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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2933/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2933/2017 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Emiliozzi Marco, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di citazione depositato in cartaceo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Tolentino in Viale XXX giugno n. 3
ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Mariella Controparte_1 C.F._2
Migliorelli, giusta procura speciale alle liti depositata congiuntamente all'atto di costituzione di nuovo difensore del 17.10.2023, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Tolentino in via
Adamello n. 8 b/a
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3 [...]
, (c.f. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ), (c.f. ,
[...] C.F._6 Parte_6 C.F._7
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_7 C.F._8
Brizi, giusta procura alle liti depositata congiuntamente all'atto di costituzione di nuovo difensore del
16.9.2024, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Macerata in contrada Morica n.11
(c.f. ), contumace CP_2 C.F._9
CONVENUTI
pagina 1 di 31 Oggetto: Servitù
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 16.9.2024
Per parte attrice:
come da note scritte redatte per l'udienza del 23.4.2024 in cui “precisa le proprie conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 10.09.2018”
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis,
-IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il Parte_1
passaggio sui fondi distinti al Catasto Terreni del Comune di AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 375, 376, 380 e 381 di proprietà del convenuto e sulla particella n. Controparte_1
377, di proprietà dei convenuti , Parte_4 Parte_3 Parte_7
e per poter Parte_5 Parte_6 CP_2 Parte_2
accedere con i mezzi agricoli alle particelle distinte al n. 431 e 288 di sua proprietà ed effettuare la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo ex art. 1051 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art.
1052 c.c. e CONSEGUENTEMENTE, dichiarare la costituzione di un passaggio coattivo che consenta all'attore di poter accedere con i mezzi agricoli dalla pubblica via al proprio Parte_1
fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 431 e
288, mediante il passaggio sui fondi distinti alle particelle n. 375, 376, 380 e 381 di proprietà del convenuto ed alla particella n. 377 dei convenuti , Controparte_1 Parte_4 Pt_3
, e
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_6 CP_2
come da elaborato grafico a firma del Geom. del 26.01.2017 e Parte_2 CP_3
successiva nota integrativa del 01.09.2018, ovvero secondo le modalità da stabilirsi anche a seguito dell'espletanda CTU;
-IN VIA SUBORDINATA, e senza che ciò costituisca recesso dalla superiore domanda, accertare e dichiarare che l'attore e i suoi danti causa hanno posseduto ed usato in modo Parte_1
continuativo, dal 1960 e comunque per un periodo superiore a 20 anni, il passaggio sui fondi siti in
AP (MC) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 14, particelle n. 375, 376,
380 e 381 di proprietà del convenuto e sul fondo distinto al Catasto Terreni di Controparte_1
detto Comune al Foglio 14, particella n. 377, di proprietà dei convenuti Parte_4
, Parte_3 Parte_7 Parte_5 Parte_6 CP_2
e
[...]
pagina 2 di 31 per raggiungere con mezzi agricoli il fondo di proprietà dell'attore distinto al Parte_2
Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 14, particelle n. 431 e 288, nonché
CONSEGUENTEMENTE, accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio ex art. 1158 c.c. in favore del fondo dominante di proprietà dell'attore Parte_1
, distinto al Catasto Terreni del Comune di AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 431 e
[...]
288 e a carico dei fondi serventi distinti al Catasto Terreni del Comune di AP (MC) al
Foglio 14, particelle 375, 376, 380 e 381, di proprietà del convenuto e della Controparte_1
particella n. 377 di proprietà dei convenuti , Parte_4 Parte_3 Parte_7
e
[...] Parte_5 Parte_6 CP_2 Parte_2
ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Macerata di effettuare la prescritta trascrizione ed annotazione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
-IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1079 c.c., il diritto reale di servitù di passaggio già costituitosi in favore del fondo dominante di proprietà del Sig. sito in AP (MC), distinto al Catasto Terreni di Parte_1
detto Comune al Foglio 14, particelle n. 431 e n. 288, a carico del fondo servente già di proprietà dei convenuti , Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5
, e sito in AP (MC), distinto Parte_6 CP_2 Parte_2
al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 14, particelle n. 375, 376, 380 e 381, tramite convenzione contrattuale fra i suddetti proprietari conosciuta dal convenuto e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarare l'opponibilità di detta servitù di passaggio nei confronti del predetto odierno proprietario del fondo servente;
accertare, altresì, ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 1079 c.c., il diritto reale di servitù di passaggio già costituitosi in favore del medesimo fondo dominante di proprietà del Sig. sito in AP (MC), distinto al Catasto Parte_1
Terreni di detto Comune al Foglio 14, particelle n. 431 e 288, a carico del fondo servente distinto al
Catasto Terreni del Comune di AP al Foglio 14, particella n. 377, in comproprietà tra i convenuti , Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5
e e, per l'effetto, dichiarare Parte_6 CP_2 Parte_2
l'opponibilità di detta servitù di passaggio anche ai medesimi comproprietari, con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, a ripristinare lo stato dei luoghi ed a far cessare ogni impedimento e turbativa per l'esercizio della servitù da parte dell'attore Parte_1
-IN OGNI CASO, condannare i Sigg.ri , Controparte_1 Parte_4 Parte_3
, e Parte_7 Parte_5 Parte_6 CP_2 Pt_4
pagina 3 di 31 , in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 396,00, a Parte_2 Parte_1
titolo di rimborso delle spese sostenute per la trascrizione della domanda giudiziale presso la
Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale del Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, e con vittoria di compenso, di onorari di causa e delle altre spese di lite.
Salvis juribus”
Per parte convenuta CP_1
come da note scritte redatte per l'udienza del 23.4.2024 “insiste acche' preliminarmente venga richiamato il CTU alle luce delle deduzioni di cui alla memoria datata 14\2\2024, per non lasciare dubbi di interpretazione di una vicenda che si trascina da anni ma ancora presenta delle criticita'.
In particolare in ordine all'effettivo tracciato in loco del passaggio, che non viene utilizzato da anni ( neppure dal , delle esatte dimesnioni e della mancata autorizzazione allo sbocco dello stesso CP_1
sulla provinciale:
o Per poter accedere sulle strade Provinciali deve essere depositato un progetto e una relazione tecnica dell'accesso e un' attestazione di versamento di Euro 70,00.
Nel caso di specie in atti non risulta tale autorizzazione e il non ne ha mai fatto richiesta CP_1 talche' pur potendo ottenere una sentenza favorevole non avrebbe libero accesso al Parte_1
passaggio.
Doverosamente ribadito quanto sopra si precisano le conclusioni cosi come indicate in comparsa di costituzione e risposta”
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in cartaceo
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis, respingere ogni avversa domanda spiegata nei confronti del convenuto in quanto infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto. Vinte le spese.”
Per gli altri convenuti costituiti:
come da comparsa di costituzione e risposta anch'essa cartacea
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per violazione degli artt.163 e 164 cpc e, per l'effetto, l'improcedibilità e l'improponibilità;
pagina 4 di 31 NEL MERITO: respingere ogni avversa domanda, siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non provata.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione portato alla notifica il 4.10.2017 conveniva in giudizio Parte_1
nonché , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5
, e (questi ultimi due eredi di
[...] Parte_6 Parte_2 CP_2 Per_1
) allegando:
[...]
- Di essere divenuto proprietario, per successione ereditaria della madre (doc. 1 Persona_2
parte attrice), dei fondi siti in AP, censiti al Catasto terreni di detto Comune al foglio
14, particelle n. 431, 288 e 433
- Che, mentre nella particella 433 v'erano un immobile e una rimessa di attrezzi agricoli, le ulteriori due particelle erano fondi agricoli coltivabili
- inoltre che, mentre la particella 433 era accessibile dalla strada provinciale 78, le particelle 431
e 288 erano separate dall'altra particella (la 433) da una scarpata ad elevata inclinazione
- Che la proprietà intesa nel suo complesso confina(va) con altri appezzamenti di Parte_1
terreno, in origine di proprietà poi compravendute a (doc. 2 parte Pt_4 Controparte_1
attrice) e con una piccola porzione rimasta in proprietà agli eredi del defunto Persona_1
(doc. 3 parte attrice)
- Che il per oltre 20 anni aveva utilizzato uno specifico percorso per arrivare ai fondi Parte_1
coltivabili e non accessibili dall'altra sua proprietà (per la presenza solo di un passaggio carrabile impervio non ampliabile per la percorrenza con mezzi agricoli, come da perizia di parte, doc.4) e cioè un tracciato coinvolgente i terreni distinti al foglio 14, particelle n.375
(imbocco), 377, 380 e 381 come da planimetria allegata (doc. 5 parte attrice)
- Che questo passaggio era stato sempre consentito da , , e Persona_1 Parte_4 Per_3 Per_4
anche per la parentela esistente con sua madre
- Che, invece, (acquirente di alcune porzioni dai , a partire dal giugno Controparte_1 Pt_4
2013, aveva apposto prima una catena e poi da luglio 2014 aveva parcheggiato il trattore per impedire di utilizzare il passaggio in precedenza usato da per accedere con Parte_1
mezzi meccanici ai fondi di sua proprietà (doc. 7 parte attrice)
pagina 5 di 31 - Che tale condotta non cessava nonostante l'intimazione a non ostacolare il passaggio (doc. 8 parte attrice)
- Che di conseguenza i fondi di proprietà dell'attore, distinti al Catasto Terreni del Comune di
AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 431 e 288, coltivati dallo stesso e prima di lui da suo padre fino al 2013, risultavano interclusi alla pubblica via
Parte attrice, pertanto, con riserva di avviare successivo giudizio risarcitorio per i danni provocati dall'impedimento alla coltivazione dei fondi, dando atto di aver esperito la mediazione con esito negativo (verbale negativo prodotto come doc. 10 allegato al fascicolo cartaceo di costituzione dell'attore), proponeva in via principale azione di accertamento ex art 1051 c.c. e comunque ex art
1052 c.c. al fine di ottenere la costituzione del diritto di passaggio coattivo sui fondi di proprietà dei convenuti e cioè specificamente attraverso i terreni di proprietà del (distinti al Catasto CP_1
Terreni del Comune di AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 375, 376, 380 e 381) utilizzando anche il piccolo fondo (frustolo) che, del pari, si frapponeva fra la pubblica via ed il fondo intercluso, di proprietà di Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5
, e (distinto al Catasto Terreni del Comune di Parte_6 CP_2 Parte_2
AP (MC) al Foglio 14, particella n. 377); in subordine, proponeva domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio per aver posseduto per oltre 20 anni il passaggio sui fondi in questione e in via ulteriormente gradata di accertare che il diritto di servitù di passaggio si fosse costituita tramite convenzione contrattuale conosciuta da e quindi Controparte_1
a lui opponibile.
Fissata l'udienza in citazione al 9.2.2018, differita d'ufficio al 19.2.2018, a causa d'infortunio del
Giudice onorario assegnatario del fascicolo (GOP dott.ssa Fazzini) v'era un primo differimento disposto il 9.2.2018 con rinvio all'udienza del 31.5.2018 e, in seguito, interveniva nuovo provvedimento del 5.4.2018 con rinvio all'udienza del 9.7.2018.
In data 3.7.2018 si costituivano in giudizio (in cartaceo) , Parte_2 Parte_3 [...]
, e (in origine con l'avv. Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6
Pistarelli) i quali:
- Eccepivano la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per la genericità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto contenuta in citazione
- Segnalavano che l'elaborato grafico di cui al doc. 4 di parte attrice non contemplava il passaggio sulle particelle n. 377 e n.375
pagina 6 di 31 - Indicavano che la particella n.377 non era più nel loro possesso in quanto ricadente nella sede stradale ed avente da oltre 20 anni destinazione ad uso pubblico (doc. 3 e 4 dei suddetti convenuti)
- Eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di usucapione quanto al fondo di cui al foglio 14 particella n.377 visto che l'area era stata espropriata con vincolo di indisponibilità tale da precludere l'usucapione
All'udienza del 9.7.2018 si costituiva, altresì, depositando comparsa e fascicolo cartaceo, CP_1
(in origine con l'avv. Gattari) il quale:
[...]
- Contestava la ricostruzione dei luoghi e lo stato di fatto rappresentati dall'attore
- Faceva presente di aver acquistato alcuni fondi da , , e Persona_1 Parte_4 Per_3 Pt_3
come da atto pubblico del 21.5.2013 (doc. 2 convenuto senza che fossero segnalate CP_1
servitù
- Negava di aver mai autorizzato o tollerato il transito attraverso i suoi fondi da parte del anche perché i rapporti erano fortemente tesi e deteriorati Parte_1
- Contestava che i fondi del fossero interclusi perché la particella 433 confinava Parte_1 specificamente con la strada provinciale e quindi l'attore “potrebbe sfruttare agevolmente già il passaggio esistente sulla propria proprietà, o comunque accedere ai propri terreni in altro modo” (così letteralmente a pagina 4 della comparsa)
- Faceva presente che la non coltivazione non era stata causata certamente dalla condotta del e dall'impedimento del passaggio CP_1
Nessuno si costituiva, invece, per , nonostante la ritualità della notifica, ricevuta dallo CP_2
stesso destinatario il 10.10.2017 (come corroborato da avviso di ricevimento, inserito nel fascicolo cartaceo di parte attrice e comunque visibile anche in telematico come da produzione del 6.8.2024- a fronte di richiesta di questo Giudice con ordinanza di rimessione in istruttoria del 25.7.2024)
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le prove orali erano ammesse come da provvedimento reso all'udienza del 27.11.2018 (interrogatorio formale e prova testi) ed era disposta consulenza tecnica d'ufficio a cura del geom. Controparte_4
All'udienza del 17.11.2020 compariva il CTU, il quale chiedeva al Giudice di poter tentare la conciliazione fra le parti e la causa era rinviata per l'esame dell'elaborato.
pagina 7 di 31 Intervenuto deposito della CTU in data 11.12.2020, parte attrice eccepiva il carattere tardivo delle contestazioni alla CTU da parte di TP di e la causa proseguiva con l'assunzione Controparte_1
delle prove orali.
In concreto sono stati esperiti gli interrogatori formali di , e della Controparte_1 Parte_1 sola difatti, (pur avendo ricevuto la notifica dell'ordinanza Parte_5 CP_2
d'ammissione dell'interrogatorio formale il 5.2.2021) e gli altri convenuti costituiti non sono comparsi all'udienza del 16 febbraio 2021, senza giustificato motivo, e l'unico soggetto assente (in detta occasione giustificato) non è mai più comparsa senza addurre impedimenti (né ad Parte_4
aprile 2021 né ad ottobre 2021).
Mutato medio tempore il Giudice istruttore (da gop dott.ssa Fazzini a gop dott.ssa , rilevata Per_5
l'insussistenza di accordo transattivo, la causa era rinviata per l'escussione dei testi.
Sentito unicamente a febbraio 2022, le parti chiedevano nuovi rinvii per trattative e Persona_6
la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato come da d.p. 3/2023.
Valutato che la causa era in stallo da circa un anno, l'udienza era rinviata a giugno per l'escussione dei testi.
All'udienza comparivano i testi , , , mentre inviava Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
giustificazione il teste di parte convenuta;
i procuratori segnalavano la pendenza di serie accordi per definire la lite e, con l'accordo dei testi che si dicevano pronti a ricomparire, veniva rinviata l'udienza al 26.9.2023.
In data 1.9.2023 veniva operato differimento d'udienza al 9.10.2023, ritualmente comunicata, essendo la scrivente assente per congedo ordinario nella data in origine prevista.
Alla suddetta udienza del 9.10.2023, intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore del nessuno compariva per detto convenuto, il quale decadeva dal suo diritto alla prova ex art. CP_1
208 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 18.12.2023 in cui detto provvedimento di decadenza era confermato con più articolata motivazione) e veniva sentito unicamente il teste . Testimone_3
All'udienza di dicembre 2023 e di gennaio 2024 venivano sentiti ulteriori testi di parte attrice, dopo di che, con ordinanza del 9.2.2024 era rilevata d'ufficio alle parti la questione quanto all'integrità del contraddittorio (trattandosi di passaggio coattivo) rispetto alla particella 375, con termine alle parti ex art. 101 c.p.c.
pagina 8 di 31 Operata la produzione documentale circa il fatto che la particella fosse ascrivibile al convenuto veniva disposta la comparizione delle parti per valutare un tentativo di conciliazione, che CP_1
falliva.
Il 23.4.2024 erano precisate le conclusioni e, a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c., il
26.4.2024 erano concessi i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. (30+20).
Con ordinanza del 25.7.2024 la causa era rimessa sul ruolo, mancando in atti l'avviso di ricevimento della citazione notificata al contumace . CP_2
Prodotto tale avviso, all'udienza del 16.9.2024 le parti precisavano di nuovo le conclusioni e i difensori dei convenuti chiedevano di nuovo i termini 190 c.p.c. e “Il Giudice, pur rilevato che l'iniziativa di chiedere nuovamente i termini, appare dilatoria, atteso che il materiale è lo stesso della precedente udienza, onde evitare sterili discussioni
ritenuto che la causa è del 2017 e va definita entro l'anno
visto l'art. 190 comma 2 c.p.c.
concede i seguenti termini perentori alle parti
- Giorni 20 per comparsa conclusionale
- Giorni 20 per memoria di replica”
Redatti gli scritti conclusivi, la causa è addivenuta alla decisione
***
Preliminarmente, pur nel travagliato iter del presente giudizio, va rilevato che la sentenza Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 17368 del 16/06/2023 ha chiaramente affermato che “L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.”
pagina 9 di 31 Orbene, nel caso di specie, va rilevato che il contraddittorio necessario per l'azione (sia quella di costituzione coattiva della servitù sia -subordinata- di usucapione) è stato correttamente instaurato nei confronti di tutti i proprietari dei fondi su cui, secondo l'attore, deve gravare il passaggio.
Difatti, la descrizione operata nell'atto di citazione unitamente al doc. 5 di parte attrice nonché la precisazione operata in prima memoria, consentono di comprendere chiaramente (essendo infondate tutte le eccezioni di nullità avanzate dai convenuti visto che la domanda va valutata Controparte_5
non solo con riguardo alle conclusioni ma nel suo complesso, ivi inclusi i documenti cfr. Cass. civ. Sez.
2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015) che il passaggio richiesto doveva essere/era esercitato sull'imbocco verso la Provinciale (particella 375) e poi sulle porzioni di fondo all'interno della particella 377, della particella 376 e infine della particella 380 (la particella 381 viene richiamata ma effettivamente il tracciato proposto non passa per essa)
Orbene, è dimostrato in atti che , come da doc. 2 dallo stesso prodotto già con la Controparte_1
costituzione, sia proprietario dal 2013 delle particelle 376 e 380; inoltre, dopo sollecitazione del contraddittorio sul punto, con la produzione del 27.2.2024 di parte attrice (visura catastale in cui si indica l'intestazione dal marzo 2014 come unico proprietario per successione , è stato Controparte_6
superato ogni dubbio (dato per lo più da erronee indicazioni nella perizia di parte attrice) sul fatto che egli sia proprietario anche della particella 375 (come affermato fin dall'origine dall'attore e mai specificamente contestato dal . CP_1
Quanto alla particella 377, invece, depongono nel senso della proprietà in capo ai convenuti
[...]
plurime risultanze agli atti di causa, tutte concordanti. CP_7
Anzitutto, l'attore ha allegato all'atto di citazione una visura catastale (doc. 3 parte attrice) in cui effettivamente l'intestazione è proprio in capo ai suddetti convenuti.
Orbene, i suddetti convenuti hanno prodotto in atti due documenti:
- Il doc. 3 allegato alla costituzione in cui la Provincia per il tramite di proprio dirigente e istruttore tecnico afferma che la particella ricade nella sede stradale ed è asservita all'uso pubblico da più di vent'anni (senza dire però che la proprietà è della Provincia)
- Il doc. 4 consistente in un documento di cessione amichevole di beni immobili del lontano 1963
a favore della Provincia in cui figurano vari beni nel Comune di AP quanto al foglio
14, in particolare la particella 11 (tale particella è quella da cui ha avuto origine anche l'attuale particella 377 perché anche dalla visura storica catastale prodotta come doc. 14 da parte attrice in prima memoria si evince il mutamento di numerazione come si vede sotto pagina 10 di 31 )
Parte attrice ha però giustamente evidenziato che la cessione era stata stipulata soltanto per consentire la mera “occupazione definitiva e permanente di porzioni di terreno”, in funzione delle “opere di sistemazione e bitumatura” della S.P. 88, in ossequio alla Legge n. 126 del 1958 e comunque in essa si prevedeva espressamente che “non è valida per l'Amministrazione Provinciale di Macerata se non dopo l'esecutività della deliberazione di accettazione da parte della Giunta Provinciale”, atto
(successivo) della cui esistenza mai è stata fornita prova in giudizio.
Inoltre, effettivamente dal doc. 11 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da parte attrice (visura ipotecaria anche sulla specifica particella 377) non risulta alcuna trascrizione di atti siffatti e, anzi, il bene pare aver circolato in epoca successiva per causa di morte come da denunce di successioni del 1995, 2016 e 2017 (il che è da escludere possa verificarsi per un ente come la
Provincia, attenendo la morte alla sola persona fisica).
Parte attrice, a ulteriore suffragio, ha prodotto anche una delle denunce di successione (quella del 1995) cioè la denuncia di successione contro ed a favore di e altri in Persona_7 Parte_8 Pt_4
cui figura proprio la particella 377 come si vede sotto a riprova che la particella era comunque rimasta nella proprietà dei danti causa degli odierni convenuti
Controparte_5
Inoltre, il CTU nominato, nella replica alle osservazioni del TP dei convenuti Controparte_7
(esse figurano in allegato alla CTU, come in replica alle osservazioni geom. , producendo Per_8 anche visura catastale aggiornata al 2017, ha affermato “viene chiesta la risposta, non inserita nella bozza inviata, al seguente quesito: “Accerti il CTU se la particella 377 ricada interamente nella sede stradale ed abbia destinazione di uso pubblico da più di 20 anni verificandone l'attuale proprietà”.
pagina 11 di 31 Secondo quanto rilevato in sede di sopralluogo e come evidenziato negli elaborati grafici allegati, la particella 377, solo in minima parte ricade nella sede stradale, la maggior parte risulta essere scarpata. Oltretutto, la stessa non rientra tra le proprietà in contestazione come risulta dagli atti depositati. La proprietà di cui al mappale risulta essere dei seguenti Signori: , Parte_2
, , , , e Parte_4 Parte_3 CP_2 Parte_7 Parte_5
. (vedi Visura allegata)” Parte_6
Peraltro, dalle produzioni dello stesso si desume che nel 2013 richiedeva CP_1 Parte_4
(in vista della vendita di cui al doc. 2 parte convenuta certificato di destinazione urbanistica CP_1
esteso anche alla particella 377, di fatto comprovando la perdurante proprietà sulla porzione
Pertanto, tutti i soggetti sono stati correttamente evocati in causa.
Quindi, va esaminata nel merito l'azione di costituzione della servitù coattiva, proposta in via principale dall'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c. o anche 1052 c.c.
Difatti, al fine di determinare la linea di discrimine fra le due norme, assume rilievo determinante il concetto di interclusione del fondo, nel senso che l'art. 1051 c.c. si riferisce al fondo intercluso (nel pagina 12 di 31 senso che meglio si dirà fra breve), mentre l'art. 1052 c.c. prende in considerazione l'ipotesi del fondo non intercluso perché ha accesso alla pubblica via “ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”.
Come noto, l'uscita sulla pubblica via può essere diretta oppure indiretta ma la giurisprudenza ha precisato che “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021 (Rv. 661363 - 02))
Pertanto, non è neanche rilevante andare ad indagare funditus il passaggio di mero fatto praticato nel passato dal sul tracciato -verosimilmente lo stesso su cui si chiede di costituire la servitù Parte_1
coattiva- come riferito sommariamente dai testi sentiti (cfr. ad esempio sentito il Persona_6
18.2.2022 “Preciso che la strada l 'ho aggiustata un po' perché per passarci con la mietitrebbia l ho dovuta allargare. Riconosco l 'elaborato planimetrico e le particelle ivi indicate che mi viene mostrato
n . 5 come pure le due foto sub 6 che raffigurano la strada in cui io sono passato con laminipala.” ), atteso che è pacifico ed è stato confermato dall'istruttoria orale che tale passaggio, concesso in precedenza (verosimilmente in via bonaria per mantenere buoni rapporti di vicinato), non ha un titolo contrattuale trascritto (come evidenziato dalla difesa del e non è più esercitabile dal CP_1
2013/2014 (cfr. le foto sull'apposizione del trattore da parte del nonché la deposizione del CP_1
teste -all'udienza di dicembre 2023- il quale ha risposto sul cap.
7 -dedicato Testimone_1 all'impedimento all'accesso- “Sì è vero” ADR del Giudice “stavo facendo il fieno a su Parte_1
delle particelle sopra strada nell'ultimo anno che l'ho fatto e quando dovevo andare a fare il fieno sottostrada (cioè sui terreni dietro casa di ho trovato un trattore in mezzo al passo che Parte_1
vedo alla foto 4 cerchiata di rosso e ho chiamato per farlo scansare e lui mi ha detto che Parte_1 erano in cagnara con “Non posso essere sicuro dell'anno ma ricordo il trattore che CP_1 impediva il passaggio”).
Piuttosto, anche al fine di discernere la norma applicabile, occorre mettere in evidenza che la giurisprudenza già con la sentenza Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 22/01/2013) 23-05-2013, n. 12819 ha specificato, cassando sul punto la pronuncia della Corte d'appello di Venezia che “Ai sensi dell'art.
1051 c.c., l'interclusione assoluta o relativa che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è circondato da fondi altrui,
pagina 13 di 31 situazione, questa, che giustifica l'imposizione del peso in re aliena. Relativizzata la nozione di fondo all'uso produttivo o civile cui esso è adibito dal proprietario, l'interclusione sussiste se ed in quanto
l'unità immobiliare che si assume come fondo dominante sia circondata da terreno di proprietà aliena, di guisa che il passaggio non possa essere attuato se non col sacrificio del diritto altrui.
Diversamente, se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso
i fondi del medesimo proprietario.
In tal caso, pertanto, l'art. 1051 c.c., non può trovare applicazione alcuna, neppure con riguardo all'ampliamento della servitù di passaggio preesistente, che del pari presuppone la residua interclusione del fondo dominante"
Orbene, va detto che già con la perizia di parte (doc. 4 allegato alla citazione) parte attrice rappresentava che la particella 433 aveva accesso sulla strada Provinciale (foto 13 allegata a detta relazione) ma specificava anche che, dopo un primo tratto accessibile ad un mezzo meccanico, per raggiungere i fondi 431 e 288 si sarebbe dovuta superare un'area transitabile solo con sentiero a piedi/a scalini di rilevante pendenza (foto 10,11 e 12 allegati sempre alla perizia).
Il convenuto contrastava tali affermazioni con propria perizia di parte (doc. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria di in cui si legge “Nel sopralluogo eseguito si è anche constata la sicura CP_1
possibilità di realizzazione di viabilità interna, alla proprietà del sig. , che possa Parte_1 attraversare anche diagonalmente l'appezzamento, anche con mezzi agricoli, evitando quindi percorsi che seguano le linee di massima pendenza, fino a raggiungere le porzioni da coltivare”
A prescindere, dunque, dal profilo che si approfondirà in seguito circa la possibilità di ampliamento o meno di detto passaggio, ad avviso di questo Giudice va escluso che, nel caso in esame, venga in rilievo l'art. 1051 c.c. perché risulta evidente che non v'è interclusione, nel senso che il proprietario ha già un accesso alla pubblica via, cioè accesso indiretto tramite la propria particella 433.
In tal senso depone la recente Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 03/11/2021),
n.31242 ha chiarito “5.1. La questione centrale, che viene posta con il primo motivo, riguarda la sussumibilità della fattispecie concreta sub art. 1051 c.c., come invocato dagli attori.
La Corte d'appello ha concluso per l'affermativa, ritenendo che si versi in situazione di "interclusione relativa" poiché l'accesso ai fondi degli attori avviene attraverso due stradelli comunali, che conducono alla strada provinciale (OMISSIS), percorribili soltanto a piedi.
pagina 14 di 31 L'interclusione sarebbe, quindi, connessa alla impossibilità di accedere ai predetti fondi con mezzi meccanici. L'affermazione è erronea in quanto l'accertata, comunque pacifica, esistenza di accesso percorribile dai fondi attorei alla strada pubblica esclude in radice l'interclusione. In questo senso cospicua giurisprudenza di questa Corte ha chiarito da tempo che l'interclusione relativa si rinviene in tutti i casi in cui il transito di accesso alla via pubblica, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorché vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano sufficienti per l'esplicazione del passaggio (cfr. Cass. 22/03/2012,
n. 4610, che a sua volta richiama Cass. 21/02/2001, n. 2515; Cass. 18/12/1997, n. 12814; Cass.
11/08/1990, n. 8196/1990).
L'art. 1051 c.c., prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio
(interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente.
Il successivo art. 1052, contempla, invece, l'ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento. Anche in questa situazione, che è quella dei fondi di proprietà degli odierni resistenti, è possibile l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass. 10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103).”
Pertanto, la questione va risolta alla luce dell'art. 1052 c.c. considerando anche le ulteriori questioni poste in causa e cioè
- 1) Il fatto che la particella 433 sia dotata di una via di accesso alla pubblica via ma, a dire dell'attore, inadatta ai mezzi agricoli (requisito contestato dal convenuto)
- 2) fatto che parte della particella 431 confini catastalmente con la Provinciale e quindi, secondo il convenuto, sia dotabile di un accesso alla via pubblica pagina 15 di 31 Quanto al primo profilo, visto che fin dall'origine era sorta contesa fra i tecnici di parte sulla possibilità di ampliamento dell'accesso insistente sulla proprietà del tutto correttamente, il precedente Parte_1 istruttore (gop dott.ssa Fazzini) ha demandato all'ausiliario nominato di verificare “a) Se il passaggio esistente sulla particella n. 433 sia attualmente percorribile con mezzi agricoli a trazione meccanica destinati alla produzione ed alla raccolta agricola, anche in relazione all'ampiezza dei fondi coltivabili siti nelle particelle n. 431 e 288” ed il CTU, nel suo elaborato definitivo, ha affermato
“Nella particella n. 433, come è evidenziato nella mappa catastale, insistono tre fabbricati, uno residenziale e gli altri due non residenziali.
La sua viabilità interna, soprattutto quella che porta verso i fondi indicati con le particelle nn. 431 e
288, è esclusivamente pedonale a causa della sua impervia pendenza. È possibile infatti notare come da rilievo altimetrico (profilo 2) allegato alla presente, che dal punto 7 al punto 10, in soli 14 ml di distanza ci sia un dislivello di 5.66 ml, pari a circa il 40% di pendenza.
Attualmente la particella n. 433 non è percorribile con mezzi agricoli a trazione meccanica.”
Inoltre il CTU, in risposta al punto b) del quesito “b) Se il passaggio esistente sulla particella n. 433, in ragione del dislivello della scarpata e della presenza di numerosi manufatti, tra cui il metanodotto, sia suscettibile di un ampliamento tale da consentire il passaggio dei mezzi agricoli a trazione meccanica destinati alla produzione ed alla raccolta agricola, anche in relazione all'ampiezza dei fondi coltivabili siti nelle particelle n. 431 e 288” ha specificato che “Il passaggio esistente sulla particella n. 433, proprio in ragione del dislivello e della presenza degli immobili presenti, non è suscettibile di nessun tipo di ampliamento.”
Orbene, va detto che la CTU sul punto ha natura percipiente (in quanto ovviamente frutto della percezione dello stato dei luoghi e delle misurazioni debitamente operate dall'ausiliario del Giudice) e, pertanto, dimostra che l'accesso indiretto alla pubblica via (passando cioè per la particella 433 sempre di proprietà del è in concreto impraticabile con mezzi meccanici ed è non suscettibile di Parte_1
ampiamento, atteso che bisognerebbe o eliminare i manufatti o comunque eliminare/modificare il metanodotto.
Ciò consente, quindi, di sconfessare parte della tesi sostenuta inizialmente dal convenuto il CP_1
quale pur tramite il proprio TP non ha neanche inviato tempestive osservazioni al CTU, limitandosi a chiedere un incontro per vagliare ipotesi alternative visto il carattere sfavorevole della bozza (vedi in particolare, l'allegato alla CTU replica alle osservazioni TP ove effettivamente lo stesso Per_9
TP ammette di essere a conoscenza del termine per osservazioni “Si fa seguito alla Vs. mail del
29/01/2020 nella quale si chiede la presentazione di eventuali osservazioni alla bozza della perizia causa R.G. n. 2933/17, entro il 13/02/2020.” ma chiede una proroga -mai Controparte_8
pagina 16 di 31 concessa e neanche concedibile dal CTU- nonché un incontro per tentare la conciliazione -rimandato più volte per stessa ammissione del CTU visto il sopravvenire dell'emergenza Covid- finendo per inviare le osservazioni solo a dicembre 2020, quindi palesemente in maniera tardiva, visto che neanche poteva valersi della sospensione dei termini processuali Covid intervenuta dal 9.3.2020 all'11.5.2020)
Del resto, "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, l'impraticabilità di passaggi con mezzi agricoli per la particella 433 trova indiretta conferma anche nella prova orale assunta in quanto già (sentito a febbraio 2022) interrogato Persona_6 sul percorso effettuato per giungere ai campi affermava “ADR: non c'era un'altra strada per giungere al fondo di , per me e per quello che ho visto non c'è un'altra strada per andare lì sotto si Parte_1 poteva passare solo lì per andare al fondo perché in altri punti c è la scarpata ripida” e , a Parte_1 prova contraria, chiariva “dalla strada può accedere alla sua particella 433 mentre non può Per_6
accedere alle altre sue particelle n. 431 e 288 perché sotto a dove è raffigurata e sta la casa di
c è una scala pedonale fatta con pietre molto ripida e quindi non ci può andare con auto o Parte_1 mezzi.”. Del resto, oltre al figlio dell'attore (che ha sostenuto essere l'altro tracciato l'unico passo per arrivare ai campi), anche ha dato per implicito di non poter passare altrove con mezzi Testimone_1 agricoli tanto che, all'udienza del dicembre 2023, dichiarava (sul pregresso passo consentito dai
“Penso che lo faceva passare sì, c'era solo quel passo, io passavo lì ed erano amici e parenti, Pt_4
a me è stato consentito di passare perché sennò non potevo fare il fieno”.
Per completare il profilo va ricordato che già nel lontano 1995 la Cassazione aveva specificato che
“Orbene l'accesso con mezzi meccanici (trattori ed automezzi) costituisce una necessità per qualunque fondo agricolo, anche non adibito a coltivazione intensiva, purché non si tratti di terreno di
"piccolissime" dimensioni (cfr. Cass. 15.12.1982 n. 6928) (ipotesi che non ricorre nella specie, tenuto conto della complessiva estensione dei fondi dei proprietari ricorrenti, di circa 9.000 mq.). Invero negli ultimi decenni l'attività agricola, così come ogni altro campo della vita sociale e lavorativa, è stata caratterizzata da una rapida evoluzione: sì da far considerare arcaici e superati metodi e sistemi di coltivazione, mezzi ed impieghi lavorativi, nonché modalità di trasporto, ritenuti normali in epoca non lontana. Qualsiasi terreno intercluso, anche di modesta estensione, non è ora assoggettabile ad una adeguata coltivazione senza la possibilità di collegamento con la via pubblica mediante mezzi a
pagina 17 di 31 trazione meccanica, da usare sia per l'attività produttiva vera e propria, sia per il trasporto dei prodotti. Ciò discende dalla naturale evoluzione dei mezzi usati in agricoltura, nonché di quelli di trasporto;
deriva inoltre dall'evoluzione dei rapporti di lavoro, per cui nel generale ammodernamento dei mezzi posti a disposizione dei prestatori d'opera, sarebbe oltremodo arduo procedere all'attività agricola con l'impiego di lavoratori privi di mezzi meccanici e disposti altresì ad eseguire gli indispensabili trasporti a piedi o con animali da soma. Ne segue che colui il quale aveva, alcuni decenni or sono, il diritto di transito attraverso l'altrui fondo, a piedi o con animali da soma, ha oggi quello di esigere l'ampliamento del passaggio, ai sensi dell'art. 1051 terzo comma c.c., ove questo sia troppo angusto per consentire il transito di mezzi agricoli meccanici.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza
n. 2287 del 1995)
È evidente, dunque, che oggi, a 25-30 anni, dalla pronuncia sopra citata, si deve rilevare che la via d'accesso a scalini/a piedi pure esistente nella particella 433 (non ampliabile e non percorribile con mezzi agricoli) per arrivare ai fondi agricoli del indicati dallo stesso come interclusi non è Parte_1
certamente adatta alle esigenze agricole.
Quanto al secondo profilo, è emerso in causa che la particella 431 confina (per una porzione) catastalmente con la strada Provinciale.
Infatti, già nella stessa perizia di parte attrice (doc. 4 parte attrice) si rappresentava che “un tratto della particella 431 confina direttamente con la strada provinciale” ma si sosteneva anche “la scarpata a confine fra le due rende impossibile un accesso al fondo a causa dell'elevata inclinazione, che raggiunge le pendenze del 40% e addirittura del 53% (foto n.14,15, 16, 17, 18 e profilo 4)” (cfr. pagina
3 della perizia di parte).
Orbene, per arrivare a stabilire un passaggio coattivo (ai sensi dell'art. 1052 c.c.) bisogna comunque vagliare (richiamando l'art. 1052 c.c. le disposizioni dell'art. 1051 c.c. e quindi certamente il comma 1 di detta norma) se, pur non essendovi un accesso già realizzato, esso sia realizzabile senza eccessivo dispendio/disagio e comunque risulti adatto alle esigenze del fondo.
Su tale aspetto, il CTU, rispondendo più in generale al punto c) “Se, stante la presenza di un metanodotto in loco e tenuto conto dell'inclinazione del terreno, il può accedere Parte_1
con mezzi agricoli a trazione meccanica ai fondi distinti alle particelle n. 431 e 288 dai fondi di sua proprietà” ha evidenziato che “Il Sig. data l'inclinazione del terreno, la Parte_1
presenza di un metanodotto e data la presenza dei manufatti, in nessun modo può accedere con mezzi agricoli a trazione meccanica ai fondi distinti alle particelle nn. 431 e 288 dai fondi di sua proprietà.”, di fatto escludendo anche la praticabilità di un accesso con mezzi meccanici per il tramite della porzione di particella 431 confinante con la Provinciale.
pagina 18 di 31 Effettivamente, seppur la risposta sia sintetica, le circostanze di fatto per cui appaiono dirimenti la consistente pendenza e l'esistenza di una scarpata ben emergono dalla foto 14 (visuale dalla provinciale) nonché dalle foto 17 e 18 (foto dal fondo, da cui si vede anche in retro della casa del accluse alla perizia di parte attrice. Parte_1
Tali immagini, non specificamente contestate quali rappresentazioni effettive dei luoghi, lasciano emergere una scarpata ripida connotata anche da arbusti ed elementi boschivi, quindi un accesso potenzialmente impervio per raggiungere la pubblica via che necessiterebbe di lavori, anche di sbancamento e sulla cui praticabilità chiaramente non possono che sorgere dubbi (perché la scarpata con arbusti ovviamente sostiene lo stesso tracciato della strada provinciale) e, comunque, verosimilmente, come evidenzia il CTU, tale accesso (disagevole e in pendenza) neanche sarebbe agevolmente percorribile con mezzi agricoli.
Del resto, lo stesso geometra che ha redatto la perizia di parte cioè il teste sentito all'udienza CP_3 di ottobre 2023, sul cap.“5)-Dica se è vero che Lei, nel gennaio 2017, ha accertato che i fondi siti in
C.da Molino Danti n. 2 di AP (MC) di proprietà del Sig. e posti a Parte_1
confine con la SP88 hanno una pendenza dal 40 al 55%” ha confermato “Sì è vero, come nella perizia questa pendenza si riferisce alla parte iniziale verso strada, poi nella parte coltivata la pendenza si addolcisce”.
Orbene, tali circostanze correlate allo stato dei luoghi comportano, ad avviso di questo Giudice, che anche la particella 431, pur confinando con la provinciale, non possa essere dotata di un accesso non disagevole alla pubblica via, come riconosciuto del resto in un caso simile dalla stessa Suprema Corte.
Difatti, anche la Corte di Cassazione in una recentissima decisione, giungendo a cassare con rinvio la sentenza d'appello, ha affermato che “occorre evidenziare che, nel caso specifico, il giudice di merito non ha in alcun modo indagato il tema dell'interclusione relativa del fondo degli odierni ricorrenti.
Questi ultimi evidenziano che la C.T.U. espletata nel corso del primo grado –della quale, ai fini della specificità del motivo, riportano i passaggi salienti alle pagg. 9 e 10 del ricorso– aveva accertato che il loro fondo, ancorché confinante con la via pubblica, non poteva avervi accesso diretto in funzione del dislivello esistente, variabile da 5 a 6 metri. La Corte di Appello non considera questo elemento, pur emergente dal compendio istruttorio, e si limita ad affermare che il fondo preteso dominante non sarebbe intercluso perché posto a confine con la via pubblica. In tal modo, il giudice di merito da un lato non approfondisce il tema, pur rilevante, dell'ammissibilità di una rinuncia preventiva ai diritti nascenti ope legis, giusta la disposizione di cui all'art. 1051 c.c., a favore del fondo assolutamente intercluso, limitandosi ad affermare, sul punto, che la rinuncia avrebbe avuto ad oggetto un passaggio più comodo: in tal modo, la Corte di Appello sembra presupporre che l'accertamento che il fondo
pagina 19 di 31 preteso dominante confina con la via pubblica renda comunque possibile un accesso diretto, ancorché maggiormente disagevole rispetto a quello praticabile attraverso il fondo intercludente. Dall'altro lato, la Corte territoriale non esamina affatto la questione della natura disagevole del detto ipotetico accesso diretto dalla via pubblica, in tal modo non affrontando la tematica, pur sollevata dagli odierni ricorrenti, della possibilità di configurare, a vantaggio del loro fondo, un diritto di passaggio coattivo in presenza di interclusione parziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1052, primo e secondo comma, c.c.” (cfr. la motivazione della decisione Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 29311 del 2024).
Orbene, va ritenuta sotto tali profili la fondatezza della domanda di parte attrice, atteso che il quanto ai fondi distinti con le particelle 431 e 288 Parte_1
- Ha sì una via d'accesso (su altra particella propria, cioè la 433) alla pubblica via ma tale percorso non è adatto ai mezzi agricoli e non è ampliabile
- Non può procurarsi senza disagio altro accesso alla pubblica via dalla porzione della particella
431 che pure confina con la provinciale in un tratto (per la presenza di una scarpata ripida che sostiene la provinciale)
Se così è, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 1052 c.c. resta da verificare solamente se “la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.
Ebbene, sotto tale profilo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “La costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art.1052 cod. civ., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria; tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5489 del
14/03/2006 (Rv. 587289 - 01)
Orbene, nel caso di specie, è stato sostanzialmente dimostrato in causa che prima della chiusura dell'accesso utilizzato in fatto dal cioè della condotta indicata come di chiusura Parte_1 dell'imbocco e di apposizione del trattore (approssimativamente avvenuta fra il 2013 e il 2014 e neanche contestata dal vi fosse coltivazione dei fondi. CP_1
In tal senso, infatti, depongono:
- la risposta del “Nel periodo compreso tra il 2006 e cioè la prima volta che Persona_6
ci sono andato e fino al 2012 e cioè l ultima volta che ci sono stato i terre ni erano coltivati con foraggio, una volta solo ci ho visto coltivato il grano ma non ricordo che anno fosse, mi sembra
pagina 20 di 31 che o il primo anno o il secondo anno il terreno fosse coltivato a grano ma non ricordo con precisione , gli altri anni sempre a foraggio.”
- la dichiarazione del teste che “professione coltivatore diretto, non parente, Testimone_4
25-30 anni fa circa avevo fatto dei lavori di aratura per sono a conoscenza dei fatti Parte_1 di causa in ragione di questi lavori che ho svolto, per il resto indifferente” ha affermato “I fondi erano coltivati anche prima che io andassi nel 1997-1998; non so rispondere sul loro stato nel
2013”
- la dichiarazione del teste il quale ha affermato “ho fatto il fieno per almeno 4 anni, sarà Tes_1
più o meno fra il 2000 e il 2005, sarà 13/15 anni fa perché avevo il trattore diverso, quindi rispondo per quel periodo” e poi “Erano coltivati quando andavo a fare il fieno, poi non lo so”
- la risposta del teste sul cap. “6)-”Vero che i fondi siti in C.da Molino Danti n. 2 di CP_3
AP (MC), distinti al Foglio 14, particelle n. 431 e 288, sono stati coltivati dal Sig.
e dai suoi ausiliari almeno dall'anno 1988 al 2013 e che i suddetti fondi Parte_1 sono rimasti incolti dal giugno 2013 e fino a tutt'oggi” che ha affermato “Da quello che ho potuto accertare tramite il sito del Ministero dell'Ambiente, come ho riportato nella perizia, posso dire che gli anni della coltivazione coincidono con quelli in capitolo, il sopralluogo l'ho fatto nel 2017 e posso dire che ho trovato le particelle incolte” ADR del Giudice “è un sito del
Ministero dell'Ambiente dove vengono riportate le immagini satellitari datate e da quelle immagini ho desunto quanto sopra”
- la risposta del figlio dell'attore sul medesimo capitolo 6 “sì è vero”
Orbene, ad avviso di questo Giudice assumono valore determinante le seguenti circostanze e cioè:
- i fondi sono coltivabili ed erano coltivati prima di rimanere (nei fatti) interclusi ai mezzi agricoli meccanici
- altrettanto evidente è che la chiusura del passaggio (prima utilizzato dal e tollerato Parte_1
dai confinanti) per raggiungere i fondi è stato di fatto concomitante e coincidente con il venir meno della coltivazione, di tal che (secondo il più probabile che non) si pone in diretta correlazione causale con la non utilizzazione agricola dei fondi
Pertanto, ad avviso dello scrivente magistrato, è evidente che la costituzione di una servitù coattiva (pur ai sensi dell'art. 1052 c.c.) risponde all'interesse dell'agricoltura perché consente la migliore utilizzazione e lo sfruttamento dei fondi in quanto, ad oggi (cioè così permanendo lo stato dei luoghi), i terreni sono a riposo e nessuno sfruttamento è possibile (visto che nessuno né il né i suoi Parte_1 precedenti terzisti possono avventurarsi sul fondo a coltivare visto che non hanno una via d'accesso adatta e praticabile con mezzi agricoli e negli anni 2000 non si può certo coltivare a mano)
pagina 21 di 31 Lo scrivente magistrato è consapevole dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art.
1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi” (come da ordinanza Cass. civ. Sez. 2 , n. 40824 del 20/12/2021 Rv. 663364 – 02) ma ritiene che, nel caso di specie, il fatto che la coltivazione dei fondi in precedenza praticata e provata in causa non avvenga dal 2013/2014 (quindi ad oggi 11 anni circa) non possa avere rilievo escludente perché
- la causa ha avuto avvio nel lontano 2017 e, quindi, il tempo intercorso per vicissitudini varie sopra descritte (come narrate nella esposizione dello svolgimento del processo) non può certamente andare ai danni dell'attore
- essa è il risultato della condotta (non contestata) di una parte processuale cioè il che CP_1
da un lato, non riconoscendo più il passaggio bonario come avvenuto in precedenza, ha di fatto impedito la coltivazione stessa e, dall'altro, in questa causa, ha sempre manifestato contrarietà al riconoscimento coattivo del passaggio
Sarebbe cioè paradossale che, appunto, rispetto ad una domanda di servitù di passaggio coattivo ai sensi dell'art. 1052 c.c., la parte istante veda negato il suo diritto perché appunto non coltiva dal tempo se tale condotta è collegata (temporalmente e causalmente) al fatto che non ha avuto più accesso al fondo (visto che quando l'accesso al fondo con mezzi meccanici era consentito il fondo era coltivato).
Alla luce delle circostanze di cui sopra, quindi, sussistono tutti i presupposti per addivenire all'accoglimento della domanda di parte attrice, rimanendo solo da determinare il tracciato.
Orbene, va detto che tale determinazione non rientra nell'onere della prova, dovendo essere ovviamente determinata dal Giudice, alla luce dei criteri di cui all'art. 1051 comma 2 c.c.
Difatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “in effetti, come già più volte chiarito (Cass. n. 8105 del 1997; Cass. n. 10045 del 2008), il proprietario di un fondo intercluso e, come tale, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, ove convenga in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito di provvedere, con riferimento all'ambito spaziale del fondo del convenuto (o della pluralità dei fondi intercludenti), alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri (fissati dall'art. 1051,
pagina 22 di 31 comma 2°, c.c.) della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica (avendo però riguardo non solo,
e non tanto, alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi) e del minor aggravio per il fondo da asservire
(nell'interesse, oltre che del proprietario di detto fondo, anche di quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, poiché l'indennità che quest'ultimo è tenuto a corrispondere va, appunto, commisurata al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il fondo servente), da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenendo presente che, vertendosi in tema di una limitazione del diritto di proprietà, sia pure imposta da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse (alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del "minimo mezzo", nel senso che
l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante, e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile..” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 29579 del
2021)
In questo senso si deve ritenere che, appunto, il tracciato indicato dall'attore con il doc. 5 allegato all'atto di citazione e ribadito nel doc. 12 pagina 3 allegato alla prima memoria (qui il tracciato è a colori e meglio visibile) sia un elemento da cui muovere, ferma la spettanza al Giudice della valutazione.
Non assume rilievo alcuno, invece, la questione (invero sollecitata dal tardivamente, cioè CP_1
solo quando è intervenuto il nuovo difensore) che non vi sarebbe un'autorizzazione al passo carrabile quanto allo sbocco richiesto sulla provinciale.
Sul punto, è sufficiente osservare che:
- all'attualità il non poteva chiedere alcun passo carrabile visto che il fondo è altrui, Parte_1
tanto meno aveva interesse a farlo il di tal che la questione -se volta a impedire la CP_1
costituzione coattiva- pare francamente speciosa, non essendo stata indicata alcuna circostanza concreta e giuridica (peraltro) che impedirebbe, pagando i relativi oneri, di ottenere in futuro il passo carrabile
- il Giudice nel costituire la servitù deve solo evitare che essa comporti il superamento di limiti o la violazione di divieti contemplati da norme imperative di leggi urbanistiche o di piani regolatori (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11112 del 21/10/1991) e nel caso di specie nulla è stato mai rappresentato sul punto (tanto meno dal CP_1
pagina 23 di 31 Ciò posto, va detto che al CTU è stato demandato anche un apprezzamento proprio circa il tracciato della servitù come da punto 2 del quesito (e cioè “accerti e determini il CTU se il passaggio attualmente esistente sui fondi di cui al Foglio 14, particelle n. 375, 376, 377, 380 e 381, riprodotto nelle planimetrie allegate agli atti di causa, è l'unico possibile per accedere al fondo distinto alle suddette particelle n. 431 e 288 di proprietà dell'attore con mezzi a trazione Parte_1
meccanica destinati alla produzione e alla raccolta agricola o, in alternativa, determini ed accerti il
CTU il passaggio più breve che consenta di raggiungere con mezzi agricoli a trazione meccanica le summenzionate particelle n. 431 e 288 e che imponga il minor danno ai fondi di proprietà dei convenuti”) e l'ausiliare del Giudice ha risposto “Dopo attenta analisi delle misurazioni effettuate durante il secondo sopralluogo e verificate le pendenze dei terreni limitrofi ai fondi “interclusi” di proprietà del si accerta che il passaggio attualmente esistente sui fondi di cui al Foglio Parte_1
14, particelle nn. 375, 376, 377, 380 e 381, riprodotto nelle planimetrie allegate agli atti di causa, è
l'unico possibile per accedere al fondo distinto alle particelle n. 431 e 288 con mezzi a trazione meccanica destinati alla produzione e alla raccolta agricola.”
Orbene, la parte convenuta (che come detto non ha formulato tempestive osservazioni alla CP_1 consulenza suddetta), successivamente ha sostenuto che “la difesa del insiste acche' la CP_1
causa venga rimessa in istruttoria affinche' venga richiamato il CTU alle luce delle deduzioni di cui alla memoria datata 14\2\2024, non avendo risposto esaustivamente ai quesiti, in particolare: -dal documento n. 5) risultano escluse dal tracciato sia la particella n.375 ( posta dopo e distante dall'imbocco in contestazione, direzione Caldarola) che la 381;
-elementi non rilevati dal CTU che ha indicato, erroneamente, che il tracciato indicato dal Parte_1
cade sulle particelle n. 375-377-380 e 381.
- come pure non viene indicata la larghezza del possibile passaggio, ne' l'esatto sbocco sul terreno.
I sopra indicati elementi sono indispensabili anche perché in loco non esiste il tracciato di una strada ma solo il tracciato di un imbocco ai terreni.
Infine il tracciato del doc n. 5) , proposto dal TP raggiunge a meta' della sua lunghezza la CP_3
particella 431 del facendo un curva e non in maniera lineare, imponendo in tal modo un Parte_1 maggior danno alle coltivazioni del il quale si vedra' diminuire la superficie coltivata.” CP_1
(così nella comparsa conclusionale)
Ad avviso di questo Giudice, però, siffatte argomentazioni non sono né pregnanti né decisive se poste in chiara correlazione con tutte le risultanze di causa.
pagina 24 di 31 Anzitutto, il tracciato cui fa riferimento il CTU è agevolmente individuabile per relationem visto che si fa riferimento al doc. 5 allegato all'atto di citazione (cartaceo) nonché anche all'immagine a colori che si trova nel doc. 12 di parte attrice e che qui si riporta, copiandola (perché già telematica).
Pertanto, risulta evidente che le particelle interessate sono quelle cerchiate cioè la 375, la 377, la 376 e la 380 (il numero 381 si trova apposto sul percorso giallo ma non è all'interno di esso perché la freccia conduce -e così è in tutte le mappe prodotte in causa- ad una porzione non interessata dal percorso - piccola fascetta stretta fra la Provinciale e la particella 380, di qui la verosimile indicazione erronea sia del CTU sia del difensore nell'atto di citazione)
In secondo luogo, va osservato che -come pacificamente emerso in causa- il tracciato proposto della costituenda servitù è stato utilizzato negli anni in alcune occasioni da vari soggetti e tutti i testi sentiti pagina 25 di 31 ne hanno ricordato chiaramente l'imbocco (così il ad esempio, cui è stata mostrata la foto) e Tes_1
quindi il fatto che il disegno non restituisca magari la particella catastale con esattezza non pare in alcun modo preclusivo alla pronuncia giudiziale.
Peraltro, è stato il teste a spiegare compiutamente a questo Giudice ove si trovi la particella CP_3
377 e a verbale d'udienza difatti è scritto “il teste mostra il trapezio che si rinviene nello stralcio catastale allegato alla prima perizia e indica la particella che si trova di fianco all'area cerchiata in rosso a ridosso della sede stradale ed è la 377”
Per essere più precisi, invero, va detto che il trapezio è ampiamente individuale (e nel famoso trapezio ricadono sia parte della particella 377 che parte della particella 375) se si ha riguardo anche alla illustrazione alla pagina precedente (il trapezio è quello che si trova nell'area evidenziata in fucsia)
Non si comprende, dunque, quale sia la critica del anche perché come si dirà fra breve CP_1
l'imbocco del tracciato è stato ricordato da tutti i testi sentiti ed è un punto chiaramente individuabile anche perché lo stesso vi ha messo paletti, catena e anche il trattore davanti (vedi la foto 7 CP_1
allegata all'atto di citazione).
Quanto alla lunghezza, invece, del tracciato essa nel doc. 5 allegato è indicata in circa 85 metri lineari
(con indicazione tratta dalle mappe catastali) ma chiaramente (per quanto si dirà) l'aspetto non appare dirimente, anche perché il non indica (né ha mai indicato) un tracciato alternativo più breve o CP_1
migliore, da valutare in alternativa.
Rispetto al fatto che, invece, vi sia una curva, dette questioni sono assolutamente nuove e tardive perché mai rilevate prima (nonostante l'indicazione del tracciato proposta fosse nota già dall'atto di citazione).
Comunque, vale la pena ricordare che il CTU si è recato in loco e per le pendenze ha ritenuto tale tracciato l'unico percorribile con mezzi agricoli, quindi si deve ritenere che anche tale accertamento sia percipiente e che, se una curva è stata prevista, ciò si deve alla conformazione dello stato dei luoghi.
Peraltro, va ricordato che “Nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., del resto, il giudice di merito deve avere riguardo, come già chiarito in sede di legittimità, non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio”
(Cass. n. 25352 del 2016).
Pertanto, siccome dall'istruttoria orale è emerso un uso pregresso del tracciato, descritto da alcuni testi come l'unico possibile (in accordo con quel che dice il CTU), non si vede come questo Giudice possa distaccarsi da tali considerazioni.
pagina 26 di 31 Alla luce delle circostanze di cui sopra, quindi, la servitù coattiva qui costituita, a favore dei fondi aventi particella 288 e 431, gravante sulle particelle 375 e 377 (imbocco, colorazione fucsia) nonché sulle particelle 376 e 380 avrà l'andamento indicato nell'illustrazione riportata alla pagina 25 della presente sentenza con la specificazione che l'imbocco sarà collocato ove è il trapezio fucsia (porzione di particelle 375 e 377) e successivamente si percorrerà il tracciato in giallo (particelle 376 e 380)
Quel che resta da determinare (visto che sul punto parte attrice non ha indicato alcunché) è la larghezza del passaggio da consentire.
Orbene, vanno considerati sul punto alcuni elementi e cioè la dimensione dei mezzi agricoli, normalmente superiore (come da Codice della strada stesso) ai 2,55 metri di larghezza (ampiezza massima dei veicoli), la notevole variabilità di larghezza che le macchine agricole possono avere (sul punto l'attore nulla ha specificato sui mezzi utilizzati e sulle loro dimensioni), le indicazioni evincibili dall'istruttoria orale e dalle fotografie in atti (quanto al pregresso tracciato usato in fatto) nonché la dimensione dei fondi da coltivare.
Andando a esaminare i profili di cui sopra e considerando sempre il minimo mezzo (e cioè contemperando l'interesse del fondo dominante col sacrificio del fondo servente), ritiene questo
Giudice di stabilire la servitù di passaggio coattivo come avente larghezza di metri lineari 4,00 per tutto il tracciato sopra enucleato.
Difatti, dalla foto 2 del doc. 6 di parte attrice (in bianco e nero, ma le foto sono le medesime in allegato al doc. 4 perizia di parte a colori e i numeri sono cerchiati di rosso e si farà riferimento a queste perché meglio visibili) si evince (seppur con approssimazione) che la catena apposta all'imbocco del pregresso passaggio è caratterizzata da paletti rossi e bianchi che indicativamente -anche per la vicinanza coi paletti catarinfrangenti che segnalano la strada provinciale - hanno altezza di circa 1 metro o poco più e quindi si può stimare la larghezza della catena in circa (facendo la proporzione) metri 5; dalla foto 4
(sempre foto 4 numero cerchiato di rosso in allegato alla perizia emerge però che il tracciato CP_3
successivo è sicuramente più stretto della catena che si vede nella foto 2 e, quindi, siccome tutti i testi hanno detto di essere passati per di là si deve desumere che il passaggio è indicativamente intorno ai 4 metri.
Anche il doc. 7 di parte attrice (foto stampate su carta fotografica) effettivamente conferma che la catena è più larga rispetto al tracciato dove si distinguono le linee su cui camminano i mezzi.
Orbene, va considerato che un passaggio di almeno tre metri è da considerare quello minimo per i mezzi agricoli, in quanto già la risalente Cassazione civile Sez. 2, Sentenza n. 2287 del 1995 (prima citata) si riferiva all'ampliamento richiesto a tre metri quanto ad una pregressa mulattiera ritenendo pagina 27 di 31 questo ampliamento nella sostanza normale, anche in rapporto al fondo da coltivare che era di 9.000 mq.
Orbene, nel caso di specie, la dimensione del fondo (grazie alle visure catastali in atti) può essere agevolmente stimata come segue
Particella 288 - estensione 30 are, 80 centiare
Particella 431 - estensione 48 are e 35 centiare
E quindi, considerando che un'ara sono 100 centiare e che una centiara corrisponde a 1 metro quadro si trae che
78 centiare corrispondono a 7.800 mq
115 centiare sono ulteriori 115 mq
E quindi in totale l'estensione dei fondi è di poco inferiore a 8.000 mq, quindi del tutto assimilabile al caso indicato dalla Suprema Corte.
Da ciò si trae che quanto meno deve essere consentito un passaggio di tre metri, altrimenti la servitù coattiva ai sensi dell'art. 1052 c.c. non avrebbe alcun senso.
Tuttavia, va considerata anche la deposizione di il quale ha affermato “si è vero, io Persona_6
sono stato incaricato di fare la trinciatura dell'erba sul fondo di perché mi occupo di Parte_1
movimento terra e ho riparato anche la fognatura sotto la casa di passando sempre per Parte_9
quella strada.
Preciso che la strada l 'ho aggiustata un po' perché per passarci con la mietitrebbia l'ho dovuta allargare. Riconosco l'elaborato planimetrico e le particelle ivi indicate che mi viene mostrato n. 5 come pure le due foto sub 6 che raffigurano la strada in cui io sono passato con la minipala. Ci sono passato quattro cinque sei volte circa non ricordo esattamente ma diverse volte dall'anno 2006 fino all' anno 2 012; ci sono andato per il primo periodo dall'anno 2006 un paio di volte a distanza di qualche mese e poi successivamente ogni anno fino al 2012.
ADR: la prima volta la strada era più stretta e poi l'ho allargata per farci passare la mietitrebbia perché mi aveva detto che ci sarebbe dovuta passare. Dopo la prima volta la strada mi è Parte_1
apparsa sempre nello stesso modo.
ADR: Era uno scambio di favori con e quindi io non sono stato pagato dal medesimo;
Parte_1
mi ha riparato i mezzi meccanici e io ho scontato in tale maniera. C è un rapporto di Parte_1
amicizia. Non ho emesso fattura.”
Orbene, nel caso in esame non risulta che il sia proprietario di mezzi di notevoli dimensioni Parte_1
(lo ammette anche il figlio sentito quale teste), atteso che egli coltivava facendosi aiutare da altri, come scambio di favori (visto che molti testi hanno detto di non essere stati pagati proprio per questo) ma pagina 28 di 31 emerge che sono state usate anche in passato mietitrebbie per coltivare il fondo e, quindi, pur non essendo stato indicato dal teste quanto fosse larga la mietitrebbia usata nel caso concreto, si deve pervenire quanto alla servitù ad una larghezza di 4 metri per tutto il tracciato, quale equo contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quello del fondo servente.
Difatti, tale dimensione è quella presa in esame nella decisione Corte appello Ancona sez. II,
24/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 24/03/2021), n.342 ove, proprio con riguardo alla servitù ad uso agricolo, si fa riferimento all'azione “tendente a ottenere l'ampliamento di una servitù di passaggio, insistente sulla proprietà dei convenuti a confine con la propria, idonea a consentire il transito anche con mezzi agricoli pesanti di notevoli dimensioni (circa 4 mt. di larghezza), dalla strada pubblica alla loro azienda agricola, così da agevolare il raccolto” e si ripercorrono passaggi delle difese e della
CTU da cui si desume che “la larghezza della strada non superasse 2,70 mt.” ed propria per questo tale dimensione era stata dal CTU considerata insufficiente per il passaggio proprio della mietitrebbia, mezzo che ha un asse intorno ai 4 metri, pur se si segnala nella tesi dei convenuti “l'esistenza in commercio e la relativa utilizzazione “di macchinari, nella specie mietitrebbiatrici” di dimensioni tali da consentire “il passaggio sull'attuale assetto stradale, attesa la possibilità di “sganciare la barra da taglio (della grandezza di mt. 4) dall'unità motrice della mietitrebbia”.
Ebbene, dovendo riscontrarsi che quanto meno il passaggio di mezzi agricoli deve essere di tre metri ma che -per quanto si legge nella decisione di cui sopra - la dimensione della mietitrebbia è almeno 4 metri e verosimilmente vi sono mezzi anche più larghi (visto che in passato le servitù agricole venivano fissate finanche a 5 metri e l'esigenza di mezzi più stretti pare correlata al fatto di agevolare la circolazione stradale del mezzo), la linea di contemperamento, nell'ottica delle esigenze dell'agricoltura, praticata attualmente con mezzi meccanici, viene fissata appunto in metri lineari 4.
L'accoglimento della domanda di servitù coattiva comporta l'assorbimento di tutte le domande subordinate, che non saranno qui esaminate.
Peraltro, nessuno dei convenuti in causa (tutti comunque costituitisi oltre i 20 giorni anteriori all'udienza) ha proposto domanda per l'ottenimento d'indennità (per la necessità della domanda di parte, cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 14922 del 21/06/2010) di tal che non v'è alcun ulteriore aspetto su cui provvedere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido fra loro.
Del resto, mentre il ha contrastato l'esistenza dei presupposti per la servitù, anche i convenuti CP_1
hanno sostenuto (a torto) di non essere più proprietari della particella, sicché la Controparte_9
soccombenza giustifica pienamente tale condanna.
pagina 29 di 31 Esse si liquidano tenendo conto del valore che è stato indicato per la controversia (4.000,00 euro) anche perché in materia varrebbe l'art. 15 c.p.c. e quindi il valore catastale delle particelle del fondo servente andrebbe moltiplicato per 50 ma è evidente che i valori dominicale (ancora in lire e aggiornati solo quanto alla conversione in euro) sono chiaramente inadeguati (la particella 375 ha valore catastale euro
0,26, la 377 ha valore catastale euro 0,09, la particella 376 ha valore dominicale 6,15 euro, la particella
380 ha reddito dominicale 8,49, operando la somma dei valori e la moltiplicazione si arriva ad un importo maggiore di 730 euro), sicché essi non rispecchiano l'effettivo valore del contendere.
Considerando, quindi, lo scaglione da 1.100,00 a 5.200,00 euro si attribuiscono valori prossimi ai medi per tutte le fasi, data la consistenza dell'istruttoria e l'articolarsi particolarmente travagliato del giudizio. Del resto, come messo in luce da Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, n. 2386, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
Nulla quanto alle spese di CTU, visto che l'ausiliario del Giudice non ha mai chiesto la liquidazione ed essendo trascorsi ben più di 100 giorni è incorso in decadenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di costituzione di passaggio coattivo ai sensi dell'art. 1052 c.c., al fine di dotare i fondi di accesso alla pubblica via adatto alle esigenze dell'agricoltura, costituisce la servitù prediale di passaggio, percorribile con mezzi agricoli meccanici, in favore dei terreni siti in AP, distinti nel catasto terreni di detto Comune al foglio 14 particella 288 (bosco misto are 30 centiare 80) e particella 431 (semin arbor, are 48 centiare 35), attualmente di proprietà di , ponendola a carico dei fondi, che dichiara Parte_1
serventi, di proprietà di distinti al catasto terreni del Comune di Controparte_1
AP al foglio 14 particelle 375 (seminativo, are 1 centiare 25), 376 (seminativo, are
29 centiare 75) e 380 (semin arbor, are 36 centiare 55) nonché a carico del fondo di proprietà di
, Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5 Parte_6
, e distinto al catasto terreni sempre del Comune di
[...] Parte_2 CP_2
AP al foglio 14 particella 377 (seminativo, 45 centiare), servitù di passaggio avente l'andamento indicato nella rappresentazione grafica a pagina 25 della presente sentenza (e cioè imbocco all'interno del trapezio fucsia e successivo percorso in giallo come prosecuzione) ed avente la larghezza -per tutto il tracciato- di metri lineari 4,00
pagina 30 di 31 2) condanna i convenuti , , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_7
, e , tutti in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_2 CP_2
solido fra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio Parte_1
che si liquidano in euro 98,00 per esborsi documentati ed in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Macerata, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2933/2017 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Emiliozzi Marco, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di citazione depositato in cartaceo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Tolentino in Viale XXX giugno n. 3
ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Mariella Controparte_1 C.F._2
Migliorelli, giusta procura speciale alle liti depositata congiuntamente all'atto di costituzione di nuovo difensore del 17.10.2023, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Tolentino in via
Adamello n. 8 b/a
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3 [...]
, (c.f. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ), (c.f. ,
[...] C.F._6 Parte_6 C.F._7
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_7 C.F._8
Brizi, giusta procura alle liti depositata congiuntamente all'atto di costituzione di nuovo difensore del
16.9.2024, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Macerata in contrada Morica n.11
(c.f. ), contumace CP_2 C.F._9
CONVENUTI
pagina 1 di 31 Oggetto: Servitù
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 16.9.2024
Per parte attrice:
come da note scritte redatte per l'udienza del 23.4.2024 in cui “precisa le proprie conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 10.09.2018”
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis,
-IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il Parte_1
passaggio sui fondi distinti al Catasto Terreni del Comune di AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 375, 376, 380 e 381 di proprietà del convenuto e sulla particella n. Controparte_1
377, di proprietà dei convenuti , Parte_4 Parte_3 Parte_7
e per poter Parte_5 Parte_6 CP_2 Parte_2
accedere con i mezzi agricoli alle particelle distinte al n. 431 e 288 di sua proprietà ed effettuare la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo ex art. 1051 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art.
1052 c.c. e CONSEGUENTEMENTE, dichiarare la costituzione di un passaggio coattivo che consenta all'attore di poter accedere con i mezzi agricoli dalla pubblica via al proprio Parte_1
fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 431 e
288, mediante il passaggio sui fondi distinti alle particelle n. 375, 376, 380 e 381 di proprietà del convenuto ed alla particella n. 377 dei convenuti , Controparte_1 Parte_4 Pt_3
, e
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_6 CP_2
come da elaborato grafico a firma del Geom. del 26.01.2017 e Parte_2 CP_3
successiva nota integrativa del 01.09.2018, ovvero secondo le modalità da stabilirsi anche a seguito dell'espletanda CTU;
-IN VIA SUBORDINATA, e senza che ciò costituisca recesso dalla superiore domanda, accertare e dichiarare che l'attore e i suoi danti causa hanno posseduto ed usato in modo Parte_1
continuativo, dal 1960 e comunque per un periodo superiore a 20 anni, il passaggio sui fondi siti in
AP (MC) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 14, particelle n. 375, 376,
380 e 381 di proprietà del convenuto e sul fondo distinto al Catasto Terreni di Controparte_1
detto Comune al Foglio 14, particella n. 377, di proprietà dei convenuti Parte_4
, Parte_3 Parte_7 Parte_5 Parte_6 CP_2
e
[...]
pagina 2 di 31 per raggiungere con mezzi agricoli il fondo di proprietà dell'attore distinto al Parte_2
Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 14, particelle n. 431 e 288, nonché
CONSEGUENTEMENTE, accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio ex art. 1158 c.c. in favore del fondo dominante di proprietà dell'attore Parte_1
, distinto al Catasto Terreni del Comune di AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 431 e
[...]
288 e a carico dei fondi serventi distinti al Catasto Terreni del Comune di AP (MC) al
Foglio 14, particelle 375, 376, 380 e 381, di proprietà del convenuto e della Controparte_1
particella n. 377 di proprietà dei convenuti , Parte_4 Parte_3 Parte_7
e
[...] Parte_5 Parte_6 CP_2 Parte_2
ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Macerata di effettuare la prescritta trascrizione ed annotazione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
-IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1079 c.c., il diritto reale di servitù di passaggio già costituitosi in favore del fondo dominante di proprietà del Sig. sito in AP (MC), distinto al Catasto Terreni di Parte_1
detto Comune al Foglio 14, particelle n. 431 e n. 288, a carico del fondo servente già di proprietà dei convenuti , Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5
, e sito in AP (MC), distinto Parte_6 CP_2 Parte_2
al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 14, particelle n. 375, 376, 380 e 381, tramite convenzione contrattuale fra i suddetti proprietari conosciuta dal convenuto e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarare l'opponibilità di detta servitù di passaggio nei confronti del predetto odierno proprietario del fondo servente;
accertare, altresì, ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 1079 c.c., il diritto reale di servitù di passaggio già costituitosi in favore del medesimo fondo dominante di proprietà del Sig. sito in AP (MC), distinto al Catasto Parte_1
Terreni di detto Comune al Foglio 14, particelle n. 431 e 288, a carico del fondo servente distinto al
Catasto Terreni del Comune di AP al Foglio 14, particella n. 377, in comproprietà tra i convenuti , Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5
e e, per l'effetto, dichiarare Parte_6 CP_2 Parte_2
l'opponibilità di detta servitù di passaggio anche ai medesimi comproprietari, con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, a ripristinare lo stato dei luoghi ed a far cessare ogni impedimento e turbativa per l'esercizio della servitù da parte dell'attore Parte_1
-IN OGNI CASO, condannare i Sigg.ri , Controparte_1 Parte_4 Parte_3
, e Parte_7 Parte_5 Parte_6 CP_2 Pt_4
pagina 3 di 31 , in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 396,00, a Parte_2 Parte_1
titolo di rimborso delle spese sostenute per la trascrizione della domanda giudiziale presso la
Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale del Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, e con vittoria di compenso, di onorari di causa e delle altre spese di lite.
Salvis juribus”
Per parte convenuta CP_1
come da note scritte redatte per l'udienza del 23.4.2024 “insiste acche' preliminarmente venga richiamato il CTU alle luce delle deduzioni di cui alla memoria datata 14\2\2024, per non lasciare dubbi di interpretazione di una vicenda che si trascina da anni ma ancora presenta delle criticita'.
In particolare in ordine all'effettivo tracciato in loco del passaggio, che non viene utilizzato da anni ( neppure dal , delle esatte dimesnioni e della mancata autorizzazione allo sbocco dello stesso CP_1
sulla provinciale:
o Per poter accedere sulle strade Provinciali deve essere depositato un progetto e una relazione tecnica dell'accesso e un' attestazione di versamento di Euro 70,00.
Nel caso di specie in atti non risulta tale autorizzazione e il non ne ha mai fatto richiesta CP_1 talche' pur potendo ottenere una sentenza favorevole non avrebbe libero accesso al Parte_1
passaggio.
Doverosamente ribadito quanto sopra si precisano le conclusioni cosi come indicate in comparsa di costituzione e risposta”
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in cartaceo
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis, respingere ogni avversa domanda spiegata nei confronti del convenuto in quanto infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto. Vinte le spese.”
Per gli altri convenuti costituiti:
come da comparsa di costituzione e risposta anch'essa cartacea
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per violazione degli artt.163 e 164 cpc e, per l'effetto, l'improcedibilità e l'improponibilità;
pagina 4 di 31 NEL MERITO: respingere ogni avversa domanda, siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non provata.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione portato alla notifica il 4.10.2017 conveniva in giudizio Parte_1
nonché , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5
, e (questi ultimi due eredi di
[...] Parte_6 Parte_2 CP_2 Per_1
) allegando:
[...]
- Di essere divenuto proprietario, per successione ereditaria della madre (doc. 1 Persona_2
parte attrice), dei fondi siti in AP, censiti al Catasto terreni di detto Comune al foglio
14, particelle n. 431, 288 e 433
- Che, mentre nella particella 433 v'erano un immobile e una rimessa di attrezzi agricoli, le ulteriori due particelle erano fondi agricoli coltivabili
- inoltre che, mentre la particella 433 era accessibile dalla strada provinciale 78, le particelle 431
e 288 erano separate dall'altra particella (la 433) da una scarpata ad elevata inclinazione
- Che la proprietà intesa nel suo complesso confina(va) con altri appezzamenti di Parte_1
terreno, in origine di proprietà poi compravendute a (doc. 2 parte Pt_4 Controparte_1
attrice) e con una piccola porzione rimasta in proprietà agli eredi del defunto Persona_1
(doc. 3 parte attrice)
- Che il per oltre 20 anni aveva utilizzato uno specifico percorso per arrivare ai fondi Parte_1
coltivabili e non accessibili dall'altra sua proprietà (per la presenza solo di un passaggio carrabile impervio non ampliabile per la percorrenza con mezzi agricoli, come da perizia di parte, doc.4) e cioè un tracciato coinvolgente i terreni distinti al foglio 14, particelle n.375
(imbocco), 377, 380 e 381 come da planimetria allegata (doc. 5 parte attrice)
- Che questo passaggio era stato sempre consentito da , , e Persona_1 Parte_4 Per_3 Per_4
anche per la parentela esistente con sua madre
- Che, invece, (acquirente di alcune porzioni dai , a partire dal giugno Controparte_1 Pt_4
2013, aveva apposto prima una catena e poi da luglio 2014 aveva parcheggiato il trattore per impedire di utilizzare il passaggio in precedenza usato da per accedere con Parte_1
mezzi meccanici ai fondi di sua proprietà (doc. 7 parte attrice)
pagina 5 di 31 - Che tale condotta non cessava nonostante l'intimazione a non ostacolare il passaggio (doc. 8 parte attrice)
- Che di conseguenza i fondi di proprietà dell'attore, distinti al Catasto Terreni del Comune di
AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 431 e 288, coltivati dallo stesso e prima di lui da suo padre fino al 2013, risultavano interclusi alla pubblica via
Parte attrice, pertanto, con riserva di avviare successivo giudizio risarcitorio per i danni provocati dall'impedimento alla coltivazione dei fondi, dando atto di aver esperito la mediazione con esito negativo (verbale negativo prodotto come doc. 10 allegato al fascicolo cartaceo di costituzione dell'attore), proponeva in via principale azione di accertamento ex art 1051 c.c. e comunque ex art
1052 c.c. al fine di ottenere la costituzione del diritto di passaggio coattivo sui fondi di proprietà dei convenuti e cioè specificamente attraverso i terreni di proprietà del (distinti al Catasto CP_1
Terreni del Comune di AP (MC) al Foglio 14, particelle n. 375, 376, 380 e 381) utilizzando anche il piccolo fondo (frustolo) che, del pari, si frapponeva fra la pubblica via ed il fondo intercluso, di proprietà di Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5
, e (distinto al Catasto Terreni del Comune di Parte_6 CP_2 Parte_2
AP (MC) al Foglio 14, particella n. 377); in subordine, proponeva domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio per aver posseduto per oltre 20 anni il passaggio sui fondi in questione e in via ulteriormente gradata di accertare che il diritto di servitù di passaggio si fosse costituita tramite convenzione contrattuale conosciuta da e quindi Controparte_1
a lui opponibile.
Fissata l'udienza in citazione al 9.2.2018, differita d'ufficio al 19.2.2018, a causa d'infortunio del
Giudice onorario assegnatario del fascicolo (GOP dott.ssa Fazzini) v'era un primo differimento disposto il 9.2.2018 con rinvio all'udienza del 31.5.2018 e, in seguito, interveniva nuovo provvedimento del 5.4.2018 con rinvio all'udienza del 9.7.2018.
In data 3.7.2018 si costituivano in giudizio (in cartaceo) , Parte_2 Parte_3 [...]
, e (in origine con l'avv. Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6
Pistarelli) i quali:
- Eccepivano la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per la genericità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto contenuta in citazione
- Segnalavano che l'elaborato grafico di cui al doc. 4 di parte attrice non contemplava il passaggio sulle particelle n. 377 e n.375
pagina 6 di 31 - Indicavano che la particella n.377 non era più nel loro possesso in quanto ricadente nella sede stradale ed avente da oltre 20 anni destinazione ad uso pubblico (doc. 3 e 4 dei suddetti convenuti)
- Eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di usucapione quanto al fondo di cui al foglio 14 particella n.377 visto che l'area era stata espropriata con vincolo di indisponibilità tale da precludere l'usucapione
All'udienza del 9.7.2018 si costituiva, altresì, depositando comparsa e fascicolo cartaceo, CP_1
(in origine con l'avv. Gattari) il quale:
[...]
- Contestava la ricostruzione dei luoghi e lo stato di fatto rappresentati dall'attore
- Faceva presente di aver acquistato alcuni fondi da , , e Persona_1 Parte_4 Per_3 Pt_3
come da atto pubblico del 21.5.2013 (doc. 2 convenuto senza che fossero segnalate CP_1
servitù
- Negava di aver mai autorizzato o tollerato il transito attraverso i suoi fondi da parte del anche perché i rapporti erano fortemente tesi e deteriorati Parte_1
- Contestava che i fondi del fossero interclusi perché la particella 433 confinava Parte_1 specificamente con la strada provinciale e quindi l'attore “potrebbe sfruttare agevolmente già il passaggio esistente sulla propria proprietà, o comunque accedere ai propri terreni in altro modo” (così letteralmente a pagina 4 della comparsa)
- Faceva presente che la non coltivazione non era stata causata certamente dalla condotta del e dall'impedimento del passaggio CP_1
Nessuno si costituiva, invece, per , nonostante la ritualità della notifica, ricevuta dallo CP_2
stesso destinatario il 10.10.2017 (come corroborato da avviso di ricevimento, inserito nel fascicolo cartaceo di parte attrice e comunque visibile anche in telematico come da produzione del 6.8.2024- a fronte di richiesta di questo Giudice con ordinanza di rimessione in istruttoria del 25.7.2024)
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le prove orali erano ammesse come da provvedimento reso all'udienza del 27.11.2018 (interrogatorio formale e prova testi) ed era disposta consulenza tecnica d'ufficio a cura del geom. Controparte_4
All'udienza del 17.11.2020 compariva il CTU, il quale chiedeva al Giudice di poter tentare la conciliazione fra le parti e la causa era rinviata per l'esame dell'elaborato.
pagina 7 di 31 Intervenuto deposito della CTU in data 11.12.2020, parte attrice eccepiva il carattere tardivo delle contestazioni alla CTU da parte di TP di e la causa proseguiva con l'assunzione Controparte_1
delle prove orali.
In concreto sono stati esperiti gli interrogatori formali di , e della Controparte_1 Parte_1 sola difatti, (pur avendo ricevuto la notifica dell'ordinanza Parte_5 CP_2
d'ammissione dell'interrogatorio formale il 5.2.2021) e gli altri convenuti costituiti non sono comparsi all'udienza del 16 febbraio 2021, senza giustificato motivo, e l'unico soggetto assente (in detta occasione giustificato) non è mai più comparsa senza addurre impedimenti (né ad Parte_4
aprile 2021 né ad ottobre 2021).
Mutato medio tempore il Giudice istruttore (da gop dott.ssa Fazzini a gop dott.ssa , rilevata Per_5
l'insussistenza di accordo transattivo, la causa era rinviata per l'escussione dei testi.
Sentito unicamente a febbraio 2022, le parti chiedevano nuovi rinvii per trattative e Persona_6
la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato come da d.p. 3/2023.
Valutato che la causa era in stallo da circa un anno, l'udienza era rinviata a giugno per l'escussione dei testi.
All'udienza comparivano i testi , , , mentre inviava Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
giustificazione il teste di parte convenuta;
i procuratori segnalavano la pendenza di serie accordi per definire la lite e, con l'accordo dei testi che si dicevano pronti a ricomparire, veniva rinviata l'udienza al 26.9.2023.
In data 1.9.2023 veniva operato differimento d'udienza al 9.10.2023, ritualmente comunicata, essendo la scrivente assente per congedo ordinario nella data in origine prevista.
Alla suddetta udienza del 9.10.2023, intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore del nessuno compariva per detto convenuto, il quale decadeva dal suo diritto alla prova ex art. CP_1
208 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 18.12.2023 in cui detto provvedimento di decadenza era confermato con più articolata motivazione) e veniva sentito unicamente il teste . Testimone_3
All'udienza di dicembre 2023 e di gennaio 2024 venivano sentiti ulteriori testi di parte attrice, dopo di che, con ordinanza del 9.2.2024 era rilevata d'ufficio alle parti la questione quanto all'integrità del contraddittorio (trattandosi di passaggio coattivo) rispetto alla particella 375, con termine alle parti ex art. 101 c.p.c.
pagina 8 di 31 Operata la produzione documentale circa il fatto che la particella fosse ascrivibile al convenuto veniva disposta la comparizione delle parti per valutare un tentativo di conciliazione, che CP_1
falliva.
Il 23.4.2024 erano precisate le conclusioni e, a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c., il
26.4.2024 erano concessi i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. (30+20).
Con ordinanza del 25.7.2024 la causa era rimessa sul ruolo, mancando in atti l'avviso di ricevimento della citazione notificata al contumace . CP_2
Prodotto tale avviso, all'udienza del 16.9.2024 le parti precisavano di nuovo le conclusioni e i difensori dei convenuti chiedevano di nuovo i termini 190 c.p.c. e “Il Giudice, pur rilevato che l'iniziativa di chiedere nuovamente i termini, appare dilatoria, atteso che il materiale è lo stesso della precedente udienza, onde evitare sterili discussioni
ritenuto che la causa è del 2017 e va definita entro l'anno
visto l'art. 190 comma 2 c.p.c.
concede i seguenti termini perentori alle parti
- Giorni 20 per comparsa conclusionale
- Giorni 20 per memoria di replica”
Redatti gli scritti conclusivi, la causa è addivenuta alla decisione
***
Preliminarmente, pur nel travagliato iter del presente giudizio, va rilevato che la sentenza Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 17368 del 16/06/2023 ha chiaramente affermato che “L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.”
pagina 9 di 31 Orbene, nel caso di specie, va rilevato che il contraddittorio necessario per l'azione (sia quella di costituzione coattiva della servitù sia -subordinata- di usucapione) è stato correttamente instaurato nei confronti di tutti i proprietari dei fondi su cui, secondo l'attore, deve gravare il passaggio.
Difatti, la descrizione operata nell'atto di citazione unitamente al doc. 5 di parte attrice nonché la precisazione operata in prima memoria, consentono di comprendere chiaramente (essendo infondate tutte le eccezioni di nullità avanzate dai convenuti visto che la domanda va valutata Controparte_5
non solo con riguardo alle conclusioni ma nel suo complesso, ivi inclusi i documenti cfr. Cass. civ. Sez.
2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015) che il passaggio richiesto doveva essere/era esercitato sull'imbocco verso la Provinciale (particella 375) e poi sulle porzioni di fondo all'interno della particella 377, della particella 376 e infine della particella 380 (la particella 381 viene richiamata ma effettivamente il tracciato proposto non passa per essa)
Orbene, è dimostrato in atti che , come da doc. 2 dallo stesso prodotto già con la Controparte_1
costituzione, sia proprietario dal 2013 delle particelle 376 e 380; inoltre, dopo sollecitazione del contraddittorio sul punto, con la produzione del 27.2.2024 di parte attrice (visura catastale in cui si indica l'intestazione dal marzo 2014 come unico proprietario per successione , è stato Controparte_6
superato ogni dubbio (dato per lo più da erronee indicazioni nella perizia di parte attrice) sul fatto che egli sia proprietario anche della particella 375 (come affermato fin dall'origine dall'attore e mai specificamente contestato dal . CP_1
Quanto alla particella 377, invece, depongono nel senso della proprietà in capo ai convenuti
[...]
plurime risultanze agli atti di causa, tutte concordanti. CP_7
Anzitutto, l'attore ha allegato all'atto di citazione una visura catastale (doc. 3 parte attrice) in cui effettivamente l'intestazione è proprio in capo ai suddetti convenuti.
Orbene, i suddetti convenuti hanno prodotto in atti due documenti:
- Il doc. 3 allegato alla costituzione in cui la Provincia per il tramite di proprio dirigente e istruttore tecnico afferma che la particella ricade nella sede stradale ed è asservita all'uso pubblico da più di vent'anni (senza dire però che la proprietà è della Provincia)
- Il doc. 4 consistente in un documento di cessione amichevole di beni immobili del lontano 1963
a favore della Provincia in cui figurano vari beni nel Comune di AP quanto al foglio
14, in particolare la particella 11 (tale particella è quella da cui ha avuto origine anche l'attuale particella 377 perché anche dalla visura storica catastale prodotta come doc. 14 da parte attrice in prima memoria si evince il mutamento di numerazione come si vede sotto pagina 10 di 31 )
Parte attrice ha però giustamente evidenziato che la cessione era stata stipulata soltanto per consentire la mera “occupazione definitiva e permanente di porzioni di terreno”, in funzione delle “opere di sistemazione e bitumatura” della S.P. 88, in ossequio alla Legge n. 126 del 1958 e comunque in essa si prevedeva espressamente che “non è valida per l'Amministrazione Provinciale di Macerata se non dopo l'esecutività della deliberazione di accettazione da parte della Giunta Provinciale”, atto
(successivo) della cui esistenza mai è stata fornita prova in giudizio.
Inoltre, effettivamente dal doc. 11 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da parte attrice (visura ipotecaria anche sulla specifica particella 377) non risulta alcuna trascrizione di atti siffatti e, anzi, il bene pare aver circolato in epoca successiva per causa di morte come da denunce di successioni del 1995, 2016 e 2017 (il che è da escludere possa verificarsi per un ente come la
Provincia, attenendo la morte alla sola persona fisica).
Parte attrice, a ulteriore suffragio, ha prodotto anche una delle denunce di successione (quella del 1995) cioè la denuncia di successione contro ed a favore di e altri in Persona_7 Parte_8 Pt_4
cui figura proprio la particella 377 come si vede sotto a riprova che la particella era comunque rimasta nella proprietà dei danti causa degli odierni convenuti
Controparte_5
Inoltre, il CTU nominato, nella replica alle osservazioni del TP dei convenuti Controparte_7
(esse figurano in allegato alla CTU, come in replica alle osservazioni geom. , producendo Per_8 anche visura catastale aggiornata al 2017, ha affermato “viene chiesta la risposta, non inserita nella bozza inviata, al seguente quesito: “Accerti il CTU se la particella 377 ricada interamente nella sede stradale ed abbia destinazione di uso pubblico da più di 20 anni verificandone l'attuale proprietà”.
pagina 11 di 31 Secondo quanto rilevato in sede di sopralluogo e come evidenziato negli elaborati grafici allegati, la particella 377, solo in minima parte ricade nella sede stradale, la maggior parte risulta essere scarpata. Oltretutto, la stessa non rientra tra le proprietà in contestazione come risulta dagli atti depositati. La proprietà di cui al mappale risulta essere dei seguenti Signori: , Parte_2
, , , , e Parte_4 Parte_3 CP_2 Parte_7 Parte_5
. (vedi Visura allegata)” Parte_6
Peraltro, dalle produzioni dello stesso si desume che nel 2013 richiedeva CP_1 Parte_4
(in vista della vendita di cui al doc. 2 parte convenuta certificato di destinazione urbanistica CP_1
esteso anche alla particella 377, di fatto comprovando la perdurante proprietà sulla porzione
Pertanto, tutti i soggetti sono stati correttamente evocati in causa.
Quindi, va esaminata nel merito l'azione di costituzione della servitù coattiva, proposta in via principale dall'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c. o anche 1052 c.c.
Difatti, al fine di determinare la linea di discrimine fra le due norme, assume rilievo determinante il concetto di interclusione del fondo, nel senso che l'art. 1051 c.c. si riferisce al fondo intercluso (nel pagina 12 di 31 senso che meglio si dirà fra breve), mentre l'art. 1052 c.c. prende in considerazione l'ipotesi del fondo non intercluso perché ha accesso alla pubblica via “ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”.
Come noto, l'uscita sulla pubblica via può essere diretta oppure indiretta ma la giurisprudenza ha precisato che “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021 (Rv. 661363 - 02))
Pertanto, non è neanche rilevante andare ad indagare funditus il passaggio di mero fatto praticato nel passato dal sul tracciato -verosimilmente lo stesso su cui si chiede di costituire la servitù Parte_1
coattiva- come riferito sommariamente dai testi sentiti (cfr. ad esempio sentito il Persona_6
18.2.2022 “Preciso che la strada l 'ho aggiustata un po' perché per passarci con la mietitrebbia l ho dovuta allargare. Riconosco l 'elaborato planimetrico e le particelle ivi indicate che mi viene mostrato
n . 5 come pure le due foto sub 6 che raffigurano la strada in cui io sono passato con laminipala.” ), atteso che è pacifico ed è stato confermato dall'istruttoria orale che tale passaggio, concesso in precedenza (verosimilmente in via bonaria per mantenere buoni rapporti di vicinato), non ha un titolo contrattuale trascritto (come evidenziato dalla difesa del e non è più esercitabile dal CP_1
2013/2014 (cfr. le foto sull'apposizione del trattore da parte del nonché la deposizione del CP_1
teste -all'udienza di dicembre 2023- il quale ha risposto sul cap.
7 -dedicato Testimone_1 all'impedimento all'accesso- “Sì è vero” ADR del Giudice “stavo facendo il fieno a su Parte_1
delle particelle sopra strada nell'ultimo anno che l'ho fatto e quando dovevo andare a fare il fieno sottostrada (cioè sui terreni dietro casa di ho trovato un trattore in mezzo al passo che Parte_1
vedo alla foto 4 cerchiata di rosso e ho chiamato per farlo scansare e lui mi ha detto che Parte_1 erano in cagnara con “Non posso essere sicuro dell'anno ma ricordo il trattore che CP_1 impediva il passaggio”).
Piuttosto, anche al fine di discernere la norma applicabile, occorre mettere in evidenza che la giurisprudenza già con la sentenza Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 22/01/2013) 23-05-2013, n. 12819 ha specificato, cassando sul punto la pronuncia della Corte d'appello di Venezia che “Ai sensi dell'art.
1051 c.c., l'interclusione assoluta o relativa che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è circondato da fondi altrui,
pagina 13 di 31 situazione, questa, che giustifica l'imposizione del peso in re aliena. Relativizzata la nozione di fondo all'uso produttivo o civile cui esso è adibito dal proprietario, l'interclusione sussiste se ed in quanto
l'unità immobiliare che si assume come fondo dominante sia circondata da terreno di proprietà aliena, di guisa che il passaggio non possa essere attuato se non col sacrificio del diritto altrui.
Diversamente, se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso
i fondi del medesimo proprietario.
In tal caso, pertanto, l'art. 1051 c.c., non può trovare applicazione alcuna, neppure con riguardo all'ampliamento della servitù di passaggio preesistente, che del pari presuppone la residua interclusione del fondo dominante"
Orbene, va detto che già con la perizia di parte (doc. 4 allegato alla citazione) parte attrice rappresentava che la particella 433 aveva accesso sulla strada Provinciale (foto 13 allegata a detta relazione) ma specificava anche che, dopo un primo tratto accessibile ad un mezzo meccanico, per raggiungere i fondi 431 e 288 si sarebbe dovuta superare un'area transitabile solo con sentiero a piedi/a scalini di rilevante pendenza (foto 10,11 e 12 allegati sempre alla perizia).
Il convenuto contrastava tali affermazioni con propria perizia di parte (doc. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria di in cui si legge “Nel sopralluogo eseguito si è anche constata la sicura CP_1
possibilità di realizzazione di viabilità interna, alla proprietà del sig. , che possa Parte_1 attraversare anche diagonalmente l'appezzamento, anche con mezzi agricoli, evitando quindi percorsi che seguano le linee di massima pendenza, fino a raggiungere le porzioni da coltivare”
A prescindere, dunque, dal profilo che si approfondirà in seguito circa la possibilità di ampliamento o meno di detto passaggio, ad avviso di questo Giudice va escluso che, nel caso in esame, venga in rilievo l'art. 1051 c.c. perché risulta evidente che non v'è interclusione, nel senso che il proprietario ha già un accesso alla pubblica via, cioè accesso indiretto tramite la propria particella 433.
In tal senso depone la recente Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 03/11/2021),
n.31242 ha chiarito “5.1. La questione centrale, che viene posta con il primo motivo, riguarda la sussumibilità della fattispecie concreta sub art. 1051 c.c., come invocato dagli attori.
La Corte d'appello ha concluso per l'affermativa, ritenendo che si versi in situazione di "interclusione relativa" poiché l'accesso ai fondi degli attori avviene attraverso due stradelli comunali, che conducono alla strada provinciale (OMISSIS), percorribili soltanto a piedi.
pagina 14 di 31 L'interclusione sarebbe, quindi, connessa alla impossibilità di accedere ai predetti fondi con mezzi meccanici. L'affermazione è erronea in quanto l'accertata, comunque pacifica, esistenza di accesso percorribile dai fondi attorei alla strada pubblica esclude in radice l'interclusione. In questo senso cospicua giurisprudenza di questa Corte ha chiarito da tempo che l'interclusione relativa si rinviene in tutti i casi in cui il transito di accesso alla via pubblica, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorché vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano sufficienti per l'esplicazione del passaggio (cfr. Cass. 22/03/2012,
n. 4610, che a sua volta richiama Cass. 21/02/2001, n. 2515; Cass. 18/12/1997, n. 12814; Cass.
11/08/1990, n. 8196/1990).
L'art. 1051 c.c., prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio
(interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente.
Il successivo art. 1052, contempla, invece, l'ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento. Anche in questa situazione, che è quella dei fondi di proprietà degli odierni resistenti, è possibile l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass. 10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103).”
Pertanto, la questione va risolta alla luce dell'art. 1052 c.c. considerando anche le ulteriori questioni poste in causa e cioè
- 1) Il fatto che la particella 433 sia dotata di una via di accesso alla pubblica via ma, a dire dell'attore, inadatta ai mezzi agricoli (requisito contestato dal convenuto)
- 2) fatto che parte della particella 431 confini catastalmente con la Provinciale e quindi, secondo il convenuto, sia dotabile di un accesso alla via pubblica pagina 15 di 31 Quanto al primo profilo, visto che fin dall'origine era sorta contesa fra i tecnici di parte sulla possibilità di ampliamento dell'accesso insistente sulla proprietà del tutto correttamente, il precedente Parte_1 istruttore (gop dott.ssa Fazzini) ha demandato all'ausiliario nominato di verificare “a) Se il passaggio esistente sulla particella n. 433 sia attualmente percorribile con mezzi agricoli a trazione meccanica destinati alla produzione ed alla raccolta agricola, anche in relazione all'ampiezza dei fondi coltivabili siti nelle particelle n. 431 e 288” ed il CTU, nel suo elaborato definitivo, ha affermato
“Nella particella n. 433, come è evidenziato nella mappa catastale, insistono tre fabbricati, uno residenziale e gli altri due non residenziali.
La sua viabilità interna, soprattutto quella che porta verso i fondi indicati con le particelle nn. 431 e
288, è esclusivamente pedonale a causa della sua impervia pendenza. È possibile infatti notare come da rilievo altimetrico (profilo 2) allegato alla presente, che dal punto 7 al punto 10, in soli 14 ml di distanza ci sia un dislivello di 5.66 ml, pari a circa il 40% di pendenza.
Attualmente la particella n. 433 non è percorribile con mezzi agricoli a trazione meccanica.”
Inoltre il CTU, in risposta al punto b) del quesito “b) Se il passaggio esistente sulla particella n. 433, in ragione del dislivello della scarpata e della presenza di numerosi manufatti, tra cui il metanodotto, sia suscettibile di un ampliamento tale da consentire il passaggio dei mezzi agricoli a trazione meccanica destinati alla produzione ed alla raccolta agricola, anche in relazione all'ampiezza dei fondi coltivabili siti nelle particelle n. 431 e 288” ha specificato che “Il passaggio esistente sulla particella n. 433, proprio in ragione del dislivello e della presenza degli immobili presenti, non è suscettibile di nessun tipo di ampliamento.”
Orbene, va detto che la CTU sul punto ha natura percipiente (in quanto ovviamente frutto della percezione dello stato dei luoghi e delle misurazioni debitamente operate dall'ausiliario del Giudice) e, pertanto, dimostra che l'accesso indiretto alla pubblica via (passando cioè per la particella 433 sempre di proprietà del è in concreto impraticabile con mezzi meccanici ed è non suscettibile di Parte_1
ampiamento, atteso che bisognerebbe o eliminare i manufatti o comunque eliminare/modificare il metanodotto.
Ciò consente, quindi, di sconfessare parte della tesi sostenuta inizialmente dal convenuto il CP_1
quale pur tramite il proprio TP non ha neanche inviato tempestive osservazioni al CTU, limitandosi a chiedere un incontro per vagliare ipotesi alternative visto il carattere sfavorevole della bozza (vedi in particolare, l'allegato alla CTU replica alle osservazioni TP ove effettivamente lo stesso Per_9
TP ammette di essere a conoscenza del termine per osservazioni “Si fa seguito alla Vs. mail del
29/01/2020 nella quale si chiede la presentazione di eventuali osservazioni alla bozza della perizia causa R.G. n. 2933/17, entro il 13/02/2020.” ma chiede una proroga -mai Controparte_8
pagina 16 di 31 concessa e neanche concedibile dal CTU- nonché un incontro per tentare la conciliazione -rimandato più volte per stessa ammissione del CTU visto il sopravvenire dell'emergenza Covid- finendo per inviare le osservazioni solo a dicembre 2020, quindi palesemente in maniera tardiva, visto che neanche poteva valersi della sospensione dei termini processuali Covid intervenuta dal 9.3.2020 all'11.5.2020)
Del resto, "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, l'impraticabilità di passaggi con mezzi agricoli per la particella 433 trova indiretta conferma anche nella prova orale assunta in quanto già (sentito a febbraio 2022) interrogato Persona_6 sul percorso effettuato per giungere ai campi affermava “ADR: non c'era un'altra strada per giungere al fondo di , per me e per quello che ho visto non c'è un'altra strada per andare lì sotto si Parte_1 poteva passare solo lì per andare al fondo perché in altri punti c è la scarpata ripida” e , a Parte_1 prova contraria, chiariva “dalla strada può accedere alla sua particella 433 mentre non può Per_6
accedere alle altre sue particelle n. 431 e 288 perché sotto a dove è raffigurata e sta la casa di
c è una scala pedonale fatta con pietre molto ripida e quindi non ci può andare con auto o Parte_1 mezzi.”. Del resto, oltre al figlio dell'attore (che ha sostenuto essere l'altro tracciato l'unico passo per arrivare ai campi), anche ha dato per implicito di non poter passare altrove con mezzi Testimone_1 agricoli tanto che, all'udienza del dicembre 2023, dichiarava (sul pregresso passo consentito dai
“Penso che lo faceva passare sì, c'era solo quel passo, io passavo lì ed erano amici e parenti, Pt_4
a me è stato consentito di passare perché sennò non potevo fare il fieno”.
Per completare il profilo va ricordato che già nel lontano 1995 la Cassazione aveva specificato che
“Orbene l'accesso con mezzi meccanici (trattori ed automezzi) costituisce una necessità per qualunque fondo agricolo, anche non adibito a coltivazione intensiva, purché non si tratti di terreno di
"piccolissime" dimensioni (cfr. Cass. 15.12.1982 n. 6928) (ipotesi che non ricorre nella specie, tenuto conto della complessiva estensione dei fondi dei proprietari ricorrenti, di circa 9.000 mq.). Invero negli ultimi decenni l'attività agricola, così come ogni altro campo della vita sociale e lavorativa, è stata caratterizzata da una rapida evoluzione: sì da far considerare arcaici e superati metodi e sistemi di coltivazione, mezzi ed impieghi lavorativi, nonché modalità di trasporto, ritenuti normali in epoca non lontana. Qualsiasi terreno intercluso, anche di modesta estensione, non è ora assoggettabile ad una adeguata coltivazione senza la possibilità di collegamento con la via pubblica mediante mezzi a
pagina 17 di 31 trazione meccanica, da usare sia per l'attività produttiva vera e propria, sia per il trasporto dei prodotti. Ciò discende dalla naturale evoluzione dei mezzi usati in agricoltura, nonché di quelli di trasporto;
deriva inoltre dall'evoluzione dei rapporti di lavoro, per cui nel generale ammodernamento dei mezzi posti a disposizione dei prestatori d'opera, sarebbe oltremodo arduo procedere all'attività agricola con l'impiego di lavoratori privi di mezzi meccanici e disposti altresì ad eseguire gli indispensabili trasporti a piedi o con animali da soma. Ne segue che colui il quale aveva, alcuni decenni or sono, il diritto di transito attraverso l'altrui fondo, a piedi o con animali da soma, ha oggi quello di esigere l'ampliamento del passaggio, ai sensi dell'art. 1051 terzo comma c.c., ove questo sia troppo angusto per consentire il transito di mezzi agricoli meccanici.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza
n. 2287 del 1995)
È evidente, dunque, che oggi, a 25-30 anni, dalla pronuncia sopra citata, si deve rilevare che la via d'accesso a scalini/a piedi pure esistente nella particella 433 (non ampliabile e non percorribile con mezzi agricoli) per arrivare ai fondi agricoli del indicati dallo stesso come interclusi non è Parte_1
certamente adatta alle esigenze agricole.
Quanto al secondo profilo, è emerso in causa che la particella 431 confina (per una porzione) catastalmente con la strada Provinciale.
Infatti, già nella stessa perizia di parte attrice (doc. 4 parte attrice) si rappresentava che “un tratto della particella 431 confina direttamente con la strada provinciale” ma si sosteneva anche “la scarpata a confine fra le due rende impossibile un accesso al fondo a causa dell'elevata inclinazione, che raggiunge le pendenze del 40% e addirittura del 53% (foto n.14,15, 16, 17, 18 e profilo 4)” (cfr. pagina
3 della perizia di parte).
Orbene, per arrivare a stabilire un passaggio coattivo (ai sensi dell'art. 1052 c.c.) bisogna comunque vagliare (richiamando l'art. 1052 c.c. le disposizioni dell'art. 1051 c.c. e quindi certamente il comma 1 di detta norma) se, pur non essendovi un accesso già realizzato, esso sia realizzabile senza eccessivo dispendio/disagio e comunque risulti adatto alle esigenze del fondo.
Su tale aspetto, il CTU, rispondendo più in generale al punto c) “Se, stante la presenza di un metanodotto in loco e tenuto conto dell'inclinazione del terreno, il può accedere Parte_1
con mezzi agricoli a trazione meccanica ai fondi distinti alle particelle n. 431 e 288 dai fondi di sua proprietà” ha evidenziato che “Il Sig. data l'inclinazione del terreno, la Parte_1
presenza di un metanodotto e data la presenza dei manufatti, in nessun modo può accedere con mezzi agricoli a trazione meccanica ai fondi distinti alle particelle nn. 431 e 288 dai fondi di sua proprietà.”, di fatto escludendo anche la praticabilità di un accesso con mezzi meccanici per il tramite della porzione di particella 431 confinante con la Provinciale.
pagina 18 di 31 Effettivamente, seppur la risposta sia sintetica, le circostanze di fatto per cui appaiono dirimenti la consistente pendenza e l'esistenza di una scarpata ben emergono dalla foto 14 (visuale dalla provinciale) nonché dalle foto 17 e 18 (foto dal fondo, da cui si vede anche in retro della casa del accluse alla perizia di parte attrice. Parte_1
Tali immagini, non specificamente contestate quali rappresentazioni effettive dei luoghi, lasciano emergere una scarpata ripida connotata anche da arbusti ed elementi boschivi, quindi un accesso potenzialmente impervio per raggiungere la pubblica via che necessiterebbe di lavori, anche di sbancamento e sulla cui praticabilità chiaramente non possono che sorgere dubbi (perché la scarpata con arbusti ovviamente sostiene lo stesso tracciato della strada provinciale) e, comunque, verosimilmente, come evidenzia il CTU, tale accesso (disagevole e in pendenza) neanche sarebbe agevolmente percorribile con mezzi agricoli.
Del resto, lo stesso geometra che ha redatto la perizia di parte cioè il teste sentito all'udienza CP_3 di ottobre 2023, sul cap.“5)-Dica se è vero che Lei, nel gennaio 2017, ha accertato che i fondi siti in
C.da Molino Danti n. 2 di AP (MC) di proprietà del Sig. e posti a Parte_1
confine con la SP88 hanno una pendenza dal 40 al 55%” ha confermato “Sì è vero, come nella perizia questa pendenza si riferisce alla parte iniziale verso strada, poi nella parte coltivata la pendenza si addolcisce”.
Orbene, tali circostanze correlate allo stato dei luoghi comportano, ad avviso di questo Giudice, che anche la particella 431, pur confinando con la provinciale, non possa essere dotata di un accesso non disagevole alla pubblica via, come riconosciuto del resto in un caso simile dalla stessa Suprema Corte.
Difatti, anche la Corte di Cassazione in una recentissima decisione, giungendo a cassare con rinvio la sentenza d'appello, ha affermato che “occorre evidenziare che, nel caso specifico, il giudice di merito non ha in alcun modo indagato il tema dell'interclusione relativa del fondo degli odierni ricorrenti.
Questi ultimi evidenziano che la C.T.U. espletata nel corso del primo grado –della quale, ai fini della specificità del motivo, riportano i passaggi salienti alle pagg. 9 e 10 del ricorso– aveva accertato che il loro fondo, ancorché confinante con la via pubblica, non poteva avervi accesso diretto in funzione del dislivello esistente, variabile da 5 a 6 metri. La Corte di Appello non considera questo elemento, pur emergente dal compendio istruttorio, e si limita ad affermare che il fondo preteso dominante non sarebbe intercluso perché posto a confine con la via pubblica. In tal modo, il giudice di merito da un lato non approfondisce il tema, pur rilevante, dell'ammissibilità di una rinuncia preventiva ai diritti nascenti ope legis, giusta la disposizione di cui all'art. 1051 c.c., a favore del fondo assolutamente intercluso, limitandosi ad affermare, sul punto, che la rinuncia avrebbe avuto ad oggetto un passaggio più comodo: in tal modo, la Corte di Appello sembra presupporre che l'accertamento che il fondo
pagina 19 di 31 preteso dominante confina con la via pubblica renda comunque possibile un accesso diretto, ancorché maggiormente disagevole rispetto a quello praticabile attraverso il fondo intercludente. Dall'altro lato, la Corte territoriale non esamina affatto la questione della natura disagevole del detto ipotetico accesso diretto dalla via pubblica, in tal modo non affrontando la tematica, pur sollevata dagli odierni ricorrenti, della possibilità di configurare, a vantaggio del loro fondo, un diritto di passaggio coattivo in presenza di interclusione parziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1052, primo e secondo comma, c.c.” (cfr. la motivazione della decisione Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 29311 del 2024).
Orbene, va ritenuta sotto tali profili la fondatezza della domanda di parte attrice, atteso che il quanto ai fondi distinti con le particelle 431 e 288 Parte_1
- Ha sì una via d'accesso (su altra particella propria, cioè la 433) alla pubblica via ma tale percorso non è adatto ai mezzi agricoli e non è ampliabile
- Non può procurarsi senza disagio altro accesso alla pubblica via dalla porzione della particella
431 che pure confina con la provinciale in un tratto (per la presenza di una scarpata ripida che sostiene la provinciale)
Se così è, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 1052 c.c. resta da verificare solamente se “la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.
Ebbene, sotto tale profilo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “La costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art.1052 cod. civ., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria; tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5489 del
14/03/2006 (Rv. 587289 - 01)
Orbene, nel caso di specie, è stato sostanzialmente dimostrato in causa che prima della chiusura dell'accesso utilizzato in fatto dal cioè della condotta indicata come di chiusura Parte_1 dell'imbocco e di apposizione del trattore (approssimativamente avvenuta fra il 2013 e il 2014 e neanche contestata dal vi fosse coltivazione dei fondi. CP_1
In tal senso, infatti, depongono:
- la risposta del “Nel periodo compreso tra il 2006 e cioè la prima volta che Persona_6
ci sono andato e fino al 2012 e cioè l ultima volta che ci sono stato i terre ni erano coltivati con foraggio, una volta solo ci ho visto coltivato il grano ma non ricordo che anno fosse, mi sembra
pagina 20 di 31 che o il primo anno o il secondo anno il terreno fosse coltivato a grano ma non ricordo con precisione , gli altri anni sempre a foraggio.”
- la dichiarazione del teste che “professione coltivatore diretto, non parente, Testimone_4
25-30 anni fa circa avevo fatto dei lavori di aratura per sono a conoscenza dei fatti Parte_1 di causa in ragione di questi lavori che ho svolto, per il resto indifferente” ha affermato “I fondi erano coltivati anche prima che io andassi nel 1997-1998; non so rispondere sul loro stato nel
2013”
- la dichiarazione del teste il quale ha affermato “ho fatto il fieno per almeno 4 anni, sarà Tes_1
più o meno fra il 2000 e il 2005, sarà 13/15 anni fa perché avevo il trattore diverso, quindi rispondo per quel periodo” e poi “Erano coltivati quando andavo a fare il fieno, poi non lo so”
- la risposta del teste sul cap. “6)-”Vero che i fondi siti in C.da Molino Danti n. 2 di CP_3
AP (MC), distinti al Foglio 14, particelle n. 431 e 288, sono stati coltivati dal Sig.
e dai suoi ausiliari almeno dall'anno 1988 al 2013 e che i suddetti fondi Parte_1 sono rimasti incolti dal giugno 2013 e fino a tutt'oggi” che ha affermato “Da quello che ho potuto accertare tramite il sito del Ministero dell'Ambiente, come ho riportato nella perizia, posso dire che gli anni della coltivazione coincidono con quelli in capitolo, il sopralluogo l'ho fatto nel 2017 e posso dire che ho trovato le particelle incolte” ADR del Giudice “è un sito del
Ministero dell'Ambiente dove vengono riportate le immagini satellitari datate e da quelle immagini ho desunto quanto sopra”
- la risposta del figlio dell'attore sul medesimo capitolo 6 “sì è vero”
Orbene, ad avviso di questo Giudice assumono valore determinante le seguenti circostanze e cioè:
- i fondi sono coltivabili ed erano coltivati prima di rimanere (nei fatti) interclusi ai mezzi agricoli meccanici
- altrettanto evidente è che la chiusura del passaggio (prima utilizzato dal e tollerato Parte_1
dai confinanti) per raggiungere i fondi è stato di fatto concomitante e coincidente con il venir meno della coltivazione, di tal che (secondo il più probabile che non) si pone in diretta correlazione causale con la non utilizzazione agricola dei fondi
Pertanto, ad avviso dello scrivente magistrato, è evidente che la costituzione di una servitù coattiva (pur ai sensi dell'art. 1052 c.c.) risponde all'interesse dell'agricoltura perché consente la migliore utilizzazione e lo sfruttamento dei fondi in quanto, ad oggi (cioè così permanendo lo stato dei luoghi), i terreni sono a riposo e nessuno sfruttamento è possibile (visto che nessuno né il né i suoi Parte_1 precedenti terzisti possono avventurarsi sul fondo a coltivare visto che non hanno una via d'accesso adatta e praticabile con mezzi agricoli e negli anni 2000 non si può certo coltivare a mano)
pagina 21 di 31 Lo scrivente magistrato è consapevole dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art.
1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi” (come da ordinanza Cass. civ. Sez. 2 , n. 40824 del 20/12/2021 Rv. 663364 – 02) ma ritiene che, nel caso di specie, il fatto che la coltivazione dei fondi in precedenza praticata e provata in causa non avvenga dal 2013/2014 (quindi ad oggi 11 anni circa) non possa avere rilievo escludente perché
- la causa ha avuto avvio nel lontano 2017 e, quindi, il tempo intercorso per vicissitudini varie sopra descritte (come narrate nella esposizione dello svolgimento del processo) non può certamente andare ai danni dell'attore
- essa è il risultato della condotta (non contestata) di una parte processuale cioè il che CP_1
da un lato, non riconoscendo più il passaggio bonario come avvenuto in precedenza, ha di fatto impedito la coltivazione stessa e, dall'altro, in questa causa, ha sempre manifestato contrarietà al riconoscimento coattivo del passaggio
Sarebbe cioè paradossale che, appunto, rispetto ad una domanda di servitù di passaggio coattivo ai sensi dell'art. 1052 c.c., la parte istante veda negato il suo diritto perché appunto non coltiva dal tempo se tale condotta è collegata (temporalmente e causalmente) al fatto che non ha avuto più accesso al fondo (visto che quando l'accesso al fondo con mezzi meccanici era consentito il fondo era coltivato).
Alla luce delle circostanze di cui sopra, quindi, sussistono tutti i presupposti per addivenire all'accoglimento della domanda di parte attrice, rimanendo solo da determinare il tracciato.
Orbene, va detto che tale determinazione non rientra nell'onere della prova, dovendo essere ovviamente determinata dal Giudice, alla luce dei criteri di cui all'art. 1051 comma 2 c.c.
Difatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “in effetti, come già più volte chiarito (Cass. n. 8105 del 1997; Cass. n. 10045 del 2008), il proprietario di un fondo intercluso e, come tale, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, ove convenga in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito di provvedere, con riferimento all'ambito spaziale del fondo del convenuto (o della pluralità dei fondi intercludenti), alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri (fissati dall'art. 1051,
pagina 22 di 31 comma 2°, c.c.) della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica (avendo però riguardo non solo,
e non tanto, alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi) e del minor aggravio per il fondo da asservire
(nell'interesse, oltre che del proprietario di detto fondo, anche di quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, poiché l'indennità che quest'ultimo è tenuto a corrispondere va, appunto, commisurata al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il fondo servente), da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenendo presente che, vertendosi in tema di una limitazione del diritto di proprietà, sia pure imposta da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse (alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del "minimo mezzo", nel senso che
l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante, e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile..” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 29579 del
2021)
In questo senso si deve ritenere che, appunto, il tracciato indicato dall'attore con il doc. 5 allegato all'atto di citazione e ribadito nel doc. 12 pagina 3 allegato alla prima memoria (qui il tracciato è a colori e meglio visibile) sia un elemento da cui muovere, ferma la spettanza al Giudice della valutazione.
Non assume rilievo alcuno, invece, la questione (invero sollecitata dal tardivamente, cioè CP_1
solo quando è intervenuto il nuovo difensore) che non vi sarebbe un'autorizzazione al passo carrabile quanto allo sbocco richiesto sulla provinciale.
Sul punto, è sufficiente osservare che:
- all'attualità il non poteva chiedere alcun passo carrabile visto che il fondo è altrui, Parte_1
tanto meno aveva interesse a farlo il di tal che la questione -se volta a impedire la CP_1
costituzione coattiva- pare francamente speciosa, non essendo stata indicata alcuna circostanza concreta e giuridica (peraltro) che impedirebbe, pagando i relativi oneri, di ottenere in futuro il passo carrabile
- il Giudice nel costituire la servitù deve solo evitare che essa comporti il superamento di limiti o la violazione di divieti contemplati da norme imperative di leggi urbanistiche o di piani regolatori (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11112 del 21/10/1991) e nel caso di specie nulla è stato mai rappresentato sul punto (tanto meno dal CP_1
pagina 23 di 31 Ciò posto, va detto che al CTU è stato demandato anche un apprezzamento proprio circa il tracciato della servitù come da punto 2 del quesito (e cioè “accerti e determini il CTU se il passaggio attualmente esistente sui fondi di cui al Foglio 14, particelle n. 375, 376, 377, 380 e 381, riprodotto nelle planimetrie allegate agli atti di causa, è l'unico possibile per accedere al fondo distinto alle suddette particelle n. 431 e 288 di proprietà dell'attore con mezzi a trazione Parte_1
meccanica destinati alla produzione e alla raccolta agricola o, in alternativa, determini ed accerti il
CTU il passaggio più breve che consenta di raggiungere con mezzi agricoli a trazione meccanica le summenzionate particelle n. 431 e 288 e che imponga il minor danno ai fondi di proprietà dei convenuti”) e l'ausiliare del Giudice ha risposto “Dopo attenta analisi delle misurazioni effettuate durante il secondo sopralluogo e verificate le pendenze dei terreni limitrofi ai fondi “interclusi” di proprietà del si accerta che il passaggio attualmente esistente sui fondi di cui al Foglio Parte_1
14, particelle nn. 375, 376, 377, 380 e 381, riprodotto nelle planimetrie allegate agli atti di causa, è
l'unico possibile per accedere al fondo distinto alle particelle n. 431 e 288 con mezzi a trazione meccanica destinati alla produzione e alla raccolta agricola.”
Orbene, la parte convenuta (che come detto non ha formulato tempestive osservazioni alla CP_1 consulenza suddetta), successivamente ha sostenuto che “la difesa del insiste acche' la CP_1
causa venga rimessa in istruttoria affinche' venga richiamato il CTU alle luce delle deduzioni di cui alla memoria datata 14\2\2024, non avendo risposto esaustivamente ai quesiti, in particolare: -dal documento n. 5) risultano escluse dal tracciato sia la particella n.375 ( posta dopo e distante dall'imbocco in contestazione, direzione Caldarola) che la 381;
-elementi non rilevati dal CTU che ha indicato, erroneamente, che il tracciato indicato dal Parte_1
cade sulle particelle n. 375-377-380 e 381.
- come pure non viene indicata la larghezza del possibile passaggio, ne' l'esatto sbocco sul terreno.
I sopra indicati elementi sono indispensabili anche perché in loco non esiste il tracciato di una strada ma solo il tracciato di un imbocco ai terreni.
Infine il tracciato del doc n. 5) , proposto dal TP raggiunge a meta' della sua lunghezza la CP_3
particella 431 del facendo un curva e non in maniera lineare, imponendo in tal modo un Parte_1 maggior danno alle coltivazioni del il quale si vedra' diminuire la superficie coltivata.” CP_1
(così nella comparsa conclusionale)
Ad avviso di questo Giudice, però, siffatte argomentazioni non sono né pregnanti né decisive se poste in chiara correlazione con tutte le risultanze di causa.
pagina 24 di 31 Anzitutto, il tracciato cui fa riferimento il CTU è agevolmente individuabile per relationem visto che si fa riferimento al doc. 5 allegato all'atto di citazione (cartaceo) nonché anche all'immagine a colori che si trova nel doc. 12 di parte attrice e che qui si riporta, copiandola (perché già telematica).
Pertanto, risulta evidente che le particelle interessate sono quelle cerchiate cioè la 375, la 377, la 376 e la 380 (il numero 381 si trova apposto sul percorso giallo ma non è all'interno di esso perché la freccia conduce -e così è in tutte le mappe prodotte in causa- ad una porzione non interessata dal percorso - piccola fascetta stretta fra la Provinciale e la particella 380, di qui la verosimile indicazione erronea sia del CTU sia del difensore nell'atto di citazione)
In secondo luogo, va osservato che -come pacificamente emerso in causa- il tracciato proposto della costituenda servitù è stato utilizzato negli anni in alcune occasioni da vari soggetti e tutti i testi sentiti pagina 25 di 31 ne hanno ricordato chiaramente l'imbocco (così il ad esempio, cui è stata mostrata la foto) e Tes_1
quindi il fatto che il disegno non restituisca magari la particella catastale con esattezza non pare in alcun modo preclusivo alla pronuncia giudiziale.
Peraltro, è stato il teste a spiegare compiutamente a questo Giudice ove si trovi la particella CP_3
377 e a verbale d'udienza difatti è scritto “il teste mostra il trapezio che si rinviene nello stralcio catastale allegato alla prima perizia e indica la particella che si trova di fianco all'area cerchiata in rosso a ridosso della sede stradale ed è la 377”
Per essere più precisi, invero, va detto che il trapezio è ampiamente individuale (e nel famoso trapezio ricadono sia parte della particella 377 che parte della particella 375) se si ha riguardo anche alla illustrazione alla pagina precedente (il trapezio è quello che si trova nell'area evidenziata in fucsia)
Non si comprende, dunque, quale sia la critica del anche perché come si dirà fra breve CP_1
l'imbocco del tracciato è stato ricordato da tutti i testi sentiti ed è un punto chiaramente individuabile anche perché lo stesso vi ha messo paletti, catena e anche il trattore davanti (vedi la foto 7 CP_1
allegata all'atto di citazione).
Quanto alla lunghezza, invece, del tracciato essa nel doc. 5 allegato è indicata in circa 85 metri lineari
(con indicazione tratta dalle mappe catastali) ma chiaramente (per quanto si dirà) l'aspetto non appare dirimente, anche perché il non indica (né ha mai indicato) un tracciato alternativo più breve o CP_1
migliore, da valutare in alternativa.
Rispetto al fatto che, invece, vi sia una curva, dette questioni sono assolutamente nuove e tardive perché mai rilevate prima (nonostante l'indicazione del tracciato proposta fosse nota già dall'atto di citazione).
Comunque, vale la pena ricordare che il CTU si è recato in loco e per le pendenze ha ritenuto tale tracciato l'unico percorribile con mezzi agricoli, quindi si deve ritenere che anche tale accertamento sia percipiente e che, se una curva è stata prevista, ciò si deve alla conformazione dello stato dei luoghi.
Peraltro, va ricordato che “Nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., del resto, il giudice di merito deve avere riguardo, come già chiarito in sede di legittimità, non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio”
(Cass. n. 25352 del 2016).
Pertanto, siccome dall'istruttoria orale è emerso un uso pregresso del tracciato, descritto da alcuni testi come l'unico possibile (in accordo con quel che dice il CTU), non si vede come questo Giudice possa distaccarsi da tali considerazioni.
pagina 26 di 31 Alla luce delle circostanze di cui sopra, quindi, la servitù coattiva qui costituita, a favore dei fondi aventi particella 288 e 431, gravante sulle particelle 375 e 377 (imbocco, colorazione fucsia) nonché sulle particelle 376 e 380 avrà l'andamento indicato nell'illustrazione riportata alla pagina 25 della presente sentenza con la specificazione che l'imbocco sarà collocato ove è il trapezio fucsia (porzione di particelle 375 e 377) e successivamente si percorrerà il tracciato in giallo (particelle 376 e 380)
Quel che resta da determinare (visto che sul punto parte attrice non ha indicato alcunché) è la larghezza del passaggio da consentire.
Orbene, vanno considerati sul punto alcuni elementi e cioè la dimensione dei mezzi agricoli, normalmente superiore (come da Codice della strada stesso) ai 2,55 metri di larghezza (ampiezza massima dei veicoli), la notevole variabilità di larghezza che le macchine agricole possono avere (sul punto l'attore nulla ha specificato sui mezzi utilizzati e sulle loro dimensioni), le indicazioni evincibili dall'istruttoria orale e dalle fotografie in atti (quanto al pregresso tracciato usato in fatto) nonché la dimensione dei fondi da coltivare.
Andando a esaminare i profili di cui sopra e considerando sempre il minimo mezzo (e cioè contemperando l'interesse del fondo dominante col sacrificio del fondo servente), ritiene questo
Giudice di stabilire la servitù di passaggio coattivo come avente larghezza di metri lineari 4,00 per tutto il tracciato sopra enucleato.
Difatti, dalla foto 2 del doc. 6 di parte attrice (in bianco e nero, ma le foto sono le medesime in allegato al doc. 4 perizia di parte a colori e i numeri sono cerchiati di rosso e si farà riferimento a queste perché meglio visibili) si evince (seppur con approssimazione) che la catena apposta all'imbocco del pregresso passaggio è caratterizzata da paletti rossi e bianchi che indicativamente -anche per la vicinanza coi paletti catarinfrangenti che segnalano la strada provinciale - hanno altezza di circa 1 metro o poco più e quindi si può stimare la larghezza della catena in circa (facendo la proporzione) metri 5; dalla foto 4
(sempre foto 4 numero cerchiato di rosso in allegato alla perizia emerge però che il tracciato CP_3
successivo è sicuramente più stretto della catena che si vede nella foto 2 e, quindi, siccome tutti i testi hanno detto di essere passati per di là si deve desumere che il passaggio è indicativamente intorno ai 4 metri.
Anche il doc. 7 di parte attrice (foto stampate su carta fotografica) effettivamente conferma che la catena è più larga rispetto al tracciato dove si distinguono le linee su cui camminano i mezzi.
Orbene, va considerato che un passaggio di almeno tre metri è da considerare quello minimo per i mezzi agricoli, in quanto già la risalente Cassazione civile Sez. 2, Sentenza n. 2287 del 1995 (prima citata) si riferiva all'ampliamento richiesto a tre metri quanto ad una pregressa mulattiera ritenendo pagina 27 di 31 questo ampliamento nella sostanza normale, anche in rapporto al fondo da coltivare che era di 9.000 mq.
Orbene, nel caso di specie, la dimensione del fondo (grazie alle visure catastali in atti) può essere agevolmente stimata come segue
Particella 288 - estensione 30 are, 80 centiare
Particella 431 - estensione 48 are e 35 centiare
E quindi, considerando che un'ara sono 100 centiare e che una centiara corrisponde a 1 metro quadro si trae che
78 centiare corrispondono a 7.800 mq
115 centiare sono ulteriori 115 mq
E quindi in totale l'estensione dei fondi è di poco inferiore a 8.000 mq, quindi del tutto assimilabile al caso indicato dalla Suprema Corte.
Da ciò si trae che quanto meno deve essere consentito un passaggio di tre metri, altrimenti la servitù coattiva ai sensi dell'art. 1052 c.c. non avrebbe alcun senso.
Tuttavia, va considerata anche la deposizione di il quale ha affermato “si è vero, io Persona_6
sono stato incaricato di fare la trinciatura dell'erba sul fondo di perché mi occupo di Parte_1
movimento terra e ho riparato anche la fognatura sotto la casa di passando sempre per Parte_9
quella strada.
Preciso che la strada l 'ho aggiustata un po' perché per passarci con la mietitrebbia l'ho dovuta allargare. Riconosco l'elaborato planimetrico e le particelle ivi indicate che mi viene mostrato n. 5 come pure le due foto sub 6 che raffigurano la strada in cui io sono passato con la minipala. Ci sono passato quattro cinque sei volte circa non ricordo esattamente ma diverse volte dall'anno 2006 fino all' anno 2 012; ci sono andato per il primo periodo dall'anno 2006 un paio di volte a distanza di qualche mese e poi successivamente ogni anno fino al 2012.
ADR: la prima volta la strada era più stretta e poi l'ho allargata per farci passare la mietitrebbia perché mi aveva detto che ci sarebbe dovuta passare. Dopo la prima volta la strada mi è Parte_1
apparsa sempre nello stesso modo.
ADR: Era uno scambio di favori con e quindi io non sono stato pagato dal medesimo;
Parte_1
mi ha riparato i mezzi meccanici e io ho scontato in tale maniera. C è un rapporto di Parte_1
amicizia. Non ho emesso fattura.”
Orbene, nel caso in esame non risulta che il sia proprietario di mezzi di notevoli dimensioni Parte_1
(lo ammette anche il figlio sentito quale teste), atteso che egli coltivava facendosi aiutare da altri, come scambio di favori (visto che molti testi hanno detto di non essere stati pagati proprio per questo) ma pagina 28 di 31 emerge che sono state usate anche in passato mietitrebbie per coltivare il fondo e, quindi, pur non essendo stato indicato dal teste quanto fosse larga la mietitrebbia usata nel caso concreto, si deve pervenire quanto alla servitù ad una larghezza di 4 metri per tutto il tracciato, quale equo contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quello del fondo servente.
Difatti, tale dimensione è quella presa in esame nella decisione Corte appello Ancona sez. II,
24/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 24/03/2021), n.342 ove, proprio con riguardo alla servitù ad uso agricolo, si fa riferimento all'azione “tendente a ottenere l'ampliamento di una servitù di passaggio, insistente sulla proprietà dei convenuti a confine con la propria, idonea a consentire il transito anche con mezzi agricoli pesanti di notevoli dimensioni (circa 4 mt. di larghezza), dalla strada pubblica alla loro azienda agricola, così da agevolare il raccolto” e si ripercorrono passaggi delle difese e della
CTU da cui si desume che “la larghezza della strada non superasse 2,70 mt.” ed propria per questo tale dimensione era stata dal CTU considerata insufficiente per il passaggio proprio della mietitrebbia, mezzo che ha un asse intorno ai 4 metri, pur se si segnala nella tesi dei convenuti “l'esistenza in commercio e la relativa utilizzazione “di macchinari, nella specie mietitrebbiatrici” di dimensioni tali da consentire “il passaggio sull'attuale assetto stradale, attesa la possibilità di “sganciare la barra da taglio (della grandezza di mt. 4) dall'unità motrice della mietitrebbia”.
Ebbene, dovendo riscontrarsi che quanto meno il passaggio di mezzi agricoli deve essere di tre metri ma che -per quanto si legge nella decisione di cui sopra - la dimensione della mietitrebbia è almeno 4 metri e verosimilmente vi sono mezzi anche più larghi (visto che in passato le servitù agricole venivano fissate finanche a 5 metri e l'esigenza di mezzi più stretti pare correlata al fatto di agevolare la circolazione stradale del mezzo), la linea di contemperamento, nell'ottica delle esigenze dell'agricoltura, praticata attualmente con mezzi meccanici, viene fissata appunto in metri lineari 4.
L'accoglimento della domanda di servitù coattiva comporta l'assorbimento di tutte le domande subordinate, che non saranno qui esaminate.
Peraltro, nessuno dei convenuti in causa (tutti comunque costituitisi oltre i 20 giorni anteriori all'udienza) ha proposto domanda per l'ottenimento d'indennità (per la necessità della domanda di parte, cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 14922 del 21/06/2010) di tal che non v'è alcun ulteriore aspetto su cui provvedere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido fra loro.
Del resto, mentre il ha contrastato l'esistenza dei presupposti per la servitù, anche i convenuti CP_1
hanno sostenuto (a torto) di non essere più proprietari della particella, sicché la Controparte_9
soccombenza giustifica pienamente tale condanna.
pagina 29 di 31 Esse si liquidano tenendo conto del valore che è stato indicato per la controversia (4.000,00 euro) anche perché in materia varrebbe l'art. 15 c.p.c. e quindi il valore catastale delle particelle del fondo servente andrebbe moltiplicato per 50 ma è evidente che i valori dominicale (ancora in lire e aggiornati solo quanto alla conversione in euro) sono chiaramente inadeguati (la particella 375 ha valore catastale euro
0,26, la 377 ha valore catastale euro 0,09, la particella 376 ha valore dominicale 6,15 euro, la particella
380 ha reddito dominicale 8,49, operando la somma dei valori e la moltiplicazione si arriva ad un importo maggiore di 730 euro), sicché essi non rispecchiano l'effettivo valore del contendere.
Considerando, quindi, lo scaglione da 1.100,00 a 5.200,00 euro si attribuiscono valori prossimi ai medi per tutte le fasi, data la consistenza dell'istruttoria e l'articolarsi particolarmente travagliato del giudizio. Del resto, come messo in luce da Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, n. 2386, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
Nulla quanto alle spese di CTU, visto che l'ausiliario del Giudice non ha mai chiesto la liquidazione ed essendo trascorsi ben più di 100 giorni è incorso in decadenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di costituzione di passaggio coattivo ai sensi dell'art. 1052 c.c., al fine di dotare i fondi di accesso alla pubblica via adatto alle esigenze dell'agricoltura, costituisce la servitù prediale di passaggio, percorribile con mezzi agricoli meccanici, in favore dei terreni siti in AP, distinti nel catasto terreni di detto Comune al foglio 14 particella 288 (bosco misto are 30 centiare 80) e particella 431 (semin arbor, are 48 centiare 35), attualmente di proprietà di , ponendola a carico dei fondi, che dichiara Parte_1
serventi, di proprietà di distinti al catasto terreni del Comune di Controparte_1
AP al foglio 14 particelle 375 (seminativo, are 1 centiare 25), 376 (seminativo, are
29 centiare 75) e 380 (semin arbor, are 36 centiare 55) nonché a carico del fondo di proprietà di
, Parte_4 Parte_3 Parte_7 Parte_5 Parte_6
, e distinto al catasto terreni sempre del Comune di
[...] Parte_2 CP_2
AP al foglio 14 particella 377 (seminativo, 45 centiare), servitù di passaggio avente l'andamento indicato nella rappresentazione grafica a pagina 25 della presente sentenza (e cioè imbocco all'interno del trapezio fucsia e successivo percorso in giallo come prosecuzione) ed avente la larghezza -per tutto il tracciato- di metri lineari 4,00
pagina 30 di 31 2) condanna i convenuti , , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_7
, e , tutti in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_2 CP_2
solido fra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio Parte_1
che si liquidano in euro 98,00 per esborsi documentati ed in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Macerata, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
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