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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1411 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022 , vertente
TRA elettivamente domiciliata in Tivoli Via del Trevio, 25 presso lo Studio Parte_1 dell'avv. Livio Proietti e dell'avv. Anna Giacoma Pizzicaroli che la rappresentano e difendono in virtù di procura ed elezione di domicilio in calce al ricorso introduttivo
Appellante
E appresentata e difesa dall' avv. Vito Martire in forza di procura Controparte_1 generale alle liti conferita con atto per Notaio , rogato in Pescara il Persona_1
27.01.2022 (rep.5.555; racc. 4.388, registrata in Pescara il 27.01.2022 al n. 843 serie
1T), ied elettivamente domiciliata presso il suo studio alla piazza della Repubblica
n. 19 in Trani
Appellata
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 10256/2021, pubblicata il 6.2.2021
1 Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con originario ricorso ex art. 1 co. 47 e segg l. 92/2012 l'attuale appellante conveniva in giudizio la per impugnare il licenziamento intimatole Controparte_1 disciplinarmente per giusta causa con raccomandata del 18.4.2019, notificatale il
26.4.2019, deducendone la nullità/illegittimità/inefficacia sotto vari profili ed invocando la tutela di cui all'art. 18 comma 4 l. 300/70 chiedendo nel contempo il riconoscimento della facoltà di cui all'art. 18 comma 3, la condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro precedentemnte occupato ed al risarcimento del danno mediante una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, oltre acessori.
In subordine chiedeva di accertare che il licenziamento è stato comminato in violazione delle procedure di legge e dichiararne la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia e condannare la convenuta al pagamento ai sensi dell'art. 18 comma 5 di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità o nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva la contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1 con vittoria di spese, ribadendo la legittimità dell'irrogato licenziamento e la correttezza del proprio operato.
Veniva disposto il mutamento del rito nelle forme dell'art. 414 c.p.c. e concesso termine per l'integrazione delle difese. Esperita prova per testi e concesso termine per il deposito di note, disposto ulteriore rinvio per l'acquisizione agli atti della sentenza penale nel frattempo intervenuta.
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava la domanda della con condanna CP_2 alle spese di lite.
Con atto di gravame l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di cui chiedeva la riforma con accoglimento delle seguenti conclusioni: <Piaccia all'Ecc.mo Tribunale accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione di legge in quanto senza giusta causa e giustificato motivo e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con nota notificata il 26-4-2019 per Controparte_1
l'effetto, in applicazione del disposto dell'art. 18, comma 4, L. 300/70, condannare
2 -riconoscendo ad un tempo il diritto della Sig.ra ad esercitare in ogni Parte_1 caso la facoltà ex art. 18, comma 3, L. 300/70- la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.- In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione delle procedura prevista dalla legge e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con Controparte_1 nota notificato il 26-4-2019; per l'effetto, in applicazione del disposto dell'art. 18, comma 5, L. 300/70, condannare la resistente in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.- In via ulteriormente subordinata, qualora ritenuto applicabile al rapporto di lavoro il disposto del D. Lgs 23/2015 accertare e dichiarare, in forza di quanto disposto dall'articolo 7 del citato decreto, che la durata del rapporto di lavoro della ricorrente decorre dal 24- 12-2002 essendosi protratto senza soluzione di continuità con le varie società gerenti dell'appalto con la concessionaria autostradale, e quindi commisurare le indennità previste dalla decreto nel caso di licenziamento intimato senza giusta causa alla durata di 17 anni di rapporto di lavoro. Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e Cpa e quant'altro dovuto per legge.- di cui il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario>>
Si è costituita la società resistendo all'appello chiedendone la riforma. CP_1
All'udienza odierna, depositate la note autorizzate, la causa è stata discussa e decisa
3 con sentenza contestuale.
Alla già dipendente della appellata, titolare degli autogrill con insegna Sarni Pt_1 nel periodo dal 29-12-2015 (data della ssunzione) al 26-4-2019 (data di ricezione della raccomandata di licenziamento), con mansioni di operaio generico, 5° livello ccnl turismo, ed orario part time di 24 ore settimanali ed addetta al punto vendita
Colle Tasso Nord, in data 4.4.2019 veniva contestato quanto segue: << A seguito di controlli effettuati da società specializzata addetta a tale attività, durante lo svolgimento della Sua attività di cassa nei giorni 14.12.18, 31.1.19, 18 e 21.02.19,
19 e 26.03.19, è emerso quanto segue: In data 14.12.18, durante il suo turno di Pt_ lavoro, ha omesso di battere, alle ore 11.50 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 01 panino prosciutto crudo per euro 5.50 ed alle ore 11.51 circa lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 01 gioco “incroci pazzi” per euro 10,00 pur avendo i clienti corrisposto i relativi importi;
In data 31.01.19, durante il suo Pt_ turno di lavoro, ha omesso di battere, alle ore 17.30 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 01 caffè per euro 1,00; alle ore 17.43 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 2 bottiglie di per euro 5,40; alle ore Pt_3
17,44 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 01 astuccio di Vigorsol per euro 2,00 ed ale ore 17,49 circa, a fronte dell'acquisto di 2 confezioni di caramelle per euro 6,00 totali, Ella ha emesso scontrino fiscale relativo ad una sola confezione per euro 3,00, pur avendoi clienti corrisposto i relativi importi;
In data Pt_
18.02.19, durante il suo turno di lavoro, ha omesso di battere, alle ore 23.53 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 02 astucci di per Pt_4 complessivi euro 4,00 ed alle ore 00:03 lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 02 bottiglie di birra ceres per complessivi euro7.00, pur avendo corrisposto i relativi importi;
-In data 21.02.19, durante il suo turno di lavoro, alle ore 17.46 circa
Ella ha omesso di battere lo scontrino relativo all'acquisto di n. 03 paste per euro
5.30, pur avendo il cliente corrisposto l'importo; -In data 19.03.19, durante il suo turno di lavoro, alle ore 22.55 circa, Ella ha omesso di battere lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 02 astucci di per complessivi euro 4.00, pur avendo Pt_4 il cliente corrisposto il relativo importo;
In data 26.03.19, durante il suo turno di lavoro, alle ore 18.55.circa, Ella ha omesso di battere lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 02 arancini più una bibita per complessivi euro 2.70, pur avendo il cliente corrisposto il relativo importo. Siamo altresì a precisare che a seguito di
4 controllo contabile sulle chiusure di cassa relative ai suddetti turni di servizio, a fronte di una mancata emissione di scontrini fiscali, non vi è in ogni caso un esubero di cassa pari all'importo non battuto ma incassato. I fatti, come innanzi esposti e che data la ripetitività degli stessi denotano una sistematicità di tale inadempimento, costituiscono gravissima infrazione alla disciplina aziendale e contrattuale nonché una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che lei dovrebbe avere in quanto dipendente oltre che violazione del dovere di fedeltà, avendo gli episodi molteplici e ripetuti per come sopra esposti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere in un rapporto di lavoro. Pertanto, vista la gravità dei fatti contestati e stante altresì l'inadempimento a molteplici norme esistenti -civili e penali- Le comunichiamo la Sua sospensione cautelativa ed immeditata dall'attività lavorativa sino all'esito del procedimento disciplinare e La invitiamo a fornire in merito, nel previsto termine di giorni n. 05 (cinque) dal ricevimento della presente, le Sue eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Ci riserviamo altresì ogni opportuna azione presso tutte le sedi competenti a tutela degli interessi della scrivente società. Porgiamo distinti saluti”>>
Ritenute insufficienti le giustificazioni fornite con pec del 15.4.2019 (doc 4 fasc ric) la appellata, con raccomandata del 18.4.2019, notificata 26.4.2019 intimava il licenziamento per giusta causa.
Per il giudice di primo grado l'appellante <<è stata dunque licenziata per avere, secondo l'addebito mossole dalla società, in diversi giorni, durante lo svolgimento del suo turno di servizio nell'ambito dell'attività di cassa, omesso di battere lo scontrino fiscale in relazione ad alcuni prodotti, non risultando poi il relativo importo come esubero dall'esame contabile degli incassi della giornata di accadimento dell'episodio, causando danno alla società con lesione del vincolo fiduciario>>
Respinta l'eccezione di tardività della contestazione (con riferimento ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio), il primo giudice ha ritenuto che << i fatti così come accertati, hanno trovato riscontro probatorio documentale nonché all'esito della approfondita istruttoria espletata…episodio del 31-1-2019 il teste ha Testimone_1 dichiarato: “Sono dipendente della Mi occupo di acquisti CP_3 programmati, il mio compito precisamente consiste nel recarci presso punti vendita richiesti dal cliente ed è quello di effettuare acquisti casuali per verificare se il commesso rilascia lo scontrino. Con riferimento ai fatti di causa, riferisco che il 31
5 gennaio 2019 mi recai nell'area di servizio Colle tasso Nord dove effettuai un acquisto programmato alle ore 17.49 di due confezione di caramelle “Tomino” del valore di euro tre ciascuno. Dal visore di cassa verificai che veniva registrato l'acquisto di una sola confezione di caramelle. Non mi venne rilasciato lo scontrino.
Quel giorno io effettuai solo quell'acquisto… quel giorno effettuammo la verifica in quattro colleghi entrando uno alla volta nel locale, oltre a me vi erano
[...]
, e Una volta usciti dall'area di servizio, Per_2 Persona_3 Persona_4 abbiamo redatto una scheda con gli acquisti effettuati e la descrizione somatica della persona in cassa con il nome ”scritto sul cartellino… riconosco nella Pt_5 ricorrente la persona sulla quale vennero effettuate verifiche il 31-1-2019 e in cassa allorquando io effettuai l'acquisto. Alla sera la scheda venne consegnata in ufficio al nostro rientro…Non abbiamo chiesto alla cliente la visione delle telecamere presenti nell'esercizio…L'orario della verifica da me riferito venne riscontrato sul mio telefonino. il prezzo del prodotto da me riferito era riportato sul coperchio della confezione”…Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della Persona_2 [...]
il 31 gennaio 2019 mi recai nuovamente nell'area di servizio CP_4 menzionata e riscontrai alle 17.44. una irregolarità da parte della cassiera corrispondente alla odierna ricorrrente… compraio un astuccio di vigorsol del valore di euro 2. La cassiera non fece alcuna registrazione fiscale e non mi rilasciò alcuno scontrino. In quella stessa giornata feci complessivamente tre acquisti. In precedenza avevo acquistato un toast del valore di euro 4.95, di cui era stato registrato il prodotto, ma non era stato rilasciato lo scontrino. Subito dopo acquistai un altro toast di anlogo valore ed in ordine al quale era stato effettuato lo scontrino ma non mi era stato rilasciato…Nello stesso giorno preciso…altri due colleghi riscontrarono altre due irregolarità nei confronti della ricorrente. La prima riguardava due bottigliette di coca cola del valore di euro 5.40 per le quali non venne effettuata registrazione né rilasciato lo scontrino e la seconda due confezioni di caramelle del valore di euro tre ciascuna in ordine alla quale la cassiera registrava solo una confezione di caramelle omettendo quella dell'altra confezione, e cioè effettuando una registrazioe parziale. Non so dire se in ordine alla confezione registrata venne rilasciato lo scontrino. Della attività da me effettuata ho redatto una scheda che è stata inviata al mio ufficio. Preciso che il rapportino è redatto congiuntamente da tutti i colleghi che hanno partecipato alla operazione. Il rapportino venne redatto non appena finito il controllo allorquando io ed altri
6 colleghi siamo saliti in macchina, se non ricordo male alle 19/19.15. I colleghi che riscontrarono le irregolarità in quella giornata erano oltre a me a Testimone_1 [...]
il rapporto venne inviato dapprima con mail, mentre eravamo in CP_5 macchina e la sera venne consegnata la scheda cartacea in ufficio. Gli orari da me riferiti sono quelli da me verificati sul mio orologio e sul mio cellulare, particolarmente nei casi in cui lo scontrino non viene rilasciato. Nel caso in cui viene rilasciato lo scontrino facciamo riferimento all'orario indicato sullo scontrino…non richiesi di visionare le telecamere dell'esercizio in quanto trattasi di attività che non sono di mia competenza… episodio del 18-2-2019 il teste
[...]
ha dichiarato: “Sono dipendente della di Tes_2 Controparte_6 avere effettuato una verifica in data 18-2-2019 presso la area di servizio Colle
Tasso. Erano le 23.53, mi sono introdotto nel locale fingendomi un cliente, acquistai due astucci di caramelle del valore di due euro ad astuccio, per l'importo Pt_4 complessivo di quattro euro. Pagai in contanti alla cassa dove vi era una ragazza con il cartellino di riconoscimento con la scritta . Ricordo che la stessa non Pt_1 mi rilasciò lo scontrino. Circa dieci minuti dopo la mezzanotte ho acquistato due bottiglie di birra Ceres del valore di euro 3,50 ciascuna per l'importo complessivo di 7 euro. Pagai l'importo alla medesima cassiera in contanti la quale non registrava l'acquisto e non emetteva scontrino. Della attività da me svolta e di cui ho detto, compilai una scheda in macchina non appena uscito dal locale, unitamente ad altri colleghi…le recavano il prezzo di euro 1,99 che per legge viene Parte_6 arrotondato a due euro… non abbiamo assolutamente accesso alle telecamere dei locali”… episodi del 19-3-2019 e del 26-3-2019 la teste ha Testimone_3 dichiarato: “Sono socio lavoratore e amministratore della riferisco CP_4 di avere effettuato una verifica in data 19-3-2019 presso la stazione di servizio
Maglione gruppo Sarni, in Colle Tasso Nord. Erano le 22.55, mi sono introdotta nel locale fingendomi una cliente, acquistai due confezioni di castagne, una confezione di fazzoletti di carta, una di caramelle BO, una confezione di biscotti KA ed un latte macchiato. Pagai alla cassa un importo di euro 10,55. Alla cassa vi era la signora ricordo che aveva il badge e lessi il nome. Ricordo che dopo Per_5 che aveva fatto il conto e battuto lo scontrino io le diedi una banconota da 50 euro.
Mentre la stessa mi stava dando il resto io presi due pacchetti di caramelle Ricola, le quali si trovano proprio alla cassa, dell' ulteriore importo di euro 4. Preciso che il prezzo delle era attaccato sotto il pacchetto. Al riguardo vorrei precisare Pt_4
7 che se ad esempio il prezzo è 1,99 euro nello scontrino il prezzo automaticamente viene arrotondato a due euro. Ricordo che la ricorrente non mi fece lo scontrino pur incassando il denaro detraendolo sempre dagli originari 50 euro che le avevo dato.
Ricordo di avere acquistato anche un cuscino del valore di dieci euro, anzi 9,99 arrotondati a dieci come ho detto prima, in ordine la quale mi venne rilasciato lo scontrino. Ricordo altresì di una ulteriore verifica da me effettuata il successivo 26 marzo 2019 sempre nello stesso punto vendita alle ore 18.55. Entrai nel locale con la collega ed acquistai dapprima due arancini e due caffè, per l'importo Tes_4 di euro 7 in ordine al quale mi venne rilasciato lo scontrino. Dopodichè con la collega presi altri due arancini ed una bottiglietta di coca cola, per l'importo di
7,70euro, ma la rilasciò lo scontrino solo per l'importo degli arancini, cioè Pt_1 cinque euro, omettendo di registrare la coca cola. Della attività da me svolta e di cui ho detto, compilai una scheda in macchina non appena uscita dal locale, unitamente ad altri colleghi. Il giorno dopo la scheda venne mandata al cliente…al cliente la scheda viene mandata a prescindere dal fatto che siano o meno riscontrate irregolarità… Preciso che la scheda che elaboriamo in macchina nell'immediatezza ha un numero progressivo già prestampato>>
Il Tribunale ha aggiunto che episodi del 14.12.2018 e del 21.2.2019 dovevano ritenersi provati dalla documentazione versata in atti dalla convenuta e non contestata, dalla quale non emergono esuberi di cassa in ordine alle relative giornate.
Ha poi precisato rispetto all'esito della sentenza penale emessa in data 16.9.2021 ex art. 425 cpp con cui il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato il non luogo a procedere per il reato p.p. ex art. 81, 646 e 61 n.11 non avendo ravvisato l'appropriazione indebita delle somme di denaro di cui alla contestazione disciplinare, che <
l'omessa battitura/consegna dello scontrino fiscale e non già l'appropriazione indebita del relativo denaro…L'omissione degli scontrini peraltro è un fatto che risulta accertato anche in sede penale, come è dato leggere testualmente nella seconda pagina della sentenza, avendo evidenziato l'autorità procedente l'irrilevanza della circostanza ai fini penali ma eventualmente il rilievo nell'ambito del presente procedimento disciplinare>>.
Con il gravame l'appellante ha censurato la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle spiegate conclusioni.
8 Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Sostiene l'appellante che la sentenza sia viziata da assoluta contraddittorietà nelle motivazioni e totalmente disancorata dalle risultanze istruttorie.
La contraddittorietà sarebbe desumibile dalla circostanza che da un lato il giudice enfatizzerebbe l'addebito mossole dalla società, di aver in diversi giorni e in plurime occasioni, durante lo svolgimento del turno di servizio nell'ambito dell'attività di cassa, omesso di battere lo scontrino fiscale in relazione ad alcuni prodotti, non risultando poi il relativo importo come esubero dall'esame contabile degli incassi della giornata di accadimento dell'episodio, così causando danno alla società con lesione del vincolo fiduciario. Dall'altro non considera che il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato il non luogo a procedere per il reato p.p. ex art. 81, 646 e 61 n.11 non ravvisando gli estremi dell'appropriazione indebita delle somme di denaro di cui alla contestazione disciplinare.
Secondo l'appellante la circostanza che, a seguito dell'omessa battitura di scontrini fiscali, risultassero o meno esuberi nel versamento della cassa operato dalla ricorrente a fine turno, è circostanza determinante.
In buona sostanza si sostiene che la condotta contestata potrebbe considerarsi grave e rilevante solo se fosse stato provato che vi fosse stata una dolosa omissione nel rilascio degli scontrini con appropriazione del relativo incasso in denaro contante.
Invece non vi era stato alcun danno né alcuna appropriazione indebita e quindi doveva escludersi la violazione del vincolo fiduciario.
Si rileva poi che la società appellata aveva, in sede di querela, incolpato < dipendente esplicitamente di appropriazione indebita, in quanto avrebbe omesso di battere scontrini fiscali, incassando somme che non sarebbero risultate nello scarico di cassa giornaliero>>.
Contestazione sovrapponibile a quella che aveva portato al licenziamento.
Questione che al pari di quella penale doveva essere risolta con analoghi risultati essendo chiaro che la appellata, in entrambi i casi, incolpato < dipendente dello stesso “modus operandi”>>. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, nei giorni oggetto di contestazione, vi erano stati esuberi di cassa.
All'appellante in data 4.4.2019 veniva contestato che a seguito di controlli effettuati da società specializzata addetta a tale attività, durante lo svolgimento della Sua
9 attività di cassa nei giorni 14.12.18, 31.1.19, 18 e 21.02.19, 19 e 26.03.19, è emerso quanto segue… Ella ha omesso di battere… lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di… ed alle ore… lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di….pur avendo il cliente corrisposto il relativo importo>>
Questo è il nucleo essenziale della contestazione.
Ad integrazione e chiarimento si precisa che < chiusure di cassa relative ai suddetti turni di servizio, a fronte di una mancata emissione di scontrini fiscali, non vi è in ogni caso un esubero di cassa pari all'importo non battuto ma incassato>>.
Si tratta di circostanza accessoria, di rilievo solo illustrativo che resta sullo sfondo delle condotte.
Tanto che subito nel prosieguo si precisa che i fatti…data la ripetitività degli stessi denotano una sistematicità di tale inadempimento.
I fatti sono relativi alla mancata battitura degli scontrini e secondo la valutazione della società < contrattuale nonché una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che lei dovrebbe avere in quanto dipendente oltre che violazione del dovere di fedeltà, avendo gli episodi molteplici e ripetuti per come sopra esposti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere in un rapporto di lavoro>>.
Orbene non vi è chi non veda che ove effettivamente la società, in sede civile, avesse voluto contestatare l'appropriazione indebità, lo avrebbe fatto come lo ha fatto in sede di denuncia querela.
Tutte le ulteriori censure relative alla non completa attendibilità dei testi non inficiano la completa e logia valutazione del Tribunale sulla raggiunta prova delle plurime e reiterate violazioni poste in essere dalla appellante.
Fra l'altro in questa sede l'individuazione della persona della appare certa Pt_1 come l'addetta alla cassa che non ha rilasciato gli scontrini a fronte dei vari acquisti operati dagli incaricati della datrice di lavoro, non fosse altro per la coincidenza temporale dei turni, non contestata, e per il richiamo all'esposto tesserino riportante il nome dell'operatore ( ). Pt_1
Nessuna tardività, considerato che l'accerttamento si è, protratto, anche latu sensu nell'interesse della dipendente, onde verificare se le mancanze fossero, come ora si sostiene, dovute a mere sviste o dimenticanze, circostanze escluse dalla reiterazione
10 plurima anche nella stessa giornata.
Ritiene la Corte che - a prescindere dal valore strettamente pecuniario del pregiudizio arrecato – le condotte emerse dall'istruttoria rivestono evidente gravità, in ragione delle mansioni di responsabilità affidate al dipendente, addetto alla vendita della merce aziendale e all'incasso dei relativi corrispettivi, tali da richiedere la sussistenza di un particolare vincolo fiduciario, indipendentemente da qualsiasi condotta appropriativa, oggetto del diverso accertamento effettuato in sede penale.
La mancata emissione degli scontrini, costituendo violazione della normativa fiscale ed esponendo la società alle relative conseguenze sanzionatorie, si pone già di per sé in rilevante contrasto con i doveri di diligenza propri della mansione affidata al dipendente.
I fatti posti in essere dalla ricorrente appaiono connotati da particolare gravità perché: è stata riscontrata la ripetitività in un arco temporale molto ristretto;
sono sicuramente intenzionali, ossia scaturenti dalla consapevole scelta di violare la legge e i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere che essi siano ascrivibili a mera disattenzione. Appaiono, dunque, senz'altro idonei a far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti e a fondare una prognosi negativa sulla correttezza dei futuri adempimenti della prestazione lavorativa.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 3.985,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1411 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022 , vertente
TRA elettivamente domiciliata in Tivoli Via del Trevio, 25 presso lo Studio Parte_1 dell'avv. Livio Proietti e dell'avv. Anna Giacoma Pizzicaroli che la rappresentano e difendono in virtù di procura ed elezione di domicilio in calce al ricorso introduttivo
Appellante
E appresentata e difesa dall' avv. Vito Martire in forza di procura Controparte_1 generale alle liti conferita con atto per Notaio , rogato in Pescara il Persona_1
27.01.2022 (rep.5.555; racc. 4.388, registrata in Pescara il 27.01.2022 al n. 843 serie
1T), ied elettivamente domiciliata presso il suo studio alla piazza della Repubblica
n. 19 in Trani
Appellata
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 10256/2021, pubblicata il 6.2.2021
1 Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con originario ricorso ex art. 1 co. 47 e segg l. 92/2012 l'attuale appellante conveniva in giudizio la per impugnare il licenziamento intimatole Controparte_1 disciplinarmente per giusta causa con raccomandata del 18.4.2019, notificatale il
26.4.2019, deducendone la nullità/illegittimità/inefficacia sotto vari profili ed invocando la tutela di cui all'art. 18 comma 4 l. 300/70 chiedendo nel contempo il riconoscimento della facoltà di cui all'art. 18 comma 3, la condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro precedentemnte occupato ed al risarcimento del danno mediante una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, oltre acessori.
In subordine chiedeva di accertare che il licenziamento è stato comminato in violazione delle procedure di legge e dichiararne la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia e condannare la convenuta al pagamento ai sensi dell'art. 18 comma 5 di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità o nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva la contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1 con vittoria di spese, ribadendo la legittimità dell'irrogato licenziamento e la correttezza del proprio operato.
Veniva disposto il mutamento del rito nelle forme dell'art. 414 c.p.c. e concesso termine per l'integrazione delle difese. Esperita prova per testi e concesso termine per il deposito di note, disposto ulteriore rinvio per l'acquisizione agli atti della sentenza penale nel frattempo intervenuta.
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava la domanda della con condanna CP_2 alle spese di lite.
Con atto di gravame l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di cui chiedeva la riforma con accoglimento delle seguenti conclusioni: <Piaccia all'Ecc.mo Tribunale accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione di legge in quanto senza giusta causa e giustificato motivo e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con nota notificata il 26-4-2019 per Controparte_1
l'effetto, in applicazione del disposto dell'art. 18, comma 4, L. 300/70, condannare
2 -riconoscendo ad un tempo il diritto della Sig.ra ad esercitare in ogni Parte_1 caso la facoltà ex art. 18, comma 3, L. 300/70- la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.- In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione delle procedura prevista dalla legge e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con Controparte_1 nota notificato il 26-4-2019; per l'effetto, in applicazione del disposto dell'art. 18, comma 5, L. 300/70, condannare la resistente in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.- In via ulteriormente subordinata, qualora ritenuto applicabile al rapporto di lavoro il disposto del D. Lgs 23/2015 accertare e dichiarare, in forza di quanto disposto dall'articolo 7 del citato decreto, che la durata del rapporto di lavoro della ricorrente decorre dal 24- 12-2002 essendosi protratto senza soluzione di continuità con le varie società gerenti dell'appalto con la concessionaria autostradale, e quindi commisurare le indennità previste dalla decreto nel caso di licenziamento intimato senza giusta causa alla durata di 17 anni di rapporto di lavoro. Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e Cpa e quant'altro dovuto per legge.- di cui il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario>>
Si è costituita la società resistendo all'appello chiedendone la riforma. CP_1
All'udienza odierna, depositate la note autorizzate, la causa è stata discussa e decisa
3 con sentenza contestuale.
Alla già dipendente della appellata, titolare degli autogrill con insegna Sarni Pt_1 nel periodo dal 29-12-2015 (data della ssunzione) al 26-4-2019 (data di ricezione della raccomandata di licenziamento), con mansioni di operaio generico, 5° livello ccnl turismo, ed orario part time di 24 ore settimanali ed addetta al punto vendita
Colle Tasso Nord, in data 4.4.2019 veniva contestato quanto segue: << A seguito di controlli effettuati da società specializzata addetta a tale attività, durante lo svolgimento della Sua attività di cassa nei giorni 14.12.18, 31.1.19, 18 e 21.02.19,
19 e 26.03.19, è emerso quanto segue: In data 14.12.18, durante il suo turno di Pt_ lavoro, ha omesso di battere, alle ore 11.50 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 01 panino prosciutto crudo per euro 5.50 ed alle ore 11.51 circa lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 01 gioco “incroci pazzi” per euro 10,00 pur avendo i clienti corrisposto i relativi importi;
In data 31.01.19, durante il suo Pt_ turno di lavoro, ha omesso di battere, alle ore 17.30 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 01 caffè per euro 1,00; alle ore 17.43 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 2 bottiglie di per euro 5,40; alle ore Pt_3
17,44 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 01 astuccio di Vigorsol per euro 2,00 ed ale ore 17,49 circa, a fronte dell'acquisto di 2 confezioni di caramelle per euro 6,00 totali, Ella ha emesso scontrino fiscale relativo ad una sola confezione per euro 3,00, pur avendoi clienti corrisposto i relativi importi;
In data Pt_
18.02.19, durante il suo turno di lavoro, ha omesso di battere, alle ore 23.53 circa, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 02 astucci di per Pt_4 complessivi euro 4,00 ed alle ore 00:03 lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 02 bottiglie di birra ceres per complessivi euro7.00, pur avendo corrisposto i relativi importi;
-In data 21.02.19, durante il suo turno di lavoro, alle ore 17.46 circa
Ella ha omesso di battere lo scontrino relativo all'acquisto di n. 03 paste per euro
5.30, pur avendo il cliente corrisposto l'importo; -In data 19.03.19, durante il suo turno di lavoro, alle ore 22.55 circa, Ella ha omesso di battere lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 02 astucci di per complessivi euro 4.00, pur avendo Pt_4 il cliente corrisposto il relativo importo;
In data 26.03.19, durante il suo turno di lavoro, alle ore 18.55.circa, Ella ha omesso di battere lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di n. 02 arancini più una bibita per complessivi euro 2.70, pur avendo il cliente corrisposto il relativo importo. Siamo altresì a precisare che a seguito di
4 controllo contabile sulle chiusure di cassa relative ai suddetti turni di servizio, a fronte di una mancata emissione di scontrini fiscali, non vi è in ogni caso un esubero di cassa pari all'importo non battuto ma incassato. I fatti, come innanzi esposti e che data la ripetitività degli stessi denotano una sistematicità di tale inadempimento, costituiscono gravissima infrazione alla disciplina aziendale e contrattuale nonché una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che lei dovrebbe avere in quanto dipendente oltre che violazione del dovere di fedeltà, avendo gli episodi molteplici e ripetuti per come sopra esposti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere in un rapporto di lavoro. Pertanto, vista la gravità dei fatti contestati e stante altresì l'inadempimento a molteplici norme esistenti -civili e penali- Le comunichiamo la Sua sospensione cautelativa ed immeditata dall'attività lavorativa sino all'esito del procedimento disciplinare e La invitiamo a fornire in merito, nel previsto termine di giorni n. 05 (cinque) dal ricevimento della presente, le Sue eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Ci riserviamo altresì ogni opportuna azione presso tutte le sedi competenti a tutela degli interessi della scrivente società. Porgiamo distinti saluti”>>
Ritenute insufficienti le giustificazioni fornite con pec del 15.4.2019 (doc 4 fasc ric) la appellata, con raccomandata del 18.4.2019, notificata 26.4.2019 intimava il licenziamento per giusta causa.
Per il giudice di primo grado l'appellante <<è stata dunque licenziata per avere, secondo l'addebito mossole dalla società, in diversi giorni, durante lo svolgimento del suo turno di servizio nell'ambito dell'attività di cassa, omesso di battere lo scontrino fiscale in relazione ad alcuni prodotti, non risultando poi il relativo importo come esubero dall'esame contabile degli incassi della giornata di accadimento dell'episodio, causando danno alla società con lesione del vincolo fiduciario>>
Respinta l'eccezione di tardività della contestazione (con riferimento ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio), il primo giudice ha ritenuto che << i fatti così come accertati, hanno trovato riscontro probatorio documentale nonché all'esito della approfondita istruttoria espletata…episodio del 31-1-2019 il teste ha Testimone_1 dichiarato: “Sono dipendente della Mi occupo di acquisti CP_3 programmati, il mio compito precisamente consiste nel recarci presso punti vendita richiesti dal cliente ed è quello di effettuare acquisti casuali per verificare se il commesso rilascia lo scontrino. Con riferimento ai fatti di causa, riferisco che il 31
5 gennaio 2019 mi recai nell'area di servizio Colle tasso Nord dove effettuai un acquisto programmato alle ore 17.49 di due confezione di caramelle “Tomino” del valore di euro tre ciascuno. Dal visore di cassa verificai che veniva registrato l'acquisto di una sola confezione di caramelle. Non mi venne rilasciato lo scontrino.
Quel giorno io effettuai solo quell'acquisto… quel giorno effettuammo la verifica in quattro colleghi entrando uno alla volta nel locale, oltre a me vi erano
[...]
, e Una volta usciti dall'area di servizio, Per_2 Persona_3 Persona_4 abbiamo redatto una scheda con gli acquisti effettuati e la descrizione somatica della persona in cassa con il nome ”scritto sul cartellino… riconosco nella Pt_5 ricorrente la persona sulla quale vennero effettuate verifiche il 31-1-2019 e in cassa allorquando io effettuai l'acquisto. Alla sera la scheda venne consegnata in ufficio al nostro rientro…Non abbiamo chiesto alla cliente la visione delle telecamere presenti nell'esercizio…L'orario della verifica da me riferito venne riscontrato sul mio telefonino. il prezzo del prodotto da me riferito era riportato sul coperchio della confezione”…Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della Persona_2 [...]
il 31 gennaio 2019 mi recai nuovamente nell'area di servizio CP_4 menzionata e riscontrai alle 17.44. una irregolarità da parte della cassiera corrispondente alla odierna ricorrrente… compraio un astuccio di vigorsol del valore di euro 2. La cassiera non fece alcuna registrazione fiscale e non mi rilasciò alcuno scontrino. In quella stessa giornata feci complessivamente tre acquisti. In precedenza avevo acquistato un toast del valore di euro 4.95, di cui era stato registrato il prodotto, ma non era stato rilasciato lo scontrino. Subito dopo acquistai un altro toast di anlogo valore ed in ordine al quale era stato effettuato lo scontrino ma non mi era stato rilasciato…Nello stesso giorno preciso…altri due colleghi riscontrarono altre due irregolarità nei confronti della ricorrente. La prima riguardava due bottigliette di coca cola del valore di euro 5.40 per le quali non venne effettuata registrazione né rilasciato lo scontrino e la seconda due confezioni di caramelle del valore di euro tre ciascuna in ordine alla quale la cassiera registrava solo una confezione di caramelle omettendo quella dell'altra confezione, e cioè effettuando una registrazioe parziale. Non so dire se in ordine alla confezione registrata venne rilasciato lo scontrino. Della attività da me effettuata ho redatto una scheda che è stata inviata al mio ufficio. Preciso che il rapportino è redatto congiuntamente da tutti i colleghi che hanno partecipato alla operazione. Il rapportino venne redatto non appena finito il controllo allorquando io ed altri
6 colleghi siamo saliti in macchina, se non ricordo male alle 19/19.15. I colleghi che riscontrarono le irregolarità in quella giornata erano oltre a me a Testimone_1 [...]
il rapporto venne inviato dapprima con mail, mentre eravamo in CP_5 macchina e la sera venne consegnata la scheda cartacea in ufficio. Gli orari da me riferiti sono quelli da me verificati sul mio orologio e sul mio cellulare, particolarmente nei casi in cui lo scontrino non viene rilasciato. Nel caso in cui viene rilasciato lo scontrino facciamo riferimento all'orario indicato sullo scontrino…non richiesi di visionare le telecamere dell'esercizio in quanto trattasi di attività che non sono di mia competenza… episodio del 18-2-2019 il teste
[...]
ha dichiarato: “Sono dipendente della di Tes_2 Controparte_6 avere effettuato una verifica in data 18-2-2019 presso la area di servizio Colle
Tasso. Erano le 23.53, mi sono introdotto nel locale fingendomi un cliente, acquistai due astucci di caramelle del valore di due euro ad astuccio, per l'importo Pt_4 complessivo di quattro euro. Pagai in contanti alla cassa dove vi era una ragazza con il cartellino di riconoscimento con la scritta . Ricordo che la stessa non Pt_1 mi rilasciò lo scontrino. Circa dieci minuti dopo la mezzanotte ho acquistato due bottiglie di birra Ceres del valore di euro 3,50 ciascuna per l'importo complessivo di 7 euro. Pagai l'importo alla medesima cassiera in contanti la quale non registrava l'acquisto e non emetteva scontrino. Della attività da me svolta e di cui ho detto, compilai una scheda in macchina non appena uscito dal locale, unitamente ad altri colleghi…le recavano il prezzo di euro 1,99 che per legge viene Parte_6 arrotondato a due euro… non abbiamo assolutamente accesso alle telecamere dei locali”… episodi del 19-3-2019 e del 26-3-2019 la teste ha Testimone_3 dichiarato: “Sono socio lavoratore e amministratore della riferisco CP_4 di avere effettuato una verifica in data 19-3-2019 presso la stazione di servizio
Maglione gruppo Sarni, in Colle Tasso Nord. Erano le 22.55, mi sono introdotta nel locale fingendomi una cliente, acquistai due confezioni di castagne, una confezione di fazzoletti di carta, una di caramelle BO, una confezione di biscotti KA ed un latte macchiato. Pagai alla cassa un importo di euro 10,55. Alla cassa vi era la signora ricordo che aveva il badge e lessi il nome. Ricordo che dopo Per_5 che aveva fatto il conto e battuto lo scontrino io le diedi una banconota da 50 euro.
Mentre la stessa mi stava dando il resto io presi due pacchetti di caramelle Ricola, le quali si trovano proprio alla cassa, dell' ulteriore importo di euro 4. Preciso che il prezzo delle era attaccato sotto il pacchetto. Al riguardo vorrei precisare Pt_4
7 che se ad esempio il prezzo è 1,99 euro nello scontrino il prezzo automaticamente viene arrotondato a due euro. Ricordo che la ricorrente non mi fece lo scontrino pur incassando il denaro detraendolo sempre dagli originari 50 euro che le avevo dato.
Ricordo di avere acquistato anche un cuscino del valore di dieci euro, anzi 9,99 arrotondati a dieci come ho detto prima, in ordine la quale mi venne rilasciato lo scontrino. Ricordo altresì di una ulteriore verifica da me effettuata il successivo 26 marzo 2019 sempre nello stesso punto vendita alle ore 18.55. Entrai nel locale con la collega ed acquistai dapprima due arancini e due caffè, per l'importo Tes_4 di euro 7 in ordine al quale mi venne rilasciato lo scontrino. Dopodichè con la collega presi altri due arancini ed una bottiglietta di coca cola, per l'importo di
7,70euro, ma la rilasciò lo scontrino solo per l'importo degli arancini, cioè Pt_1 cinque euro, omettendo di registrare la coca cola. Della attività da me svolta e di cui ho detto, compilai una scheda in macchina non appena uscita dal locale, unitamente ad altri colleghi. Il giorno dopo la scheda venne mandata al cliente…al cliente la scheda viene mandata a prescindere dal fatto che siano o meno riscontrate irregolarità… Preciso che la scheda che elaboriamo in macchina nell'immediatezza ha un numero progressivo già prestampato>>
Il Tribunale ha aggiunto che episodi del 14.12.2018 e del 21.2.2019 dovevano ritenersi provati dalla documentazione versata in atti dalla convenuta e non contestata, dalla quale non emergono esuberi di cassa in ordine alle relative giornate.
Ha poi precisato rispetto all'esito della sentenza penale emessa in data 16.9.2021 ex art. 425 cpp con cui il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato il non luogo a procedere per il reato p.p. ex art. 81, 646 e 61 n.11 non avendo ravvisato l'appropriazione indebita delle somme di denaro di cui alla contestazione disciplinare, che <
l'omessa battitura/consegna dello scontrino fiscale e non già l'appropriazione indebita del relativo denaro…L'omissione degli scontrini peraltro è un fatto che risulta accertato anche in sede penale, come è dato leggere testualmente nella seconda pagina della sentenza, avendo evidenziato l'autorità procedente l'irrilevanza della circostanza ai fini penali ma eventualmente il rilievo nell'ambito del presente procedimento disciplinare>>.
Con il gravame l'appellante ha censurato la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle spiegate conclusioni.
8 Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Sostiene l'appellante che la sentenza sia viziata da assoluta contraddittorietà nelle motivazioni e totalmente disancorata dalle risultanze istruttorie.
La contraddittorietà sarebbe desumibile dalla circostanza che da un lato il giudice enfatizzerebbe l'addebito mossole dalla società, di aver in diversi giorni e in plurime occasioni, durante lo svolgimento del turno di servizio nell'ambito dell'attività di cassa, omesso di battere lo scontrino fiscale in relazione ad alcuni prodotti, non risultando poi il relativo importo come esubero dall'esame contabile degli incassi della giornata di accadimento dell'episodio, così causando danno alla società con lesione del vincolo fiduciario. Dall'altro non considera che il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato il non luogo a procedere per il reato p.p. ex art. 81, 646 e 61 n.11 non ravvisando gli estremi dell'appropriazione indebita delle somme di denaro di cui alla contestazione disciplinare.
Secondo l'appellante la circostanza che, a seguito dell'omessa battitura di scontrini fiscali, risultassero o meno esuberi nel versamento della cassa operato dalla ricorrente a fine turno, è circostanza determinante.
In buona sostanza si sostiene che la condotta contestata potrebbe considerarsi grave e rilevante solo se fosse stato provato che vi fosse stata una dolosa omissione nel rilascio degli scontrini con appropriazione del relativo incasso in denaro contante.
Invece non vi era stato alcun danno né alcuna appropriazione indebita e quindi doveva escludersi la violazione del vincolo fiduciario.
Si rileva poi che la società appellata aveva, in sede di querela, incolpato < dipendente esplicitamente di appropriazione indebita, in quanto avrebbe omesso di battere scontrini fiscali, incassando somme che non sarebbero risultate nello scarico di cassa giornaliero>>.
Contestazione sovrapponibile a quella che aveva portato al licenziamento.
Questione che al pari di quella penale doveva essere risolta con analoghi risultati essendo chiaro che la appellata, in entrambi i casi, incolpato < dipendente dello stesso “modus operandi”>>. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, nei giorni oggetto di contestazione, vi erano stati esuberi di cassa.
All'appellante in data 4.4.2019 veniva contestato che a seguito di controlli effettuati da società specializzata addetta a tale attività, durante lo svolgimento della Sua
9 attività di cassa nei giorni 14.12.18, 31.1.19, 18 e 21.02.19, 19 e 26.03.19, è emerso quanto segue… Ella ha omesso di battere… lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di… ed alle ore… lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di….pur avendo il cliente corrisposto il relativo importo>>
Questo è il nucleo essenziale della contestazione.
Ad integrazione e chiarimento si precisa che < chiusure di cassa relative ai suddetti turni di servizio, a fronte di una mancata emissione di scontrini fiscali, non vi è in ogni caso un esubero di cassa pari all'importo non battuto ma incassato>>.
Si tratta di circostanza accessoria, di rilievo solo illustrativo che resta sullo sfondo delle condotte.
Tanto che subito nel prosieguo si precisa che i fatti…data la ripetitività degli stessi denotano una sistematicità di tale inadempimento.
I fatti sono relativi alla mancata battitura degli scontrini e secondo la valutazione della società < contrattuale nonché una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che lei dovrebbe avere in quanto dipendente oltre che violazione del dovere di fedeltà, avendo gli episodi molteplici e ripetuti per come sopra esposti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere in un rapporto di lavoro>>.
Orbene non vi è chi non veda che ove effettivamente la società, in sede civile, avesse voluto contestatare l'appropriazione indebità, lo avrebbe fatto come lo ha fatto in sede di denuncia querela.
Tutte le ulteriori censure relative alla non completa attendibilità dei testi non inficiano la completa e logia valutazione del Tribunale sulla raggiunta prova delle plurime e reiterate violazioni poste in essere dalla appellante.
Fra l'altro in questa sede l'individuazione della persona della appare certa Pt_1 come l'addetta alla cassa che non ha rilasciato gli scontrini a fronte dei vari acquisti operati dagli incaricati della datrice di lavoro, non fosse altro per la coincidenza temporale dei turni, non contestata, e per il richiamo all'esposto tesserino riportante il nome dell'operatore ( ). Pt_1
Nessuna tardività, considerato che l'accerttamento si è, protratto, anche latu sensu nell'interesse della dipendente, onde verificare se le mancanze fossero, come ora si sostiene, dovute a mere sviste o dimenticanze, circostanze escluse dalla reiterazione
10 plurima anche nella stessa giornata.
Ritiene la Corte che - a prescindere dal valore strettamente pecuniario del pregiudizio arrecato – le condotte emerse dall'istruttoria rivestono evidente gravità, in ragione delle mansioni di responsabilità affidate al dipendente, addetto alla vendita della merce aziendale e all'incasso dei relativi corrispettivi, tali da richiedere la sussistenza di un particolare vincolo fiduciario, indipendentemente da qualsiasi condotta appropriativa, oggetto del diverso accertamento effettuato in sede penale.
La mancata emissione degli scontrini, costituendo violazione della normativa fiscale ed esponendo la società alle relative conseguenze sanzionatorie, si pone già di per sé in rilevante contrasto con i doveri di diligenza propri della mansione affidata al dipendente.
I fatti posti in essere dalla ricorrente appaiono connotati da particolare gravità perché: è stata riscontrata la ripetitività in un arco temporale molto ristretto;
sono sicuramente intenzionali, ossia scaturenti dalla consapevole scelta di violare la legge e i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere che essi siano ascrivibili a mera disattenzione. Appaiono, dunque, senz'altro idonei a far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti e a fondare una prognosi negativa sulla correttezza dei futuri adempimenti della prestazione lavorativa.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 3.985,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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