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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 574/2025 promossa da:
- - ass. avv. FAVALI e TABACCO (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 13/5/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- con ricorso depositato il 21.1.2025 il ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per fruire del reddito di cittadinanza, di accertare e dichiarare che nulla deve restituire a tale titolo e pertanto dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale l gli ha chiesto la restituzione di euro 8.565,58 per difetto del CP_1 requisito della residenza stabile in un comune italiano nel biennio antecedente alla presentazione della domanda, asserendo di esser rimasto sempre in Italia nel periodo in contestazione;
- si è costituito l il quale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 CP_1
c.p.c. e, nel merito, ha chiesto la reiezione della domanda avversaria essendo stata accertata dal comune di Villanova, l'irreperibilità anagrafica del ricorrente;
2. ritenuto che l'eccezione preliminare non possa essere accolta, non avendo l indicato CP_1 quale norma imponga la presentazione del ricorso amministrativo a seguito della revoca di una prestazione già riconosciuta e parzialmente erogata;
3. ritenuto che la domanda sia meritevole di accoglimento, considerato che
- l ha documentato che il ricorrente, dopo aver risieduto a Villimpenta (MN) e a Torino, è CP_1 stato cancellato dall'anagrafe di Torino per irreperibilità dal 6.10.2015 al 4.12.2019 e ritiene che ciò sia ostativo al riconoscimento del diritto a percepire il reddito di cittadinanza;
- l'art. 2 legge n. 26/2019 prevede che “Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) (…);
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”;
- il requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni antecedenti la presentazione della domanda di Rdc, nel caso di specie doveva sussistere dal mese di aprile
2017, essendo la domanda stata presentata in data 2.4.2019 (v. doc. 1 ric) e tale requisito doveva essere provato dalla parte attrice, ex art. 2697 c.c.;
- in ordine al valore probatorio del certificato anagrafico, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che esso costituisca una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova (Cass. sent. 30952/2017, n. 4274/2019, n. 12380/2017); secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel caso della residenza si richiedono la permanenza della dimora in un determinato luogo e l'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali” (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2005,
n. 16525; 8/11/1989, n. 4705); ai fini dell'individuazione della residenza, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (cfr., tra le altre, Cass. sentenza 17294/2018);
- in merito alla certificazione della residenza ai fini del riconoscimento del Rdc, con nota del 19 febbraio 2020 il si è così espresso: “in assenza del requisito formale di Controparte_2 iscrizione anagrafica, si ritiene che il requisito sostanziale possa essere accertato limitatamente ai richiedenti che risultano precedentemente cancellati dai registri anagrafici di un comune a seguito di uno dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità previsti dall'art. 11, comma 1, lett. C) del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)”, precisando che il requisito della residenza in Italia può considerarsi soddisfatto qualora sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un comune italiano;
con successiva nota del 14 aprile
2020 il Ministero del Lavoro ha specificato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, “i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare – qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche – la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro” e che “i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico”; - è dunque possibile valutare elementi ulteriori rispetto alla certificazione anagrafica, e quelli offerti dal ricorrente tramite la documentazione prodotta in atti appaiono idonei a dimostrare la sua continuativa presenza sul territorio italiano nel biennio in esame;
- risulta infatti che il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo di durata illimitata (v. doc. 1 ric), anche a causa delle molteplici patologie da cui è affetto, ed in relazione alle quali gli è stato riconosciuto con decorrenza 28.3.2017 l'assegno di invalidità civile (v. doc.
10) , nel periodo in contestazione è stato ripetutamente sottoposto a visite ed esami medici da parte del servizio sanitario nazionale (nelle seguenti date: 22.6.2017, 23.6.2017, 15.7.2017,
6.8.2017, 28.6.2018, 9.2.2019, 11.2.2019, 25.2.2019: v. certificati sub doc.8 ric), è stato più volte ospitato, seppur per brevi periodi, dal dormitorio della Casa di Accoglienza Il CO di Rovereto
(do. 6 ric), ha svolto saltuari lavori agricoli (v. estratto conto sub doc. 2 ric) e si è CP_1 allontanato dall'Italia solo per due brevi soggiorni nel suo Paese, il Marocco, dal 7.10.2017 all'11.11.2017 e dal 6.11.2018 al 31.1.2019 (v. doc. 9 ric);
- risulta quindi provato il requisito della permanenza continuativa in Italia nel biennio precedente alla domanda amministrativa,
-non vi è contestazione ad opera dell in merito alla sussistenza degli altri requisiti;
CP_1
ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere accolta e che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti previsti dalla legge per fruire del reddito di cittadinanza e per l'effetto accerta e dichiara che nulla deve essere restituito all a tale titolo;
CP_1 dichiara tenuto e condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3727,99 oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
la giudice
Roberta PASTORE