Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8038/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...], Parte_1 C.F._1
il 06/08/1958, residente in [...]/10,
e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(GE), il 08/05/1958, ed ivi residente in [...]7,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Maria Borra (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
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Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 09/10/1988 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
21/07/2005 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che i coniugi hanno chiesto la sola pronuncia in punto status non avendo
Per_ reciproche pretese economiche e la figlia nata dall'unione in data 20/06/1992 è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Genova in data 09/10/1988 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1988, Numero 833, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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