Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10325/2023 R.G. promossa da:
, , , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli nel suo Persona_1 ultimo domicilio in data 23/09/24, rappresentate e difese dall'avv. Stefano Palomba,
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv Carmine Barone Maria Pia Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.5.2023 il sig ,, e, con costituzione in Persona_1 corso di giudizio dopo il suo decesso avvenuto il 23.9.2024, gli eredi come in epigrafe, esponevano che in data 17.11.2021 il loro congiunto i aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento della pensione di invalidità civile e dell' indennità di accompagnamento , che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si costituiva CP_1 chiedendo il rigetto della domanda
La domanda deve essere accolta
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo . Essi determinano necessità di assistenza continua e invalidità al 100% dal 30 ottobre 2023( sei mesi prima dell' esame obiettivo e delle conclusioni come da visita effettuata dal ctu il 30 aprile 2024 ) Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultavano valutabili come più gravi ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante , che anzi ritiene di ravvisarle presenti sei mesi prima della visita effettuata e cioè dal
30 ottobre 2023 ( e non dal 16.1.2024 come affermato dal ctu in perizia)
Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto condannato all'erogazione CP_1 dei ratei maturati e non corrisposti.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale
e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Spese alla soccombenza.
P. Q. M.
- dichiara il diritto dei ricorrenti, eredi di , nei confronti dell' , Persona_1 CP_1 al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento e di pensione di invalidità
a decorrere dal 31 ottobre 2023 e fino al 23.9.2024 oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2695,00, oltre CP_1 IVA, CPA e spese generali, con attribuzione .
Così deciso in data 21/02/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio