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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14161 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9811 /2024
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 ottobre 2025, alle ore 10:10, innanzi al dott. Guido Marcelli sono comparsi: per parte appellante l'avvocato GRIFONI ALESSANDRO il quale discute oralmente la causa e chiede la decisione, riportandosi all'atto di appello. Rinuncia altresì alla lettura della sentenza.
Nessuno è comparso per la , rimasta contumace. Controparte_1
Il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 15:30 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA 1 TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 9811/2024 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GRIFONI ALESSANDRO , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA APPIA NUOVA 288 CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace (opposizione ad ordinanza- ingiunzione)
CONCLUSIONI
2 Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni odierno.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva disatteso l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione protocollo PR_RMUTG CP_2
00421496 23/08/2022 Area III ter, emessa il 23/8/2022, con la quale egli era stato sanzionato per violazione dell'art. 142/8 CdS.
Ha premesso l'appellante di aver impugnato l'ordinanza ingiunzione in questione avanti al
Giudice di Pace per una serie di motivi, ovvero la carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, la mancata segnalazione preventiva degli apparecchi rilevatori di velocità e del segnale di velocità massima, l'assenza di informazione sul modo di rilevazione della velocità
(se tramite rilevazione di velocità media o istantanea), la non visibilità della postazione di controllo e la mancata indicazione sul carattere temporaneo o permanente di tale postazione, l'omessa indicazione in verbale del riferimento a provvedimenti amministrativi o certificazioni attestanti la regolarità dell'apparecchiatura utilizzata, l'inesatta modalità di applicazione del 5% di tolleranza della velocità rilevata.
Ha quindi dedotto che la sentenza del primo decidente aveva erroneamente posto a carico di esso ricorrente l'onere di depositare gli atti relativi all'accertamento e soprattutto il verbale redatto dalla polizia stradale, laddove invece tale onere incombeva sulla che era CP_1
rimasta contumace.
In secondo luogo, il giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi in merito alla mancata indicazione nel verbale del carattere temporaneo o permanente delle postazioni di controllo.
Ancora, il primo giudice aveva anche omesso di pronunciarsi sulla contestazione in merito alla esistenza del certificato di omologazione e approvazione del dispositivo ex art. 45 co. 6
CdS e di quello di conformità al prototipo e alla taratura.
La non si è costituita nemmeno in questo grado di giudizio, restando Controparte_1
contumace. 3 ---------------
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha respinto l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia argomentando che il provvedimento era sufficientemente motivato mediante richiamo al rapporto controdeduttivo degli operanti e che, sotto altro profilo, non era consentito l'esame delle eccezioni riguardanti il verbale di accertamento della violazione, non avendo il ricorrente depositato gli atti completi del procedimento amministrativo di opposizione al
Prefetto.
Osserva il Tribunale che tale motivazione non può essere condivisa in quanto, come è noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697
c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (ex aliis, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del
24/01/2019). Si è altresì precisato, nel solco di tale orientamento, che in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021).
Pertanto, a fronte della contestazione dell' in ordine alla mancata segnalazione degli Parte_1
apparecchi rilevatori di velocità e alla omologazione e taratura periodica di essi, gravava sull'amministrazione l'onere di fornire la prova di tali circostanze. La P.A., di contro, non ha fornito alcun elemento probatorio al riguardo, essendo rimasta contumace già nella fase di primo grado.
4 Appare superfluo soffermarsi sulle altre censure mosse dall'appellante alla sentenza gravata, tenuto conto del principio della ragione più liquida.
L'appello deve pertanto essere accolto, con condanna della al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla l'ordinanza- ingiunzione prefettizia protocollo PR_RMUTG 00421496 23/08/2022 Area III ter, CP_2
emessa il 23/8/2022 nei confronti di;
Parte_1
• condanna la a rimborsare in favore dell'appellante le spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 250,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
e quanto al secondo grado, in euro 300,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge.
Roma lì 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 ottobre 2025, alle ore 10:10, innanzi al dott. Guido Marcelli sono comparsi: per parte appellante l'avvocato GRIFONI ALESSANDRO il quale discute oralmente la causa e chiede la decisione, riportandosi all'atto di appello. Rinuncia altresì alla lettura della sentenza.
Nessuno è comparso per la , rimasta contumace. Controparte_1
Il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 15:30 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA 1 TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 9811/2024 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GRIFONI ALESSANDRO , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA APPIA NUOVA 288 CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace (opposizione ad ordinanza- ingiunzione)
CONCLUSIONI
2 Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni odierno.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva disatteso l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione protocollo PR_RMUTG CP_2
00421496 23/08/2022 Area III ter, emessa il 23/8/2022, con la quale egli era stato sanzionato per violazione dell'art. 142/8 CdS.
Ha premesso l'appellante di aver impugnato l'ordinanza ingiunzione in questione avanti al
Giudice di Pace per una serie di motivi, ovvero la carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, la mancata segnalazione preventiva degli apparecchi rilevatori di velocità e del segnale di velocità massima, l'assenza di informazione sul modo di rilevazione della velocità
(se tramite rilevazione di velocità media o istantanea), la non visibilità della postazione di controllo e la mancata indicazione sul carattere temporaneo o permanente di tale postazione, l'omessa indicazione in verbale del riferimento a provvedimenti amministrativi o certificazioni attestanti la regolarità dell'apparecchiatura utilizzata, l'inesatta modalità di applicazione del 5% di tolleranza della velocità rilevata.
Ha quindi dedotto che la sentenza del primo decidente aveva erroneamente posto a carico di esso ricorrente l'onere di depositare gli atti relativi all'accertamento e soprattutto il verbale redatto dalla polizia stradale, laddove invece tale onere incombeva sulla che era CP_1
rimasta contumace.
In secondo luogo, il giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi in merito alla mancata indicazione nel verbale del carattere temporaneo o permanente delle postazioni di controllo.
Ancora, il primo giudice aveva anche omesso di pronunciarsi sulla contestazione in merito alla esistenza del certificato di omologazione e approvazione del dispositivo ex art. 45 co. 6
CdS e di quello di conformità al prototipo e alla taratura.
La non si è costituita nemmeno in questo grado di giudizio, restando Controparte_1
contumace. 3 ---------------
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha respinto l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia argomentando che il provvedimento era sufficientemente motivato mediante richiamo al rapporto controdeduttivo degli operanti e che, sotto altro profilo, non era consentito l'esame delle eccezioni riguardanti il verbale di accertamento della violazione, non avendo il ricorrente depositato gli atti completi del procedimento amministrativo di opposizione al
Prefetto.
Osserva il Tribunale che tale motivazione non può essere condivisa in quanto, come è noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697
c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (ex aliis, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del
24/01/2019). Si è altresì precisato, nel solco di tale orientamento, che in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021).
Pertanto, a fronte della contestazione dell' in ordine alla mancata segnalazione degli Parte_1
apparecchi rilevatori di velocità e alla omologazione e taratura periodica di essi, gravava sull'amministrazione l'onere di fornire la prova di tali circostanze. La P.A., di contro, non ha fornito alcun elemento probatorio al riguardo, essendo rimasta contumace già nella fase di primo grado.
4 Appare superfluo soffermarsi sulle altre censure mosse dall'appellante alla sentenza gravata, tenuto conto del principio della ragione più liquida.
L'appello deve pertanto essere accolto, con condanna della al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla l'ordinanza- ingiunzione prefettizia protocollo PR_RMUTG 00421496 23/08/2022 Area III ter, CP_2
emessa il 23/8/2022 nei confronti di;
Parte_1
• condanna la a rimborsare in favore dell'appellante le spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 250,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
e quanto al secondo grado, in euro 300,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge.
Roma lì 13 ottobre 2025
Il Giudice
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