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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 614 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 614 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 18 aprile 2025 ore 10.01, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Maria Cristina Acri in sostituzione dell'avv. Ventrella;
- per parte convenuta l'avv. Nannucci.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 11.18
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 18 aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 614 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Ventrella;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – assegni al nucleo familiare.
Conclusioni delle parti: CP_ Ricorrente: Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare che la procedura adottata dell' per la concessione degli assegni familiari ai lavoratori stranieri, appartenenti a Paesi non convenzionati con l'Italia per trattamenti CP_ di famiglia, con nucleo familiare all'estero, così come descritta dalla circolare n. 12 del 12/01/1990 è discriminatoria per la preventiva richiesta di una autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare dei congiunti residenti all'estero che non è richiesta per i cittadini italiani.
2) Per l'effetto ordinare la cessazione della condotta discriminatoria con l'indicazione delle opportune attività finalizzate alla rimozione della discriminazione;
Pag. 2 di 7 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con la Domanda AUT ANF presentata all'Inps in CP_ data 27.10.2022 prot. 3001.27/10/2022.0190171 e con le domande anf dip per gli anni 2018-2022, con il numero di protocollo rispettivamente:
CP_ 3001.28/09/2023.0164775;
001.28/09/2023.0164779; CP_1
001.28/09/2023.0164782; CP_1
001.28/09/2023.0164786; CP_1 CP_
2) Per l'effetto annullare il rifiuto della domanda presentata in data 27/10/2022, ordinando all' l'inclusione Pt_2 nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, con decorrenza del diritto così come indicati in domanda amministrativa;
CP_ 3) annullare il rifiuto delle domande ANF per lavoratori dipendenti (ANF DIP) (indicate al punto 1), condannando l' all'accoglimento delle stesse;
CP_ 4) Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle domande anf dip relativi agli anni 2018-2022, presentate in data
28.09.2023 con numeri di protocollo:
CP_ 3001.28/09/2023.0164775;
001.28/09/2023.0164779; CP_1
001.28/09/2023.0164782; CP_1
001.28/09/2023.0164786; CP_1
CP_ 5) in subordine, per la denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda formulata sub 4) condannare l' all'accoglimento delle domande e Anf DIP Pt_2
6) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
CP_ Resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro di , ogni contraria difesa, eccezione e istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, respingere il ricorso nel merito in quanto infondato.
Con condanna alle spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande e il procedimento.
espone di essere cittadino pakistano e di essere titolare di permesso di soggiorno UE Parte_1 per soggiornanti di lungo periodo. Dopo aver delineato il nucleo familiare, composto dalla moglie e dalle figlie (tutte residenti in [...]), il ricorrente lamenta la discriminatorietà delle determinazioni di CP_
che non ha accolto la domanda, effettuata il 27.10.2022, di autorizzazione all'inclusione dei familiari residenti in [...]nel nucleo familiare, ai fini della liquidazione degli assegni familiari e dell'assegno unico universale.
Dopo aver premesso la ratio dell'introduzione dell'emolumento, la normativa comunitaria e le pronunce intervenute a tutela del nucleo familiare residente all'estero (da ultimo, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 67 del 2022), il ricorrente chiede accertarsi la natura discriminatoria del procedimento
Pag. 3 di 7 CP_ attuato dall' che richiede al lavoratore straniero di ottenere una preventiva autorizzazione al fine di computare i suoi familiari residenti all'estero nel proprio nucleo familiare, procedura che assume diversa dai cittadini italiani che, diversamene, possono presentare direttamente la domanda di liquidazione degli assegni, con dedotti effetti del regime prescrizionale del diritto non dalla domanda di autorizzazione, ma da quella successiva.
Agisce quindi al fine di ottenere il diritto del ricorrente alle prestazioni richieste per gli anni 2018 -
2022, adducendo di aver dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia e di CP_ aver allegato la documentazione integrativa richiesta dall' CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. A tal fine, rappresenta di aver riesaminato la domanda e di aver richiesto, senza esito, certificazione attestante l'assenza dei redditi in Pakistan relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare (e non solo la moglie).
La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alla documentazione offerta dalle parti costituite.
All'esito dell'esame delle difese e della discussione odierna, il ricorso risulta suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico universale e degli assegni familiari.
Pare opportuno prendere le mosse dalla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente agli assegni familiari richiesti, che, in questo caso, appaiono del tutto sussistenti.
Risulta in atti documentazione, anche del Paese di origine (con apposta legalizzazione), attestante l'esistenza del nucleo familiare rappresentato nella domanda amministrativa, composto, oltre che dal ricorrente, da moglie e da tre figlie minori, (nata il [...]), (nata il Parte_3 Per_1 Per_2
Per_ 9.11.2018) e (nata il [...]).
Come sottolineato anche recentemente dalla Cassazione, richiamata anche nella prima discussione dalla difesa del ricorrente (Cass., n. 5802 del 2025), l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 D.L. n. 69/1988 (conv. con L. n. 153/1988), presuppone la sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente,
è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, e non del solo richiedente.
È stato altresì aggiunto che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario stesso, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni
Pag. 4 di 7 mezzo all'uopo idoneo (si veda anche Cass. n. 7097 del 2023). Non vi è dunque un regime di prova vincolato, ma il giudice può considerare, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile, compreso quello presuntivo.
Tanto premesso, in ordine alla prova del requisito reddituale relativo al nucleo familiare, il ricorrente ha allegato, nel corso dell'iter amministrativo, la documentazione richiesta, ivi compresa una dichiarazione dello Stato estero circa l'assenza di registrazione della moglie nei registri dell'autorità fiscale del Pakistan. Ha, inoltre, con la propria domanda, autocertificato la propria situazione reddituale, comunque ricostruibile anche mediante l'estratto contributivo a disposizione dell'istituto previdenziale.
La mancata attestazione circa l'impossidenza di tutti i componenti del nucleo e, pertanto, delle tre figlie minori, in assenza di elementi di segno contrario, non risulta suggerire un quadro diverso da quello dedotto dal ricorrente. Appare difatti piuttosto implausibile che, a fronte di una madre impossidente e non occupata, la figlia maggiore (all'epoca della domanda, dodicenne) avesse un'occupazione lavorativa. Le altre due figlie erano entrambe di età inferiore ai cinque anni. Parimenti, che la situazione familiare non fosse tale da incidere concretamente sulla sussistenza del requisito reddituale è intuibile anche sulla scorta dell'analisi dell'estratto contributivo, da cui si evince che il ricorrente negli ultimi anni risulta aver percepito meno di 20.000 euro l'anno (circa € 1.600 euro al mese), lavorando presso una tintoria, lontano dal proprio Paese di origine e dai legami familiari.
In sostanza, l'insieme degli elementi a disposizione, secondo anche la regola probatoria del più probabile che non, suggerisce un quadro, anche a livello indiziario e presuntivo, idoneo a ritenere sussistente il requisito reddituale previsto dalla legge.
Non essendo contestato dall'istituto alcuno degli ulteriori requisiti deve sicuramente accertarsi il diritto del sig. all'ottenimento degli assegni familiari per il quinquennio antecedente la domanda Pt_1 amministrativa presentata ai fini dell'autorizzazione, dal momento che tale proposizione è logicamente prodromica alla successiva liquidazione.
Quanto alle modalità di erogazione dell'assegno familiare, occorre rilevare che sul punto non risulta specificatamente richiesta, da parte del ricorrente, una particolare modalità di corresponsione dell'assegno all'interno del ricorso introduttivo e, pertanto, ogni questione sul punto costituisce domanda nuova.
Peraltro, la questione circa l'effettiva modalità di liquidazione risulta deputata ad un momento necessariamente successivo, ossia quello esecutivo. Pertanto, ove sia comprovata la sussistenza di un rapporto lavorativo, non si porrebbero ostacoli (ed anzi, risulterebbe conforme a legge) la liquidazione ad opera del datore di lavoro, che funge da adiectus solutionis causa dell'obbligato principale, che rimane CP_ sempre l' che pertanto è chiamato alla corresponsione di quanto rivendicato a prescindere dalle
Pag. 5 di 7 eventuali modalità esecutive in concreto, pena altrimenti la lesione della tutela del diritto della ricorrente.
Le deduzioni circa le potenziali difficoltà attuative enunciate nel corso della precedente discussione risultano tardive e, peraltro non collegate al caso concreto, con conseguente difetto di interesse, in quanto la circostanza risulta priva del requisito di attualità rispetto al presente caso.
Sulla lamentata discriminatorietà della preventiva richiesta di autorizzazione all'inserimento dei familiari per i cittadini stranieri.
CP_ La domanda diretta all'accertamento della discriminatorietà della procedura nella parte in cui ha richiesto al ricorrente una preventiva domanda di autorizzazione all'inclusione dei familiari residenti all'estero, non risulta assistito dal necessario interesse ad agire.
Come noto, l'interesse ad agire, requisito imprescindibile della domanda giudiziale, consiste nella esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (si veda, ex multis, Cass. n. 20675 del 2020: “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”).
Difatti l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire si risolvono in una indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato, considerato conforme alla norma invocata attraverso un giudizio ipotetico. L'ambito in cui l'interesse ad agire svolge un ruolo fondamentale è quello della tutela di mero accertamento, perché il requisito in esame segna il confine tra azioni dichiarative (ammissibili) ed azioni vessatorie, di mera iattanza o proposte soltanto a scopo accademico o emulativo, che non sono ammissibili.
Nel caso di specie, l'accertamento richiesto è del tutto svincolato dal caso concreto offerto in giudizio, in quanto il ricorrente non ha ottenuto il beneficio richiesto per la dedotta carenza dei requisiti, motivo per cui i pregiudizi che la difesa connette alla sussistenza di un affaticamento burocratico nella proposizione di due domande non risultano concretamente incidente sulla posizione.
Il ricorso, difatti, oltre a non illustrare adeguatamente le effettive diverse procedure o le circolari che si occupano di disciplinare le domande e di differenziare, pertanto, le situazioni soggettive dei richiedenti gli assegni familiari, risulta oscuro laddove ricollega il pregiudizio sofferto per la dedotta discriminazione, che risulterebbe ancorato al decorso della prescrizione.
Pag. 6 di 7 Tuttavia, la circostanza non emerge da alcuna documentazione (anzi, il ricorrente allega tutte le domande di liquidazione per il periodo oggetto di giudizio, respinte a monte e non per il decorso del termine prescrizionale)e, soprattutto perde, si ripete, di effettività nel presente giudizio dove l'impedimento era rappresentato dalla ritenuta insussistenza dei presupposti e rimosso dalla condanna anche agli accessori, che, ovviamente, decorrono dal momento in cui il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'inclusione dei propri familiari all'interno del nucleo.
Sulle spese di lite.
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' in punto di spettanza degli assegni e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa dato dall'importo degli assegni familiari rivendicati in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere gli assegni familiari per il nucleo familiare Parte_1
CP_ rappresentato nella domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione degli assegni familiari secondo le modalità di cui alla domanda amministrativa, oltre interessi dal 121esimo giorno dalla domanda amministrativa di autorizzazione all'inclusione al saldo;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 1.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Prato, il 18 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 614 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 18 aprile 2025 ore 10.01, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Maria Cristina Acri in sostituzione dell'avv. Ventrella;
- per parte convenuta l'avv. Nannucci.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 11.18
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 18 aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 614 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Ventrella;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – assegni al nucleo familiare.
Conclusioni delle parti: CP_ Ricorrente: Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare che la procedura adottata dell' per la concessione degli assegni familiari ai lavoratori stranieri, appartenenti a Paesi non convenzionati con l'Italia per trattamenti CP_ di famiglia, con nucleo familiare all'estero, così come descritta dalla circolare n. 12 del 12/01/1990 è discriminatoria per la preventiva richiesta di una autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare dei congiunti residenti all'estero che non è richiesta per i cittadini italiani.
2) Per l'effetto ordinare la cessazione della condotta discriminatoria con l'indicazione delle opportune attività finalizzate alla rimozione della discriminazione;
Pag. 2 di 7 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con la Domanda AUT ANF presentata all'Inps in CP_ data 27.10.2022 prot. 3001.27/10/2022.0190171 e con le domande anf dip per gli anni 2018-2022, con il numero di protocollo rispettivamente:
CP_ 3001.28/09/2023.0164775;
001.28/09/2023.0164779; CP_1
001.28/09/2023.0164782; CP_1
001.28/09/2023.0164786; CP_1 CP_
2) Per l'effetto annullare il rifiuto della domanda presentata in data 27/10/2022, ordinando all' l'inclusione Pt_2 nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, con decorrenza del diritto così come indicati in domanda amministrativa;
CP_ 3) annullare il rifiuto delle domande ANF per lavoratori dipendenti (ANF DIP) (indicate al punto 1), condannando l' all'accoglimento delle stesse;
CP_ 4) Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle domande anf dip relativi agli anni 2018-2022, presentate in data
28.09.2023 con numeri di protocollo:
CP_ 3001.28/09/2023.0164775;
001.28/09/2023.0164779; CP_1
001.28/09/2023.0164782; CP_1
001.28/09/2023.0164786; CP_1
CP_ 5) in subordine, per la denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda formulata sub 4) condannare l' all'accoglimento delle domande e Anf DIP Pt_2
6) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
CP_ Resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro di , ogni contraria difesa, eccezione e istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, respingere il ricorso nel merito in quanto infondato.
Con condanna alle spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande e il procedimento.
espone di essere cittadino pakistano e di essere titolare di permesso di soggiorno UE Parte_1 per soggiornanti di lungo periodo. Dopo aver delineato il nucleo familiare, composto dalla moglie e dalle figlie (tutte residenti in [...]), il ricorrente lamenta la discriminatorietà delle determinazioni di CP_
che non ha accolto la domanda, effettuata il 27.10.2022, di autorizzazione all'inclusione dei familiari residenti in [...]nel nucleo familiare, ai fini della liquidazione degli assegni familiari e dell'assegno unico universale.
Dopo aver premesso la ratio dell'introduzione dell'emolumento, la normativa comunitaria e le pronunce intervenute a tutela del nucleo familiare residente all'estero (da ultimo, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 67 del 2022), il ricorrente chiede accertarsi la natura discriminatoria del procedimento
Pag. 3 di 7 CP_ attuato dall' che richiede al lavoratore straniero di ottenere una preventiva autorizzazione al fine di computare i suoi familiari residenti all'estero nel proprio nucleo familiare, procedura che assume diversa dai cittadini italiani che, diversamene, possono presentare direttamente la domanda di liquidazione degli assegni, con dedotti effetti del regime prescrizionale del diritto non dalla domanda di autorizzazione, ma da quella successiva.
Agisce quindi al fine di ottenere il diritto del ricorrente alle prestazioni richieste per gli anni 2018 -
2022, adducendo di aver dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia e di CP_ aver allegato la documentazione integrativa richiesta dall' CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. A tal fine, rappresenta di aver riesaminato la domanda e di aver richiesto, senza esito, certificazione attestante l'assenza dei redditi in Pakistan relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare (e non solo la moglie).
La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alla documentazione offerta dalle parti costituite.
All'esito dell'esame delle difese e della discussione odierna, il ricorso risulta suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico universale e degli assegni familiari.
Pare opportuno prendere le mosse dalla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente agli assegni familiari richiesti, che, in questo caso, appaiono del tutto sussistenti.
Risulta in atti documentazione, anche del Paese di origine (con apposta legalizzazione), attestante l'esistenza del nucleo familiare rappresentato nella domanda amministrativa, composto, oltre che dal ricorrente, da moglie e da tre figlie minori, (nata il [...]), (nata il Parte_3 Per_1 Per_2
Per_ 9.11.2018) e (nata il [...]).
Come sottolineato anche recentemente dalla Cassazione, richiamata anche nella prima discussione dalla difesa del ricorrente (Cass., n. 5802 del 2025), l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 D.L. n. 69/1988 (conv. con L. n. 153/1988), presuppone la sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente,
è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, e non del solo richiedente.
È stato altresì aggiunto che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario stesso, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni
Pag. 4 di 7 mezzo all'uopo idoneo (si veda anche Cass. n. 7097 del 2023). Non vi è dunque un regime di prova vincolato, ma il giudice può considerare, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile, compreso quello presuntivo.
Tanto premesso, in ordine alla prova del requisito reddituale relativo al nucleo familiare, il ricorrente ha allegato, nel corso dell'iter amministrativo, la documentazione richiesta, ivi compresa una dichiarazione dello Stato estero circa l'assenza di registrazione della moglie nei registri dell'autorità fiscale del Pakistan. Ha, inoltre, con la propria domanda, autocertificato la propria situazione reddituale, comunque ricostruibile anche mediante l'estratto contributivo a disposizione dell'istituto previdenziale.
La mancata attestazione circa l'impossidenza di tutti i componenti del nucleo e, pertanto, delle tre figlie minori, in assenza di elementi di segno contrario, non risulta suggerire un quadro diverso da quello dedotto dal ricorrente. Appare difatti piuttosto implausibile che, a fronte di una madre impossidente e non occupata, la figlia maggiore (all'epoca della domanda, dodicenne) avesse un'occupazione lavorativa. Le altre due figlie erano entrambe di età inferiore ai cinque anni. Parimenti, che la situazione familiare non fosse tale da incidere concretamente sulla sussistenza del requisito reddituale è intuibile anche sulla scorta dell'analisi dell'estratto contributivo, da cui si evince che il ricorrente negli ultimi anni risulta aver percepito meno di 20.000 euro l'anno (circa € 1.600 euro al mese), lavorando presso una tintoria, lontano dal proprio Paese di origine e dai legami familiari.
In sostanza, l'insieme degli elementi a disposizione, secondo anche la regola probatoria del più probabile che non, suggerisce un quadro, anche a livello indiziario e presuntivo, idoneo a ritenere sussistente il requisito reddituale previsto dalla legge.
Non essendo contestato dall'istituto alcuno degli ulteriori requisiti deve sicuramente accertarsi il diritto del sig. all'ottenimento degli assegni familiari per il quinquennio antecedente la domanda Pt_1 amministrativa presentata ai fini dell'autorizzazione, dal momento che tale proposizione è logicamente prodromica alla successiva liquidazione.
Quanto alle modalità di erogazione dell'assegno familiare, occorre rilevare che sul punto non risulta specificatamente richiesta, da parte del ricorrente, una particolare modalità di corresponsione dell'assegno all'interno del ricorso introduttivo e, pertanto, ogni questione sul punto costituisce domanda nuova.
Peraltro, la questione circa l'effettiva modalità di liquidazione risulta deputata ad un momento necessariamente successivo, ossia quello esecutivo. Pertanto, ove sia comprovata la sussistenza di un rapporto lavorativo, non si porrebbero ostacoli (ed anzi, risulterebbe conforme a legge) la liquidazione ad opera del datore di lavoro, che funge da adiectus solutionis causa dell'obbligato principale, che rimane CP_ sempre l' che pertanto è chiamato alla corresponsione di quanto rivendicato a prescindere dalle
Pag. 5 di 7 eventuali modalità esecutive in concreto, pena altrimenti la lesione della tutela del diritto della ricorrente.
Le deduzioni circa le potenziali difficoltà attuative enunciate nel corso della precedente discussione risultano tardive e, peraltro non collegate al caso concreto, con conseguente difetto di interesse, in quanto la circostanza risulta priva del requisito di attualità rispetto al presente caso.
Sulla lamentata discriminatorietà della preventiva richiesta di autorizzazione all'inserimento dei familiari per i cittadini stranieri.
CP_ La domanda diretta all'accertamento della discriminatorietà della procedura nella parte in cui ha richiesto al ricorrente una preventiva domanda di autorizzazione all'inclusione dei familiari residenti all'estero, non risulta assistito dal necessario interesse ad agire.
Come noto, l'interesse ad agire, requisito imprescindibile della domanda giudiziale, consiste nella esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (si veda, ex multis, Cass. n. 20675 del 2020: “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”).
Difatti l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire si risolvono in una indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato, considerato conforme alla norma invocata attraverso un giudizio ipotetico. L'ambito in cui l'interesse ad agire svolge un ruolo fondamentale è quello della tutela di mero accertamento, perché il requisito in esame segna il confine tra azioni dichiarative (ammissibili) ed azioni vessatorie, di mera iattanza o proposte soltanto a scopo accademico o emulativo, che non sono ammissibili.
Nel caso di specie, l'accertamento richiesto è del tutto svincolato dal caso concreto offerto in giudizio, in quanto il ricorrente non ha ottenuto il beneficio richiesto per la dedotta carenza dei requisiti, motivo per cui i pregiudizi che la difesa connette alla sussistenza di un affaticamento burocratico nella proposizione di due domande non risultano concretamente incidente sulla posizione.
Il ricorso, difatti, oltre a non illustrare adeguatamente le effettive diverse procedure o le circolari che si occupano di disciplinare le domande e di differenziare, pertanto, le situazioni soggettive dei richiedenti gli assegni familiari, risulta oscuro laddove ricollega il pregiudizio sofferto per la dedotta discriminazione, che risulterebbe ancorato al decorso della prescrizione.
Pag. 6 di 7 Tuttavia, la circostanza non emerge da alcuna documentazione (anzi, il ricorrente allega tutte le domande di liquidazione per il periodo oggetto di giudizio, respinte a monte e non per il decorso del termine prescrizionale)e, soprattutto perde, si ripete, di effettività nel presente giudizio dove l'impedimento era rappresentato dalla ritenuta insussistenza dei presupposti e rimosso dalla condanna anche agli accessori, che, ovviamente, decorrono dal momento in cui il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'inclusione dei propri familiari all'interno del nucleo.
Sulle spese di lite.
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' in punto di spettanza degli assegni e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa dato dall'importo degli assegni familiari rivendicati in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere gli assegni familiari per il nucleo familiare Parte_1
CP_ rappresentato nella domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione degli assegni familiari secondo le modalità di cui alla domanda amministrativa, oltre interessi dal 121esimo giorno dalla domanda amministrativa di autorizzazione all'inclusione al saldo;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 1.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Prato, il 18 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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