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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 624/2019
R.G.A.C.
CON OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spadaro;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Alessandro Ruggiero;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in questa sede proposta va accolta per i motivi che si esplicheranno nel prosieguo.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, va esaminata preliminarmente l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente nell'atto di citazione in opposizione.
Ed invero la odierna opponente sollevato, in via preliminare, l'eccezione di difetto di competenza del giudice adito, deducendo che l'adito Tribunale non sarebbe competente a conoscere il presente giudizio né ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in quanto l'azienda convenuta avrebbe la sede legale nel comune di San Lorenzo né tantomeno ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto le prestazioni di trasporto sono state eseguite in San Lorenzo.
L'eccezione va accolta.
Infatti, il Tribunale adito non è competente né ai sensi dell'art. 19 c.p.c. poiché la società opponente ha sede in San Lorenzo né ai sensi dell'art. 20 c.p.c. poiché il forum contractus nei contratti di trasporto va individuato nel luogo in cui è avvenuto il caricamento della merce.
In proposito, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 cod. civ. (secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica
l'inizio dell'esecuzione del contratto”.
Infine, l'adito Tribunale non è neanche competente ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c. poiché la domanda non ha oggetto una somma liquida.
Infine, va osservato che, in base al combinato disposto degli artt. 44 e 279, co.1, c.p.c., le decisioni sulla competenza vanno ormai adottate con la forma dell'ordinanza. Tuttavia
l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2006, n. 6106; conf. Cassazione civile, sez. I, 20/05/2005, n. 10687, e
Cassazione civile, sez. II, 15/12/1999, n. 14075).
E' chiaro che, dovendosi definire il presente giudizio, oltre a revocare il decreto ingiuntivo emesso, occorre altresì pronunciarsi sulle spese. In ordine a tale ultimo profilo, va evidenziato che in ragione del comportamento processuale di parte opposta, le spese della presente fase sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M.
55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €. 52.000,00 ed €.
260.000,00), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria (non essendo stata svolta).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere competente il
Tribunale di Reggio Calabria;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 1523/2023;
c) fissa per la riassunzione della causa dinanzi al predetto Ufficio giudiziario il termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza;
d) condanna parte opposta a corrispondere all'opponente la somma di €. 1.800,00, a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
e) pone definitivamente a carico dell'opposto le spese del procedimento monitorio.
Nocera Inferiore, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Jone Galasso