Articolo 614 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 613Articolo 615
Versione
12 maggio 1963
Art. 614.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1947-48, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accerta-
te per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1947-48 (articolo 610)............ L. 16.393.680.879, 27
Somme rimaste da pagare sui residui degli e-
sercizi precedenti (articolo 612)............. " 6.404.750.563, 31
---------------- --
Residui passivi al 30 giugno 1948... L. 22.798.431.442, 58
---------------- --
Entrata in vigore il 12 maggio 1963