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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 438 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
(P.I.: ), con sede in Cologne (BS), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti
Francesco Consoli Xibilia e Giuseppe Consoli (pec domiciliazione:
Email_1 attrice
CONTRO
(P.I.: ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con gli avv.ti Silvana Maria Calvaruso e Salvatore
Bonghi (pec domiciliazione: Email_2 Email_3
[...] convenuto
OGGETTO: responsabilità precontrattuale della P.A. ex art. 1337
c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.c. da ultimo depositate, e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La società attrice premette in fatto:
i) di essere stata formalmente invitata, in data 18.01.2010, dal
Comune di alla presentazione di un'offerta nell'ambito CP_1
della procedura concorsuale ristretta ad evidenza pubblica per la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
selezione dei soci privati per la costituzione di una società per azioni, mista ma a maggioranza privata, denominata “
[...]
, avente quale oggetto sociale la gestione integrata dei CP_2
fabbisogni energetici dell'Amministrazione Comunale;
ii) che in data 14 ottobre 2010, con determinazione dirigenziale del Settore VII - Pianificazione e Sviluppo del Territorio n. 2410, la procedura è stata aggiudicata all' composta da CP_3 Parte_1
(mandataria) e dal Controparte_4
sicché, in data 22 agosto 2012, è stata
[...]
costituita la società mista “ partecipata dal Controparte_5
azionista al 20%, e dall' aggiudicataria, Controparte_1 CP_3
azionista all'80%;
iii) che il Comune di al fine di permettere la CP_1
realizzazione dell'oggetto sociale della costituenda società mista si era obbligato (come previsto dall'art. 2 del capitolato d'oneri e ribadito all'art. 14 dell'atto costitutivo della società in questione) alla stipula con essa di un'apposita convenzione per l'affidamento, in via esclusiva, della gestione dell'energia in favore dell' nonché Pt_2
per la progettazione e la realizzazione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio di gestione;
iv) che, però, la società mista non è mai Controparte_2
diventata operativa, stante il rifiuto del di Controparte_1
sottoscrivere la promessa convenzione di affidamento del servizio in esclusiva;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
v) di aver più volte formalmente sollecitato il presidente del
C.D.A. della e il Comune di alla stipula della CP_2 CP_1
convenzione di affidamento, al fine di usufruire di facilitazioni e agevolazioni di legge e, comunque, di rendere operativa la società
ed evidenziando che, diversamente, sarebbe derivato un grave danno per la società e per i suoi soci.
vi) che in data 23.06.2024 l'assemblea straordinaria dei soci della ha deliberato lo scioglimento e la messa Controparte_2
in liquidazione della società.
Ciò premesso, la si duole del contegno serbato Parte_1
nella vicenda dall' convenuto, invocandone la responsabilità Pt_2
precontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c., evidenziando, in particolare, che il comune di ha “illegittimamente” e senza alcuna valida giustificazione CP_1
“omesso la stipula del contratto [recte, convenzione di affidamento -
ndr] in una fase in cui l'attrice aveva posto un legittimo affidamento nella
sua conclusione”. L'attrice chiede, dunque, il risarcimento del danno consequenziale sia con riferimento all'interesse negativo (spese inutilmente sostenute) che con riferimento all'interesse positivo
(mancato guadagno che avrebbe potuto ottenere se la società mista fosse stata messa nelle condizioni di operare),
Si è costituito tempestivamente in giudizio il CP_1
che chiede rigettarsi l'avversa domanda, contestandone il
[...]
fondamento nel merito e tra l'altro, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire (meglio, il difetto di titolarità
Tribunale di Trapani Sezione Civile
attiva del rapporto controverso) in capo ad in Parte_1
relazione alla richiesta di risarcimento avanzata, competendo, in realtà, tale azione alla società mista “ e non ai Controparte_5
suoi singoli soci.
Tale eccezione, che assume la portata di questione preliminare di merito, è fondata, a ciò conseguendo il rigetto della domanda attorea.
Come esposto in narrativa, l'attrice invoca la responsabilità
precontrattuale ex art. 1337 c.c. dell' convenuto per aver Pt_2
“illegittimamente” e senza alcuna valida giustificazione omesso la stipula della convenzione di affidamento con la società mista, in una fase in cui l'attrice aveva posto un legittimo affidamento nella sua conclusione.
Epperò, la legittimazione alla proposizione di una tale azione effettivamente, compete alla società mista e non alla società
ricorrente, che della prima è “semplicemente” socia.
Difatti, secondo la Suprema Corte “qualora una società di
capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno,
ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio
dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al
risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in
quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio,
obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza
negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale,
costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conseguenza immediata e diretta dell'illecito” (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
24.12.2009, n. 27346).
A tal riguardo, giova precisare che “appare significativa la
distinzione - perdurante anche nel nuovo diritto societario (artt. 2393 e
2393 bis) - fra azione sociale di responsabilità nei confronti degli
amministratori della società che, violando i loro obblighi, abbiano arrecato
danni al patrimonio sociale, ed azione individuale del socio ex art. 2395
cod. civ., la quale compete unicamente per i danni che si producano
direttamente nella sfera patrimoniale del socio in conseguenza del fatto
degli amministratori” (cfr. da ultimo Cass. Civ. 5 agosto 2008, n.
21130; 3 aprile 2007, n. 8359).
Conformemente a tale orientamento anche la giurisprudenza amministrativa in tema di società miste afferma che “l'interesse
sostanziale del socio privato all'ottenimento, da parte della società mista,
della commessa pubblica, è un interesse riflesso e mediato che non assurge
ad interesse legittimo e può pertanto essere condotto nel processo
amministrativo solo attraverso l'intervento ad adiuvandum,
impregiudicata restando, ovviamente, l'esperibilità di altri strumenti di
tutela civilistici in ambito endosocietario (si pensi all'azione di
responsabilità, esperibile dai soci ai sensi dell'art 2393 bis, o dal singolo
socio direttamente danneggiato, ex art. 2395 c.c.).” (Consiglio di Stato,
Sez. IV, 28 febbraio 2013 n. 1225; Cons. Stato Sez. VI, 08 febbraio
2012, n. 676; cfr anche da ultimo TAR Campania-Napoli, Sez. I,
2.12.2014, n. 6303)”.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ed ancora, vale il principio (cfr. TAR Lombardia, Sez. II,
sentenza 10.1.2022, n. 45, non appellata) secondo cui “nelle società di
capitali, dotate di distinta personalità e titolari del proprio patrimonio,
l'interesse del socio al potenziamento o alla conservazione della consistenza
economica dell'impresa sociale è tutelato esclusivamente con strumenti
interni, potendo egli influire sulla vita sociale, contestare le deliberazioni,
oppure far valere la responsabilità degli organi, mentre non implica la
legittimazione a impugnare in giudizio atti esterni, né in particolare ad
impugnare i contratti stipulati dalla società con terzi o, comunque, atti
posti in essere nei rapporti con terzi (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. 25
febbraio 2009, n. 4579; Cass. 13 aprile 1989, n. 1788)” (cfr., Consiglio di
Stato, Sez. VI, 29.11.2017, n. 5582) […] trattandosi, comunque, di
aspettativa non direttamente tutelabile mediante un'azione contro
l'Amministrazione ma esclusivamente mediante strumenti interni al
rapporto tra partecipante e partecipata. Il rapporto amministrativo diretto
rimane di esclusiva titolarità della Società partecipata che è, quindi, la sola
legittimata a ricorrere anche al fine di evitare possibili nocumenti al
proprio patrimonio che, di riflesso, incidano sulle garanzie fornite alla
partecipante.”.
Pertanto, nel caso di specie, sarebbe spettato alla società
mista che ha subito direttamente il Controparte_5
pregiudizio conseguente alla mancata stipula della promessa convenzione col comune (che gli ha impedito qualsivoglia attività
economica, e quindi il perseguimento del proprio scopo sociale) il diritto ad ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni. Pt_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Piuttosto, la n.q. di mandataria dell'ATI che Parte_1
detiene la maggioranza delle quote della predetta società per azioni avrebbe potuto esercitare l'azione di responsabilità, esperibile dai soci ai sensi dell'art 2393 bis, o dal singolo socio direttamente danneggiato, ex art. 2395 c.c..
La domanda attrice va, dunque, rigettata.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società attrice e vengono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, applicando i criteri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda proposta da con l'atto di Parte_1
citazione in riassunzione notificato in data 13.02.2023;
condanna la al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
5.810,00, per compensi oltre rimborso spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 30,04,2025,
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 438 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
(P.I.: ), con sede in Cologne (BS), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti
Francesco Consoli Xibilia e Giuseppe Consoli (pec domiciliazione:
Email_1 attrice
CONTRO
(P.I.: ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con gli avv.ti Silvana Maria Calvaruso e Salvatore
Bonghi (pec domiciliazione: Email_2 Email_3
[...] convenuto
OGGETTO: responsabilità precontrattuale della P.A. ex art. 1337
c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.c. da ultimo depositate, e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La società attrice premette in fatto:
i) di essere stata formalmente invitata, in data 18.01.2010, dal
Comune di alla presentazione di un'offerta nell'ambito CP_1
della procedura concorsuale ristretta ad evidenza pubblica per la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
selezione dei soci privati per la costituzione di una società per azioni, mista ma a maggioranza privata, denominata “
[...]
, avente quale oggetto sociale la gestione integrata dei CP_2
fabbisogni energetici dell'Amministrazione Comunale;
ii) che in data 14 ottobre 2010, con determinazione dirigenziale del Settore VII - Pianificazione e Sviluppo del Territorio n. 2410, la procedura è stata aggiudicata all' composta da CP_3 Parte_1
(mandataria) e dal Controparte_4
sicché, in data 22 agosto 2012, è stata
[...]
costituita la società mista “ partecipata dal Controparte_5
azionista al 20%, e dall' aggiudicataria, Controparte_1 CP_3
azionista all'80%;
iii) che il Comune di al fine di permettere la CP_1
realizzazione dell'oggetto sociale della costituenda società mista si era obbligato (come previsto dall'art. 2 del capitolato d'oneri e ribadito all'art. 14 dell'atto costitutivo della società in questione) alla stipula con essa di un'apposita convenzione per l'affidamento, in via esclusiva, della gestione dell'energia in favore dell' nonché Pt_2
per la progettazione e la realizzazione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio di gestione;
iv) che, però, la società mista non è mai Controparte_2
diventata operativa, stante il rifiuto del di Controparte_1
sottoscrivere la promessa convenzione di affidamento del servizio in esclusiva;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
v) di aver più volte formalmente sollecitato il presidente del
C.D.A. della e il Comune di alla stipula della CP_2 CP_1
convenzione di affidamento, al fine di usufruire di facilitazioni e agevolazioni di legge e, comunque, di rendere operativa la società
ed evidenziando che, diversamente, sarebbe derivato un grave danno per la società e per i suoi soci.
vi) che in data 23.06.2024 l'assemblea straordinaria dei soci della ha deliberato lo scioglimento e la messa Controparte_2
in liquidazione della società.
Ciò premesso, la si duole del contegno serbato Parte_1
nella vicenda dall' convenuto, invocandone la responsabilità Pt_2
precontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c., evidenziando, in particolare, che il comune di ha “illegittimamente” e senza alcuna valida giustificazione CP_1
“omesso la stipula del contratto [recte, convenzione di affidamento -
ndr] in una fase in cui l'attrice aveva posto un legittimo affidamento nella
sua conclusione”. L'attrice chiede, dunque, il risarcimento del danno consequenziale sia con riferimento all'interesse negativo (spese inutilmente sostenute) che con riferimento all'interesse positivo
(mancato guadagno che avrebbe potuto ottenere se la società mista fosse stata messa nelle condizioni di operare),
Si è costituito tempestivamente in giudizio il CP_1
che chiede rigettarsi l'avversa domanda, contestandone il
[...]
fondamento nel merito e tra l'altro, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire (meglio, il difetto di titolarità
Tribunale di Trapani Sezione Civile
attiva del rapporto controverso) in capo ad in Parte_1
relazione alla richiesta di risarcimento avanzata, competendo, in realtà, tale azione alla società mista “ e non ai Controparte_5
suoi singoli soci.
Tale eccezione, che assume la portata di questione preliminare di merito, è fondata, a ciò conseguendo il rigetto della domanda attorea.
Come esposto in narrativa, l'attrice invoca la responsabilità
precontrattuale ex art. 1337 c.c. dell' convenuto per aver Pt_2
“illegittimamente” e senza alcuna valida giustificazione omesso la stipula della convenzione di affidamento con la società mista, in una fase in cui l'attrice aveva posto un legittimo affidamento nella sua conclusione.
Epperò, la legittimazione alla proposizione di una tale azione effettivamente, compete alla società mista e non alla società
ricorrente, che della prima è “semplicemente” socia.
Difatti, secondo la Suprema Corte “qualora una società di
capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno,
ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio
dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al
risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in
quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio,
obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza
negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale,
costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conseguenza immediata e diretta dell'illecito” (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
24.12.2009, n. 27346).
A tal riguardo, giova precisare che “appare significativa la
distinzione - perdurante anche nel nuovo diritto societario (artt. 2393 e
2393 bis) - fra azione sociale di responsabilità nei confronti degli
amministratori della società che, violando i loro obblighi, abbiano arrecato
danni al patrimonio sociale, ed azione individuale del socio ex art. 2395
cod. civ., la quale compete unicamente per i danni che si producano
direttamente nella sfera patrimoniale del socio in conseguenza del fatto
degli amministratori” (cfr. da ultimo Cass. Civ. 5 agosto 2008, n.
21130; 3 aprile 2007, n. 8359).
Conformemente a tale orientamento anche la giurisprudenza amministrativa in tema di società miste afferma che “l'interesse
sostanziale del socio privato all'ottenimento, da parte della società mista,
della commessa pubblica, è un interesse riflesso e mediato che non assurge
ad interesse legittimo e può pertanto essere condotto nel processo
amministrativo solo attraverso l'intervento ad adiuvandum,
impregiudicata restando, ovviamente, l'esperibilità di altri strumenti di
tutela civilistici in ambito endosocietario (si pensi all'azione di
responsabilità, esperibile dai soci ai sensi dell'art 2393 bis, o dal singolo
socio direttamente danneggiato, ex art. 2395 c.c.).” (Consiglio di Stato,
Sez. IV, 28 febbraio 2013 n. 1225; Cons. Stato Sez. VI, 08 febbraio
2012, n. 676; cfr anche da ultimo TAR Campania-Napoli, Sez. I,
2.12.2014, n. 6303)”.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ed ancora, vale il principio (cfr. TAR Lombardia, Sez. II,
sentenza 10.1.2022, n. 45, non appellata) secondo cui “nelle società di
capitali, dotate di distinta personalità e titolari del proprio patrimonio,
l'interesse del socio al potenziamento o alla conservazione della consistenza
economica dell'impresa sociale è tutelato esclusivamente con strumenti
interni, potendo egli influire sulla vita sociale, contestare le deliberazioni,
oppure far valere la responsabilità degli organi, mentre non implica la
legittimazione a impugnare in giudizio atti esterni, né in particolare ad
impugnare i contratti stipulati dalla società con terzi o, comunque, atti
posti in essere nei rapporti con terzi (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. 25
febbraio 2009, n. 4579; Cass. 13 aprile 1989, n. 1788)” (cfr., Consiglio di
Stato, Sez. VI, 29.11.2017, n. 5582) […] trattandosi, comunque, di
aspettativa non direttamente tutelabile mediante un'azione contro
l'Amministrazione ma esclusivamente mediante strumenti interni al
rapporto tra partecipante e partecipata. Il rapporto amministrativo diretto
rimane di esclusiva titolarità della Società partecipata che è, quindi, la sola
legittimata a ricorrere anche al fine di evitare possibili nocumenti al
proprio patrimonio che, di riflesso, incidano sulle garanzie fornite alla
partecipante.”.
Pertanto, nel caso di specie, sarebbe spettato alla società
mista che ha subito direttamente il Controparte_5
pregiudizio conseguente alla mancata stipula della promessa convenzione col comune (che gli ha impedito qualsivoglia attività
economica, e quindi il perseguimento del proprio scopo sociale) il diritto ad ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni. Pt_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Piuttosto, la n.q. di mandataria dell'ATI che Parte_1
detiene la maggioranza delle quote della predetta società per azioni avrebbe potuto esercitare l'azione di responsabilità, esperibile dai soci ai sensi dell'art 2393 bis, o dal singolo socio direttamente danneggiato, ex art. 2395 c.c..
La domanda attrice va, dunque, rigettata.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società attrice e vengono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, applicando i criteri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda proposta da con l'atto di Parte_1
citazione in riassunzione notificato in data 13.02.2023;
condanna la al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
5.810,00, per compensi oltre rimborso spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 30,04,2025,
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile