Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 511/2022 r.g.a. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Privitera,
[...]
attore in revocazione
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. Ielasi Maria Rita,
[...]
convenuta in revocazione.
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.
OGGETTO: giudizio di revocazione della sentenza n. 590/2021 emessa dalla
Corte d'Appello di Messina.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
1
1.Con sentenza n. 590/2021, pubblicata il 14.12.2021, la Corte d'Appello di
Messina rigettava l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2177/2019 con la quale il Tribunale aveva posto a suo carico un assegno divorzile dell'importo mensile di € 1.000,00 in favore dell'ex coniuge,
. Controparte_1
A sostegno della decisione, la Corte riteneva irrilevanti, ai fini della riduzione dell'importo dell'assegno mensile in favore della già determinato CP_1
dal Tribunale in ragione di € 1.000,00 mensili, il riconoscimento in favore di quest'ultima del 50% della proprietà dell'immobile sito in Messina, Giardino sui Laghi, e la dazione della somma di € 50.000,00, sempre in favore della donna, relativa ad una polizza assicurativa. La Corte respingeva, poi, le censura mosse dal alla sentenza da lui appellata in ordine sia alla mancata Parte_1
adeguata valutazione delle condizioni patrimoniali delle parti che all'erronea valutazione circo lo stato di salute della evidenziando come fosse CP_1
“difficilmente possibile che la ggi si immetta (nuovamente) nel CP_1
mondo del lavoro, anche – ma non solo - in considerazione della età non più giovane e delle sue condizioni di salute (non del tutto integre), presupponendo il notorio stato attuale di crisi economica e del mercato del lavoro, maggiormente presente nel sud dell'Italia già all'epoca della pronuncia di primo grado e che la sopravvenuta pandemia non ha fatto, ora, che accrescere”. Infine, respingeva il motivo d'appello relativo all'asserita erroneità della valutazione del Tribunale riguardo alle condizioni economiche di esso appellante.
La sentenza della Corte d'appello è stata impugnata per revocazione dal che ha allegato il ritrovamento di asseriti documenti decisivi che Parte_1
non aveva potuto produrre in giudizio:
2 a) un “prospetto assegnazione docenti alle sezioni” relativo all'anno scolastico 2021-2022 dell'Istituto Comprensivo Statale Giardini-scuola dell'infanzia, da cui emerge come la fosse stata inserita nei CP_1
ruoli dell'insegnamento del predetto Istituto come docente di sostegno a tempo pieno e una circolare (n. 18) dell'Istituto predetto indirizzata al personale docente;
b) una visura immobiliare del 31.5.2022 da cui può ricavarsi la titolarità in capo alla di un cospicuo patrimonio immobiliare “a far data CP_1
da molti anni”.
I documenti sopra riportati alla lettera a) provano – secondo l'attore - come già da tempo fosse venuta meno la “impossibilità per la sig.ra di poter CP_1
trovare proficuo impiego, a causa dell'età, delle condizioni di salute e del mercato del lavoro nel Sud Italia”.
La documentazione riportata alla lettera b) dimostra la sussistenza di una situazione patrimoniale ben diversa da quella esaminata dalla Corte d'Appello in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale di Messina.
Ha aggiunto il che “tali documenti sono rilevanti e decisivi per la Parte_1
decisione della causa, e se fossero stati conosciuti dall'attuale deducente al tempo, e fossero stati versati in atti, avrebbero spiegato una rilevante influenza sul processo logico decisionale della Corte di Appello di Messina “.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha assegnato la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, va premesso che “ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. 3 proc. civ., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (Cassazione 22159/2014). Cassazione 26709/2024 ha affermato che “in tema di giudizio di revocazione, l'ipotesi di cui all'art. 395, n.
3, c.p.c. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non sia dovuta a colpa di chi promuove l'azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario”.
Si è anche affermato che “in tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione” (Cassazione
30203/2024).
4 Quanto all'ulteriore requisito di ammissibilità della revocazione ex art. 395, n.
3, c.p.c., si è affermato che “la decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati (Cassazione
28289/2023).
Alla luce delle superiori coordinate, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Quanto al profilo della tempestività, si osserva che la parte attrice in revocazione ha allegato di essere venuta a conoscenza dei documenti sopra indicati solo in data 13.6.2022 “coma da mail di comunicazione del professionista incaricato di svolgere ricerche difensive”, ma non spiega le ragioni ostative alla conoscenza e alla reperibilità (e, quindi, alla produzione) di tali documenti in epoca anteriore al 13.6.2022 o nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, quanto alla visura prodotta in questo giudizio sulla situazione patrimoniale immobiliare della si osserva che detta visura evidenzia CP_1
un acquisto di una nuda proprietà di tre unità immobiliari da parte della convenuta in revocazione risalente al 18.11.2020, visura che ben avrebbe potuto essere eseguita anche nel corso del giudizio di merito, dal momento che l'acquisto in questione è avvenuto per atto pubblico trascritto il 3.12.2020. La semplice mancata collaborazione della ovvero il fatto che CP_1
quest'ultima abbia taciuto nel giudizio di merito la circostanza dell'acquisto dei beni in questione, non è sufficiente per ritenere che il si fosse Parte_1
5 trovato nell'impossibilità di produrre in giudizio la visura immobiliare per fatto dell'avversario, in quanto come chiarito da Cassazione 3023/2024, “nell'ipotesi di impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per fatto dell'avversario … è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione”.
Per completezza, va aggiunto che l'ulteriore documentazione prodotta nel corso del giudizio dal (visura del 7.5.2024 relativa all'alienazione di un Parte_1
cespite immobiliare da parte della avvenuto in data 13.4.2022 e CP_1
quindi in epoca successiva alla decisione impugnata) non ha il requisito della preesistenza rispetto alla sentenza oggetto di revocazione.
Quanto alla documentazione afferente alla attività della convenuta presso l'Istituto Comprensorio di Giardini Naxos, anche in tal caso si osserva che non sono esplicitate le ragioni ostative ad una consultazione via web in epoca anteriore a quella di fatto eseguita dal e comunque nel giudizio di Parte_1
merito in tempo utile per la produzione nel giudizio di merito.
Va puntualizzato che la documentazione riguarda la collocazione della nei ruoli dell'insegnamento dell'Istituto Comprensivo di Giardini CP_1
Naxos dal settembre 2021.
Ora, la sentenza della Corte d'Appello oggi impugnata per revocazione è stata pubblicata il 14.12.2021 e, per il rito camerale seguito per il procedimento d'appello in materia di divorzio, la documentazione bene avrebbe potuto essere prodotta fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Si rammenta, infatti, che nei giudizi che si svolgono secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di 6 prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cassazione 29908/2024). Pertanto, anche i documenti sopravvenuti ben potevano essere acquisiti al processo anche dopo l'assegnazione della causa a sentenza, previa rimessione sul ruolo per consentire il pieno contraddittorio su di essi (sul punto si veda in motivazione
Cassazione 29908/2024 citata).
Va poi evidenziato che la documentazione in esame non possiede nemmeno il requisito della decisività ai fini di una statuizione diversa da quella adottata nel giudizio di merito, posto che da essa non è dato ricavare la natura dell'assunzione (a tempo parziale o indeterminato), la relativa retribuzione, la stabilizzazione o meno (infatti la veniva sollevata dall'incarico non CP_1
essendo in possesso del titolo specifico per il tipo di insegnamento per cui era stata chiamata – v. decreto del dirigente scolastico del 14.9.2021 prodotto dalla convenuta). Il documento prodotto dal ha, quindi, solo una valenza Parte_1
indiziaria da valutarsi unitamente ad altri elementi per stabilire l'effettiva concreta possibilità per la donna di procurarsi mezzi adeguati e non possiede il requisito della decisività ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c..
L'impugnazione va quindi dichiarata inammissibile.
Le spese seguono al soccombenza e si liquidano in € 5.100,00 per compensi professionali, di cui € 1.050,00 per la fase di studio, € 720,00 per la fase introduttiva, € 1.550,00 per la fase di trattazione ed € 1.780,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di revocazione promossa da Parte_1
avverso la sentenza n. 590/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Messina anche nei confronti di , così decide: Controparte_1
7 dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore Parte_1
di , spese che liquida in complessivi € 5.100,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte del di un ulteriore importo pari Parte_1
a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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