Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27799/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27799/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento emessa ex R.D. 639/10 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 83 c.p.c. congiunta in atti dall'avv. Marco Vouch ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Torino (TO), Via Confienza 10
OPPONENTE
E
, (C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2 della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio in Barano d'Ischia (Na) rep. n. Persona_1
33646 del 14/3/2018, elett.te dom.ta in Napoli alla Via S.Lucia n.81, Palazzo della Regione
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in epigrafe impugnava l'ingiunzione di pagamento emessa dalla prot. n. 0540084 Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 0540084 emessa in data 03.11.2022 dalla
mandando assolta la Compagnia assicuratrice da ogni Controparte_1 avversaria pretesa. In subordine- nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'adito Tribunale ritenesse fondata, in tutto o in parte, l'ingiunzione di pagamento notificata dalla , contenuti, in ogni caso, gli Controparte_1 oneri economici posti a carico di nei limiti del Parte_1 giusto e del provato, dichiarare tenuta e condannare, in via di regresso/surroga, la società in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t., a rimborsare alla Compagnia assicuratrice tutte le somme che dovessero essere esborsate, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese, a favore della , in adempimento della Controparte_1 predetta ingiunzione di pagamento, ivi comprese le spese di lite che fossero poste a suo carico.”.
A fondamento dell'opposizione, la società esponeva: che la CP_1 ed il sottoscrivevano in data 28.02.2005
[...] Controparte_2 un atto di concessione (rep. n. 0810 – registrato il successivo 22.03.2005) con il quale veniva affidato a quest'ultima la realizzazione di un intervento formativo (attività corsuale) finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 corsisti/lavoratori; che il suddetto intervento veniva, pertanto, ammesso a finanziamento, per la copertura dei costi di realizzazione delle attività didattiche, per complessivi € 49.500,00; che il soggetto attuatore della misura doveva concludere le attività corsuali entro 12 mesi dalla data di stipula dell'atto (id est, entro il 28.02.2006); che, con determina n. 862 del
- 2 - 03.08.2005, veniva liquidata al l'anticipazione Controparte_2 nell'importo di € 19.800,00; che, a garanzia di tale esposizione regionale, l' rilasciava in data 04.04.2005 la polizza Parte_1 fideiussoria n. G33/13/13101, contenente l'obbligo di liquidare l'importo garantito da parte della compagnia di assicurazione, a prima e semplice richiesta e senza eccezioni, in favore della che la garanzia Controparte_1 avrebbe avuto “….efficacia dalla data di rilascio fino ad un anno dal termine delle attività finanziate con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi per il periodo massimo di 24 mesi salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione medesima…”; che nella polizza rilasciata veniva prevista la rinuncia della Compagnia garante al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. nonché alla previsione dell'art. 1957 c.c.; che il contraente, ossia, il dava esecuzione al Controparte_2 progetto finanziato senonché la lamentando che il Controparte_1 soggetto adiuvato aveva contravvenuto a quanto disposto dall'art. 7 dell'atto di concessione – ovvero aveva assunto i corsisti/lavoratori, al termine del percorso formativo, con contratti part-time, anziché a tempo indeterminato, senza la necessaria preventiva autorizzazione del Responsabile della Misura
3.9 – dava avvio, con nota prot. n. 0973732 dell'11.11.2009, alla procedura volta alla revoca dell'agevolazione concessa che si concludeva con l'emissione del decreto dirigenziale n. 860 del 15.12.2009 con il quale veniva disposta la revoca del finanziamento;
che il suddetto provvedimento – contenente la richiesta di restituzione entro 15 giorni dalla sua notifica dell'importo erogato a titolo di anticipazione (€ 19.800,00= oltre interessi) – veniva trasmesso con nota prot. n. 1123709 del 30.12.2009 e ricevuto da il successivo 11.01.2010; che successivamente Parte_1
l'Avvocatura Regionale, dapprima con nota prot. n. 0487314 del 07.06.2010, ricevuta il 21.06.2010 e poi con nota prot. n. 0249945 del 27.05.2020, ricevuta il 28.05.2020, reiterava l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata da che, infine, stante il rifiuto dell'opponente Parte_1 di pagare l'importo garantito, seguiva l'opposta ingiunzione di pagamento emessa dalla Controparte_1
In diritto, l'opponente eccepiva, per buona misura, la tardività dell'escussione della polizza per sopravvenuta estinzione della garanzia, laddove, quest'ultima aveva durata ed era efficace dalla data di rilascio (04.05.2005) per un periodo massimo di 24 mesi (1 anno + 2 semestralità di proroga automatica) dal termine dell'attività corsuale finanziata. La realizzazione
- 3 - dell'intervento formativo finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 corsisti/lavoratori doveva concludersi entro 12 mesi dalla stipula dell'atto di concessione avvenuta in data 28.02.2005, sicché la polizza doveva ritenersi operante fino al 28.02.2008 (24 mesi dal termine del progetto finanziato che doveva concludersi entro il 28.02.2006) o, tutt'al più, in base alla sua durata facciale, fino al 04.05.2008. Pertanto, alla data di prima escussione
(11.01.2010) ad opera della la polizza non era più in Controparte_1 vigore e aveva definitivamente perso efficacia.
In subordine, l'opponente formulava domanda di regresso nei confronti del contraente nell'eventualità in cui fosse stata rigettata la proposta opposizione.
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto in giudizio Controparte_1 dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Disattesa l'istanza di sospensiva dell'impugnata ingiunzione, cui seguiva il pagamento in via provvisoria della somma ingiunta da parte dell'opponente in favore di parte opposta (v. doc. allegato alla memoria secondo termine art
183 co 6 parte opponente), concessi i termini di cui all'art 83 co 6 c.p.c., il
Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/11/2024, ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, mette conto richiamare il procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art 3 R.D. 639/10 in quanto ciò appare utile anche ai fini del riparto dell'onere della prova tra opponente ed opposto nel relativo giudizio.
L'ingiunzione di cui al R.D. 639/10 è stata istituita dal legislatore per consentire una più rapida riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Il procedimento si caratterizza per l'adozione di un'ingiunzione che consiste nell'ordine, emesso dal competente Ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, la somma dovuta, sicché spirato tale termine, è possibile procedere con atti esecutivi.
- 4 - Il potere d'ingiunzione radica il suo fondamento nel potere di accertamento in via autonoma della pubblica Amministrazione ed il suo esercizio è subordinato alla condizione che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile. Nello specifico non sussiste alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione della somma dovuta, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e la sua condizione di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, sussistendo in capo all'Amministrazione solo un mero potere di accertamento dei detti elementi.
Da quanto evidenziato, è possibile concludere che si è in presenza di un istituto del tutto eccezionale, non attingibile dai privati, è che, in tanto può essere esercitato dall'amministrazione pubblica, sotto forma di autotutela esecutiva, in quanto è la legge che attribuisce tale potere alla P.A. Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto in parola, la stessa Cassazione ha osservato che lo strumento dell'ingiunzione è utilizzabile “da parte della pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica
Amministrazione” (cfr. Cass., sez. I, 25 agosto 2004, n. 16855). Una volta di più va ribadito che è imprescindibile che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
Quanto ai profili più strettamente processuali del giudizio di opposizione all'ingiunzione anzidetta, esso richiama quello dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con la sostanziale differenza che: mentre in quest'ultimo caso, oggetto d'interesse, è pur sempre un provvedimento del giudice, sia pure emanato inaudita altera parte; nel primo caso, per converso, ci si trova al cospetto di un atto amministrativo di cui il giudice deve accertare la correttezza della forma e della sostanza, accedendo, se del caso, anche alla cognizione del rapporto fondamentale da cui ha tratto origine l'ingiunzione.
Tale assonanza con il procedimento monitorio spiega il motivo per cui, dal punto di vista del ruolo delle parti nel processo di opposizione e del conseguente onere probatorio gravante su ciascuna di esse: l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale e non in senso sostanziale, rivestendo, in quest'ultimo caso, il ruolo di convenuto, motivo per cui sul piano probatorio, questo dovrà allegare fatti modificativi, impeditivi ed estintivi dell'altrui pretesa;
mentre, l'opposto assume, al contrario, la veste di
- 5 - convenuto in senso formale, ma in senso sostanziale, è attore sicché egli dovrà allegare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Ciò premesso, occorre ora affrontare le questioni sottese al presente giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, corre, altresì, l'obbligo di evidenziare che il decreto di revoca del finanziamento concesso al contraente della polizza assicurativa non
è in discussione, così come non sono in discussione i motivi sottesi alla revoca disposta. Il punctum dolens è, piuttosto, l'efficacia o meno della polizza assicurativa di cui la ha chiesto l'escussione. Controparte_1
A ben vedere, la compagnia di assicurazione, come riportato in fatto, ha sostenuto che, alla data di prima escussione (11.01.2010) ad opera della la polizza non era più in vigore ed aveva definitivamente Controparte_1 perso efficacia e che, ai sensi dell'art 4 del contratto assicurativo (v. all. 3 produzione parte opponente), il suo termine di operatività doveva coincidere con la data del 28.02.2008 (24 mesi dal termine del progetto finanziato, che doveva concludersi entro il 28.02.2006) o, tutt'al più, in base alla sua durata facciale, con la data del 04.05.2008. Dal canto suo, la ha eccepito, CP_1 invece, che la polizza in esame risultava pienamente operante, in quanto, ai sensi dell'art.4 della polizza, era espressamente previsto che la stessa avesse efficacia fino ad un anno dal termine delle attività finanziate, sicché la condizione necessaria per determinare la cessazione della polizza in esame era che il contraente avesse presentato all' il Parte_2 rendiconto finale delle spese sostenute, circostanza questa che non si era mai realizzata. Ad ulteriore supporto delle argomentazioni sin qui esposte, la ha evidenziato che occorre distinguere il termine di Controparte_1 scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante. In tal senso, la polizza fideiussoria in atti – secondo l'opposta- ha previsto solo un termine di efficacia della garanzia e non anche un termine di decadenza per la sua escussione, sicché la ha legittimamente provveduto all'escussione CP_1 della garanzia.
Orbene, l'art 4 della polizza recita: “(…) la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino ad un anno dal termine delle attività finanziate con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi per il periodo massimo di 24 mesi, salvo gli svincoli parziali che
- 6 - possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo”.
Dalla lettura dell'articolo riportato, si desume che la durata di efficacia della polizza assicurativa è di un anno dal termine delle attività finanziate, cui si aggiungono ulteriori 24 mesi, per effetto della proroga automatica.
Applicando tali termini al caso concreto, emerge che, come correttamente osservato dall'opponente e non contestato da parte opposta, la realizzazione dell'intervento formativo finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 corsisti/lavoratori doveva concludersi entro 12 mesi dalla stipula dell'atto di concessione avvenuta in data 28.02.2005, sicché la polizza doveva ritenersi operante fino al 28.02.2008 (24 mesi dal termine del progetto finanziato che doveva concludersi entro il 28.02.2006). Di contro, come si evince dagli atti, il decreto di revoca del finanziamento n D.D. n.860/2009 (v. all.7 produzione parte opposta) è stato emesso nei confronti del contraente della polizza solo in data 15/12/2009.
Orbene, è sicuramente vero che, come sostiene la occorre Controparte_1 distinguere tra il termine di scadenza della garanzia fideiussoria ed il termine decadenziale per la sua escussione, poiché i due termini non coincidono;
e che la scadenza della garanzia significa solo che il contenuto della stessa, sotto il profilo della sua estensione temporale, copre quanto è maturato in favore del garantito fino alla data di scadenza, mentre poi, successivamente a quest'ultima, può essere previsto anche un termine decadenziale, finalizzato ad individuare la data ultima entro cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia (cfr. Cass., sez. 3, n° 4661 del 28/02/2007, in motivazione;
cfr. anche Cass., sez. 3, n° 30185 del 14/10/2022).
Ed è fuori di dubbio che, come sostiene sempre la l'art 4 Controparte_1 della polizza fissa esclusivamente il termine di scadenza della garanzia fideiussoria e non anche un termine decadenziale per la sua escussione, che ricorre esclusivamente nel caso in cui esso sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del contratto (cfr. Cass., sez. 3, n° 30185 del
14/10/2022).
Senonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla è Controparte_1 proprio la corretta qualificazione del termine in esame come termine di
- 7 - scadenza della garanzia fideiussoria che comporta l'inesigibilità della polizza fideiussoria. Si è infatti detto che la scadenza della garanzia significa che il contenuto della stessa copre, sotto il profilo della sua estensione temporale, solo quanto è maturato in favore del garantito fino alla data di scadenza.
Orbene, il diritto alla restituzione delle somme versate in acconto alla CP_1
è ovviamente maturato solo a partire dalla data in cui la stessa ha
[...] revocato il finanziamento alla parte contraente la polizza e cioè a partire dal
15.12.2009, allorquando quindi il termine di scadenza della garanzia fideiussoria era già maturato, essendo esso stato fissato al 28.02.2008, come sopra evidenziato. Riguardo a quest'ultimo aspetto devono infatti ritenersi infondate anche le deduzioni della che propugnano una Controparte_1 diversa individuazione del termine di scadenza della garanzia fideiussoria.
L'art. 4 della polizza, come più volte evidenziato, fissava la cessazione di ogni effetto della garanzia decorso un anno dalla chiusura delle attività finanziate più 24 mesi in virtù di proroga automatica, con la conseguenza che il termine efficacia era a sua volta fissato al 28.02.2008.
E' opportuno evidenziare, per completezza, che il diritto (coperto dalla garanzia fideiussoria) alla restituzione di tale acconto non è ovviamente sorto nel momento in cui esso è stato versato, bensì, come già si è detto, solo nel momento in cui il contributo erogato è stato revocato. Ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza evidenziata dalla secondo Controparte_1 cui l'attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le attività finanziate non è stata mai espletata dal soggetto finanziato in quanto, all'evidenza, ciò è cosa diversa e successiva rispetto alle attività finanziate stesse, che consistevano in progetti finalizzati alla formazione di personale da assumere a tempo indeterminato, per cui esse dovevano considerarsi concluse con la fine dei corsi di formazione;
e, comunque, per la chiusura delle attività finanziate
(che, all'evidenza, non avrebbero potuto protrarsi all'infinito) era stato fissato il termine ultimo del 28.02.2006.
Si deve, dunque, ritenere che se l'evento garantito dalla polizza, ovvero l'inadempimento del soggetto finanziato alle condizioni della concessione, è maturato all'indomani dell'adozione del decreto di revoca (15.12.2009), e cioè allorquando era già ampiamente spirato il termine di efficacia dell'assicurazione, allora, l'eccepita distinzione tra termine di efficacia della polizza e termine di decadenza dall'esercizio del diritto alla sua escussione, oltre ad essere irrilevante, è contraria ai principi civilistici, non potendo ritenersi obbligato un soggetto la cui obbligazione è divenuta inefficace,
- 8 - ragionando diversamente, infatti, si verificherebbe l'effetto aberrante della protrazione sine die dell'obbligazione del fideiussore, con chiara lesione dei principi della libertà negoziale e della libera iniziativa economica.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente assorbimento della domanda di regresso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e tenuto conto della nota spese allegata dalla parte opponente in sede di deposito della comparsa conclusionale che, per costante giurisprudenza, è vincolante per il giudice, che
“non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso spese, una somma superiore o immotivatamente inferiore a quanto richiesto” (cfr. Cass ord. n. 30087 del 26 ottobre 2021), si liquidano in €. 5.077,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento emessa dalla prot. n. 0540084 del 03.11.2022; Controparte_1
b) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della parte opponente che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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