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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al 14453/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e dif. dall'Avv. Giancosimo Zecca Parte_1 come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti M. Riccardo Salvo e Maria Teresa Petrucci, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 27.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la pensione di inabilità civile o l'assegno mensile di assistenza di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 della legge n.118/71.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha riconosciuto in capo Persona_1
a parte ricorrente la sussistenza di uno stato invalidante in percentuale tale (74%) da dar diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. cit., e ciò sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa, ovvero dal 01.07.2022 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
30.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta). Non sussiste invece il requisito sanitario necessario per ottenere la pensione di inabilità civile, a tal fine occorrendo l'accertamento di una invalidità pari al 100%.
Sebbene contestate, mediante osservazioni già inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71 sin dal 01.07.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71 sin dal 01.07.2022, data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del Procuratore costituito;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al 14453/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e dif. dall'Avv. Giancosimo Zecca Parte_1 come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti M. Riccardo Salvo e Maria Teresa Petrucci, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 27.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la pensione di inabilità civile o l'assegno mensile di assistenza di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 della legge n.118/71.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha riconosciuto in capo Persona_1
a parte ricorrente la sussistenza di uno stato invalidante in percentuale tale (74%) da dar diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. cit., e ciò sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa, ovvero dal 01.07.2022 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
30.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta). Non sussiste invece il requisito sanitario necessario per ottenere la pensione di inabilità civile, a tal fine occorrendo l'accertamento di una invalidità pari al 100%.
Sebbene contestate, mediante osservazioni già inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71 sin dal 01.07.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71 sin dal 01.07.2022, data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del Procuratore costituito;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)