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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Vittoria
Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 4475 dell'anno 2013 vertente
TRA
(CF: ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
tutti in proprio e nella qualità di eredi di (C.F.
[...] Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marrocco C.F._4
Attori
E
OP in persona del l.r.p.t. (PI: ), rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1
Passarelli Gianluigi
Convenuta
E
in persona Controparte_2 del l.r.p.t. (PI: , rappresentata e difesa dall' avv. Antonio P.IVA_2
Messina
Convenuta
E
in Controparte_3
1 persona del l.r.p.t. (Cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli P.IVA_3 avv.ti Andrea Astolfi, Francesca Di Marco e Luigi Campese
Convenuta
E
in persona del l.r.p.t. (PI: , Controparte_4 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall' avv. Nicolino Iacovone
Convenuta
E in persona del l.r.p.t. Controparte_5
(P.I. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Edoardo Luigi Ferlito P.IVA_5
e Antonio Quarracino
Chiamata in causa da Controparte_6
E
(già denominata Controparte_7 [...]
, già già , in Controparte_8 Controparte_9 OP0 persona del l.r.p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_6
Faustino AN
Chiamata in causa da
[...]
[...]
[...] in persona del l.r.p.t. (P.I: OP1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ceppaluni P.IVA_7
Chiamata in causa da Controparte_6
E
(già CP_12 OP3
- P.I.: ), in persona del
[...] P.IVA_8
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Cavaliere, Roberto
Alberto e Bruno Cantone
Chiamata in causa OP4
[...]
[...]
[...] (già e già in CP_15 CP_16 OP7 persona del l.r.p.t. (P.I: ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_9
Vito Franco Pignatelli
Chiamata in causa da Parte_4
E
(già ) in persona del l.r.p.t. (P.I.: OP8 CP_19
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Errico ed P.IVA_10
Edoardo Errico
Chiamata in causa da Parte_4
E
(già in persona del l.r.p.t. (P.I: CP_15 CP_16
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano P.IVA_9
Chiamata in causa da CP_20
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 01.07.2024 e come da comparse conclusionali e repliche depositate in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art
132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
In punto di fatto
Tanto premesso, si rileva che con atto di citazione (in Parte_1 proprio e quale procuratrice del coniuge ), Persona_1 Parte_2
e (rispettivamente figli del de cuius ) Parte_3 Persona_1 convenivano in giudizio l' l' Controparte_21 [...]
l' Controparte_22 Controparte_23
[...] nonché la al fine
[...] Controparte_3 di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella misura di Euro 4.000.000,00 così ripartiti: euro
3.000.000,00 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal de cuius (da corrispondere in favore dell'attrice , Persona_1 Parte_1 nella sua qualità di procuratrice del primo); euro 500.000,00, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice Parte_1 in proprio;
euro 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice in proprio ed euro Parte_2
250.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in proprio, in conseguenza dell'omessa e Parte_3 ritardata diagnosi di “idrocefalo normoteso” da parte delle quattro strutture coinvolte nei vari ricoveri e accertamenti diagnostici effettuati dal paziente
, a seguito del trauma cranio facciale subito in data Persona_1
17.01.2000.
Gli stessi chiedevano di dichiarare la responsabilità contrattuale dei convenuti, in solido, ovvero nella misura indicata dal Ctu in sede di Atp, del 5% per l' del 15% OP per il del 20% per l' Controparte_24 [...]
e del 60% dell' Controparte_25 CP_3 CP_3 CP_3 di NO, ossia nella diversa misura ritenuta di giustizia.
[...]
In particolare, gli attori deducevano:
-che in data 17.01.2000 era vittima di un tentativo di Persona_1 rapina, in , nel corso della quale riceveva un colpo con il calcio CP_1 della pistola al capo;
-che pertanto lo stesso veniva trasportato presso l'Ospedale di ove CP_1 veniva dimesso con la diagnosi di “trauma oculare e facciale” con prognosi di quattro giorni;
- che in data 18.01.2000 , lamentando forti dolori al cranio, Persona_1 veniva nuovamente ricoverato all'Ospedale Civile di Caserta, ove dopo essere stato sottoposto ad RX Cranio e visita neurochirurgica, veniva
4 confermata la diagnosi di “trauma craniofacciale non commotivo”, con dimissioni senza ulteriori accertamenti o diverse prognosi;
-che manifestando il sig. una persistente e insolita Persona_1 stanchezza, dopo circa un anno e mezzo dal primo ricovero, lo stesso si sottoponeva a visita presso il reparto di neurologia dell'Ospedale civile di e su prescrizione della dott.ssa , effettuava la TCA del CP_1 Persona_2 cranio presso la struttura privata CETAC di che metteva in CP_1 evidenza una dilatazione dei ventricoli, confermata da una successiva risonanza magnetica;
-che in data 01.10.2001 il sig. veniva ricoverato presso il Per_1
Policlinico Universitario della Federico II di ove gli veniva CP_24 diagnosticato la “demenza degenerativa primaria”;
-che, successivamente, dopo tale esame, sempre nel mese di ottobre 2001, il sig. era sottoposto a visita neurochirurgica presso l'Ospedale Per_1
Civile di , a seguito della quale veniva effettuata una diagnosi di CP_1
“sospetto idrocefalo normotensivo dell'adulto” con prescrizione di ricovero e di misurazione della pressione intracranica e “derivazione liquorale extratecale”;
-che, a seguito di tale visita, in data 9.11.2001 il sig. veniva Per_1 ricoverato per venti giorni al reparto di chirurgia dell' di Controparte_23
dove veniva effettuata la misurazione della pressione intracranica, CP_25 definita “costante” e dinamica liquorale che metteva in evidenza un
“ritardo” ed una “parziale inversione della dinamica liquorale” e successivamente dimesso con diagnosi di “sospetta demenza presenile”;
- che, dopo le dimissioni dall' , il sig. era seguito Controparte_23 Per_1 periodicamente dal Policlinico Universitario della Federico II di dove CP_24 veniva curato per “demenza degenerativa primaria”.
- che, pertanto, in data 15.07.2009 la dott.ssa della Persona_3 suddetta struttura certificava che lo stesso era seguito dal laboratorio di neuropsicologia della clinica per demenza degenerativa primaria, esordita nel 2001, e che il paziente nel corso degli anni aveva manifestato anche
5 sindrome Parkinsoniana, per cui si consigliava FKT, con sedute trisettimanali per la durata di almeno un'ora, per un periodo di almeno sei mesi;
- che nel corso di tale prestazione medica periodica di controllo, il sig.
veniva sottoposto anche a terapia sperimentale “Reminyl”; Persona_1
-che in data 12.08.2002 il sig. perdeva conoscenza e veniva Persona_1 nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Civile di ove venivano CP_1 esibite le cartelle cliniche del e le Tac Controparte_24 precedentemente effettuate, per cui veniva dimesso con la diagnosi di
“encefalopatia su base degenerativa con deficit cognitivi multipli;
-che in data 06.11.2002 veniva ricoverato presso l' Controparte_3
di NO ove veniva esibite tutte le cartelle cliniche ed esami
[...] precedenti e veniva dimesso con diagnosi di “degenerazione celebrale n.s”;
- che in data 19.04.2003 il sig. perdeva nuovamente conoscenza Per_1
e veniva ricoverato al Pronto Soccorso presso l'Ospedale civile di CP_1
e successivamente trasferito al reparto di geriatria, con diagnosi di dimissione di “episodio lipotimico in paziente con atrofia corticosottoscorticale e referto Spect di ipoperfusione globale da malattia cerebrovascolare, espressione di malattia degenerativa”;
-che nelle date del 23.09.2003, 11.10.2003, 21.11.2003 e 17.12.2003, il sig. aveva ulteriori crisi con relativi ricoveri al Pronto Soccorso Per_1 dell'Ospedale Civile di dei quali veniva informato il Policlinico CP_1
Universitario di che aveva in cura il paziente;
CP_24
-che in data 22.01.2004 il sig. veniva nuovamente ricoverato Per_1 all'Ospedale Civile di con diagnosi di dimissioni di “sindrome CP_1 demenziale di tipo Alzheimer”;
- che in data 06.11.2006 il sig. veniva ricoverato all' Per_1 [...]
di NO con diagnosi di “degenerazione celebrale Controparte_3
n.s.”;
6 -che durante il ricovero del 06.11.2006 il sig. veniva sottoposto a Per_1 test di infusione liquorale, che evidenziavano una “pressione inziale 23 mmhg finale 33 mmhg”;
-che in data 05.08.2010 il sig. veniva ricoverato all'Ospedale Civile Per_1 di e dimesso con la diagnosi di “crisi convulsiva in soggetto con CP_1 marcato idrocefalo tetra ventricolare e decadimento intellettivo”;
- che da ultimo, in data 12.01.2011, il sig. veniva ricoverato presso Per_1
l'Ospedale Civile “Rummo” di Benevento con diagnosi di dimissioni
“idrocefalo tetra ventricolare in encefalopatia degenerativa e demenza primaria”;
-che diversi specialisti interpellati in epoca successiva all'agosto 2010 confermavano la diagnosi iniziale dell'ottobre 2001 di idrocefalo evidenziando, altresì, che un tempestivo intervento chirurgico avrebbe, con elevata probabilità, evitato una ormai irreversibile degenerazione cerebrale;
-che secondo la letteratura e casistica medica “arrivare in ritardo ad una diagnosi corretta vuol dire spesso non poter trarre alcun vantaggio dal trattamento chirurgico. La persistenza della dilatazione ventricolare con la conseguente ischemia del parenchima periventricolare e l'atrofia cerebrale caratterizzano la neurodegenerazione che rende anche l'idrocefalo normoteso, nel tempo, una patologia a decorso ingravescente e irreversibile proprio come la malattia di Alzheimer”
- che pertanto, gli attori con racc.te del 19.09.2011 chiedevano alle strutture sanitarie convenute il risarcimento dei danni patiti, ma senz'alcun esito;
- che gli istanti proponeva, quindi, ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di ottenere una consulenza tecnica medico legale in via preventiva sulla persona di
; Persona_1
7 - che in detta sede, il TU nominato prof. concludeva che “il Persona_4 sig. è affetto da idrocefalo suscettibile di trattamento Persona_1 chirurgico con shunt liquorale e non da malattia neurodegenerativa”
- che con riferimento alla diagnosi eseguita presso l'Ospedale Civile di
Caserta “Sant'Anna e San Sebastiano” il Ctu evidenziava “una responsabilità del 5% nel non aver contribuito ad arrestare l'evoluzione neurologica negativa del paziente”;
-che con riferimento alla diagnosi eseguita dal Policlinico Universitario
Federico II di il Ctu evidenziava una “Responsabilità del 15% nel CP_24 non aver posto il sospetto di idrocefalo normoteso, diagnosi che avrebbe potuto arrestare l'evoluzione neurologica del paziente”;
-che con riferimento alla diagnosi eseguita presso l' Controparte_23 di il Ctu evidenziava una “Responsabilità del 20% nel
[...] CP_25 non aver interpretato correttamente i risultati degli esami strumentali e
l'evoluzione del quadro clinico”;
-che con riferimento alla diagnosi eseguita presso l' Controparte_3
di NO, il Ctu evidenziava infine una “Responsabilità al 60% per
[...] non aver fatto una diagnosi di idrocefalo divenuto iperteso ed avere contribuito in maniera significativa, omettendo la diagnosi esatta, al grave peggioramento delle condizioni neurologiche del paziente”
-che il Ctu concludeva affermando che “una diagnosi tempestiva avrebbe certamente consentito di evitare l'evoluzione che ha determinato l'attuale stato di salute del paziente. Sia l'idrocefalo normoteso che l'idrocefalo iperteso, se diagnosticati tempestivamente, si caratterizzano per la reversibilità della sindrome clinica ….. in conclusione, un tempestivo intervento chirurgico avrebbe, con elevata probabilità, evitato una, ormai irreversibile, degenerazione cerebrale”;
-che, con riferimento ai postumi invalidanti, il Ctu riconosceva un danno biologico da invalidità permanente del 90%;
8 - che dalla perizia eseguita dal Ctu, l'insorgenza della patologia risaliva al
1.10.2001, mentre l'intervento chirurgico eseguito presso il Policlinico
Gemelli in data 25.09.2012, aveva arrestato la patologia, stabilizzandola;
-che pertanto, il sig. chiedeva il risarcimento del danno biologico Per_1 da invalidità temporanea totale dal 01.10.2001 al 25.09.2012 e il danno da invalidità permanente nella misura del 90%;
- che gli attori, rispettivamente moglie e figli di , chiedevano Persona_1 altresì il danno non patrimoniale, per la lesione del rapporto parentale e familiare;
-che infatti le conseguenze psicologiche della malattia del Sig. Per_1
per i congiunti erano state devastanti;
[...]
-che pertanto gli attori chiedevano la declaratoria della responsabilità contrattuale dei convenuti in solido, ovvero ciascuna per la rispettiva quota di responsabilità, e per l'effetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla condotta omissiva delle strutture sanitarie convenute.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva Controparte_21 il rigetto della domanda avversa per l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico della struttura sanitaria e dei sanitari dipendenti e per l'assenza di prova dei danni lamentati e del relativo nesso causale.
Chiedeva inoltre la chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative, Lloyd's Assicurazioni;
; CP_26 Controparte_27
già , ai fini della
[...] Controparte_9 OP1 manleva.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta
[...]
, la quale chiedeva in via preliminare di Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per genericità dei presupposti logico- giuridici posti a fondamento dell'azione; sempre in via preliminare e nel rito di autorizzare la chiamata in causa della
[...]
; della società ; della società CP_18 Controparte_8 CP_28
(già ) e della Società LL AS PA (già
[...] OP7
9 ; in subordine, ordinare ex art.107 cpc l'intervento di dette CP_16 compagnie assicurative.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza ed in subordine per mancanza di prove.
Si costituiva in giudizio, il convenuto Controparte_23
il quale chiedeva in via principale il rigetto della domanda
[...] attorea;
in via subordinata, in virtù del negozio assicurativo intercorso con la società di cui chiedeva la chiamata in giudizio, la condanna CP_15 della stessa al pagamento in favore degli attori.
Si costituiva altresì la convenuta Controparte_3
la quale chiedeva a) in via preliminare la
[...] chiamata in giudizio dei convenuti OP
e
[...] Controparte_2 [...]
quali esclusivi responsabili delle Controparte_23 cure prestate al in occasione dei rispettivi ricoveri. Chiedeva Per_1 quindi in via anticipata di essere manlevata da quanto la medesima fosse stata eventualmente condannata a pagare in favore della parte attrice, per l'ipotesi di condanna in solido.
Nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea e conseguentemente dichiarare la esente Controparte_3 da ogni responsabilità. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento di responsabilità da parte della Controparte_3
anche in via solidale con gli altri convenuti e/o terzi
[...] chiamati, accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di propria competenza e in ogni caso, condannare gli altri convenuti e/o terzi chiamati a rimborsare qualsivoglia somma che la concludente fosse tenuta a corrispondere a parte attrice in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o apporto causale.
10 All'udienza del 12.02.2014, i convenuti venivano autorizzati alla chiamata in garanzia di tutte le rispettive compagnie assicurative nel rispetto dei termini di legge, e veniva disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo instaurato presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante RG. 7001/2011.
Si costituivano quindi le rispettive compagnie assicurative.
In particolare, gli , chiamati in causa dall' Controparte_5 [...]
, chiedevano in via preliminare OP
a) dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione, per carenza di acquisizione del presupposto della procura spesa in atti dalla
Sig.ra per conto del di essa coniuge e anche del sig. CP_29 Per_1
; b) dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione
[...] del terzo ex art.164 cpc dichiarandolo nullo ed inefficace;
c) accertare e dichiarare l'errato coinvolgimento giudiziario degli Controparte_5 che avevano assunto il rischio di cui al contratto assicurativo n. 1222179, per l'effetto estrometterli dal giudizio con sentenza anticipatoria, fissando specifica udienza di precisazione delle conclusioni;
d) accertare e dichiarare la non operatività del contratto assicurativo n.1222179 rispetto all'evento dedotto in atti da parte attrice e collocato cronologicamente nell'anno 2000, e per l'effetto accertare e dichiarare che l'
[...]
non poteva beneficiare in alcun modo delle Controparte_30 garanzie prestate con il richiamato contratto, disponendo l'estromissione dal giudizio degli Assicuratori . Parte_5
Si costituiva altresì la società assicurativa HDI- Gerling Industrie
Versicherung AG. Rappresentanza Generale per l'Italia, chiamata in causa dall' , la quale in OP via principale chiedeva respingere la domanda di manleva e garanzia formulata dall' OP
per inoperatività della Polizza assicurativa, in quanto, secondo la
[...] valutazione del Ctu prof. , solamente in data 05.08.2010 si sarebbe Per_4 verificata una sottovalutazione diagnostica imputabile all' Parte_6
[...] , dunque in un arco temporale dove era cessata la copertura
[...] assicurativa della polizza, mai rinnovata, che aveva decorrenza dal
31/10/2006 al 31.07.2007; rilevava anche che già in sede di TP il G.I. ne aveva disposto l'estromissione (come per altre compagnie), accogliendo la sollevata eccezione.
In via subordinata, la compagnia chiedeva di respingere la domanda attorea formulata nei confronti dell'Ospedale Civile di Caserta e, per l'effetto, respingere integralmente la domanda formulata dalla suddetta struttura sanitaria nei confronti della
[...]
; in via ulteriormente OP3 subordinata, per la denegata ipotesi di condanna parziale dell'
[...]
e di ritenuta operatività della polizza HDI- Gerling OP
Industrie Versicherung AG, , chiedeva OP3 di limitare l'obbligo di manleva nei limiti della quota di assunzione del rischio in coassicurazione, decurtata in ragione dell'eventuale regime di responsabilità solidale dell'Ospedale di Caserta con altri convenuti che fossero stati ritenuti solidalmente responsabili, determinando così la misura di responsabilità di ciascuno.
Si costituiva in giudizio anche la chiamata Controparte_31 in causa dall' , la quale chiedeva il rigetto Controparte_21 delle domande proposte dall'Ospedale di Caserta nei confronti della compagnia assicurativa per inoperatività della polizza in quanto la stessa, operativa per l'arco temporale dal 31/10/08 con scadenza al 30/06/2010, prevedeva l'obbligo di garanzia solo per le richieste di risarcimento che avesse ricevuto durante il periodo di validità contrattuale e, per quelle riferite a fatti precedenti alla sua stipula, solo a secondo rischio rispetto ad altre coperture assicurative, fino a concorrenza del massimale aggregato di Euro 1.500.000,00.
In via subordinata, nel caso di operatività della polizza, chiedeva di accogliere la domanda di manleva solo per somme superiori alla franchigia
12 di euro 20.000,00 e nei limiti del massimale assicurato di euro
1.500.000,00, rigettando ogni altra diversa domanda.
Si costituiva in giudizio anche la soc. OP1 chiamata in causa dall' OP
, la quale chiedeva in via preliminare di accertare e dichiarare
[...] la nullità dell'atto di chiamata in causa;
dichiarare l'estromissione dal giudizio della chiamata in causa per l'assoluta Controparte_32 carenza di legittimazione passiva collegata temporalmente all'inesistenza di garanzie assicurative per i fatti lamentati in causa;
di accertare la temerarietà e la mala fede processuale di parte avversaria
[...]
e per l'effetto condannarla ex artt. 88-91-92- Parte_7
96 cpc a rivalere delle spese e compensi legali Controparte_33 sostenuti per la resistenza in giudizio, nonché al risarcimento dei danni.
In ogni caso chiedeva il rigetto di ogni domanda diretta o indiretta proposta nei suoi confronti in quanto improponibile, inammissibile, infondata in fatto e diritto e non provata.
Si costituiva in giudizio anche la , Controparte_34 chiamata in causa dall' la Controparte_2 quale chiedeva di: a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164, comma 4 cpc, per carenza dei requisiti di cui ai n.3,4 e 5 dell'art.163 cpc, co.3: b) dichiarare nullo l'atto introduttivo e di chiamata in causa per violazione del diritto alla difesa di ci all'art.24 Cost.; c) rigettare la domanda di manleva nei confronti della comparente (già ) per carenza di CP_15 Controparte_35 legittimazione passiva, stante l'inoperatività della polizza assicurativa invocata per la presenza della clausola “claims made” a “richiesta fatta”, inserita nella polizza ed in virtù della quale la stessa era valida per le richieste presentate per la prima volta nel corso di validità dell'assicurazione ovvero entro un anno dalla cessazione del contratto, con conseguente garanzia per gli eventi la cui richiesta risarcitoria fosse pervenuta entro il 28.02.2004, mentre nel caso in esame la richiesta era
13 stata avanzata soltanto in data 19.09.2011; d) dichiarare l'infondatezza della domanda di manleva spiegata dalla e la carenza Parte_4 di legittimazione passiva delle (già ) OP8 Controparte_36
Contr in regime di coassicurazione con e , per inoperatività CP_17 della garanzia invocata;
e) disporre l'immediata estromissione dal giudizio della comparente;
f) rigettare la domanda di manleva per violazione del disposto dell'art.2952 cc;
g) nel merito rigettare la domanda come proposta per assenza di una responsabilità professionale medica riconducibile all'operato dei sanitari dell' h) nella denegata ipotesi di Parte_4 accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare l'obbligo di manleva a carico di (già e ) nei CP_15 CP_16 OP7 limiti della polizza stipulata.
Si costituiva in giudizio l' (GIA' ), chiamata in CP_15 CP_16 causa dalla , la quale in via preliminare a) eccepiva la CP_4 nullità dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 164 c.p.c.; b) chiedeva il rigetto della domanda di manleva stante l'inoperatività della polizza invocata, attesa la presenza della clausola “claims made” a “richiesta fatta” inserita nella polizza ed in virtù della quale l'assicurazione valeva per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso di efficacia dell'assicurazione stessa e relative a fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia, precisamente a far data dal
31/12/1999 fino alla cessazione della copertura” ovvero sino al
31.12.2006, con conseguente privazione della copertura assicurativa per tutte le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato dopo il termine di efficacia dell'assicurazione, ovvero dopo la scadenza del 31.12.2006; c) chiedeva di dichiarare l'estromissione dal giudizio della comparente;
d) nel merito chiedeva il rigetto della domanda come proposta in quanto infondata in fatto e diritto e non provata;
e) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo di manleva a carico dell' (già ) nei CP_15 CP_16 limiti della polizza stipulata.
14 Si costituiva infine, la , chiamata in causa Controparte_37 dall' la quale in via preliminare eccepiva l'inoperatività Parte_4 della polizza Assicurativa e chiedeva il rigetto della domanda in garanzia per inesistenza della copertura assicurativa attesa la presenza della
“clausola claims made”; nel merito chiedeva il rigetto della domanda principale in quanto infondata in fatto e diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di contenere la domanda di manleva nei limiti del massimale e defalcare dall'onere risarcitorio l'invalidità di base e gli effetti dell'eventuale inottemperanza nella sottoposizione alle prescrizioni terapeutiche.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, concessi i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, a seguito del deposito delle note di tutte le parti costituite, veniva ammessa la TU medico legale richiesta da parte attrice, al fine di stabilire il danno biologico subito in proprio dagli attori, in rapporto causale con lo stato di malattia del congiunto , con nomina del Ctu dott.ssa Persona_1 [...]
. Per_5
Nelle more del giudizio avveniva il decesso di : seguiva atto Persona_1 di intervento volontario degli attori già costituititi, anche n.q. di eredi.
Espletata la TU, gli attori (in proprio e nella qualità di eredi del de cuius
), dichiaravano di aver transatto la vertenza con la Persona_1 [...] per la quota di obbligazione risarcitoria garantita nei CP_34 confronti della parte convenuta Controparte_38
(quota individuata dalla C.T.U. del Prof. nella
[...] Per_4 misura del 20% dell'intero danno) e, pertanto, rinunciavano alla domanda nei confronti dell' nei Controparte_38 limiti indicati e chiedevano la cessata materia del contendere tra le parti che avevano partecipato alla transazione, con volontà della parte attrice di proseguire il giudizio in relazione altre parti in causa.
Sulla cessata materia del contendere nei confronti della convenuta
CP_23
15 Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della
[...]
per intervenuta transazione. Controparte_4
Ed infatti le parti attrici, a mezzo del proprio procuratore, hanno dichiarato all'udienza del 25.9.2017 l'intervenuta transazione con la rinunciando espressamente quindi alla domanda avanzata nei CP_23 confronti di quest'ultima (ovvero per la quota di responsabilità individuata nella relazione del TU prof. , nella misura del 20% dell'intero Per_4 danno).
Anche la convenuta ha chiesto, sulla base di detta transazione, CP_23 di dichiarare cessata la materia del contendere.
Sull'an debeatur
Ciò posto, nel merito la domanda delle parti attrici è solo in parte fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto “il paziente che agisce contro il medico e la struttura sanitaria invocando l'errore medico deve provare il contratto intercorso tra lui e la struttura sanitaria (e/o il medico) e l'inadempimento del sanitario, mentre il danneggiante deve provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente deve dimostrare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (cfr. ex multis Tribunale - Grosseto, 14/01/2023, n. 37; Tribunale sez. I -
Ravenna, 10/11/2022, n. 586; Tribunale sez. I - Civitavecchia,
04/11/2022, n. 1135; Tribunale sez. I - Vicenza, 19/10/2022, n. 1755).
Anche la struttura ospedaliera risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, sia per fatto proprio ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, sia per fatto altrui ex art. 16 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvalga (cfr. ex multis Cass. n. 1620 del 3.2.2012).
In punto di onere della prova occorre, dunque, anzitutto accertare che vi sia stata la conclusione del contratto di spedalità, anche occasionale, e cioè che il paziente sia stato ricoverato o comunque abbia richiesto alla struttura sanitaria una prestazione tra quelle rese e garantite dalla stessa
(da una visita ambulatoriale a un ricovero per accertamenti, cure o intervento chirurgico).
Ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare, quindi,
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato (cfr. già Cass. 2004, n. 9471; vedi anche
Cass. 2006, n. 12362; Cass. civ. Sez. III Sent., 12/12/2013, n. 27855;
Cass. civ. Sez. III, 13-10-2017, n. 24073; Cass. civ. Sez. III Ord.,
20/08/2018, n. 20812), restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (secondo il noto criterio di causalità del “più probabile che non”).
Nel caso in esame può senza dubbio ritenersi provato (perché dato non contestato, oltre che emergente dalle cartelle cliniche e dall'ulteriore documentazione versata in atti) i ricoveri del paziente Persona_1 presso le diverse strutture sanitarie convenute, nell'arco di tempo dal 2000 al 2010.
Ciò posto, nel caso in esame la TU espletata nel procedimento per TP
(con RG n. 7001/2011) ha accertato l'esistenza di condotte negligenti in capo alle diverse strutture sanitarie convenute che ebbero in cura il paziente , per non aver tempestivamente diagnosticato Persona_1
l'idrocefalo e, conseguentemente, per non averlo correttamente trattato,
17 con sussistenza del nesso di causalità rispetto ai rilevanti postumi invalidanti permanenti riportati dallo stesso.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il TU prof. sono Persona_4 condivisibili, in quanto basate su un attento esame di tutta la documentazione medica in atti e del paziente;
inoltre l'ausiliario ha argomento in modo chiaro, logico, coerente, e senza contraddizioni dette conclusioni, dando compiuta ed esaustiva risposta alle osservazioni delle parti, richiamando ampia e variegata letteratura scientifica di riferimento.
In punto di fatto, dagli atti emerge:
- che in data 17.01.2000 era vittima di un tentativo di Persona_1 rapina, in , nel corso del quale riceveva un colpo con il calcio della CP_1 pistola al capo;
- che nell'occasione veniva trasportato al Pronto Soccorso presso l'Ospedale Civile di , ove veniva formulata diagnosi di “trauma CP_1 oculare e facciale” e dimesso con prognosi di giorni quattro;
- che il giorno successivo, 18.01.2000, lamentando intensi dolori al cranio, era nuovamente ricoverato, con conferma della diagnosi di “trauma craniofacciale non commotivo” e dimissioni senza ulteriori accertamenti o diversa prognosi;
- che nei mesi successivi il paziente lamentava una insolita e persistente stanchezza, per cui dopo circa un anno e mezzo si sottoponeva a visita presso l'Ospedale civile di , ove il 19.6.2001 eseguiva una TC del CP_1 cranio (che evidenziava una “dilatazione dei ventricoli”) e il 12.9.2001 una
RM encefalo, che rilevava “una dilazione del sistema ventricolare sopra e sotto tentoriale, così come degli spazi subaracnoidei cerebrali e cerebellari per atrofia sopra e sotto tentoriale”;
- seguivano accertamenti e ricoveri presso le diverse strutture convenute e in particolare al Policlinico Universitario Federico II di in data CP_24
1.10.2001; all'Ospedale civile di Caserta, nello stesso mese di ottobre
2001, in cui per la prima volta vi è la diagnosi di “sospetto idrocefalo normotensivo dell'adulto”; presso l' di in data Controparte_23 CP_25
18 9.11.2001; di nuovo presso la che seguì il paziente nei mesi Parte_4 successivi;
presso l'O.C. di in data 12.8.2002; presso l' CP_1 [...]
di NO, in cui fu ricoverato in tre occasioni, e in Controparte_3 particolare il 6.11.2002, il 22.1.2004 e il 6.11.2006; infine nuovamente presso l'O.C. di , in data 5.8.2010. Seguiva inoltre ricovero presso CP_1
l'Ospedale Rummo di Benevento, in data 12.1.2011, in cui veniva formulata diagnosi di “idrocefalo tetra ventricolare in encefalopatia degenerativa e demenza primaria”; nel 2012, durante il giudizio per TP, il paziente veniva ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, Per_1
e all'esito dei trattamenti (tra cui l'impianto di un drenaggio ventricolo- peritoneale con valvola regolabile) si evidenziava un miglioramento della sua capacità di vigilanza, con una sostanziale stabilizzazione della malattia.
Sulla responsabilità dell' Controparte_39
[...]
Tanto premesso, sulla base degli accertamenti compiuti sul periziando
(anche in occasione del ricovero presso il Gemelli di Roma, Persona_1 effettuato in corso di TP) e della documentazione clinica in atti, il TU ha accertato una responsabilità del 5% in capo all'ospedale di , presso CP_1 cui il paziente fu ricoverato. Per_1
Il TU ha in particolare evidenziato che in occasione dell'accesso del al PS, per il tentativo di rapina, i sanitari valutarono correttamente Per_1 il trauma cranico;
inoltre fu sempre a che per la prima volta veniva CP_1 avanzato un sospetto di idrocefalo dell'adulto e proposto un approfondimento.
Tuttavia è ravvisabile un comportamento colposo in occasione del ricovero del 5.8.2010, ovvero quando, a distanza di anni, ormai il paziente presentava un quadro neurologico di grave deterioramento psico fisico e in presenza di un esame TC con cui si segnalava un “marcato idrocefalo tetraventricolare” e ciononostante si continuò a fare una diagnosi di malattia neurodegenerativa.
19 Si condivide, nonostante la gravità dell'errore (a fronte di un quadro clinico più delineato ed evidente), la percentuale del 5% individuata dal TU, in quanto la patologia neurologica era ormai in fase molto avanzata e dunque
è probabile che a quale punto le possibilità di intervento non fossero rilevanti.
Sulla responsabilità della Controparte_40
Il TU ha altresì accertato una corresponsabilità dei sanitari del Policlinico della Federico II di in occasione del ricovero dell'ottobre 2001, CP_24 evidenziando che “i medici di on mettono in rapporto l'idrocefalo con CP_24 il pregresso trauma cranico (legato al tentativo di rapina, ndr), e fanno diagnosi neurodegenerativa anche se l'età del paziente (52 anni) non avrebbe giustificato, come prima diagnosi, un'evoluzione verso un quadro di demenza…per la prima volta si parla di malattia neurodegenerativa, diagnosi che poi rimase e fu considerata dagli altri ospedali che in seguito ricoverarono il paziente. Da considerare che subito dopo, a , sugli CP_1 stessi dati viene posto il sospetto diagnostico di idrocefalo normotensivo dell'adulto! … è indiscutibile che l'intervento chirurgico ferma l'evoluzione della malattia idrocefalica e pertanto impedisce il peggioramento del deficit cognitivo e previene la comparsa degli atri sintomi. Se si considera che il paziente attualmente è ridotto a letto, non ha contatto con l'ambiente e non
è cosciente, si capisce quanto sarebbe stato importante prevenire questa evoluzione”.
In sintesi ai sanitari della può essere addebitato un errore per Parte_4
l'omesso sospetto diagnostico di idrocefalo post traumatico e il conseguente omesso approfondimento per chiarire la diagnosi.
Dette conclusioni sono condivisibili, in quanto logiche e ben argomentate: si condivide anche la percentuale di responsabilità individuata, sul piano medico, dal TU nella misura del 15%.
Ed infatti sul punto il TU ha dato compiuta e convincente risposta anche alle osservazioni della parte (fr. relazione integrativa depositata nel procedimento di TP).
20 È stato infatti contestato, da parte del Policlinico Federico II di che CP_24 all'epoca dell'osservazione il paziente non era anziano, non presentava disturbi della deambulazione, non era affetto da disturbi sfinterici e, in sostanza, presentava un quadro aspecifico che somigliava a malattie neurodegenerative, così risultando pienamente giustificabile il mancato sospetto diagnostico di idrocefalo normoteso, non potendosi neanche escludere l'associazione di una vera e propria demenza degenerativa primaria.
Ebbene, sul punto il TU ha evidenziato che il pregresso trauma cranico legato al tentativo di rapina (che è stato ritenuto probabile causa dell'evoluzione dei sintomi, o anche solo concausa, volendo ipotizzare che il paziente fosse già affetto da idrocefalo asintomatico), in uno all'evoluzione rapida dei sintomi, doveva far sospettare un quadro di sindrome post traumatica e spingere a valutare con più attenzione l'evidenza di idrocefalo documentata dalla TC del 19.6.2001 e dalla RM del
12.9.2001, cioè prima che il paziente fosse visto dalla Parte_4
Inoltre, come condivisibilmente evidenziato dal TU, se è improbabile che un paziente giovane sviluppi un idrocefalo normoteso, altrettanto improbabile è che sviluppi una malattia neurodegenerativa.
In ogni caso il quadro di dilatazione idrocefalica in un paziente giovane e con pregresso trauma cranico avrebbe dovuto indurre quantomeno ad ulteriori accertamenti.
Con riferimento al nesso di causalità si condivide quanto riferito dal TU, ovvero che non può dirsi intervenuta alcuna interruzione, in quanto una corretta diagnosi avrebbe comportato il conseguente trattamento, che avrebbe quantomeno arrestato il processo degenerativo.
Sulla responsabilità del convenuto Controparte_3 di NO
Si condividono le conclusioni alle quali è pervenuto il TU, in ordine alla maggior e più rilevante responsabilità (individuata nella misura del 60%)
21 in capo al convenuto , presso cui il venne Controparte_3 Per_1 ricoverato in tre occasioni (2002, 2004 e 2006).
Il TU ha evidenziato che le maggiori responsabilità per l'errata valutazione del quadro cinico si individuano in occasione del terzo ricovero, del novembre 2006, in quanto il quadro clinico aveva raggiunto, in quel momento, una chiara evidenza per idrocefalo dell'adulto o idrocefalo normoteso, con la presenza della triade di Persona_6 disturbi cognitivi, dell'andatura e sfinteri.
In particolare il CU ha evidenziato che fu effettuata una misura della pressione liquorale per via spinale ma non si diede la giusta interpretazione dei dati raccolti, in quanto veniva considerata normale una pressione liquorale basale di 23 mm Hg quando il valore normale massimo
è di 15 mm Hg. Inoltre la forma neurodegenerativa si associa ad una pressione liquorale normale o addirittura bassa, associata ad un ampliamento dei solchi cerebrali e non delle sole cavità ventricolari.
Con riferimento al nesso di causalità e all'influenza di un eventuale intervento, il TU ha avuto modo di chiarire che a quell'epoca (2006) il paziente ancora deambulava e aveva un contatto con l'ambiente. Inoltre il
TU ha evidenziato, sulla base della letteratura scientifica, che non è vero in assoluto che un paziente con disturbi cognitivi non migliori, in quanto vi è un miglioramento, sebbene in misura ridotta rispetto ad altre tipologie di disturbi.
Inoltre secondo il TU i sanitari dell'istituto non hanno CP_3 valutato correttamente l'evoluzione clinica del paziente: il fatto che il quadro pressorio fosse passato da normoteso (Neuromed, novembre 2011)
a iperteso (Besta, novembre 2006) con una evoluzione della dilatazione ventricolare, senza progressione dell'atrofia, era la prova che vi fosse un disturbo della dinamica liquorale da trattare con uno shunt. A quel punto l'evoluzione dell'idrocefalo era chiara in senso non atrofico, avendosi una ulteriore dilatazione dei ventricoli senza peggioramento dell'atrofia. Tale dato, a detta del TU, era confermato dalla misurazione della PIC, che
22 evidenziava un quadro di 23 mm Hg, ritenuto dal ctu patologico, con necessario intervento di shunt.
Il TU ha quindi accertato una responsabilità del 60% in capo all'istituto
. CP_3
Dette conclusioni sono condivisibili, anche alla luce delle risposte alle osservazioni di parte, date dal consulente nella relazione integrativa.
In particolare il TU evidenzia che vi erano elementi chiari per indurre a formulare, anche all'epoca, una diagnosi di idrocefalo e non di malattia neurodegenerativa.
Il TU sul punto chiarisce che non venne adeguatamente valutato l'elemento più importante della storia clinica del paziente, e cioè una progressiva dilatazione dei ventricoli cerebrali, in assenza di una corrispondente dilatazione degli spazi liquorali periferici;
detto dato non poteva essere legato a un idrocefalo ex vacuo, tipico delle malattie neurodegenerative, in cui si dilatano soprattutto gli spazi liquorali periferici e, solo secondariamente, anche i ventricoli. Questa osservazione, unita alla storia del trauma cranico, doveva indurre a una diagnosi di idrocefalo post traumatico.
Nel rispondere alle note dell parte, il TU ha altresì chiarito, citando diversa letteratura scientifica, che l'idrocefalo post traumatico non è associato solo a traumi cranici maggiori, ma anche a “lievi” traumi cranici.
Altro elemento diagnostico mal valutato, secondo il ctu, fu il reperto di PIC, misurata attraverso puntura lombare.
Secondo la parte convenuta detto valore non teneva conto del decubito del paziente e del suo stato di collaborazione.
Sul punto il TU ha chiarito che “tutte le valutazioni della PIC per puntura lombare vengono fatti in decubito laterale, che pertanto di per sé non è elemento che inficia il valore ottenuto;
inoltre un neurologo competente valuta la pressione nel momento in cui ritiene che il dato sia attendibile, cioè quando il paziente è tranquillo, non ha resistenze addominali … e solo allora segna quel valore in cartella. Il paziente fu sottoposto a un test di infusione
23 che dura circa 30 minuti: non avrebbe avuto senso sottoporre ad un lungo testo un paziente che non era collaborante e si opponeva. Inoltre se non vi è una buona comunicazione tra spazio aracnoideo intra cranico e spinale, o se vi è una stenosi del canale spinale, la lettura della PIC può essere errata ma solo in difetto e mai in eccesso…”.
Infine, con riferimento ai valori della PIC da poter considerare come
“normali”, il TU ha richiamato a sostegno delle conclusioni innanzi evidenziate una variegata letteratura scientifica.
Si rimanda, in ogni caso alla relazione di TU (anche integrativa) depositata nel procedimento per TP.
Sul nesso di causalità
Il TU ha quindi chiarito che una diagnosi tempestiva avrebbe certamente consentito di evitare l'evoluzione che ha determinato l'attuale stato di salute del paziente, evidenziando che sia l'idrocefalo normoteso che l'idrocefalo iperteso, se diagnosticati tempestivamente, si caratterizzano per la reversibilità della sindrome clinica;
che sicuramente lo shunt blocca la progressione della malattia e fare una corretta diagnosi ed effettuare l'intervento di shunt significa arrestare la progressione neurologica: purtroppo così non è stato e il paziente è peggiorato fino allo stato neurologico documentato al Policlinico Gemelli (“paziente in stato di minima coscienza, non segue con lo sguardo, non esegue ordini semplici, a tratti presenta movimenti spontanei ai quattro arti, pupille isocoriche normoreagenti, lieve risposta in allontanamento allo stimolo doloroso, incontinenza sfinterica, disfagia per i liquidi - cfr. relazione di ctu).
Il Consulente ha quindi concluso che “un tempestivo intervento chirurgico avrebbe, con elevata probabilità, evitato una ormai irreversibile degenerazione cerebrale”.
Sui danni
Tanto premesso in ordine all'an debeatur, occorre ora valutare e quantificare i danni richiesti dalle parti, sia in proprio che n.q. di eredi del de cuius , deceduto in corso di causa, in data 9.8.2016. Persona_1
24 Sul danno jure hereditatis
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito dal CP_29 coniuge , quale procuratrice di quest'ultimo. Persona_1
A seguito del suo decesso, si è costituita, unitamente ai figli Pt_3
e , quale erede del de cuius.
[...] Pt_2
Sulla base della documentazione in atti e degli accertamenti compiuti
(compresi gli interventi effettuati presso il Policlinico Gemelli di Roma) il
TU ha appurato che al momento dell'espletamento della consulenza il paziente aveva un danno biologico permanente del 90%. Persona_1
Detta percentuale è stata considerata anche valutando le possibilità di miglioramento (seppur minime) con la derivazione ventricolo peritoneale,
a seguito del trattamento effettuato presso il Gemelli di Roma durante il giudizio di TP, che ha di fatto comportato una stabilizzazione della malattia.
Si può infatti ragionevolmente collocare la stabilizzazione dei postumi al
2012, quando la degenerazione cognitiva e fisica del paziente aveva raggiunto il massimo livello, per poi arrestarsi ed anzi subire dei miglioramenti per effetto degli interventi effettuati presso il Policlinico
Gemelli.
Come correttamente evidenziato dal TU e dalle parti, tuttavia, “occorre considerare l'invalidità permanente correlata allo stadio in cui si trovava la patologia al momento in cui il paziente per la prima volta giunse all'attenzione dei curanti (ottobre 2001). Essendo i reliquati di tale patologia, al momento attuale dei fatti, irreversibili, si può assumere che l'IP di partenza fosse pari al 20-30% (valore previsto per un deterioramento mentale). Tale sarebbe stato il grado di invalidità attendibilmente manifestato dal paziente se la progressione della malattia idrocefalia fosse stata tempestivamente arrestata, mediante gli opportuni trattamenti specialistici. Ne deriva, pertanto, che dovrà essere risarcita al signor
la quota di maggior danno compresa tra il 20-30% e il 90%”. Per_1
25 Ebbene, dette conclusioni sono condivisibili, in quanto coerenti con la documentazione presente in atti, e ampiamente argomentate, in modo logico e con richiamo della letteratura scientifica applicabile.
Dunque, considerando che anche in presenza di una tempestiva e corretta diagnosi dell'idrocefalo, il paziente avrebbe comunque riportato un danno del 30% (riconosciuto dal TU), la quota di danno biologico permanente che può essere imputata e attribuita alle condotte negligenti delle parti convenute è del 60%, da ritenersi tuttavia quale danno differenziale.
Per quantificare detto danno non patrimoniale patito dal de cuius Per_1
può farsi riferimento alle note Tabelle di NO (come aggiornate),
[...] tenuto conto dell'elevato grado di invalidità riconosciuto allo stesso.
Per quanto concerne il danno morale, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui esso va inteso non già come autonoma voce di danno, ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale, e intanto può essere riconosciuto in quanto lo stesso sia stato specificamente allegato e provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni (cfr. ex multis Cass.
10.5.2018, n. 11269).
Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico (Cass. civ., Sez.
Unite, 11/11/2008, n. 26973).
I giudici di legittimità hanno chiarito che “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche
26 patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, cit. in motivazione).
Nel caso di specie tale danno può certamente ritenersi provato in via presuntiva, tenuto conto della gravità e della tipologia dei postumi riportati.
Deve, invece, escludersi che ricorrano i presupposti per la
“personalizzazione” del danno, atteso che nulla è stato allegato, tanto meno provato, circa la sussistenza di un danno maggiore, non ricompreso nel punto di invalidità riconosciuto, in ragione di un fattore straordinario ed eccezionale.
La personalizzazione postula infatti l'individuazione di circostanze di danno "ulteriori" rispetto a quelle "ordinarie" che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, le quali devono essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato, che deve dimostrare, rispetto alla generalità dei casi analoghi, di aver subito un pregiudizio di entità maggiore (cfr. Cass. 27/5/2019, n. 14364).
Nel caso in esame le gravi conseguenze della degenerazione neurologica subita dal possono dirsi già ricomprese nel punto di invalidità Per_1
(rilevante, del 90%) individuato dal TU, senza che possano ritenersi allegate e provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli che esulano dall'id quod plerumque accidit, ovvero ulteriori rispetto a quelle patite da un paziente della stessa età e con la medesima tipologia e gravità di lesioni permanenti.
Nel calcolare il danno subito dal nel caso di specie, va tuttavia Per_1 considerato che la misura del 60% come innanzi individuata rappresenta un danno differenziale: ed infatti, come sopra chiarito, al momento della domanda il presentava una invalidità permanente del 90%; anche Per_1 se fosse stato curato in modo corretto e tempestivo, sarebbero residuati postumi del 30%, che non possono quindi attribuirsi, sul piano causale, all'operato dei sanitari.
27 In ordine alla quantificazione di detto “danno differenziale” si osserva che
“per effettuare il corretto calcolo (ovvero per “scorporare” l'aggravamento del danno alla salute dal danno originario), occorre sottrarre il risarcimento effettivamente dovuto da quello che sarebbe stato dovuto se non vi fosse stata colpa medica, ovvero se non vi fosse stato il danno iatrogeno.
Il danno iatrogeno è infatti un danno differenziale per liquidare il quale occorre procedere con il metodo logico della prognosi postuma e quindi stabilire quale sarebbe stato il grado di invalidità permanente, la durata della malattia, il danno morale ed il danno patrimoniale che l'attore avrebbe subiti ove il sanitario non fosse incorso in colpa professionale nonché stabilire quale sia l'effettivo grado di invalidità permanente,
l'effettiva durata della malattia, l'effettivo danno morale e l'effettivo danno patrimoniale patito dall'attore per poi infine detrarre il valore globale delle singole voci raggiunto dal primo calcolo dal valore globale raggiunto dal secondo calcolo…” (cfr, Tribunale Napoli sez. VIII, 31/10/2019, n.9685; nello stesso senso Cassaz. 11/11/2019, n.28986, la quale ha chiarito che
“Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il
28 danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale... D'una persona invalida al 60%, che in conseguenza d'un fatto illecito divenga invalida al 70%, non si dirà che ha patito una invalidità del 10%, da liquidare con criteri più o meno modificati rispetto a quelli standard. Si dirà, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una invalidità del 70%, perchè questa è la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà innanzitutto trasformare in denaro.
Dopodichè, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore”).
In sintesi, occorre stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
e sottrarre il secondo importo dal primo.
Nel contempo va considerato che il paziente è deceduto in Persona_1 corso di giudizio, a distanza di anni, per cause non imputabili all'operato dei sanitari.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “nel caso in cui al momento della liquidazione la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi "jure successionis", cosicché la morte della persona, sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento, rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successiva alla menomazione l'incidenza negativa da questa arrecata”
(Cass., Sez.
3. sent. n. 10942, 11.07.2003).
Ed ancora, “ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso
29 subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico
(riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua” (Cass., Sez. 3, sent. n. 22338, 24.10.2007).
Orbene, attuando al caso di specie le coordinate ermeneutiche richiamate, per una invalidità permanente del 30%, facendo applicazione delle Tabelle di NO sulla premorienza (come da ultimo aggiornate, al 2024) e prendendo come riferimento la data del 2012 (ovvero degli interventi effettuati presso il Policlinico Gemelli di Roma, che hanno comportato un arresto della malattia e una stabilizzazione dei postumi), fino alla data di decesso dell'agosto 2016 (decesso avvenuto per cause non imputabili ai sanitari), si perviene all'importo complessivo (comprensivo della componente morale) di € 25.934,00 ovvero:
- € 16.504,00 per i primi due anni;
- € 4.715 per ogni ulteriore anno fino al decesso avvenuto nel 2016, per un totale di euro 9.430 (€ 4.715 x n. 2 anni).
Per i medesimi principi, ad una invalidità del 90% corrisponde un importo complessivo di euro 152.153,00 ovvero:
- € 96.825 per i primi due anni;
- € 27.664,00 per ogni ulteriore anno fino al decesso avvenuto nel 2016, per un totale di euro 55.328,00 (€ 27.664,00 x n. 2 anni).
Applicando i principi ermeneutici sopra richiamati in tema di danno differenziale, scomputando dal danno da premorienza subito dal danneggiato al momento del decesso quello che avrebbe comunque subito
30 anche in caso di corretta diagnosi e trattamento da parte dei sanitari, si perviene all'importo di euro 126.219,00 (ovvero 152.153,00 - 25.934,00).
Dunque il danno differenziale subito dal tenuto conto della sua Per_1 morte in corso di causa nel 2016 e della stabilizzazione della malattia nel
2012, ammonta ad euro 126.219,00.
Danno da inabilità temporanea
Con riferimento al danno da inabilità temporanea, invece, si osserva quanto segue.
Dalla TU depositata in atti emerge un progressivo peggioramento delle capacità cognitive e fisiche (in particolare di deambulazione) del Per_1
Il TU dà infatti atto che nell'ottobre del 2001 il paziente aveva capacità di “deambulazione senza caratteri patologici, nervi cranici, motilità, sensibilità e coordinazione in ordine. Riflessi vivaci”.
Al momento del terzo ricovero del 2006 presso l'istituto , il CP_3 paziente ancora deambulava e manteneva un contatto con l'ambiente, presentando tuttavia un peggioramento delle condizioni cliniche, rispetto agli anni precedenti (“…comparsa da più di un anno di impaccio progressivo del cammino e di disturbi sfinterici. La deambulazione è ancora possibile con appoggio bilaterale. Marcato ipertono spastico agli arti inferiori…”).
Al momento del ricovero presso l'Ospedale di , nel 2010, il paziente CP_1 era impossibilitato a deambulare, con incontinenza sfinterica e ulteriore deterioramento cognitivo.
Al ricovero del 2012 presso il Policlinico Gemelli di Roma, invece, il paziente “era in stato di minima coscienza, non segue con lo sguardo, non esegue ordini semplici, a tratti presenta movimenti spontanei ai quattro arti, pupille isocoriche normo reagenti, lieve risposta in allontanamento allo stimolo doloroso, incontinenza sfinterica, disfagia per i liquidi…”.
Viene quindi in rilievo una malattia progressiva, con una degenerazione continua e graduale nel corso degli anni, culminante nel 2012.
Ebbene, esaminando le condizioni cliniche evidenziate dal TU, tenendo conto del progressivo, inesorabile e continuo deterioramento delle capacità
31 cognitive e fisiche del paziente, è possibile, in via equitativa, individuare una inabilità temporanea assoluta dall'agosto 2010 al settembre 2012
(ovvero dal ricovero presso l'ospedale di , in cui la deambulazione CP_1
è risultata impossibilitata, fino alla stabilizzazione della malattia avvenuta con gli interventi effettuati presso il Policlinico Gemelli).
Il danno biologico da invalidità temporanea può quindi essere liquidato, in via equitativa, in euro 87.630,00 (euro 115,00 x n. 762 giorni di ITT).
Alle parti attrici spetta dunque, jure hereditatis, l'importo complessivo di
€ 213.849,00 (di cui euro 126.219,00 per danno biologico permanente differenziale ed euro 87.630,00 per danno da ITT).
Trattandosi di credito risarcitorio, al danneggiato spettano altresì gli interessi compensativi, al fine di compensare il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, costituendo, quindi, una necessaria componente di quest'ultimo, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria.
Orbene, con riferimento all'individuazione del dies a quo, va considerato che viene in rilievo un danno progressivo, ovvero una patologia che è degenerata in modo continuo e graduale nel tempo;
che i primi sintomi più invalidanti possono collocarsi nel 2006 (in occasione del terzo ricovero presso l'istituto ), con una stabilizzazione dei postumi nel CP_3
2012: in via del tutto equitativa, considerando detti elementi, si reputa di poter individuare, quale dies a quo per detta decorrenza, una data mediana (a metà, dunque, tra l'inizio dell'aggravamento dei sintomi e la loro stabilizzazione), ovvero giugno 2009.
Tale voce di danno può, quindi, calcolarsi devalutando la somma spettante a a detta data (giugno 2009) e poi rivalutandola anno per Persona_1 anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita.
Su detto importo, inoltre, decorreranno gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
Sui danni jure proprio delle parti attrici
32 Occorre ora esaminare la domanda di risarcimento del danno avanzata jure proprio dalle parti attrici (rispettivamente madre e figli del de cuius
. Per_1
In particolare questi hanno allegato le sofferenze e i disturbi (anche clinici) derivanti dalla malattia del loro congiunto, oltre allo stravolgimento della vita familiare, incentrata e modulata sulle necessità di assistenza al proprio caro.
Sul punto si condividono le conclusioni alle quali è pervenuta la TU dr.ssa (cfr. relazione depositata in data 13.7.2017), in Persona_5 quanto compiutamente ed esaustivamente argomentate, avendo la ctu effettuato esami diretti dei periziandi e dato compiuta spiegazione del metodo e dei criteri utilizzati, pervenendo a conclusioni logiche e prive di lacune o contraddizioni evidenti.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti e dalla TU espletata emerge che l'attrice , moglie di , ebbe a riportare, per Parte_1 Persona_1 effetto e in conseguenza della malattia del marito e del peggioramento delle sue condizioni (dovute all'errore diagnostico e terapeutico innanzi evidenziato), dal punto di vista psicopatologico, “un Disturbo depressivo persistente (Distimia pura) con ansia e gravità moderata” (pag. 31 della relazione).
La stessa TU ha accertato che detto disturbo è in rapporto di nesso causale con i fatti causa (in base al criterio cronologico, quantitativo, qualitativo, modale, differenziale), essendo inoltre soddisfatti tutti i requisiti diagnostici a tal fine necessari (tra cui umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni, per almeno 2 anni;
presenza di due (o più) dei seguenti sintomi: 1) scarso appetito o iperfagia 2) insonnia o ipersonnia 3) scarsa energia o astenia 4) bassa autostima 5) difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni 6) sentimenti di disperazione;
la circostanza che durante i 2 anni di malattia la persona non è mai stata priva dei sintomi di cui ai Criteri A e B per più di 2 mesi alla volta…).
33 La TU, sulla base dei test e degli esami effettuati, nonché della documentazione acquisita, ha accertato un danno biologico del 16%.
Si rimanda sul punto alla relazione depositata (in particolare pp. 18 a 35 della relazione).
Con riferimento alla liquidazione del danno, applicando la giurisprudenza in precedenza richiamata e in ragione dei postumi accertati, si reputa sussistente anche il pregiudizio morale.
Deve, invece, escludersi che ricorrano i presupposti per un'ulteriore
“personalizzazione” del danno, non potendosi ritenere provato.
Anche alla fattispecie in esame trovano applicazione le tabelle di NO.
Pertanto il danno biologico subito in proprio dall'attrice può essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità e comprensivo del ristoro per le sofferenze interiori (danno morale) di euro
48.539,00 (tenuto conto dell'età di anni 63 raggiunta dall'istante, come da domanda di parte).
Anche con riferimento all'attrice , figlia del paziente Parte_2
, è stato accertato un danno biologico in connessione Persona_1 causale con gli eventi oggetto di causa.
In particolare la TU ha accertato che quest'ultima ebbe e a riportare un
“Disturbo di Adattamento Cronico Con Umore Depresso” chiarendo anche che “E' opportuno sottolineare, a priori, che si ritiene la sintomatologia e i disagi riportati dall'Istante in nesso di causalità con gli eventi subìti”. Ciò in quanto risultano soddisfatti tutti i criteri richiamati (si rimanda sul punto alle pp. 46 ss. della relazione).
La TU ha valutato il danno riportato dall'attrice nella Parte_2 misura del 4% (cfr. in particolare pag. 62, 70 e 71 della relazione).
Anche in tal caso, in ragione della tipologia dei postumi e dello stretto legame parentale con il paziente , nonché alla luce delle Persona_1 allegazioni della parte, può riconoscersi sussistente anche il danno morale, con esclusione di quello cd. esistenziale (in quanto nulla è stato provato a titolo di ulteriore personalizzazione).
34 Alla fattispecie in esame trovano invece applicazione le tabelle di cui all'art
139 del D. Lgs. n. 209/2005, in ragione della lieve entità del danno riconosciuto.
Pertanto il danno biologico subito dall'istante può essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità e comprensivo del ristoro per le sofferenze interiori (danno morale) di euro 5.779,64 (tenuto conto dell'età di anni 34 raggiunta dall'istante, come da domanda).
Va infine osservato che non possono essere riconosciute ulteriori spese in favore delle parti attrici, neanche per gli eventuali trattamenti a farsi per il futuro, trattandosi di voci solo eventuali ed ipotetiche.
Alle stesse spettano, tuttavia, gli interessi legali, fino al soddisfo.
Non può invece ritenersi provato alcun danno biologico in capo all'attore
. Parte_3
Ed infatti la TU, pur avendo appurato, sulla base degli esami effettuati sul periziando, un “Disturbo schizoide di personalità”, ha nello stesso tempo evidenziato che esso non è collegabile eziologicamente all'evento lesivo (si rimanda sul punto alle pagg. 25 e ss. della relazione).
Non possono essere riconosciute ulteriori voci di danno non patrimoniale
(tantomeno di tipo patrimoniale) richieste dagli attori, in assenza di una puntuale allegazione e prova sul punto.
La domanda di risarcimento del danno jure proprio dalle parti attrici va quindi accolta nei limiti evidenziati.
Va nel contempo evidenziato che dalle somme innanzi individuate a titolo di risarcimento danni spettante alle parti attrici (sia jure hereditatis che jure proprio) vanno detratte le somme già percepite a titolo di transazione dalla CP_4
Al pagamento di dette somme vanno condannate le parti convenute (
[...]
, l' e l' ) in Controparte_21 Parte_4 Controparte_3 solido tra loro, ai sensi dell'art 2055 c.c. e come da espressa domanda di parte, rilevando le rispettive percentuali di responsabilità nei soli rapporti interni.
35 Occorre ora esaminare le domande di regresso e di manleva avanzate dalle parti convenute.
Sulla domanda di manleva verso la , OP1 chiamata in causa dall' Controparte_41
Con riferimento alla domanda di manleva avanzata dall'
[...]
verso la si osserva Parte_7 OP1 quanto segue.
Risulta depositata la polizza n. ITOMM1000175 con validità dal 1.7.2010 al 1.7.2011.
A norma delle CGC la garanzia si estende al quinquennio antecedente , a condizione che la denuncia di sinistro sia fatta entro trenta giorni dalla cessazione della copertura (dunque entro il 31.7.2011).
Nel caso di specie la richiesta di risarcimento da parte del terzo e la conseguente denuncia di sinistro sono successive.
La domanda di manleva avanzata dall' nei confronti della CP_42 non può, quindi, trovare accoglimento. CP_11
Sulla domanda di manleva verso la , Controparte_7 chiamata in causa dall' Controparte_41
Anche la domanda di manleva nei confronti della non Controparte_43 può trovare accoglimento.
Risulta depositata la polizza n. 00100126818 con validità dal 31.10.2008 al 31.10.2010.
A norma delle CGC (art. 1.17) la polizza vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità contrattuale, purché riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore al
31.1.2003. Inoltre dette CGC prevedono, con riferimento alla retroattività, che in caso di operatività di preesistenti coperture assicurative, la copertura della polizza avrebbe operato a secondo rischio. Infine la stessa disposizione prevede l'estensione della copertura anche a fatti colposi realizzati tra il 30.4.2000 e il 31.1.2003 a condizione, tuttavia, che la richiesta di risarcimento sia pervenuta nei termini di polizza.
36 Nel caso in esame la domanda di risarcimento da parte degli attori all'assicurata è del 19.9.2011 (cfr. atto di citazione e Parte_7 missiva in atti, pervenuta in data 21.9.2011), dunque in epoca successiva al periodo di validità della polizza in questione.
La domanda di manleva avanzata dall' nei confronti della CP_42 non può, quindi, trovare accoglimento. CP_7
Sulla domanda di manleva verso la , chiamata in CP_12 causa dall' Controparte_41
Con riferimento alla domanda di manleva avanzata dall'
[...]
verso la HDI Gerling si osserva quanto segue. Parte_7
Risulta depositata la polizza n. 63/107524/01 (stipulata in coassicurazione fra - ora - e - ora Parte_8 CP_12 CP_10 con validità dal 31.10.2006 al 31.10.2007. CP_7
A norma delle CGC (in particolare art. 1.19) la polizza “vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al Contraente durante il periodo di validità contrattuale, purché riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore al 31/01/2003. Resta inteso, relativamente alla retroattività, che qualora il rischio fosse garantito da precedenti coperture assicurative la presente assicurazione opererà a secondo rischio…”.
Viene dunque in rilievo, ai fini della copertura assicurativa, la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato, da parte del terzo.
Detta clausola non può considerarsi né nulla né vessatoria, alla luce del contenuto complessivo del contratto e dei rispettivi obblighi delle parti
(sulla validità della clausola in esame si richiamano le numerose sentenze e ordinanze, di merito e di legittimità, allegate dalla compagnia alla comparsa conclusionale – in particolare ex multis Corte di Appello di
Napoli 849/2022).
Nel caso di specie la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato è successiva (19.9.2011)
37 Peraltro può osservarsi che l'unica negligenza che, dall'espletata TU, può essere addebitata alla assicurata risale al ricovero Parte_7 dell'agosto 2010, ovvero a un periodo successivo a quello di validità della polizza stessa.
La domanda di manleva avanzata dall' nei confronti della CP_42
HDI Gerling non può, quindi, trovare accoglimento.
Sulla domanda di manleva verso , Controparte_5 chiamati in causa dall' Controparte_41
Con riferimento alla domanda di manleva avanzata dall'
[...]
verso si osserva quanto Parte_7 Controparte_5 segue.
Risulta depositata la polizza n. 1222179 (del 01.05.2000 con effetto a tutto il 31.01.2003, prorogata al 31.01.2004 con appendice n. 226109 ed ancora prorogata al 31.01.2005 con appendice n. 226150).
A norma delle CGC (in particolare art.
1.18 della prima polizza)
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall'assicurato entro i 24 mesi dalla cessazione del contratto sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di copertura della polizza”.
Anche a voler considerare le successive proroghe (fino al 2005) e il periodo biennale di ultrattività, la copertura assicurativa non può dirsi operativa, alla luce della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato pervenuta solo nel settembre 2011.
Sulla domanda di manleva verso la (già CP_15 CP_16
, chiamata in causa dalla
[...] CP_4
Con riferimento alla domanda di manleva avanzata da verso la CP_23
Contr
(già si richiama la richiesta di cessazione della materia CP_15 del contendere, in quanto la stessa parte nell'allegare CP_23
38 l'avvenuta transazione, ha dedotto l'avvenuto pagamento delle somme da parte della stessa compagnia assicurativa.
Sulla domanda di manleva verso la , chiamata OP8 in causa dalla Parte_4
Con riferimento alla domanda di manleva avanzata dall' Parte_4 verso la (già ) si osserva quanto segue. OP8 CP_19
Risultano depositate la polizza n. 55/60/547263 (avente scadenza al 31 gennaio 2003) e la polizza n. 277/60/132947 (con validità 31 gennaio
2003 – 31 gennaio 2004).
A norma delle CGC (in particolare art. 2 co. 26 della prima polizza e art 2 della seconda polizza) è prevista una copertura assicurativa con clausola
“claims made”, con limitato periodo di ultrattività (rispettivamente un mese e un anno dalla scadenza).
Anche detta clausola non può considerarsi né nulla né vessatoria, alla luce del contenuto complessivo del contratto e dei rispettivi obblighi delle parti, richiamandosi sul punto quanto già sopra evidenziato.
Nel caso di specie la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato è di gran lunga successiva al periodo di validità della polizza
(19.9.2011), anche considerando il periodo di ultrattività pattuito.
La domanda di manleva avanzata dall' non può, quindi, Parte_4 trovare accoglimento.
Sulla domanda di manleva verso la , chiamata in causa CP_15 dalla Parte_4
Con riferimento alla domanda di manleva avanzata dall' Parte_4 verso la (già e ), in coassicurazione CP_15 CP_16 OP7 con la (quest'ultima per la polizza n. 55/60/547265) si Controparte_36 osserva quanto segue.
Risulta depositata la polizza n. 55/60/547263 (con scadenza al
31.1.2003) e la polizza n. 277/60/117989 (avente validità 31.1.20023 –
31.1.2004, con ultrattività di un solo mese, ai sensi dell'art 2 delle CGC).
39 Ebbene, a fronte della previsione di clausole claims made e della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato avvenuta solo nel settembre
2011, la copertura assicurativa non può dirsi operativa.
In sintesi vanno rigettate le domande di manleva avanzate dalle parti convenute.
Sulla domanda di regresso in via anticipata avanzata dall'
[...]
di NO CP_3
Può infine trovare accoglimento la domanda di regresso formulata in via anticipata dal convenuto nei confronti delle altre parti Controparte_3 convenute e , Parte_4 Controparte_44 con esclusione della convenuta alla luce dell'avvenuto CP_23 pagamento già effettuato per suo conto sulla base della transazione e della conseguente cessata materia del contendere.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato
a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro
l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito" (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13087)…” (in questi termini, di recente, cfr. Tribunale sez. VIII - Napoli, 25/07/2024, n.
7409).
40 Rispetto all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, si condividono e si richiamano, nei rapporti interni, le percentuali di responsabilità individuate dal TU, dunque del 5% in capo all' ; del 15% in Parte_7 capo alla 20% in capo alla (fermo quanto Parte_4 CP_4 innanzi chiarito in ordine alla cessata materia del contendere) e 60% in capo all'istituto . CP_3
Naturalmente il regresso (e la conseguente condanna al rimborso) è condizionato all'avvenuto, effettivo ed integrale pagamento, da parte del convenuto istante , di tutte le somme dovute in favore Controparte_3 delle parti danneggiate.
Sulle spese di lite
Restano assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni (anche in rito) sollevate dalle parti in causa.
Non si ravvisano inoltre i presupposti per una condanna delle parti convenute nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, ai sensi dell'art 96 cpc, difettando il relativo elemento soggettivo.
Le spese di lite (anche del giudizio per TP avente RG n. 7001/2011) seguono le rispettive soccombenze e si liquidano come da dispositivo, applicando le tabelle di cui all'aggiornato DM 55/2014, con scaglione di riferimento determinato sulla base del decisum, senza aumento per la difesa di più parti (stante la sostanziale identità delle difese svolte e delle questioni affrontate per tutte le parti attrici), tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della concreta attività difensiva espletata, nonché delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Vanno poste a carico delle parti convenute anche le spese di lite in favore delle rispettive chiamate in causa, tenuto conto dell'estromissione delle stesse dal precedente giudizio di TP e della sostanziale identità delle ragioni di rigetto della domanda di manleva anche nel presente giudizio.
Anche le spese di TU (di entrambi i procedimenti richiamati) seguono il medesimo principio della soccombenza.
41 Vanno invece compensate le spese di lite tra le parti attrici e la convenuta e tra quest'ultima e la terza PA, chiamata in causa, CP_4 CP_15 alla luce dell'avvenuta transazione e della cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione, tra le parti attrici, la convenuta e la;
CP_23 CP_15
2. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna le parti convenute , l' Controparte_21 Controparte_3
e l' al pagamento, in solido tra loro e in favore delle parti Parte_4 attrici in solido nelle rispettive qualità, della somma di € 213.849,00 a titolo di risarcimento dei danni jure hereditatis, oltre interessi come indicato in parte motiva e detratte le somme già percepite a tale titolo per effetto della transazione richiamata in atti;
3. accoglie per quanto di ragione la domanda dell'attrice e Parte_1 per l'effetto condanna le parti convenute , Controparte_21
l' e l' al pagamento, in solido tra loro e Controparte_3 Parte_4 in favore di detta parte attrice, della somma di € 48.539,00 a titolo di risarcimento dei danni jure proprio, oltre interessi come indicato in parte motiva e detratte le somme già percepite a tale titolo per effetto della transazione richiamata in atti;
4. accoglie per quanto di ragione la domanda dell'attrice e Parte_2 per l'effetto condanna le parti convenute , Controparte_21
l' e l' al pagamento, in solido tra loro e Controparte_3 Parte_4 in favore di detta parte attrice, della somma di € 5.779,64 a titolo di risarcimento dei danni jure proprio, oltre interessi come indicato in parte motiva e detratte le somme già percepite a tale titolo per effetto della transazione richiamata in atti;
5. rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti attrici;
42 6. rigetta le domande di manleva avanzate dalla parte convenuta
[...]
; Controparte_21
7. rigetta le domande di manleva avanzate dalla parte convenuta
[...]
Parte_4
8. accoglie per quanto di ragione la domanda di regresso formulata dal convenuto e, ai fini del riparto interno, determina le Controparte_3 quote di rispettiva responsabilità dei convenuti nella misura indicata in parte motiva. Per l'effetto condanna le parti convenute A.O. e CP_21
e l al pagamento, in favore dell'istante CP_21 Parte_4
, delle rispettive quote, come innanzi indicate, Controparte_3 subordinando detta condanna all'effettivo versamento da parte dell' di tutte le somme dovute alle parti attrici in Controparte_3 esecuzione della presente sentenza;
9. compensa le spese di lite tra le parti attrici e la convenuta CP_4
10. compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza CP_4 chiamata in causa;
CP_15
11. compensa le spese di lite tra la parte convenuta Controparte_3
e le parti convenute e Controparte_45
l' Parte_4
12. condanna le parti convenute e CP_21 CP_21
l' e l' al pagamento, in solido tra loro e Controparte_3 Parte_4 in favore delle parti attrici, delle spese di lite, che liquida per il presente procedimento in € 17.965,60 per compensi ed € 1.466 per esborsi, oltre accessori, IVA e Cpa come per legge;
13. condanna le parti convenute e CP_21 CP_21
l' e l' al pagamento, in solido tra loro e Controparte_3 Parte_4 in favore delle parti attrici, delle spese di lite del procedimento per TP con
RG n. 7001/2011, che liquida per in € 7.230,00 per compensi ed € 233,00 per esborsi, oltre accessori, IVA e Cpa come per legge;
14. condanna le parti convenute CP_21 Controparte_21
l' e l' al pagamento, in solido tra loro, Controparte_3 Parte_4
43 delle spese di TU sia del presente giudizio che del procedimento per TP richiamato in atti;
15. condanna la parte convenuta , al Controparte_21 pagamento, in favore della terza chiamata in causa Controparte_46
delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in €
[...]
9.919,00 per compensi, oltre accessori, IVA e Cpa come per legge;
16. condanna la parte convenuta , al Controparte_21 pagamento, in favore della terza chiamata in causa Controparte_7
delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in €
[...]
9.919,00 per compensi, oltre accessori, IVA e Cpa come per legge;
17. condanna la parte convenuta , al Controparte_21 pagamento, in favore della terza chiamata in causa CP_11
delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in
[...]
€ 9.919,00 per compensi, oltre accessori, IVA e Cpa come per legge;
18. condanna la parte convenuta , al Controparte_21
Contr pagamento, in favore della terza chiamata in causa (già CP_12
OP3
) delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in €
[...]
9.919,00 per compensi, oltre accessori, IVA e Cpa come per legge;
19. condanna la parte convenuta al pagamento, in Parte_4 favore della terza chiamata in causa (rappresentata nel CP_15 presente giudizio dall'avv. Pignatelli) delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 9.919,00 per compensi, oltre accessori, IVA
e Cpa come per legge;
20. condanna la parte convenuta al pagamento, in Parte_4 favore della terza chiamata in causa delle spese di lite OP8 del presente procedimento, che liquida in € 9.919,00 per compensi, oltre accessori, IVA e Cpa come per legge.
21. condanna le parti convenute Controparte_21
l' e l' al pagamento, in solido tra loro, Controparte_3 Parte_4
44 delle spese di TU del presente procedimento e del giudizio per TP richiamato in atti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 02.02.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
45