebitate in assenza di fido anteriormente al decennio antecedente alla citata data di riferimento (cfr pag.ne 17 e
18 della TU depositata in data 13/04/2022), non sono state effettuate due ipotesi poiché le risultanze sarebbero risultate coincidenti”. Correttamente il TU non ha provveduto alla espunzione di costi ulteriori indicati nelle osservazioni rese dal CTP ma mai allegati in maniera specifica e tempestiva entro i termini di formazione del thema decidendum”. Infondata è la censura relativa alla mancata applicazione del criterio del cd. saldo zero che per costante giurisprudenza non trova applicazione quanto ad agire è il correntista ma esclusivamente nell'ipotesi in cui l'onere probatorio ricada sull'istituto di credito (Cass. 14357/2019; Cass.
21092/2016). Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia il TU ha fatto correttamente applicazione della formula utilizzata dalla Banca d'LI […] Non può ritenersi il conto corrente affidato solo perché il contratto prevedeva la concessione di un extrafido solo previa autorizzazione della atteso che lo scoperto temporaneo del conto corrente può CP_1 essere anche solo tollerato dalla banca senza che ciò richieda alcuna pattuizione scritta. Né, del resto, l'attore indica alcun elemento documentale dal quale desumere il limite dell'affidamento”
3.5 Con il quinto motivo (“errata statuizione sull'inammissibilità della domanda di ripetizione relativa al c/c 32777.30”) parte appellante, in sintesi, deduce: “parte attrice, ha documentato e ribadisce nuovamente oggi, che i conti correnti oggetto di contestazione sono stati cessati nell'anno 2017 per unilaterale volontà dell convenuto (circostanza questa, CP_5 infatti, mai contestata dalla per ovvie ragioni). La domanda di ripetizione dell'indebito CP_1 risulta, pertanto, ritualmente proposta in quanto, prima della scadenza dell'ultimo termine utile per la formulazione delle domande, i rapporti erano stati chiusi e la pretesa formulata […]
Comunque sia, se anche fossero stati ancora accesi, tale circostanza non avrebbe determinato alcuna inammissibilità della domanda”.
Il motivo è infondato.
In generale “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto
(c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente 19
annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (vedi Cass. sez. I, 16/05/2024, n.13586).
Nella fattispecie è pacifico che il conto corrente al momento del deposito del ricorso ex
702 bis c.p.c., nel novembre 2015, era ancora aperto ed in essere, e poiché la chiusura del rapporto di conto corrente rappresenta una circostanza di fatto posta a fondamento e presupposto della domanda restitutoria, la relativa allegazione e prova, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non poteva certo avvenire tardivamente, solo in sede di memorie di replica (“nel caso di specie parte attrice nell'atto introduttivo ha espressamente dichiarato che il conto corrente risultava ancora aperto e non ha dedotto, neppure entro i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. (Cass. 8525/2020), l'intervenuta chiusura del conto corrente che è rimasta pertanto estranea al thema decidendum e al thema probandum. La deduzione formulata nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. è pertanto tardiva”).
Il Tribunale, in conformità alle indicazioni dei giudici di legittimità in precedenza richiamate ha comunque proceduto alla rideterminazione del saldo.
3.6 Con il sesto motivo (“violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.”) parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia compensato tra le parti le spese di lite sebbene abbia in parte accolto la domanda di restituzione e rideterminazione del saldo con riferimento ai conti correnti.
Il motivo è infondato: al (parziale) accoglimento delle domande del correntista di ripetizione – rideterminazione del saldo ha fatto comunque riscontro il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con riconoscimento del credito della banca per €
71.907,07 oltre interessi e spese in relazione al contratto di finanziamento in data
22.04.2015; la compensazione delle spese risulta quindi correttamente fondata sulla reciproca soccombenza (le spese di TU peraltro sono state poste a carico della banca in 20
quanto avente “ad oggetto esclusivamente il rapporto di conto corrente e che è risultato un saldo a credito per il cliente”).
4. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 4.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale € 2.000,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
5. Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da , in Parte_1 proprio e quale titolare della ditta individuale IC AG di CO TI nei confronti avverso la sentenza n. 3148/2022 del Tribunale Controparte_1 di Firenze pubblicata il 11/11/2022, così provvede:
RESPINGE
1) L'appello e conferma della sentenza impugnata;
2) condanna , in proprio e quale titolare della ditta individuale IC AG Parte_1 di CO TI al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 4.500,00, oltre 15% spese Controparte_1 generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di
, in proprio e quale titolare della ditta individuale IC AG di RA Parte_1
TI.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Giuseppina Mastrodomenico Dott. Anna Primavera 21
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.