Articolo 141 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 141. Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare 1. L'ispettore dell'Aviazione per la Marina militare, ufficiale generale del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, alle attivita' tecniche e logistiche dei reparti di aviazione antisommergibile di cui all'articolo 125 e del relativo addestramento tecnico professionale. 2. Le attribuzioni dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina militare sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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