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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Alberto Binetti Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 512 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 896/2021, resa dal Tribunale di Bari il 03/03/2021 e notificata in data 08.03.2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - fondo patrimoniale tra
e , rappresentati e difesi dagli avvocati Controparte_1 CP_2
Domenico D'Ambrosio e Massimo de Gennaro, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, elettivamente domiciliati nel loro studio, in Cassano delle Murge (BA)
=Appellanti= e
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Volpe, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellata=
All'udienza collegiale del 12 maggio 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e del disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2016 la Controparte_3
(in seguito, per brevità, anche solo convenne in giudizio, innanzi al
[...] CP_3
Tribunale di Bari, i coniugi e , chiedendo che Controparte_1 CP_2 fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto per Notaio
del 29/02/2012 (Rep. n. 32683 – Racc. n. 4261, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. di Trani in data 19/3/2012 ai nn. 5002/4002) con i quale i convenuti avevano conferito in fondo patrimoniale un appartamento ed un box auto, ubicati in Trani, di proprietà per ½ ciascuno. Nel fondo erano inizialmente confluiti anche altri due immobili, ubicati in Cassano Murge, poi estromessi in quanto in data 10/4/2013 era stata concessa sui medesimi ipoteca volontaria per l'importo di € 560.000,00 in favore della . Controparte_4 Pt_1
Espose l'attrice, a fondamento della domanda, che con atto di pari data ed a mezzo del medesimo notaio (Rep. n. 32685 – Racc. n. 4262:), aveva concesso alla un CP_5 finanziamento di originari € 800.000,00, da rimborsarsi in n. 20 rate semestrali. Alla stipula avevano preso parte -prestando fideiussione personale e solidale, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600.000,00- anche i coniugi convenuti, oltre a
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e . CP_9 Controparte_10
Con successivo atto del 27 aprile 2012 a rogito del medesimo notaio la CP_5 aveva conferito alla Sidam Group s.r.l., il ramo aziendale comprendente tutte le posizioni attive e passive, ivi inclusi il suddetto contratto di finanziamento ed il compendio immobiliare oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia, ma la cessionaria non aveva adempiuto agli obblighi restitutori sin dalla scadenza della seconda rata, tanto che, essa attrice, era rimasta creditrice, sia della mutuataria, sia dei suoi fideiussori, della complessiva somma di € 826.590,36, oltre interessi di mora maturati e maturandi al tasso convenzionale sino al soddisfo.
A seguito del fallimento della debitrice principale (dichiarato dal Tribunale di Trani con sentenza del 29 ottobre 2014) essa creditrice si era insinuata al passivo del fallimento ed al contempo aveva richiesto, senza effetto, ai fideiussori di provvedere al pagamento del debito dagli essi garantito. Rilevò, quindi, che l'atto, peraltro a titolo gratuito, era stato stipulato nello stesso giorno in cui era sorto il credito e risultava confezionato in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie in quanto aveva di fatto svuotato il patrimonio immobiliare dei garanti;
soluzione questa, peraltro adottata anche dagli altri condebitori solidali alcuni dei quali aveva già subito pignoramenti immobiliari ad opera di altri creditori.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti contestarono la domanda, deducendo l'insussistenza della scientia damni in quanto il fondo patrimoniale era stato costituito prima dell'assunzione dell'obbligazione fideiussoria;
inoltre, il credito della Banca risultava già ampiamente garantito dal patrimonio della debitrice principale e dalle garanzie personali prestate dagli altri soci della stessa.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha così statuito:
pagina 2 di 8 <<
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale Controparte_3 stipulato per Notaio del 29/02/2012 (Rep. n. 32683 – Racc. n. 4261, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Trani in data 19/3/2012 ai nn. 5002/4002);
2. ordina al competente Conservatore dei RR.II. l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto pubblico revocato;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.458,00 oltre € 1.118,70 per spese generali, € 1.800,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. come per legge>>.
Con tale pronuncia, il Tribunale, richiamati i presupposti richiesti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., riassumibili nella esistenza del credito, nella realizzazione da parte del debitore di un atto di disposizione che alteri in peius la sua situazione patrimoniale, nel conseguente pericolo di danno per il creditore (eventus damni), nella consapevolezza, quale semplice conoscenza o agevole conoscibilità, da parte debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, nella dolosa preordinazione dell'atto stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (consilium fraudis), richiedendosi, nei soli casi di atto oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l'atto di disposizione reca alle ragioni creditorie, ovvero, nei casi di atto oneroso anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo stesso alla dolosa preordinazione del debitore (partecipatio fraudis), ha ritenuto la fondatezza della domanda attorea sulla base dei seguenti rilievi:
-quanto al primo requisito, la circostanza che il credito non fosse stato ancora accertato giudizialmente non ostava all'ammissibilità dell'azione, essendo pacificamente ammessa la sua proponibilità anche riguardo ai crediti c.d. litigiosi;
-pacifica era poi, la revocabilità dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., con cui i coniugi destinano parte o tutti i beni di loro proprietà al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, venendo in tal modo sottratti, i detti beni, alla compiuta operatività dell'art. 2740 c.c.;
-era altresì sussistente l'eventus damni, tutelando l'azione revocatoria, non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, bensì anche quello alla fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la propria pretesa, sicché il pregiudizio del creditore risulta integrato non solo quando l'atto di disposizione abbia compresso totalmente la garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto abbia alterato negativamente il suo patrimonio, sia dal punto di vista qualitativo, sia da quello quantitativo, comportando maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito. Nel caso di specie, con la costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., i convenuti, destinando tutti i beni immobili di loro proprietà al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, li avevano con ciò sottratti in toto alla garanzia generica patrimoniale riconosciuta alla con la sottoscrizione della fideiussione. Né i convenuti avevano CP_3 provato l'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali;
pagina 3 di 8 -quanto al requisito soggettivo, stante la gratuità dell'atto dispositivo, era sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni della creditrice. E tanto, per presunzioni, era agevolmente desumibile, per un verso, dal conferimento al fondo patrimoniale di tutti i beni immobili di proprietà e comproprietà dei convenuti e, per l'altro, dalla contestualità fra l'atto fonte del credito vantato dall'attrice (che, nella specie, andava individuato con quello in cui era stata assunta la garanzia fideiussoria) rispetto all'atto dispositivo stesso;
- Stante la gratuità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e la sua collocazione temporale, infondate erano, infine, le eccezioni dei convenuti riguardo al difetto del consilium fraudis, irrilevante essendo invece il dolo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Con atto di citazione, notificato il 1° aprile 2021, e Controparte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale CP_2 riforma con il rigetto della domanda revocatoria proposta dall'originaria attrice.
Con comparsa depositata il 28 luglio 2021 si è costituita la che, CP_11 contestando estensivamente il gravame, ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado.
Quindi, acquisita la documentazione in atti la causa, all'udienza collegiale del 12 maggio 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Gli appellanti affidano il gravame ad un solo motivo con il quale, deducendo illogicità e/o carenza motivazionale riguardo alla ritenuta sussistenza a loro carico della c.d. “scientia damni”, censurano l'impugnata sentenza per avere apoditticamente ritenuto raggiunta la prova in ordine all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c. sul presupposto che essi conoscessero certamente il pregiudizio che l'atto dispositivo poteva arrecare alle ragioni creditorie, come desumibile, per presunzione, dall'aver conferito, con quell'atto, tutti i loro beni immobili nel costituito fondo patrimoniale e dalla contestualità del medesimo atto con quello da cui derivavano le ragioni di credito dell'originaria attrice.
Sostengono al riguardo che la circostanza per la quale essi appellanti avevano conferito gran parte dei loro beni (non tutti) in un fondo patrimoniale non aveva nessuna attinenza con l'elemento soggettivo richiesto dalla norma per la concessione del rimedio della revocatoria ordinaria. Inoltre, la contestualità dell'atto dispositivo rispetto alla fonte del credito vantato dalla era solo la condizione di partenza per CP_3 la valutazione dell'intensità dell'elemento soggettivo richiesto per la concessione della revocatoria, ma non poteva di certo essere condizione sufficiente per comprovare la sussistenza di tale elemento soggettivo.
Il Giudice di prime cure, inoltre, nemmeno aveva considerato che, in prime cure, l'originaria attrice aveva espressamente riconosciuto che essi attore si erano pagina 4 di 8 determinati costituire il fondo patrimoniale oggetto di giudizio sin dal mese di dicembre del 2011, tant'è che, pur avendo essi appellanti articolato prova per testi su detta circostanza nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale non aveva ammesso la prova proprio in ragione del suo riconoscimento da parte dell'attrice.
L'appellata, del resto, non aveva fornito (e neanche aveva richiesto di farlo) il men che minimo elemento di prova circa l'eventuale avvio delle trattative propedeutiche alla concessione del mutuo (peraltro con la debitrice principale e non certo con i fideiussori) sin da quel periodo (dicembre 2011).
Essi appellanti erano giunti a costituire il ridetto fondo patrimoniale nella stessa data della concessione della fideiussione solo ed unicamente per scelta organizzativa del
Notaio rogante, il quale, profittando della richiesta promanante dalla di ottenere CP_3 la garanzia dei soci (tra cui vi erano gli odierni deducenti) per la concessione del finanziamento alla aveva fatto coincidere la data di stipula di tale contratto CP_5 di finanziamento proprio con la data di costituzione del fondo patrimoniale.
Conseguentemente, a dicembre del 2011, essi appellanti non potevano avere alcuna conoscenza della successiva stipula del contratto di finanziamento del 29.02.2012 da parte della e della richiesta da parte della Banca mutuante, di ottenere CP_5
(anche) la loro partecipazione a tale successivo atto nella qualità di fideiussori, avendo essi posto in essere l' atto dispositivo (a seguito di una decisione, già maturata da tempo) al solo scopo di tutelare gli interessi della propria famiglia, ma non certo con la consapevolezza di arrecare qualsivoglia danno all'istituto creditizio appellato.
Il motivo, ad avviso della Corte, è infondato per cui deve essere disatteso.
Con esso gli appellanti -senza contestare la sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, come accertata in sentenza (vale a dire: esistenza del credito;
data di insorgenza dello stesso con la concessione della garanzia fideiussoria;
eventus damni; gratuità dell'atto dispositivo pregiudizievole), sostanzialmente si dolgono dell'impugnata pronuncia per aver ritenuto che in ragione della contestualità dell'atto dispositivo con quello che aveva comportato l'insorgenza del credito dell'appellata, fosse integrata, per presunzione, la prova della consapevolezza, da parte degli stessi (scientia damni in capo ad entrambi, in quanto tutti e due debitori della del pregiudizio che il primo atto, con il quale CP_3 essi si erano privati del loro patrimonio immobiliare, aveva arrecato alle ragioni creditorie della CP_3
Essi sostengono che, erroneamente l'atto dispositivo era stato considerato come stipulato contestualmente a quello di assunzione della garanzia fideiussoria, dovendosi accertare la sussistenza dell'animus nocendi con riferimento al momento in cui essi appellanti si erano determinati a costituire il fondo patrimoniale, a prescindere dal pagina 5 di 8 momento (successivo) in cui detta determinazione volitiva si era tradotto nella stipula dell'atto asseritamente pregiudizievole della ragioni creditorie dell'appellata.
Sicché, essendo incontestato che la determinazione in parola fu dagli stessi assunta già
a fine dicembre 2011, la circostanza che il notaio officiato della stipula dell'atto, per sue ragioni organizzative, l'avesse fatta coincidere con quella in cui fu stipulato il contratto di finanziamento in favore della debitrice principale, con assunzione dell'obbligo di garanzia di essi appellanti, non poteva di per sé sola far presumere che essi appellanti fossero certamente consapevoli di pregiudicare le ragioni creditorie della società mutuante. Tanto anche in considerazione dell'ingente patrimonio immobiliare di cui la mutuataria disponeva e della contestuale assunzione della garanzia fideiussoria anche da parte di numerosi altri soggetti.
Ciò posto, rileva la Corte che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, il momento giuridicamente rilevante al fine di accertare l'anteriorità dell'atto dispositivo pregiudizievole rispetto a quello di insorgenza del credito, non è quello in cui le parti del primo si sono determinate a porlo in essere (momento volitivo) ma quello in cui detta determinazione volitiva si è concretizzata nel perfezionamento del negozio giuridico idoneo a renderla giuridicamente efficace e vincolante tra le parti stesse e, eventualmente, nei casi normativamente previsti, opponibile ai terzi;
vale a dire, nella stipula dell'atto, rispettoso della forma prescritta dalla legge (nella specie, quella dell'atto pubblico;
cfr. art. 167 c.c.) attraverso il quale i beni che ne costituivano l'oggetto sono stati vincolati alle esigenze della famiglia con sottrazione degli stessi alle aggressioni dei creditori personali dei coniugi.
Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ritenuto la contestualità dell'atto dispositivo rispetto a quello di insorgenza del credito vantato.
Altrettanto correttamente e condivisibilmente, lo stesso Giudice, ha ritenuto che, trattandosi di atto contestuale all'insorgenza del credito, non anche anteriore, ad integrare la ricorrenza della scientia damni in capo ai debitori (il solo requisito soggettivo richiesto, trattandosi di atto a titolo gratuito) erano sufficienti la stessa contestualità dell'atto (che escludeva che i debitori potessero ignorare l'esistenza del debito dagli stessi assunto verso la ed il conferimento nel fondo patrimoniale CP_3 di tutti i beni immobili di proprietà e comproprietà dei disponenti (circostanza questa, rispetto alla quale gli appellanti non hanno fornito alcuna prova di segno contrario).
Tanto è già di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della doglianza in esame, non avendo gli appellanti dedotto che la mera precedenza cronologica della stipula dell'atto dispositivo rispetto a quello di insorgenza del credito (entrambi effettuati nella stessa giornata, l'uno di seguito all'altro, come dimostra il numero di raccolta attribuito a ciascuno di essi: n.
4.262 quello di finanziamento;
n.
4.261 quello di costituzione del fondo patrimoniale) implicasse l'applicazione del disposto di cui all'ultimo periodo del del primo comma, n 1) dell'art. 20901 c.c.; vale a dire, l'accertamento che l'atto in pagina 6 di 8 questione, in quanto anteriore al sorgere del credito “fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.
A parte la mancanza di un'espressa deduzione di una siffatta censura (la quale, ad avviso della Corte non sarebbe comunque fondatamente predicabile, atteso che l'anteriorità prevista dalla disposizione in parola è chiaramente riferita agli atti dispositivi posti in essere in un momento precedente alla insorgenza del debito in cui è logicamente plausibile che il (futuro) debitore non abbia consapevolezza del debito che andrà successivamente a contrarre laddove, invece, in caso di contestualità, tale situazione certamente non ricorre), va, peraltro, soggiunto che, anche a voler diversamente argomentare, sarebbe comunque ravvisabile, in capo ai debitori, odierni appellanti, la ricorrenza del dolo specifico richiesto dalla disposizione in esame, come comprovato dalle seguenti inequivoche pacifiche circostanze: (a) entrambi gli appellanti erano soci della rivestendo, altresì, la CP_5 Controparte_1 carica di amministratore unico;
(b) la stipula dell'atto di finanziamento concesso dalla
Banca appellata con l'atto del 29.02.2012, era stata autorizzata all'unanimità dall'assemblea totalitaria della società mutuataria in data 11 novembre 2011 (cfr. verbale assemblea allegato al detto atto); (c) la partecipazione alla stipula del detto atto, oltre che del legale rappresentante, anche dei soci della stessa, si giustificava necessariamente per essere gli stessi già stati precedentemente edotti della necessità di dover garantire il finanziamento con proprie fideiussioni personali;
(d) a distanza di poco più di un mese dalla stipula del finanziamento, la cedette il ramo di CP_5 azienda, comprendente tutte le posizioni attive e passive, ivi inclusi il suddetto contratto di finanziamento ed il compendio immobiliare oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia, ad altra società (la Sidam Group s.r.l.) che di lì a poco si rese totalmente inadempiente all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, venendo poi assoggettata alla procedura concorsuale del fallimento.
Discende da tali inequivoche circostanze che gli odierni appellanti, consapevoli di dover garantire il finanziamento con garanzia personale, per non mettere a repentaglio il loro patrimonio immobiliare, per l'ipotesi in cui il finanziamento non fosse stato onorato (come di fatto accadde di lì a poco) ben ritennero di porre in essere l'atto negoziale impugnato, il quale fu, quindi, consapevolmente preordinato proprio al fine di pregiudicare le ragioni creditorie che sarebbero derivate alla Banca dalla garanzia fideiussoria dagli stessi prestata.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Gli appellanti, in ossequio al principio della soccombenza, dovranno solidalmente rifondere all'appellata le spese del gravame, nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM n. 55/2014 e s.m..
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1
pagina 7 di 8 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e , nei confronti di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] sentenza n. n. 896/2021, resa dal Tribunale di Bari il 03/03/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)-condanna gli appellanti e , in solido tra loro, Controparte_1 CP_2
a rifondere alla di le spese del presente grado Controparte_3 di giudizio che liquida, per compensi, in € 13.078,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-dispone, occorrendo, l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari con esonero del Responsabile del competente Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità;
4)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 28 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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