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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5636/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rosalba Campanaro ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5636/2018 promossa da:
elettivamente domiciliata in Bari alla via Skanderbeg n. 64, presso lo studio CP_1 dell'avv. Isabella Vitale (C.F.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._1 atti;
attrice opponente
contro
, quale legale rappresentante della ditta “Lavori Complementari Edili di Castro Controparte_2
Leonardo”, elettivamente domiciliato in Mariotto – Bitonto (Ba) al Largo Papa Giovanni Paolo II, n.7
(già Piazza Roma, n. 1), presso lo studio dell'Avv. Antonio Carrara (c.f. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
convenuto opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e da precedenti scritti difensivi ivi richiamati.
Fatto
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 352/2018, datato 18.01.2018, depositato il 23.01.2018, il Tribunale di
Bari ingiungeva a di pagare alla ditta ricorrente “Lavori Complementari Edili di Castro CP_1
Leonardo” l'importo di Euro 12.100,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bari-Torre a Mare alla trav.57 di Via Bari n.1C/2, come da fattura n. 26 del 27.11.2017 rimasta insoluta, nonostante la diffida spedita il 4.10.2017.
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 27.02.2018 (per compiuta giacenza), CP_1 ha proposto opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.04.2018 e si è costituita in pagina 1 di 8 giudizio in data 13.04.2018 contestando il credito ingiunto in ragione di alcuni difetti di esecuzione e del mancato completamento dei lavori commissionati alla ditta dell'opposto nel dicembre 2016.
In particolare, l'opponente deduceva che:
✓ il contratto d'appalto stipulato in data 5.12.2016 non riportava il corrispettivo dell'appalto e che le relative opere dovessero quindi intendersi computate “a misura” e non “a corpo”;
✓ il computo metrico originario prodotto dall'opposto e i due successivi redatti in variante non erano mai stati approvati né sottoscritti dalla committente (essendo apocrifa la firma apposta sul computo metrico del 15.02.2017 (cfr. doc.2 fascicolo monitorio opposta);
✓ l'impresa aveva già percepito la somma di € 35.500,00 compresa IVA in diverse trances, come documentato dalle fatture rilasciate dall'opposta ditta e versate in parte con assegni postali a firma della committente, in parte in contanti;
✓ Il Castro, dopo aver ricevuto l'ultimo pagamento in contanti in data 7.07.2017, ha cominciato ad assentarsi dal cantiere sostenendo di aver realizzato lavorazioni per un importo maggiore di quello ricevuto sicché, pur non avendo completato le opere, reclamava verbalmente il saldo di oltre
€. 10.000,00;
✓ Nel contrasto insorto tra la ditta appaltatrice e la committente, il direttore dei lavori arch. aveva effettuato un sopralluogo sul cantiere, in data 16.11.2017, per la “ verifica Persona_1 delle opere e lavorazioni eseguite e la constatazione di eventuali opere incompiute o che presentino difetti”; tuttavia, contravvenendo agli accordi assunti, il prefato tecnico non aveva mai notificato alla committente il documento ove risultavano evidenziate le opere da completare, quelle da eseguire e quelle che presentavano difetti;
solo con la mail del 15.12.2017 (con allegata l'ultima relazione di cantiere) essa committente aveva appreso dall'arch. circostanze non veritiere e cioè che Per_1
l'impresa aveva eseguito i lavori di completamento e riparazione, come le era stato richiesto, e che intendeva ottenere il saldo del prezzo senza procedere a nuove lavorazioni;
✓ dalla perizia di parte allegata emergeva chiaramente che il valore delle opere appaltate e parzialmente eseguite dalla corrispondeva alla minore somma di €. 32.400,00 (IVA CP_3 inclusa) e che inoltre i costi stimati dal proprio tecnico per i vizi e/o difetti riscontrati ammontavano ad €.8.000,00.
Sulla base di tali assunti chiedeva in via principale la revoca del decreto ingiuntivo e proponeva contestuale domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in complessivi €.10.000,00 o in quell'altra somma da determinarsi in via equitativa anche in base alle risultanze della CTU.
In via meramente subordinata chiedeva, in revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi obbligata l'opponente soltanto per il minor importo riconosciuto attraverso gli accertamenti tecnici da compiersi pagina 2 di 8 in corso di causa e compensare detta eventuale somma con quella dovuta dall'opposto per il risarcimento dei danni.
1.3. , in qualità di legale rappresentante della ditta “Lavori Complementari Edili di Controparte_2
Castro Leonardo”, si è costituito mediante deposito del proprio fascicolo in data 26.06.2018 contestando tutto quanto dedotto dall'opponente ed eccependo pregiudizialmente la inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto proposta oltre i termini di legge. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale;
il tutto con condanna della controparte per lite temeraria ex art.96 c.p.c., vinte le spese.
1.4. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione del 26.6.2015 il
Giudice, con ordinanza riservata del 27.07.2018, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto notificata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 641
c.p.c. .
1.5. All'udienza del 31.07.2020 le parti precisavano le proprie conclusioni come al verbale di udienza ed il Giudice rinviava la causa per la discussione e la contestuale decisione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2021. Con successiva ordinanza riservata del 27.10.2021 il Giudice modificava la precedente ordinanza 27.07.2018 fissando udienza per la prosecuzione dell'istruttoria dando atto che
"...............la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo può comunque consentire che si producano gli effetti di un ordinario atto di citazione ( nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (Cass. 8083/2006 3679/2001; 11235/1990; 2387/1982;
2281/1978.) Considerato che il suindicato principio è stato affermato dalla Suprema Corte in riferimento, soprattutto, alle domande riconvenzionali in ordine alle quali la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione non preclude sempre l'esame nel merito della domanda riconvenzionale, proposta con l'opposizione, poichè dalla detta dichiarazione di improcedibilità consegue soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel procedimento monitorio, e tale effetto è idoneo a paralizzare la valutazione sul fondamento delle domande riconvenzionali, spiegate con l'atto di opposizione, se e nella misura in cui esse siano incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile;
considerato che
la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di
contro
-domanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cassazione
Civile 29 gennaio 2004, n. 1666; Cassazione Civile 26 settembre 1991, n. 10043); atteso che nel caso di specie l'opponente ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto per il
pagina 3 di 8 risarcimento dei danni derivanti dalla inesatta esecuzione dei lavori per cui è causa e che detta domanda, re melius perpensa, si profila come autonoma rispetto alla proposta opposizione…"
1.6. La causa veniva, quindi, istruita con la produzione documentale ed a mezzo di CTU tecnica.
Precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
Diritto
2. La domanda proposta dall'odierna opposta, ditta “Lavori Complementari Edili di Castro Leonardo” con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento della fattura n. 26 del
27.11.2017 (doc. 1 fascicolo della fase monitoria) relativa a lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bari-Torre a Mare alla trav.57 di Via Bari n.1C/2, effettuati su commissione della proprietaria odierna opponente. ha contestato la sussistenza del credito ingiunto allegando il CP_1 mancato completamento delle opere appaltate e la presenza di vizi su alcuni dei lavori eseguiti, producendo all'uopo due successive perizie.
2.1. Preliminarmente va rilevata, a modifica e revoca delle ordinanze rese in corso di causa, che l'opposizione risulta tempestiva e dunque ammissibile in quanto notificata nel termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c.
Invero il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario che, ai sensi dell'art. 140
c.p.c., non avendo rinvenuto nessuno cui per legge è consentita la consegna della copia (come si legge nel documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto) provvedeva all'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e alla spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.) in data 13.02.2018.
Orbene, nella specie, l'avviso di ricevimento della raccomandata reca la spunta “invio non ritirato alla data” del 17.02.2018 (come da timbro apposto) nonché la dicitura “consegnata come da registro inesitate - Poste Torre a Mare” con la data del 17.02.2018 con ciò indicando che, a quella data, non è stato possibile consegnare al destinatario il documento.
In tal caso allora, (assenza di ricezione della raccomandata) la notifica, di fatto non eseguita al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per irreperibilità temporanea del destinatario, si ha per eseguita, per compiuta giacenza, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3, 7/6/2018, n. 14722; Cass. 20736/2021, parte motiva).
Trasportando detti principi al caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi eseguita in data 23.02.2018, ovvero il decimo giorno dalla spedizione della CAD sicchè l'opposizione deve ritenersi tempestiva poiché notificata a mezzo pec il 3.04.2018, ovvero entro il termine di 40 giorni previsto dall'art.641 c.p.c., termine che veniva a scadere in data 4.04.2018.
pagina 4 di 8 2.2. Ciò detto ed entrando nel merito, l'opponente ha allegato, con l'atto di opposizione, il mancato completamento dei lavori e la presenza di una serie di vizi e problematiche concernenti sia le opere interne che esterne realizzate sull'immobile di proprietà, producendo relativa perizia di parte a firma dell'ing. Per_2
Successivamente, con le note conclusive autorizzate del 24.09.2021, ha prodotto una seconda perizia a firma del tecnico di fiducia ing. . Persona_3
All'uopo, non appare ultroneo osservare, in primo luogo, che "La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; la perizia stragiudiziale anche quando sia giurata rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, e come tale è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è obbligato a tenerne conto" (Corte appello Roma sez. I, 02/05/2023, n.3044;
Cassazione civile sez. II, 12/07/2023, n.19901; Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1053).
Va considerato che, nel caso di specie, non è contestato tra le parti che la società opposta non abbia terminato i lavori commissionati da parte dell'opponente avendo essa stessa prodotto il certificato di esecuzione dei lavori redatto dal D.L. arch. in data 7.09.2017 in cui si dà atto che: “i lavori Per_1 hanno avuto inizio in data 18.10.2016 e sono ancora in corso”.
Agli atti è presente una relazione tecnica e di sopralluogo del 16.11.2017; tale sopralluogo, così come si legge, è stato effettuato alla presenza della proprietaria, per la “verifica delle opere e lavorazioni eseguite e la constatazione di eventuali opere incompiute o che presentino difetti”. In tale documento risultano evidenziate le opere da completare, le opere da eseguire e quelle che presentavano difetti.
Agli atti di causa è altresì presente una relazione tecnica e di sopralluogo del 14.12.2017; tale sopralluogo, così come si legge, è stato effettuato alla presenza del marito della proprietaria, per la
“verifica delle opere e lavorazioni eseguite a completamento delle opere previste”.
In tale documento risultano evidenziate le opere completate e le opere non eseguite, di seguito specificate: opere completate
pitturazione altezza battiscopa dei muretti laterali della scala dì accesso al terrazzo, zona ingresso principale pitturazione dei fori stuccati sul prospetto zona ingresso principale (ancoraggio scossalina)
fornitura e posa in opera di battiscopa mancante sui muretti di parapetto del terrazzo laterale;
finitura del dislivello createsi tra il terrazzo faterete è la zona lucernario (attualmente mancante) con posa in opera di terminale in pietra con sottogrado pagina 5 di 8 completamento dell'intonacatura della muratura laterale della scala di accesso alla cucina (zona piano interrato)
completamento della pitturazione della muratura laterale della scala di accesso alla cucina (zona piano interrato).
posa in opera di pedata e sottogrado in pietra nella parte mancante del primo gradino della scala di accesso al giardino retrostante (zona laterale) lesioni presenti alla trave aggettante all'intradosso del terrazzo laterale del piano rialzato (lato sinistro guardando)
mattone lesionato nell'area antistante la scala d'i accesso al piano rialzato 1 (zona ingresso);
lesione della pedata centrale del primo gradino della scala di accesso al giardino retrostante (zona laterale)
opere non eseguite
fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo, idonea per istallazione esterna, previa realizzazione di foro nella parete esterna a sud (computo marzo 2017);
fornitura e posa in opera di stipiti e architrave in pietra mancanti al vano portafinestra del terrazzo del primo piano (computo settembre 2017);
fornitura e posa in opera di scossalina metallica zincata preverniciata a copertura della tubazione esterna discendente presente sul prospetto principale, zona portoncino di accesso
(computo marzo 2017);
posa in opera di rivestimento in pietra sulle murature di prospetto del vano cucina, fino ad altezza del varco porta-finestra (zona piano interrato) (computo aprile).
La disposta CTU tecnica volta ad accertare l'effettiva consistenza delle opere realizzate e la presenza dei vizi lamentati dall'opponente, ha rilevato un mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quello emergente dagli atti di causa in quanto sono stati realizzati lavori di efficientamento energetico
(superbonus 110%) che hanno riguardato tutte le parti esterne dell'edificio, oggetto dell'accertamento peritale sicché ha ritenuto impossibile effettuare un raffronto tra le lavorazioni indicate dal D.L. arch.
quelle invece riportate nella perizia di parte a firma dell'ing. Per_1 Per_2
In questo carente quadro probatorio offerto dall'opponente (che avrebbe potuto richiedere un ATP in corso di causa), le lavorazioni svolte dall'opposto risultano non solo dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, ma anche - e specialmente - dai computi metrici in variante del 5.04.2017 predisposti dal direttore dei lavori e dalla successiva relazione tecnica e di sopralluogo del 14.12.2017.
Alla luce di tali elementi, il CTU ha correttamente ritenuto di procedere all'analisi dei fattori pregiudizievoli segnalati nella seconda perizia di parte prodotta dall'opponente a firma dell'ing.
rilevando che vi sono opere effettivamente non eseguite ma riportate nei computi metrici Persona_3 per un importo di €.616,30 ed opere da rieseguire per un importo di €.1.520,00, oltre oneri fiscali come per legge.
pagina 6 di 8 La documentazione in atti, in uno alle le cognizioni tecnico-scientifiche ed alle valutazioni emerse dalla
CTU consentono un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico- valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice, solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU, è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CTU un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CTU soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e, comunque, nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal consulente d'ufficio.
Pertanto alla luce delle conclusioni cui è giunto il CTU che appaiono condivisibili in quanto debitamente motivate e non inficiate da errori o carenze logiche e/o metodologiche la domanda dell'opponente può essere accolta limitatamente alla somma di complessivi €.2.136,30 oltre oneri fiscali (€.616,30 quale minor valore delle opere eseguite + €.1.520,00 per i costi necessari alle opere da rieseguire).
E difatti secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione " ......... l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori " ( Cass. 21.5.2012, n. 8016).
Non appare invece giustificata la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali lamentati dall'opponente per non aver usufruito appieno dell'appartamento, essendo tale voce di danno completamente sfornita di specifiche allegazioni e supporto probatorio.
pagina 7 di 8 In accoglimento della domanda riconvenzionale l'opponente ha quindi diritto di essere risarcita dall'opposta per l'importo complessivo di €.2.136,30 oltre oneri fiscali e interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore ( Cass. 6614/2015).
Conseguentemente, previa compensazione con la somma ingiunta, l'opponente sarà tenuta a pagare all'opposto la minor somma di €.9.963,70 oltre interessi dalla domanda all'integrale soddisfo.
2.3. Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite, il rifiuto dell'opponente alla proposta conciliativa formulata dal CTU approssimativamente vicina all'esito del giudizio e l'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda riconvenzionale comportano che le stesse, comprensive di quelle inerenti la CTU per come già liquidate in corso di causa, debbano essere compensate tra le parti in ragione di 1/5, mentre l'opponente deve essere condannata al pagamento dei restanti 4/5 in favore della ditta opposta tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione e della contestuale domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di , quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2 ditta “Lavori Complementari Edili di Castro Leonardo” revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore dell'opposto della minor somma di €. 9.963,70 CP_1 oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2. dichiara compensate per 1/5 le spese di lite del giudizio di opposizione e per l'effetto condanna l'opponente a rimborsare all'opposto , quale legale rappresentante CP_1 Controparte_2 della omonima ditta “Lavori Complementari Edili” i restanti 4/5 delle spese di lite, che liquida - per l'intero - in complessivi € 5.000,00, oltre, CPA e IVA, come per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, a carico dell'opponente per 4/5 e dell'opposto per il restante 1/5.
Bari, 7 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rosalba Campanaro ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5636/2018 promossa da:
elettivamente domiciliata in Bari alla via Skanderbeg n. 64, presso lo studio CP_1 dell'avv. Isabella Vitale (C.F.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._1 atti;
attrice opponente
contro
, quale legale rappresentante della ditta “Lavori Complementari Edili di Castro Controparte_2
Leonardo”, elettivamente domiciliato in Mariotto – Bitonto (Ba) al Largo Papa Giovanni Paolo II, n.7
(già Piazza Roma, n. 1), presso lo studio dell'Avv. Antonio Carrara (c.f. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
convenuto opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e da precedenti scritti difensivi ivi richiamati.
Fatto
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 352/2018, datato 18.01.2018, depositato il 23.01.2018, il Tribunale di
Bari ingiungeva a di pagare alla ditta ricorrente “Lavori Complementari Edili di Castro CP_1
Leonardo” l'importo di Euro 12.100,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bari-Torre a Mare alla trav.57 di Via Bari n.1C/2, come da fattura n. 26 del 27.11.2017 rimasta insoluta, nonostante la diffida spedita il 4.10.2017.
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 27.02.2018 (per compiuta giacenza), CP_1 ha proposto opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.04.2018 e si è costituita in pagina 1 di 8 giudizio in data 13.04.2018 contestando il credito ingiunto in ragione di alcuni difetti di esecuzione e del mancato completamento dei lavori commissionati alla ditta dell'opposto nel dicembre 2016.
In particolare, l'opponente deduceva che:
✓ il contratto d'appalto stipulato in data 5.12.2016 non riportava il corrispettivo dell'appalto e che le relative opere dovessero quindi intendersi computate “a misura” e non “a corpo”;
✓ il computo metrico originario prodotto dall'opposto e i due successivi redatti in variante non erano mai stati approvati né sottoscritti dalla committente (essendo apocrifa la firma apposta sul computo metrico del 15.02.2017 (cfr. doc.2 fascicolo monitorio opposta);
✓ l'impresa aveva già percepito la somma di € 35.500,00 compresa IVA in diverse trances, come documentato dalle fatture rilasciate dall'opposta ditta e versate in parte con assegni postali a firma della committente, in parte in contanti;
✓ Il Castro, dopo aver ricevuto l'ultimo pagamento in contanti in data 7.07.2017, ha cominciato ad assentarsi dal cantiere sostenendo di aver realizzato lavorazioni per un importo maggiore di quello ricevuto sicché, pur non avendo completato le opere, reclamava verbalmente il saldo di oltre
€. 10.000,00;
✓ Nel contrasto insorto tra la ditta appaltatrice e la committente, il direttore dei lavori arch. aveva effettuato un sopralluogo sul cantiere, in data 16.11.2017, per la “ verifica Persona_1 delle opere e lavorazioni eseguite e la constatazione di eventuali opere incompiute o che presentino difetti”; tuttavia, contravvenendo agli accordi assunti, il prefato tecnico non aveva mai notificato alla committente il documento ove risultavano evidenziate le opere da completare, quelle da eseguire e quelle che presentavano difetti;
solo con la mail del 15.12.2017 (con allegata l'ultima relazione di cantiere) essa committente aveva appreso dall'arch. circostanze non veritiere e cioè che Per_1
l'impresa aveva eseguito i lavori di completamento e riparazione, come le era stato richiesto, e che intendeva ottenere il saldo del prezzo senza procedere a nuove lavorazioni;
✓ dalla perizia di parte allegata emergeva chiaramente che il valore delle opere appaltate e parzialmente eseguite dalla corrispondeva alla minore somma di €. 32.400,00 (IVA CP_3 inclusa) e che inoltre i costi stimati dal proprio tecnico per i vizi e/o difetti riscontrati ammontavano ad €.8.000,00.
Sulla base di tali assunti chiedeva in via principale la revoca del decreto ingiuntivo e proponeva contestuale domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in complessivi €.10.000,00 o in quell'altra somma da determinarsi in via equitativa anche in base alle risultanze della CTU.
In via meramente subordinata chiedeva, in revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi obbligata l'opponente soltanto per il minor importo riconosciuto attraverso gli accertamenti tecnici da compiersi pagina 2 di 8 in corso di causa e compensare detta eventuale somma con quella dovuta dall'opposto per il risarcimento dei danni.
1.3. , in qualità di legale rappresentante della ditta “Lavori Complementari Edili di Controparte_2
Castro Leonardo”, si è costituito mediante deposito del proprio fascicolo in data 26.06.2018 contestando tutto quanto dedotto dall'opponente ed eccependo pregiudizialmente la inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto proposta oltre i termini di legge. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale;
il tutto con condanna della controparte per lite temeraria ex art.96 c.p.c., vinte le spese.
1.4. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione del 26.6.2015 il
Giudice, con ordinanza riservata del 27.07.2018, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto notificata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 641
c.p.c. .
1.5. All'udienza del 31.07.2020 le parti precisavano le proprie conclusioni come al verbale di udienza ed il Giudice rinviava la causa per la discussione e la contestuale decisione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2021. Con successiva ordinanza riservata del 27.10.2021 il Giudice modificava la precedente ordinanza 27.07.2018 fissando udienza per la prosecuzione dell'istruttoria dando atto che
"...............la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo può comunque consentire che si producano gli effetti di un ordinario atto di citazione ( nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (Cass. 8083/2006 3679/2001; 11235/1990; 2387/1982;
2281/1978.) Considerato che il suindicato principio è stato affermato dalla Suprema Corte in riferimento, soprattutto, alle domande riconvenzionali in ordine alle quali la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione non preclude sempre l'esame nel merito della domanda riconvenzionale, proposta con l'opposizione, poichè dalla detta dichiarazione di improcedibilità consegue soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel procedimento monitorio, e tale effetto è idoneo a paralizzare la valutazione sul fondamento delle domande riconvenzionali, spiegate con l'atto di opposizione, se e nella misura in cui esse siano incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile;
considerato che
la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di
contro
-domanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cassazione
Civile 29 gennaio 2004, n. 1666; Cassazione Civile 26 settembre 1991, n. 10043); atteso che nel caso di specie l'opponente ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto per il
pagina 3 di 8 risarcimento dei danni derivanti dalla inesatta esecuzione dei lavori per cui è causa e che detta domanda, re melius perpensa, si profila come autonoma rispetto alla proposta opposizione…"
1.6. La causa veniva, quindi, istruita con la produzione documentale ed a mezzo di CTU tecnica.
Precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
Diritto
2. La domanda proposta dall'odierna opposta, ditta “Lavori Complementari Edili di Castro Leonardo” con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento della fattura n. 26 del
27.11.2017 (doc. 1 fascicolo della fase monitoria) relativa a lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bari-Torre a Mare alla trav.57 di Via Bari n.1C/2, effettuati su commissione della proprietaria odierna opponente. ha contestato la sussistenza del credito ingiunto allegando il CP_1 mancato completamento delle opere appaltate e la presenza di vizi su alcuni dei lavori eseguiti, producendo all'uopo due successive perizie.
2.1. Preliminarmente va rilevata, a modifica e revoca delle ordinanze rese in corso di causa, che l'opposizione risulta tempestiva e dunque ammissibile in quanto notificata nel termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c.
Invero il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario che, ai sensi dell'art. 140
c.p.c., non avendo rinvenuto nessuno cui per legge è consentita la consegna della copia (come si legge nel documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto) provvedeva all'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e alla spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.) in data 13.02.2018.
Orbene, nella specie, l'avviso di ricevimento della raccomandata reca la spunta “invio non ritirato alla data” del 17.02.2018 (come da timbro apposto) nonché la dicitura “consegnata come da registro inesitate - Poste Torre a Mare” con la data del 17.02.2018 con ciò indicando che, a quella data, non è stato possibile consegnare al destinatario il documento.
In tal caso allora, (assenza di ricezione della raccomandata) la notifica, di fatto non eseguita al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per irreperibilità temporanea del destinatario, si ha per eseguita, per compiuta giacenza, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3, 7/6/2018, n. 14722; Cass. 20736/2021, parte motiva).
Trasportando detti principi al caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi eseguita in data 23.02.2018, ovvero il decimo giorno dalla spedizione della CAD sicchè l'opposizione deve ritenersi tempestiva poiché notificata a mezzo pec il 3.04.2018, ovvero entro il termine di 40 giorni previsto dall'art.641 c.p.c., termine che veniva a scadere in data 4.04.2018.
pagina 4 di 8 2.2. Ciò detto ed entrando nel merito, l'opponente ha allegato, con l'atto di opposizione, il mancato completamento dei lavori e la presenza di una serie di vizi e problematiche concernenti sia le opere interne che esterne realizzate sull'immobile di proprietà, producendo relativa perizia di parte a firma dell'ing. Per_2
Successivamente, con le note conclusive autorizzate del 24.09.2021, ha prodotto una seconda perizia a firma del tecnico di fiducia ing. . Persona_3
All'uopo, non appare ultroneo osservare, in primo luogo, che "La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; la perizia stragiudiziale anche quando sia giurata rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, e come tale è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è obbligato a tenerne conto" (Corte appello Roma sez. I, 02/05/2023, n.3044;
Cassazione civile sez. II, 12/07/2023, n.19901; Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1053).
Va considerato che, nel caso di specie, non è contestato tra le parti che la società opposta non abbia terminato i lavori commissionati da parte dell'opponente avendo essa stessa prodotto il certificato di esecuzione dei lavori redatto dal D.L. arch. in data 7.09.2017 in cui si dà atto che: “i lavori Per_1 hanno avuto inizio in data 18.10.2016 e sono ancora in corso”.
Agli atti è presente una relazione tecnica e di sopralluogo del 16.11.2017; tale sopralluogo, così come si legge, è stato effettuato alla presenza della proprietaria, per la “verifica delle opere e lavorazioni eseguite e la constatazione di eventuali opere incompiute o che presentino difetti”. In tale documento risultano evidenziate le opere da completare, le opere da eseguire e quelle che presentavano difetti.
Agli atti di causa è altresì presente una relazione tecnica e di sopralluogo del 14.12.2017; tale sopralluogo, così come si legge, è stato effettuato alla presenza del marito della proprietaria, per la
“verifica delle opere e lavorazioni eseguite a completamento delle opere previste”.
In tale documento risultano evidenziate le opere completate e le opere non eseguite, di seguito specificate: opere completate
pitturazione altezza battiscopa dei muretti laterali della scala dì accesso al terrazzo, zona ingresso principale pitturazione dei fori stuccati sul prospetto zona ingresso principale (ancoraggio scossalina)
fornitura e posa in opera di battiscopa mancante sui muretti di parapetto del terrazzo laterale;
finitura del dislivello createsi tra il terrazzo faterete è la zona lucernario (attualmente mancante) con posa in opera di terminale in pietra con sottogrado pagina 5 di 8 completamento dell'intonacatura della muratura laterale della scala di accesso alla cucina (zona piano interrato)
completamento della pitturazione della muratura laterale della scala di accesso alla cucina (zona piano interrato).
posa in opera di pedata e sottogrado in pietra nella parte mancante del primo gradino della scala di accesso al giardino retrostante (zona laterale) lesioni presenti alla trave aggettante all'intradosso del terrazzo laterale del piano rialzato (lato sinistro guardando)
mattone lesionato nell'area antistante la scala d'i accesso al piano rialzato 1 (zona ingresso);
lesione della pedata centrale del primo gradino della scala di accesso al giardino retrostante (zona laterale)
opere non eseguite
fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo, idonea per istallazione esterna, previa realizzazione di foro nella parete esterna a sud (computo marzo 2017);
fornitura e posa in opera di stipiti e architrave in pietra mancanti al vano portafinestra del terrazzo del primo piano (computo settembre 2017);
fornitura e posa in opera di scossalina metallica zincata preverniciata a copertura della tubazione esterna discendente presente sul prospetto principale, zona portoncino di accesso
(computo marzo 2017);
posa in opera di rivestimento in pietra sulle murature di prospetto del vano cucina, fino ad altezza del varco porta-finestra (zona piano interrato) (computo aprile).
La disposta CTU tecnica volta ad accertare l'effettiva consistenza delle opere realizzate e la presenza dei vizi lamentati dall'opponente, ha rilevato un mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quello emergente dagli atti di causa in quanto sono stati realizzati lavori di efficientamento energetico
(superbonus 110%) che hanno riguardato tutte le parti esterne dell'edificio, oggetto dell'accertamento peritale sicché ha ritenuto impossibile effettuare un raffronto tra le lavorazioni indicate dal D.L. arch.
quelle invece riportate nella perizia di parte a firma dell'ing. Per_1 Per_2
In questo carente quadro probatorio offerto dall'opponente (che avrebbe potuto richiedere un ATP in corso di causa), le lavorazioni svolte dall'opposto risultano non solo dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, ma anche - e specialmente - dai computi metrici in variante del 5.04.2017 predisposti dal direttore dei lavori e dalla successiva relazione tecnica e di sopralluogo del 14.12.2017.
Alla luce di tali elementi, il CTU ha correttamente ritenuto di procedere all'analisi dei fattori pregiudizievoli segnalati nella seconda perizia di parte prodotta dall'opponente a firma dell'ing.
rilevando che vi sono opere effettivamente non eseguite ma riportate nei computi metrici Persona_3 per un importo di €.616,30 ed opere da rieseguire per un importo di €.1.520,00, oltre oneri fiscali come per legge.
pagina 6 di 8 La documentazione in atti, in uno alle le cognizioni tecnico-scientifiche ed alle valutazioni emerse dalla
CTU consentono un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico- valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice, solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU, è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CTU un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CTU soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e, comunque, nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal consulente d'ufficio.
Pertanto alla luce delle conclusioni cui è giunto il CTU che appaiono condivisibili in quanto debitamente motivate e non inficiate da errori o carenze logiche e/o metodologiche la domanda dell'opponente può essere accolta limitatamente alla somma di complessivi €.2.136,30 oltre oneri fiscali (€.616,30 quale minor valore delle opere eseguite + €.1.520,00 per i costi necessari alle opere da rieseguire).
E difatti secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione " ......... l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori " ( Cass. 21.5.2012, n. 8016).
Non appare invece giustificata la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali lamentati dall'opponente per non aver usufruito appieno dell'appartamento, essendo tale voce di danno completamente sfornita di specifiche allegazioni e supporto probatorio.
pagina 7 di 8 In accoglimento della domanda riconvenzionale l'opponente ha quindi diritto di essere risarcita dall'opposta per l'importo complessivo di €.2.136,30 oltre oneri fiscali e interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore ( Cass. 6614/2015).
Conseguentemente, previa compensazione con la somma ingiunta, l'opponente sarà tenuta a pagare all'opposto la minor somma di €.9.963,70 oltre interessi dalla domanda all'integrale soddisfo.
2.3. Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite, il rifiuto dell'opponente alla proposta conciliativa formulata dal CTU approssimativamente vicina all'esito del giudizio e l'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda riconvenzionale comportano che le stesse, comprensive di quelle inerenti la CTU per come già liquidate in corso di causa, debbano essere compensate tra le parti in ragione di 1/5, mentre l'opponente deve essere condannata al pagamento dei restanti 4/5 in favore della ditta opposta tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione e della contestuale domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di , quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2 ditta “Lavori Complementari Edili di Castro Leonardo” revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore dell'opposto della minor somma di €. 9.963,70 CP_1 oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2. dichiara compensate per 1/5 le spese di lite del giudizio di opposizione e per l'effetto condanna l'opponente a rimborsare all'opposto , quale legale rappresentante CP_1 Controparte_2 della omonima ditta “Lavori Complementari Edili” i restanti 4/5 delle spese di lite, che liquida - per l'intero - in complessivi € 5.000,00, oltre, CPA e IVA, come per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, a carico dell'opponente per 4/5 e dell'opposto per il restante 1/5.
Bari, 7 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Rosalba Campanaro
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